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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/09/2025, n. 3146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3146 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 6127/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
COMES LUCA e SPINELLI PIETRO
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche per maternità ex art. 63 del d.lgs. n. 151/2001.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 15.09.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver presentato tre domande per ottenere prestazioni economiche per maternità rimaste inevase;
affermando il diritto ai benefici economici richiesti ricorrendone tutti i requisiti previsti dalla legge risultando iscritta nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli con il numero sufficiente nell'anno precedente all'astensione; deducendo di aver sollecitato più volte il pagamento di quanto domandato, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche per maternità richieste in via amministrativa e per la condanna dell' al pagamento della CP_1 somma spettante oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Si costitutiva l'istituto resistente per eccepire la nullità del promosso ricorso per omessa allegazione dei fatti costitutivi della domanda,
l'intervenuta decadenza dell'intrapresa azione giudiziaria, la maturata estinzione dei diritti per prescrizione e l'improcedibilità del ricorso per omessa proposizione di gravame amministrativo e, nel merito, per affermare l'infondatezza delle domande e chiederne il rigetto, vinte le spese processuali. Produceva documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
1. Sull'eccezione di nullità del promosso ricorso
L' ha eccepito la nullità del promosso ricorso per omessa CP_1 allegazione dei fatti costitutivi del diritto alle prestazioni economiche per maternità reclamate ed in particolare per omessa allegazione dell'evento parto condizionante l'erogazione dei benefici contesi.
1.1. A bene vedere, nell'atto introduttivo del giudizio sono state indicate le prestazioni contese, concernenti prestazioni economiche di maternità, e l'attività lavorativa espletata dalla ricorrente, ed è fatto espresso richiamo alle tre domande presentate in via amministrativa da cui inferire agevolmente tutti i fatti costitutivi delle domande azionate.
Tanto conforta l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' CP_1
Ed infatti, dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate.
Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile dichiarare.
Pag. 2 di 18 Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con la memoria costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio1.
2. Sull'eccezione di inammissibilità parziale delle domande
L'eccezione di inammissibilità parziale delle domande avanzate è fondata nei limiti della sola prestazione domandata in via amministrativa all' con richiesta del 10.06.2022, risultando CP_1 inutilmente spirato al momento dell'introduzione del presente giudizio avvenuto con deposito in data 07.05.2024 il termine di un anno e trecento giorni ex art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/1970, operante nel caso di specie in cui è controverso il diritto a prestazioni economiche temporanee.
2.1. Ed infatti, dalle allegazioni e produzioni delle parti emerge inequivocabilmente che la parte ricorrente non abbia promosso alcun gravame amministrativo avverso l'inerzia dell' CP_1
Pag. 3 di 18 Ebbene, nei casi come quello in esame di mancata presentazione di ricorso in via amministrativa, per costante orientamento della
Suprema Corte di cassazione, il termine per proporre l'azione giudiziaria dopo la domanda di prestazione decorre dall'esaurimento del procedimento amministrativo virtuale e quindi alla scadenza dei trecento giorni.
Il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza, in questa ipotesi, è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a trecento giorni: centoventi giorni per la formazione del silenzio rifiuto ex art. 7 della L. n. 533/1973, novanta giorni per ricorrere al Comitato
Provinciale ex art. 46, comma 5, della L. n. 88/1989 ed ulteriori novanta giorni per la formazione del silenzio-rigetto ex art. 46, comma 6, della L. n. 88/1989.
Questi i princìpi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la pronuncia n. 12718/2009 e ribaditi con la recente pronuncia n. 28671/2024 della Corte di cassazione cui dare continuità
e che si richiama ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.: “…
(omissis)… la questione è stata affrontata dalla Corte, a sezioni unite, con la pronuncia nr. 12718 del 2009. Le sezioni unite oltre a chiarire la funzione della decadenza sostanziale di cui all'art. 47 e individuarla nella esigenza di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, hanno individuato nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" il momento ultimo per il computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno);
Pag. 4 di 18 13. per quanto di maggiore interesse, la Corte, in tale occasione, ha precisato che l'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus, a seconda che:
I. sia stato emanato un provvedimento dell' , a seguito di un CP_1 ricorso amministrativo: in questo caso, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
II. sia stato presentato il ricorso amministrativo ma l' non abbia CP_1 provveduto a riguardo: in questa ipotesi, il termine di decadenza decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex art. 46, comma 6, della legge nr. 88 del 1989), previsto per la decisione;
III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo (o perché non
c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta alla domanda CP_1 iniziale dell'assicurato, o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido CP_1 ricorso): il dies a quo è, in questa ultima ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della legge nr. 88 del 1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46 comma 6 della legge nr. 88 del 1989);
14. dunque, le prime due ipotesi presuppongono la presentazione del ricorso amministrativo, nel rispetto ovviamente, dei termini imposti dal procedimento. Lo svolgimento della procedura amministrativa, oltre il termine massimo previsto per la sua definizione, non potrebbe, infatti, mai incidere sul decorso della decadenza in oggetto,
Pag. 5 di 18 spostando in avanti il dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (non rileva, perciò, né un ricorso amministrativo tardivo, né un provvedimento amministrativo o una decisione anch'essi tardivi);
15. la terza ipotesi, invece, ricorre nel caso in cui "manchi il ricorso amministrativo";
16. a chiarimento dei principi esposti, si è osservato che "il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo" contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo ovvero dal decorso del termine per rendere la decisione medesima "assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione" (Cass. nn. 9158 e 15969 del 2017, in motivazione;
in argomento, v., altresì, Cass. nr. 23484 del 2024);
17. la fattispecie concreta va ricondotta alla terza delle ipotesi innanzi enucleate, mancando la pronuncia dell' sull'istanza CP_1 dell'interessato e il successivo ricorso amministrativo. La decorrenza della decadenza annuale, dopo "duecentodieci giorni" dalla domanda, è dunque inesatta e il calcolo, in questi termini, che pure alcune recenti pronunce di questa Corte sembrano sostenere, è solo il frutto di un tralaticio richiamo di massime relative a sentenze emesse prima dell'intervento delle sezioni unite e da quest'ultime disattese; … (omissis)…”.
