Art. 82.
Sono abrogati il titolo IV della legge 29 marzo 1956, n. 288 , e successive modificazioni, nonche' tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.
Sono abrogati il titolo IV della legge 29 marzo 1956, n. 288 , e successive modificazioni, nonche' tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.