Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 47 del ruolo generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 18.6.2024
PROMOSSA DA
e , con l'Avv. RAFFAELE BIA ed elettivamente Parte_1 Parte_1 domiciliata in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 179 - BARI
-Appellante-
CONTRO
(già , con gli Avv.ti CLAUDIO TATOZZI e FRANCESCA CP_1 Controparte_2
GAVEGLIO ed elettivamente domiciliata in VIA DEGLI OMENONI, 2 - MILANO
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 3036/2022, depositata il 5/12/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
e convenivano in giudizio la società Parte_1 Parte_1 [...] al fine di farne accertare la responsabilità contrattuale e, per l'effetto, ottenerne CP_2 la condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di subentro come affittuaria di ramo d'azienda.
A sostegno della propria domanda, le parti attrici deducevano:
- che con contratto 06/12/2016, aveva loro appaltato il servizio di CP_3 monitoraggio, analisi e gestione dei sistemi di sicurezza antintrusione;
assistenza tecnica e manutenzione dei sistemi antintrusione;
coordinamento di istituti muniti di apposita licenza per lo svolgimento in loco di servizi di vigilanza e pronto intervento;
taglio erba per garantire il regolare funzionamento dei macchinari, presso 12 impianti fotovoltaici in gestione alla società CP_3
[...]
- che a seguito del deposito di ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, ex art. 161 co. 6 L.F., la committente, con nota 17/06/2019, per garantire la continuità aziendale e salvaguardare il rapporto con i fornitori “strategici”, aveva assunto l'impegno di pagare integralmente i crediti maturati dalle istanti prima del deposito del ricorso (€ 138.481,06 in favore di ed € 64.011,41 in favore di , attraverso il versamento di un acconto del Parte_1 Pt_1
20% e del saldo in nr. 18 rate mensili, nonché a pagare i crediti a maturarsi in corso di procedura in prededuzione ex art. 111 L.F., a condizione che le forniture proseguissero come da contratto;
- che tale ipotesi non si era concretizzata e tuttavia, con nota 05/12/2019, aveva CP_2 proposto alle istanti di rinnovare il contratto fino al 31/03/2020: proposta accettata;
- che con contratto 29/01/2020, aveva concesso in affitto alla il ramo di CP_2 CP_2 azienda in cui erano compresi gli impianti oggetto dell'appalto de quo agitur, e l'affittuaria, con nota 20/02/2020, aveva comunicato alle istanti che il rapporto sarebbe proseguito con essa, cui – a decorrere dal 01/02/2020 - sarebbero stati fatturati i corrispettivi;
- che, in effetti, il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità con l'affittuaria che però, ad onta delle richieste, non aveva loro pagato i corrispettivi relativi al periodo ante contratto di affitto d'azienda, in cui i servizi erano stati resi in favore della società concedente, assoggettata alla procedura concordataria.
Ritenendo, quindi, che, ai sensi dell'art. 2558 c.c., doveva ritenersi subentrata ad CP_2
nel contratto di appalto ridetto, e che la prima, siccome subentrata, doveva ritenersi CP_2 obbligata per le obbligazioni insorte in esecuzione del contratto anche per il periodo anteriore al subentro, chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 144.159,70 ed in favore di della somma di € 65.976,46; il tutto oltre Pt_1 accessori.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente la ricostruzione dei Controparte_2 fatti rappresentata dalle parti attrici.
In particolare, parte convenuta, pur riconoscendo di aver stipulato un contratto di affitto del ramo d'azienda denominato O&M con la società il 29.1.2020 con efficacia differita CP_3 dal 1.2.2020, sosteneva di non essere mai subentrata alla società cedente nel contratto d'appalto in essere con le odierne parti attrici. Il contratto d'affitto, infatti, prevedeva una clausola di esonero, facoltà normativamente riconosciuta all'art. 2558 comma 1 c.c., operante per i contratti passivi con i fornitori e per tale motivo, essa non poteva essere considerata responsabile in solido per i crediti lamentati da parte attrice, sorti in ragione dell'inadempimento della società cedente, mentre la nota informativa del
3.2.2020 aveva un solo fine illustrativo e standardizzato, non rilevando dunque come accettazione del debito.
