Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 233/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 13/05/1972, residente in V. PRATOLONGO 20/2 GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. COLLA
ELISABETTA (C.F. , che la rappresenta e difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. nato a [...], Parte_2 C.F._3
il 12/05/1968, residente in V. PRATOLONGO 20/2 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Pt_3
(C.F. ), che lo rappresenta e difende,
[...] C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 24/02/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_4
[...] autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) Il figlio minore (nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
) viene affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, C.F._5
con residenza anagrafica presso la madre, insieme con la sorella (nata a Per_2
Genova il 18.02.2006, C.F. , studentessa, non C.F._6 economicamente autosufficiente) nell'immobile che la SIa ha in Pt_1
comproprietà con il fratello in Genova, Via Massone n. 4/21, e nel quale essa si
è trasferita ad abitare dal 25 dicembre 2024.
2) Il figlio minore sarà collocato presso ciascun genitore a settimane Per_1
alterne, nelle rispettive abitazioni (distanti l'una dall'altra meno di 50 metri in linea d'aria), salvo diverso accordo tra i genitori medesimi, che potrà dipendere dagli impegni scolastici e dai desiderata del figlio, quasi quindicenne, e dagli impegni di lavoro dei genitori che potrebbero incidere sulla loro effettiva presenza in casa con il figlio stesso. I genitori si impegnano comunque a preferire la figura dell'altro rispetto a soggetti terzi nell'accudimento del figlio minore per il caso di impedimenti oggettivi che dovessero sopravvenire, comunicandolo con congruo anticipo (fatti salvi, ovviamente, i casi di urgenza).
Per quanto riguarda i periodi di vacanza, nel periodo estivo ciascun genitore avrà diritto a condividere almeno una/due settimane di ferie con il figlio minore, in un periodo definito con il maggior anticipo possibile e comunque entro e non oltre la fine di maggio di ogni anno, così da permettere al figlio stesso di poter dedicare tutto il tempo necessario alle sue attività individuali, quali campi scout o vacanze autonome con amici, da concordarsi tra i genitori e comunicando all'altro genitore la località in cui si recherà in vacanza con il figlio stesso;
ciò con la precisazione che per il SI il periodo di sua spettanza coinciderà Pt_2
con le due settimane agostane di chiusura aziendale salvo comunicazione di un
3 periodo differente sempre entro la fine di maggio di ogni anno. Le vacanze invernali o altri periodi di vacanza durante l'anno saranno divisi tra i genitori in modo paritetico, previo accordo sempre con congruo anticipo, tenuto conto degli impegni, scolastici, sportivi, di socialità ed i desiderata del figlio minore
(quindicenne).
3) Nella casa coniugale sita in Genova, Via Raffaele Pratolongo n. 20 int. 2, rimarrà a vivere il SI (anche in considerazione di quanto Parte_2
previsto alla clausola n. 6 che segue); la SIa si è già trasferita Parte_1 ad abitare nell'immobile sito in Genova Via Massone n. 4/21 (in comproprietà con il fratello, SI ), recando con sé i propri beni ed effetti Persona_3
personali. La pratica di trasferimento della residenza anagrafica di moglie e figli nella nuova abitazione della SIa è in corso, in attuazione di quanto Pt_1
corcordato nel ricorso introduttivo.
4) Il SI si impegna a contribuire al mantenimento dei due Parte_2
figli, corrispondendo alla SIa entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_1
mezzo bonifico bancario sul conto corrente presso Banca Fineco IBAN
[...], la somma di € 500,00 (diconsi cinquecento euro), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. su base gennaio 2025. A tale riguardo le parti si danno atto che la corresponsione del suddetto contributo paterno è già in atto dalla mensilità di gennaio 2025.
