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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/08/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 63/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Rosaria Cuomo Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bertoli Consigliere
all'udienza del 25.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 63/2025 di R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale Parte_1 P.IVA_1 dello Stato di Milano e domicilio eletto ex lege presso i suoi uffici di Milano, via Freguglia, 1,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti AN VA e Controparte_1 C.F._1 Leonardo VA e domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via XX Settembre, 14/12a,
-appellato- Oggetto: benefici ai superstiti delle vittime del terrorismo.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia codesta Corte di Appello adita:
In via preliminare
- Accogliere l'eccezione di incompetenza e dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui non ha ordinato l'obbligo di riassunzione presso il Tribunale di Milano in forza del combinato disposto pagina 1 di 16 dell'art. 149 c.p.c ed art. 6 RD 1611/1933 nei confronti della subvalente disposizione normativa di cui all'art. 444 c.p.c
- Nel Merito
In via principale
-Accogliere l'appello e per l'effetto riformare le impugnate statuizione di diritto e di fatto contenute nella sentenza di primo grado e rigettare interamente le domande formulate dal Sig.
[...]
e confermare la legittimità dei provvedimenti resi dal ed impugnati CP_1 Parte_1 da controparte;
- Condannare in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese ed onorari di lite del presente giudizio.”.
Per l'appellato:
“Piaccia alla Corte di Appello di Milano, respinta ogni diversa richiesta o istanza, respingere l'appello del avverso la sentenza Tribunale Pavia, Sez. Lav., 724/24. Vinte Parte_1 spese, diritti ed onorari con distrazione.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 724/2024 il Tribunale di Pavia, in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
(uno dei due figli delle vittime primarie) nei confronti del , ha così CP_1 Parte_1 disposto:
“Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 44.655,00 oltre interessi e rivalutazione con il criterio di maggior danno ex art. 429 cod. proc. civ. dall'agosto 2018 fino all'effettivo pagamento, nonché della somma di euro 21.202,40 oltre interessi e rivalutazione con il criterio di maggior danno ex art. 429 cod. proc. civ. dal settembre 2023 fino all'effettivo pagamento;
Condanna, altresì, parte resistente alla retrodatazione di ambo gli assegni vitalizi ex art. 2 l. 407/98 e ex art. 5 comma 3 l. 206/04, di pertinenza del ricorrente a decorrere dalla data del 18 agosto 2016;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare al difensore AN VA di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano in € 12.056 per onorari, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.”.
Si sintetizzano di seguito i fatti oggetto della controversia di primo grado.
pagina 2 di 16 , figlio di e , ambedue deceduti Controparte_1 Persona_1 Persona_2 nell'attentato terroristico avvenuto a Nizza (Francia) in data 14 luglio 2016, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Pavia, il al fine di ottenere la condanna dello stesso alla Parte_1 riliquidazione della quota di sua spettanza della speciale elargizione di cui all'art. 4 l. 302/1990, come elevata dall'art. 2, comma 1, DL 337/2003, conv. con modificazioni dalla l. 369/2003, sulla base della rivalutazione di entrambe le quote allo stesso spettanti ex art. 8 comma 2 dal 1 gennaio 2003 (pari al
50% del totale), ossia dalla data di entrata in vigore della norma che ne ha elevato l'entità all'importo complessivo di euro 200.000,00 e, quindi, al pagamento a tale titolo della somma complessiva (quanto al pagamento della provvisionale del 90% delle due speciali elargizioni) di euro 44.655,00, oltre interessi e rivalutazione con il criterio di maggior danno ex art. 429 dall'agosto 2018 fino all'effettivo soddisfo;
al pagamento, a saldo del residuo 10% delle due speciali elargizioni, dell'ulteriore somma di complessivi euro 10.601,20 per ciascun genitore, per un totale di euro 21.202,40, oltre interessi e rivalutazione con il criterio di maggior danno ex art. 429 dal settembre 2023 fino all'effettivo pagamento;
alla retrodatazione di ambo gli assegni vitalizi ex art. 2 l. 407/98 e di ambo gli speciali assegni vitalizi ex art. 5, comma 3, l. 206/04, corrisposti solo a decorrere dalla data della domanda amministrativa, a far tempo dal 18 agosto 2016 (nelle conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado risulta indicata tale data, mutuata dal Tribunale nel relativo capo del dispositivo, sebbene l'evento letale risalga pacificamente al 14 luglio 2016, ma il relativo refuso non è stato oggetto di censura da parte dell'appellato, che, al riguardo, non ha proposto un'impugnazione incidentale).
Nello specifico il ricorrente, in data 27 giugno 2017, aveva presentato domanda volta all'ottenimento dell'elargizione di cui alle leggi n. 302 del 1990, n. 407 del 1998 e n. 206 del 2004; nel frattempo la
Repubblica Francese aveva erogato un'indennità di euro 75.000,00 per ciascun genitore;
con decreti nn.
159 e 161 del 2018 il Ministero dell'Interno aveva concesso una provvisionale pari al 90% della speciale elargizione di cui alla legge n. 302 su un totale spettante pari ad euro 200.000, rivalutandola, tuttavia, solo dal momento della domanda (detratto l'indennizzo risarcitorio già ottenuto dallo Stato francese); con decreti nn. 85 e 88 del 2023 il Ministero aveva, inoltre, riconosciuto in favore del ricorrente l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge 407 del 1998 e quello di cui all'art. 5 comma 3 della legge n. 206 del 2004 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (27 giugno 2017) e, con decreto 84 del 2023, aveva proceduto al saldo della speciale elargizione riconosciuta con i decreti
159 e 161 del 2018, rivalutando la somma dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
pagina 3 di 16 Il giudice di primo grado -rigettata l'eccezione d'incompetenza territoriale avanzata dal , il Parte_1 quale aveva sostenuto la competenza sulla controversia del foro erariale in ragione del fatto che la domanda non era stata svolta dalla vittima primaria, ma dall'erede, là dove, secondo il Tribunale di
Pavia, la controversia era, comunque, qualificabile assistenziale con conseguente operatività del criterio di competenza territoriale della residenza del soggetto beneficiario della prestazione ex art. 444 c.p.c.- ha accolto integralmente il ricorso, condannando il a rifondere al ricorrente le spese Parte_1 processuali.
Con ricorso in appello, depositato in data 20.1.2025, il ha impugnato la sentenza di primo Parte_1 grado formulando tre motivi di censura.
1.- Error in procedendo- Violazione o non corretta applicazione dei criteri inderogabili del Foro erariale ex art. 149 c.p.c ed art.- 6 RG 1611/1933. (pagg. 6 – 7).
L'appellante ripropone, preliminarmente, l'eccezione d'incompetenza territoriale, in assunto erroneamente superata dal primo giudice, richiamando l'art. 25 c.p.c., che prevede, per le cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato, la competenza inderogabile e funzionale del giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, ovvero, nel caso di specie, il Tribunale di Pavia, trattandosi, oltretutto, di posizione di erede e non di posizione individuale dei soggetti vittime dell'evento tragico.
2.- Error in iudicando – violazione o erronea applicazione dell'art. 6 legge 302/90 ed art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 510/1990 (pagg. 7 – 12).
Con il secondo motivo d'appello il censura la sentenza di primo grado, lamentando che il Parte_1
Tribunale avrebbe violato gli artt. 6 l. 302/1990 e 3 del DPR 510/1990, secondo cui per il conferimento dei benefici gli interessati devono presentare apposita domanda, potendosi prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio solamente per i dipendenti pubblici vittime del dovere, tra i quali non rientra l'appellato. L'appellante sostiene che, in forza delle richiamate disposizioni normative, a differenza che per le vittime del dovere, per le vittime del terrorismo non esisterebbero disposizioni che impongano che l'Amministrazione debba attivarsi autonomamente per la concessione della speciale elargizione, sicché la stessa spetterebbe, anche nella componente relativa alla rivalutazione, solamente a far tempo dalla presentazione della domanda.
A supporto di tale interpretazione richiama il parere prot. n. 1144 del 6 febbraio 2020 reso dalla
Commissione Consultiva di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 510/1999 nella seduta del 22 gennaio 2020, pagina 4 di 16 che, con riguardo alla decorrenza delle elargizioni una tantum, ha chiarito che: “la sua corresponsione presuppone, come detto, la presentazione della domanda e dovrà essere effettuata non appena l'Amministrazione avrà accertato la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio, e ciò sia per quanto riguarda i superstiti che la vittima rimasta invalida. La rivalutazione dell'importo, effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 302/1990, avverrà a decorrere dalla data della domanda amministrativa”.
Osserva, inoltre, che l'evento terroristico è accaduto il 14 luglio 2016 e certamente l'anzidetta rivalutazione non può spettare fin dal 1° gennaio 2003, cioè da una data antecedente.
Quanto al calcolo della rivalutazione sull'importo totale teoricamente dovuto, piuttosto che sulla differenza tra il totale e quanto già ricevuto dallo Stato francese, l'Amministrazione ritiene corretto il suo l'operato basato su tale seconda opzione e censura la sentenza appellata per aver accolto l'altra.
Sostiene che, infatti, la rivalutazione va a ristorare l'avente diritto del mancato godimento del denaro tra la data di spettanza – nel caso di specie coincidente con la data della domanda – e la data di effettiva corresponsione e che spetta esclusivamente sugli importi concessi dallo Stato italiano e non su quelli concessi da altro Stato con riguardo al medesimo evento, importi correttamente detratti dal Parte_1 anche ai sensi degli artt. 10 e 13 della legge n. 302/1990 e 4 del D.P.R. n. 510/1999.
3.- Erronea o non corretta applicazione degli art. 2 legge 407/98 ed art. 5 comma 3 legge 206/2004
– manifesta erroneità applicativa dei criteri determinativi della decorrenza degli assegni periodici
(pagg. 12 – 14).
Con il terzo motivo d'appello il insiste nell'impossibilità ed illogicità della decisione di Parte_1 primo grado che ha riconosciuto gli assegni periodici di cui è causa a far tempo dall'evento terroristico e, quindi, da epoca antecedente alla presentazione della domanda, ribadendo che prima di tale momento non si può ritenere né sorto, né attuale il relativo diritto.
L'appellato si è costituito, contestando ciascuno dei motivi d'appello e chiedendo, quindi, di rigettare il gravame e di confermare integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria delle spese e loro distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, nessuno dei motivi d'appello è meritevole d'accoglimento.
pagina 5 di 16 Infondato è, innanzi tutto, il primo motivo d'appello, avendo il Tribunale correttamente superato l'eccezione d'incompetenza territoriale sulla base dei seguenti rilievi, che questa Corte non può che far propri, condividendoli, in quanto conformi a diritto:
“Come è noto, in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, l'attribuzione della competenza per le controversie data al tribunale del luogo di residenza del lavoratore o del soggetto fruente delle prestazioni assistenziali ex art. 444 cod. proc. civ. opera anche quando l'amministrazione convenuta fruisce della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione, che risponde all'esigenza di facilitare l'accesso al giudice della parte più bisognosa di assistenza, ha carattere di norma speciale rispetto a quella sul foro erariale. Diversamente, l'operatività del foro erariale comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai beneficiari di tutele previdenziali o assistenziali aventi come controparti soggetti non fruenti della difesa erariale e rispetto a quanto previsto in materia di controversie relative a rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18606 del 21/09/2005).”.
Né rileva che nel caso esaminato ad agire non siano i soggetti rimasti vittima dell'evento terroristico, essendo gli stessi deceduti in conseguenza dello stesso, ma l'azione, volta al conseguimento dei benefici di legge, sia proposta da uno dei due figli, in quanto ciò che interessa, ai fini della riconduzione della fattispecie processuale all'art. 442 c.p.c., è la natura assistenziale della speciale elargizione e dei vitalizi allo stesso spettanti in ragione del decesso dei genitori nell'attentato. Le provvidenze (speciale elargizione e assegni vitalizi) riconosciute dal legislatore alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ed estese, nel tempo, anche alle vittime del dovere) hanno, infatti, carattere assistenziale (Cass., SU, 23300/2016 e 8982/2018), senza che possa distinguersi tra vittime primarie e vittime secondarie, sicché, ferma la giurisdizione dell'AGO (Cass. n. 26627/2007), per entrambe opera, ex art. 444, comma 1, c.p.c., la competenza funzionale del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore (trattandosi di disposizione speciale, che prevale anche sulla regola generale del c.d. Foro erariale (vd. Cass. n. 3338/2020).
Quanto al secondo motivo d'appello, con lo stesso si lamenta la violazione o erronea applicazione dell'art. 6, comma 1, legge 302/90 e dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 510/1990 per aver il primo giudice riconosciuto il diritto dell'odierno appellato ad ottenere la rideterminazione dell'importo di euro 200.000,00 (allo stesso spettante pro quota, ossia in ragione del 50% per ciascun genitore) della speciale elargizione di cui all'art. 4 della l. 302/1990, elevata a tale misura, per gli eventi successivi al pagina 6 di 16 1.1.2003, dall'art. 2, comma 1, del d.l. 337/2003, conv. con modificazioni dalla l. 369/2003, non già dalla domanda amministrativa, come in assunto correttamente disposto dal , bensì dal Parte_1
1.1.2003, ossia dalla data dalla quale l'importo delle speciali elargizioni di cui agli artt. 1, 4 e 8 della l.
302/1990 è stato portato all'importo complessivo di euro 200.000.
Le censure al riguardo mosse alla sentenza di primo grado sono infondate.
Sul punto il Tribunale di Pavia ha così motivato, richiamando la disciplina legislativa che regola la fattispecie e facendone corretta applicazione:
“L'art. 4 della legge n. 302 del 1990 prevede che “Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 (atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980,aumenta n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720”.
L'art. 8 della medesima legge prevede poi che “Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF”.
L'art. 6 stabilisce anche che gli interessati devono presentare apposita domanda per ottenere i benefici previsti dal testo normativo.
L'art. 2, comma 1 del decreto - legge n. 337/2003, convertito con modificazioni dalla legge 369/2003 ha stabilito “Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003 le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4, 8 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 sono elevate ad euro 200.000,00.
Come si evince dal tenore letterale dell'art. 8 della legge n. 302 la rivalutazione opera in automatico senza che venga individuato un dies a quo diverso dalla entrata in vigore della norma e viene contestualizzata “alla data della corresponsione”. La ratio della norma è quella di attualizzare l'ammontare della elargizione all'andamento dell'inflazione.
pagina 7 di 16 L'attuazione data dal che ha limitato la rivalutazione al periodo successivo alla data di Parte_1 presentazione della domanda costituisce un'applicazione illegittima della legge che, viceversa, ha previsto un automatismo per l'aggiornamento della somma da elargire.
Si deve, inoltre, considerare che la presentazione della domanda per ottenere l'elargizione costituisce il mero esercizio di un diritto che sorge per previsione normativa espressa in occasione dell'evento che ha cagionato la morte del congiunto.
Pertanto, il alla data della elargizione della somma provvisionale avrebbe dovuto Parte_1 corrispondere la somma di euro 152.700 per ciascun genitore: in particolare la somma di euro
200.000 rivalutata avrebbe dovuto essere pari ad euro 253.000, il cui 90% corrisponde alla somma di euro 227.700 al quale sottrarre la somma di euro 75.000 erogata dalla Repubblica Francese, per un totale, appunto, di euro 152.700.
Posto che a parte attrice spetta la metà di detta somma, pari ad euro 77.700 per ciascun genitore e che il ha già corrisposto la somma di euro 54.022,50, al ricorrente spetta l'ulteriore somma di Parte_1 euro 22.327,50 oltre interesse legali e rivalutazione dal mese di agosto del 2018 al saldo per ciascun genitore.
3.1. Parte ricorrente ha quindi diritto a vedere rivalutata dall'agosto 2018 fino al mese di settembre del 2023 anche la somma ottenuta dalla differenza tra l'ammontare complessivo della elargizione e quello della provvisionale, pari ad euro 25.300, che alla data della corresponsione del saldo deve essere quantificata in euro 29.474,50; da quest'ultima somma occorre detrarre la somma corrisposta dal pari ad euro 18.783,80, di modo che residuerebbe un credito per ciascun genitore di Parte_1 euro 10.735,70.”.
L'odierno Collegio non può che confermare la decisione al riguardo assunta nella sentenza appellata, in quanto conforme all'orientamento di questa Corte d'Appello, che, sulla questione giuridica della decorrenza della rivalutazione della speciale elargizione, si è così espressa, con argomentazioni qui integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Riguardo la misura delle prestazioni dovute in favore delle vittime del dovere, l'art. 8 l. 302/1990 stabilisce:
«1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
pagina 8 di 16 2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF».
Da una piana lettura del dettato normativo risulta che il legislatore ha inteso, con tutta evidenza, sottrarre il valore della speciale elargizione al principio nominalistico posto dall'art. 1277 c.c., secondo cui i debiti pecuniari si estinguono in conformità del loro importo nominale.
Dalla rivalutazione operata dal (rivalutazione operante solo dall'anno precedente la Parte_1 corresponsione e fino alla corresponsione stessa) pare trarsi che l'amministrazione ha impropriamente saldato tra loro due previsioni distinte, contenute in due diversi commi dell'art. 8 della legge
302/1990: la prima, secondo cui la rivalutazione opera sulla base dell'indice calcolato nell'«anno precedente», e la seconda secondo cui la rivalutazione opera «alla data della corresponsione».
Premesso che i commi 1 e 2 dell' art. 8 della l. 302/1990 sono dedicati rispettivamente, alle prestazioni erogate in forma di assegno periodico vitalizio (comma 1) e alle prestazioni erogate una tantum
(comma 2), proprio dal tenore complessivo della norma, e segnatamente dal raffronto tra il primo ed il secondo comma, si evince con chiarezza che il riferimento all'anno precedente contenuto nel primo comma opera sia in relazione agli assegni che in relazione alle prestazioni (elargizioni) una tantum, come quella di cui si discute in questa sede.
Ed in entrambi i casi, il riferimento all'anno precedente è l'accorgimento tecnico necessario a consentire di calcolare il tasso di rivalutazione secondo gli indici Istat.
Il a fondamento dell'appello cita la a sentenza di questa Corte n. 2095/2019 , che riguarda Parte_1 però un caso diverso dalla fattispecie in esame , ovvero la legge che parifica ed estende anche alle vittime del dovere le indennità previste per le vittime del terrorismo statuendo che “Attesa, quindi,
l'indiscussa volontà del legislatore di effettuare una piena parificazione e l'estensione anche alle vittime del dovere delle indennità previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata non sarebbe ragionevole, invece, applicare al beneficio per cui è causa un meccanismo perequativo difforme, che porterebbe ad effetti distorsivi esattamente opposti da quelli ritenuti possibili dall'appellante, creando una disparità di trattamento ingiustificata (…)”.
Applicando il medesimo principio, nel caso in esame, l'innalzamento ad € 200.000 è stato previsto dall'art. 2 del D.L. 28.11.2003 pubblicato in G.U. in pari data, che prevede la decorrenza dall'1.1.2003 e quindi come correttamente affermato dal Tribunale “è ovvio che il riferimento all'anno precedente è relativo, non già al solo anno precedente il momento dell'erogazione, bensì a ciascun pagina 9 di 16 anno per cui, dalla data della fissazione dell'importo nominale (nella specie l'importo nominale di €
200000,00 è stato fissato a far tempo dal 01/01/03), fino alla data dell'erogazione, opera la rivalutazione.” (così Corte d'Appello di Milano n. 904/2021, Pres. Picciau, est. ). CP_2
I medesimi principi sono stati ulteriormente sviluppati e ribaditi nelle successive sentenze n. 9/2023, n.
388/2023 e n. 1116/2023 (est. Picciau), sentenza quest'ultima nella quale questa Corte ha disatteso le censure del , ribadendo il medesimo principio, ossia la decorrenza automatica della Parte_1 rivalutazione della speciale elargizione a far tempo dal 1.1.2003: “Appare opportuno ricordare, per quanto rilevante, innanzitutto il QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il beneficio della speciale elargizione è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 20 ottobre
1990 n. 302 recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”; la speciale elargizione una tantum spettava ai soggetti e nei casi specificati dalla legge nell'importo nominale previsto di lire 150 milioni.
L'art. 8 della l. 302/1990 dispone:
Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente , sulla base dei dati ufficiali
ISTAT , e sono esenti dall'IRPEF.
Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF .
Si deve osservare che la rivalutazione dell'elargizione prevista dalla L. n. 302 del 1990, art. 8, comma
2, siccome espressamente riferita "alla data della corresponsione", prescinde da eventuali ritardi nell'erogazione del beneficio, essendo piuttosto diretta a garantire, nel tempo, l'adeguamento alle variazioni (in aumento) del costo della vita della misura dell'elargizione.
L'art. 2, comma 1 del decreto legge n. 337/2003 , convertito con modificazioni dalla legge 369/2003, ha stabilito : “Per gli eventi successivi alla data del 1 gennaio 2003 le speciali elargizioni di cui agli articoli 1,4,8 della legge 20 ottobre 1990 n. 302….sono elevate ad euro 200.000,00 “
L'art. 5 della legge 3 Agosto 2004 n. 206 ( “ Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice “ ) ha disposto :
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 , e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200,000,euro in proporzione alle percentuali di invalidità riportata , in ragione di euro 2000,00 per ogni punto pagina 10 di 16 percentuale 2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge ….”. “
L'art. 34 del D.L. n. 159 del 2007, infine, ha esteso alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici già riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo dalla L. 3 agosto 2004, n.
206 ("Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1 commi 563 e 564 della L.
23 dicembre 2005, n. 2066…sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della L. 3 agosto 2004, n. 206").
In tale contesto normativo, la questione proposta nella presente controversia investe il dies a quo dal quale effettuare la rivalutazione dell'elargizione di cui è causa.
Il sostiene che tale dies a quo debba essere individuato nella data del dall'1.12.2007, data di Parte_1 entrata in vigore della L. n. 222 del 2007 di conversione del D.L. n. 159 del 2007 che ha esteso alle vittime del dovere le elargizioni già riconosciute in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Gli appellati ritengono invece ( ed il Tribunale ha accolto tale assunto) che la rivalutazione debba essere riconosciuta a decorrere dal 1.01.2003, data dalla quale l'importo della speciale elargizione è stato elevato fino al massimo di 200.000 Euro in forza dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 337 del 2003.
Ritiene il Collegio , dando continuità al proprio orientamento interpretativo (cfr. sent. Corte Appello n.
903/2021 recepita dal Tribunale nella sentenza appellata) che il dies a quo della rivalutazione debba essere individuato nella data 1.1.2003.
Sul punto il Collegio osserva che, contrariamente agli assunti del appellante, l'art. 2, Parte_1 comma 1 del d.l. n. 337 /2003 ha “ elevato “ per gli eventi successivi al 1 gennaio 2003 l'importo dell'elargizione oggetto di causa ad euro 200.000, 00; ciò significa che dal 1 gennaio 2003 la consistenza monetaria della prestazione è stata elevata ad euro 200,000,00.
Va poi osservato che , se è vero che l'art. 34 del d.l. 159/2007 ha fatto espresso riferimento , per le vittime del dovere , alle “ elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della L. 3 agosto 2004, n. 206" ,
è anche vero che tali norme hanno recepito , per l'ammontare dell'elargizione , le modifiche già disposte dal d.l. n. 337 del 2003., convertito in l. n. 369 del 2003.
L'art. 34 del d.l.159/2007. ha voluto estendere alle vittime del dovere la prestazione preesistente a favore delle vittime del terrorismo ma, a tal fine, occorre allora considerare, senza che possa perciò pagina 11 di 16 ritenersi una applicazione retroattiva della norma, l'elargizione nel suo ammontare non originario del gennaio 2003 ma quello attualizzato, in forza della rivalutazione annuale ex art. 8 legge 302/1990, al dicembre 2007.
Tale interpretazione, ad avviso del Collegio, è in grado di realizzare una effettiva equiparazione fra le vittime del dovere e le vittime del terrorismo voluta dal legislatore e di assicurare il principio perequativo che permea la materia.
Ritiene il collegio che in tal senso possano essere mutuati anche in relazione all'oggetto della presente controversia i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sent. 7761/2017) laddove , in relazione alla denunciata minore entità dell'assegno vitalizio previsto per le vittime del dovere rispetto alle vittime del terrorismo ha affermato : "l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria".
Il Collegio non ritiene fondato l'assunto del per il quale la ridefinizione normativa del Parte_1 capitale elargibile anche per gli eventi pregressi effettuata dagli interventi normativi successivi al
1990 abbia abrogato, per incompatibilità, il meccanismo di rivalutazione automatica ex art. 8 citato.
Sul punto il Collegio osserva che non appare pertinente nella fattispecie il richiamo ai principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17238/2010, in ben diversa fattispecie, relativa ad eventi anteriori e riguardante la riliquidazione dell'elargizione - già erogata in favore della vittima di un attentato terroristico sulla base della L. n. 302 del 1990 - a seguito dell'elevazione dell'importo nella misura massima di Euro 200.000 effettuata dagli interventi normativi successivi.”.
Infondato è, poi, l'assunto del , secondo cui, essendo necessaria per le vittime civili passive Parte_1 del terrorismo la domanda dell'interessato ex art. 6, comma 1, l. 302/1990 e non potendosi, pertanto, per gli stessi procedere anche d'ufficio, a differenza di quanto previsto dal secondo comma della medesima disposizione per i dipendenti pubblici vittime del dovere (c.d. vittime istituzionali), la speciale elargizione in commento, nel caso esaminato, trattandosi di vittima secondaria di civili pagina 12 di 16 deceduti in un attentato terroristico, competerebbe solo a decorrere dalla domanda e, pertanto, sarebbe suscettibile di rivalutazione solo con tale decorrenza.
Infatti, come già incisivamente evidenziato dal giudice di prime cure, “la presentazione della domanda per ottenere l'elargizione costituisce il mero esercizio di un diritto che sorge per previsione normativa espressa in occasione dell'evento che ha cagionato la morte del congiunto” e che, nel quantum, risulta assoggettato al principio di rivalutazione automatica, ex art. 8, comma 2, l. 302/1990, a far tempo dal
1.1.2003 (alla luce delle considerazioni sopra già ampiamente esposte).
Ne consegue, ulteriormente, che la sentenza di primo grado va confermata anche nella parte in cui ha detratto l'indennizzo riconosciuto all'appellato dalla Repubblica Francese per il medesimo evento (pari a euro 75.000,00 per ciascun genitore) dall'importo della speciale elargizione (e, segnatamente, dal
90% della stessa erogato a titolo di provvisionale) come risultante dalla sua rivalutazione dal 1.1.2003 sino alla data della corresponsione, là dove erroneamente il aveva detratto il percepito dal Parte_1 valore nominale non attualizzato. Le censure a questo proposito sollevate dall'appellante non possono, invero, essere accolte, dovendosi escludere che la rivalutazione competa esclusivamente sul differenziale residuo.
E', infine, infondato il terzo motivo d'appello, con il quale si censura come erronea e non corretta l'applicazione, da parte del primo giudice, dei criteri determinativi della decorrenza degli assegni vitalizi di cui agli artt. 2 legge 407/98 e 5, comma 3, legge 206/2004, decorrenza che, in accoglimento della domanda al riguardo proposta dall'odierno appellato, è stata ricondotta dal Tribunale all'epoca dell'evento terroristico di cui sono stati vittima i genitori, in luogo che alla data della domanda amministrativa (27.6.2017), come disposto dal Ministero.
Infatti, la previsione di cui all'art. 14, comma 2, del DPR 510/99, secondo cui “L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”, non è espressione di un principio generale
(essendo pienamente condivisibile quanto in tal senso statuito dal primo giudice), ma si riferisce esclusivamente agli assegni vitalizi sostitutivi della speciale elargizione, assegni subordinati pagina 13 di 16 all'esercizio da parte dell'interessato della relativa opzione e, come tali, ancorati alla domanda a tal fine dallo stesso avanzata1.
Per l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, della l. 407/1998, lo stesso art. 14 del DPR 510/99, al comma 3, prevede, al contrario, espressamente che lo stesso “decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge”, disposizione all'evidenza riferibile alle fattispecie (ossia, per quanto qui di rilievo, agli eventi terroristici) antecedenti all'entrata in vigore della l. 407/1998, là dove, per quelli successivi, vertendosi nell'ambito di diritti soggettivi perfetti, la decorrenza dei benefici non può che essere ricondotta alla data dell'evento lesivo.
Anche la fonte primaria è, peraltro, inequivoca nel ricondurre l'insorgenza del diritto, espressamente qualificato come avente natura indennitaria, quanto alle vittime primarie, al verificarsi degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e, quanto a quelle secondarie, allo status di superstiti delle “vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata”, condizione che si acquisisce ex lege in diretta ed automatica conseguenza della perdita del congiunto nell'azione criminosa.
Infatti, come già osservato dal primo giudice, l'art. 2 della l. 407/1998, al comma 1, prevede “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è 1 In particolare, quanto alle “vittime primarie” l'art. 3 della l. 302/90, titolato “Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio”, prevede che “Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.”; quanto alle c.d. “vittime secondarie”, il successivo art. 5 della medesima legge, recante “Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio”, dispone, a sua volta, che
“Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare: a) lire
600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;
b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;
c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.”.
pagina 14 di 16 concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”, per poi precisare, al comma
1-bis, che “L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale” e aggiungere, al comma 4, che “L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).”.
I medesimi rilievi valgono, naturalmente, anche per l'ulteriore speciale assegno vitalizio, non reversibile, di euro 1.033,00 mensili (anch'esso soggetto a perequazione automatica ex art. 11 del D. lgs. n. 503/1992), di cui all'art. 5, comma 3, l. 206/2004, trattandosi di prestazione concessa, non diversamente da quella di cui all'art. 2, comma 1, della l. 407/1998, “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni”, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge che la ha istituita e, quindi, per gli eventi lesivi successivi, a partire dalla loro verificazione.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, assorbenti di ogni altra questione, l'appello va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del a rifondere al D'Agostino le spese Parte_1 processuali del grado, liquidate, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificati dal DM 147/2022, in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA. Se ne dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti AN VA e Leonardo VA, i quali ne hanno fatto istanza ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 724/2024 del Tribunale di Pavia;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in €
3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA e IVA,
pagina 15 di 16 disponendone la distrazione in favore degli avv.ti AN VA e Leonardo VA ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Milano, 25/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Rosaria Cuomo Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bertoli Consigliere
all'udienza del 25.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 63/2025 di R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale Parte_1 P.IVA_1 dello Stato di Milano e domicilio eletto ex lege presso i suoi uffici di Milano, via Freguglia, 1,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti AN VA e Controparte_1 C.F._1 Leonardo VA e domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via XX Settembre, 14/12a,
-appellato- Oggetto: benefici ai superstiti delle vittime del terrorismo.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia codesta Corte di Appello adita:
In via preliminare
- Accogliere l'eccezione di incompetenza e dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui non ha ordinato l'obbligo di riassunzione presso il Tribunale di Milano in forza del combinato disposto pagina 1 di 16 dell'art. 149 c.p.c ed art. 6 RD 1611/1933 nei confronti della subvalente disposizione normativa di cui all'art. 444 c.p.c
- Nel Merito
In via principale
-Accogliere l'appello e per l'effetto riformare le impugnate statuizione di diritto e di fatto contenute nella sentenza di primo grado e rigettare interamente le domande formulate dal Sig.
[...]
e confermare la legittimità dei provvedimenti resi dal ed impugnati CP_1 Parte_1 da controparte;
- Condannare in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese ed onorari di lite del presente giudizio.”.
Per l'appellato:
“Piaccia alla Corte di Appello di Milano, respinta ogni diversa richiesta o istanza, respingere l'appello del avverso la sentenza Tribunale Pavia, Sez. Lav., 724/24. Vinte Parte_1 spese, diritti ed onorari con distrazione.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 724/2024 il Tribunale di Pavia, in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
(uno dei due figli delle vittime primarie) nei confronti del , ha così CP_1 Parte_1 disposto:
“Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 44.655,00 oltre interessi e rivalutazione con il criterio di maggior danno ex art. 429 cod. proc. civ. dall'agosto 2018 fino all'effettivo pagamento, nonché della somma di euro 21.202,40 oltre interessi e rivalutazione con il criterio di maggior danno ex art. 429 cod. proc. civ. dal settembre 2023 fino all'effettivo pagamento;
Condanna, altresì, parte resistente alla retrodatazione di ambo gli assegni vitalizi ex art. 2 l. 407/98 e ex art. 5 comma 3 l. 206/04, di pertinenza del ricorrente a decorrere dalla data del 18 agosto 2016;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare al difensore AN VA di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano in € 12.056 per onorari, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.”.
Si sintetizzano di seguito i fatti oggetto della controversia di primo grado.
pagina 2 di 16 , figlio di e , ambedue deceduti Controparte_1 Persona_1 Persona_2 nell'attentato terroristico avvenuto a Nizza (Francia) in data 14 luglio 2016, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Pavia, il al fine di ottenere la condanna dello stesso alla Parte_1 riliquidazione della quota di sua spettanza della speciale elargizione di cui all'art. 4 l. 302/1990, come elevata dall'art. 2, comma 1, DL 337/2003, conv. con modificazioni dalla l. 369/2003, sulla base della rivalutazione di entrambe le quote allo stesso spettanti ex art. 8 comma 2 dal 1 gennaio 2003 (pari al
50% del totale), ossia dalla data di entrata in vigore della norma che ne ha elevato l'entità all'importo complessivo di euro 200.000,00 e, quindi, al pagamento a tale titolo della somma complessiva (quanto al pagamento della provvisionale del 90% delle due speciali elargizioni) di euro 44.655,00, oltre interessi e rivalutazione con il criterio di maggior danno ex art. 429 dall'agosto 2018 fino all'effettivo soddisfo;
al pagamento, a saldo del residuo 10% delle due speciali elargizioni, dell'ulteriore somma di complessivi euro 10.601,20 per ciascun genitore, per un totale di euro 21.202,40, oltre interessi e rivalutazione con il criterio di maggior danno ex art. 429 dal settembre 2023 fino all'effettivo pagamento;
alla retrodatazione di ambo gli assegni vitalizi ex art. 2 l. 407/98 e di ambo gli speciali assegni vitalizi ex art. 5, comma 3, l. 206/04, corrisposti solo a decorrere dalla data della domanda amministrativa, a far tempo dal 18 agosto 2016 (nelle conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado risulta indicata tale data, mutuata dal Tribunale nel relativo capo del dispositivo, sebbene l'evento letale risalga pacificamente al 14 luglio 2016, ma il relativo refuso non è stato oggetto di censura da parte dell'appellato, che, al riguardo, non ha proposto un'impugnazione incidentale).
Nello specifico il ricorrente, in data 27 giugno 2017, aveva presentato domanda volta all'ottenimento dell'elargizione di cui alle leggi n. 302 del 1990, n. 407 del 1998 e n. 206 del 2004; nel frattempo la
Repubblica Francese aveva erogato un'indennità di euro 75.000,00 per ciascun genitore;
con decreti nn.