Di conseguenza, chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale riteneva la domanda attrice infondata, atteso che, da un lato non risultava applicabile l'articolo 2558 c.c., quale invocato dalle parti attrici, in quanto tale norma si riferisce a contratti non ancora eseguiti, in cui vi sia permanente corrispettività di obbligazioni e, comunque, l'applicabilità dell'articolo 2558 c.c. era da ritenersi esclusa per regola pattizia;
dall'altro poichè non era possibile per il Giudice estendere la fattispecie al caso di cui all'articolo 2560 c.c., non invocato, in base al principio della domanda;
in ogni caso, anche se ciò fosse stato possibile, la domanda ai sensi di tale norma sarebbe risultata comunque infondata.
Infatti, la norma di cui al secondo comma dell'articolo 2560 c.c. offre al creditore (in questo caso, gli attori) un vantaggio, quello di estendere la garanzia patrimoniale anche al cessionario (nel caso di specie, parte convenuta), estensione che viene, tuttavia, contemperata con le esigenze di certezza dell'acquisto/cessione; esigenze che sono anche schiettamente garantistiche della posizione del cessionario ed in base alle quali è necessario che tali debiti risultino dalle scritture contabili.
Nel caso di specie, tale risultanza non è stata provata, né è stata fatta istanza da parte attrice di un ordine di esibizione delle scritture contabili obbligatorie ex art. 210 c.p.c.
Per tale motivo, anche se fosse stata allegata la violazione dell'art. 2560 c.c. e fosse qui decidibile – profilo processuale di cui si è detto sopra - ugualmente l'epilogo processuale sarebbe risultato il medesimo.
Avverso detta pronuncia proponevano appello e Parte_1 Pt_1
insistendo per l'accoglimento delle proprie domande.
[...]
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del gravame e la CP_2 conferma dell'impugnata Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta illegittimità della Sentenza di primo grado per avere ritenuto infondata la domanda per la ritenuta inapplicabilità alla fattispecie della norma di cui all'art. 2558 c.c.; violazione di legge ed erronea e/o mancata considerazione di circostanze di fatto incidenti sulla decisione e provate dalle società attrici, nonché violazione dell'art 2558 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Premesso che la convenuta aveva rilevato in affitto il ramo di azienda c.d. “O & M” di cui già era titolare la , e che tra quest'ultima e le attrici era stato stipulato il contratto di appalto CP_2
6/12/2016, l'appellante ribadisce che a seguito del subentro nel contratto d'appalto l'affittuaria era tenuta anche al pagamento dei debiti relativi al periodo di esecuzione del rapporto anteriore alla stipula dell'affitto di azienda.
Infatti in linea generale, ai sensi dell'art. 2558 c.c., nell'ipotesi di trasferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda, consegua esso ad alienazione ovvero ad affitto, la cessionaria subentra nei contratti stipulati per l'esercizio della azienda o del ramo ceduti, salvo che si tratti di contratti aventi carattere personale, ovvero, salvo che la fattispecie successoria sia pattiziamente esclusa. In tal caso, peraltro, la cessionaria diviene altresì obbligata per i debiti relativi alla esecuzione del contratto rispetto al quale si sia verificato il subentro, posto che detti debiti non possono essere intesi quali rapporti a sé stanti e che la vicenda successoria investe l'intero contratto non ancora esaurito, determinandosi con la cessione il subentro dell'acquirente d'azienda nel rapporto contrattuale nella sua interezza, cioè per il complesso di prestazioni, obblighi e diritti dal medesimo scaturenti. In definitiva, con la cessione dell'azienda, o di un ramo di questa, si realizza il pieno subingresso del cessionario nelle stesse posizioni giuridiche, attive e passive, facenti capo al cedente, purché collegate all'esercizio dell'impresa e non aventi carattere personale.
L'appellante sostiene che è proprio la corretta interpretazione del concreto svolgersi delle vicende negoziali successive alla stipula del contratto d'affitto d'azienda a contraddire la correttezza della decisione impugnata e, viceversa, a confermare inoppugnabilmente la fondatezza della tesi attorea.
Se è ben vero che, secondo la giurisprudenza, la successione del cessionario nei contratti a prestazioni corrispettive conclusi dal cedente si verifica soltanto nel caso in cui quest'ultimo, al momento del trasferimento, sia ancora, allo stesso tempo, debitore e creditore della controparte contrattuale, il mancato esaurimento delle prestazioni contrattuali corrispettive nella vicenda de qua emergeva palesemente delle circostanze di fatto allegate.
