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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4757 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto “vitalizio assistenziale;
azione di riduzione per lesione della legittima”
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, C.F._5 dall'avv. Emilio D'Annunzio;
Attore
e
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._6 CP_2
), rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, C.F._7 dall'avv. Francesco Paglione;
Convenuti
CONCLUSIONI: rassegante per l'udienza del 09.09.2024 come da “note di trattazione scritta”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
[...]
e per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità CP_1 CP_2 dell'atto pubblico del 13.01.2020 per Notar n. 10.960 Rep. e n.
8.058 Racc., definito atto di Persona_1
“cessione onerosa” intercorso tra i sigg. e da una parte e e Parte_6 Controparte_3 CP_1 [...]
dall'altra, per le ragioni tutte di cui in premessa;
accertare e dare atto che il rogito impugnato, del CP_2
13.01.2020, è nullo per la mancanza di alea e dissimula una donazione in favore degli acquirenti, che devono perciò considerarsi donatari, avendo inteso sottrarre i beni dell'asse ereditario, comportando una diminuzione della quota di legittima riservata agli attori;
dichiarare che a cagione della lesione della quota di legittima spettante agli attori, andrà ripristinata la propria quota ereditaria lesa in favore di ciascuno di essi, disponendosi la riduzione della donazione stessa, o, in via gradata, attribuire agli attori oltre la legittima, la quota disponibile, rientrando l'immobile ceduto tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, con attribuzione in loro favore dell'immobile, salvo conguaglio, ovvero liquidazione in danaro, pro quota, del dovuto;
accertare e dichiarare che il contratto in questione simula una donazione modale, con la conseguenza che gli attori ed eredi legittimi, sono stati lesi nei loro diritti ereditari, attribuendo loro quanto illegittimamente sottratto mediante la donazione stessa, ordinando ai convenuti di conferire per collazione alla massa ereditaria tutti i beni mobili ed arresi esistenti nell'immobile oltre i frutti percetti tra cui il perdurante godimento esclusivo dell'immobile, in aggiunta l'immobile stesso, e a quanto risulterà dagli accertamenti Postali in essere, così come ricevuti a titolo di donazione dai defunti, quando questi erano in vita;
in via gradata, condannare e , CP_1 CP_2 al pagamento della somma dovuta per le ragioni esposte in narrativa, pari a € 11.666,00 #, in favore di
€ 11.666,00 #, in favore di € 11.666,00 #, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
€ 11.666,00 #, in favore di € 11.666,00 #, in favore di Pt_3 Parte_4 Parte_5
o a quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interesse nella misura di legge sulla somma rivalutata”; con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie domande, gli attori rappresentavano che:
- erano figli, nonché eredi legittimi e legittimari, di (deceduto il 21.04.2021) e di Parte_6
(deceduta il 28.10.2020); Controparte_3
2 - in data 13.01.2020 i coniugi e con rogito per Notar Parte_6 Controparte_3 [...]
n. 10.960 Rep. e n.
8.058 Racc. stipulavano atto di “cessione onerosa” in favore Per_1 dell'altro figlio e di sua moglie CP_1 CP_2
- con tale atto pubblico si disponeva il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in
Zapponeta, Via Carso n. 11, censito al Catasto al foglio n. 11, p.lla 563, sub 2 graffato con sub
4, dai sigg. e ai sigg. e in cambio Parte_6 Controparte_3 CP_1 CP_2 di assistenza da prestarsi da questi ultimi in favore dei primi;
- tale contratto risultava privo di alea, tenuto conto della sproporzione tra le prestazioni e della prevedibile minima durata della sopravvivenza dei vitaliziati, deceduti, peraltro, pochi mesi dopo la stipula del contratto;
- tale contratto di mantenimento e assistenza, pertanto, dissimulava una donazione a favore degli acquirenti, con la conseguenza che l'immobile in questione, unitamente agli arredi, risultava essere stato sottratto all'asse ereditario, con lesione della quota di legittima spettante agli attori, in quanto eredi legittimari;
- la massa ereditaria doveva ritenersi comprensiva dell'immobile, con valore pari a € 140.000,00,
“oltre a quanto risulterà dagli accertamenti Postali in essere e dal valore degli arredi e dei frutti percetti dai conventi tra cui il perdurante godimento esclusivo dell'immobile”;
- vani si erano rivelati i tentativi di risolvere la controversia in via stragiudiziale.
Si costituivano in giudizio, in data 26.11.2021, e chiedendo il CP_1 CP_2 rigetto della domanda attorea stante la validità del contratto di cessione onerosa oggetto di causa. Formulavano, inoltre, in via subordinata, domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento della assistenza morale e materiale svolta in favore di e Parte_6 [...]
e il riconoscimento dei dovuti emolumenti, quantificati in € 120.000,00, CP_3 compensandoli con la somma dovuta in virtù della eventuale riconosciuta simulazione della donazione. In via ulteriormente gradata, chiedevano il riconoscimento della quota disponibile con conseguente rideterminazione delle quote ereditarie.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale ammessa, con ordinanza del 22.01.2024, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, quantomeno in ordine alla domanda di nullità dell'atto pubblico del 13.01.2020 rogitato dal
Notaio , rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Persona_1
3 All'udienza del 09.09.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti precisavano le conclusioni dinanzi al Giudice istruttore, che rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*************
Preliminarmente, va osservato che la decisione della causa spetti al Collegio ai sensi dell'art. 50- bis c.p.c. (nella sua formulazione applicabile ratione temporis) giacché la composizione dell'organo chiamato alla decisione della causa va determinata in ragione delle domande originariamente proposte tra le quali è compresa anche un'azione di riduzione per lesione di legittima.
Sempre, in via preliminare, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 189, comma 2, c.p.c., la rimessione della causa a sentenza investe l'organo decidente (collegio o giudice monocratico) del potere di decisione dell'intera controversia (cfr. Cass., 7.10.2011, n. 20641) tanto che le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'art. 187, commi 2 e 3, c.p.c. (v. art. 189, comma 1, ult, periodo, c.p.c.).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione con riferimento a tutte le domande formulate dalle parti, non necessitando di ulteriore istruttoria per le ragioni di seguito esposte.
Passando all'analisi delle domande proposte dalle parti, va osservato che parte attrice ha, innanzitutto, proposto domanda la nullità del contratto di vitalizio assistenziale per carenza del requisito dell'alea in ragione della sproporzione fra il valore dell'immobile e del valore della controprestazione di natura assistenziale, tenuto conto della tarda età dei vitaliziati e della gravità della patologia da cui questi sarebbero stati affetti già al momento della stipulazione.
La domanda attorea di nullità del contratto di vitalizio è fondata.
Con il contratto per cui è causa i de cuius e avevano ceduto al Parte_6 Controparte_3 figlio e al di lui coniuge il proprio diritto di proprietà CP_1 CP_2
(riservandosi il diritto di abitazione) su un bene immobile (appartamento ad uso abitativo sito in
Zapponeta, Via Carso n. 11, censito al Catasto al foglio n. 11, p.lla 563, sub 2 graffato con sub
4), mentre i cessionari, quale corrispettivo del trasferimento in loro favore, si erano impegnati a corrispondere ai cedenti, per tutto il corso della vita di questi “ogni assistenza morale e materiale per qualsivoglia causa necessaria (…) In particolare (…) a mantenerli secondo i loro bisogni, prestando le amorevoli cure di figlio, fornendogli il vitto, lavandogli la biancheria ed i vestiti, nonché prestando l'assistenza morale e materiale, anche di notte ed in caso di malattia, sia in casa che in ospedale o clinica, ed in genere quant'altro necessario per una buona e tranquilla esistenza”.
4 Il negozio de quo va qualificato come vitalizio alimentare o assistenziale, contratto atipico senza dubbio caratterizzato dall'essenziale requisito dell'aleatorietà da individuare attraverso la comparazione delle prestazioni secondo un giudizio di presumibile equivalenza o palese sproporzione, ma nel quale l'alea è necessariamente più accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni (anche in ragione dell'età
e della salute) del beneficiario (Cass., 9.10.1996, n. 8825).
In questo tipo di vitalizio, con riferimento all'età e allo stato di salute l'alea è, inoltre, esclusa se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, ovvero se il beneficiario abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile (cfr. Cass., 19.7.2011, n. 15848; Cass., 24.6.2009, n. 14796).
Passando in specifico alla fattispecie sottoposta al nostro esame, dalla documentazione in atti risulta che, al momento della conclusione del contratto (13 Gennaio 2020) i vitaliziati: 1) erano già in età molto avanzata (quasi 86 anni e 84 anni;
2) Parte_6 Controparte_3 versavano in uno stato di salute certamente problematico e non rassicurante, essendo entrambi affetti da alcuni anni da gravi malattie croniche e degenerative (invero, era Parte_6 affetto da cirrosi epatica post etilica, pancreatite acuta, vasculopatia cerebrale cronica, ipertensione arteriosa;
era affetta da diabete ed insufficienza cardiaca). Controparte_3
Viste le gravi patologie, ad avviso di questo Collegio è coerente ritenere che fosse estremamente probabile un esito letale dei disponenti, e che, quindi, le prestazioni dedotte in contratto fossero grandemente sproporzionate;
il decesso dei vitaliziati, infatti, è avvenuto a distanza di soli pochi mesi dopo la stipula del contratto (invero, decedeva dopo 15 mesi e Parte_6 [...] decedeva dopo 9 mesi). CP_3
Non vi è dubbio, pertanto, che nella fattispecie de quo, con riferimento al momento della conclusione del contratto non sussisteva alcuna incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita dei vitaliziati e della correlativa eguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dai vitalizianti e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, dovendosi escludere in tal modo il requisito della c.d. “equivalenza del rischio” e, quindi, l'esistenza del requisito essenziale della aleatorietà del contratto di vitalizio.
5 Va dichiarata, pertanto, la nullità del contratto di vitalizio assistenziale concluso il 13.01.2020 tra e (da un lato) e e (dall'altro), con Parte_6 Controparte_3 CP_1 CP_2 rogito per Notar n. 10.960 Rep. e n.
8.058 Racc., con conseguente condanna dei Persona_1 convenuti, per effetto delle conseguenti restituzioni, a far confluire nella massa ereditaria la proprietà dell'immobile sito in Zapponeta, Via Carso n. 11, censito al Catasto al foglio n. 11,
p.lla 563, sub 2 graffato con sub 4.
Ciò posto, va analizzata l'ulteriore domanda, avanzata dagli attori, di riduzione per lesione della quota di legittima.
Tale domanda va rigettata.
Ed infatti, se è vero che il legittimario, che si vede leso nel suo diritto di legittima da disposizioni testamentarie ovvero donative, può agire giudizialmente per ottenere la riduzione delle disposizioni lesive nella misura sufficiente a reintegrare la quota di successione necessaria, occorre sottolineare che, la giurisprudenza, in materia, impone al legittimario un onere di allegazione e di prova particolarmente rigoroso, in quanto allegare la lesione della legittima implica definirne il valore e a tal fine occorre individuare il patrimonio relitto specificando e dimostrando che non vi sono altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione (ex multis,
Cass. civ. n. 11432/92).
Vi è, quindi, un onere di allegazione specifico, cui si ricollega un onere probatorio altrettanto stringente, dovendo la parte dimostrare quali beni fanno parte dell'asse ereditario determinandone anche il loro valore.
Ciò rappresenta espressione di uno dei principi generali, ovvero l'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti".
Ebbene, tale onere non è stato assolto, in quanto parte attrice hanno omesso di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria, formulando, peraltro, al fine di “quantificare l'attivo ereditario in maniera certa e precisa” richiesta ex art. 210 c.p.c. esplorativa, generica e, come tale, inammissibile per le ragioni già indicate nell'ordinanza del giudice istruttore dell'08.12.2022 a cui si rimanda.
Dalle produzioni in atti di parte attrice, in definitiva, non è possibile desumere elementi per quantificare con certezza il valore della massa ereditaria e, dunque, in applicazione dei
6 richiamati principi giurisprudenziali, l'azione di riduzione deve essere disattesa, con assorbimento delle ulteriori domande connesse.
Per quanto concerne, infine, la domanda riconvenzionale avanzata, in via subordinata, da parte convenuta, deve dichiararsi la sua inammissibilità, essendo stata formulata nella comparsa di costituzione, depositata in data 26.11.2021 e, dunque, in violazione del termine di decadenza fissato dagli artt. 166 e 167 c.p.c.
Tenuto conto dell'esito del giudizio (accoglimento parziale delle domande di parte attrice e inammissibilità della domanda riconvenzionale di parte convenuta), le spese di lite - nella misura liquidata in dispositivo ex dm 55/2014 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento - devono porsi a carico di parte convenuta nella misura di 1/2, con compensazione del restante
1/2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la nullità del contratto concluso in data 13.01.2020, con rogito per Notar
[...]
n. 10.960 Rep. e n.
8.058 Racc., e, per l'effetto, condanna i convenuti a far confluire Per_1 nella massa ereditaria la proprietà dell'immobile sito in Zapponeta, Via Carso n. 11, censito al
Catasto al foglio n. 11, p.lla 563, sub 2 graffato con sub 4;
- rigetta la domanda di riduzione per lesione della legittima con assorbimento delle ulteriori domande connesse;
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice nella misura di 1/2 liquidate in € 2.538,50 per compensi e € 259,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta come per legge;
- compensa le spese di lite per il restante ½.
Foggia, 17.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4757 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto “vitalizio assistenziale;
azione di riduzione per lesione della legittima”
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, C.F._5 dall'avv. Emilio D'Annunzio;
Attore
e
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._6 CP_2
), rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, C.F._7 dall'avv. Francesco Paglione;
Convenuti
CONCLUSIONI: rassegante per l'udienza del 09.09.2024 come da “note di trattazione scritta”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
[...]
e per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità CP_1 CP_2 dell'atto pubblico del 13.01.2020 per Notar n. 10.960 Rep. e n.
8.058 Racc., definito atto di Persona_1
“cessione onerosa” intercorso tra i sigg. e da una parte e e Parte_6 Controparte_3 CP_1 [...]
dall'altra, per le ragioni tutte di cui in premessa;
accertare e dare atto che il rogito impugnato, del CP_2
13.01.2020, è nullo per la mancanza di alea e dissimula una donazione in favore degli acquirenti, che devono perciò considerarsi donatari, avendo inteso sottrarre i beni dell'asse ereditario, comportando una diminuzione della quota di legittima riservata agli attori;
dichiarare che a cagione della lesione della quota di legittima spettante agli attori, andrà ripristinata la propria quota ereditaria lesa in favore di ciascuno di essi, disponendosi la riduzione della donazione stessa, o, in via gradata, attribuire agli attori oltre la legittima, la quota disponibile, rientrando l'immobile ceduto tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, con attribuzione in loro favore dell'immobile, salvo conguaglio, ovvero liquidazione in danaro, pro quota, del dovuto;
accertare e dichiarare che il contratto in questione simula una donazione modale, con la conseguenza che gli attori ed eredi legittimi, sono stati lesi nei loro diritti ereditari, attribuendo loro quanto illegittimamente sottratto mediante la donazione stessa, ordinando ai convenuti di conferire per collazione alla massa ereditaria tutti i beni mobili ed arresi esistenti nell'immobile oltre i frutti percetti tra cui il perdurante godimento esclusivo dell'immobile, in aggiunta l'immobile stesso, e a quanto risulterà dagli accertamenti Postali in essere, così come ricevuti a titolo di donazione dai defunti, quando questi erano in vita;
in via gradata, condannare e , CP_1 CP_2 al pagamento della somma dovuta per le ragioni esposte in narrativa, pari a € 11.666,00 #, in favore di
€ 11.666,00 #, in favore di € 11.666,00 #, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
€ 11.666,00 #, in favore di € 11.666,00 #, in favore di Pt_3 Parte_4 Parte_5
o a quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interesse nella misura di legge sulla somma rivalutata”; con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie domande, gli attori rappresentavano che:
- erano figli, nonché eredi legittimi e legittimari, di (deceduto il 21.04.2021) e di Parte_6
(deceduta il 28.10.2020); Controparte_3
2 - in data 13.01.2020 i coniugi e con rogito per Notar Parte_6 Controparte_3 [...]
n. 10.960 Rep. e n.
8.058 Racc. stipulavano atto di “cessione onerosa” in favore Per_1 dell'altro figlio e di sua moglie CP_1 CP_2
- con tale atto pubblico si disponeva il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in
Zapponeta, Via Carso n. 11, censito al Catasto al foglio n. 11, p.lla 563, sub 2 graffato con sub
4, dai sigg. e ai sigg. e in cambio Parte_6 Controparte_3 CP_1 CP_2 di assistenza da prestarsi da questi ultimi in favore dei primi;
- tale contratto risultava privo di alea, tenuto conto della sproporzione tra le prestazioni e della prevedibile minima durata della sopravvivenza dei vitaliziati, deceduti, peraltro, pochi mesi dopo la stipula del contratto;
- tale contratto di mantenimento e assistenza, pertanto, dissimulava una donazione a favore degli acquirenti, con la conseguenza che l'immobile in questione, unitamente agli arredi, risultava essere stato sottratto all'asse ereditario, con lesione della quota di legittima spettante agli attori, in quanto eredi legittimari;
- la massa ereditaria doveva ritenersi comprensiva dell'immobile, con valore pari a € 140.000,00,
“oltre a quanto risulterà dagli accertamenti Postali in essere e dal valore degli arredi e dei frutti percetti dai conventi tra cui il perdurante godimento esclusivo dell'immobile”;
- vani si erano rivelati i tentativi di risolvere la controversia in via stragiudiziale.
Si costituivano in giudizio, in data 26.11.2021, e chiedendo il CP_1 CP_2 rigetto della domanda attorea stante la validità del contratto di cessione onerosa oggetto di causa. Formulavano, inoltre, in via subordinata, domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento della assistenza morale e materiale svolta in favore di e Parte_6 [...]
e il riconoscimento dei dovuti emolumenti, quantificati in € 120.000,00, CP_3 compensandoli con la somma dovuta in virtù della eventuale riconosciuta simulazione della donazione. In via ulteriormente gradata, chiedevano il riconoscimento della quota disponibile con conseguente rideterminazione delle quote ereditarie.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale ammessa, con ordinanza del 22.01.2024, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, quantomeno in ordine alla domanda di nullità dell'atto pubblico del 13.01.2020 rogitato dal
Notaio , rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Persona_1
3 All'udienza del 09.09.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti precisavano le conclusioni dinanzi al Giudice istruttore, che rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente, va osservato che la decisione della causa spetti al Collegio ai sensi dell'art. 50- bis c.p.c. (nella sua formulazione applicabile ratione temporis) giacché la composizione dell'organo chiamato alla decisione della causa va determinata in ragione delle domande originariamente proposte tra le quali è compresa anche un'azione di riduzione per lesione di legittima.
Sempre, in via preliminare, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 189, comma 2, c.p.c., la rimessione della causa a sentenza investe l'organo decidente (collegio o giudice monocratico) del potere di decisione dell'intera controversia (cfr. Cass., 7.10.2011, n. 20641) tanto che le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'art. 187, commi 2 e 3, c.p.c. (v. art. 189, comma 1, ult, periodo, c.p.c.).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione con riferimento a tutte le domande formulate dalle parti, non necessitando di ulteriore istruttoria per le ragioni di seguito esposte.
Passando all'analisi delle domande proposte dalle parti, va osservato che parte attrice ha, innanzitutto, proposto domanda la nullità del contratto di vitalizio assistenziale per carenza del requisito dell'alea in ragione della sproporzione fra il valore dell'immobile e del valore della controprestazione di natura assistenziale, tenuto conto della tarda età dei vitaliziati e della gravità della patologia da cui questi sarebbero stati affetti già al momento della stipulazione.
La domanda attorea di nullità del contratto di vitalizio è fondata.
Con il contratto per cui è causa i de cuius e avevano ceduto al Parte_6 Controparte_3 figlio e al di lui coniuge il proprio diritto di proprietà CP_1 CP_2
(riservandosi il diritto di abitazione) su un bene immobile (appartamento ad uso abitativo sito in
Zapponeta, Via Carso n. 11, censito al Catasto al foglio n. 11, p.lla 563, sub 2 graffato con sub
4), mentre i cessionari, quale corrispettivo del trasferimento in loro favore, si erano impegnati a corrispondere ai cedenti, per tutto il corso della vita di questi “ogni assistenza morale e materiale per qualsivoglia causa necessaria (…) In particolare (…) a mantenerli secondo i loro bisogni, prestando le amorevoli cure di figlio, fornendogli il vitto, lavandogli la biancheria ed i vestiti, nonché prestando l'assistenza morale e materiale, anche di notte ed in caso di malattia, sia in casa che in ospedale o clinica, ed in genere quant'altro necessario per una buona e tranquilla esistenza”.
4 Il negozio de quo va qualificato come vitalizio alimentare o assistenziale, contratto atipico senza dubbio caratterizzato dall'essenziale requisito dell'aleatorietà da individuare attraverso la comparazione delle prestazioni secondo un giudizio di presumibile equivalenza o palese sproporzione, ma nel quale l'alea è necessariamente più accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni (anche in ragione dell'età
e della salute) del beneficiario (Cass., 9.10.1996, n. 8825).
In questo tipo di vitalizio, con riferimento all'età e allo stato di salute l'alea è, inoltre, esclusa se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, ovvero se il beneficiario abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile (cfr. Cass., 19.7.2011, n. 15848; Cass., 24.6.2009, n. 14796).
Passando in specifico alla fattispecie sottoposta al nostro esame, dalla documentazione in atti risulta che, al momento della conclusione del contratto (13 Gennaio 2020) i vitaliziati: 1) erano già in età molto avanzata (quasi 86 anni e 84 anni;
2) Parte_6 Controparte_3 versavano in uno stato di salute certamente problematico e non rassicurante, essendo entrambi affetti da alcuni anni da gravi malattie croniche e degenerative (invero, era Parte_6 affetto da cirrosi epatica post etilica, pancreatite acuta, vasculopatia cerebrale cronica, ipertensione arteriosa;
era affetta da diabete ed insufficienza cardiaca). Controparte_3
Viste le gravi patologie, ad avviso di questo Collegio è coerente ritenere che fosse estremamente probabile un esito letale dei disponenti, e che, quindi, le prestazioni dedotte in contratto fossero grandemente sproporzionate;
il decesso dei vitaliziati, infatti, è avvenuto a distanza di soli pochi mesi dopo la stipula del contratto (invero, decedeva dopo 15 mesi e Parte_6 [...] decedeva dopo 9 mesi). CP_3
Non vi è dubbio, pertanto, che nella fattispecie de quo, con riferimento al momento della conclusione del contratto non sussisteva alcuna incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita dei vitaliziati e della correlativa eguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dai vitalizianti e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, dovendosi escludere in tal modo il requisito della c.d. “equivalenza del rischio” e, quindi, l'esistenza del requisito essenziale della aleatorietà del contratto di vitalizio.