2.2. Tanto chiarito, occorre affermare l'inammissibilità della sola domanda concernente il riconoscimento del diritto al beneficio domandato in via amministrativa in data 10.06.2022 se si considera che il termine ultimo per proporre l'azione giudiziaria scadeva
Pag. 6 di 18 l'08.04.2024 ed il deposito del ricorso introduttivo del giudizio risale al 07.05.2024.
In concreto, la proposizione dell'azione giudiziale è successiva alla maturazione della decadenza.
Nessuna decadenza, invece, è ravvisabile per le altre domande.
Si consideri, infatti, che il termine ultimo per proporre l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento dei benefici domandati in via amministrativa in data 03.08.2022 ed in data 28.11.2022 scadeva rispettivamente il 29.05.2024 ed il 23.09.2024, dunque ampiamente dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio del 07.05.2024
3. Sull'eccezione di prescrizione dei benefici contesi
L'eccezione di maturata estinzione per prescrizione dei diritti contesi sollevata dall' è parzialmente fondata e deve essere accolta per CP_1 quanto di ragione.
3.1. Per le prestazioni in esame opera il termine annuale di prescrizione sancito dall'art. 6, ult. comma, della L. n. 138/1943.
Ed infatti, le prestazioni di maternità e di paternità spettano alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate ex comma 2, dell'art. 63 del d.lgs. n. 151/2001 che si riporta:
< Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei
Pag. 7 di 18 predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.>>
Ebbene, ai sensi del comma 2 dell'art. 22 del d.lgs. n. 151/2001,
l'indennità di maternità, compresa ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1, del D.L. n.
663/1979, convertito con modificazioni dalla L. n. 33/1980, e, soprattutto, è erogata con gli stessi criteri previsti per la corresponsione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
L'art. 6, ult. comma, della L. n. 138/1943 operante anche per l'indennità di malattia richiamata dall'art. 22 sopra cit. per disciplinare le modalità di erogazione dell'indennità di maternità in esame così recita:
< L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.>>
3.2. La Suprema Corte di cassazione ha ritenuto che in queste ipotesi la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, sicché una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l'Ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi.
Non solo: è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma nei casi come quello in esame l'operatività della sospensione della prescrizione per complessivi trecento giorni, di cui centoventi per la formazione del silenzio rifiuto ex art. 7 della L. n.
533/1973 e centottanta per la formazione del silenzio-rigetto previsto dall'art. 46 della L. n. 88/1989.
Pag. 8 di 18 Questi i princìpi di diritto affermati costantemente dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi anche di recente con la pronuncia della Corte di cassazione n. 25400/2021 cui dare continuità: “… (omissis)… Osserva in proposito il Collegio che sulla decorrenza del termine annuale di prescrizione dell'indennità di maternità (per tutte, v. Cass. n. 24031 del 2017) questa Corte ha più volte affermato il principio, che giova qui ribadire, secondo cui la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, sicché una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l'Ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi (ex multis, Cass.
n. 24031 del 2017 cit.), salvo l'effetto sospensivo del relativo decorso predicato dalle Sezioni unite della Corte con la sentenza n. 5572 del 2012, secondo cui in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore la L. n. 533 del 1973, ex art.
7, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 97 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato; ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e per i centottanta
Pag. 9 di 18 giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46. … (omissis)…”.
3.3. Nel caso in esame, considerato che la presentazione delle domande per ottenere i benefici contesi è avvenuta rispettivamente nei giorni 10.06.2022, 03.08.2022 e 28.11.2022 e che il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato a mezzo pec all' in data CP_1
15.05.2024, può dirsi maturata parzialmente la prescrizione dei soli ratei spettanti a titolo di indennità per congedo di maternità domandata in via amministrativa in data 10.06.20222 e non per le altre prestazioni contese.
