Articolo 2 della Legge 28 marzo 1968, n. 295
Articolo 1Articolo 3
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19 aprile 1968
Art. 2.
L'approvazione da parte del magistrato per il Po dei progetti del Consorzio per opere idroviarie, portuali e comunque annesse all'utilizzo dell'idrovia importa la dichiarazione di pubblica utilita' dei relativi lavori nonche' l'urgenza e l'indifferibilita' degli stessi.
Il magistrato per il Po, sentito il proprio comitato tecnico-amministrativo, approva, unitamente all'atto di concessione, le convenzioni che disciplinano i modi, i termini e le condizioni dell'esecuzione dell'opera, nonche' le convenzioni con cui sono affidati al Consorzio la gestione e l'esercizio idroviario, disciplinandone i modi, i termini e le condizioni.
Entrata in vigore il 19 aprile 1968
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