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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente
dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere
dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1198 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 18
aprile 2024
da
(C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Vittorio Veneto n. 8, elettivamente domiciliato in Seregno (MB), via Medici da
Seregno n. 14, presso lo studio degli avv.ti Emanuele Drogo e Daniele Milione, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
contro
pagina 1 di 24 (C.F.: ; P. I.V.A.: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2
Roma, Largo del Nazareno, n. 8, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Lepri,
Antonello Martinez e Alberto Merlo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Archimede, n. 56, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 2688/2023, pubblicata il 27 novembre 2023 dal Tribunale di
Monza nella causa n. 3271/2021 r.g.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 2688/2023, così provvedere:
- accertata e dichiarata l'illegittimità della condotta di Controparte_1 consistente nella messa in onda in data 18.11.2018 del servizio televisivo in prima serata dal titolo “Centri olistici hot: massaggi a luci rosse italiani”, oltre che nella pubblicazione del medesimo servizio all'interno del sito www.iene.mediaset.it e sui social network;
- accertato e dichiarato il grave pregiudizio al diritto all'identità personale, all'onore e alla reputazione del signor oltre che il danno derivante dall'illegittima Parte_1 diffusione della propria immagine senza consenso;
- accertato e dichiarato che, a seguito della messa in onda del servizio, il signor
[...] veniva costretto ad interrompere la propria attività di estetista ed osteopata;
Pt_1
- condannare a risarcire in favore del signor Controparte_1 Parte_1 l'importo di € 100.000,00 (o di quella maggiore o minor somma che verrà riconosciuta come dovuta in corso di causa) a titolo di danno non patrimoniale, oltre alla somma di €
52.500,00 (o di quella maggiore o minor somma che verrà riconosciuta come dovuta in corso di causa) a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali DI ENTRAMBI I GRADI DI GIUDIZIO, aumentati del 30% in conformità all'art. 4.1-bis del D.M. 55/14 così come modificato dal D.M. 37/2018, stante che la redazione d'atti consente di effettuare la “ricerca
pagina 2 di 24 testuale” all'interno degli stessi e dei documenti ivi allegati, DA DISTRARSI EX ARTICOLO 93 C.P.C. IN FAVORE DEI PROCURATORI ANTISTATARI, I QUALI DICHIARANO DI
AVER ANTICIPATO LE SPESE VIVE E DI NON AVER RISCOSSO GLI ONORARI.
*****
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado ed altresì riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e meglio indicate nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2) c.p.c., quivi integralmente richiamata.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e domanda:
-rigettare l'appello del sig. confermando integralmente la sentenza di primo Parte_1
grado;
-condannare il sig. alle spese del grado, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA Parte_1
come per legge.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 12 aprile 2021, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza, Controparte_1
Cont (di seguito denominata , lamentando il contenuto diffamatorio del servizio televisivo realizzato dalla trasmissione denominata “Le Iene”, andato in onda in prima serata il 18.11.2018 sul canale televisivo “Italia 1”; l'attore chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in €
100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e in € 52.500,00 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre rivalutazione ed interessi.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che la redazione del programma televisivo “Le Iene” aveva messo in onda in data 18.11.2018 un servizio dal titolo "Centri olistici hot: massaggi a luci rosse italiani", in cui si alludeva ripetutamente ad una presunta attività di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione imputata ad alcuni gestori di centri olistici ed estetici, tra i quali lo stesso attore titolare del centro massaggi sito in Desio (MB), via Parte_1
Lambugnani n. 30/b; in citazione la difesa attorea lamentava, in particolare, che “il veniva inizialmente ripreso presso i locali privati di Desio (MB) per il tramite Pt_1
di una telecamera nascosta: le videoregistrazioni in questione, evidentemente procurate in modo occulto ed artificioso, venivano trasmesse nel corso del predetto
pagina 3 di 24 servizio televisivo riportando, peraltro, unicamente alcuni frammenti di conversazione, decontestualizzati e strumentalizzati ad arte, uniti altresì alle dichiarazioni di terze persone così da renderne fuorviante il significato” (cfr. atto di citazione primo grado di giudizio pag. 2). Successivamente il -pressato, a suo Pt_1
dire, dagli operatori del programma- avrebbe consentito al rilascio di un'intervista, a condizione che il suo nome e il suo volto rimanessero oscurati;
tali condizioni, tuttavia, non erano state rispettate al momento della messa in onda del servizio, avvenuta, tra l'altro, a giudizio dell'attore, con diversi tagli video che avevano distorto le risposte date dallo stesso all'intervistatore.
Il deduceva che la trasmissione del suddetto servizio -operata in Pt_1
spregio della normativa di tutela dell'immagine e dell'identità personale, oltre che in palese violazione delle regole di deontologia giornalistica- gli aveva generato un gravissimo pregiudizio, dal momento che la sua identità era stata perfettamente riconoscibile dai telespettatori tramite i suoi dati biometrici e la sua voce;
nel programma l'attore era stato espressamente accusato avanti a tutta la collettività di commettere condotte qualificate dall'inviata come “sfruttamento” e
“favoreggiamento” della prostituzione.
In seguito alla trasmissione del servizio televisivo il deduceva di aver Pt_1
ricevuto lettera raccomandata da parte del proprietario dei locali del suo centro massaggi che gli intimava di cessare immediatamente ogni attività svolta nell'immobile locato e di riconsegnare lo stesso nella disponibilità del proprietario;
l'attore era stato dunque costretto ad interrompere la propria attività.
Il concludeva che il servizio televisivo in questione aveva carattere Pt_1 diffamatorio, poiché lesivo dell'immagine, dell'onore e della reputazione dello stesso, in quanto privo dei requisiti della verità, della continenza e della pertinenza;
inoltre si poneva in contrasto con la normativa volta ad impedire l'illegittima diffusione dell'immagine altrui e con la “Carta dei doveri del giornalista”. Contr si costituiva in giudizio in data 27 luglio 2021 chiedendo il rigetto delle domande del poiché infondate in fatto e in diritto. Parte convenuta deduceva, Pt_1 in particolare, che il servizio televisivo trasmesso dal programma “Le Iene” non si poneva assolutamente in violazione delle norme relative al divieto di diffusione dell'immagine altrui, né aveva in alcun modo il contenuto diffamatorio e/o comunque lesivo dell'onere indicato dall'attore, in quanto scriminato dal legittimo esercizio dei pagina 4 di 24 diritti di cronaca e di critica ex art. 21 Cost., ed era rispettoso dei requisiti della verità dei fatti, dell'interesse pubblico alla notizia e della continenza nell'esposizione.
Quanto alla pretesa risarcitoria avanzata dall'attore, parte convenuta ne contestava la fondatezza per difetto di prova del nesso causale tra i danni richiesti e l'atto lesivo lamentato, peraltro inesistente.
Con sentenza n. 2688/2023, pubblicata il 27 novembre 2023, il Tribunale di
Monza rigettava la domanda dell'attore, condannandolo al rimborso delle spese di giudizio e disponendo anche “la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Monza”.
Il primo giudice rilevava che dal filmato prodotto in giudizio dall'attore emergeva inequivocabilmente il coinvolgimento dello stesso in attività riconducibili al favoreggiamento ed allo sfruttamento della prostituzione e che era stato lo stesso nell'intervista andata in onda nel citato programma a fare esplicito Pt_1
riferimento a prestazioni ad evidente carattere sessuale, che si svolgevano nel centro da lui gestito, nonché ai ritorni economici derivanti da dette prestazioni. Il giudice osservava inoltre che il aveva lamentato una frammentazione e Pt_1
decontestualizzazione dell'intervista da lui resa, senza tuttavia mai contestare il contenuto specifico delle frasi dallo stesso pronunciate. Riteneva evidente l'interesse pubblico della notizia per il fatto che la trasmissione in oggetto aveva contribuito a far emergere lo sfruttamento di un'attività di tipo prostitutivo gravemente illecita.
Rilevava, altresì, che non poteva ritenersi violato il limite della continenza posto che il linguaggio talvolta “volgare” dell'intervistatrice era avvenuto al solo scopo di definire le attività a sfondo sessuale che si svolgevano nel centro gestito dall'attore, senza nulla aggiungere, in termini di discredito, a quanto già insito nelle affermazioni rese dallo stesso Il giudice, pertanto, concludeva ritenendo sussistenti le Pt_1
esimenti del diritto di cronaca e di critica, nonché la legittima pubblicazione dell'immagine dell'attore ai sensi dell'art. 97 L. 633/1941, in quanto collegata a fatti di pubblico interesse e rigorosamente circoscritta a quelle esclusive parti del programma in cui il ha reso le dichiarazioni aventi ad oggetto l'illecita attività Pt_1
svolta nel suo centro.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18 aprile 2024 Parte_1
ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma.
pagina 5 di 24 Costituitasi in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 20 settembre Cont 2024, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza del 24.9.2024 il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava l'udienza del 18.2.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, con applicazione del disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 18.2.2025 e decisa nella camera di consiglio del 26.2.2025.
L'appello di Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura i capi della sentenza in cui il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto applicabili, al caso di specie, le esimenti del diritto di cronaca e di critica, ignorando le considerazioni svolte sul punto dall'odierno appellante, relative, in particolare, al mancato rispetto dei requisiti della verità della notizia e della continenza espositiva.
In particolare, l'appellante, quanto al requisito della verità oggettiva della notizia, contesta la corrispondenza al vero del servizio trasmesso dalle “Iene” negando di avere in alcun modo svolto attività legate all'ambito della prostituzione.
Il deduce che, nel servizio andato in onda, erano stati riportati Pt_1
unicamente alcuni frammenti di conversazione, peraltro decontestualizzati e strumentalizzati ad arte, uniti altresì alle dichiarazioni di terze persone così da fuorviarne il significato, e che con riferimento al colloquio ripreso a telecamere nascoste erano state poste domande di ordine generale sulle esperienze del mondo dei centri massaggi e che le risposte del erano state artamente rielaborate – Pt_1
mediante tagli e accostamenti tendenziosi a dichiarazioni di terzi- inducendo milioni di ascoltatori a convincersi che nel centro estetico ed osteopatico del Pt_1
venissero effettuate prestazioni sessuali.
pagina 6 di 24 L'appellante lamenta, altresì, che, nel caso di specie, non sono stati rispettati i limiti della continenza espressiva trattandosi di un servizio che, attraverso l'impiego di un lessico offensivo, intendeva generare negli spettatori la convinzione dell'imputabilità al di condotte caratterizzate da estrema gravità e Pt_1 riprovazione sociale. In particolare l'appellante richiama le frasi della giornalista che, nell'intervista andata in onda, gli chiedeva se fare “il pappone” era il suo secondo lavoro e che gli rimproverava che era “disgustoso” il mondo in cui si guadagnava da vivere concludendo che, se gli piaceva così tanto guadagnare da queste cose, poteva farle lui “le pippette”.
Il ritiene quindi che sia di palmare evidenza che il servizio oggetto di Pt_1
causa esorbiti dai limiti di continenza sia formale che sostanziale, mediante l'utilizzo di un linguaggio e di espressioni che travalicano i limiti di quanto necessario per la soddisfazione del pubblico interesse per tradursi, invece, in affermazioni ingiuriose e denigratorie ed in attacchi palesemente offensivi rivolti alla persona dell'appellante.
Deduce inoltre che le considerazioni di cui sopra, in tema di continenza, valgono anche nell'ambito di quello che viene definito come “giornalismo
d'inchiesta”.