In ogni caso, come già sopra chiarito, rimane assorbita nella declaratoria di inammissibilità per maturata decadenza la statuizione di maturata estinzione parziale dei ratei spettanti a titolo di indennità per congedo di maternità domandata in via amministrativa in data
10.06.2022.
4. Sull'eccezione di improcedibilità del promosso ricorso
L' ha sollevato pure l'eccezione di improcedibilità del promosso CP_1 ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c. per omessa proposizione di gravame amministrativo.
4.1. Tenuto conto delle allegazioni e produzioni delle parti occorre affermare l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall' per mancata presentazione di gravame amministrativo ai CP_1 sensi dell'art. 443 c.p.c., dovendosi dare atto, nel caso di specie, della decorrenza dei termini per il compimento dell'iter procedimentale per la composizione in via amministrativa del contenzioso.
Pag. 10 di 18 Ed infatti, l'art. 443 c.p.c. così dispone:
<< La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.>>.
Come è facilmente intuibile dalla portata letterale della norma, la stessa non impone alcun onere di presentazione necessaria di gravame amministrativo avverso provvedimenti sfavorevoli dell' , ma condiziona semplicemente la procedibilità della CP_2 domanda giudiziale alla ricorrenza di tre distinte ed alternative evenienze che si possono così riassumere:
a) esaurimento dei procedimenti previsti per la composizione in via amministrativa qualora sia presentato ricorso amministrativo;
b) decorso dei termini fissati per la definizione dei procedimenti di composizione in via amministrativa anche qualora non sia stato presentato gravame amministrativo;
c) inutile decorso di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso amministrativo.
Non solo: l'art. 148 disp. att. c.p.c. così prevede:
<< Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.>>.
Pag. 11 di 18 Ed ancora: in mancanza di disciplina specifica, deve trovare applicazione al caso di specie anche l'art. 7 della L. n. 533/1973 in cui
è disposto:
<< In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.>>.
Pertanto, il silenzio serbato dall'amministrazione investita della domanda diretta ad ottenere una prestazione in materia di assistenza e di previdenza è significativo ed è equiparato ex lege a rigetto.
Da tale momento, in cui matura per effetto della legge il c.d. silenzio- rifiuto, ovvero dalla data di comunicazione del provvedimento espresso di rigetto, sempreché intervenuto nei 120 giorni, sarà possibile promuovere ricorso in sede amministrativa nel termine utile di 90 giorni, secondo quanto prescritto dall'art. 46, comma 5, della L.
n. 88/1989 che si riporta:
< Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.>>.
Detti termini operano anche nel caso di specie.
Si consideri, infatti, che il Comitato Provinciale dell' ha CP_1 competenza a decidere in via definitiva anche i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti dell' concernenti le prestazioni CP_2 economiche per la maternità come quelle in esame ex art. 46, comma
1, della L. n. 88/1989 che si riporta:
<< 1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:
Pag. 12 di 18 a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;
c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;
d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego;
e) la pensione sociale;
f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;
g) i trattamenti familiari;
h) l'assegno per congedo matrimoniale;
i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.>>.
Allo scadere dei 210 giorni ovvero dei primi 120 necessari all' per CP_1 la definizione dell'istanza e dei successivi 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo avverso il silenzio-significativo equivalente a rigetto, pertanto, il provvedimento negativo formatosi ex lege a seguito dell'inerzia dell' deve ritenersi definitivo. CP_2
Pertanto, allo scadere dei duecentodieci giorni appena sopra richiamati, decorrenti dalla data di presentazione della domanda amministrativa, qualora l' non abbia fornito risposta alcuna CP_2
Pag. 13 di 18 all'istanza e la parte non abbia promosso gravame, devono ritenersi decorsi i termini fissati dalla disciplina appena sopra indicata per il compimento del procedimento di definizione dei ricorsi in via amministrativa e da tale momento sarà procedibile l'azione giudiziale.
4.2. Facendo concreta applicazione al caso in esame delle norme e dei principi appena richiamati, occorre concludere per la procedibilità dell'intrapresa azione giudiziale.
Ed infatti, la parte ricorrente ha presentato rispettivamente in data
10.06.2022, 03.08.2022 e 28.11.2022 le domande amministrative per ottenere dall' le prestazioni economiche per la maternità3. CP_1
L' non ha provveduto con l'adozione di provvedimenti espressi CP_1 sulle istanze promosse nel termine dei centoventi giorni di cui all'art. 7 L. n. 533/1973, ma ha solo richiesto delle integrazioni documentali4.
Pertanto, al decorso dei centoventi giorni di cui si è detto e precisamente in data 10.10.2022, in data 01.12.2022 ed in data
28.03.2023 si sono formati ex lege tre provvedimenti di rigetto.
In mancanza di proposizione di gravame amministrativo detti provvedimenti sono divenuti definitivi rispettivamente in data
09.01.2023 il primo, in data 01.03.2023 il secondo ed in data
26.06.2023 il terzo, al decorso degli ulteriori novanta giorni per proporre gravame amministrativo ex art. 46, comma 5, della L. n.
