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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1113/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1113/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: , rappresentata e difesa come da Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Benedetto Radice presso il cui studio in Catania, Via Enna
n. 7, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Salvatore G. Damico giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Acireale,
Via Oreste Scionti n. 15, presso lo studio del detto
APPELLATO
pagina 1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.05.2012 nella qualità di Parte_1
tutore di giusta provvedimento del 30.10.2010, ha convenuto in Parte_2
giudizio il quale, assumendo di possedere interrottamente sin dal CP_1
02.02.1987 gli immobili siti in Gravina di Catania, Contrada Poggio Rizzo o
Carrubbella, iscritti al Catasto al foglio 6, particelle 1008, 360, 162, 162 subalterno 1
e 162 subalterno 2, aveva richiesto in data 17.04.2012 di avviare la procedura di mediazione obbligatoria al fine di essere riconosciuto proprietario esclusivo del predetto compendio immobiliare per avvenuta usucapione: con il predetto atto di citazione nel contestare l'assunto del da non potersi avvalere Parte_1 CP_2
della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c., ha chiesto che il Tribunale adito, in accoglimento della azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., ritenesse e dichiarasse che gli immobili come sopra individuati erano di proprietà esclusiva dell'attrice nonché liberi da qualsiasi diritto di terzi e, previa declaratoria di Parte_2
illegittimità dell'occupazione senza titolo posta in essere dal lo condannasse al CP_1
rilascio dei beni ed al risarcimento dei danni subito in conseguenza della protrazione dell'affermata occupazione.
Si è costituito in giudizio instando per il rigetto della domanda di parte CP_1
attrice ed, in via riconvenzionale, richiedendo l'accertamento in suo favore Pt_2
dell'avvenuta usucapione degli immobili siti in Gravina di Catania, Contrada Poggio
Rizzo o Carrubbella, iscritti al Catasto al foglio 6, particelle 1008, 360, 162, 162 subalterno 1 e 162 subalterno 2, stante il loro possesso protrattosi ininterrottamente a far data dal 1987 e concretizzatosi nella sistemazione e chiusura di un pozzo ivi esistente, nella erezione di un recinto circostante i terreni costituito da muro perimetrale corredato da inferriate e da un cancello automatico, e nella destinazione di parti di pagina 2 di 10 terreno ad orto ed a ricovero di animali da cortile;
in via subordinata riconvenzionale il ha chiesto la rifusione delle spese sostenute per le migliorie apportate agli CP_1
immobili occupati per l'importo complessivo di Euro 18.000,00 o dell'importo da accertare a mezzo espletanda consulenza d'Ufficio. ha chiesto in via CP_1
preliminare la chiamata in giudizio di in qualità di comproprietaria Parte_3
dei beni oggetto della domanda di usucapione.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto della domanda Parte_3
riconvenzionale di usucapione azionata dal e della domanda subordinata di CP_1
rimborso di asserite migliorie apportate in loco in quanto ritenute del tutto sfornite di adeguato supporto probatorio.
La causa, protrattasi per oltre un decennio, ha visto il decesso di Parte_2
mancata ai vivi in data 01.04.2013, e, una volta riassunta, la dichiarazione di interdizione di erede di e, come tale, CP_3 Parte_2
comproprietario dei beni oggetto in giudizio: il giudizio è stato pertanto nuovamente riassunto dal convenuto ed ha visto l'espletamento della prova per CP_1
testi dedotta dalle parti al fine di provare le rispettive domande.
