Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1387/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 2158/2024 del Tribunale di Milano, est.
Capelli, pubblicata in data 25.6.2024, promossa da
(C.F. e P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Giacomo
De Fazio e Valeria Moriggi ed elettivamente domiciliata presso lo studio
[...]
in Milano, Via Rovello n. 12 Parte_2
appellante contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. , C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._4 Controparte_5
e (C.F. ), rappresentati e C.F._5 CP_6 C.F._6
difesi dagli avv. Maurizio Borali e Daniele Santagostino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, Via Serbelloni n. 4 appellati in data 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ferme e richiamate tutte le difese, argomentazioni ed eccezioni contenute negli atti di parte del giudizio di primo grado inter partes, qui da intendersi integralmente ritrascritte, nonché nei verbali di udienza del predetto giudizio
- accogliere il presente appello e riformare integralmente la sentenza n. 2158/2024 del
24 giugno 2024 resa inter partes nel giudizio di cui al n. r.g. 9039/2023, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla ai Signori , , Parte_1 CP_1 CP_2
e CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
- emettere ogni ulteriore, necessario, consequenziale provvedimento di giustizia.
Con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese del doppio grado di giudizio”; per gli appellati:
“Respingere l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto, integralmente confermando la sentenza di primo grado, eventualmente anche con diversa motivazione.
Condannare la società alla rifusione dei compensi professionali e delle spese del grado, da distrarsi in favore dei procuratori degli appellati, antistatari”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2158/2024 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso con il quale
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e avevano chiesto il riconoscimento del periodo di Controparte_5 CP_6
apprendistato svolto alle dipendenze di ai fini del corretto computo della Parte_1
propria anzianità di servizio e della conseguente maturazione degli scatti di anzianità, con condanna della società al pagamento degli importi conseguentemente rivendicati a titolo di differenze retributive.
Premesso che il CCNL Terziario, applicato al rapporto di lavoro dei ricorrenti, prevede
(e prevedeva all'epoca dell'assunzione dei ricorrenti, intervenuta negli anni dal
6.11.2002 al 3.11.2005) dieci scatti di anzianità triennali e che il primo scatto di anzianità era stato riconosciuto ai ricorrenti solo a partire da tre anni dopo la trasformazione dei rispettivi contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato, il primo giudice, individuata in quella di cui all'art. 19 l. 25/1955 la disciplina applicabile ai rapporti oggetto di causa, ha reputata illegittima detta determinazione aziendale.
pag. 2/15 Richiamando ex art. 118 disp att c.p.c. le motivazioni di altra sentenza resa del medesimo Tribunale in controversia analoga, il primo giudice ha in particolare richiamato, quanto alla portata dell'art. 19 l. 25/1955, «i principi affermati dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 20074 del 2010 in merito alla natura imperativa della norma, laddove questa, analogamente alla disposizione in tema di contratti di formazione-lavoro oggetto dello scrutinio diretto della S.C. (art. 3 d.l. 726/1984, conv. in l. 863/1984), include espressamente nell'anzianità di servizio il periodo di lavoro prestato nel corso del rapporto di apprendistato (“Qualora al termine del periodo d'apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove d'idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore”). Come ritenuto dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopra citata (…),
l'equiparazione al servizio ordinario ai fini dell'anzianità, formulata in termini generali, è diretta a “riequilibrare” la condizione di minore stabilità intrinseca del rapporto di apprendistato, allo scopo di assicurare adeguata tutela alla formazione acquisita durante tale periodo anche a vantaggio del datore di lavoro, e ad evitare forme di discriminazione vietata ai danni dei lavoratori in ragione della pregressa formazione (cfr. Cass. 18045/2015, Cass. 13496/2014). Nel periodo di vigenza, fino al
25.10.2011, l'art. 19 non era pertanto derogabile dalla contrattazione collettiva. Ciò premesso, posto che la maturazione degli scatti avrebbe dovuto avvenire, per tutti i ricorrenti, prima del 2011, ai medesimi va applicata la disposizione di cui all'art. 19 citato. Quanto poi alla distinzione prospettata dalla società tra anzianità di servizio e scatti di anzianità, seppur possa dirsi pacifico che si tratta di due istituti autonomi, non da meno gli scatti rappresentano un effetto dell'anzianità. Quest'ultima è un fatto che può essere espressione di un dato reale ed effettivo o di un accordo convenzionale;
quale che sia la declinazione, l'anzianità ha degli effetti, non limitandosi a rappresentare il mero trascorrere del tempo che, se così fosse, avrebbe ben poco significato in un rapporto di lavoro. Uno degli effetti dell'anzianità è la maturazione degli scatti che sono naturalmente condizionati dall'anzianità. Ordunque, ferma la distinzione, si ritiene che la stessa non possa utilmente essere riferita all'art. 19 citato.
In sostanza, non si ritiene che laddove il legislatore ha stabilito che l'apprendistato pag. 3/15 servisse ai fini dell'anzianità, tale disposizione vada letta fine a sé stessa e non, invece, nel senso di valorizzare l'anzianità ai fini di quegli istituti che da essa ne sono intimamente condizionati, come appunto gli scatti. Sulla base di quanto sopra illustrato, deve, quindi, concludersi che la valorizzazione del periodo di apprendistato ai fini degli scatti di anzianità derivi direttamente dalla legge che, in quanto imperativa, non accetta deroga alcuna della contrattazione collettiva”.
Respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal datore di lavoro, il
Tribunale ha quindi accolto la domanda di condanna della società al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla corretta rideterminazione dell'anzianità aziendale dei ricorrenti, ed al corretto computo dei relativi scatti di anzianità.
Nell'accogliere le domande dei lavoratori, disattendendo le argomentazioni di segno contrario espresse dalla società, il Tribunale non ha attribuito valore preclusivo all'accoglimento del ricorso al comunicato del 13 luglio 2022, con il quale dato atto di non aver, fino a quel momento, considerato il periodo Parte_1 formativo dell'apprendistato ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e ciò in forza di una propria interpretazione del CCNL- si era dichiarata disponibile a riconoscere lo scatto mancante, a pagare una somma una tantum per differenze retributive ed a riconoscere un super minimo assorbibile;
cosa che era poi effettivamente avvenuta.
Ad avviso del primo giudice, detto riconoscimento non poteva costituire ostacolo al diritto dei lavoratori di agire per il riconoscimento delle maggiori somme loro dovute.
Né, secondo il Tribunale, era condivisibile l'assunto aziendale secondo cui nel corso del rapporto, i ricorrenti avrebbero ricevuto maggiorazioni superiori alle percentuali contrattuali, oltre che premi, sicché dovrebbe trovare applicazione la clausola contrattuale contenuta in ogni singolo contratto che così recita: “l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale Le viene attribuito a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale”».
Secondo il primo giudice, la disposizione contrattuale non era idonea a precludere l'accoglimento delle pretese dei ricorrenti relative agli scatti di anzianità.
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza indicata in epigrafe.
pag. 4/15 Con il primo motivo d'appello la società ha contestato la decisione di prime cure nella parte in cu essa non ha ritenuto che il comunicato aziendale di del luglio Parte_1
2022 potesse essere considerato alla stregua di una proposta diretta a concludere un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, ex art. 1333 c.c.; contratto che,
a dire della società, si era concluso per effetto del mancato rifiuto dei lavoratori.
Nella prospettiva del gravame, se il primo giudice avesse correttamente qualificato detta comunicazione, avrebbe dovuto ritenere preclusa la rivendicazione, da parte dei lavoratori, di una differente ricostruzione della propria anzianità di servizio e di differenze retributive ulteriori rispetto a quelle accordate dall'azienda con la menzionata comunicazione.
Con il secondo motivo d'appello il datore di lavoro ha criticato la sentenza nella parte in cui essa ha equiparato il contratto di apprendistato e quello di lavoro a tempo indeterminato, nonostante essi presentino causa e trattamento economico/normativo del tutto diversi.
Ad avviso dell'appellante, andava considerato che proprio con riguardo al trattamento retributivo la disciplina dell'apprendistato ammette il riconoscimento di importi inferiori in ragione della fase di apprendimento e del minor apporto che, in termini di competenza e di esperienza professionale, il lavoratore è in grado di assicurare all'impresa nei suoi primi anni di attività. Il primo giudice aveva poi trascurato che nel nostro ordinamento non è operante il principio di parità retributiva a parità di mansioni.
Sotto altro profilo, nella prospettiva del gravame, il Tribunale aveva errato nell'accomunare indistintamente l'anzianità di servizio e la maturazione degli scatti: se
è pur vero che l'art. 19 della Legge 25/1955 considera il periodo di apprendistato (in mancanza di recesso) come utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, non per questo può ritenersi che lo stesso periodo debba essere incondizionatamente valido anche per la decorrenza degli scatti di anzianità.
Ciò soprattutto nel caso di specie ove il CCNL applicato al rapporto, senza in alcun modo derogare al suddetto precetto normativo, contiene una norma di interpretazione autentica della disciplina degli scatti di anzianità (art. 112), che viene definita come istituto meramente convenzionale, chiarendo espressamente che il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell'anzianità di pag. 5/15 servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente.
Con il terzo motivo di gravame ha prospettato l'erroneità della sentenza Parte_1 nella parte in cui essa ha escluso l'applicazione al caso di specie del principio di assorbimento.
L'appellante ha evidenziato che i lavoratori appellati avevano sempre percepito un compenso assai superiore al minimo contrattuale previsto dalla contrattazione collettiva;
quanto richiesto ex adverso a titolo di differenze retributive era stato erroneamente calcolato senza tener conto che le competenze complessivamente corrisposte dalla società sono sempre state notevolmente superiori rispetto ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva.
Con il quarto motivo d'appello ha criticato la sentenza nella parte in Parte_1 cui essa ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal datore di lavoro.
In particolare, ad avviso dell'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto considerare la motivazione della sentenza Corte Cost. n. 128 del 16 luglio 2024 che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del regime sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 23/2015 in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha sancito principi fondamentali che fanno venire meno il presupposto su cui la Corte di Cassazione ha fondato la non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro e cioè
l'individuazione della tutela reintegratoria, per l'ipotesi di licenziamento, come unica idonea ad escludere la ricorrenza di una situazione di metus in capo al lavoratore.
Per questi motivi
, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra Parte_1
trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 12.2.2025 si sono costituiti i lavoratori appellati, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 11.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
pag. 6/15 L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte si è già pronunciata in controversie promosse da colleghi degli odierni appellati nei confronti di concernenti identiche questioni giuridiche ed Parte_1
analoghi elementi in fatto.
Anche in quelle ipotesi, la Corte ha ritenuto di dover disattendere i motivi di appello – identici a quelli che vengono qui in esame- con i quali la società aveva criticato le pronunce di primo grado che, come in questo caso e con motivazioni sovrapponibili, avevano accolto le richieste dei lavoratori.
Il Collegio, condivisa la motivazione della sentenza n. 1149/2024 di questa Corte, ne richiama quindi la motivazione di seguito, ex art. 118 disp att c.p.c., facendola propria:
«Deve essere innanzitutto respinto il primo motivo di appello.
Conviene riprodurre testualmente la comunicazione aziendale del 13 luglio 2022, prodotta al documento 16» - qui documento 19- «del fascicolo degli appellati: “a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la nostra Società, negli anni passati, in forza di una interpretazione del CCNL, non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità. La Società intende rivedere tale decisione.
Quindi, Vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i collaboratori coinvolti:
a) a decorrere dal cedolino di luglio 2022 Io scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed un superminimo assorbibile di € 20.00 (venti/00) lordi mensili;
b) nel solo cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di € 700,00 (settecento/00) lordi come differenze retributive.
Gli importi sopra descritti saranno riproporzionati per i collaboratori part time secondo l'attuale parametro orario.
pag. 7/15 Per ogni eventuale domanda e/o necessità di chiarimento, VI chiediamo dl rivolgerVi esclusivamente alla Direzione Risorse Umane”.
Il testo della lettera è, per l'appunto, quello di una mera comunicazione di una determinazione aziendale già unilateralmente assunta, non necessitante di accettazione e non sottoposta a condizione.
Né dal testo della comunicazione, né dalla circostanza che essa giunga all'esito di pregresse rivendicazioni sindacali sulla materia in oggetto, può desumersi in alcun modo che – rimanendo meramente inerte e non opponendosi all'accredito delle somme menzionate- il dipendente destinatario rinunciasse al diritto di far valere i diritti azionati nel presente contenzioso.
Anche a voler ipoteticamente prescindere dai limiti posti dall'art. 2113 c.c. in materia di rinunce e transazioni, un simile effetto abdicativo non è assolutamente esplicitato dal datore di lavoro, che nella comunicazione che si è sopra riprodotta in alcun modo fa intendere che le somme menzionate dovessero intendersi erogate a tacitazione di ogni maggior pretesa che il dipendente potesse rivendicare.
Peraltro, come correttamente rilevato dagli appellati, l'art. 1333 c.c., invocato da controparte, riguarda i contratti “con obbligazioni del solo proponente”; ma se dunque la proposta avesse previsto anche una rinuncia a parte del proprio diritto a carico dell'altra parte (i lavoratori), non ci si troverebbe più in presenza della fattispecie regolata dall'art. 1333 c.c., bensì di una transazione che, ai sensi dell'art. 1365 c.c., è un contratto a prestazioni corrispettive (le reciproche concessioni). E dunque un contratto che non può perfezionarsi con la modalità previste dall'art. 1333 c.c.
Va disatteso il secondo motivo di appello.
Non è in discussione che ai rapporti oggetto di causa- tutti sorti prima del 2011, con la conclusione di contratti di apprendistato poi convertiti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato- sia applicabile l'art. 19 legge n. 55/1955.
Ciò premesso, va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di occuparsi dei temi oggetto di causa, pronunciando in controversie che- sia pur relative a rapporti di lavoro intercorrenti con una diversa società e regolati da differenti fonte collettive- analogamente a quella odierna sottoponevano al vaglio dell'autorità giudiziaria il tema pag. 8/15 della compatibilità con l'art. 19 della legge n. 55/1955 di previsioni collettive che disciplinavano il computo dell'anzianità di servizio, e specificamente il riconoscimento degli scatti di anzianità, per l'apprendista, senza una piena equiparazione con il lavoratore assunto a tempo indeterminato.
Nel confermare le decisioni assunte in materia da questa Corte, la Suprema Corte di
Cassazione ha enunciato principi, condivisibili, che sono pienamente applicabili al caso di specie e che conducono al rigetto del secondo motivo di gravame.
Nella pronuncia n. 30935/2022 della Cassazione in particolare si legge:
«Giova, in via di preliminare chiarimento, ribadire che il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo previsto dalla l. 25/1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima è contraddistinta da una causa mista (aggiungendosi al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione l'elemento specializzante costituito da quello tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c., consiste nella trasformazione del rapporto in uno tipico di lavoro subordinato: con la conseguenza che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2365, in riferimento ad un'assunzione del 22 marzo 2005, con contratto di apprendistato della durata di trenta mesi;
nel solco di
Cass. 14 agosto 2017, n. 20103, p.ti da 5.1. a 5.3. in motivazione;
Cass. 19 settembre
2016, n. 18309).
Una tale modulazione bifasica del rapporto, lungi dall'essere incompatibile con la più articolata configurazione delle nuove forme di apprendistato compendiate nell'art. 47, primo comma, lett. a), b), c) d.lg. 276/2003 (applicabile ratione temporis), è stata anzi ritenuta, siccome in essi ricorrente, nel contratto di apprendistato professionalizzante, stipulato ai sensi dell'art. 49 d.lgs. cit. (Cass. 3 agosto 2020, n. 16595) e così pure di formazione e lavoro (Cass. 26 gennaio 2015, n. 1324) e di inserimento (Cass. 25 settembre 2018, n. 22687; Cass. 4 marzo 2020, n. 6094, p.to 12. in motivazione).
Non può allora dubitarsi, come meglio anche infra, della vigenza dell'art. 19 1. 25/1955
(che recita: "Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a pag. 9/15 norma dell'art. 2118 c.c., l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore') fino all'abrogazione ad opera dell'art. 7, sesto comma d.lgs. 167/2011. Al riguardo è, infatti, irrilevante la "delega" conferita alle parti sociali dall'art. 49 d.lgs. 276/2003, in quanto specificamente limitata alla "durata" del contratto di apprendistato professionalizzante (terzo comma)
e, "fino all'approvazione della legge regionale prevista" allo scopo, alla
"regolamentazione dei profili formativi" rimessi alle Regioni e alle Province autonome di NT e LZ (comma quinto e quinto-bis): sicché, è evidente che la contrattazione collettiva, investita di una funzione precariamente sostitutiva del legislatore regionale, non possa esorbitare dal perimetro ad esso devoluto, di regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato.