88/1989 sopra riportato.
Ebbene, l'azione giudiziale è stata intrapresa con deposito telematico del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 07.05.2024, 3 Cfr. in all.ti parte ricorrente.
CP 4 Cfr. in all.ti parte resistente
Pag. 14 di 18 quando erano ormai decorsi i termini per il compimento del procedimento di composizione in sede amministrativa del contenzioso di cui si è appena detto.
Pertanto, l'intrapresa azione giudiziale è da ritenersi procedibile anche a voler computare astrattamente gli ulteriori termini di novanta giorni previsti in caso di proposizione del gravame amministrativo, in questo caso mai avvenuta, ai sensi dell'art. 46, comma 6, della L. n. 88/1989 che si riporta:
<
6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.>>.
In contenzioso analogo la Suprema Corte ha affermato i seguenti princìpi di diritto cui occorre dare continuità: “… (omissis)…
L'erogazione della prestazione presuppone la domanda della lavoratrice madre all'ente previdenziale, domanda che, ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 7 si intende respinta quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione senza che l'istituto assicuratore si sia pronunciato (in generale la previa domanda amministrativa all'istituto condiziona la proponibilità della domanda giudiziale: Cass., sez. lav., 28 dicembre 2011, n.
29236).
Intervenuto il provvedimento negativo o formatosi il silenzio rigetto per l'inutile decorso del suddetto termine di 120 giorni, la lavoratrice madre può proporre ricorso amministrativo al comitato provinciale dell'istituto assicuratore nel termine di 90 giorni di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46; disposizione questa che prevede un ulteriore termine di 90 giorni per la decisione del ricorso, in mancanza della quale, entro tale termine, il ricorso si intende
Pag. 15 di 18 respinto a tutti gli effetti e l'assicurata ha la facoltà di adire
l'autorità giudiziaria. … (omissis)…”5.
5. Sulla fondatezza dei benefici economici contesi
Rimane da esaminare la fondatezza delle domande presentate in via amministrativa rispettivamente in data 03.08.2022 ed in data
28.11.2022 dirette al riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche di maternità.
5.1. Dalla disamina delle istanze amministrative prodotte dalla parte ricorrente emerge chiaramente che la prima è diretta all'acquisizione dell'indennità per congedo di maternità e la seconda al riconoscimento della prestazione economica spettante per congedo parentale.
In entrambe le domande è indicata la data effettiva del parto avvenuto il 16.07.2022 ed i periodi di copertura richiesti: dal
07.06.2022 al 15.11.2022 nella prima domanda e dal 16.11.2022 al
14.05.2023 nella seconda.
Ma, soprattutto, dall'esame dell'estratto contributivo previdenziale prodotto dalla parte ricorrente emerge l'iscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli sia nell'anno
2021 precedente all'astensione che nell'anno 2022 dell'avvenuto parto rispettivamente per n. 102 giornate nel 2021 e per n. 60 nel
2022.
5.2. Tanto conforta l'accoglimento delle domande presentate in via amministrativa rispettivamente in data 03.08.2022 ed in data
28.11.2022 dirette all'acquisizione dell'indennità per congedo di
Pag. 16 di 18 maternità, la prima, ed al riconoscimento della prestazione economica spettante per congedo parentale, la seconda, risultando integrato l'elemento costitutivo del diritto alle prestazioni economiche di maternità contese rappresentato dall'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per almeno cinquantuno giornate nell'anno precedente all'astensione ex art. 63, comma 2, del d.lgs. n.
151/2001 sopra riportato.
Va condannato, pertanto, l' all'erogazione in favore della parte CP_1 ricorrente delle prestazioni economiche di maternità richieste in via amministrativa con le domande presentate in data 03.08.2022 ed in data 28.11.2022 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda diretta al riconoscimento del diritto alla prestazione economica per maternità domandata in via amministrativa in data 10.06.2022;
Pag. 17 di 18 - condanna l' all'erogazione in favore della parte ricorrente CP_1 delle prestazioni economiche di maternità richieste in via amministrativa con le domande presentate in data 03.08.2022 ed in data 28.11.2022 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo;
- compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quella appena compensate, liquida in complessivi € 589,67 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,15/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto si veda da ultimo anche Cass. 10.07.2013, n. 17122 così massimata: “Nel rito del lavoro, ai fini dell'esame della ritualità del ricorso introduttivo del giudizio, il giudice del merito è chiamato ad effettuare l'individuazione del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale, attraverso l'esame complessivo dell'atto. Tale operazione - che deve compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello - va distinta da quella relativa alla rilevazione di eventuali carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha
l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda, cioè di elementi da configurare come mezzi di prova, la cui omessa specificazione, pur ponendosi in contrasto a quanto prescritto dall'art. 414 n. 5 c.p.c., non comporta la nullità del ricorso introduttivo, bensì la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo, salva la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di appello”. 2 Cfr. in all.ti parte ricorrente. 5 Cfr. Cass. SS.UU. n. 5572/2012.
