Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/06/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 364 del 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. LI CALZI CALOGERO appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. VIRGONE SALVATORE P.IVA_1
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 3.4.2025 le parti concludevano come nelle note scritte de- positate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8.1.2020 il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda
Corte di Appello di Palermo
della ctu.
Avverso detta sentenza proponeva appello . Parte_1
La si costituiva, resistendo al gravame. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con no- te telematiche, all'udienza del 3.4.2025 la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
esponendo che in data 1.12.2015 aveva acquistato da un Controparte_1
privato una vettura Audi A 1 ed aveva attivato il contratto di assicurazione con la compagnia convenuta, con decorrenza 22.12.2015, anche per il furto per un valore di € 20.800,00; che in data 24.1.2016 aveva parcheggiato la vettura nel centro urbano di Licata e quando era ritornato sul luogo aveva constatato che ignoti l'avevano rubata;
che aveva, quindi, sporto denuncia contro ignoti e comunicato il sinistro alla compagnia la quale, però, non aveva provveduto a liquidare il sinistro.
Chiedeva, quindi, condannare la convenuta al pagamento della somma di €
20.800,00 ovvero € 17.500,00 pari al valore di acquisto del mezzo.
La si costituiva, rilevando che dagli accertamenti effet- Controparte_1
tuati era emerso che la vettura del aveva subito, in data Parte_1
23.5.2015, un grave sinistro e che la perizia aveva stimato i costi di ripara- zione al di sopra del valore commerciale del mezzo;
che il rottame era stato acquistato quindi da tale non potuto rintracciare, né il Per_1 CP_2
- 2 - Corte di Appello di Palermo po non aveva saputo fornire indicazioni precise sul soggetto da cui aveva acquistato la vettura.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda stante la carenza di prova in or- dine al reale accadimento del furto.
Veniva espletata c.t.u. ed il consulente esprimeva “serie perplessità sull'avvenuta riparazione della vettura targa FA166ZJ intestata a
[...]
, sia dal punto di vista tecnico, stante che si è verificata la de- CP_3
formazione del telaio e di importanti organi strutturali tali da richiedere l'intervento di officine specializzate con idonee maestranze ed attrezzature, sia dal punto di vista economico, che la spesa per l'acquisto dei soli ricam- bi usati e/o non originali risulterebbe superiore al valore di mercato della vettura;
sia per quanto riguarda la tempistica, stante che non si ritiene pos- sibile reperire i ricambi ed effettuare i lavori di riparazione in soli 22 gior- ni…”; evidenziava poi che la fattura pro forma era priva di data e di firma e non era indicata la targa del veicolo;
che gli scontrini fiscali per €
2.821,16 erano generici in quanto privi della indicazione della tipologia dei ricambi e della vettura cui erano destinati;
che la ricevuta fiscale dell'elettrauto non consentiva di risalire alla vettura, non essendo ivi indi- cata la targa, e che le fotografie della vettura riparata non fornivano indica- zioni sul telaio della vettura.
Il Tribunale, quindi, in forza delle predette risultanze, rigettava la doman- da.
Lamenta l'appellante che in primo grado aveva fornito elementi idonei a provare l'effettiva verificazione del sinistro assicurato ovvero la denuncia di furto, la scrittura privata di compravendita dell'automobile e che, di con-
- 3 - Corte di Appello di Palermo tro, le difese della controparte si erano basate su mere supposizioni di fatti non provati;
che il Tribunale, pur non ammettendo le prove richieste, aveva ritenuto che l'autovettura non fosse stata riparata senza tenere conto che le foto allegate dimostravano che al momento in cui era entrata in suo pos- sesso era integra, a nulla rilevando che l'impossibilità di verificare il nume- ro di telaio.
Le doglianze sono infondate.
Ed invero le censure non risultano congruenti alle motivazioni che riguar- dano l'idoneità probatoria della documentazione in ordine agli asseriti in- terventi di ripristino del mezzo.
Quanto alle prove della cui mancata ammissione si duole l'appellante (pro- va testimoniale sui capitoli indicati nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., in disparte da ogni valutazione sulla loro ammissibilità e rilevanza, la relativa richiesta in questo grado va ritenuta inammissibile.
Va premesso, infatti che, le istanze istruttorie rigettate dal giudice del meri- to devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi prece- denti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022)
Nel caso in esame, all'udienza di precisazione delle conclusioni
- 4 - Corte di Appello di Palermo (25.7.2019) l'avv. Claudia Occhipinti in sostituzione dell'avv. Calogero Li
Calzi precisava le conclusioni “riportandosi a tutti i propri atti e scritti di- fensivi”, senza richiamare in maniera esplicita le richieste istruttorie non accolte.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi- tivo (scaglione da € 5.201 a € 26.000 valore medio)
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sen- Parte_2 Controparte_1
tenza del Tribunale di Agrigento dell'8.1.2020.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €
3.966,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 18.6.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011,
- 5 - Corte di Appello di Palermo n. 44.
- 6 -
Corte di Appello di Palermo