Con atto depositato nel fascicolo telematico in data 10.06.2021 l'avv. Umberto Rubera, quale difensore di ha dichiarato l'avvenuto decesso della propria Parte_3
assistita ed il Giudice, alla prima udienza del 20.10.2021 fissata per la precisazione delle conclusioni, ha dichiarato interrotto il giudizio che è stato nuovamente riassunto ad opera di con atto depositato in data 04.01.2022: costituitasi in CP_1
giudizio, ha eccepito l'intervenuta estinzione del giudizio per Parte_1
decorrenza dei termini di cui all'art. 303 c.p.c. stante la tardiva riassunzione del giudizio operata da con il deposito della relativa istanza in data CP_1
04.01.2022: a dire della i termini per il deposito della istanza di riassunzione Pt_1
decorrevano perentoriamente dall'avvenuta legale conoscenza dell'evento interruttivo pagina 3 di 10 del giudizio, avutasi con il deposito al fascicolo telematico in data 10.06.2021 della dichiarazione di avvenuto decesso della parte, e non dal provvedimento di interruzione disposto dal Tribunale.
E' infine intervenuta la sentenza n. 590/2023, emessa dal Tribunale di Catania in data
04.02.2023, che ha rigettato la domanda di rivendicazione spiegata dall'attrice ed ha accolto la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da Parte_1
avente ad oggetto i tratti di terreno ed il fabbricato rurale siti in Parte_4
Gravina di Catania, Contrada Poggio Rizzo o Carrubbella, censiti al Catasto al foglio
6, particelle 1008, 360, 162, 162 subalterno 1 e 162 subalterno 2, con compensazione delle spese di lite tra le parti. ha proposto appella avverso la sentenza n. 590/2023 facendo leva su Parte_1
tre profili di doglianza: con il primo ha censurato il deciso nella parte in cui non aveva dichiarato l'estinzione del giudizio nonostante il decorso del termine trimestrale previsto dall'art. 305 c.p.c. entro cui dovere riassumere la causa, avuto riguardo al fatto che la controparte ra stata notiziata del decesso di il 10 giugno CP_1 Parte_3
2021 salvo provvedere a riassumere il giudizio in data 04.01.2022 allorché il termine trimestrale era ampiamente spirato, con il secondo motivo di doglianza ha criticato l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione azionata dal CP_1
lamentandosi del fatto che il Tribunale non avesse tenuto conto né della copiosa documentazione depositata dalle sorelle concernente i titoli di provenienza Pt_2
degli immobili, le richieste di mantenere i terreni oggetto del contendere puliti inoltrate alle sorelle ad opera del Condominio di Via Carrubbella n. 121 di Gravina di Pt_2
Catania, l'atto costitutivo del suddetto condominio da cui si accede ai suddetti terreni, la querela sporta a seguito dell'effrazione degli ingressi del rustico nonché i provvedimenti di esproprio di terreni limitrofi posti in essere dalla P.A. procedente per la realizzazione della locale via Aldo Moro e di un istituto scolastico comprensivo, né
pagina 4 di 10 delle affermazioni dei testi – manutentore degli immobili di Testimone_1
proprietà della famiglia di parte appellante – e quest'ultimo Testimone_2
amministratore dello stabile di Via Carrubbella n. 121 in Gravina di Catania negli anni dal 2002 al 2012 circa, mentre con il terzo motivo di impugnazione la ha Pt_1
esecrato il rigetto della propria domanda di rivendicazione in quanto immeritatamente ritenuta sfornita di prova ad onta della produzione dei titoli originari di acquisto con i quali, a suo dire, era stata ampiamente superata la probatio diabolica a fondamento della predetta domanda.