Sezione Lavoro
N.R.G. 6127/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
COMES LUCA e SPINELLI PIETRO
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche per maternità ex art. 63 del d.lgs. n. 151/2001.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 15.09.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver presentato tre domande per ottenere prestazioni economiche per maternità rimaste inevase;
affermando il diritto ai benefici economici richiesti ricorrendone tutti i requisiti previsti dalla legge risultando iscritta nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli con il numero sufficiente nell'anno precedente all'astensione; deducendo di aver sollecitato più volte il pagamento di quanto domandato, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche per maternità richieste in via amministrativa e per la condanna dell' al pagamento della CP_1 somma spettante oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Si costitutiva l'istituto resistente per eccepire la nullità del promosso ricorso per omessa allegazione dei fatti costitutivi della domanda,
l'intervenuta decadenza dell'intrapresa azione giudiziaria, la maturata estinzione dei diritti per prescrizione e l'improcedibilità del ricorso per omessa proposizione di gravame amministrativo e, nel merito, per affermare l'infondatezza delle domande e chiederne il rigetto, vinte le spese processuali. Produceva documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
1. Sull'eccezione di nullità del promosso ricorso
L' ha eccepito la nullità del promosso ricorso per omessa CP_1 allegazione dei fatti costitutivi del diritto alle prestazioni economiche per maternità reclamate ed in particolare per omessa allegazione dell'evento parto condizionante l'erogazione dei benefici contesi.
1.1. A bene vedere, nell'atto introduttivo del giudizio sono state indicate le prestazioni contese, concernenti prestazioni economiche di maternità, e l'attività lavorativa espletata dalla ricorrente, ed è fatto espresso richiamo alle tre domande presentate in via amministrativa da cui inferire agevolmente tutti i fatti costitutivi delle domande azionate.
Tanto conforta l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' CP_1
Ed infatti, dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate.
Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile dichiarare.
Pag. 2 di 18 Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con la memoria costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio1.
2. Sull'eccezione di inammissibilità parziale delle domande
L'eccezione di inammissibilità parziale delle domande avanzate è fondata nei limiti della sola prestazione domandata in via amministrativa all' con richiesta del 10.06.2022, risultando CP_1 inutilmente spirato al momento dell'introduzione del presente giudizio avvenuto con deposito in data 07.05.2024 il termine di un anno e trecento giorni ex art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/1970, operante nel caso di specie in cui è controverso il diritto a prestazioni economiche temporanee.
2.1. Ed infatti, dalle allegazioni e produzioni delle parti emerge inequivocabilmente che la parte ricorrente non abbia promosso alcun gravame amministrativo avverso l'inerzia dell' CP_1
Pag. 3 di 18 Ebbene, nei casi come quello in esame di mancata presentazione di ricorso in via amministrativa, per costante orientamento della
Suprema Corte di cassazione, il termine per proporre l'azione giudiziaria dopo la domanda di prestazione decorre dall'esaurimento del procedimento amministrativo virtuale e quindi alla scadenza dei trecento giorni.
Il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza, in questa ipotesi, è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a trecento giorni: centoventi giorni per la formazione del silenzio rifiuto ex art. 7 della L. n. 533/1973, novanta giorni per ricorrere al Comitato
Provinciale ex art. 46, comma 5, della L. n. 88/1989 ed ulteriori novanta giorni per la formazione del silenzio-rigetto ex art. 46, comma 6, della L. n. 88/1989.
Questi i princìpi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la pronuncia n. 12718/2009 e ribaditi con la recente pronuncia n. 28671/2024 della Corte di cassazione cui dare continuità
e che si richiama ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.: “…
(omissis)… la questione è stata affrontata dalla Corte, a sezioni unite, con la pronuncia nr. 12718 del 2009. Le sezioni unite oltre a chiarire la funzione della decadenza sostanziale di cui all'art. 47 e individuarla nella esigenza di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, hanno individuato nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" il momento ultimo per il computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno);
Pag. 4 di 18 13. per quanto di maggiore interesse, la Corte, in tale occasione, ha precisato che l'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus, a seconda che:
I. sia stato emanato un provvedimento dell' , a seguito di un CP_1 ricorso amministrativo: in questo caso, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
II. sia stato presentato il ricorso amministrativo ma l' non abbia CP_1 provveduto a riguardo: in questa ipotesi, il termine di decadenza decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex art. 46, comma 6, della legge nr. 88 del 1989), previsto per la decisione;
III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo (o perché non
c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta alla domanda CP_1 iniziale dell'assicurato, o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido CP_1 ricorso): il dies a quo è, in questa ultima ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della legge nr. 88 del 1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46 comma 6 della legge nr. 88 del 1989);
14. dunque, le prime due ipotesi presuppongono la presentazione del ricorso amministrativo, nel rispetto ovviamente, dei termini imposti dal procedimento. Lo svolgimento della procedura amministrativa, oltre il termine massimo previsto per la sua definizione, non potrebbe, infatti, mai incidere sul decorso della decadenza in oggetto,
Pag. 5 di 18 spostando in avanti il dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (non rileva, perciò, né un ricorso amministrativo tardivo, né un provvedimento amministrativo o una decisione anch'essi tardivi);
15. la terza ipotesi, invece, ricorre nel caso in cui "manchi il ricorso amministrativo";
16. a chiarimento dei principi esposti, si è osservato che "il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo" contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo ovvero dal decorso del termine per rendere la decisione medesima "assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione" (Cass. nn. 9158 e 15969 del 2017, in motivazione;
in argomento, v., altresì, Cass. nr. 23484 del 2024);
17. la fattispecie concreta va ricondotta alla terza delle ipotesi innanzi enucleate, mancando la pronuncia dell' sull'istanza CP_1 dell'interessato e il successivo ricorso amministrativo. La decorrenza della decadenza annuale, dopo "duecentodieci giorni" dalla domanda, è dunque inesatta e il calcolo, in questi termini, che pure alcune recenti pronunce di questa Corte sembrano sostenere, è solo il frutto di un tralaticio richiamo di massime relative a sentenze emesse prima dell'intervento delle sezioni unite e da quest'ultime disattese; … (omissis)…”.
2.2. Tanto chiarito, occorre affermare l'inammissibilità della sola domanda concernente il riconoscimento del diritto al beneficio domandato in via amministrativa in data 10.06.2022 se si considera che il termine ultimo per proporre l'azione giudiziaria scadeva
Pag. 6 di 18 l'08.04.2024 ed il deposito del ricorso introduttivo del giudizio risale al 07.05.2024.
In concreto, la proposizione dell'azione giudiziale è successiva alla maturazione della decadenza.
Nessuna decadenza, invece, è ravvisabile per le altre domande.
Si consideri, infatti, che il termine ultimo per proporre l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento dei benefici domandati in via amministrativa in data 03.08.2022 ed in data 28.11.2022 scadeva rispettivamente il 29.05.2024 ed il 23.09.2024, dunque ampiamente dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio del 07.05.2024
3. Sull'eccezione di prescrizione dei benefici contesi
L'eccezione di maturata estinzione per prescrizione dei diritti contesi sollevata dall' è parzialmente fondata e deve essere accolta per CP_1 quanto di ragione.
3.1. Per le prestazioni in esame opera il termine annuale di prescrizione sancito dall'art. 6, ult. comma, della L. n. 138/1943.
Ed infatti, le prestazioni di maternità e di paternità spettano alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate ex comma 2, dell'art. 63 del d.lgs. n. 151/2001 che si riporta:
< Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei
Pag. 7 di 18 predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.>>
Ebbene, ai sensi del comma 2 dell'art. 22 del d.lgs. n. 151/2001,
l'indennità di maternità, compresa ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1, del D.L. n.
663/1979, convertito con modificazioni dalla L. n. 33/1980, e, soprattutto, è erogata con gli stessi criteri previsti per la corresponsione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
L'art. 6, ult. comma, della L. n. 138/1943 operante anche per l'indennità di malattia richiamata dall'art. 22 sopra cit. per disciplinare le modalità di erogazione dell'indennità di maternità in esame così recita:
< L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.>>
3.2. La Suprema Corte di cassazione ha ritenuto che in queste ipotesi la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, sicché una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l'Ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi.
Non solo: è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma nei casi come quello in esame l'operatività della sospensione della prescrizione per complessivi trecento giorni, di cui centoventi per la formazione del silenzio rifiuto ex art. 7 della L. n.
533/1973 e centottanta per la formazione del silenzio-rigetto previsto dall'art. 46 della L. n. 88/1989.
Pag. 8 di 18 Questi i princìpi di diritto affermati costantemente dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi anche di recente con la pronuncia della Corte di cassazione n. 25400/2021 cui dare continuità: “… (omissis)… Osserva in proposito il Collegio che sulla decorrenza del termine annuale di prescrizione dell'indennità di maternità (per tutte, v. Cass. n. 24031 del 2017) questa Corte ha più volte affermato il principio, che giova qui ribadire, secondo cui la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, sicché una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l'Ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi (ex multis, Cass.
n. 24031 del 2017 cit.), salvo l'effetto sospensivo del relativo decorso predicato dalle Sezioni unite della Corte con la sentenza n. 5572 del 2012, secondo cui in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore la L. n. 533 del 1973, ex art.
7, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 97 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato; ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e per i centottanta
Pag. 9 di 18 giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46. … (omissis)…”.
3.3. Nel caso in esame, considerato che la presentazione delle domande per ottenere i benefici contesi è avvenuta rispettivamente nei giorni 10.06.2022, 03.08.2022 e 28.11.2022 e che il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato a mezzo pec all' in data CP_1
15.05.2024, può dirsi maturata parzialmente la prescrizione dei soli ratei spettanti a titolo di indennità per congedo di maternità domandata in via amministrativa in data 10.06.20222 e non per le altre prestazioni contese.
In ogni caso, come già sopra chiarito, rimane assorbita nella declaratoria di inammissibilità per maturata decadenza la statuizione di maturata estinzione parziale dei ratei spettanti a titolo di indennità per congedo di maternità domandata in via amministrativa in data
10.06.2022.
4. Sull'eccezione di improcedibilità del promosso ricorso
L' ha sollevato pure l'eccezione di improcedibilità del promosso CP_1 ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c. per omessa proposizione di gravame amministrativo.
4.1. Tenuto conto delle allegazioni e produzioni delle parti occorre affermare l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall' per mancata presentazione di gravame amministrativo ai CP_1 sensi dell'art. 443 c.p.c., dovendosi dare atto, nel caso di specie, della decorrenza dei termini per il compimento dell'iter procedimentale per la composizione in via amministrativa del contenzioso.
Pag. 10 di 18 Ed infatti, l'art. 443 c.p.c. così dispone:
<< La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.>>.
Come è facilmente intuibile dalla portata letterale della norma, la stessa non impone alcun onere di presentazione necessaria di gravame amministrativo avverso provvedimenti sfavorevoli dell' , ma condiziona semplicemente la procedibilità della CP_2 domanda giudiziale alla ricorrenza di tre distinte ed alternative evenienze che si possono così riassumere:
a) esaurimento dei procedimenti previsti per la composizione in via amministrativa qualora sia presentato ricorso amministrativo;
b) decorso dei termini fissati per la definizione dei procedimenti di composizione in via amministrativa anche qualora non sia stato presentato gravame amministrativo;
c) inutile decorso di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso amministrativo.
Non solo: l'art. 148 disp. att. c.p.c. così prevede:
<< Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.>>.
Pag. 11 di 18 Ed ancora: in mancanza di disciplina specifica, deve trovare applicazione al caso di specie anche l'art. 7 della L. n. 533/1973 in cui
è disposto:
<< In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.>>.
Pertanto, il silenzio serbato dall'amministrazione investita della domanda diretta ad ottenere una prestazione in materia di assistenza e di previdenza è significativo ed è equiparato ex lege a rigetto.
Da tale momento, in cui matura per effetto della legge il c.d. silenzio- rifiuto, ovvero dalla data di comunicazione del provvedimento espresso di rigetto, sempreché intervenuto nei 120 giorni, sarà possibile promuovere ricorso in sede amministrativa nel termine utile di 90 giorni, secondo quanto prescritto dall'art. 46, comma 5, della L.
n. 88/1989 che si riporta:
< Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.>>.
Detti termini operano anche nel caso di specie.
Si consideri, infatti, che il Comitato Provinciale dell' ha CP_1 competenza a decidere in via definitiva anche i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti dell' concernenti le prestazioni CP_2 economiche per la maternità come quelle in esame ex art. 46, comma
1, della L. n. 88/1989 che si riporta:
<< 1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:
Pag. 12 di 18 a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;
c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;
d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego;
e) la pensione sociale;
f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;
g) i trattamenti familiari;
h) l'assegno per congedo matrimoniale;
i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.>>.
Allo scadere dei 210 giorni ovvero dei primi 120 necessari all' per CP_1 la definizione dell'istanza e dei successivi 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo avverso il silenzio-significativo equivalente a rigetto, pertanto, il provvedimento negativo formatosi ex lege a seguito dell'inerzia dell' deve ritenersi definitivo. CP_2
Pertanto, allo scadere dei duecentodieci giorni appena sopra richiamati, decorrenti dalla data di presentazione della domanda amministrativa, qualora l' non abbia fornito risposta alcuna CP_2
Pag. 13 di 18 all'istanza e la parte non abbia promosso gravame, devono ritenersi decorsi i termini fissati dalla disciplina appena sopra indicata per il compimento del procedimento di definizione dei ricorsi in via amministrativa e da tale momento sarà procedibile l'azione giudiziale.
4.2. Facendo concreta applicazione al caso in esame delle norme e dei principi appena richiamati, occorre concludere per la procedibilità dell'intrapresa azione giudiziale.
Ed infatti, la parte ricorrente ha presentato rispettivamente in data
10.06.2022, 03.08.2022 e 28.11.2022 le domande amministrative per ottenere dall' le prestazioni economiche per la maternità3. CP_1
L' non ha provveduto con l'adozione di provvedimenti espressi CP_1 sulle istanze promosse nel termine dei centoventi giorni di cui all'art. 7 L. n. 533/1973, ma ha solo richiesto delle integrazioni documentali4.
Pertanto, al decorso dei centoventi giorni di cui si è detto e precisamente in data 10.10.2022, in data 01.12.2022 ed in data
28.03.2023 si sono formati ex lege tre provvedimenti di rigetto.
In mancanza di proposizione di gravame amministrativo detti provvedimenti sono divenuti definitivi rispettivamente in data
09.01.2023 il primo, in data 01.03.2023 il secondo ed in data
26.06.2023 il terzo, al decorso degli ulteriori novanta giorni per proporre gravame amministrativo ex art. 46, comma 5, della L. n.