Il motivo è infondato.
Come noto, il giudizio di bilanciamento tra i principi costituzionali della libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., da una parte, ed il diritto all'identità personale, all'onore alla reputazione dall'altra ex art. 2 Cost., dall'altra, può risolversi in favore del primo purché sussistano i requisiti della verità dei fatti narrati, della continenza nell'esposizione dei medesimi e dell'interesse pubblico agli stessi;
solo in presenza di tali presupposti possono ritenersi operanti le esimenti del diritto di cronaca e di critica.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che tali requisiti sono certamente presenti nel caso in esame per le ragioni di seguito indicate.
Per quanto concerne il requisito della verità dei fatti narrati, deve osservarsi che il in primo grado, si è limitato a contestare in modo del tutto generico che Pt_1 il servizio in esame avrebbe riportato “informazioni infamanti non rispondenti al dato reale”, senza invero dedurre nulla di specifico con riferimento all'esecuzione o meno di prestazioni di carattere sessuale nel suo centro massaggi. Né in atto di citazione, né negli atti successivi del giudizio di primo grado il ha, infatti, specificamente Pt_1
pagina 7 di 24 ed espressamente contestato che nel proprio centro massaggi fossero offerte prestazioni di carattere sessuale.
Inoltre, come rilevato dal primo giudice, le stesse frasi pronunciate dal Pt_1 nel servizio sono inequivoche nel loro contenuto e l'appellante non ha contestato di averle proferite, limitandosi a lamentare tagli e accostamenti fuorvianti, non meglio specificati.
Nel video agli atti, grazie alle riprese effettuate tramite le telecamere nascoste, si vede il presso il proprio centro, intrattenere un colloquio di selezione con Pt_1 un'aspirante massaggiatrice e spiegare alla stessa il tipo di massaggi offerti nel suo centro: “Qua ci sono due tipi di massaggi: Body Massage e You & Me”; in tale sede lo stesso spiegava alla ragazza l'importanza di avere per lo svolgimento di CP_1 tale attività: “Se verrai poi ti farò vedere solo quando metto l'annuncio con scritto
“Italiana, nuova, appena arrivata”. Fai un delirio. Ne fai uno dopo l'altro”; “Metto gli annunci, faccio in modo che i telefoni squillino”, “Ad ogni massaggio, porti qua la mia parte e ti metti via la tua”; il sottolineava i regali che spesso facevano i Pt_1 clienti: “C'è quello che ti regala i fiori, quello che regala la collana”; nonché il relativo guadagno: “Metti che ne fai una decina al giorno, sono 300 euro” (cfr. comparsa di costituzione primo grado pag. 6). In modo ancora più esplicito il Pt_1
sorridendo, aggiungeva: “Ne ho uno che chiede alla ragazza di fare la cacca e lui si masturba nella doccia. Lui paga 120 euro per questa cosa”. Nella successiva intervista rilasciata alla giornalista delle Iene, che gli evidenziava i rischi sanitari connessi all'esercizio della prostituzione senza controlli, l'appellante rivelava: “Una si è presa la sifilide e mi ha contagiato una ventina di clienti che sono venuti a lamentarsi”.
E' evidente che le frasi sopra riportate –che il non ha mai negato di aver Pt_1
pronunciato- fanno chiaramente riferimento a prestazioni di carattere sessuale;
né il ha cercato di darne una spiegazione diversa. Pt_1
Quanto ai tagli e alla distorsione del significato delle sue dichiarazioni,
l'appellante si è limitato ad una allegazione del tutto generica, senza in alcun modo dedurre quali altre affermazioni di contenuto diverso ed ulteriore -in ipotesi tagliate dal servizio- egli avrebbe proferito e in che modo avrebbero potuto condurre a una diversa lettura delle sue esternazioni.
pagina 8 di 24 Deve, pertanto, ritenersi sussistente il presupposto della verità della notizia, necessario per l'esercizio del diritto di cronaca e di critica.
Tra l'altro il servizio denominato "Centri olistici hot: massaggi a luci rosse italiani" appare espressione del c.d. giornalismo d'inchiesta, che si caratterizza perché gli inviati del programma ricercano ed acquisiscono direttamente le informazioni che poi pubblicano nel servizio.
In particolare il programma in questione risulta perseguire finalità informative e al contempo anche di critica su situazioni di interesse collettivo;
i giornalisti assumono informazioni e svolgono in prima persona indagini, dando voce alle persone coinvolte o a conoscenza dei fatti, ed esprimono valutazioni liberamente valutabili dai telespettatori.
La categoria del c.d. giornalismo di inchiesta è nota alla giurisprudenza ed è da intendersi “quale species più rilevante della attività di informazione, connotata -come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo- dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista” (Cass., 9 luglio
2010, n. 16236).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. giornalismo d'inchiesta –che ricorre allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della notizia dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico
– il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista” (Cass. ord. n. 30522/2023).
Sempre in tal senso si è affermato che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. "giornalismo d'inchiesta" a rilevare è l'esigenza della valutazione, non tanto dell'attendibilità e veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità, dal che consegue che è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato
pagina 9 di 24 sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili”(Cass. ord. n. 19611/2023).
Nel caso in esame sussistono i predetti requisiti.
I fatti oggetto del servizio televisivo del 18 novembre 2018 risultano frutto di un'inchiesta fatta dai giornalisti del programma. Gli inviati delle Iene hanno dapprima effettuato delle videoriprese all'interno di centri massaggi dell'hinterland milanese mediante telecamere nascoste;
poi le informazioni così acquisite sono state corroborate da diverse interviste, sia ai titolari dei centri massaggi, sia a ragazze coinvolte nelle attività di tali centri. Gli operatori del programma si sono infine recati presso questi ultimi per assumere informazioni, incontrando sovente delle reazioni scomposte a fronte delle sgradite domande poste circa la reale natura delle attività ivi svolte.
