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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 858/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
, Parte_1
(C.F. C.F._1
, Parte_2
(C.F. ) C.F._2
- appellanti - elettivamente domiciliati in CONEGIANO, VIA GARIBALDI n. 9/A, con il patrocinio dell'avv. GRACIS ALESSANDRO, contro
CP_1
(C.F. ) P.IVA_1
, Parte_3
pagina 1 di 6 (C.F. C.F._3
- appellato - elettivamente domiciliati in JESOLO, PIAZZA VENEZIA n. 9, con il patrocinio dell'avv.
ALEGIANI PIERPAOLO,
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata - elettivamente domiciliata in MESTRE, VIA ALEARDI n. 78, con il patrocinio dell'avv.
MANDER FRANCESCA,
, Controparte_3
(C.F. ) C.F._4
, Parte_4
(C.F. ) C.F._5
- appellati -
elettivamente domiciliati in ALBANO LAZIALE, VIA VIVALDI n. 11, con il patrocinio dell'avv. PROVERBIO MICHELE,
, Controparte_4
(C.F. ) C.F._6
Parte_5
(C.F. ) C.F._7
- appellati - elettivamente domiciliati in SAN MARTINO BUON ALBERGO, PIAZZA DEL POPOLO
n. 1/d, con il patrocinio dell'avv. MURARO SILVIA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1046/2024, pubblicata in data
29.3.24.
pagina 2 di 6 Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 16.7.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in primo grado avanti al Tribunale di Venezia, e Parte_1
hanno esperito azione avverso la nonché e Parte_2 CP_1 Parte_3
volta ad ottenere la condanna dei medesimi al risarcimento di tutti i Parte_6
danni cagionati a seguito della causazione dell'infortunio subito da Parte_7
in data 17.11.14 e del susseguente decesso del medesimo, per non aver osservato o fatto osservare la normativa antinfortunistica di settore.
Evocata in giudizio da parte di al fine di essere manlevata di CP_2 CP_1
quanto eventualmente tenuta a risarcire in favore degli attori, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1046/2024, la quale ha rigettato le pretese attoree.
Proposto appello da parte degli originari attori e ritualmente costituiti in giudizio i convenuti, tra cui gli eredi di deceduto in data 3.12.23 durante il Parte_6
giudizio di primo grado senza che dell'evento venisse fatta comunicazione a cura del legale della parte, era quindi formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del
Consigliere Istruttore con ordinanza del 24.4.25 – prevedente la conciliazione della controversia con il pagamento da parte di della Controparte_2
somma omnicomprensiva di € 80.000,00 ciascuno in favore di e Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento danni, nonché in favore solidale dei medesimi di €
[...]
30.000,00 a titolo di contributo alle competenze legali, già comprensive di spese generali,
IVA ed accessori di legge – poi accolta da tutte le parti che, nel corso della successiva udienza del 16.7.25, la integravano precisando ulteriori punti meglio indicati a verbale e chiedendo venisse quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale richiesta può essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata pagina 3 di 6 dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.
Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368, Cass. Sezioni Unite 8.1.03 n. 78, Cass.
6.7.05 n. 14250).
Essendosi in proposito ben precisato da parte della Suprema Corte:
- che siffatta situazione costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714),
- che in ogni caso la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
(Cass.
7.3.06 n. 4883),
- che a tale tipo di pronuncia non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 11.1.06 n. 271),
- che si ravvisa una ipotesi di cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui le parti abbiano risolto la controversia redigendo un apposito verbale di conciliazione
(Cass. 28.12.99 n. 14634, 21.2.87 n. 1889 e 2.9.86 n. 5379).
E d'altronde, a differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti viene a sostituirsi alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e pagina 4 di 6 caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00 n.
1048, Cass.
3.3.06 n. 4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare e identificare, ma anche eventualmente non specificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. 11.4.18 n. 8980)
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.23 n. 34025 e
12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
Nulla, invece, è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione pagina 5 di 6 è stata oggetto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 1046/2024, pubblicata in data 29.3.24:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere alle condizioni indicate nella parte motiva;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 6 di 6
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 858/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
, Parte_1
(C.F. C.F._1
, Parte_2
(C.F. ) C.F._2
- appellanti - elettivamente domiciliati in CONEGIANO, VIA GARIBALDI n. 9/A, con il patrocinio dell'avv. GRACIS ALESSANDRO, contro
CP_1
(C.F. ) P.IVA_1
, Parte_3
pagina 1 di 6 (C.F. C.F._3
- appellato - elettivamente domiciliati in JESOLO, PIAZZA VENEZIA n. 9, con il patrocinio dell'avv.
ALEGIANI PIERPAOLO,
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata - elettivamente domiciliata in MESTRE, VIA ALEARDI n. 78, con il patrocinio dell'avv.
MANDER FRANCESCA,
, Controparte_3
(C.F. ) C.F._4
, Parte_4
(C.F. ) C.F._5
- appellati -
elettivamente domiciliati in ALBANO LAZIALE, VIA VIVALDI n. 11, con il patrocinio dell'avv. PROVERBIO MICHELE,
, Controparte_4
(C.F. ) C.F._6
Parte_5
(C.F. ) C.F._7
- appellati - elettivamente domiciliati in SAN MARTINO BUON ALBERGO, PIAZZA DEL POPOLO
n. 1/d, con il patrocinio dell'avv. MURARO SILVIA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1046/2024, pubblicata in data
29.3.24.
pagina 2 di 6 Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 16.7.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in primo grado avanti al Tribunale di Venezia, e Parte_1
hanno esperito azione avverso la nonché e Parte_2 CP_1 Parte_3
volta ad ottenere la condanna dei medesimi al risarcimento di tutti i Parte_6
danni cagionati a seguito della causazione dell'infortunio subito da Parte_7
in data 17.11.14 e del susseguente decesso del medesimo, per non aver osservato o fatto osservare la normativa antinfortunistica di settore.
Evocata in giudizio da parte di al fine di essere manlevata di CP_2 CP_1
quanto eventualmente tenuta a risarcire in favore degli attori, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1046/2024, la quale ha rigettato le pretese attoree.
Proposto appello da parte degli originari attori e ritualmente costituiti in giudizio i convenuti, tra cui gli eredi di deceduto in data 3.12.23 durante il Parte_6
giudizio di primo grado senza che dell'evento venisse fatta comunicazione a cura del legale della parte, era quindi formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del
Consigliere Istruttore con ordinanza del 24.4.25 – prevedente la conciliazione della controversia con il pagamento da parte di della Controparte_2
somma omnicomprensiva di € 80.000,00 ciascuno in favore di e Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento danni, nonché in favore solidale dei medesimi di €
[...]
30.000,00 a titolo di contributo alle competenze legali, già comprensive di spese generali,
IVA ed accessori di legge – poi accolta da tutte le parti che, nel corso della successiva udienza del 16.7.25, la integravano precisando ulteriori punti meglio indicati a verbale e chiedendo venisse quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale richiesta può essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata pagina 3 di 6 dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.
Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368, Cass. Sezioni Unite 8.1.03 n. 78, Cass.
6.7.05 n. 14250).
Essendosi in proposito ben precisato da parte della Suprema Corte:
- che siffatta situazione costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714),
- che in ogni caso la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
(Cass.
7.3.06 n. 4883),
- che a tale tipo di pronuncia non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 11.1.06 n. 271),
- che si ravvisa una ipotesi di cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui le parti abbiano risolto la controversia redigendo un apposito verbale di conciliazione
(Cass. 28.12.99 n. 14634, 21.2.87 n. 1889 e 2.9.86 n. 5379).
E d'altronde, a differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti viene a sostituirsi alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e pagina 4 di 6 caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00 n.
1048, Cass.
3.3.06 n. 4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare e identificare, ma anche eventualmente non specificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. 11.4.18 n. 8980)
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.23 n. 34025 e
12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
Nulla, invece, è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione pagina 5 di 6 è stata oggetto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 1046/2024, pubblicata in data 29.3.24:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere alle condizioni indicate nella parte motiva;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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