Infatti, il contratto d'appalto 6/12/2016, secondo la clausola n. 5), aveva durata annuale, con decorrenza dal 1.1.2017 e previsione di tacito rinnovo, di anno in anno, in assenza di disdetta da comunicarsi con preavviso di 60 giorni. Alla data della comunicazione dell'affitto di azienda, datata
3/2/2020, detto contratto si era tacitamente rinnovato sino al 31/12/2020, in mancanza di tempestiva disdetta e, dunque, esso era perfettamente vigente ed efficace.
Ad ogni buon conto, con distinte lettere PEC del 5/12/2019, aveva proposto a CP_2
e di rinnovare il Contratto in questione fino al 31/3/2020 e tale proposta Pt_1 Parte_1 era stata accolta dalle società deducenti, che avevano proseguito l'espletamento dei servizi.
Se così è, alla data del 1/2/2020, data di decorrenza della efficacia del contratto di affitto d'azienda con , il contratto di appalto 6/12/2016 era pienamente in vigore, non essendo CP_2 né stato sciolto prima della concessione in affitto della azienda, né tantomeno avendo provveduto successivamente ad intimarne formalmente lo scioglimento l'affittuaria . CP_2
A ciò consegue che, al momento dell'affitto, tanto le deducenti, quanto l'affittuaria, erano ancora vicendevolmente tenute a reciproche prestazioni, consistenti rispettivamente nell'effettuazione dei servizi oggetto di appalto e nel pagamento del corrispettivo di tali servizi.
Dunque, gli effetti del rapporto non erano ancora esauriti per nessuna delle due parti contraenti e, quindi, non ricorreva l'elemento ostativo al subingresso dell'affittuario nel contratto stipulato dal concedente, che, come chiosato dal Tribunale a quo, presuppone l'esaurimento delle prestazioni sinallagmatiche e la sopravvivenza di mere obbligazioni pecuniarie.
Deve concludersi che, per effetto del contratto d'affitto, si era verificata la successione nel contratto d'appalto, poiché era subentrata ad in tutte le situazioni giuridiche CP_2 CP_2 derivanti dall'appalto, tanto attive, concretantesi nel diritto a riceversi le prestazioni convenute, quanto passive, concretantisi nell'obbligo di pagare i relativi compensi.
Prestazioni non già convenute ex novo, ma proseguite negli esatti termini di cui al contratto originario, che dunque aveva continuato ad avere vigore salvo la modifica soggettiva derivante dal subentro di a nella posizione di committente. CP_4 CP_2
Con il secondo motivo si lamenta l'illegittimità della Sentenza di primo grado, per avere ritenuto inapplicabile la disciplina di cui all'art. 2558 c.c. per specifico patto contrattuale, senza avvedersi che la condotta delle parti nella gestione del rapporto era in contraddizione con la esclusione del subingresso di nel contratto, ed omettendo di considerare i precisi CP_2 riscontri addotti ed i rilievi delle deducenti, che a tale manifestazione negoziale aveva fatto seguito un contegno di del tutto incoerente e contraddittorio con il testo negoziale. CP_2
E' dato incontroverso che, riguardo ai servizi di monitoraggio e vigilanza sui campi fotovoltaici che formavano oggetto del contratto 06/12/2016, non ha stipulato alcun CP_2 nuovo contratto né con altro fornitore né con le deducenti, né tantomeno ha rinegoziato i termini del rapporto con le odierne esponenti, cosicché il rapporto è proseguito negli identici termini in cui si era svolto in precedenza con la originaria committente . CP_2
Alla data di stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda, il contratto di appalto già in corso tra le deducenti e la originaria committente era in pieno vigore, dal momento che con CP_2 precedente nota 05/12/2019 aveva proposto alle istanti di rinnovare il contratto fino al CP_2
31/03/2020 e tale proposta era stata accettata dalle deducenti.
Ne consegue che, sopraggiungendo la concessione in affitto del ramo d'azienda nel periodo di vigenza del contratto d'appalto 06/12/2016, e non sussistendo alcuna formale intimazione di risoluzione di detto contratto, o la formalizzazione di un nuovo contratto d'appalto cui potesse conseguire la tacita risoluzione del primo (come pure avrebbe dovuto essere, ai sensi della clausola
5.1 del contratto d'affitto), la conclusione cui deve giocoforza pervenirsi è che, con l'invio della citata lettera 03/02/2020, avesse comunicato a ed a che, a CP_2 Parte_1 Pt_1 decorrere dal 01/02/2020, avendo trasferito in suo favore il ramo d'azienda O&M, il CP_2 contratto sarebbe proseguito con essa affittuaria.
Deve dunque concludersi che, per effetto del contratto d'affitto, contrariamente a quanto convenuto dalle parti e contrariamente alla interpretazione del primo Giudice, si è effettivamente verificata la successione nel contratto d'appalto, poiché è subentrata ad in tutte CP_2 CP_2 le situazioni giuridiche derivanti dall'appalto, che era ancora in corso e vigente alla stipula dell'affitto di ramo d'azienda.
Prestazioni tanto attive, concretantesi nel diritto a riceversi le prestazioni convenute, quanto passive, concretantisi nell'obbligo di pagare i compensi convenuti. Prestazioni inoltre non già convenute ex novo, ma proseguite negli esatti termini di cui al contratto originario, che dunque ha continuato ad avere vigore salvo la modifica soggettiva derivante dal subentro di a nella posizione di committente. CP_2 CP_2
Con il terzo motivo si lamenta l'illegittimità della Sentenza per avere ritenuto applicabile alla vicenda l'art. 2560 c.c. e per avere ritenuto manchevole di prova la pretesa, sotto tale angolo visuale, della fattispecie.
La difesa delle società appellanti ha espressamente qualificato la propria pretesa quale domanda di pagamento nei confronti della affittuaria del ramo d'azienda, subentrata alla concedente nel rapporto contrattuale, ancor in corso, cui tali debiti afferiscono, senza mai invocare l'art. 2560
c.c., essendo le attrici a perfetta conoscenza che tale norma non trova applicazione alla vicenda che ci occupa: sia perché essa si riferisce e regola la sola cessione in proprietà della azienda, e non l'affitto della azienda, salvo che i debiti trovino titolo in emolumenti dei lavoratori addetti all'azienda (art. 2112 c.c.); sia perché l'art. 2562 c.c. prevede l'applicazione all'affitto della sola norma dettata in materia di usufrutto dall'art. 2561 c.c., e non di quella di cui all'art. 2560 c.c.; sia, infine, perché le parti avevano escluso dall'affitto d'azienda il subentro nei debiti e crediti relativi alla azienda oggetto di cessione.
La sentenza dunque è viziata perché si pone in contrasto con la domanda e giudica oltre i limiti della domanda stessa.
***
L'appello è complessivamente infondato.
La Corte preliminarmente prende atto del terzo motivo di impugnazione, con cui le appellanti deducono che il Giudice ha pronunciato ultra petita, chiarendo di non avere mai inteso invocare l'art. 2560 cc, per accertare il subentro a tale titolo della affittuaria nel debito sorto e cristallizzato sotto la precedente gestione.
Dunque, a fronte di questa inequivoca delimitazione della domanda, restano assorbenti i primi due motivi di impugnazione, volti a contestare la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso il trasferimento a del debito come conseguenza del trasferimento dell'intero CP_2 rapporto contrattuale posto originariamente in essere dalle attuali appellanti con , che le CP_2 appellanti affermano essersi verificato, in tutte le componenti attive e passive del rapporto, e quindi appunto anche per il debito preesistente, come avviene ordinariamente in caso di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, per la disciplina dettata dall'art.2558 cc.
Ora, (a prescindere dalla fondatezza o meno del primo motivo di impugnazione, che critica la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso la astratta riconducibilità del rapporto pregresso alla fattispecie di cui all'art. 2558 cc), è pacifico che con contratto 29/01/2020, registrato il 31/01/2020, la aveva concesso in affitto alla il ramo di azienda di CP_2 CP_2 [...] di impianti energetici da fonti rinnovabili (ramo d'azienda O&M o Ramo O&M), CP_5 definendo con chiarezza il perimetro del ramo ceduto, e in particolare i contratti trasferiti, laddove prevede il trasferimento dei “rapporti con la clientela e i relativi contratti commerciali attivi in corso del Ramo di Azienda, come elencati nell'allegato B, nei quali la società affittuaria subentrerà ai sensi delle clausole seguenti, con esclusione espressa di qualsiasi altro contratto” . I contratti che e avevano stipulato con non sono Parte_1 Parte_1 CP_2 compresi tra quelli in elenco (va detto che l'elenco dei contratti trasferiti contenuto nell'allegato B prodotto dalle attrici è illeggibile, ma la circostanza che i contratti non vi figurino è Pt_1 incontestata), quindi è positivamente documentata la volontà delle parti dell'affitto di escludere il trasferimento di quei contratti.