5 Va dichiarata, pertanto, la nullità del contratto di vitalizio assistenziale concluso il 13.01.2020 tra e (da un lato) e e (dall'altro), con Parte_6 Controparte_3 CP_1 CP_2 rogito per Notar n. 10.960 Rep. e n.
8.058 Racc., con conseguente condanna dei Persona_1 convenuti, per effetto delle conseguenti restituzioni, a far confluire nella massa ereditaria la proprietà dell'immobile sito in Zapponeta, Via Carso n. 11, censito al Catasto al foglio n. 11,
p.lla 563, sub 2 graffato con sub 4.
Ciò posto, va analizzata l'ulteriore domanda, avanzata dagli attori, di riduzione per lesione della quota di legittima.
Tale domanda va rigettata.
Ed infatti, se è vero che il legittimario, che si vede leso nel suo diritto di legittima da disposizioni testamentarie ovvero donative, può agire giudizialmente per ottenere la riduzione delle disposizioni lesive nella misura sufficiente a reintegrare la quota di successione necessaria, occorre sottolineare che, la giurisprudenza, in materia, impone al legittimario un onere di allegazione e di prova particolarmente rigoroso, in quanto allegare la lesione della legittima implica definirne il valore e a tal fine occorre individuare il patrimonio relitto specificando e dimostrando che non vi sono altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione (ex multis,
Cass. civ. n. 11432/92).
Vi è, quindi, un onere di allegazione specifico, cui si ricollega un onere probatorio altrettanto stringente, dovendo la parte dimostrare quali beni fanno parte dell'asse ereditario determinandone anche il loro valore.
Ciò rappresenta espressione di uno dei principi generali, ovvero l'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti".
Ebbene, tale onere non è stato assolto, in quanto parte attrice hanno omesso di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria, formulando, peraltro, al fine di “quantificare l'attivo ereditario in maniera certa e precisa” richiesta ex art. 210 c.p.c. esplorativa, generica e, come tale, inammissibile per le ragioni già indicate nell'ordinanza del giudice istruttore dell'08.12.2022 a cui si rimanda.
Dalle produzioni in atti di parte attrice, in definitiva, non è possibile desumere elementi per quantificare con certezza il valore della massa ereditaria e, dunque, in applicazione dei
6 richiamati principi giurisprudenziali, l'azione di riduzione deve essere disattesa, con assorbimento delle ulteriori domande connesse.
Per quanto concerne, infine, la domanda riconvenzionale avanzata, in via subordinata, da parte convenuta, deve dichiararsi la sua inammissibilità, essendo stata formulata nella comparsa di costituzione, depositata in data 26.11.2021 e, dunque, in violazione del termine di decadenza fissato dagli artt. 166 e 167 c.p.c.
Tenuto conto dell'esito del giudizio (accoglimento parziale delle domande di parte attrice e inammissibilità della domanda riconvenzionale di parte convenuta), le spese di lite - nella misura liquidata in dispositivo ex dm 55/2014 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento - devono porsi a carico di parte convenuta nella misura di 1/2, con compensazione del restante
1/2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la nullità del contratto concluso in data 13.01.2020, con rogito per Notar
[...]
n. 10.960 Rep. e n.
8.058 Racc., e, per l'effetto, condanna i convenuti a far confluire Per_1 nella massa ereditaria la proprietà dell'immobile sito in Zapponeta, Via Carso n. 11, censito al
Catasto al foglio n. 11, p.lla 563, sub 2 graffato con sub 4;
- rigetta la domanda di riduzione per lesione della legittima con assorbimento delle ulteriori domande connesse;
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice nella misura di 1/2 liquidate in € 2.538,50 per compensi e € 259,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta come per legge;
- compensa le spese di lite per il restante ½.
Foggia, 17.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
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