Per quanto concerne il come sopra visto, le dichiarazioni dal medesimo Pt_1
rese sia a telecamere nascoste, nel colloquio con la giovane aspirante massaggiatrice, sia in sede di intervista poi rilasciata alla giornalista delle Iene, appaiono univoche nel riferimento all'effettuazione di prestazioni a sfondo sessuale nel suo centro massaggi.
Nella medesima intervista l'appellante, a un certo punto, afferma che lui affittava solo la cabina, sottintendendo il fatto di ignorare quanto vi accadesse all'interno, ma tale dichiarazione appare incompatibile con quanto dal medesimo riferito in precedenza e in particolare con il riferimento alla masturbazione di un cliente in presenza di una delle sue massaggiatrici invitata contestualmente “a fare la cacca” e alla diffusione della sifilide che aveva contagiato una ventina di suoi clienti, per colpa di una massaggiatrice.
Il servizio in oggetto rispetta, dunque, il limite della verità, poiché si è limitato a documentare l'attività svolta nel centro dell'appellante, sia acquisendo direttamente le relative informazioni nel corso di un colloquio con il a telecamere accese, Pt_1
sia riprendendo, a telecamere nascoste, il colloquio dallo stesso effettuato ad un'aspirante massaggiatrice.
Quanto alle presunte “manomissioni” dei video, l'appellante lamenta, una
“frammentazione” e “decontestualizzazione” dell'intervista da lui resa, senza tuttavia mai contestare di aver pronunciato le frasi che gli sono imputate e che, comunque, dalla visione del servizio, risulta evidente che abbia proferito. Al contempo il Pt_1
non ha formulato alcuna specifica allegazione a proposito delle modifiche che pagina 10 di 24 sarebbero state apportate alle dichiarazioni da lui rese e lamenta genericamente che il servizio sarebbe frutto di numerosi tagli e ricostruzioni artefatte delle conversazioni, senza precisare, come detto, quali diverse ed ulteriori dichiarazioni avrebbe pronunciato nel corso dell'intervista o nelle riprese effettuate a telecamere nascoste e in che termini queste ultime avrebbero potuto modificare il senso delle frasi inequivoche riportate nel servizio.
In particolare, il riferisce che, nell'intervista, gli venivano poste Pt_1
domande di ordine generale sulle esperienze del mondo dei centri massaggi e che le risposte venivano rielaborate artatamente inducendo l'ascoltatore a convincersi che nel suo centro estetico venissero effettuate prestazioni sessuali.
Anche in questo caso, tuttavia, tali affermazioni stridono con il riferimento espresso del alle pratiche sessuali di gradimento di un frequentatore del suo Pt_1
centro che lo stesso aveva effettuato nel colloquio di selezione di una giovane massaggiatrice (“Ne ho uno che chiede alla ragazza di fare la cacca e lui si masturba nella doccia. Lui paga 120 euro per questa cosa”) o ancora alla sifilide -malattia notoriamente a trasmissione sessuale- che il nel servizio riferisce chiaramente Pt_1
a una sua massaggiatrice e alla sua clientela (“Una si è presa la sifilide e mi ha contagiato una ventina di clienti che sono venuti a lamentarsi”). Da notare le espressioni usate che chiaramente si riferiscono all'esperienza diretta del Pt_1 stesso e non ad altri fantomatici centri massaggi di terzi: “Ne ho uno che chiede alla ragazza…” e “Mi ha contagiato…”.
Acclarata la verità della notizia riportata, non vi possono essere dubbi circa l'interesse pubblico alla stessa, posto che lo sfruttamento della prostituzione costituisce condotta criminosa, che espone tra l'altro a rischi per la salute sia le ragazze che si prostituiscono, sia i clienti che i familiari degli stessi, intesi come mariti, mogli, fidanzati e compagni.
Per quanto concerne poi il requisito della continenza, occorre considerare che il servizio oggetto di causa è espressione del diritto di critica, nell'ambito del quale
è consentito il ricorso a toni aspri e taglienti.
In proposito la Suprema Corte, infatti, ha statuito che “Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive
pagina 11 di 24 siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi” (Cass. pen. 13 giugno 2014, n.
36045; Cass. pen.,11 febbraio 2021, n. 9803); non è consentito trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico (cfr. Cass. pen. 24 giugno 2016, n. 37397).
Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza nella sola narrazione di fatti, comprendendo anche l'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. Ciò comporta che in tema di diritto di critica, laddove alla narrazione di determinati fatti si unisca un'esposizione di carattere valutativo, rappresentativa di opinioni dell'autore, i parametri di norma utilizzati in tema di diritto di cronaca richiedono una valutazione diversa e più elastica, nonché più attenta al bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero.
La critica deve concretizzarsi infatti, da un lato, in un dissenso motivato e, dall'altro, in valutazioni corrette e misurate e non lesive dell'altrui dignità morale e professionale. Il limite per l'esercizio di tale diritto deve considerarsi travalicato quando l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su di un piano esclusivamente personale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato.
E ciò in quanto il diritto di critica ha margini molto più ampi rispetto a quello di cronaca;
ad avviso della giurisprudenza infatti “Mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con
l'uso di un linguaggio colorito e pungente” (Cass. civ., 27 gennaio 2015, n. 1434).
Ed ancora si è affermato che “In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma
pagina 12 di 24 nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto” (Cass. ord. n. 4955/2024).
Quanto al requisito della continenza espositiva, parte appellante si duole del presunto “impiego di un lessico sconveniente ed offensivo” da parte dell'inviata di
“Le Iene” che avrebbe determinato un'offesa all'onore e alla reputazione del Pt_1
accusato di condotte connotate da estrema gravità e riprovazione sociale. In particolare richiama le seguenti espressioni dell'inviata delle Iene: “Di sfruttamento della prostituzione si tratta ; “Fare il pappone è il tuo secondo lavoro”; “E' disgustoso il modo in cui ti guadagni da mangiare; “Sfrutti le disgrazie di queste ragazze”; “Se ti piace così tanto guadagnare da queste cose falle tu le pippette”.
Il Collegio ritiene che le espressioni usate dalla giornalista non esorbitano dal limite della continenza richiesta per l'esercizio del diritto di critica, nell'ambito del quale è consentito il ricorso a toni aspri, taglienti e di disapprovazione, più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente utilizzati nei rapporti tra privati.
L'eloquio dell'inviata era, infatti, in linea con i contenuti del servizio e le espressioni usate –pur colorite- erano coerenti con la natura delle prestazioni di cui si stava discorrendo e con il contesto di sfruttamento della prostituzione oggetto di indagine.
In sostanza, i toni e il linguaggio -in taluni momenti ruvidi e incalzanti- non paiono porsi al di fuori dell'esercizio del diritto di critica all'attività esercitata dall'appellante, che viene documentata nel servizio, e che si connota per l'illiceità anche penale della condotta tenuta, mentre, d'altra parte, la riprovazione sociale di cui si lamenta l'appellante risulta discendere essenzialmente dalla natura delle prestazioni dal medesimo descritte come eseguite nel suo centro, più che dai commenti –pur taglienti- della giornalista. In proposito si evidenzia anche il sorriso divertito con cui il nel video, racconta della masturbazione di un cliente di fronte alla Pt_1
massaggiatrice impegnata ad evacuare, sorriso che -considerata la natura consapevole e volontaria dell'attività illecita posta in essere dall'appellante- può indurre disapprovazione nei telespettatori non meno degli aspri commenti dell'intervistatrice alle dichiarazioni dell'appellante.
pagina 13 di 24 In conclusione, dunque, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, non può considerarsi violato il limite della continenza posto che “se è vero che
l'intervistatrice ha utilizzato talvolta termini volgari, ciò è sempre avvenuto allo scopo di definire le attività a sfondo sessuale che si svolgevano nel centro gestito dall'attore senza di fatto nulla aggiungere, in termini di discredito, a quanto di deplorevole fosse già insito nelle affermazioni rese dallo stesso come detto Pt_1 ampiamente ammissive dello svolgimento di tali attività all'interno del suddetto centro”.
Pertanto il Collegio ritiene che anche il requisito della continenza, nella sua accezione più ampia ed elastica prevista per il diritto di critica, risulti rispettato nel caso di specie.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'illegittima diffusione della propria immagine da parte del programma televisivo “Le Iene”, in quanto non essenziale ai fini dell'informazione oggetto di divulgazione ex art. 97, l.
633/1941, e ai sensi del codice deontologico relativo alla professione giornalistica.
Nello specifico afferma che l'art. 97, secondo comma, prevede che “Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od al decoro della persona ritratta” e che, nel caso de quo, l'oggetto dell'intervista pubblicata, così come la gravità e la natura particolarmente infamante dei fatti allo stesso imputati, hanno minato il suo diritto alla dignità, all'onore e alla reputazione, con la conseguenza che la pubblicazione avvenuta in assenza del suo consenso non può ritenersi legittimata nemmeno ai sensi del citato art. 97. Richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la pubblicazione dell'immagine della persona è consentita solo ove sussista uno specifico interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ed evidenzia che, nel caso di specie,
l'assenza di consenso dell'appellante da un lato è insita nell'utilizzo di telecamere nascoste, mentre dall'altro deriva dal fatto che l'intervista era stata rilasciata dal solo a condizione che la sua immagine non fosse riconoscibile. Pt_1
Rappresenta altresì che la divulgazione della sua immagine si pone in contrasto anche rispetto all'art. 2 del Codice Deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, ai sensi del quale il giornalista nell'esercizio della propria attività è tenuto a “rendere nota la propria identità, la
pagina 14 di 24 propria professione e le finalità della raccolta” e ad “evitare artifici e pressioni indebite” e con l'art. 8 da cui si evince che “Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona.”
L'appellante, inoltre, lamenta la violazione dell'art. 137 d.lgs 196/2003, posto che la divulgazione dell'immagine della persona integra un'ipotesi di trattamento di dato personale, possibile solo in presenza dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di pubblico interesse. Conclude ritenendo che la condotta tenuta da controparte, nel caso di specie, potrebbe anche configurare la fattispecie criminosa di cui all'art. 167 Codice della Privacy, secondo cui, salvo che costituisca più grave reato, è punito chi proceda al trattamento di dati personali con nocumento altrui e vantaggio proprio.
Rispetto alla tesi sostenuta da controparte circa la sussistenza di un consenso implicito alla diffusione della sua immagine, connesso al rilascio volontario da parte sua di una intervista alla giornalista delle Iene, l'appellante ribadisce che detta intervista era stata resa a condizione che la sua immagine fosse oscurata e la sua voce alterata. Sul punto richiama il messaggio whatsapp inviato all'operatore del programma che faceva da tramite con la giornalista in data 8.11.2018 –ossia dieci giorni prima della messa in onda del servizio televisivo- in cui scriveva: “Mi raccomando ragazzi la censura e per favore quando diciamo il mio nome un bel bippppp”.
Per le ragioni di cui sopra, dunque, la difesa dell'appellante conclude che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto legittima la condotta della convenuta in relazione alla diffusione dell'immagine del Pt_1
Tale motivo è fondato.
Occorre rilevare che l'art. 97, comma prima, della l. 633/1941 stabilisce che
“Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”. Il secondo comma aggiunge: “Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.
pagina 15 di 24 Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di per legittimare la CP_3 diffusione dell'immagine di una persona non è sufficiente il mero richiamo dei diritti di cronaca e di critica, ex art. 21 Cost., con riferimento all'interesse pubblico alla notizia di cui si tratta, essendo necessario un quid pluris.