Giova in proposito rammentare la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di
"ordinamento civile", a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost., cui pertiene la disciplina del rapporto di lavoro e invece concorrente dello Stato e delle Regioni in materia di "istruzione" (ferma la legislazione esclusiva dello Stato in materia di 'norme generali sull'istruzione": art. 117, secondo comma, lett. n) Cost.), "salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale" (art. 117, terzo comma).
D'altro canto, quando il legislatore ha inteso delegare alla disciplina contrattuale l'intera materia dell'apprendistato, come con l'art. 2, primo comma d.lgs. 167/2011
("La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) ... m) ... "), in attuazione della delega conferita dall'art. 1, trentesimo comma l. 247/2007 ("Il Governo è delegato ad adottare garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale . '0, si è ben diversamente e inequivocamente espresso. Non si può poi ignorare come questa Corte, in un'attenta ricostruzione del quadro normativo regolante la disciplina dell'apprendistato, abbia già ritenuto: "Per completezza di ricostruzione ... che lo stesso d. lgs. n. 276 del 2003, all'art. 47, terzo comma ha previsto che in attesa della pag. 10/15 regolamentazione de/ contratto di apprendistato restasse in vigore la disciplina dell'apprendistato dettata dalla legge n. 25 del 1955 come modificata dalla legge n. 196 del 1997. Ancora, va sottolineato che l'art. 19 della legge n. 25 del 1955, abrogato con l'intera legge solo con l'art. 7, sesto comma del citato d.lgs. n, 167 del 2011, e dunque applicabile al caso in esame, prevede che <
Quanto poi alle locuzioni normative, con le quali il legislatore ha designato la rilevanza del periodo formativo in funzione dell'anzianità di servizio ("computato" in essa: art. 3, quinto e dodicesimo comma d.lgs. 276/2003; "considerato utile": art. 19 1.
25/1955), si tratta di espressioni assolutamente equivalenti.
Ciò è stato pure affermato da un autorevole arresto di questa Corte, che, dopo avere specificamente indicato tra le "plurime norme che fanno (o hanno fatto) salva la computabilità di certi periodi nell'anzianità di servizio ... l'art. 19 L. 19 gennaio 1955,
n. 55 (recante la disciplina dell'apprendistato), che prevede che, qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato
è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore", ha ben chiarito che
"è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva;
ma l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva" sicché, "Il contratto collettivo potrebbe non prevedere affatto l'istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può prevedere articolando nel modo più vario la progressione di tali aumenti retributivi automatici, ma non può escludere dal computo dell'anzianità di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione e lavoro. L'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente pag. 11/15 alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione" (Cass. s.u. 23 settembre 2010, n. 20074, p.ti 11 e 12 in motivazione).
Ben si comprende allora che una diversa interpretazione integrerebbe una
"discriminazione vietata, come si desume dalla pronuncia della Corte di giustizia del
18 giugno 2009, n. C-88/08, che, seppure sotto il profilo della discriminazione per l'età, ha ritenuto contrastante con gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre
2000, 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materia di lavoro, una disciplina nazionale" (nella specie, austriaca) "che, proprio al fine degli scatti di anzianità, escludeva la formazione acquisita dal lavoratore prima dei diciotto anni di età" (così:
Cass. 14 settembre 2015, n. 18045, p.to 4 in motivazione); nello stesso senso, è stato ritenuto che gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva citata debbano essere interpretati in senso ostativo ad una normativa nazionale (ancora austriaca), che, per porre fine a una discriminazione fondata sull'età, computi i periodi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età, ma che comporti simultaneamente una norma, applicabile in realtà solo ai dipendenti vittime di tale discriminazione, che prolunga di un anno il periodo richiesto al fine dell'avanzamento in ciascuno dei primi tre scatti retributivi, mantenendo in tal modo in via definitiva una differenza di trattamento fondata sull'età (CGUE 28 gennaio 2015, in causa C-417/13, OBB
SO AG vs. ) e invece in senso non ostativo ad una normativa Per_1
nazionale (sempre austriaca), che, per porre fine ad una discriminazione basata sull'età
(dipendente dall'applicazione di una normativa che computi, ai fini dell'inquadramento dei lavoratori di un'impresa nella tabella salariale, solo i periodi di attività maturati dopo i diciotto anni di età), sopprima retroattivamente e nei confronti dell'insieme di tali lavoratori un simile limite di età, ma autorizzi esclusivamente il computo dell'esperienza acquisita presso imprese che operino nel medesimo settore economico
(CGUE 14 marzo 2018 in causa C-482/16, WI vs. ). Controparte_7
Merita ancora sottolineare come il principio in discussione sia stato recepito anche nel comparto del lavoro pubblico, e pertanto ormai a livello di sistema complessivo, essendo stato affermato che la clausola 4 dell l Accordo quadro sul rapporto a tempo pag. 12/15 determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE (relativa al principio di non discriminazione, secondo il cui primo comma, in particolare: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"), di diretta applicazione, imponga al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231; Cass. 19 agosto 2020, n. 17314; con operatività del principio anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina)».
La decisione del primo giudice è del tutto coerente con questi principi e sul punto merita, pertanto, piena conferma.
Non coglie nel segno nemmeno il terzo motivo di appello, con il quale la società si duole del mancato assorbimento delle differenze retributive riconosciute ai lavoratori in conseguenza della corretta determinazione dell'anzianità di servizio e dei relativi scatti.
Non è in discussione che, nell'elaborazione dei propri conteggi, gli odierni appellati abbiano tenuto conto dell'assorbimento delle somme loro riconosciute a far data dal luglio 2022, in forza della determinazione aziendale che si è presa in esame poc'anzi.
Per i periodi successivi al luglio 2022, infatti, non vengono richieste differenze retributive: sul punto i conteggi prodotti dagli appellati sono chiari. Per il periodo antecedente al luglio 2022 (e nei limiti della prescrizione quinquennale della quale gli stessi ricorrenti hanno tenuto conto, sia pur a ritroso dall'entrata in vigore della legge n. 92/2012), va evidenziato che né dai contratti di assunzione, né dalle buste paga precedenti al luglio 2022 risulta che gli odierni appellati effettivamente fruissero di un superminimo assorbibile. L'eventuale, indimostrato e genericamente addotto pag. 13/15 unilaterale riconoscimento di altri trattamenti di miglior favore ai dipendenti (…) non
è, ad avviso del Collegio, circostanza che può comportare l'assorbimento dello scatto di anzianità, nemmeno considerando la clausola contrattuale invocata dall'appellante
(e che si riferisce, per l'appunto, ad un trattamento “superiore al minimo”, cioè un superminimo, qui non sussistente).
Peraltro, e con ordine di motivazione autonomamente idoneo a sorreggere il rigetto del terzo motivo di appello, va pure ricordato che “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur" (così Cassazione civile sez. lav., 06/12/2017, n.29236). Nel caso di specie,
l'appellante- che si duole della non corretta determinazione delle differenze retributive rivendicate per omessa applicazione del principio dell'assorbimento- avrebbe dovuto difendersi specificamente anche sul quantum, fornendo tempestivamente una indicazione alternativa degli importi dovuti;
cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
E' parimenti infondato il quarto motivo di appello.
Tutti i rapporti di lavoro oggetto di causa sono regolati, quanto alla materia del licenziamento, dalla legge n. 92/2012.
La Suprema Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”
(Così Cass.
6.9.2022 n. 26246; conformi le successive Cass., 25/10/2022, n.31508;
Cass. 1/07/2024 n. 18008). Da tale principio, anche attesa la funzione nomofilattica pag. 14/15 della Suprema Corte di Cassazione, non vi è ragione di discostarsi, nemmeno alla luce della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale richiamata dall'appellante
(resa in una materia differente, a diversi fini, e dalle cui motivazioni non discendono argomenti di per sé idonei a far ritenere superato l'arresto della giurisprudenza di legittimità nella specifica materia che viene in rilievo in questa sede)».
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed al numero delle parti, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 2.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2158/2024 del Tribunale di Milano;
condanna a rifondere a Parte_1 [...]
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e in solido, le spese di lite del grado, liquidate in Controparte_5 CP_6
euro 2500,00 per compenso professionale, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228. Milano, 11/03/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
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