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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/12/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 852/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 16.12.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Marco De Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Isabel Evangelisti in Latina, Via IV Novembre, n. 28.
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per D.I. n. r.g. 13/2022, dall'avv. Leonardo Feula, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Fondi, via Marzabotto 31.
OPPOSTA
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 13/2022, la società
[...]
chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere a Controparte_1 il pagamento della somma Parte_1 complessiva di euro 10.891,27, oltre interessi e spese.
Fondava il credito su fatture rimaste insolute relative a lavori di riparazione e contestuale deposito di carrelli montacarichi, prodotte con estratto autentico delle scritture contabili.
Con d.i. 124/2022, emesso in data 11.01.2022 il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con opposizione ritualmente proposta, iscritta al n. r.g. 852/2022,
deduceva l'illegittimità Parte_2 del decreto ingiuntivo, atteso che le somme ingiunte risultavano non dovute in quanto i servizi dedotti non erano stati richiesti e non si fondavano su idoneo contratto scritto di deposito.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1 deducendo la legittimità e l'esigibilità delle somme richieste nonché
l'idoneità della documentazione prodotta a fondamento della pretesa.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, la causa, all'udienza del 16.12.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è parzialmente fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto commerciale intercorso tra le parti costituita dalle fatture ed estratto autentico notarile.
Le fatture e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto, per gli imprenditori che esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 634
c.p.c.
In sede di opposizione, ove le stesse siano contestate, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori comporta che incomba al preteso
- 2 - creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso:
Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Parte opponente ha contestato le lavorazioni effettuate sui carrelli montacarichi ed il relativo deposito oneroso sull'assunto che tra le parti non fosse pattuito apposito contratto di deposito in forma scritta.
Di contro parte opposta ha provato - mediante produzione delle fatture elettroniche, prove testi e documentazione - l'effettiva pretesa creditoria.
In ordine alla asserita presunzione di gratuità del deposito di cui all'art. 1766 cc (“Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura”), la giurisprudenza (da ultimo Cass. 8 gennaio 2024 n. 460) ha affermato che il contratto concluso per la riparazione di un veicolo ha natura di prestazione d'opera in cui l'obbligazione di custodia ha carattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quella principale di riparazione, operando quindi la presunzione di gratuità della custodia medesima, la quale viene meno solo nel contratto tipico di deposito (in cui la prestazione di custodia, costituisce, al contrario, l'oggetto dell'obbligazione principale), allorché il depositario sia tale di professione, con la conseguenza che, al di fuori di questa ipotesi, il compenso per la custodia prestata può aggiungersi a quello dovuto per la prestazione principale solo in presenza di un'espressa pattuizione in tal senso (Cass. n.
15723 del 04/06/2021; Cass. n. 17918 del 27/08/2020).
La questione della onerosità della custodia riguarda quindi il contratto tipico di deposito, ossia il caso in cui la custodia è la prestazione principale;
solo in tal caso la presunzione legale di gratuità viene meno quando il depositario è tale di professione. La regola non riguarda invece i
- 3 - casi in cui l'obbligazione di custodia è accessoria e strumentale rispetto ad una principale, di cui sia prevista la remunerazione. In questa ipotesi, solo se v'è una espressa pattuizione può ritenersi dovuto il compenso per la custodia prestata.
Il contratto di deposito è un contratto reale e si caratterizza per la ricezione da parte del depositario di una cosa mobile depositata dall'altra parte c.d. depositante con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura (art. 1766 c.c.). La forma è libera potendo quindi realizzarsi l'accordo anche in forma orale.
Essendo il deposito un contratto reale, per la sua conclusione non è necessario un espresso accordo in virtù del quale il depositario si impegni formalmente a custodire la cosa. Sono sufficienti la sola volontaria consegna di essa da parte del depositante e la sua volontaria accettazione da parte del depositario, con inclusione della cosa depositata nella sua sfera di influenza e di controllo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15490 del 11/06/2008, con specifico riferimento al deposito d'un natante).
L'accettazione, poi, d'una cosa mobile in un'area recintata accessibile soltanto ai soggetti autorizzati costituisce ex se assunzione dell'obbligo di custodia, la quale, come noto, è la causa del deposito: il depositario, infatti, non custodisce per restituire, ma deve restituire perché ha assunto l'obbligo di custodire (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 18277 del
27/06/2023).
Nel caso in esame deve ritenersi che l'obbligazione di custodia/deposito non fosse quella principale tra le parti risultando dedotte lavorazioni da effettuarsi sui beni depositati.
Riguardo al fatto che l'opposto svolga attività professionale accessoria di deposito ciò può desumersi dalla disponibilità di spazi connessa allo svolgimento di attività di autoriparazione tipica, dal complesso delle circostanze può pertanto desumersi il carattere professionale dell'attività di deposito con relativo superamento della
- 4 - presunzione di gratuità della prestazione di custodia del veicolo con conseguente valorizzazione della dichiarazione unilaterale comunicata con pec a fondamento della pretesa creditoria.
Ritenuto pertanto comprovato il rapporto contrattuale, in ordine al compenso spettante al depositario, in forza dell'art. 1781 cc, il depositante
è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.
Per principio pacifico il rimborso per le opere di conservazione, previsto dall'art. 1781 c.c., è dovuto nella misura in cui siano provati specifici costi di conservazione, essendo invece insita nella funzione del deposito e conseguentemente non separatamente indennizzabile l'attività di custodia e conservazione del bene, in quanto necessaria all'assolvimento del primario obbligo di restituzione in natura.
Nel caso di specie le spese di deposito risultano correttamente azionate e richieste e pertanto corretto l'addebito del costo di euro 10,00 oltre IVA al giorno (euro 5,00 per ogni carrello) a titolo di deposito.
Similmente trovano fondamento mediante prove testimoniali le fatture emesse a fronte delle riparazioni effettuate da parte opponente sui carrelli montacarichi effettivamente eseguite.
In particolare, all'udienza del 23 gennaio 2024, il teste di parte opposta (dipendente in forza dell'opponente sin dal 2011), Testimone_1 riferiva di aver consegnato personalmente all'opposta, presso la propria officina sita in Fondi (LT), n. 2 carrelli elevatori, rispettivamente di marca
SA Drago H300 e SA Blitz 412, nella seconda metà del mese di settembre 2014, assieme al Dott. (all'epoca dei fatti Testimone_2 direttore dell'azienda), per farli riparare.
Lo stesso, escusso all'udienza del 23 gennaio 2024 dichiarava: Cont
“tanto so perché abbiamo portato i carrelli in riparazione presso la
Eravamo di persona con il direttore dell'azienda , allora Testimone_2
- 5 - nella carica e abbiamo portato i carrelli presso la officina della CP_2
Fondi. Dovevano essere riparati. (…) Preciso che sono certo che è stato portato lì e che non è più tornato indietro.”
La teste , contabile dell'azienda opposta, riferiva “li Testimone_3 ho visti nel piazzale e sapevo che erano della opponente. Ero presente quando li hanno portati. Non ricordo chi li portò. … sono ancora nel piazzale allo stesso posto.”
Parte opponente su cui gravava l'onere, in quanto convenuto sostanziale, non ha fornito prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo, eccetto che per la fattura 1/106 del 30.02.2018 di euro 285,48 il cui importo dovrà essere detratto dalla somma ingiunta.
In ragione di tanto, il decreto ingiuntivo 124/2022 emesso dal
Tribunale di Latina, va revocato e parte opponente condannata al pagamento della residua somma di euro 10.605,79.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, ispirandosi ai valori minimi degli scaglioni di riferimento
(scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.00,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata da distrarsi in favore dell'avvocato Leonardo Feula dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n.
124/2022 emesso dal Tribunale di Latina in data 11 gennaio 2022;
- 6 - b) condanna al Parte_2 pagamento a favore di della somma Controparte_1 residua di euro 10.605,79 oltre interessi successivi;
c) condanna alla Parte_3 rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in
[...] complessivi euro 2.540,00, per compensi, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato Leonardo Feula dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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