Ordinanza cautelare 23 febbraio 2024
Decreto cautelare 19 giugno 2024
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2024
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 11/04/2025, n. 7170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7170 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07170/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00776/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2024, proposto da
IS UI, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Commissario Ad Acta Dirigente dell'Ufficio i della Direzione Generale personale Scolastico Dott. Pasquale De Feo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento del Ministero dell''Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, emesso a firma del Commissario ad acta Dott. Pasquale De Feo in data 1.12.2023 e comunicato in pari data con prot. 73158/01.12.2023;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente proposto la ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in epigrafe recante il diniego dell’istanza avanzata per il riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Romania presso l’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures.
2. Avverso l’atto impugnato l’interessata deduceva plurime censure per violazione di legge ed eccesso di potere.
3. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n. 764 del 23 febbraio 2024 questa Sezione respingeva la domanda cautelare; il provvedimento veniva confermato, in sede di appello cautelare, dall’ordinanza n. 1131/2024 del Consiglio di Stato.
5. In data 18 giugno 2024 la ricorrente proponeva una nuova domanda di misure cautelari.
Con decreto monocratico del 19 giugno 2024 veniva accolta l’istanza cautelare, disponendo cosí la sospensione degli effetti del diniego impugnato. Con ordinanza n. 4853 del 28 ottobre 2024 la Sezione accoglieva l’istanza cautelare, anche ai fini del riesame.
6. In data 20 dicembre 2024 il commissario ad acta depositava in giudizio il provvedimento adottato in pari data con il quale, a seguito di una rinnovata istruttoria, l’istanza della ricorrente era stata nuovamente rigettata.
7. Alla pubblica udienza del 2 aprile 2025 il Presidente dava avviso alle parti della questione relativa alla eventuale improcedibilità del ricorso; la causa veniva trattenuta per la decisione.
8. In linea con l’avviso reso in udienza, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’atto di diniego impugnato è stato superato, nella regolazione del rapporto sostanziale, dal successivo provvedimento del 20 dicembre 2024, cosicché parte ricorrente non ricaverebbe alcuna utilità dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato.
9. Considerato il complessivo andamento del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Arcuri | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO