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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/11/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Edoardo Sirza, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 984/2025, promossa
DA
C.F. , con l'avv. Gianfranco Carbone (C.F. Parte_1 C.F._1
; C.F._2
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
C.F. , con l'avv. Antonio De Simone (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
); C.F._3
- CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
1 Conclusioni delle parti (precisate all'udienza del 30/10/2025)
PER L'ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- In via principale e di merito
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato o, in via subordinata nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione
- rideterminare il debito nell'importo residuo della richiamata esecuzione e, per quanto riguarda gli interessi nella loro determinazione l tasso legale.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA rigettare l'opposizione in quanto inammissibile e improponibile oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con contratto notarile di mutuo fondiario del 26/2/2003, la Parte_2
prestava a 60.000 euro, da restituire, con gli interessi,
[...] Parte_1
in dieci anni a decorrere dal 1/4/20031, con ultima rata da pagare entro il
31/3/2013.
Con ricorso monitorio del 7/11/2024, quale cessionaria del Controparte_1
credito della C.d.R. di , ha adito questo Tribunale per ingiungere a Pt_2 Pt_1
2 Siver il pagamento di 36.650,14 euro, di cui 19.593,12 euro per capitale e 16.057,20 euro per interessi.
Nello stesso ricorso monitorio l'ingiungente ha affermato che “è stata promossa procedura esecutiva immobiliare da altro creditore Parte_3
dinanzi al Tribunale di Trieste r.g.e. 221/2011 sottoponendo ad esecuzione il
[...]
bene oggetto di garanzia ipotecaria ed in tale procedura la Banca ha presentato atto di intervento in data 29.10.2012.
In tale procedura esecutiva il creditore procedente ha sottoposto ad esecuzione la sola nuda proprietà di e successivamente la procedura Parte_1
è stata estinta il 17.3.2015.”
L'atto di intervento è stato prodotto quale allegato 5.1 al ricorso monitorio, ancorché privo di prova del deposito nel procedimento, mentre il provvedimento di estinzione non è stato prodotto.
Inoltre, nel ricorso, l'ingiungente ha affermato di aver inviato alla debitrice due lettere di messa in mora, il 30/9/2024 e il 28/10/2024, entrambe prodotte in allegato sub. 3.
Concesso il decreto ingiuntivo il 14/11/2024 e notificati l'8/1/2025 il provvedimento unitamente al ricorso, con atto di citazione notificato il 27/2/2025 ha promosso la presente opposizione eccependo l'intervenuta Parte_1
prescrizione del credito. In particolare, nell'atto introduttivo, l'opponente ha contestato di aver ricevuto le due intimazioni di pagamento del 30/9/2024 e
28/10/2024. In via subordinata, ha contestato “l'importo capitale residuo di azione esecutiva e il calcolo degli interessi maturati che, a par contratto, andrebbero calcolati come interessi legali”. si è tempestivamente costituita chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione. In particolare, l'opposta ha controeccepito che, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'intervento del 29/10/2012 avrebbe determinato l'interruzione permanente del termine di prescrizione fino all'estinzione del procedimento
3 esecutivo del 17/3/2015. Pertanto, il termine decennale di prescrizione, decorrente da quest'ultima data, non sarebbe spirato né il 30/9/2024 o il 28/10/2024, date di ricezione delle raccomandate di messa in mora, risultanti dalle ricevute di accettazione digitale delle Poste, né, comunque, l'8/1/2025, quando è stato notificato il ricorso monitorio unitamente al decreto ingiuntivo.
Nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. la debitrice opponente ha affermato che, nel processo esecutivo, il delegato alla vendita aveva rimesso il proprio mandato il 25/2/2013 e il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione il 26/2/2013 con decreto manoscritto in calce alla relazione del delegato
(doc.
5.3 allegato al d.i.). Ebbene, ha sostenuto l'opponente, se il processo esecutivo si conclude senza il soddisfacimento, almeno parziale, del diritto, la domanda giudiziale ha un effetto interruttivo solamente istantaneo. Pertanto, anche assumendo quale successivo idoneo atto interruttivo la ricezione della raccomandata del 30/9/2024, il termine di prescrizione decennale era già decorso, risalendo l'intervento nel processo esecutivo al 29/10/2012, oltre dieci anni prima.
Nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. l'opposta ha sostenuto che la contestazione dell'opponente nell'atto introduttivo ha avuto ad oggetto solo la ricezione delle raccomandate interruttive del termine del 30/9/2024 e 28/10/2024, mentre l'effetto interruttivo permanente, fino all'estinzione del 17/3/2015, non era stato contestato ex art. 115 c.p.c.
All'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. del 10/10/2025 le parti hanno richiamato le rispettive conclusioni agli atti e il giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al
30/10/2025.
Il 27/10/2025 l'opponente ha depositato sub doc. 2 il provvedimento di estinzione del processo esecutivo.
All'udienza del 30/10/2025, il difensore dell'opposta ha eccepito la tardività e la conseguente inutilizzabilità del documento depositato dalla controparte il
4 27/10/2025. I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportate nell'epigrafe del presente atto, la causa è stata discussa oralmente e il giudice si è riservato la decisione.
*** *** ***
L'eccezione di prescrizione sollevata con l'opposizione è fondata, per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, è opportuno premettere alcuni principi di diritto, rilevanti nel caso di specie.
L'eccezione di estinzione di un diritto di credito per prescrizione è un'eccezione in senso stretto, riservata alla parte. Il fatto estintivo del diritto (o costitutivo dell'eccezione), che deve essere allegato dall'eccipiente, è l'inerzia del titolare del diritto, senza che rilevi l'individuazione del termine applicabile
(decennale o quinquennale), o l'omessa individuazione del momento iniziale o finale di decorrenza, trattandosi di questioni di diritto sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (ex multis cfr. Cass. 27/7/2016 n. 15631).
Diversamente, la controeccezione di interruzione della prescrizione, è un'eccezione in senso lato (Cfr. Cass. SS.UU. n. 15661/2005). Pertanto, è sufficiente che i fatti sussumibili in una fattispecie legale interruttiva del termine siano stati dedotti nel processo e, ove contestati dalla controparte costituita, provati ex art. 115 c.p.c.
Oggetto degli oneri di allegazione, prova e contestazione, è bene sottolinearlo, sono sempre e solo i fatti, mentre la loro qualificazione giuridica e l'accertamento degli effetti giuridici che ad essi conseguono sono attività di interpretazione e applicazione della legge, riservate al giudice. Pertanto, è concettualmente errata l'argomentazione dell'opposta secondo cui l'opponente non avrebbe (tempestivamente) contestato con l'atto introduttivo, e, dunque, avrebbe implicitamente ammesso, l'effetto di interruzione permanente del termine di
5 prescrizione fino all'estinzione del processo esecutivo del 17/3/2015, dovendo aversi riguardo alle sole assunzioni delle parti in ordine ai fatti che tale effetto possono determinare, su cui si tornerà nel prosieguo.
Quanto alle preclusioni processuali, infine, va rilevato che l'onere di specifica contestazione delle allegazioni fattuali avversarie e la facoltà di dedurre fatti secondari non incontra un limite, non espressamente previsto dalla legge, nella prima difesa utile, ma solo quello della conclusione della fase di trattazione (cfr.
Cass. 14711/2025).
Ciò premesso, nel caso di specie l'opponente ha tempestivamente assolto il proprio onere di eccepire la prescrizione allegando l'inerzia della controparte nell'esercizio del suo diritto di credito. La sua eccezione sarà dunque fondata se, indagando a ritroso dalla notificazione del decreto ingiuntivo, risalente al mese di gennaio 2025, risulterà un decennio nel quale non si siano prodotti effetti interruttivi della prescrizione.
Dunque, così procedendo a ritroso dalla notificazione del decreto ingiuntivo, vi sono le due raccomandate di costituzione in mora del 30/9/2024 e 28/10/2024, la cui ricezione, contestata dall'opponente, è stata tuttavia dimostrata dall'opposta con la produzione delle ricevute telematiche di consegna delle Poste Italiane.
Pertanto, va accertato se vi sia un fatto che produca l'effetto interruttivo in un momento successivo al 30/9/2014.
Andando ancora indietro nel tempo abbiamo, in termini di allegazioni:
- l'affermazione da parte dell'opposta, contenuta nel ricorso monitorio, che il processo esecutivo in cui aveva spiegato intervento un suo dante causa si sarebbe estinto il 17/3/2015, senza alcuna specificazione delle ragioni dell'estinzione;
- l'affermazione dell'opponente, nella prima memoria ex art. 171 ter
c.p.c., che il processo esecutivo si sarebbe estinto con decreto del giudice dell'esecuzione del 26/2/2013, manoscritto in calce alla
6 relazione del delegato alla vendita ove l'ausiliario rappresentava che il diritto oggetto di espropriazione, cioè la nuda proprietà di un immobile, non avrebbe verosimilmente trovato sul mercato alcun acquirente interessato in quanto l'usufruttuario aveva appena cinquant'anni d'età;
- l'affermazione, sempre dell'opposta, che il suo dante causa aveva spiegato l'intervento nel processo esecutivo il 29/10/2012.
Quest'ultimo fatto, ancorché non pienamente documentato, mancando la prova che l'atto di intervento sia stato effettivamente depositato nel fascicolo dell'esecuzione, non è bisognoso di prova ex art. 115 c.p.c., in quanto non è stato specificamente contestato dall'opponente. Esso, tuttavia non è sufficiente, da solo,
a determinare il rigetto dell'eccezione di prescrizione, in quanto risale a più di dieci anni prima dell'interruzione operata con la raccomandata del 30/9/2024 (sull'effetto istantaneo o permanente della domanda giudiziale si tornerà nel prosieguo).
I primi due fatti, entrambi tempestivamente allegati nella fase di trattazione, invece, sono tra loro incompatibili, e, pertanto, sono reciprocamente contestati e bisognosi di prova.
L'affermazione dell'opponente che il processo esecutivo sarebbe stato estinto dal giudice dell'esecuzione con il decreto del 26/2/2013, redatto in calce alla relazione del professionista delegato, non è dimostrata. Anzi, è smentita dal fatto che, a (molto) ben vedere - all'esito, cioè, di un improbo sforzo interpretativo della grafia del giudice - il provvedimento è un decreto di fissazione dell'udienza al
28/4/2014, ore 9.30, ed è (verosimilmente) datato 26/2/2014 (non 2013)2.
L'affermazione dell'opposta, che il processo esecutivo si sarebbe estinto il
17/3/2015, invece, non è supportata da una prova documentale, poiché il
7 documento prodotto dalla controparte il 27/10/2025, che rappresenta proprio il predetto provvedimento, è tardivo ed è, pertanto, inutilizzabile in questo processo.
Rilievo, quest'ultimo, che non è solo officioso, ma anche sollecitato dall'espressa eccezione processuale dell'opposta sollevata all'udienza del 30/10/2025.
È dunque pacifico che il processo esecutivo si è estinto, ma non vi è la prova di quando ciò sia accaduto.
Inoltre, c'è un ulteriore elemento da evidenziare: la stessa allegazione dell'opposta, per cui l'estinzione del processo esecutivo sarebbe stata dichiarata il
17/3/2015, non è stata articolata con l'affermazione delle ragioni che hanno determinato l'estinzione. Ciò, si vedrà, è dirimente per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e il rigetto della controeccezione di interruzione del termine.
Ciò premesso, si rende necessario un breve inquadramento giuridico.
Ai sensi degli artt. 2943 e 2944 c.c. gli atti interruttivi della prescrizione sono la formale intimazione o richiesta scritta rivolta al soggetto passivo del diritto, che può assurgere a domanda giudiziale, anche esecutiva, ovvero il riconoscimento del diritto da parte del soggetto passivo.
I tipici effetti giuridici dell'interruzione sono quello di rendere irrilevante il periodo di tempo trascorso prima dell'atto interruttivo (purché inferiore al termine di prescrizione), e quello di determinare l'avvio di un nuovo periodo di prescrizione.
Di regola l'atto interruttivo ha un effetto istantaneo, sicché il nuovo periodo di prescrizione incomincia a decorrere dal giorno stesso dell'interruzione.
Eccezionalmente, se l'atto interruttivo è una domanda giudiziale e il processo si conclude con l'accoglimento, il nuovo termine decorre dalla conclusione del processo (c.d. effetto interruttivo permanente). Ciò in applicazione del generale principio per cui la durata del processo non deve produrre conseguenze negative per l'attore, se, e nella misura in cui, egli abbia effettivamente avuto ragione di invocare la tutela giudiziale.
8 Se, però, il processo si estingue, la domanda giudiziale produrrà solo il regolare effetto di interruzione istantanea del termine. La ragione per cui, in questo caso, non si ha un effetto interruttivo permanente, sta in ciò che, poiché l'estinzione del processo è determinata dalla condotta del titolare del diritto che non coltiva la domanda, per volontà propria o per colpevole inerzia, non c'è più alcun motivo di riconoscergli quel trattamento di favore che è ancillare al fatto che egli avrebbe visto, almeno in parte, la sua domanda accolta. Pertanto, in questo caso, la domanda giudiziale degrada, in termini di qualificazione giuridica, a mero atto di formale intimazione rivolta al soggetto passivo e conserva (soltanto) il suo potere di interruzione istantanea della prescrizione.
Con specifico riferimento all'estinzione del processo esecutivo, che ci occupa da vicino nel caso di specie, la Corte di Cassazione3 ha chiarito che l'efficacia interruttiva permanente “si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto
o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.”
Tornando ora ai fatti di causa, abbiamo che il pacifico intervento nel processo esecutivo del 29/10/2012 ha certamente interrotto il termine di prescrizione.
Tuttavia, essendo anteriore al 30/9/2014, non è idoneo a fondare, quale mero atto di esercizio del diritto ad efficacia interruttiva istantanea del termine, la controeccezione della creditrice, se non si conclude che esso abbia anche prodotto un effetto di interruzione permanente fino a un momento successivo al 30/9/2014.
9 La fattispecie dell'interruzione permanente ha chiaro carattere eccezionale (in senso normativo) rispetto alla regola dell'interruzione istantanea, tanto in termini formali, quanto per la specificità della ratio legis. Quanto alla struttura, poi, è fattispecie complessa, costituita da due presupposti fattuali diacronici: la domanda giudiziale e il suo successivo, quantomeno parziale, accoglimento.
Nel caso di specie, sappiamo con certezza che il processo esecutivo si è concluso, ma non è noto né se si sia concluso dopo il 30/9/2014, essendoci solo l'evidenza di un provvedimento del 26/2/2014 di fissazione dell'udienza al
28/4/2014, né per quale ragione si sia è concluso. Quanto a questo secondo profilo, peraltro, poiché il delegato alla vendita, nella propria relazione, aveva affermato che il bene pignorato (la nuda proprietà di un bene gravato da usufrutto a favore di un soggetto appena cinquantenne) appariva privo di interesse sul mercato immobiliare, appare assolutamente più probabile che l'estinzione sia intervenuta per rinuncia all'esecuzione del creditore procedente e degli intervenuti.
In altri termini, in presenza di un elemento indiziario di segno contrario, la creditrice opposta, non ha fornito né una chiara allegazione, né tantomeno la prova
(che, peraltro, era documentale e rientrava nella sua piena sfera di conoscenza) del secondo elemento costitutivo della fattispecie complessa dell'interruzione permanente, di cui intendeva avvalersi quale controeccezione.
In conclusione, poiché l'atto di costituzione in mora del 30/9/2024 è intervenuto oltre dieci anni dopo l'atto interruttivo ad effetto solo istantaneo, costituito dall'intervento nel processo esecutivo del 29/10/2012, il diritto di credito azionato nel giudizio monitorio va dichiarato estinto per prescrizione e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori medi per le fasi di studio introduttiva, minimi per quelle di
10 trattazione e istruttoria, trattandosi di processo documentale, e pure per la decisionale, semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro accogliendo Parte_1 Controparte_1
l'opposizione così provvede:
1. accerta l'estinzione per prescrizione del diritto di credito di causa vantato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 552/2024 del 14/11/2024;
3. condanna al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_1
in 5.000 euro per compenso, 271,50 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Trieste, il 3/11/2025
Il giudice dott. Edoardo Sirza
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Doc. 1 ric. d.i. 2 Cfr. doc.
5.3 all. ric. d.i. 3 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021
TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Edoardo Sirza, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 984/2025, promossa
DA
C.F. , con l'avv. Gianfranco Carbone (C.F. Parte_1 C.F._1
; C.F._2
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
C.F. , con l'avv. Antonio De Simone (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
); C.F._3
- CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
1 Conclusioni delle parti (precisate all'udienza del 30/10/2025)
PER L'ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- In via principale e di merito
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato o, in via subordinata nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione
- rideterminare il debito nell'importo residuo della richiamata esecuzione e, per quanto riguarda gli interessi nella loro determinazione l tasso legale.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA rigettare l'opposizione in quanto inammissibile e improponibile oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con contratto notarile di mutuo fondiario del 26/2/2003, la Parte_2
prestava a 60.000 euro, da restituire, con gli interessi,
[...] Parte_1
in dieci anni a decorrere dal 1/4/20031, con ultima rata da pagare entro il
31/3/2013.
Con ricorso monitorio del 7/11/2024, quale cessionaria del Controparte_1
credito della C.d.R. di , ha adito questo Tribunale per ingiungere a Pt_2 Pt_1
2 Siver il pagamento di 36.650,14 euro, di cui 19.593,12 euro per capitale e 16.057,20 euro per interessi.
Nello stesso ricorso monitorio l'ingiungente ha affermato che “è stata promossa procedura esecutiva immobiliare da altro creditore Parte_3
dinanzi al Tribunale di Trieste r.g.e. 221/2011 sottoponendo ad esecuzione il
[...]
bene oggetto di garanzia ipotecaria ed in tale procedura la Banca ha presentato atto di intervento in data 29.10.2012.
In tale procedura esecutiva il creditore procedente ha sottoposto ad esecuzione la sola nuda proprietà di e successivamente la procedura Parte_1
è stata estinta il 17.3.2015.”
L'atto di intervento è stato prodotto quale allegato 5.1 al ricorso monitorio, ancorché privo di prova del deposito nel procedimento, mentre il provvedimento di estinzione non è stato prodotto.
Inoltre, nel ricorso, l'ingiungente ha affermato di aver inviato alla debitrice due lettere di messa in mora, il 30/9/2024 e il 28/10/2024, entrambe prodotte in allegato sub. 3.
Concesso il decreto ingiuntivo il 14/11/2024 e notificati l'8/1/2025 il provvedimento unitamente al ricorso, con atto di citazione notificato il 27/2/2025 ha promosso la presente opposizione eccependo l'intervenuta Parte_1
prescrizione del credito. In particolare, nell'atto introduttivo, l'opponente ha contestato di aver ricevuto le due intimazioni di pagamento del 30/9/2024 e
28/10/2024. In via subordinata, ha contestato “l'importo capitale residuo di azione esecutiva e il calcolo degli interessi maturati che, a par contratto, andrebbero calcolati come interessi legali”. si è tempestivamente costituita chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione. In particolare, l'opposta ha controeccepito che, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'intervento del 29/10/2012 avrebbe determinato l'interruzione permanente del termine di prescrizione fino all'estinzione del procedimento
3 esecutivo del 17/3/2015. Pertanto, il termine decennale di prescrizione, decorrente da quest'ultima data, non sarebbe spirato né il 30/9/2024 o il 28/10/2024, date di ricezione delle raccomandate di messa in mora, risultanti dalle ricevute di accettazione digitale delle Poste, né, comunque, l'8/1/2025, quando è stato notificato il ricorso monitorio unitamente al decreto ingiuntivo.
Nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. la debitrice opponente ha affermato che, nel processo esecutivo, il delegato alla vendita aveva rimesso il proprio mandato il 25/2/2013 e il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione il 26/2/2013 con decreto manoscritto in calce alla relazione del delegato
(doc.
5.3 allegato al d.i.). Ebbene, ha sostenuto l'opponente, se il processo esecutivo si conclude senza il soddisfacimento, almeno parziale, del diritto, la domanda giudiziale ha un effetto interruttivo solamente istantaneo. Pertanto, anche assumendo quale successivo idoneo atto interruttivo la ricezione della raccomandata del 30/9/2024, il termine di prescrizione decennale era già decorso, risalendo l'intervento nel processo esecutivo al 29/10/2012, oltre dieci anni prima.
Nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. l'opposta ha sostenuto che la contestazione dell'opponente nell'atto introduttivo ha avuto ad oggetto solo la ricezione delle raccomandate interruttive del termine del 30/9/2024 e 28/10/2024, mentre l'effetto interruttivo permanente, fino all'estinzione del 17/3/2015, non era stato contestato ex art. 115 c.p.c.
All'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. del 10/10/2025 le parti hanno richiamato le rispettive conclusioni agli atti e il giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al
30/10/2025.
Il 27/10/2025 l'opponente ha depositato sub doc. 2 il provvedimento di estinzione del processo esecutivo.
All'udienza del 30/10/2025, il difensore dell'opposta ha eccepito la tardività e la conseguente inutilizzabilità del documento depositato dalla controparte il
4 27/10/2025. I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportate nell'epigrafe del presente atto, la causa è stata discussa oralmente e il giudice si è riservato la decisione.
*** *** ***
L'eccezione di prescrizione sollevata con l'opposizione è fondata, per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, è opportuno premettere alcuni principi di diritto, rilevanti nel caso di specie.
L'eccezione di estinzione di un diritto di credito per prescrizione è un'eccezione in senso stretto, riservata alla parte. Il fatto estintivo del diritto (o costitutivo dell'eccezione), che deve essere allegato dall'eccipiente, è l'inerzia del titolare del diritto, senza che rilevi l'individuazione del termine applicabile
(decennale o quinquennale), o l'omessa individuazione del momento iniziale o finale di decorrenza, trattandosi di questioni di diritto sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (ex multis cfr. Cass. 27/7/2016 n. 15631).
Diversamente, la controeccezione di interruzione della prescrizione, è un'eccezione in senso lato (Cfr. Cass. SS.UU. n. 15661/2005). Pertanto, è sufficiente che i fatti sussumibili in una fattispecie legale interruttiva del termine siano stati dedotti nel processo e, ove contestati dalla controparte costituita, provati ex art. 115 c.p.c.
Oggetto degli oneri di allegazione, prova e contestazione, è bene sottolinearlo, sono sempre e solo i fatti, mentre la loro qualificazione giuridica e l'accertamento degli effetti giuridici che ad essi conseguono sono attività di interpretazione e applicazione della legge, riservate al giudice. Pertanto, è concettualmente errata l'argomentazione dell'opposta secondo cui l'opponente non avrebbe (tempestivamente) contestato con l'atto introduttivo, e, dunque, avrebbe implicitamente ammesso, l'effetto di interruzione permanente del termine di
5 prescrizione fino all'estinzione del processo esecutivo del 17/3/2015, dovendo aversi riguardo alle sole assunzioni delle parti in ordine ai fatti che tale effetto possono determinare, su cui si tornerà nel prosieguo.
Quanto alle preclusioni processuali, infine, va rilevato che l'onere di specifica contestazione delle allegazioni fattuali avversarie e la facoltà di dedurre fatti secondari non incontra un limite, non espressamente previsto dalla legge, nella prima difesa utile, ma solo quello della conclusione della fase di trattazione (cfr.
Cass. 14711/2025).
Ciò premesso, nel caso di specie l'opponente ha tempestivamente assolto il proprio onere di eccepire la prescrizione allegando l'inerzia della controparte nell'esercizio del suo diritto di credito. La sua eccezione sarà dunque fondata se, indagando a ritroso dalla notificazione del decreto ingiuntivo, risalente al mese di gennaio 2025, risulterà un decennio nel quale non si siano prodotti effetti interruttivi della prescrizione.
Dunque, così procedendo a ritroso dalla notificazione del decreto ingiuntivo, vi sono le due raccomandate di costituzione in mora del 30/9/2024 e 28/10/2024, la cui ricezione, contestata dall'opponente, è stata tuttavia dimostrata dall'opposta con la produzione delle ricevute telematiche di consegna delle Poste Italiane.
Pertanto, va accertato se vi sia un fatto che produca l'effetto interruttivo in un momento successivo al 30/9/2014.
Andando ancora indietro nel tempo abbiamo, in termini di allegazioni:
- l'affermazione da parte dell'opposta, contenuta nel ricorso monitorio, che il processo esecutivo in cui aveva spiegato intervento un suo dante causa si sarebbe estinto il 17/3/2015, senza alcuna specificazione delle ragioni dell'estinzione;
- l'affermazione dell'opponente, nella prima memoria ex art. 171 ter
c.p.c., che il processo esecutivo si sarebbe estinto con decreto del giudice dell'esecuzione del 26/2/2013, manoscritto in calce alla
6 relazione del delegato alla vendita ove l'ausiliario rappresentava che il diritto oggetto di espropriazione, cioè la nuda proprietà di un immobile, non avrebbe verosimilmente trovato sul mercato alcun acquirente interessato in quanto l'usufruttuario aveva appena cinquant'anni d'età;
- l'affermazione, sempre dell'opposta, che il suo dante causa aveva spiegato l'intervento nel processo esecutivo il 29/10/2012.
Quest'ultimo fatto, ancorché non pienamente documentato, mancando la prova che l'atto di intervento sia stato effettivamente depositato nel fascicolo dell'esecuzione, non è bisognoso di prova ex art. 115 c.p.c., in quanto non è stato specificamente contestato dall'opponente. Esso, tuttavia non è sufficiente, da solo,
a determinare il rigetto dell'eccezione di prescrizione, in quanto risale a più di dieci anni prima dell'interruzione operata con la raccomandata del 30/9/2024 (sull'effetto istantaneo o permanente della domanda giudiziale si tornerà nel prosieguo).
I primi due fatti, entrambi tempestivamente allegati nella fase di trattazione, invece, sono tra loro incompatibili, e, pertanto, sono reciprocamente contestati e bisognosi di prova.
L'affermazione dell'opponente che il processo esecutivo sarebbe stato estinto dal giudice dell'esecuzione con il decreto del 26/2/2013, redatto in calce alla relazione del professionista delegato, non è dimostrata. Anzi, è smentita dal fatto che, a (molto) ben vedere - all'esito, cioè, di un improbo sforzo interpretativo della grafia del giudice - il provvedimento è un decreto di fissazione dell'udienza al
28/4/2014, ore 9.30, ed è (verosimilmente) datato 26/2/2014 (non 2013)2.
L'affermazione dell'opposta, che il processo esecutivo si sarebbe estinto il
17/3/2015, invece, non è supportata da una prova documentale, poiché il
7 documento prodotto dalla controparte il 27/10/2025, che rappresenta proprio il predetto provvedimento, è tardivo ed è, pertanto, inutilizzabile in questo processo.
Rilievo, quest'ultimo, che non è solo officioso, ma anche sollecitato dall'espressa eccezione processuale dell'opposta sollevata all'udienza del 30/10/2025.
È dunque pacifico che il processo esecutivo si è estinto, ma non vi è la prova di quando ciò sia accaduto.
Inoltre, c'è un ulteriore elemento da evidenziare: la stessa allegazione dell'opposta, per cui l'estinzione del processo esecutivo sarebbe stata dichiarata il
17/3/2015, non è stata articolata con l'affermazione delle ragioni che hanno determinato l'estinzione. Ciò, si vedrà, è dirimente per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e il rigetto della controeccezione di interruzione del termine.
Ciò premesso, si rende necessario un breve inquadramento giuridico.
Ai sensi degli artt. 2943 e 2944 c.c. gli atti interruttivi della prescrizione sono la formale intimazione o richiesta scritta rivolta al soggetto passivo del diritto, che può assurgere a domanda giudiziale, anche esecutiva, ovvero il riconoscimento del diritto da parte del soggetto passivo.
I tipici effetti giuridici dell'interruzione sono quello di rendere irrilevante il periodo di tempo trascorso prima dell'atto interruttivo (purché inferiore al termine di prescrizione), e quello di determinare l'avvio di un nuovo periodo di prescrizione.
Di regola l'atto interruttivo ha un effetto istantaneo, sicché il nuovo periodo di prescrizione incomincia a decorrere dal giorno stesso dell'interruzione.
Eccezionalmente, se l'atto interruttivo è una domanda giudiziale e il processo si conclude con l'accoglimento, il nuovo termine decorre dalla conclusione del processo (c.d. effetto interruttivo permanente). Ciò in applicazione del generale principio per cui la durata del processo non deve produrre conseguenze negative per l'attore, se, e nella misura in cui, egli abbia effettivamente avuto ragione di invocare la tutela giudiziale.
8 Se, però, il processo si estingue, la domanda giudiziale produrrà solo il regolare effetto di interruzione istantanea del termine. La ragione per cui, in questo caso, non si ha un effetto interruttivo permanente, sta in ciò che, poiché l'estinzione del processo è determinata dalla condotta del titolare del diritto che non coltiva la domanda, per volontà propria o per colpevole inerzia, non c'è più alcun motivo di riconoscergli quel trattamento di favore che è ancillare al fatto che egli avrebbe visto, almeno in parte, la sua domanda accolta. Pertanto, in questo caso, la domanda giudiziale degrada, in termini di qualificazione giuridica, a mero atto di formale intimazione rivolta al soggetto passivo e conserva (soltanto) il suo potere di interruzione istantanea della prescrizione.
Con specifico riferimento all'estinzione del processo esecutivo, che ci occupa da vicino nel caso di specie, la Corte di Cassazione3 ha chiarito che l'efficacia interruttiva permanente “si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto
o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.”
Tornando ora ai fatti di causa, abbiamo che il pacifico intervento nel processo esecutivo del 29/10/2012 ha certamente interrotto il termine di prescrizione.
Tuttavia, essendo anteriore al 30/9/2014, non è idoneo a fondare, quale mero atto di esercizio del diritto ad efficacia interruttiva istantanea del termine, la controeccezione della creditrice, se non si conclude che esso abbia anche prodotto un effetto di interruzione permanente fino a un momento successivo al 30/9/2014.
9 La fattispecie dell'interruzione permanente ha chiaro carattere eccezionale (in senso normativo) rispetto alla regola dell'interruzione istantanea, tanto in termini formali, quanto per la specificità della ratio legis. Quanto alla struttura, poi, è fattispecie complessa, costituita da due presupposti fattuali diacronici: la domanda giudiziale e il suo successivo, quantomeno parziale, accoglimento.
Nel caso di specie, sappiamo con certezza che il processo esecutivo si è concluso, ma non è noto né se si sia concluso dopo il 30/9/2014, essendoci solo l'evidenza di un provvedimento del 26/2/2014 di fissazione dell'udienza al
28/4/2014, né per quale ragione si sia è concluso. Quanto a questo secondo profilo, peraltro, poiché il delegato alla vendita, nella propria relazione, aveva affermato che il bene pignorato (la nuda proprietà di un bene gravato da usufrutto a favore di un soggetto appena cinquantenne) appariva privo di interesse sul mercato immobiliare, appare assolutamente più probabile che l'estinzione sia intervenuta per rinuncia all'esecuzione del creditore procedente e degli intervenuti.
In altri termini, in presenza di un elemento indiziario di segno contrario, la creditrice opposta, non ha fornito né una chiara allegazione, né tantomeno la prova
(che, peraltro, era documentale e rientrava nella sua piena sfera di conoscenza) del secondo elemento costitutivo della fattispecie complessa dell'interruzione permanente, di cui intendeva avvalersi quale controeccezione.
In conclusione, poiché l'atto di costituzione in mora del 30/9/2024 è intervenuto oltre dieci anni dopo l'atto interruttivo ad effetto solo istantaneo, costituito dall'intervento nel processo esecutivo del 29/10/2012, il diritto di credito azionato nel giudizio monitorio va dichiarato estinto per prescrizione e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori medi per le fasi di studio introduttiva, minimi per quelle di
10 trattazione e istruttoria, trattandosi di processo documentale, e pure per la decisionale, semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro accogliendo Parte_1 Controparte_1
l'opposizione così provvede:
1. accerta l'estinzione per prescrizione del diritto di credito di causa vantato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 552/2024 del 14/11/2024;
3. condanna al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_1
in 5.000 euro per compenso, 271,50 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Trieste, il 3/11/2025
Il giudice dott. Edoardo Sirza
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Doc. 1 ric. d.i. 2 Cfr. doc.
5.3 all. ric. d.i. 3 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021