Si è costituito nel giudizio di appello instando per il rigetto del CP_1
gravame: radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 10 febbraio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Quanto alla mancata declaratoria di estinzione del giudizio il Tribunale di Catania con la sentenza impugnata ha correttamente statuito che “E' necessario prendere le mosse dall'art. 300 cpc, secondo il quale “se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.” Tale norma implica che l'evento interruttivo venga dichiarato dal procuratore della parte costituita o in udienza o notificato alle altre parti. Presupposto dell'applicazione dell'automatismo dell'effetto interruttivo implicato da detta norma è la conoscenza effettiva dell'evento ad opera delle altre parti, tanto è vero che la norma lo limita soltanto a due modalità
o la dichiarazione in udienza, in cui sono presenti le parti o la notifica a ciascuna parte, al di fuori dell'udienza. Tale principio non risulta scalfito dalle modalità di
pagina 5 di 10 svolgimento del processo telematico. Infatti, nella fattispecie in esame, il procuratore di ha dichiarato la morte della sua assistita con atto depositato in Parte_3
data 10.06.2021, prima dell'udienza fissata per il 20.10.2021. Orbene tale deposito del certificato di morte nel fascicolo informatico non può essere equiparato alla dichiarazione all'udienza o alla notifica alle altri parti richiesta dall'art. 300 c.p.c., in quanto si tratta di un deposito di cui le parti non hanno avuto conoscenza perché non gli è stato mai comunicato, ma può esser considerato quale dichiarazione fuori udienza
e pertanto, affinché si producesse l'effetto interruttivo, la parte interessata lo avrebbe dovuto notificare alle altre parti, cosa che non è avvenuta, con la conseguenza che
l'effetto interruttivo non si può far decorrere dal momento del deposito del certificato nel fascicolo telematico ma dal momento dell'udienza, anche svolta in forma cartolare, perché è solo da tale momento che le parti ne hanno avuto effettiva conoscenza. Al di fuori del processo telematico, è come se la parte avesse depositato il certificato di morte nel fascicolo cartaceo, ma le parti ne abbiano preso conoscenza soltanto all'udienza fissata per lo svolgimento del processo. Del resto anche la sentenza citata da parte attrice conferma tale assunto. La detta sentenza statuisce il seguente principio: “L'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305
c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta
pagina 6 di 10 interruzione, avente natura meramente ricognitiva (Cass. 16797/2022). Il superiore principio fa riferimento ad una fattispecie diversa da quella in esame, perché la dichiarazione di morte era stata effettuata dal procuratore nelle note scritte scambiate per lo svolgimento cartolare dell'udienza e quindi, giustamente, tale dichiarazione è stata equiparata a quello che stabilisce l'art. 300 c.p.c. della dichiarazione in udienza.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si rigetta la preliminare eccezione di estinzione del giudizio, in quanto l'atto di riassunzione è stato depositato in data 04.01.2022, correttamente nel termine di tre mesi, fissato dall'art. 305 c.p.c., dalla data dell'evento interruttivo che, sulla base di quanto sopra e del principio sancito dalla S.C., può farsi decorrere dalla data del 14.10 2021, in cui il procuratore della ha depositato Pt_2
le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 20.10.2021, dichiarando la morte della sua assistita”: con parole molto chiare il Tribunale, valorizzando proprio il richiamo giurisprudenziale effettuato dalla difesa di parte appellante, ha fatto decorrere il termine trimestrale entro cui riassumere il giudizio a pena di estinzione da quando il procuratore della defunta ha depositato le note di Parte_3
trattazione scritta e non dalla precedente dichiarazione datata 10.06.2021 la quale non garantiva la conoscenza effettiva dell'evento interruttivo ad opera delle altre parti processuali, potendo il deposito del certificato di morte all'interno del fascicolo telematico, al limite, essere assimilato a mera produzione cartacea di cui le parti hanno preso conoscenza soltanto alla successiva udienza fissata per la prosecuzione del processo.
Del tutto tempestivo pertanto deve ritenersi il ricorso in riassunzione depositato nel gennaio 2022 nonché atto ad evitare l'estinzione del giudizio.
Se si passa al vaglio della domanda di usucapione avanzata dall'appellato così CP_1
iniziando a dare risposta al secondo motivo di impugnazione, la Corte condivide le considerazioni del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il pagina 7 di 10 possesso ultraventennale protratto ad opera del ui terreni e sul fabbricato diruto CP_1
ivi allocato oggetto del contendere, avendo i testi , ed Tes_3 Tes_4 Tes_5
confermato, con dichiarazioni coerenti ed in parte sovrapponibili, che il ha CP_1
provveduto, alla fine degli anni ottanta, a recintare le particelle oggetto di causa sia fronte Via Aldo Moro che al confine tra la particella di sua proprietà 161 e la particella
162 mediante la posa di un cancelletto, provvedendone alla manutenzione ed alla cura esclusiva ed impedendone il relativo diritto di godimento ai terzi: i testi hanno riferito che sin dal 1987 il era solito ivi coltivare i fiori, allevare conigli ed animali di CP_1
cortile, e provvedere alla estirpazione delle sterpaglie, essendo stato quest'ultimo, in un'occasione, destinatario di sanzione amministrativa ad opera del competente organo accertativo per il fatto di avere lasciato temporaneamente i terreni in stato di incuria.
Al contrario i testi di parte appellante non hanno scalfito le risultanze sopra menzionate avendo il teste allora amministratore dello stabile di Via Carrubbella Testimone_2
n. 121 in Gravina di Catania negli anni dal 2002 al 2012, candidamente ammesso di non essere mai stato all'interno dei luoghi oggetto di causa salvo dire che ogni qualvolta doveva chiedere di potare gli alberi si rivolgeva alla famiglia senza Pt_1
però avere mai saputo chi in concreto avesse potato gli arbusti, mentre, con riferimento al teste , questi non è stato correttamente ritenuto attendibile posto Testimone_1
che non ha riconosciuto l'esistenza della porta di collegamento tra la particella 161 di proprietà ed i terreni limitrofi ad onta di certo riscontro fotografico versato in CP_1
atti che è stato confermato dai restanti testimoni escussi.
In definitiva risulta essere stato provato il possesso del delle particelle oggetto CP_1
di usucapione, da quest'ultimo esercitato in modo continuo ed ininterrotto per circa 25 anni, sì da potersi dire integrata la fattispecie acquisitiva accertata dal giudice di primo grado: tale conclusione non risulta scalfita dalla documentazione versata in atti dalla difesa delle sorelle originarie comproprietarie in quanto tale documentazione, Pt_2
pagina 8 di 10 e le circostanze ivi attestate, non hanno impedito né hanno interrotto la protrazione dell'occupazione uti dominus delle particella per cui è lite ad opera dell'odierno appellato CP_1
Il rigetto del secondo motivo di impugnazione travolge anche il terzo profilo di doglianza dell'appellante la quale ha censurato il mancato Parte_1
riconoscimento della propria veste dominicale del compendio immobiliare per cui è lite in quanto avente causa delle sorelle originarie comproprietarie: il profilo è Pt_2
infondato per il semplice fatto che l'originaria veste proprietaria delle sorelle Pt_2
sugli immobili siti in Gravina di Catania, Contrada Poggio Rizzo o Carrubbella, iscritti al Catasto al foglio 6, particelle 1008, 360, 162, 162 subalterno 1 e 162 subalterno 2, non è stata mai messa in discussione dalla controparte che, piuttosto, ne ha CP_1
attestato la sussistenza proprio avendo indirizzato avverso le predette sorelle, e poi avverso l'erede odierna appellante, la domanda di usucapione accolta in primo grado e confermata nella presente sede.
Consegue in definitiva il rigetto dell'appello: le spese seguono la soccombenza e vano addossate a nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo, Parte_1
considerato il tenore delle difese delle parti, ai parametri minimi dello scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1113/2023 R.G. così provvede;
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 590/2023, Parte_1
emessa dal Tribunale di Catania in data 04.02.2023, che conferma;
pagina 9 di 10 2. Condanna al pagamento in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in Euro 4.996,00 per compenso di
[...]
avvocato (di cui Euro 1.029,00 per la fase di studio, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di Parte_1
dell'ulteriore contributo unificato.
[...]
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 28 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1113/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: , rappresentata e difesa come da Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Benedetto Radice presso il cui studio in Catania, Via Enna
n. 7, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Salvatore G. Damico giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Acireale,
Via Oreste Scionti n. 15, presso lo studio del detto
APPELLATO
pagina 1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.05.2012 nella qualità di Parte_1
tutore di giusta provvedimento del 30.10.2010, ha convenuto in Parte_2
giudizio il quale, assumendo di possedere interrottamente sin dal CP_1
02.02.1987 gli immobili siti in Gravina di Catania, Contrada Poggio Rizzo o
Carrubbella, iscritti al Catasto al foglio 6, particelle 1008, 360, 162, 162 subalterno 1
e 162 subalterno 2, aveva richiesto in data 17.04.2012 di avviare la procedura di mediazione obbligatoria al fine di essere riconosciuto proprietario esclusivo del predetto compendio immobiliare per avvenuta usucapione: con il predetto atto di citazione nel contestare l'assunto del da non potersi avvalere Parte_1 CP_2
della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c., ha chiesto che il Tribunale adito, in accoglimento della azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., ritenesse e dichiarasse che gli immobili come sopra individuati erano di proprietà esclusiva dell'attrice nonché liberi da qualsiasi diritto di terzi e, previa declaratoria di Parte_2
illegittimità dell'occupazione senza titolo posta in essere dal lo condannasse al CP_1
rilascio dei beni ed al risarcimento dei danni subito in conseguenza della protrazione dell'affermata occupazione.
Si è costituito in giudizio instando per il rigetto della domanda di parte CP_1
attrice ed, in via riconvenzionale, richiedendo l'accertamento in suo favore Pt_2
dell'avvenuta usucapione degli immobili siti in Gravina di Catania, Contrada Poggio
Rizzo o Carrubbella, iscritti al Catasto al foglio 6, particelle 1008, 360, 162, 162 subalterno 1 e 162 subalterno 2, stante il loro possesso protrattosi ininterrottamente a far data dal 1987 e concretizzatosi nella sistemazione e chiusura di un pozzo ivi esistente, nella erezione di un recinto circostante i terreni costituito da muro perimetrale corredato da inferriate e da un cancello automatico, e nella destinazione di parti di pagina 2 di 10 terreno ad orto ed a ricovero di animali da cortile;
in via subordinata riconvenzionale il ha chiesto la rifusione delle spese sostenute per le migliorie apportate agli CP_1
immobili occupati per l'importo complessivo di Euro 18.000,00 o dell'importo da accertare a mezzo espletanda consulenza d'Ufficio. ha chiesto in via CP_1
preliminare la chiamata in giudizio di in qualità di comproprietaria Parte_3
dei beni oggetto della domanda di usucapione.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto della domanda Parte_3
riconvenzionale di usucapione azionata dal e della domanda subordinata di CP_1
rimborso di asserite migliorie apportate in loco in quanto ritenute del tutto sfornite di adeguato supporto probatorio.
La causa, protrattasi per oltre un decennio, ha visto il decesso di Parte_2
mancata ai vivi in data 01.04.2013, e, una volta riassunta, la dichiarazione di interdizione di erede di e, come tale, CP_3 Parte_2
comproprietario dei beni oggetto in giudizio: il giudizio è stato pertanto nuovamente riassunto dal convenuto ed ha visto l'espletamento della prova per CP_1
testi dedotta dalle parti al fine di provare le rispettive domande.
Con atto depositato nel fascicolo telematico in data 10.06.2021 l'avv. Umberto Rubera, quale difensore di ha dichiarato l'avvenuto decesso della propria Parte_3
assistita ed il Giudice, alla prima udienza del 20.10.2021 fissata per la precisazione delle conclusioni, ha dichiarato interrotto il giudizio che è stato nuovamente riassunto ad opera di con atto depositato in data 04.01.2022: costituitasi in CP_1
giudizio, ha eccepito l'intervenuta estinzione del giudizio per Parte_1
decorrenza dei termini di cui all'art. 303 c.p.c. stante la tardiva riassunzione del giudizio operata da con il deposito della relativa istanza in data CP_1
04.01.2022: a dire della i termini per il deposito della istanza di riassunzione Pt_1
decorrevano perentoriamente dall'avvenuta legale conoscenza dell'evento interruttivo pagina 3 di 10 del giudizio, avutasi con il deposito al fascicolo telematico in data 10.06.2021 della dichiarazione di avvenuto decesso della parte, e non dal provvedimento di interruzione disposto dal Tribunale.
E' infine intervenuta la sentenza n. 590/2023, emessa dal Tribunale di Catania in data
04.02.2023, che ha rigettato la domanda di rivendicazione spiegata dall'attrice ed ha accolto la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da Parte_1
avente ad oggetto i tratti di terreno ed il fabbricato rurale siti in Parte_4
Gravina di Catania, Contrada Poggio Rizzo o Carrubbella, censiti al Catasto al foglio
6, particelle 1008, 360, 162, 162 subalterno 1 e 162 subalterno 2, con compensazione delle spese di lite tra le parti. ha proposto appella avverso la sentenza n. 590/2023 facendo leva su Parte_1
tre profili di doglianza: con il primo ha censurato il deciso nella parte in cui non aveva dichiarato l'estinzione del giudizio nonostante il decorso del termine trimestrale previsto dall'art. 305 c.p.c. entro cui dovere riassumere la causa, avuto riguardo al fatto che la controparte ra stata notiziata del decesso di il 10 giugno CP_1 Parte_3
2021 salvo provvedere a riassumere il giudizio in data 04.01.2022 allorché il termine trimestrale era ampiamente spirato, con il secondo motivo di doglianza ha criticato l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione azionata dal CP_1
lamentandosi del fatto che il Tribunale non avesse tenuto conto né della copiosa documentazione depositata dalle sorelle concernente i titoli di provenienza Pt_2
degli immobili, le richieste di mantenere i terreni oggetto del contendere puliti inoltrate alle sorelle ad opera del Condominio di Via Carrubbella n. 121 di Gravina di Pt_2
Catania, l'atto costitutivo del suddetto condominio da cui si accede ai suddetti terreni, la querela sporta a seguito dell'effrazione degli ingressi del rustico nonché i provvedimenti di esproprio di terreni limitrofi posti in essere dalla P.A. procedente per la realizzazione della locale via Aldo Moro e di un istituto scolastico comprensivo, né
pagina 4 di 10 delle affermazioni dei testi – manutentore degli immobili di Testimone_1
proprietà della famiglia di parte appellante – e quest'ultimo Testimone_2
amministratore dello stabile di Via Carrubbella n. 121 in Gravina di Catania negli anni dal 2002 al 2012 circa, mentre con il terzo motivo di impugnazione la ha Pt_1
esecrato il rigetto della propria domanda di rivendicazione in quanto immeritatamente ritenuta sfornita di prova ad onta della produzione dei titoli originari di acquisto con i quali, a suo dire, era stata ampiamente superata la probatio diabolica a fondamento della predetta domanda.
Si è costituito nel giudizio di appello instando per il rigetto del CP_1
gravame: radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 10 febbraio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Quanto alla mancata declaratoria di estinzione del giudizio il Tribunale di Catania con la sentenza impugnata ha correttamente statuito che “E' necessario prendere le mosse dall'art. 300 cpc, secondo il quale “se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.” Tale norma implica che l'evento interruttivo venga dichiarato dal procuratore della parte costituita o in udienza o notificato alle altre parti. Presupposto dell'applicazione dell'automatismo dell'effetto interruttivo implicato da detta norma è la conoscenza effettiva dell'evento ad opera delle altre parti, tanto è vero che la norma lo limita soltanto a due modalità
o la dichiarazione in udienza, in cui sono presenti le parti o la notifica a ciascuna parte, al di fuori dell'udienza. Tale principio non risulta scalfito dalle modalità di
pagina 5 di 10 svolgimento del processo telematico. Infatti, nella fattispecie in esame, il procuratore di ha dichiarato la morte della sua assistita con atto depositato in Parte_3
data 10.06.2021, prima dell'udienza fissata per il 20.10.2021. Orbene tale deposito del certificato di morte nel fascicolo informatico non può essere equiparato alla dichiarazione all'udienza o alla notifica alle altri parti richiesta dall'art. 300 c.p.c., in quanto si tratta di un deposito di cui le parti non hanno avuto conoscenza perché non gli è stato mai comunicato, ma può esser considerato quale dichiarazione fuori udienza
e pertanto, affinché si producesse l'effetto interruttivo, la parte interessata lo avrebbe dovuto notificare alle altre parti, cosa che non è avvenuta, con la conseguenza che
l'effetto interruttivo non si può far decorrere dal momento del deposito del certificato nel fascicolo telematico ma dal momento dell'udienza, anche svolta in forma cartolare, perché è solo da tale momento che le parti ne hanno avuto effettiva conoscenza. Al di fuori del processo telematico, è come se la parte avesse depositato il certificato di morte nel fascicolo cartaceo, ma le parti ne abbiano preso conoscenza soltanto all'udienza fissata per lo svolgimento del processo. Del resto anche la sentenza citata da parte attrice conferma tale assunto. La detta sentenza statuisce il seguente principio: “L'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305
c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta
pagina 6 di 10 interruzione, avente natura meramente ricognitiva (Cass. 16797/2022). Il superiore principio fa riferimento ad una fattispecie diversa da quella in esame, perché la dichiarazione di morte era stata effettuata dal procuratore nelle note scritte scambiate per lo svolgimento cartolare dell'udienza e quindi, giustamente, tale dichiarazione è stata equiparata a quello che stabilisce l'art. 300 c.p.c. della dichiarazione in udienza.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si rigetta la preliminare eccezione di estinzione del giudizio, in quanto l'atto di riassunzione è stato depositato in data 04.01.2022, correttamente nel termine di tre mesi, fissato dall'art. 305 c.p.c., dalla data dell'evento interruttivo che, sulla base di quanto sopra e del principio sancito dalla S.C., può farsi decorrere dalla data del 14.10 2021, in cui il procuratore della ha depositato Pt_2
le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 20.10.2021, dichiarando la morte della sua assistita”: con parole molto chiare il Tribunale, valorizzando proprio il richiamo giurisprudenziale effettuato dalla difesa di parte appellante, ha fatto decorrere il termine trimestrale entro cui riassumere il giudizio a pena di estinzione da quando il procuratore della defunta ha depositato le note di Parte_3
trattazione scritta e non dalla precedente dichiarazione datata 10.06.2021 la quale non garantiva la conoscenza effettiva dell'evento interruttivo ad opera delle altre parti processuali, potendo il deposito del certificato di morte all'interno del fascicolo telematico, al limite, essere assimilato a mera produzione cartacea di cui le parti hanno preso conoscenza soltanto alla successiva udienza fissata per la prosecuzione del processo.
Del tutto tempestivo pertanto deve ritenersi il ricorso in riassunzione depositato nel gennaio 2022 nonché atto ad evitare l'estinzione del giudizio.