D'altro canto, la esclusione di una serie di rapporti in corso trovava chiara giustificazione nell'esistenza di forti passività, risalenti alla pregressa gestione, che avevano già condotto la società allo stato di insolvenza, e reso necessario negoziare in tempi ristretti l'affitto del ramo, per salvare i valori aziendali: l'affittuaria non aveva interesse ad acquisire i contratti segnati da pesanti passività formatasi in precedenza, e ha definito esplicitamente i rapporti inclusi nel trasferimento: va quindi tutelato l'affidamento dell'affittuaria nella definizione delle obbligazioni assunte.
Né può sostenersi, come vorrebbero le impugnanti, che le comunicazioni inviate da
[...]
(vedi doc. 11 parte attrice in primo grado) e la prosecuzione del rapporto commerciale CP_2 delle appellanti con dimostrino una volontà di quest'ultima contraria a quella CP_2 documentata per iscritto nell'affitto di azienda, per le ragioni che si espongono brevemente.
In primo luogo la Nota Informativa PEC del febbraio 2020, inviata da alle CP_2 attrici, (doc. 11 di parte attrice) costituisce, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, una mera
“comunicazione dal contenuto standard, di carattere meramente informativo e non certo negoziale, non specificatamente indirizzata alle società attrici bensì rivolta alla generalità dei soggetti che avevano rapporti commerciali con al solo “scopo di rendere noto l'intervenuto CP_2 trasferimento del godimento del Ramo di ”, era quindi ed evidentemente priva di Parte_2 qualsiasi significato negoziale.
D'altro canto, i contratti di servizio in questione non hanno necessariamente forma scritta, e dunque nulla osta a che le parti, e , consapevoli che il vecchio contratto in Pt_1 CP_2 origine stipulato da non era più direttamente applicabile tra di loro, e tuttavia CP_3 desiderose per interesse commerciale a mantenere il rapporto, abbiano applicato per semplicità, le precedenti condizioni, con ordinativi mensili.
Quindi, le prestazioni effettuate da e sugli impianti fotovoltaici Pt_1 Parte_1 compresi nel ramo di azienda O&M, successivamente alla stipula del contratto d'affitto, non trovano causa nell'originario contratto d'appalto, bensì in successivi e autonomi accordi stipulati direttamente tra le appellanti e , sulla base di singoli e specifici ordini di acquisto (All.ti CP_2 Co 13, 68, 71, 74, 81, 84, 87, 90, 93 fasc. I grado) che venivano impartiti di volta in volta da , in relazione a specifiche e ben definite attività, ed accettati di volta in volta dalle appellanti mediante esecuzione diretta della prestazione richiesta, al termine delle quali veniva emessa relativa fattura da parte di e (All.ti 14, 15, 72, 75, 82, 85, 91 e 94 fasc. I grado), Pt_1 Parte_1 corrispondenti alle fatture nelle quali vengono espressamente richiamati gli ordini a cui le stesse si riferiscono.
A ulteriore conferma di ciò (e quindi, del mancato trasferimento del precedente contratto e della autonomia dei patti intercorsi successivamente), si rileva che quando le parti hanno definito tra loro, a stralcio, le somme dovute da per i servizi prestati dalle società nel CP_2 Pt_1 periodo di affitto, non hanno affatto menzionato la passività pregressa, e solo dopo svariati mesi hanno fatto valere il presunto credito.
In definitiva l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti di (già , avverso la Sentenza del Parte_1 CP_1 Controparte_2
Tribunale di Bologna n. 3036/2022, così dispone:
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza. Cont B) Condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1
delle spese del grado, che liquida in complessivi € 7.500, oltre rimborso forfettario,
[...]
IVA e CPA, come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 28.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei