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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5044/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5044/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. G. Carlo Parte_1 C.F._1
Ravasio, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte attrice
Contro
quale titolare della TRATTORIA SPORT, , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Mazzoleni, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo - in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.
1. Thema decidendum. La signora ha chiesto al Tribunale di Bergamo di Parte_1 condannare il signor quale titolare della “Trattoria Sport” di Bergamo a risarcirle i CP_1 danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti (quantificati in € 219.429,71) in conseguenza dell'intossicazione di HI che l'ha colpita il 15 ottobre 2019, dopo aver consumato nel suddetto ristorante un primo piatto di ravioli con ripieno di HI porcini.
1.1. Si è costituito in giudizio il signor quale titolare della “Trattoria Sport” di CP_1
Bergamo che, nel chiedere il rigetto della domanda attorea, ha contestato che l'attrice abbia consumato presso il ristorante dei ravioli con ripieno di HI, pertanto i disturbi e i problemi di salute lamentati dall'attrice sono causalmente riconducibili alla consumazione di un pasto presso la
Trattoria Sport di Bergamo. In particolare, il convenuto ha eccepito che nel menù della trattoria non
è mai stato presente il primo “ravioli con ripieno di HI”, non lo era il giorno indicato dall'attrice, né lo è tuttora.
Il convenuto ha osservato inoltre che non vi sono elementi che consentano di escludere che i sintomi accusati dall'attrice siano dovuti ad una personale intolleranza per cibi o bevande assunte quel giorno in luogo diverso dalla trattoria. In conclusione, parte convenuta ha dedotto che non vi è certezza in ordine alla correlazione tra l'asserita assunzione di ravioli ripieni ai HI ed i disturbi sofferti dall'attrice, disturbi ritenuti comunque guaribili in soli tre giorni.
2. Rigetto della domanda attorea. La domanda attorea deve essere rigettata in quanto non può dirsi soddisfatto l'onere probatorio posto dall'art. 2697 cod.civ. là dove è disposto che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
2.1. In via preliminare, occorre chiarire che deve ritenersi accertato che la signora il 15 Pt_1
ottobre del 2019 ha avvertito un malessere fisico crescente che, a causa dei forti dolori addominali,
l'ha portata, prima, intorno alle 20.00, a rivolgersi al medico curante dott. (sentito Persona_1 come testimone nell'udienza del 5 luglio 2023) che le ha fatto un'iniezione di Plasil, per poi, in serata, intorno alle 22.00, col permanere e anzi con l'aggravarsi dei sintomi (quali nausea e vomito) recarsi al Pronto soccorso dell'Ospedale Bolognini di Seriate dove le è stata diagnosticata una
“tossinfezione alimentare”; nel verbale del Pronto soccorso (doc. 1 fasc.att.) si legge sub
“Osservazioni cliniche”. “chiamato centro antiveleni per sospetta intossicazione con HI” (v. anche la testimonianza resa dal medico del Pronto soccorso dott. , sentito Persona_2 nell'udienza del 7 dicembre 2022).
2.2. Quanto illustrato nel paragrafo che precede risulta insufficiente per formulare (prima ancora che un giudizio di responsabilità risarcitoria) un giudizio positivo in ordine all'accertamento del fatto dannoso individuato da parte attrice quale causa dei danni patiti, vale a dire la consumazione di un primo ripieno di HI presso la trattoria del signor All'esito dell'istruttoria, CP_1
esaminate le risultanze documentali e le dichiarazioni testimoniali, è infatti rimasto quale fatto controverso se la signora il giorno 15 ottobre 2019 durante la pausa pranzo ha mangiato un Pt_1
piatto di ravioli con ripieno di HI.
Il testimone attoreo marito dell'attrice, sentito nell'udienza del 5 aprile 2023, ha Testimone_1
rilasciato dichiarazioni in senso positivo:
ha mangiato un piatto di ravioli con ripieno di HI;
io non li ordinai Pt_1
perché a me i ravioli non piacciono.
ADR: Io ricordo che la signora ci disse che i ravioli coi HI era il piatto Per_3
del giorno. Quando giorni dopo parlammo di nuovo con lei – intendo dopo il malessere di – la signora ci disse che altri avevano mangiato i ravioli Pt_1 Per_3
coi HI, anche suo padre, abitava sopra la trattoria;
ci precisò questa cosa per dirci che nessuno si era sentito male.
ADR: Non ricordo se anche in altre occasioni il menù della trattoria prevedesse i ravioli coi HI, a me non piacciono e quindi non li ho mai presi in considerazione.”
Di segno contrario le dichiarazioni rese dalla testimone di parte convenuta Testimone_2
dipendente della trattoria da 14 anni (cugina della moglie del signor . La signora CP_1 Tes_2 sentita nell'udienza del 12 ottobre 2022, ha dichiarato:
“Da noi non sono mai stati fatti i ravioli col ripieno di HI, dunque dubito che li abbia mangiati da noi.
ADR: Quando dico “fare i ravioli” non intendo dire che noi in cucina prepariamo l'impasto e il ripieno. compra i ravioli valtellinesi, i casoncelli CP_1
già pronti, noi ci occupiamo della precottura e del condimento. La trattoria non ha mai comprato ravioli col ripieno di HI.”
Dichiarazioni di tenore analogo sono state rilasciate dalla testimone (moglie del Testimone_3
signor con cui lavora nella trattoria sia come cameriera che come addetta alla cassa). Sentita CP_1 nell'udienza del 7 dicembre 2022, la signora ha dichiarato: Tes_3
“Noi non abbiamo mai fatto ravioli con i HI, neanche quelli surgelati. Non abbiamo mai proposto i ravioli col ripieno di HI neanche come piatto del giorno.”
2.3. Le contrastanti dichiarazioni testimoniali riportate nel paragrafo che precede sono inconciliabili.
In una ipotesi di tal sorta, in conformità al costante orientamento della Corte di cassazione, vale rammentare che il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (termini mutuati da Cass. n. 15270/2024; nello stesso senso v., ex multis, Cass. n. 8814/2020).
Dall'istruttoria della causa, tenuto conto in particolare della relazione sia di tipo familiare che di tipo lavorativo che lega i testimoni ad entrambe le parti, tenuto, dunque, conto delle condizioni soggettive dei testimoni, non sono emersi elementi idonei a consentire di ritenere più attendibile una dichiarazione rispetto alle altre. Elementi di tal sorta non emergono neppure dalle prove documentali prodotte in giudizio. 2.4. Per i motivi illustrati nei paragrafi che precedono deve pertanto dirsi che parte attrice ha mancato di fornire la prova in ordine alla consumazione nella trattoria convenuta di una pietanza con HI (indicata nell'atto di citazione quale fattore causale dell'intossicazione).
Dalla mancata prova in ordine a tale fatto discende il rigetto della domanda attorea.
3. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022. Tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa individuato con riferimento al petitum (€ 219.429,71)¸ applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per ciascuna fase processuale per compenso professionale è liquidato l'importo di €
14.103,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda attorea.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 quale titolare della “Trattoria Sport” che liquida in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5044/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. G. Carlo Parte_1 C.F._1
Ravasio, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte attrice
Contro
quale titolare della TRATTORIA SPORT, , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Mazzoleni, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo - in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.
1. Thema decidendum. La signora ha chiesto al Tribunale di Bergamo di Parte_1 condannare il signor quale titolare della “Trattoria Sport” di Bergamo a risarcirle i CP_1 danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti (quantificati in € 219.429,71) in conseguenza dell'intossicazione di HI che l'ha colpita il 15 ottobre 2019, dopo aver consumato nel suddetto ristorante un primo piatto di ravioli con ripieno di HI porcini.
1.1. Si è costituito in giudizio il signor quale titolare della “Trattoria Sport” di CP_1
Bergamo che, nel chiedere il rigetto della domanda attorea, ha contestato che l'attrice abbia consumato presso il ristorante dei ravioli con ripieno di HI, pertanto i disturbi e i problemi di salute lamentati dall'attrice sono causalmente riconducibili alla consumazione di un pasto presso la
Trattoria Sport di Bergamo. In particolare, il convenuto ha eccepito che nel menù della trattoria non
è mai stato presente il primo “ravioli con ripieno di HI”, non lo era il giorno indicato dall'attrice, né lo è tuttora.
Il convenuto ha osservato inoltre che non vi sono elementi che consentano di escludere che i sintomi accusati dall'attrice siano dovuti ad una personale intolleranza per cibi o bevande assunte quel giorno in luogo diverso dalla trattoria. In conclusione, parte convenuta ha dedotto che non vi è certezza in ordine alla correlazione tra l'asserita assunzione di ravioli ripieni ai HI ed i disturbi sofferti dall'attrice, disturbi ritenuti comunque guaribili in soli tre giorni.