Se si passa al vaglio della domanda di usucapione avanzata dall'appellato così CP_1
iniziando a dare risposta al secondo motivo di impugnazione, la Corte condivide le considerazioni del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il pagina 7 di 10 possesso ultraventennale protratto ad opera del ui terreni e sul fabbricato diruto CP_1
ivi allocato oggetto del contendere, avendo i testi , ed Tes_3 Tes_4 Tes_5
confermato, con dichiarazioni coerenti ed in parte sovrapponibili, che il ha CP_1
provveduto, alla fine degli anni ottanta, a recintare le particelle oggetto di causa sia fronte Via Aldo Moro che al confine tra la particella di sua proprietà 161 e la particella
162 mediante la posa di un cancelletto, provvedendone alla manutenzione ed alla cura esclusiva ed impedendone il relativo diritto di godimento ai terzi: i testi hanno riferito che sin dal 1987 il era solito ivi coltivare i fiori, allevare conigli ed animali di CP_1
cortile, e provvedere alla estirpazione delle sterpaglie, essendo stato quest'ultimo, in un'occasione, destinatario di sanzione amministrativa ad opera del competente organo accertativo per il fatto di avere lasciato temporaneamente i terreni in stato di incuria.
Al contrario i testi di parte appellante non hanno scalfito le risultanze sopra menzionate avendo il teste allora amministratore dello stabile di Via Carrubbella Testimone_2
n. 121 in Gravina di Catania negli anni dal 2002 al 2012, candidamente ammesso di non essere mai stato all'interno dei luoghi oggetto di causa salvo dire che ogni qualvolta doveva chiedere di potare gli alberi si rivolgeva alla famiglia senza Pt_1
però avere mai saputo chi in concreto avesse potato gli arbusti, mentre, con riferimento al teste , questi non è stato correttamente ritenuto attendibile posto Testimone_1
che non ha riconosciuto l'esistenza della porta di collegamento tra la particella 161 di proprietà ed i terreni limitrofi ad onta di certo riscontro fotografico versato in CP_1
atti che è stato confermato dai restanti testimoni escussi.
In definitiva risulta essere stato provato il possesso del delle particelle oggetto CP_1
di usucapione, da quest'ultimo esercitato in modo continuo ed ininterrotto per circa 25 anni, sì da potersi dire integrata la fattispecie acquisitiva accertata dal giudice di primo grado: tale conclusione non risulta scalfita dalla documentazione versata in atti dalla difesa delle sorelle originarie comproprietarie in quanto tale documentazione, Pt_2
pagina 8 di 10 e le circostanze ivi attestate, non hanno impedito né hanno interrotto la protrazione dell'occupazione uti dominus delle particella per cui è lite ad opera dell'odierno appellato CP_1
Il rigetto del secondo motivo di impugnazione travolge anche il terzo profilo di doglianza dell'appellante la quale ha censurato il mancato Parte_1
riconoscimento della propria veste dominicale del compendio immobiliare per cui è lite in quanto avente causa delle sorelle originarie comproprietarie: il profilo è Pt_2
infondato per il semplice fatto che l'originaria veste proprietaria delle sorelle Pt_2
sugli immobili siti in Gravina di Catania, Contrada Poggio Rizzo o Carrubbella, iscritti al Catasto al foglio 6, particelle 1008, 360, 162, 162 subalterno 1 e 162 subalterno 2, non è stata mai messa in discussione dalla controparte che, piuttosto, ne ha CP_1
attestato la sussistenza proprio avendo indirizzato avverso le predette sorelle, e poi avverso l'erede odierna appellante, la domanda di usucapione accolta in primo grado e confermata nella presente sede.
Consegue in definitiva il rigetto dell'appello: le spese seguono la soccombenza e vano addossate a nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo, Parte_1
considerato il tenore delle difese delle parti, ai parametri minimi dello scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1113/2023 R.G. così provvede;
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 590/2023, Parte_1
emessa dal Tribunale di Catania in data 04.02.2023, che conferma;
pagina 9 di 10 2. Condanna al pagamento in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in Euro 4.996,00 per compenso di
[...]
avvocato (di cui Euro 1.029,00 per la fase di studio, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di Parte_1
dell'ulteriore contributo unificato.
[...]
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 28 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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