Articolo 306 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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15 luglio 2022
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28 settembre 2024
Art. 306. Relazione del commissario 1. L'imprenditore o, se l'impresa e' una societa' o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.
2. Il commissario e' dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorita' che vigila sulla liquidazione una relazione sulla ((situazione economico-patrimoniale e finanziaria)) dell'impresa e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali segnali di cui all'articolo 3, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione e' trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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