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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 8018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8018/2024 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mauro Dalla Chiesa e dall'avv. Alessandra Giancristofaro, elettivamente domiciliato in Vedano Olona via Monte Grappa n. 11, presso lo studio dell'avv. Dalla
Chiesa;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore CP_1 P.IVA_1
Dimartino, elettivamente domiciliato in Torino C.so Galileo Ferraris, n. 1, presso l'Avvocatura ; CP_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: malattia professionale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“
1. accertata e dichiarata l'inadeguatezza dei postumi permanenti del ricorrente accertati in sede di revisione dall' con provvedimento del 29.05.2023 riconducibili a malattia professionale. CP_1
2. accertare e dichiarare l'aggravamento dei postumi invalidanti ricollegabili causalmente alla malattia professionale del ricorrente con quantificazione dei postumi complessivi ex art. 80 t.u., presa visione delle tabelle valutative del danno biologico ( , stimati nella seguente misura:* esiti di Persona_1 lobectomia polmonare destra in adenoca polmonare pT3 N0 + carcinoma uroteliale papillare della vescica pTaG2 alto grado: danno biologico 30% * BPCO gold 2 con insufficienza respiratoria in O2 terapia continua e aggravata da concomitanti patologie respiratorie (OSAS): danno biologico 30%* cardiopatia ischemica con esiti STEMI in coronaropatia trattata con ptca e stent: danno biologico 10%
1 Per un grado complessivo di menomazione dell'integrità psicofisica ai sensi dell art 13 Dlgs 38/2000 da riconoscere nei confronti del Sig. quantificabile nella misura del 70% ovvero in quella Parte_1 percentuale, minore o maggiore, che verrà determinata previa necessaria ed in via istruttoria declaranda
CTU;
3. per l'effetto, condannare , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore del ricorrente della rendita corrispondente alla percentuale di invalidità complessiva del 70% con conseguente adeguamento della rendita ad oggi riconosciuta e corrisposta ex lege, o a quella che sarà accertata previa espletanda consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e con la relativa decorrenza
e comunque la prestazione ex legge dovuta
4. per l'effetto, condannare , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore del ricorrente degli arretrati dovuti a titolo di maggior rendita mensile a decorrere dalla prima domanda di aggravamento o dalla diversa decorrenza che dovesse accertarsi
5. interessi legali dal dovuto al saldo;
6. rifuse le spese di giudizio in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., oltre alla maggiorazione del 30% essendo il ricorso redatto secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 1, bis del
D.M. dell'8 marzo 2018 n. 37
7. ) Ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., il ricorrente, come attestato dalla dichiarazione di notorietà unita in uno al presente atto, possiede requisiti reddituali tali da non dovere essere soggetto in caso di soccombenza al pagamento delle spese processuali”;
Per parte convenuta:
“preliminarmente dichiarare l'improcedibilità del ricorso con riguardo alla neoplasia polmonare ed alla cardiopatia ischemica e la nullità dello stesso con riguardo alla neoplasia vescicale;
nel merito rigettare il ricorso con riguardo alla BPCO.
[…]
Con vittoria di spese e di compensi difensivi come per legge ed oneri riflessi ex art. 1, c. 208 L. 266/05 in misura del 23,81% trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Istituto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel 2008 il sig. , titolare di impresa individuale, ha presentato Parte_1 all' denuncia di malattia professionale (n. 508095836), ottenendo in data CP_1
7.4.2009 il provvedimento dell' di accertamento del diritto alla rendita, in ragione CP_1 della patologia accertata “enfisema con deficit ventilatorio di tipo ostruttivo e riduzione della capacità di diffusione dei gas”, determinante un grado di menomazione dell'integrità psico fisica ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 pari al 20%.
La percentuale è stata aumentata al 23% con provvedimento del 4.5.2017. CP_1
In data 19.1.2023 il sig. ha presentato all' denuncia di nuova malattia Pt_1 CP_1 professionale (n. 518886445), documentando di essere affetto da carcinoma uroteliale
2 alla vescica e affermando la causa lavorativa della patologia, in ragione dell'esposizione a fumi di saldatura nel periodo compreso tra l'1.1.1963 e il 31.12.1998.
Il 25.3.2023 l' ha negato il riconoscimento della malattia professionale, per CP_2 difetto di nesso causale tra rischio lavorativo e malattia denunciata.
Il 30.5.2023 il ricorrente ha presentato domanda di aggravamento della BPCO (recante
n. 508095836) allegando certificato medico con la seguente motivazione “il paziente già in riconoscimento di malattia professionale BPCO gold2 con gas di grado moderato in severo aggravamento clinico per concomitanza di altre patologie cardiovascolari, oncologiche e diabete. Giudizio medico legale conclusivo: Parte_2
2 con OSAS aggravato”.
La domanda di aggravamento è stata respinta dall' che ha confermato il grado di CP_1 menomazione del 23%.
Il sig. agisce in giudizio: Pt_1
1. per l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento che ha negato l'aggravamento (ex art. 137 d.P.R. n. 1124/1965) della malattia professionale già riconosciuta ( ); Pt_2
2. per l'accertamento di nuove malattie professionali (ex art. 80 d.P.R. n.
1124/1965), rappresentate da a. esiti di lobectomia polmonare destra in adenoca polmonare pT3 N0;
b. carcinoma uroteliale papillare della vescica pTaG2 alto grado;
c. cardiopatia ischemica con esiti STEMI in coronaropatia trattata con ptca e stent;
3. per la determinazione del grado complessivo della menomazione all'integrità psicofisica tenuto conto dell'aggravamento della BPCO e delle nuove malattie professionali (carcinoma uroteliale papillare della vescica, già denunciato all' e esiti di lobectomia polmonare e cardiopatia ischemica, indicati per CP_1 la prima volta all' con il ricorso introduttivo del presente giudizio). CP_1
Si è costituito in giudizio l' eccependo preliminarmente l'improcedibilità della CP_1 domanda, con riferimento alle malattie professionali per le quali non è stata presentata in sede amministrativa la relativa denuncia (esiti di lobectomia polmonare e cardiopatia ischemica), negando il nesso di causa tra il carcinoma alla vescia e l'attività lavorativa svolta e confermando la correttezza della percentuale di menomazione indicata per la
BPCO.
3 All'udienza del 18.12.2024, a fronte dell'eccezione preliminare sollevata dall' , la CP_1 difesa di parte ricorrente ha precisato che tanto gli esiti di lobectomia polmonare, quanto la cardiopatia ischemica costituiscono evoluzione delle patologie già riconosciute, le quali, pertanto, non richiedono una autonoma denuncia.
La causa è stata istruita con l'espletamento di consulenza tecnica medico legale e discussa all'odierna udienza.
1.
Nel presente paragrafo si tratterà delle domande di riconoscimento della malattia professionale che trovano il loro presupposto nelle denunce all' del 19.1.2023 CP_1
(carcinoma uroteliale papillare della vescica) e del 30.5.2023 (aggravamento della
BPCO).
Sul punto è stata espletata consulenza tecnica.
1.1
Partendo dal carcinoma alla vescica, si osserva, da un lato, che il tumore alla vescica è patologia tabellata che indica una relazione causale con l'esposizione a fuliggine in termini di “limitata probabilità”. Dall'altro lato si osserva che dalle allegazioni di cui al ricorso non è dato desumere, come confermato dal CTU, se e in che misura il ricorrente nello svolgimento di attività di saldatura, sia stato esposto a fuliggine.
Come correttamente rilevato dall' nella propria memoria di costituzione, le CP_1 tabelle ministeriali, nell'ultima versione del 15.11.2023, indicano l'azione cancerogena della fuliggine sulla vescica con “limitata probabilità” (Classe II, Gruppo 6).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ancora recentemente ritenuto irrilevante il fatto che i decreti ministeriali, nell'aggiornare l'elenco delle malattie per cui è obbligatoria la denuncia di cui all'art. 139, T.U. n. 1124/1965, abbiano incluso una determinata patologia tra le patologie a "limitata probabilità" di derivazione causale dall'esposizione a determinati fattori, “essendo consolidato il principio di diritto secondo cui l'elenco delle malattie oggetto di denuncia obbligatoria previsto dall'art.
139, T.U. n. 1124/1965, siccome integrato dall'art. 10, D.Lgs. n. 38/2000, non amplia il catalogo delle patologie tabellate, con la conseguenza che gli elenchi succedutisi nel tempo in relazione alla citata disposizione assumono valore probatorio vario, in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica, ma sempre nel quadro di una concreta verifica probatoria il cui onere
4 incombe sull'assicurato (così da ult. Cass. 22837 del 2019, sulla scorta di Cass. n.
13868 del 2012, cit. dalla sentenza impugnata)” (Cass. civ. sez. lav., 11/04/2025, n.
9468).
Nel caso di specie, dunque, non solo non vi è alcuna evidenzia secondo il principio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" circa la relazione causale tra esposizione a fuliggine e carcinoma alla vescica, ma è la stessa allegazione delle mansioni svolte a impedire l'accertamento dell'effettiva esposizione del ricorrente alla fuliggine.
In ricorso si dà esclusivamente atto del fatto che il ricorrente ha svolto per anni attività di operaio saldatore-carpentiere in ferro (dall'1.1.1963 al 31.12.1998), con esposizione a fumi di saldatura-fuliggine.
Nessuna evidenza vi è in atti delle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, se non il riconoscimento implicito, da parte dell' stesso dello svolgimento da parte del sig. CP_1
di mansioni di saldatore, con “esposizione a fumi e gas di saldatura” (si v. Pt_1 denuncia della malattia professionale BPCO dell'1.8.2008, poi accolta dall' , doc. CP_1
3 di parte convenuta).
Il libretto di lavoro prodotto dal ricorrente evidenzia, peraltro, una molteplicità di datori di lavoro, con conseguente impossibilità di ricostruire nel tempo le mansioni svolte, sulla base della generica allegazione contenuta in ricorso.
La genericità dell'allegazione circa l'esposizione a fuliggine (sia sotto il profilo della tipologia di saldatura effettuata nel corso del tempo, sia sotto il profilo degli attrezzi impiegati) ha portato il giudicante ad escludere l'ammissibilità della prova per testi dedotta al capitolo 1 dal ricorrente, peraltro con richiesta di escussione della moglie del ricorrente, teste non diretto rispetto alle mansioni svolte dal sig. presso ciascun Pt_1 datore di lavoro (nemmeno puntualmente allegate).
L'unico dato certo, dunque, perché riconosciuto dall' con l'accoglimento della CP_1 domanda di accertamento della natura professionale della BPCO del 2008/2009 è
l'esposizione da parte del sig. a fumi e gas di saldatura. Pt_1
Sul punto lo stesso CTU, senza contestazione specifica dei CTP, ha ritenuto che “La fuliggine, detta anche nerofumo, è una polvere nera costituita da particolato carbonioso e, in minor misura, da altri composti.
5 Nell'attività di saldatura, e soprattutto nella saldatura dell'alluminio, la comparsa di fuliggine può essere causata da eccessivo aumento della temperatura, da inadeguata protezione dai gas e da contaminazioni del materiale trattato.
La documentazione relativa all'attività di saldatore svolta dal ricorrente, priva di informazioni inerenti alla tipologia della saldatura e agli attrezzi utilizzati, non dimostra che la suddetta attività avesse implicato di per sè un'esposizione alla fuliggine per l'intera durata della prestazione lavorativa”.
1.2
Quanto alla domanda di aggravamento della BPCO già riconosciuta dall' , si CP_1 osserva che il CTU, con la relazione depositata in data 31.8.2025, ha così concluso:
“Stanti le carenti informazioni fornite dalla parte ricorrente in occasione della denuncia del 19.1.2023 e della domanda di aggravamento del 30.5.2023, la menomazione complessiva dell'integrità psicofisica del ricorrente era valutabile nella misura del 23%, percentuale che l' aveva attribuito al quadro definito “Bronchite CP_1 cronica da fumi e gas di saldatura – Enfisema con deficit ventilatorio di tipo ostruttivo
e riduzione della capacità di diffusione dei gas”, che corrispondeva ad una BPCO Gold
2 (di grado moderato)”.
Avendo escluso il CTU che l'adenocarcinoma polmonare e la cardiopatia ischemica rientrino, in termini evolutivi, nel quadro della sintomatologia rappresentata dal sig.
, indipendentemente della corretta qualificazione della malattia professionale Pt_1 denunciata (Cass. civ. sez. lav., 29/04/2010, n. 10434), senza contestazioni dei CTP sul punto, appare corretta la valutazione del CTU di conferma del grado di menomazione riferito alla BPCO.
2.
Per quanto riguarda l'adenocarcinoma polmonare e la cardiopatia ischemica, deve trovare accoglimento l'eccezione dell' di improponibilità della domanda, per CP_1 difetto di domanda amministrativa.
Giova premettere che parte ricorrente non ha denunciato all' in sede CP_1 amministrativa le patologie indicate in ricorso come “esiti di lobectomia polmonare” e
“cardiopatia ischemica”, né nella denuncia ex art. 80 d.P.R. n. 1124/1965 di nuova
6 malattia professionale del 19.1.2023 (dove era denunciato solo il carcinoma alla vescica), né nella domanda di aggravamento ex art. 137 della BPCO del 30.5.2023.
Va altresì sottolineato che nel caso in esame la prestazione non sorge d'ufficio CP_1 su segnalazione del datore di lavoro, ma su espressa domanda dell'assicurato, che si è rivolto direttamente all'Istituto per l'aggravamento e per il riconoscimento di nuove malattie professionali.
L'art. 53 del d.P.R. n. 1124/1965, operante anche nel caso di denuncia di nuova malattia professionale su soggetto già titolare di rendita, prevede, in caso di malattia professionale, che: “Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie”.
L'art. 137 del d.P.R. n. 1124/1965, per l'ipotesi di aggravamento di una patologia già riconosciuta di origine professionale, prevede che: “La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 53 non prevede un obbligo dell'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, ma prescrive soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata dal medico certificatore;
ne consegue che non può essere considerata nuova, sia in sede di procedura amministrativa che in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con
7 quella denunciata, rientri pur sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi in tal caso di mera qualificazione sub specie
"iuris" del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice d'appello, previo esperimento, se necessario, di nuova consulenza (Cass. civ., sez. VI ,
14/03/2016, n. 5004).
In una fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa, in cui il ricorrente non aveva dimostrato e neppure assunto, di avere, in concreto, negli atti e documenti ufficiali, allegato e dedotto una sintomatologia corrispondente a quella propria della patologia di cui ha chiesto l'accertamento in sede giudiziale, la Corte di legittimità ha affermato che in assenza della domanda amministrativa (e, all'assenza di domanda amministrativa va ricondotta l'ipotesi di denuncia di patologia del tutto estranea a quella indicata in ricorso), “quella giudiziale non può avere corso e dev'essere dichiarata, più esattamente, improponibile, piuttosto che improcedibile, per la mancanza di un presupposto processuale (v., in tal senso, Cass. 27-2-1984, n.1407; Cass. 4-11-1983,
n.6526)” (Cass. civ. sez. lav., 04/05/1987, n. 4157; più recentemente Cass. civ. sez. VI,
27/02/2018, n. 4566; nella giurisprudenza di merito, App. Torino, 30.3.2023, n. 121)
Ora, il CTU nominato nel presente giudizio ha escluso che le due patologie (indicate per la prima volta in ricorso), rientrino, in termini evolutivi, nel quadro della sintomatologia rappresentata dal sig. , indipendentemente della corretta qualificazione della Pt_1 malattia professionale denunciata.
Da ciò consegue l'improponibilità della domanda in parte qua.
3.
Le spese di lite devono essere compensate, trovando applicazione l'art. 152 disp. att.
c.p.c. Le spese di CTU devono conseguentemente essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
8 Torino, 17/12/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8018/2024 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mauro Dalla Chiesa e dall'avv. Alessandra Giancristofaro, elettivamente domiciliato in Vedano Olona via Monte Grappa n. 11, presso lo studio dell'avv. Dalla
Chiesa;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore CP_1 P.IVA_1
Dimartino, elettivamente domiciliato in Torino C.so Galileo Ferraris, n. 1, presso l'Avvocatura ; CP_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: malattia professionale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“
1. accertata e dichiarata l'inadeguatezza dei postumi permanenti del ricorrente accertati in sede di revisione dall' con provvedimento del 29.05.2023 riconducibili a malattia professionale. CP_1
2. accertare e dichiarare l'aggravamento dei postumi invalidanti ricollegabili causalmente alla malattia professionale del ricorrente con quantificazione dei postumi complessivi ex art. 80 t.u., presa visione delle tabelle valutative del danno biologico ( , stimati nella seguente misura:* esiti di Persona_1 lobectomia polmonare destra in adenoca polmonare pT3 N0 + carcinoma uroteliale papillare della vescica pTaG2 alto grado: danno biologico 30% * BPCO gold 2 con insufficienza respiratoria in O2 terapia continua e aggravata da concomitanti patologie respiratorie (OSAS): danno biologico 30%* cardiopatia ischemica con esiti STEMI in coronaropatia trattata con ptca e stent: danno biologico 10%
1 Per un grado complessivo di menomazione dell'integrità psicofisica ai sensi dell art 13 Dlgs 38/2000 da riconoscere nei confronti del Sig. quantificabile nella misura del 70% ovvero in quella Parte_1 percentuale, minore o maggiore, che verrà determinata previa necessaria ed in via istruttoria declaranda
CTU;
3. per l'effetto, condannare , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore del ricorrente della rendita corrispondente alla percentuale di invalidità complessiva del 70% con conseguente adeguamento della rendita ad oggi riconosciuta e corrisposta ex lege, o a quella che sarà accertata previa espletanda consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e con la relativa decorrenza
e comunque la prestazione ex legge dovuta
4. per l'effetto, condannare , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore del ricorrente degli arretrati dovuti a titolo di maggior rendita mensile a decorrere dalla prima domanda di aggravamento o dalla diversa decorrenza che dovesse accertarsi
5. interessi legali dal dovuto al saldo;
6. rifuse le spese di giudizio in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., oltre alla maggiorazione del 30% essendo il ricorso redatto secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 1, bis del
D.M. dell'8 marzo 2018 n. 37
7. ) Ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., il ricorrente, come attestato dalla dichiarazione di notorietà unita in uno al presente atto, possiede requisiti reddituali tali da non dovere essere soggetto in caso di soccombenza al pagamento delle spese processuali”;
Per parte convenuta:
“preliminarmente dichiarare l'improcedibilità del ricorso con riguardo alla neoplasia polmonare ed alla cardiopatia ischemica e la nullità dello stesso con riguardo alla neoplasia vescicale;
nel merito rigettare il ricorso con riguardo alla BPCO.
[…]
Con vittoria di spese e di compensi difensivi come per legge ed oneri riflessi ex art. 1, c. 208 L. 266/05 in misura del 23,81% trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Istituto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel 2008 il sig. , titolare di impresa individuale, ha presentato Parte_1 all' denuncia di malattia professionale (n. 508095836), ottenendo in data CP_1
7.4.2009 il provvedimento dell' di accertamento del diritto alla rendita, in ragione CP_1 della patologia accertata “enfisema con deficit ventilatorio di tipo ostruttivo e riduzione della capacità di diffusione dei gas”, determinante un grado di menomazione dell'integrità psico fisica ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 pari al 20%.
La percentuale è stata aumentata al 23% con provvedimento del 4.5.2017. CP_1
In data 19.1.2023 il sig. ha presentato all' denuncia di nuova malattia Pt_1 CP_1 professionale (n. 518886445), documentando di essere affetto da carcinoma uroteliale
2 alla vescica e affermando la causa lavorativa della patologia, in ragione dell'esposizione a fumi di saldatura nel periodo compreso tra l'1.1.1963 e il 31.12.1998.
Il 25.3.2023 l' ha negato il riconoscimento della malattia professionale, per CP_2 difetto di nesso causale tra rischio lavorativo e malattia denunciata.
Il 30.5.2023 il ricorrente ha presentato domanda di aggravamento della BPCO (recante
n. 508095836) allegando certificato medico con la seguente motivazione “il paziente già in riconoscimento di malattia professionale BPCO gold2 con gas di grado moderato in severo aggravamento clinico per concomitanza di altre patologie cardiovascolari, oncologiche e diabete. Giudizio medico legale conclusivo: Parte_2
2 con OSAS aggravato”.
La domanda di aggravamento è stata respinta dall' che ha confermato il grado di CP_1 menomazione del 23%.
Il sig. agisce in giudizio: Pt_1
1. per l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento che ha negato l'aggravamento (ex art. 137 d.P.R. n. 1124/1965) della malattia professionale già riconosciuta ( ); Pt_2
2. per l'accertamento di nuove malattie professionali (ex art. 80 d.P.R. n.
1124/1965), rappresentate da a. esiti di lobectomia polmonare destra in adenoca polmonare pT3 N0;
b. carcinoma uroteliale papillare della vescica pTaG2 alto grado;
c. cardiopatia ischemica con esiti STEMI in coronaropatia trattata con ptca e stent;
3. per la determinazione del grado complessivo della menomazione all'integrità psicofisica tenuto conto dell'aggravamento della BPCO e delle nuove malattie professionali (carcinoma uroteliale papillare della vescica, già denunciato all' e esiti di lobectomia polmonare e cardiopatia ischemica, indicati per CP_1 la prima volta all' con il ricorso introduttivo del presente giudizio). CP_1
Si è costituito in giudizio l' eccependo preliminarmente l'improcedibilità della CP_1 domanda, con riferimento alle malattie professionali per le quali non è stata presentata in sede amministrativa la relativa denuncia (esiti di lobectomia polmonare e cardiopatia ischemica), negando il nesso di causa tra il carcinoma alla vescia e l'attività lavorativa svolta e confermando la correttezza della percentuale di menomazione indicata per la
BPCO.
3 All'udienza del 18.12.2024, a fronte dell'eccezione preliminare sollevata dall' , la CP_1 difesa di parte ricorrente ha precisato che tanto gli esiti di lobectomia polmonare, quanto la cardiopatia ischemica costituiscono evoluzione delle patologie già riconosciute, le quali, pertanto, non richiedono una autonoma denuncia.
La causa è stata istruita con l'espletamento di consulenza tecnica medico legale e discussa all'odierna udienza.
1.
Nel presente paragrafo si tratterà delle domande di riconoscimento della malattia professionale che trovano il loro presupposto nelle denunce all' del 19.1.2023 CP_1
(carcinoma uroteliale papillare della vescica) e del 30.5.2023 (aggravamento della
BPCO).
Sul punto è stata espletata consulenza tecnica.
1.1
Partendo dal carcinoma alla vescica, si osserva, da un lato, che il tumore alla vescica è patologia tabellata che indica una relazione causale con l'esposizione a fuliggine in termini di “limitata probabilità”. Dall'altro lato si osserva che dalle allegazioni di cui al ricorso non è dato desumere, come confermato dal CTU, se e in che misura il ricorrente nello svolgimento di attività di saldatura, sia stato esposto a fuliggine.
Come correttamente rilevato dall' nella propria memoria di costituzione, le CP_1 tabelle ministeriali, nell'ultima versione del 15.11.2023, indicano l'azione cancerogena della fuliggine sulla vescica con “limitata probabilità” (Classe II, Gruppo 6).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ancora recentemente ritenuto irrilevante il fatto che i decreti ministeriali, nell'aggiornare l'elenco delle malattie per cui è obbligatoria la denuncia di cui all'art. 139, T.U. n. 1124/1965, abbiano incluso una determinata patologia tra le patologie a "limitata probabilità" di derivazione causale dall'esposizione a determinati fattori, “essendo consolidato il principio di diritto secondo cui l'elenco delle malattie oggetto di denuncia obbligatoria previsto dall'art.
139, T.U. n. 1124/1965, siccome integrato dall'art. 10, D.Lgs. n. 38/2000, non amplia il catalogo delle patologie tabellate, con la conseguenza che gli elenchi succedutisi nel tempo in relazione alla citata disposizione assumono valore probatorio vario, in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica, ma sempre nel quadro di una concreta verifica probatoria il cui onere
4 incombe sull'assicurato (così da ult. Cass. 22837 del 2019, sulla scorta di Cass. n.
13868 del 2012, cit. dalla sentenza impugnata)” (Cass. civ. sez. lav., 11/04/2025, n.
9468).
Nel caso di specie, dunque, non solo non vi è alcuna evidenzia secondo il principio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" circa la relazione causale tra esposizione a fuliggine e carcinoma alla vescica, ma è la stessa allegazione delle mansioni svolte a impedire l'accertamento dell'effettiva esposizione del ricorrente alla fuliggine.
In ricorso si dà esclusivamente atto del fatto che il ricorrente ha svolto per anni attività di operaio saldatore-carpentiere in ferro (dall'1.1.1963 al 31.12.1998), con esposizione a fumi di saldatura-fuliggine.
Nessuna evidenza vi è in atti delle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, se non il riconoscimento implicito, da parte dell' stesso dello svolgimento da parte del sig. CP_1
di mansioni di saldatore, con “esposizione a fumi e gas di saldatura” (si v. Pt_1 denuncia della malattia professionale BPCO dell'1.8.2008, poi accolta dall' , doc. CP_1
3 di parte convenuta).
Il libretto di lavoro prodotto dal ricorrente evidenzia, peraltro, una molteplicità di datori di lavoro, con conseguente impossibilità di ricostruire nel tempo le mansioni svolte, sulla base della generica allegazione contenuta in ricorso.
La genericità dell'allegazione circa l'esposizione a fuliggine (sia sotto il profilo della tipologia di saldatura effettuata nel corso del tempo, sia sotto il profilo degli attrezzi impiegati) ha portato il giudicante ad escludere l'ammissibilità della prova per testi dedotta al capitolo 1 dal ricorrente, peraltro con richiesta di escussione della moglie del ricorrente, teste non diretto rispetto alle mansioni svolte dal sig. presso ciascun Pt_1 datore di lavoro (nemmeno puntualmente allegate).
L'unico dato certo, dunque, perché riconosciuto dall' con l'accoglimento della CP_1 domanda di accertamento della natura professionale della BPCO del 2008/2009 è
l'esposizione da parte del sig. a fumi e gas di saldatura. Pt_1
Sul punto lo stesso CTU, senza contestazione specifica dei CTP, ha ritenuto che “La fuliggine, detta anche nerofumo, è una polvere nera costituita da particolato carbonioso e, in minor misura, da altri composti.
5 Nell'attività di saldatura, e soprattutto nella saldatura dell'alluminio, la comparsa di fuliggine può essere causata da eccessivo aumento della temperatura, da inadeguata protezione dai gas e da contaminazioni del materiale trattato.
La documentazione relativa all'attività di saldatore svolta dal ricorrente, priva di informazioni inerenti alla tipologia della saldatura e agli attrezzi utilizzati, non dimostra che la suddetta attività avesse implicato di per sè un'esposizione alla fuliggine per l'intera durata della prestazione lavorativa”.
1.2
Quanto alla domanda di aggravamento della BPCO già riconosciuta dall' , si CP_1 osserva che il CTU, con la relazione depositata in data 31.8.2025, ha così concluso:
“Stanti le carenti informazioni fornite dalla parte ricorrente in occasione della denuncia del 19.1.2023 e della domanda di aggravamento del 30.5.2023, la menomazione complessiva dell'integrità psicofisica del ricorrente era valutabile nella misura del 23%, percentuale che l' aveva attribuito al quadro definito “Bronchite CP_1 cronica da fumi e gas di saldatura – Enfisema con deficit ventilatorio di tipo ostruttivo
e riduzione della capacità di diffusione dei gas”, che corrispondeva ad una BPCO Gold
2 (di grado moderato)”.
Avendo escluso il CTU che l'adenocarcinoma polmonare e la cardiopatia ischemica rientrino, in termini evolutivi, nel quadro della sintomatologia rappresentata dal sig.
, indipendentemente della corretta qualificazione della malattia professionale Pt_1 denunciata (Cass. civ. sez. lav., 29/04/2010, n. 10434), senza contestazioni dei CTP sul punto, appare corretta la valutazione del CTU di conferma del grado di menomazione riferito alla BPCO.
2.
Per quanto riguarda l'adenocarcinoma polmonare e la cardiopatia ischemica, deve trovare accoglimento l'eccezione dell' di improponibilità della domanda, per CP_1 difetto di domanda amministrativa.
Giova premettere che parte ricorrente non ha denunciato all' in sede CP_1 amministrativa le patologie indicate in ricorso come “esiti di lobectomia polmonare” e
“cardiopatia ischemica”, né nella denuncia ex art. 80 d.P.R. n. 1124/1965 di nuova
6 malattia professionale del 19.1.2023 (dove era denunciato solo il carcinoma alla vescica), né nella domanda di aggravamento ex art. 137 della BPCO del 30.5.2023.
Va altresì sottolineato che nel caso in esame la prestazione non sorge d'ufficio CP_1 su segnalazione del datore di lavoro, ma su espressa domanda dell'assicurato, che si è rivolto direttamente all'Istituto per l'aggravamento e per il riconoscimento di nuove malattie professionali.
L'art. 53 del d.P.R. n. 1124/1965, operante anche nel caso di denuncia di nuova malattia professionale su soggetto già titolare di rendita, prevede, in caso di malattia professionale, che: “Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie”.
L'art. 137 del d.P.R. n. 1124/1965, per l'ipotesi di aggravamento di una patologia già riconosciuta di origine professionale, prevede che: “La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 53 non prevede un obbligo dell'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, ma prescrive soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata dal medico certificatore;
ne consegue che non può essere considerata nuova, sia in sede di procedura amministrativa che in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con
7 quella denunciata, rientri pur sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi in tal caso di mera qualificazione sub specie
"iuris" del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice d'appello, previo esperimento, se necessario, di nuova consulenza (Cass. civ., sez. VI ,
14/03/2016, n. 5004).
In una fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa, in cui il ricorrente non aveva dimostrato e neppure assunto, di avere, in concreto, negli atti e documenti ufficiali, allegato e dedotto una sintomatologia corrispondente a quella propria della patologia di cui ha chiesto l'accertamento in sede giudiziale, la Corte di legittimità ha affermato che in assenza della domanda amministrativa (e, all'assenza di domanda amministrativa va ricondotta l'ipotesi di denuncia di patologia del tutto estranea a quella indicata in ricorso), “quella giudiziale non può avere corso e dev'essere dichiarata, più esattamente, improponibile, piuttosto che improcedibile, per la mancanza di un presupposto processuale (v., in tal senso, Cass. 27-2-1984, n.1407; Cass. 4-11-1983,
n.6526)” (Cass. civ. sez. lav., 04/05/1987, n. 4157; più recentemente Cass. civ. sez. VI,
27/02/2018, n. 4566; nella giurisprudenza di merito, App. Torino, 30.3.2023, n. 121)
Ora, il CTU nominato nel presente giudizio ha escluso che le due patologie (indicate per la prima volta in ricorso), rientrino, in termini evolutivi, nel quadro della sintomatologia rappresentata dal sig. , indipendentemente della corretta qualificazione della Pt_1 malattia professionale denunciata.
Da ciò consegue l'improponibilità della domanda in parte qua.
3.
Le spese di lite devono essere compensate, trovando applicazione l'art. 152 disp. att.
c.p.c. Le spese di CTU devono conseguentemente essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
8 Torino, 17/12/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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