Articolo 2210 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2201Articolo 2207 bis
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7 luglio 2017
Art. 2210-bis. (( (Ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri).)) (( 1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento.
2. Il grado vertice per il ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri e' quello di colonnello.
3. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento sono i seguenti:
a) per il grado di colonnello: 61 anni;
b) per i gradi da sottotenente a tenente colonnello: 60 anni. ))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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