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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 547/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5092/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Collina Liguorini 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 40/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 1
e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300268/2023 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4849/2025 depositato il
21/07/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19/7/2024 l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Avellino, a mezzo del proprio difensore, depositava atto di appello della sentenza n.40/1/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino sez. I, in data 18/1/2024 depositata il 23/1/2024 di accoglimento, con compensazione delle spese di lite, del ricorso proposto da Resistente_1. avverso avviso di accertamento n. TFK030300268/2023, notificato il 6/3/2023, avente ad oggetto recupero a tassazione di IVA anno 2016, indebitamente detratta dell'importo di
Euro 34.040,00, oltre sanzioni, in ragione della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
L'accertamento impugnato derivava da un'indagine della GdF di Salerno a carico della Società_1 ( Società_1) soc. coop. -di cui la ricorrente era cliente- alla quale era stata contestata l'assenza di autonoma struttura, di personale amministrativo e di solidità patrimoniale, e la sua creazione dalla Società_2
SpA -rappresentata dallo stesso amministratore Nominativo_1- al fine porre in essere uno schema fraudolento per traslare gli obblighi tributari in capo alla società segnalata;
secondo i verificatori la Società_1 rappresentava la forza lavoro della Società_2.Società_2, assoggettata alla direzione e coordinamento del rappresentante legale di quest'ultima, e si interponeva nei rapporti economici intercorsi tra la Società_2 e i committenti finali dei servizi appaltati (aventi ad oggetto servizi di facchinaggio, pulizia, verniciatura, packaging). L'Agenzia aveva ritenuto, dunque, che le fatture emesse dalla Società_1 dovessero essere considerate soggettivamente inesistenti e che non fosse detraibile l'IVA pagata, a titolo di rivalsa, al soggetto emittente la fattura, di cui la committente conosceva o avrebbe dovuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la diversità dal soggetto che aveva effettivamente reso la prestazione.
Nell'appellata sentenza la Corte di primo grado, premesso che la ricorrente aveva rilevato la nullità/illegittimità dell'avviso di accertamento per vizi formali e sostanziali (mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, decadenza, difetto di motivazione, difetto dei presupposti per l'emissione di un accertamento parziale, mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa e della consapevolezza della società ricorrente di partecipare a una frode, illegittimità delle sanzioni per difetto di motivazione e per violazione del principio di proporzionalità, difetto di sottoscrizione dell'atto), ha ritenuto che non fossero specificamente provate dall'amministrazione finanziaria le ragioni di particolare urgenza richieste dall'art.
5-ter comma 4 del d.lgs.
218/97 per escludere la necessaria attivazione del contraddittorio preventivo, non essendo provata la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria per eventuali rilievi penali derivanti dall'accertamento; e, quanto alla prova di resistenza (illustrative delle ragioni che avrebbero portato ad una diversa decisione dell'autorità amministrativa se il contraddittorio fosse stato attivato), la Corte di primo grado ha rilevato che la società aveva argomentato la propria estraneità alla frode per non essere a sua conoscenza, né essendo conoscibili con l'uso della ordinaria diligenza, gli elementi a carico del soggetto cedente;
per contro, erano stati effettuati riscontri sulla sua esistenza (quali, la titolarità di partita IVA, il possesso del DURC, la nomina di un responsabile di sicurezza, comunicazioni obbligatorie UNILAV, la ricevuta iscrizione INPS, il bilancio di esercizio del 2015), sicché non essendo pretestuose le argomentazioni sulla consapevolezza, ed a fronte di documentazione non contestata, doveva ritenersi violato l'obbligo di contraddittorio preventivo, con conseguente nullità dell'avviso impugnato. Le altre questioni restavano assorbite;
ed è stata anche esclusa la temerarietà della lite in mancanza di prova dell'elemento soggettivo.
Nei suoi motivi di appello l'Agenzia delle Entrate, premesso che dall'attività di controllo sulla appaltatrice
Società_1 era emerso che si trattava di una società priva di autonoma struttura, interposta ad altro soggetto economico -la Società_2. spa, costituita al fine di traslare gli obblighi tributari in capo alla società segnalata-, rappresentando questa la forza lavoro della Società_1, assoggettata alla direzione e coordinamento del medesimo soggetto (Nominativo_1), e premesso che la ricostruita condotta fraudolenta era stata denunciata alla AG penale ex art. 331 c.p.c,, nonché richiamate le originarie doglianze della parte ricorrente, propone come unico centrale motivo di appello l'errata e/o falsa applicazione dell'art. 12 comma 7, L 212/2000, 57 dpr 633/72, 97 Cost., 41 e 44 Carta dei diritti dell'Uomo, art 52 dpr 633/72 e 24 L. 4/29, per avere la Corte di primo grado ritenuto che non ricorrano le condizioni di urgenza per derogare all'obbligo di contraddittorio e che la Resistente_1 abbia fornito la prova di resistenza sul diverso esito che avrebbe avuto il procedimento qualora il contraddittorio avesse avuto luogo;
per contro, vi sarebbe stata la trasmissione della notizia di reato e non erano rilevanti i documenti prodotti dalla ricorrente per dimostrare l'assenza di consapevole partecipazione al meccanismo fraudolento (sull'assunto che tutte le società cartiere posseggono documenti che rappresentato una formale regolarità operativa, DURC e partita IVA, mentre la società era priva di autonoma struttura, di personale amministrativo e di solidità patrimoniale); inoltre la società Resistente_1 ne aveva avuto effettiva conoscenza avendo ricevuto presso il suo stabilimento in Lacedonia gli ispettori del lavoro e l'INPS di Avellino e la notifica del verbale di accertamento unico del 7/8/17 in cui era contestato alla società ricorrente di aver fatto ricorso ad un appalto illecito per illecita utilizzazione di prestazioni di lavoro fornito dal personale “soltanto formalmente in forza” presso la Società_1, che non aveva mezzi propri, non aveva esercitato potere organizzativo verso i lavoratori utilizzati, non aveva assunto il rischio di impresa. Si era trattato, quindi, di risalire ad operazioni soggettivamente inesistenti attraverso appalti di lavori, servizi e forniture con interposizione fittizia di manodopera, configurando un'ipotesi illecita di cui all'art. 29 d.lgs. 276/03. Mancava, infine, l'allegazione della realità delle operazioni intercorse e la prova della buona fede od utilizzo di ordinaria diligenza nell'essersi la società avvalsa della Società_1 da cui ricevere i beni e servizi fatturati. Ribadisce l'ufficio appellante che anche da altri elementi era evincibile l'interposizione fittizia, sulla comune rappresentante di Società_1 e Società_2, sulla mancanza di mezzi ed organizzazione della Società_1, sul pagamento della somma contestata nel verbale di accertamento.
Nelle controdeduzioni, l'appellata società Resistente_1., premesso che l'avviso di accertamento fa riferimento ad un PVC emesso nei riguardi di un soggetto terzo, di cui non aveva avuto conoscenza, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specifici motivi di impugnazione sulle ragioni del censurato difetto di contraddittorio posto a base dell'annullamento giudiziale, ed in presenza di elementi dimostrativi della buona fede ed assenza di negligenza nell'affidare l'appalto di servizi alla Società_1, avendo peraltro la parte fornito la prova di resistenza ed avendo appresso della fittizietà del soggetto contraente soltanto in data
25/8/2017, epoca della ricevuta notifica degli esiti ispettivi, e non già in data antecedente alla stipula del contratto del gennaio 2016, a fronte, peraltro, della conclusione degli accertamenti sulla Società_1 in data 13/1/2023. L'appellata società ripropone, poi tutti i motivi elevati in primo grado e sui quali la Corte di primo grado non si era pronunciata: nullità dell'avviso per decadenza essendo scaduto il termine finale il 31/12/2022; nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione per relationem sull'esito dell'accertamento per la Società_1; illegittimità dell'accertamento per mancanza della prova di consapevolezza nella emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti promananti da un operatore economico fittiziamente esistente;
violazione dell'art. 54 co.5 dpr 633/72 per illegittimità di un accertamento parziale derivante da un mero sospetto di coinvolgimento;
assenza di prova sulla partecipazione alla frode;
illegittimità delle sanzioni immotivate e sproporzionate;
condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite del doppio grado.
All'udienza del 16 luglio 2025, sentite le parti, la Corte si è riservata di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene di superare le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalla parte appellata.
Premesso che nel processo tributario rientra nell'oggetto del giudizio non solo la legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche la fondatezza della pretesa impositiva con allegazione di elementi a sostegno della stessa da parte dell'Amministrazione, sui quali si confronta la difesa del contribuente secondo le regole disciplinatrici della distribuzione dell'onere probatorio, devesi rilevare che gli stessi elementi evidenziati nell'avviso di accertamento costituiscono oggetto di verifica di ammissibilità e fondatezza, nonché di valutazione giudiziale. Laddove l'Amministrazione appellante abbia fatto riferimento alle risultanze del verbale di accertamento attraverso il richiamo ai rilievi svolti dall'organo investigativo offrendo un quadro indiziario basato su elementi che riguardano specificamente la società contribuente, e su dati comunque conoscibili perché anch'essi richiamati nell'avviso di accertamento notificato alla contribuente, non può sostenersi la carenza di specificità dei motivi di appello né la doglianza di non essere state poste a conoscenza del destinatario dell'avviso le risultanze del processo verbale di constatazione. E' stato osservato in giurisprudenza di legittimità che in tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass., sent. n.
3610/2025). Trattasi di un principio già sviluppato in altra pronuncia (Cass. sent. n. 32957/2018) resa in un caso in cui la Suprema Corte ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di accertamento che, richiamando il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, evidenziava che la società contribuente aveva annotato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da altra società "cartiera", così registrando costi indebiti. Si tratta dunque di valorizzare in chiave dibattimentale dati acquisiti in altro accertamento e riscontrati presso l'appaltante, di cui in sede giudiziale viene resa autonoma valutazione probatoria.
Egualmente va respinta l'eccezione di decadenza ribadita in questo grado: si rammenta che il termine decorrente durante il periodo di sospensione emergenziale VI è rimasto sospeso, a mente dell'art. 67
D.L. n.18/2020 per tutto il periodo di 85 gg. dall'8/3/2000 al 31/5/2020, termine computabile “a cascata”, giusta decreto emesso dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione, n. 1630/2025 del 23/1/2025. La scadenza quinquennale al 31/12/2022 del termine di decadenza ex art. 57 dPR 633/1972 per l'emissione dell'avviso di accertamento IVA 2016, prorogato come innanzi, non era quindi decorsa alla data di notifica dell'avviso di accertamento del 6/3/2023.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato.
Il primo ed unico motivo di appello riguarda la regolare formazione del procedimento formativo dell'avviso di accertamento, prima ancora del suo contenuto (che per quanto innanzi detto, è specifico e comprensibile).
Premesso che la motivazione dell'atto impositivo non può essere integrata in giudizio, occorre rilevare, sotto il profilo processuale la tardività della prospettata ragione d'urgenza, ravvisata dall'appellante -e solo in questa sede- negli omessi versamenti erariali e nella notevole riduzione della entità reddituale prodotta in epoca successiva alla notifica dell'accertamento (scendendo da 92mila euro circa nel 2017 ad euro 11mila circa nel 2022) e nella cessazione dell'attività nel 2018 dopo la sua messa in liquidazione: il rilievo non è pertinente perché non giustifica affatto la sussistenza di ragioni di “particolare urgenza”, al fine di consentire il superamento dell'obbligo di contraddittorio, come previsto dall'art.
5-ter comma 4 D.lgs. 218/97, anche perché tale condizione deve sussistere prima dell'accertamento, ed è rilevante, come rcihiede la norma, se
è specificamente motivata.
La sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato va poi apprezzata con giudizio "ex ante", basato sull'idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Anche
l'ulteriore osservazione che la Resistente_1 non abbia soddisfatto l'onere di fornire la “prova di resistenza” attraverso l'esibizione di DURC e p.IVA della cedente non è di pregio vuoi perché non sono solo questi gli elementi posti a sostegno della ricorrente per escludere la propria consapevole partecipazione all'intento fraudolento delle operazioni fatturate dalla Società_1, vuoi perché dall'esterno la realtà economica di un imprenditore commerciale può, almeno inizialmente e salvi ulteriori approfondimenti, essere appresa tramite una verifica non meramente formale di certazione dell'attualità contributiva del soggetto fornitore di prestazione e servizi in appalto (il che presuppone che INPS ne abbia positivamente valutato la copertura contributiva dei dipendenti, in ragione della regolarità occupazionale, retributiva, previdenziale e assicurativa) e da un'esistente possibilità operativa del soggetto tenuto ad obblighi dichiarativi e di versamento IVA.
Deve poi rilevarsi che nell'impugnato avviso di accertamento si precisa che “non si dà luogo ad invito ex art.
5-ter del d.-lgs. 218/97 ricorrendone i motivi di esclusione di cui al comma 4, trattandosi di rilievi di rilevanza penale” ma tale affermazione, che non combacia con la giustificazione resa in atti difensivi dallo stesso ufficio appellante, come innanzi visto, non è stata ritenuta sufficientemente provata dal primo giudice in ragione della mancata dimostrazione della trasmissione degli atti all'Autorità penale.
E sul punto, l'appellante ha invece allegato la circostanza che con nota del 24/11/2016 era stata data comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Salerno a carico degli amministratori pro tempore della Società_1 coop e del liquidatore della Società_2.doc. spa per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante artifici, omesso versamento di ritenute, truffa aggravata;
e con nota del 31/12/2019 era stata inoltrata un'ulteriore informativa di reato a carico di tutti i committenti della Società_2.Doc, con nuova notitia criminis sulle condotte penalmente rilevanti della Società_1 spa: trattasi però di informative di reato che non riguardano la società in questa sede appellata, quindi anche nel presente grado di giudizio non risulta fornita la prova della sussistenza di condizioni di esonero per l'attivazione del contraddittorio preventivo, ed i motivi di appello, come strutturati con le allegazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate, non sono idonei a superare la corretta motivazione del primo giudice.
Nel verbale di p.v.c. del 13/1/2023 emesso verso la Società_1 (contenente anche riferimenti alla Resistente_1, sua cliente) è stato infine precisato che esso è stato inoltrato alla Procura della Repubblica di Salerno, ma resta un'informativa di reato a carico della Società_1, e soltanto dopo la valutazione complessiva compiuta dall'Agenzia delle Entrate, che ha ricostruito anche attraverso altri elementi, la consapevole fatturazione soggettivamente inesistente, si sarebbero potuti ipotizzare fatti penalmente rilevanti anche a carico dei rappresentanti della
Resistente_1. Il che rende ineliminabile il contraddittorio preventivo mancando ragioni di urgenza idonee a giustificare l'omissione ex art.
5-ter comma 4 cit.
La sentenza impugnata, che sul punto non è confutata con adeguata dimostrazione di elementi contrari, va pertanto confermata.
Segue la condanna dell'Agenzia appellante al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna appellante al pagamento delle spese in favore dell'appellata, liquidate in euro
2.500,00 oltre accessori di rito, con attribuzione al difensore antistatario.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5092/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Collina Liguorini 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 40/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 1
e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300268/2023 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4849/2025 depositato il
21/07/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19/7/2024 l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Avellino, a mezzo del proprio difensore, depositava atto di appello della sentenza n.40/1/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino sez. I, in data 18/1/2024 depositata il 23/1/2024 di accoglimento, con compensazione delle spese di lite, del ricorso proposto da Resistente_1. avverso avviso di accertamento n. TFK030300268/2023, notificato il 6/3/2023, avente ad oggetto recupero a tassazione di IVA anno 2016, indebitamente detratta dell'importo di
Euro 34.040,00, oltre sanzioni, in ragione della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
L'accertamento impugnato derivava da un'indagine della GdF di Salerno a carico della Società_1 ( Società_1) soc. coop. -di cui la ricorrente era cliente- alla quale era stata contestata l'assenza di autonoma struttura, di personale amministrativo e di solidità patrimoniale, e la sua creazione dalla Società_2
SpA -rappresentata dallo stesso amministratore Nominativo_1- al fine porre in essere uno schema fraudolento per traslare gli obblighi tributari in capo alla società segnalata;
secondo i verificatori la Società_1 rappresentava la forza lavoro della Società_2.Società_2, assoggettata alla direzione e coordinamento del rappresentante legale di quest'ultima, e si interponeva nei rapporti economici intercorsi tra la Società_2 e i committenti finali dei servizi appaltati (aventi ad oggetto servizi di facchinaggio, pulizia, verniciatura, packaging). L'Agenzia aveva ritenuto, dunque, che le fatture emesse dalla Società_1 dovessero essere considerate soggettivamente inesistenti e che non fosse detraibile l'IVA pagata, a titolo di rivalsa, al soggetto emittente la fattura, di cui la committente conosceva o avrebbe dovuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la diversità dal soggetto che aveva effettivamente reso la prestazione.
Nell'appellata sentenza la Corte di primo grado, premesso che la ricorrente aveva rilevato la nullità/illegittimità dell'avviso di accertamento per vizi formali e sostanziali (mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, decadenza, difetto di motivazione, difetto dei presupposti per l'emissione di un accertamento parziale, mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa e della consapevolezza della società ricorrente di partecipare a una frode, illegittimità delle sanzioni per difetto di motivazione e per violazione del principio di proporzionalità, difetto di sottoscrizione dell'atto), ha ritenuto che non fossero specificamente provate dall'amministrazione finanziaria le ragioni di particolare urgenza richieste dall'art.
5-ter comma 4 del d.lgs.
218/97 per escludere la necessaria attivazione del contraddittorio preventivo, non essendo provata la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria per eventuali rilievi penali derivanti dall'accertamento; e, quanto alla prova di resistenza (illustrative delle ragioni che avrebbero portato ad una diversa decisione dell'autorità amministrativa se il contraddittorio fosse stato attivato), la Corte di primo grado ha rilevato che la società aveva argomentato la propria estraneità alla frode per non essere a sua conoscenza, né essendo conoscibili con l'uso della ordinaria diligenza, gli elementi a carico del soggetto cedente;
per contro, erano stati effettuati riscontri sulla sua esistenza (quali, la titolarità di partita IVA, il possesso del DURC, la nomina di un responsabile di sicurezza, comunicazioni obbligatorie UNILAV, la ricevuta iscrizione INPS, il bilancio di esercizio del 2015), sicché non essendo pretestuose le argomentazioni sulla consapevolezza, ed a fronte di documentazione non contestata, doveva ritenersi violato l'obbligo di contraddittorio preventivo, con conseguente nullità dell'avviso impugnato. Le altre questioni restavano assorbite;
ed è stata anche esclusa la temerarietà della lite in mancanza di prova dell'elemento soggettivo.
Nei suoi motivi di appello l'Agenzia delle Entrate, premesso che dall'attività di controllo sulla appaltatrice
Società_1 era emerso che si trattava di una società priva di autonoma struttura, interposta ad altro soggetto economico -la Società_2. spa, costituita al fine di traslare gli obblighi tributari in capo alla società segnalata-, rappresentando questa la forza lavoro della Società_1, assoggettata alla direzione e coordinamento del medesimo soggetto (Nominativo_1), e premesso che la ricostruita condotta fraudolenta era stata denunciata alla AG penale ex art. 331 c.p.c,, nonché richiamate le originarie doglianze della parte ricorrente, propone come unico centrale motivo di appello l'errata e/o falsa applicazione dell'art. 12 comma 7, L 212/2000, 57 dpr 633/72, 97 Cost., 41 e 44 Carta dei diritti dell'Uomo, art 52 dpr 633/72 e 24 L. 4/29, per avere la Corte di primo grado ritenuto che non ricorrano le condizioni di urgenza per derogare all'obbligo di contraddittorio e che la Resistente_1 abbia fornito la prova di resistenza sul diverso esito che avrebbe avuto il procedimento qualora il contraddittorio avesse avuto luogo;
per contro, vi sarebbe stata la trasmissione della notizia di reato e non erano rilevanti i documenti prodotti dalla ricorrente per dimostrare l'assenza di consapevole partecipazione al meccanismo fraudolento (sull'assunto che tutte le società cartiere posseggono documenti che rappresentato una formale regolarità operativa, DURC e partita IVA, mentre la società era priva di autonoma struttura, di personale amministrativo e di solidità patrimoniale); inoltre la società Resistente_1 ne aveva avuto effettiva conoscenza avendo ricevuto presso il suo stabilimento in Lacedonia gli ispettori del lavoro e l'INPS di Avellino e la notifica del verbale di accertamento unico del 7/8/17 in cui era contestato alla società ricorrente di aver fatto ricorso ad un appalto illecito per illecita utilizzazione di prestazioni di lavoro fornito dal personale “soltanto formalmente in forza” presso la Società_1, che non aveva mezzi propri, non aveva esercitato potere organizzativo verso i lavoratori utilizzati, non aveva assunto il rischio di impresa. Si era trattato, quindi, di risalire ad operazioni soggettivamente inesistenti attraverso appalti di lavori, servizi e forniture con interposizione fittizia di manodopera, configurando un'ipotesi illecita di cui all'art. 29 d.lgs. 276/03. Mancava, infine, l'allegazione della realità delle operazioni intercorse e la prova della buona fede od utilizzo di ordinaria diligenza nell'essersi la società avvalsa della Società_1 da cui ricevere i beni e servizi fatturati. Ribadisce l'ufficio appellante che anche da altri elementi era evincibile l'interposizione fittizia, sulla comune rappresentante di Società_1 e Società_2, sulla mancanza di mezzi ed organizzazione della Società_1, sul pagamento della somma contestata nel verbale di accertamento.
Nelle controdeduzioni, l'appellata società Resistente_1., premesso che l'avviso di accertamento fa riferimento ad un PVC emesso nei riguardi di un soggetto terzo, di cui non aveva avuto conoscenza, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specifici motivi di impugnazione sulle ragioni del censurato difetto di contraddittorio posto a base dell'annullamento giudiziale, ed in presenza di elementi dimostrativi della buona fede ed assenza di negligenza nell'affidare l'appalto di servizi alla Società_1, avendo peraltro la parte fornito la prova di resistenza ed avendo appresso della fittizietà del soggetto contraente soltanto in data
25/8/2017, epoca della ricevuta notifica degli esiti ispettivi, e non già in data antecedente alla stipula del contratto del gennaio 2016, a fronte, peraltro, della conclusione degli accertamenti sulla Società_1 in data 13/1/2023. L'appellata società ripropone, poi tutti i motivi elevati in primo grado e sui quali la Corte di primo grado non si era pronunciata: nullità dell'avviso per decadenza essendo scaduto il termine finale il 31/12/2022; nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione per relationem sull'esito dell'accertamento per la Società_1; illegittimità dell'accertamento per mancanza della prova di consapevolezza nella emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti promananti da un operatore economico fittiziamente esistente;
violazione dell'art. 54 co.5 dpr 633/72 per illegittimità di un accertamento parziale derivante da un mero sospetto di coinvolgimento;
assenza di prova sulla partecipazione alla frode;
illegittimità delle sanzioni immotivate e sproporzionate;
condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite del doppio grado.
All'udienza del 16 luglio 2025, sentite le parti, la Corte si è riservata di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene di superare le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalla parte appellata.
Premesso che nel processo tributario rientra nell'oggetto del giudizio non solo la legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche la fondatezza della pretesa impositiva con allegazione di elementi a sostegno della stessa da parte dell'Amministrazione, sui quali si confronta la difesa del contribuente secondo le regole disciplinatrici della distribuzione dell'onere probatorio, devesi rilevare che gli stessi elementi evidenziati nell'avviso di accertamento costituiscono oggetto di verifica di ammissibilità e fondatezza, nonché di valutazione giudiziale. Laddove l'Amministrazione appellante abbia fatto riferimento alle risultanze del verbale di accertamento attraverso il richiamo ai rilievi svolti dall'organo investigativo offrendo un quadro indiziario basato su elementi che riguardano specificamente la società contribuente, e su dati comunque conoscibili perché anch'essi richiamati nell'avviso di accertamento notificato alla contribuente, non può sostenersi la carenza di specificità dei motivi di appello né la doglianza di non essere state poste a conoscenza del destinatario dell'avviso le risultanze del processo verbale di constatazione. E' stato osservato in giurisprudenza di legittimità che in tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass., sent. n.
3610/2025). Trattasi di un principio già sviluppato in altra pronuncia (Cass. sent. n. 32957/2018) resa in un caso in cui la Suprema Corte ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di accertamento che, richiamando il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, evidenziava che la società contribuente aveva annotato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da altra società "cartiera", così registrando costi indebiti. Si tratta dunque di valorizzare in chiave dibattimentale dati acquisiti in altro accertamento e riscontrati presso l'appaltante, di cui in sede giudiziale viene resa autonoma valutazione probatoria.
Egualmente va respinta l'eccezione di decadenza ribadita in questo grado: si rammenta che il termine decorrente durante il periodo di sospensione emergenziale VI è rimasto sospeso, a mente dell'art. 67
D.L. n.18/2020 per tutto il periodo di 85 gg. dall'8/3/2000 al 31/5/2020, termine computabile “a cascata”, giusta decreto emesso dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione, n. 1630/2025 del 23/1/2025. La scadenza quinquennale al 31/12/2022 del termine di decadenza ex art. 57 dPR 633/1972 per l'emissione dell'avviso di accertamento IVA 2016, prorogato come innanzi, non era quindi decorsa alla data di notifica dell'avviso di accertamento del 6/3/2023.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato.
Il primo ed unico motivo di appello riguarda la regolare formazione del procedimento formativo dell'avviso di accertamento, prima ancora del suo contenuto (che per quanto innanzi detto, è specifico e comprensibile).
Premesso che la motivazione dell'atto impositivo non può essere integrata in giudizio, occorre rilevare, sotto il profilo processuale la tardività della prospettata ragione d'urgenza, ravvisata dall'appellante -e solo in questa sede- negli omessi versamenti erariali e nella notevole riduzione della entità reddituale prodotta in epoca successiva alla notifica dell'accertamento (scendendo da 92mila euro circa nel 2017 ad euro 11mila circa nel 2022) e nella cessazione dell'attività nel 2018 dopo la sua messa in liquidazione: il rilievo non è pertinente perché non giustifica affatto la sussistenza di ragioni di “particolare urgenza”, al fine di consentire il superamento dell'obbligo di contraddittorio, come previsto dall'art.
5-ter comma 4 D.lgs. 218/97, anche perché tale condizione deve sussistere prima dell'accertamento, ed è rilevante, come rcihiede la norma, se
è specificamente motivata.
La sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato va poi apprezzata con giudizio "ex ante", basato sull'idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Anche
l'ulteriore osservazione che la Resistente_1 non abbia soddisfatto l'onere di fornire la “prova di resistenza” attraverso l'esibizione di DURC e p.IVA della cedente non è di pregio vuoi perché non sono solo questi gli elementi posti a sostegno della ricorrente per escludere la propria consapevole partecipazione all'intento fraudolento delle operazioni fatturate dalla Società_1, vuoi perché dall'esterno la realtà economica di un imprenditore commerciale può, almeno inizialmente e salvi ulteriori approfondimenti, essere appresa tramite una verifica non meramente formale di certazione dell'attualità contributiva del soggetto fornitore di prestazione e servizi in appalto (il che presuppone che INPS ne abbia positivamente valutato la copertura contributiva dei dipendenti, in ragione della regolarità occupazionale, retributiva, previdenziale e assicurativa) e da un'esistente possibilità operativa del soggetto tenuto ad obblighi dichiarativi e di versamento IVA.
Deve poi rilevarsi che nell'impugnato avviso di accertamento si precisa che “non si dà luogo ad invito ex art.
5-ter del d.-lgs. 218/97 ricorrendone i motivi di esclusione di cui al comma 4, trattandosi di rilievi di rilevanza penale” ma tale affermazione, che non combacia con la giustificazione resa in atti difensivi dallo stesso ufficio appellante, come innanzi visto, non è stata ritenuta sufficientemente provata dal primo giudice in ragione della mancata dimostrazione della trasmissione degli atti all'Autorità penale.
E sul punto, l'appellante ha invece allegato la circostanza che con nota del 24/11/2016 era stata data comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Salerno a carico degli amministratori pro tempore della Società_1 coop e del liquidatore della Società_2.doc. spa per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante artifici, omesso versamento di ritenute, truffa aggravata;
e con nota del 31/12/2019 era stata inoltrata un'ulteriore informativa di reato a carico di tutti i committenti della Società_2.Doc, con nuova notitia criminis sulle condotte penalmente rilevanti della Società_1 spa: trattasi però di informative di reato che non riguardano la società in questa sede appellata, quindi anche nel presente grado di giudizio non risulta fornita la prova della sussistenza di condizioni di esonero per l'attivazione del contraddittorio preventivo, ed i motivi di appello, come strutturati con le allegazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate, non sono idonei a superare la corretta motivazione del primo giudice.
Nel verbale di p.v.c. del 13/1/2023 emesso verso la Società_1 (contenente anche riferimenti alla Resistente_1, sua cliente) è stato infine precisato che esso è stato inoltrato alla Procura della Repubblica di Salerno, ma resta un'informativa di reato a carico della Società_1, e soltanto dopo la valutazione complessiva compiuta dall'Agenzia delle Entrate, che ha ricostruito anche attraverso altri elementi, la consapevole fatturazione soggettivamente inesistente, si sarebbero potuti ipotizzare fatti penalmente rilevanti anche a carico dei rappresentanti della
Resistente_1. Il che rende ineliminabile il contraddittorio preventivo mancando ragioni di urgenza idonee a giustificare l'omissione ex art.
5-ter comma 4 cit.
La sentenza impugnata, che sul punto non è confutata con adeguata dimostrazione di elementi contrari, va pertanto confermata.
Segue la condanna dell'Agenzia appellante al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna appellante al pagamento delle spese in favore dell'appellata, liquidate in euro
2.500,00 oltre accessori di rito, con attribuzione al difensore antistatario.