Per quanto concerne, infatti, specificamente la pubblicazione dell'immagine della persona coinvolta nella notizia, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che l'interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca, va distinto dall'interesse alla pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula -giusta la disciplina complessivamente desumibile dagli artt. 10 c.c., 96
e 97 della l. n. 633 del 1941, 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 ed 8 del codice deontologico dei giornalisti- il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte o l'esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall'ordinamento (Cass. 4477 del 19.2.2021; n. 18006 del
9.7.2018).
Per quanto concerne il consenso, rileva il Collegio che non può essere condivisa la tesi di parte appellata del consenso implicito che il avrebbe prestato Pt_1 rilasciando l'intervista alla giornalista del programma.
In primo luogo deve osservarsi che l'appellante sin dall'atto di citazione del primo grado di giudizio aveva dedotto che il consenso all'intervista in oggetto era stato condizionato all'oscuramento del suo volto e all'alterazione della sua voce e aveva prodotto un messaggio whatsapp all'operatore della trasmissione televisiva, a sostegno di quanto allegato. L'attore aveva anche aggiunto che si era indotto a rilasciare l'intervista per la pressione e i continui appostamenti degli operatori del programma, che gli avrebbero promesso di lasciarlo in pace se avesse risposto alle loro domande.
Parte resistente sul punto, nel termine per le preclusioni assertive e quindi entro la prima memoria ex art. 183 cpc, mentre aveva fermamente contestato gli appostamenti e le pressioni del proprio staff per ottenere il rilascio dell'intervista, non aveva invece specificamente contestato in primo grado che il rilascio di detta intervista da parte del era stato espressamente subordinato dal medesimo alle due Pt_1
condizioni sopra indicate –oscuramento del volto e alterazione della voce- limitandosi pagina 16 di 24 genericamente a sostenere l'irrilevanza del consenso dell'attore nel caso di specie, per la prevalenza del diritto di cronaca, e l'inutilizzabilità probatoria del messaggio whatsapp privo di data, decontestualizzato rispetto ai messaggi precedenti e prodotto senza riportare le utenze e i dati identificativi dei presunti autori delle conversazioni.
In sede di memoria ex art. 183 n. 1 cpc parte attrice aveva prodotto il messaggio del 9.10.2018, precedente a quello in esame, del seguente tenore: “Ciao , oggi Pt_1 non possiamo spostarci … Vuoi venire da noi a Mediaset?”, a riprova che l'interlocutore era un operatore del programma televisivo in questione.
nella memoria ex art. 183, n 2, cpc, rispetto a tale produzione ribadiva CP_3
che la stessa era priva di valore istruttorio per le ragioni già esposte e aggiungeva che il messaggio non era stato indirizzato alla società convenuta.
Sul punto preme rilevare che i messaggi whatsapp hanno valenza di riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c. e fanno piena prova dei fatti in essi rappresentati, salvo specifica e circostanziata contestazione, che comunque non impedisce al giudice di accertarne la rispondenza all'originale anche attraverso presunzioni (Cass. 19155/2019, 5141/2019).
Nel caso di specie la contestazione di è stata generica, in quanto CP_3 relativa all'efficacia probatoria in generale della stampa di un messaggio whatsapp, mentre in nessuna difesa della stessa si rinviene una chiara contestazione dell'assunto attoreo secondo cui il aveva prestato il consenso all'intervista solo a condizione Pt_1
che il suo volto fosse oscurato e la sua voce alterata. Peraltro, anche sul piano presuntivo, tale richiesta appare coerente con i contenuti dell'intervista, posto che l'accostamento volontario del proprio volto a temi concernenti lo sfruttamento della prostituzione appare poco verosimile.
Inoltre, la Suprema Corte, ha avuto modo di affermare che se, in generale, il consenso può essere espresso in qualsiasi forma, anche implicita, purché inequivoca, tuttavia nel caso in cui la diffusione dell'immagine sia idonea a determinare la lesione di beni rilevanti quali l'onore e la reputazione, è da ritenere che il consenso debba risultare in modo esplicito, in modo che non possano sussistere dubbi sulla sussistenza di questo, posto che va ad impingere anche beni personali, quali, appunto, l'onore e la reputazione, che fruiscono anche di tutela penale (Cass. Civ. 4477/2021).
Nel caso di specie non vi è prova di un consenso espresso del alla Pt_1
diffusione della sua immagine e, in ogni caso, data la delicatezza dei temi trattati pagina 17 di 24 nell'intervista, che riguardavano lo sfruttamento della prostituzione e dunque la commissione di reati tramite fatti passibili di disapprovazione sociale, non vi sono elementi univoci per far discendere dal rilascio volontario dell'intervista da parte del anche un consenso dello stesso alla diffusione della sua immagine. Pt_1
Escluso, pertanto, il consenso dell'interessato alla diffusione del suo volto, il
Collegio ritiene che non è stato dedotto, né tantomeno dimostrato un interesse dei telespettatori a conoscere le fattezze del ai fini della completezza della notizia. Pt_1
La trasmissione aveva, infatti, ad oggetto i casi di sfruttamento della prostituzione sotto la copertura di centri massaggi fittizi, gestiti da italiani a Milano e nell'hinterland milanese. L'interesse pubblico della notizia era, pertanto, connesso alla presa di coscienza di tale diffuso fenomeno e dei relativi rischi discendenti dall'assenza di controlli sanitari, con pericolo di contrazione di malattie sessualmente trasmissibili o comunque con esposizione a rischio di contagio da semplice contatto della pelle, anche solo tramite un piccolo taglio, come spiegato dalla conduttrice. Il servizio intendeva, inoltre, sensibilizzare sullo sfruttamento delle ragazze che, secondo quanto riportato nel programma, sarebbero in condizioni economiche precarie e solo per tale ragione disponibili a prostituirsi, senza alcuna forma di tutela né contro possibili atti di violenza da parte di taluni clienti, né sotto il profilo sanitario. Il programma era, infatti, corredato dall'intervista di una giovane che, raccontando la sua esperienza personale, spiegava come le donne che intendevano arricchirsi mediante la prostituzione non si trovavano in questi centri massaggi, ma altrove, e raccontava di essersi prostituita per una grave difficoltà economica, di aver subito in un'occasione la violenza di un cliente senza poter denunciare l'accaduto e di come umanamente si sentiva svilita da tale umiliante attività.