88/1989 sopra riportato.
Ebbene, l'azione giudiziale è stata intrapresa con deposito telematico del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 07.05.2024, 3 Cfr. in all.ti parte ricorrente.
CP 4 Cfr. in all.ti parte resistente
Pag. 14 di 18 quando erano ormai decorsi i termini per il compimento del procedimento di composizione in sede amministrativa del contenzioso di cui si è appena detto.
Pertanto, l'intrapresa azione giudiziale è da ritenersi procedibile anche a voler computare astrattamente gli ulteriori termini di novanta giorni previsti in caso di proposizione del gravame amministrativo, in questo caso mai avvenuta, ai sensi dell'art. 46, comma 6, della L. n. 88/1989 che si riporta:
<
6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.>>.
In contenzioso analogo la Suprema Corte ha affermato i seguenti princìpi di diritto cui occorre dare continuità: “… (omissis)…
L'erogazione della prestazione presuppone la domanda della lavoratrice madre all'ente previdenziale, domanda che, ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 7 si intende respinta quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione senza che l'istituto assicuratore si sia pronunciato (in generale la previa domanda amministrativa all'istituto condiziona la proponibilità della domanda giudiziale: Cass., sez. lav., 28 dicembre 2011, n.
29236).
Intervenuto il provvedimento negativo o formatosi il silenzio rigetto per l'inutile decorso del suddetto termine di 120 giorni, la lavoratrice madre può proporre ricorso amministrativo al comitato provinciale dell'istituto assicuratore nel termine di 90 giorni di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46; disposizione questa che prevede un ulteriore termine di 90 giorni per la decisione del ricorso, in mancanza della quale, entro tale termine, il ricorso si intende
Pag. 15 di 18 respinto a tutti gli effetti e l'assicurata ha la facoltà di adire
l'autorità giudiziaria. … (omissis)…”5.
5. Sulla fondatezza dei benefici economici contesi
Rimane da esaminare la fondatezza delle domande presentate in via amministrativa rispettivamente in data 03.08.2022 ed in data
28.11.2022 dirette al riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche di maternità.
5.1. Dalla disamina delle istanze amministrative prodotte dalla parte ricorrente emerge chiaramente che la prima è diretta all'acquisizione dell'indennità per congedo di maternità e la seconda al riconoscimento della prestazione economica spettante per congedo parentale.
In entrambe le domande è indicata la data effettiva del parto avvenuto il 16.07.2022 ed i periodi di copertura richiesti: dal
07.06.2022 al 15.11.2022 nella prima domanda e dal 16.11.2022 al
14.05.2023 nella seconda.
Ma, soprattutto, dall'esame dell'estratto contributivo previdenziale prodotto dalla parte ricorrente emerge l'iscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli sia nell'anno
2021 precedente all'astensione che nell'anno 2022 dell'avvenuto parto rispettivamente per n. 102 giornate nel 2021 e per n. 60 nel
2022.
5.2. Tanto conforta l'accoglimento delle domande presentate in via amministrativa rispettivamente in data 03.08.2022 ed in data
28.11.2022 dirette all'acquisizione dell'indennità per congedo di
Pag. 16 di 18 maternità, la prima, ed al riconoscimento della prestazione economica spettante per congedo parentale, la seconda, risultando integrato l'elemento costitutivo del diritto alle prestazioni economiche di maternità contese rappresentato dall'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per almeno cinquantuno giornate nell'anno precedente all'astensione ex art. 63, comma 2, del d.lgs. n.
151/2001 sopra riportato.
Va condannato, pertanto, l' all'erogazione in favore della parte CP_1 ricorrente delle prestazioni economiche di maternità richieste in via amministrativa con le domande presentate in data 03.08.2022 ed in data 28.11.2022 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda diretta al riconoscimento del diritto alla prestazione economica per maternità domandata in via amministrativa in data 10.06.2022;
Pag. 17 di 18 - condanna l' all'erogazione in favore della parte ricorrente CP_1 delle prestazioni economiche di maternità richieste in via amministrativa con le domande presentate in data 03.08.2022 ed in data 28.11.2022 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo;
- compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quella appena compensate, liquida in complessivi € 589,67 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,15/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto si veda da ultimo anche Cass. 10.07.2013, n. 17122 così massimata: “Nel rito del lavoro, ai fini dell'esame della ritualità del ricorso introduttivo del giudizio, il giudice del merito è chiamato ad effettuare l'individuazione del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale, attraverso l'esame complessivo dell'atto. Tale operazione - che deve compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello - va distinta da quella relativa alla rilevazione di eventuali carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha
l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda, cioè di elementi da configurare come mezzi di prova, la cui omessa specificazione, pur ponendosi in contrasto a quanto prescritto dall'art. 414 n. 5 c.p.c., non comporta la nullità del ricorso introduttivo, bensì la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo, salva la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di appello”. 2 Cfr. in all.ti parte ricorrente. 5 Cfr. Cass. SS.UU. n. 5572/2012.