2. Rigetto della domanda attorea. La domanda attorea deve essere rigettata in quanto non può dirsi soddisfatto l'onere probatorio posto dall'art. 2697 cod.civ. là dove è disposto che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
2.1. In via preliminare, occorre chiarire che deve ritenersi accertato che la signora il 15 Pt_1
ottobre del 2019 ha avvertito un malessere fisico crescente che, a causa dei forti dolori addominali,
l'ha portata, prima, intorno alle 20.00, a rivolgersi al medico curante dott. (sentito Persona_1 come testimone nell'udienza del 5 luglio 2023) che le ha fatto un'iniezione di Plasil, per poi, in serata, intorno alle 22.00, col permanere e anzi con l'aggravarsi dei sintomi (quali nausea e vomito) recarsi al Pronto soccorso dell'Ospedale Bolognini di Seriate dove le è stata diagnosticata una
“tossinfezione alimentare”; nel verbale del Pronto soccorso (doc. 1 fasc.att.) si legge sub
“Osservazioni cliniche”. “chiamato centro antiveleni per sospetta intossicazione con HI” (v. anche la testimonianza resa dal medico del Pronto soccorso dott. , sentito Persona_2 nell'udienza del 7 dicembre 2022).
2.2. Quanto illustrato nel paragrafo che precede risulta insufficiente per formulare (prima ancora che un giudizio di responsabilità risarcitoria) un giudizio positivo in ordine all'accertamento del fatto dannoso individuato da parte attrice quale causa dei danni patiti, vale a dire la consumazione di un primo ripieno di HI presso la trattoria del signor All'esito dell'istruttoria, CP_1
esaminate le risultanze documentali e le dichiarazioni testimoniali, è infatti rimasto quale fatto controverso se la signora il giorno 15 ottobre 2019 durante la pausa pranzo ha mangiato un Pt_1
piatto di ravioli con ripieno di HI.
Il testimone attoreo marito dell'attrice, sentito nell'udienza del 5 aprile 2023, ha Testimone_1
rilasciato dichiarazioni in senso positivo:
ha mangiato un piatto di ravioli con ripieno di HI;
io non li ordinai Pt_1
perché a me i ravioli non piacciono.
ADR: Io ricordo che la signora ci disse che i ravioli coi HI era il piatto Per_3
del giorno. Quando giorni dopo parlammo di nuovo con lei – intendo dopo il malessere di – la signora ci disse che altri avevano mangiato i ravioli Pt_1 Per_3
coi HI, anche suo padre, abitava sopra la trattoria;
ci precisò questa cosa per dirci che nessuno si era sentito male.
ADR: Non ricordo se anche in altre occasioni il menù della trattoria prevedesse i ravioli coi HI, a me non piacciono e quindi non li ho mai presi in considerazione.”
Di segno contrario le dichiarazioni rese dalla testimone di parte convenuta Testimone_2
dipendente della trattoria da 14 anni (cugina della moglie del signor . La signora CP_1 Tes_2 sentita nell'udienza del 12 ottobre 2022, ha dichiarato:
“Da noi non sono mai stati fatti i ravioli col ripieno di HI, dunque dubito che li abbia mangiati da noi.
ADR: Quando dico “fare i ravioli” non intendo dire che noi in cucina prepariamo l'impasto e il ripieno. compra i ravioli valtellinesi, i casoncelli CP_1
già pronti, noi ci occupiamo della precottura e del condimento. La trattoria non ha mai comprato ravioli col ripieno di HI.”
Dichiarazioni di tenore analogo sono state rilasciate dalla testimone (moglie del Testimone_3
signor con cui lavora nella trattoria sia come cameriera che come addetta alla cassa). Sentita CP_1 nell'udienza del 7 dicembre 2022, la signora ha dichiarato: Tes_3
“Noi non abbiamo mai fatto ravioli con i HI, neanche quelli surgelati. Non abbiamo mai proposto i ravioli col ripieno di HI neanche come piatto del giorno.”
2.3. Le contrastanti dichiarazioni testimoniali riportate nel paragrafo che precede sono inconciliabili.
In una ipotesi di tal sorta, in conformità al costante orientamento della Corte di cassazione, vale rammentare che il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (termini mutuati da Cass. n. 15270/2024; nello stesso senso v., ex multis, Cass. n. 8814/2020).
Dall'istruttoria della causa, tenuto conto in particolare della relazione sia di tipo familiare che di tipo lavorativo che lega i testimoni ad entrambe le parti, tenuto, dunque, conto delle condizioni soggettive dei testimoni, non sono emersi elementi idonei a consentire di ritenere più attendibile una dichiarazione rispetto alle altre. Elementi di tal sorta non emergono neppure dalle prove documentali prodotte in giudizio. 2.4. Per i motivi illustrati nei paragrafi che precedono deve pertanto dirsi che parte attrice ha mancato di fornire la prova in ordine alla consumazione nella trattoria convenuta di una pietanza con HI (indicata nell'atto di citazione quale fattore causale dell'intossicazione).
Dalla mancata prova in ordine a tale fatto discende il rigetto della domanda attorea.
3. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022. Tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa individuato con riferimento al petitum (€ 219.429,71)¸ applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per ciascuna fase processuale per compenso professionale è liquidato l'importo di €
14.103,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda attorea.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 quale titolare della “Trattoria Sport” che liquida in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo