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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°4819/2023 R.G. promossa con ricorso depositato il 10.08.2023 da
nata in [...] il [...] con l'avv. Parte_1
FACCO ISABELLA ricorrente contro
nato in [...] il [...] Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento del p.m. oggetto: scioglimento matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza depositata in data
02.04.2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 15.04.2025 conclusioni: per la ricorrente: “1) Stante il decorso del termine previsto dall'art. 3 L. n.
898 del 1° dicembre 1970 dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
Tribunale nella causa di separazione, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20 agosto 2005 dai Signori Parte_1
e ordinando all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente di procedere alla annotazione della sentenza. 2
2) Stabilirsi a carico del Signor l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento della LI nella Persona_1 misura di € 300,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, nonché al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova.
Con vittorie di spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.08.2023 parte ricorrente Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Romania con
[...] [...]
in data 20.08.2005, matrimonio trascritto nel registro degli atti CP_1
di matrimonio del comune di San Giorgio delle Pertiche al n. 55, parte II, serie C dell'anno 2023, che dall'unione era nata in [...] la LI
(nata il [...]) e che l'unione coniugale era entrata Persona_1
definitivamente in crisi, non essendosi i coniugi più riconciliati ed essendosi dissolto l'affectio maritalis, chiedeva pronunciarsi la separazione e, una volta trascorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio e riconoscimento della somma mensile di euro 300,00 a titolo di concorso nel
Per_ mantenimento ordinario della LI , maggiorenne non economicamente autosufficiente, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
All'udienza del 26.01.2024 compariva personalmente solo la ricorrente, il
Giudice del., verificata la regolarità della notifica a parte resistente, dichiarava la contumacia di e, sentita la ricorrente, Controparte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Con sentenza n. 751/2024 pubblicata il 05/04/2024 il Tribunale di Padova pronunciava la separazione dei coniugi e con ordinanza depositata in pari data la causa veniva rimessa in istruttoria per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 02.04.2025 parte ricorrente compariva mediante note scritte ove dichiarava che a seguito della separazione (sent. n. 751/2024 pubblicata il 05/04/2024 e passata in cosa giudicata in data 06.11.2024) non si era più
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ricostruita la comunione materiale e spirituale dei coniugi, insisteva nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra indicate e il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
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Preliminarmente, presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità
(parte resistente ha la cittadinanza rumena), va accertata d'ufficio la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto ii) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato da parte ricorrente, è in Italia. In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato in data
10.08.2023.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di scioglimento del matrimonio, l'art. 8 lett. d) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. cit. e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato con note scritte per l'udienza del 02.04.2025 la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al
Giudice del. del Tribunale di Padova (udienza tenutasi il 26.01.2024).
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Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La stessa mancata comparizione del resistente all'udienza del 02.04.2025 è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione del vincolo.
Pertanto, la domanda di scioglimento del matrimonio può trovare accoglimento.
Sussiste, altresì, la giurisdizione italiana per quanto concerne la condizione relativa al mantenimento della prole in quanto l'art. 3, lett. b) del
Regolamento CE n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, dispone che “la competenza, a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli stati membri spetta b) all'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti, l'art. 15 del
Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è la LI che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la Persona_1
legge italiana.
In tal senso, anche dalla documentazione allegata, si evince che la residenza abituale delle parti e della LI , maggiorenne non Persona_1
economicamente indipendente, quale creditore della prestazione del mantenimento richiesta in Italia, è ubicata in Italia.
Quanto alla richiesta avanzata da parte ricorrente di stabilirsi in euro 300,00 mensili (somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat) il contributo al mantenimento della LI , studentessa Persona_1
universitaria frequentante la facoltà di lingue a Padova, oltre rimborso del
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50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova, la domanda merita accoglimento.
Invero, la ricorrente continua a lavorare come operaia presso la Pt_2
con stipendio mensile pari a circa 1.200,00 euro, convive unitamente alla LI presso l'appartamento condotto in locazione in San Persona_1
Giorgio delle Pertiche e provvede, allo stato da sola, stante il disinteresse del padre, al mantenimento della LI . Persona_1
Quanto alla posizione del resistente, non costituito, la parte ricorrente ha dichiarato alla scorsa udienza che egli svolge e ha sempre svolto attività lavorativa come falegname.
La mancata allegazione di documentazione patrimoniale e reddituale non è elemento idoneo a ritenere esclusa la sua capacità alla contribuzione al mantenimento della LI, non risultando allo stato limitazioni alla sua capacità lavorativa (avendo anzi allegato controparte lo svolgimento di usuale attività artigianale) e permanendo comunque l'obbligo a carico dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli anche in presenza di eventuali difficoltà economiche.
Pertanto, si ritiene equo alla luce delle condizioni delle parti e della LI, disporre che il padre provveda al versamento di una somma pari a €. 300,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT come contributo al mantenimento ordinario di , da versarsi alla madre entro il Persona_1
giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova.
In considerazione della natura della controversia e della mancata costituzione del resistente, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
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1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di San Giorgio delle
Pertiche di annotare la sentenza nei registri (atto n. 55, parte II, serie C dell'anno 2023 del registro degli atti di matrimonio);
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 CP_1
mantenimento della LI mediante il versamento alla Persona_1
madre della somma mensile di euro 300,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
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