5) In considerazione della disparità di reddito attualmente esistente tra i coniugi in favore del SI , le spese straordinarie per i due figli di cui al verbale Pt_2
di riunione del Tribunale di Genova del 16.09.2016 (cui le parti fanno espresso ed integrale riferimento e da intendersi qui ritrascritto quale parte essenziale del presente accordo separativo) saranno tra di essi ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre per il periodo di due anni a decorrere dal deposito dell'atto introduttivo;
scaduto il detto termine, le spese saranno a carico di ciascuno nella misura del 50%, previa verifica, in allora, della sussistenza di effettive mutate condizioni di reddito tali da giustificare la detta misura di contribuzione paritetica.
6) A definitiva sistemazione di tutti i loro rapporti economici e patrimoniali, la
Sig.ra si impegna ad attribuire, assegnare e trasferire - Parte_1
comparendo nanti il Notaio che verrà scelto dal Sig. entro e non Parte_2
4 oltre sessanta giorni dalla data dell'omologa della separazione – il diritto di proprietà della quota del 50% pro indiviso al Sig. che si Parte_2
impegna ad acquistare, dei seguenti immobili siti nel Comune di Genova e precisamente:
(a) appartamento contraddistinto con il numero interno 2 (due) posto al secondo piano fuori terra, facente parte della casa segnata con il numero civico 20 (venti) di Viale Pratolongo, composto di 5 vani e mezzo catastali a confini: a sud mediante distacco ad uso giardino con Viale Pratolongo;
a est con lo stacco di accesso al portico;
a ovest con proprietà e/o aventi causa;
Controparte_2
a nord con la scala e con il proseguimento del muro della scala;
sopra con l'appartamento numero 4; sotto con l'appartamento interno uno.
E' annessa e compresa nella predetta vendita una cantina sita nei fondi della casa ed una porzione del terrazzo di copertura della casa, della superficie di circa metri quadrati trentuno, nell'angolo sud- ovest col lato maggiore verso il Viale
Pratolongo.
(b) un vano già annesso all'appartamento interno 3(tre) di Viale Pratolongo n. 20
, posto al piano primo, a confini: interno due, muri di perimetro su giardino sottostante e restante porzione dell'interno 3.
P.IVA_ Il tutto è censito al N.C.E.U. di Genova alla Partita sezione GEB, foglio
54, mappale n. 97 sub 15, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 4, vani 6,5
R.C. Euro 1.091,02, come da visura.
(c) locale ad uso box contraddistinto con il numero interno 38 (trentotto) posto al secondo livello o piano terreno ed avente accesso da Via Massone, a confini: box n. 37, corsia di accesso ai boxes, box n. 39 ed intercapedine. Iscritto a
Catasto Fabbricati del Comune di Genova Sezione GEB, Foglio 54, Mappale
1060 Sub 41, Via Massone piano T, Zona 1, Cat. C/6, classe 9, consistenza mq.
18, superficie catastale mq. 19, R.C. Euro 205,45, come da visura.
7) La proprietà del predetto complesso immobiliare è pervenuta alle parti in forza di atto di compravendita: a. Notaio Dr. in Genova del 14 Persona_4
febbraio 2000 Repertorio n. 3716, Raccolta n. 13003 registrato il 03.03.2020 trascrizione n. 3176 del 18.02.2000 (immobile di Viale
Pratolongo)
5 b. Notaio Dr. in Genova del 16 settembre 2013 Repertorio n. Persona_4
46114, Raccolta n. 23512 registrato il 19.09.2013 n. 9908 serie 1T trascrizione n. 19740 del 20.09.2013 (vano annesso)
c. Notaio Dr. in Genova del 06 febbraio 2003 Repertorio n. Persona_5
11103, Raccolta n. 5764 registrato il 13.02.2003 n. 132 trascrizione n. 6636
(gen.) 4548 (part.) del 19.02.2003 (box) ai quali le parti fanno ogni più ampio ed opportuno riferimento per le anteriori provenienze e per quant'altro possa occorrere e per tutti i patti, clausole e condizioni in essi contenuti e/o menzionati e che si intendono qui integralmente riportati e trascritti.
8) Il trasferimento delle suindicate quote parti della proprietà indivisa in favore del Sig. viene operato senza pagamento di prezzo e/o di Parte_2
conguaglio alcuno, per i titoli e causali di cui sopra, nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali in sede separativa.
9) Tutti i costi, oneri e spese afferenti detto trasferimento immobiliare, le spese notarili, le eventuali imposte e tasse connesse al suddetto trasferimento immobiliare, le spese necessarie al perfezionamento dell'atto di cessione quali, a mero titolo esemplificativo, eventuali pratiche edilizie, la predisposizione della certificazione energetica, rimarranno ad esclusivo carico del Sig. Pt_2
.
[...]
10) Le parti convengono che l'intero mobilio e gli arredi esistenti nella casa coniugale siano attribuiti e riconosciuti di proprietà esclusiva del SI
con l'eccezione dei seguenti beni, che verranno asportati dalla Parte_2
SIa non appena possibile e, comunque, indicativamente entro fine Pt_1
aprile 2025: relativamente alla zona studio: 4 cubi contenitori con ante a vetro, 1 cassettiera in metallo rossa, 1 mobile bianco con 2 ante e 4 cassetti, 1 bigbag
FATBOY, 1 sedia con rotelle;
nel resto della casa: il tavolo della cucina/sala, 1 cubo contenitore di legno, 2 sedie pieghevoli, 1 scaletta a 4 gradini, 1 stendibiancheria foppapedretti, 1 carrello di metallo per la cucina, l'appendi abiti di legno;
i preziosi di esclusiva proprietà contenuti nella cassetta blindata di casa ed in quella di sicurezza presso la filiale di via Lagustena della banca . CP_3
11) Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che il SI Pt_2
ha corrisposto alla SIa , al momento del rilascio della casa
[...] Pt_1
coniugale, quale ulteriore contribuzione al mantenimento dei figli, per l'acquisto
6 del mobilio e dei beni occorrenti per l'arredamento dell'immobile in cui essa si è trasferita a vivere insieme con i figli stessi, l'importo del 50% della spesa effettivamente sostenuta (di complessivi € 13.045,00=), detratto il 50% della spesa sostenuta dal marito per l'acquisto di un tavolo in sostituzione di quello che verrà asportato dalla moglie (€ 1.800,00=:2) e, quindi per 5.622,50=....
12) Sempre a definitiva sistemazione dei rispettivi rapporti economici e patrimoniali, dato atto dell'impegno profuso dalla madre nell'accudimento dei figli e della famiglia nel corso del rapporto matrimoniale e degli apporti così dalla stessa forniti al menage familiare ed alla formazione del patrimonio comune, il SI si impegna a corrispondere alla SIa , Pt_2 Parte_1
che fin d'ora accetta, l'importo forfettariamente quantificato in € 130.000, dedotto l'acconto di € 20.000,00= già versato, che verrà corrisposto, mediante assegno circolare, dal Signor contestualmente alla stipula del rogito di Pt_2
trasferimento immobiliare di cui alla clausola n. 6 che precede.
13) Le Parti dichiarano espressamente che l'accordo patrimoniale di cui alle clausole nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 che precedono è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e poiché essi con il presente accordo, si impegnano ad operare, in esecuzione dell'accordo stesso, anche attribuzioni immobiliari, chiedono pertanto l'applicazione in loro favore dei benefici di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999,
n. 154 (che ha dichiarata l'illegittimità parziale dell'art. 19 della Legge 6 marzo
1987, n. 74), alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000, n.
49/E, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 ed alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014.
14) Con l'integrale, esatta e puntuale esecuzione di quanto sopra i Signori
[...]
e dichiarano, dandosene atto nei rispettivi confronti, di Pt_1 Parte_2
avere definito, anche in via transattiva, ogni rapporto dare-avere tra di loro in essere e di null'altro avere a pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia titolo e/o ragione comunque connessa al rapporto matrimoniale, fatto salvo quanto pattuito alle clausole che precedono.
15) Le parti, per quanto occorrente, si concedono reciproco ed irrevocabile consenso al rilascio e/o rinnovo passaporto e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio del figlio minore.
7 16) Le clausole del presente accordo hanno efficacia a far data dalla sottoscrizione dell'atto introduttivo”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001, Numero 35, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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