Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17806/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17806/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. BAROZZI NADIA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. PICCOLO FRANCESCO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
21/1/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente:
“1. pronunciare la separazione tra i coniugi, con obbligo al reciproco rispetto;
2. affidare in modo condiviso il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre.
La responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337 ter, comma III, c.c., verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. la casa famigliare, sita in Brescia – Via San Faustino n.65, di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
, resterà alla stessa assegnata;
[...]
4. le parti danno atto che il sig. trasferirà, nei termini di cui in premessa, la propria residenza in Brescia – Pt_2
Via Trento n.3;
5. i genitori di si impegnano a rispettarsi reciprocamente e a tenere comportamenti consoni all'esercizio Per_1 della responsabilità genitoriale, senza mai esporre il figlio a momenti di tensione e senza coinvolgerlo in modo
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ogni genitore, quando il figlio è presso di sé, potrà gestirlo nel modo che ritiene più consono, sempre nel rispetto dei bisogni del minore;
6. le parti si impegnano a non far frequentare al figlio eventuali nuovi patners;
solo nel caso in cui dovessero intessere relazioni stabili potranno inserire gradatamente nuove figure, sempre nel rispetto dei tempi e dei modi che saranno graditi al minore;
7. il figlio minore, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, vedrà il padre secondo il seguente calendario: frequentazione ordinaria durante la frequenza scolastica, preso in considerazione un arco di 14 giorni che si ripeterà: prima settimana, dal martedì all'uscita di scuola sino al mercoledì con accompagnamento a scuola e dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica con accompagnamento presso la casa materna;
seconda settimana, dal mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì con accompagnamento a scuola;
le parti danno atto che Per_1 frequenta la scuola dell'infanzia privata New Green School, corrente in Adro (BS), e si impegnano a permettere al figlio di ivi terminare il ciclo scolastico;
la sig.ra si impegna, solo fino a quando il Parte_1 figlio frequenterà il detto istituto, a portare e prelevare il minore dalla scuola anche nei giorni di competenza del padre, salvo impedimenti che comunicherà per tempo al sig. ; durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, Pt_2 il periodo compreso dalla fine della scuola sino al 31.12 mattina ovvero dal 31.12 mattina sino alla ripresa della frequenza scolastica;
con l'indicazione che, in ogni caso, il minore trascorra la sera della Vigilia con un genitore ed il pranzo di Natale con l'altro; durante le vacanze pasquali: ad anni alterni, il periodo compreso dalla fine della scuola sino alla sera del giorno di Pasqua ovvero dalla sera del giorno di Pasqua sino alla ripresa della frequenza scolastica;
durante le vacanze estive: oltre alla frequentazione ordinaria (con l'indicazione che il minore verrà preso e ritirato presso la casa materna, anziché presso la scuola), due o tre settimane anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
ponti, festività, compleanni ad anni alterni;
8. il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, verserà alla sig.ra , Pt_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 700,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT che verrà così corrisposto - € 500,00 per il tramite di bonifico bancario mensile, effettuato dal padre alla madre sul conto corrente alla stessa intestato (IBAN [...]) - € 200,00 per il tramite di rilascio mensile, dal padre alla madre, di buoni pasto (edenred) di pari valore;
sia il padre che la madre potranno, con semplice comunicazione all'altro, decidere di rinunciare a tale ultima forma di adempimento e versare/pretendere il versamento tramite bonifico bancario;
9. i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse del figlio, individuate secondo il Protocollo redatto e in uso presso il Tribunale di Brescia, che si allega (all.5): per affrontare tali spese,
i genitori concordano nel mantenere aperto il conto corrente agli stessi cointestato presso l'Istituto Bancario Bper
Banca, (IBAN [...]), sul quale accrediteranno, all'inizio di ogni anno, la somma di €
5.000,00 ciascuno e preleveranno quanto necessario per (spese che andranno sempre condivise, ove non Per_1 necessarie, e giustificate mediante apposita documentazione); alla fine di ogni anno, laddove residuassero delle somme, le stesse andranno investite in favore del figlio minore;
laddove, invece, necessità particolari non rendessero sufficienti tali importi, i genitori integreranno in pari misura quanto necessario per soddisfare i bisogni del figlio;
10. le parti si concedono reciproco assenso per il rilascio di documenti di identità, anche validi per l'espatrio, per sé e per il minore;
2 11. spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 06/06/2015, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Erbusco (BS) (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2015) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 23/4/2020) Persona_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse del figlio minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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