Così ricostruito l'oggetto della notizia di interesse pubblico, non è dato comprendere come l'immagine del fosse necessaria alla completezza Pt_1 dell'informazione, nulla aggiungendo alla stessa. D'altra parte l'appellata non ha spiegato come mai nel servizio andato in onda alcuni titolari di centri massaggi sono visibili in volto, come il mentre l'immagine di altri è stata oscurata. Ad Pt_1
esempio è stata intervistata una donna sudamericana, dichiaratamente titolare di un centro in cui si effettuerebbero anche prestazioni sessuali, il cui volto non è stato, tuttavia, reso riconoscibile.
pagina 18 di 24 In generale può osservarsi che non vi era un interesse pubblico generalizzato alla conoscenza delle fattezze del tenuto anche conto che quest'ultimo operava Pt_1
nel milanese, mentre il programma è andato in onda in prima serata su un canale televisivo con diffusione su scala nazionale.
Il Collegio, pertanto, ritiene che, nel caso di specie, non vi fosse effettivamente un interesse pubblico alla diffusione dell'immagine del e che, pertanto, detta Pt_1
diffusione si è posta in contrasto con art. 97, l. 633/1941, così come interpretato dalla
Suprema Corte, non risultando detta diffusione funzionale alla completezza dell'informazione divulgata.
Il terzo motivo di appello verte sulla quantificazione dei danni che l'appellante avrebbe subito per effetto della messa in onda del servizio televisivo per cui è causa e per l'illegittima diffusione della sua immagine.
In particolare la difesa del rappresenta che, solo tre giorni dopo la Pt_1
trasmissione televisiva in discussione, riceveva una raccomandata da parte del legale del signor proprietario dei locali siti in Desio (MB), via Controparte_4
Lampugnani n. 30/b e concessi in locazione all'appellante per il suo centro massaggi, il quale così scriveva: “Alla luce di quanto da lei stesso dichiarato alla trasmissione televisiva Le Iene andata in onda sul canale Italia Uno lo scorso 18.11.2018, il mio cliente teme che si svolgano attività illegali, o comunque non consentite, presso
l'immobile di sua proprietà e a Lei locato. Conseguentemente, a nome e per conto del sig. Le intimo di cessare immediatamente ogni attività da Lei Controparte_4 svolta nell'immobile locato, provvedendo a riconsegnare lo stesso nella disponibilità del proprietario, libero da persone e cose, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente” (doc. 3 atto citazione, primo grado).
L'appellante lamenta, pertanto, di aver dovuto cessare la propria attività e di aver subito un sostanziale azzeramento del proprio reddito, posto che nessuno era più disposto a locargli altro immobile. In particolare ha dedotto che, come emerge dalle dichiarazioni fiscali versate in atti, la media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal nei tre anni precedenti rispetto alla messa in onda del servizio Pt_1
diffamatorio ammontava ad € 11.043,33, in particolare: € 6.765,00 nel 2016, € 18.030 nel 2017 ed € 8.335 nel 2018, mentre nel 2019 – anno successivo rispetto al verificarsi dei fatti oggetto del presente procedimento – il reddito era sceso a 449 euro annui;
analogo reddito si è poi registrato nel 2020. Pertanto ha chiesto il pagina 19 di 24 riconoscimento di un danno patrimoniale quantomeno di euro 10.500 annui per cinque anni, pari a complessivi euro 52.500.
In aggiunta a tale danno patrimoniale, il ha chiesto il ristoro dei danni Pt_1
non patrimoniali connessi alla lesione della sua dignità, del suo onere e della sua reputazione, subiti per effetto della natura particolarmente infamante e socialmente riprovevole delle informazioni diffuse in associazione alla sua immagine, quantificandoli in una somma non inferiore a euro 100.000,00, tenuto conto dell'elevata gravità del fatto, determinata dalla enorme notorietà del programma televisivo, andato in onda in prima serata, con diffusione su scala nazionale;
dalla notevole gravità del discredito, dal reiterato utilizzo di espressioni altamente denigratore e ingiuriose e dall'elevato pregiudizio subito dall'infamato, costretto a interrompere la propria attività e a rilasciare i locali in cui la stessa veniva esercitata.
Il motivo è parzialmente fondato.
La Corte rileva, preliminarmente, che dal rigetto del primo motivo di appello consegue che, in questa sede, può essere riconosciuto unicamente il danno discendente dall'illegittima diffusione dell'immagine del mentre la messa in Pt_1
onda del servizio in sé deve ritenersi legittima e nessun risarcimento può riconnettersi neppure al linguaggio usato dalla conduttrice, che, come sopra spiegato, non ha travalicato i limiti della continenza richiesta nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica.
Devono poi escludersi dal risarcimento le conseguenze strettamente connesse con l'attività svolta, all'epoca, dal come emerge dalle dichiarazioni dallo Pt_1
stesso rese nel corso del servizio e sopra riportate.
Ci si riferisce, in particolare, al danno patrimoniale lamentato dall'appellante connesso al rilascio dell'immobile condotto in locazione e alla contrazione dei suoi redditi.
Sotto il primo profilo, qualora l'attività svolta dal fosse stata lecita, lo Pt_1 stesso avrebbe potuto opporsi all'intimato rilascio e difendere le proprie ragioni.
L'immediata cessazione dell'attività e la scelta di rilasciare i locali condotti in locazione senza opposizione appaiono, dunque, essenzialmente conseguenza della natura sostanzialmente illecita dell'attività stessa.
Inoltre, deve tenersi conto che dalle dichiarazioni rese dall'appellante è emerso inequivocabilmente lo svolgimento nel suo centro di prestazioni di carattere sessuale pagina 20 di 24 dal quale il medesimo ricavava un guadagno;
così il diceva all'aspirante Pt_1 massaggiatrice in sede di colloquio di selezione: “Cento euro l'ora, tu prendi 40; porti qua la mia parte e ti metti la tua via”.
Ciò premesso, la cessazione dell'attività del centro massaggi e l'azzeramento dei redditi del non possono essere oggetto di risarcimento, dal momento che Pt_1
si tratta di guadagni provenienti da attività criminosa –essendo penalmente sanzionato lo sfruttamento della prostituzione- per cui sia i contratti conclusi con i clienti, sia gli accordi tra il e le sue massaggiatrici avevano causa illecita ex art. 1343 c.c., in Pt_1
quanto contraria a norme imperative e al buon costume, con conseguente nullità ex art. 1418, comma 2, c.c..
Diversamente può qui risarcirsi all'appellante il solo danno non patrimoniale discendente dalla diffusione della sua immagine, non doverosamente oscurata durante il servizio.
La liquidazione non può che essere equitativa e la Corte ritiene di fare riferimento ai parametri elaborati dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione, nell'edizione aggiornata al 2024. Tuttavia, tale riferimento deve essere adattato al peculiare caso di specie, in quanto deve tenersi presente che la messa in onda del servizio di cui si discorre, di per sé, non ha avuto contenuto diffamatorio, in quanto scriminato ex art. 21 Cost., come sopra spiegato, per cui nella presente sede deve essere riconosciuto unicamente un ristoro per la pubblicazione dell'immagine del nell'ambito di detto servizio. Pt_1
In particolare, tenuto conto della trasmissione del programma in prima serata su un canale televisivo di rilievo nazionale, da una parte, e della non notorietà del e dell'unicità dell'episodio, dall'altra, ritiene il Collegio che, nel caso di Pt_1
specie, si possa parametrare il risarcimento sugli importi previsti per i fatti di modesta gravità, tenuto conto che la presenza del medesimo servizio sul sito web del programma Le iene ha avuto minor rilievo, posto che l'accesso allo stesso era possibile solo su input dell'utente.
D'altra parte deve tenersi presente che il discredito sociale lamentato dall'appellante è da riconnettere causalmente all'attività illecita dal medesimo svolta e non può ribaltarsi sul programma.
pagina 21 di 24 Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene di quantificare in euro 12.000,00 il danno subito dall'appellante per la diffusione non autorizzata della sua immagine. Essendo tale danno già liquidato in moneta attuale, sullo stesso, come richiesto, vanno calcolati gli interessi compensativi al saggio legale, sulla somma devalutata alla data del 18.11.2018 e via annualmente rivalutata secondo gli indici
Istat, dal fatto alla presente sentenza;
dalla sentenza al saldo sono poi dovuti gli interessi legali.
La regolamentazione delle spese processuali
La riforma della sentenza di primo grado con parziale accoglimento delle domande attoree comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr.
Cass. ord. n. 1775/2017).
Ritiene il Collegio che l'accoglimento solo parziale delle domande del Pt_1
giustifichi la compensazione per metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con condanna di parte appellata alla refusione a favore dello stesso della residua metà, in quanto soccombente. Come noto, in tema di spese processuali,
l'accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi può giustificarne la compensazione totale o parziale, a differenza dell'accoglimento parziale della domanda articolata in un unico capo (Cass. SU n 32061/2022; Cass. 13827/2024).
pagina 22 di 24 Le spese di lite sopportate da parte appellante sono liquidate tenuto conto del valore del decisum, come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55
/2014, secondo cui nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata
(Cass. 9237/2022).
Considerati, dunque, i parametri di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal
D.M. 13 agosto 2022 n. 147), l'effettiva attività difensiva svolta e la media difficoltà delle questioni trattate, le spese di lite sopportate da parte appellante sono liquidate, per il primo grado, nella somma di euro 5.077,00 (di cui euro 919,00 per studio, euro
777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase di trattazione, euro 1.701,00 per fase decisionale), oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
per il presente grado di appello si liquidano in euro 3.966,00 (di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre il
15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto assente.
La metà di detti importi deve, pertanto, porsi a carico di parte appellata a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , per la Parte_1 Controparte_1
riforma della sentenza n. 2688/2023, pubblicata il 27 novembre 2023 dal Tribunale di
Monza, nella causa n. 3271/2021 r.g., così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a
[...]
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per Parte_1
l'illegittima diffusione della sua immagine, la somma di euro 12.000,00, già in moneta attuale, oltre interessi compensativi da calcolare, al tasso legale, sulla somma devalutata al 18.11.2018 e via via annualmente rivalutata dal fatto alla sentenza;
dalla sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali;
conferma il rigetto delle altre domande di;
Parte_1
2) compensate le spese di lite nella misura di metà per entrambi i gradi di giudizio, condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la residua metà delle Parte_1
pagina 23 di 24 spese dei due gradi di giudizio, liquidate per tale quota, quanto al primo grado, in euro 2.539,00 per compenso, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge e rimborso contributo unificato, e, quanto al presente grado di appello, in euro 1.983,00 per compenso, oltre il
15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge e rimborso contributo unificato.
Così deciso in Milano dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 26.2.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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