159 e 161 del 2018 il Ministero dell'Interno aveva concesso una provvisionale pari al 90% della speciale elargizione di cui alla legge n. 302 su un totale spettante pari ad euro 200.000, rivalutandola, tuttavia, solo dal momento della domanda (detratto l'indennizzo risarcitorio già ottenuto dallo Stato francese); con decreti nn. 85 e 88 del 2023 il Ministero aveva, inoltre, riconosciuto in favore del ricorrente l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge 407 del 1998 e quello di cui all'art. 5 comma 3 della legge n. 206 del 2004 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (27 giugno 2017) e, con decreto 84 del 2023, aveva proceduto al saldo della speciale elargizione riconosciuta con i decreti
159 e 161 del 2018, rivalutando la somma dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
pagina 3 di 16 Il giudice di primo grado -rigettata l'eccezione d'incompetenza territoriale avanzata dal , il Parte_1 quale aveva sostenuto la competenza sulla controversia del foro erariale in ragione del fatto che la domanda non era stata svolta dalla vittima primaria, ma dall'erede, là dove, secondo il Tribunale di
Pavia, la controversia era, comunque, qualificabile assistenziale con conseguente operatività del criterio di competenza territoriale della residenza del soggetto beneficiario della prestazione ex art. 444 c.p.c.- ha accolto integralmente il ricorso, condannando il a rifondere al ricorrente le spese Parte_1 processuali.
Con ricorso in appello, depositato in data 20.1.2025, il ha impugnato la sentenza di primo Parte_1 grado formulando tre motivi di censura.
1.- Error in procedendo- Violazione o non corretta applicazione dei criteri inderogabili del Foro erariale ex art. 149 c.p.c ed art.- 6 RG 1611/1933. (pagg. 6 – 7).
L'appellante ripropone, preliminarmente, l'eccezione d'incompetenza territoriale, in assunto erroneamente superata dal primo giudice, richiamando l'art. 25 c.p.c., che prevede, per le cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato, la competenza inderogabile e funzionale del giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, ovvero, nel caso di specie, il Tribunale di Pavia, trattandosi, oltretutto, di posizione di erede e non di posizione individuale dei soggetti vittime dell'evento tragico.
2.- Error in iudicando – violazione o erronea applicazione dell'art. 6 legge 302/90 ed art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 510/1990 (pagg. 7 – 12).
Con il secondo motivo d'appello il censura la sentenza di primo grado, lamentando che il Parte_1
Tribunale avrebbe violato gli artt. 6 l. 302/1990 e 3 del DPR 510/1990, secondo cui per il conferimento dei benefici gli interessati devono presentare apposita domanda, potendosi prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio solamente per i dipendenti pubblici vittime del dovere, tra i quali non rientra l'appellato. L'appellante sostiene che, in forza delle richiamate disposizioni normative, a differenza che per le vittime del dovere, per le vittime del terrorismo non esisterebbero disposizioni che impongano che l'Amministrazione debba attivarsi autonomamente per la concessione della speciale elargizione, sicché la stessa spetterebbe, anche nella componente relativa alla rivalutazione, solamente a far tempo dalla presentazione della domanda.
A supporto di tale interpretazione richiama il parere prot. n. 1144 del 6 febbraio 2020 reso dalla
Commissione Consultiva di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 510/1999 nella seduta del 22 gennaio 2020, pagina 4 di 16 che, con riguardo alla decorrenza delle elargizioni una tantum, ha chiarito che: “la sua corresponsione presuppone, come detto, la presentazione della domanda e dovrà essere effettuata non appena l'Amministrazione avrà accertato la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio, e ciò sia per quanto riguarda i superstiti che la vittima rimasta invalida. La rivalutazione dell'importo, effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 302/1990, avverrà a decorrere dalla data della domanda amministrativa”.
Osserva, inoltre, che l'evento terroristico è accaduto il 14 luglio 2016 e certamente l'anzidetta rivalutazione non può spettare fin dal 1° gennaio 2003, cioè da una data antecedente.
Quanto al calcolo della rivalutazione sull'importo totale teoricamente dovuto, piuttosto che sulla differenza tra il totale e quanto già ricevuto dallo Stato francese, l'Amministrazione ritiene corretto il suo l'operato basato su tale seconda opzione e censura la sentenza appellata per aver accolto l'altra.
Sostiene che, infatti, la rivalutazione va a ristorare l'avente diritto del mancato godimento del denaro tra la data di spettanza – nel caso di specie coincidente con la data della domanda – e la data di effettiva corresponsione e che spetta esclusivamente sugli importi concessi dallo Stato italiano e non su quelli concessi da altro Stato con riguardo al medesimo evento, importi correttamente detratti dal Parte_1 anche ai sensi degli artt. 10 e 13 della legge n. 302/1990 e 4 del D.P.R. n. 510/1999.
3.- Erronea o non corretta applicazione degli art. 2 legge 407/98 ed art. 5 comma 3 legge 206/2004
– manifesta erroneità applicativa dei criteri determinativi della decorrenza degli assegni periodici
(pagg. 12 – 14).
Con il terzo motivo d'appello il insiste nell'impossibilità ed illogicità della decisione di Parte_1 primo grado che ha riconosciuto gli assegni periodici di cui è causa a far tempo dall'evento terroristico e, quindi, da epoca antecedente alla presentazione della domanda, ribadendo che prima di tale momento non si può ritenere né sorto, né attuale il relativo diritto.
L'appellato si è costituito, contestando ciascuno dei motivi d'appello e chiedendo, quindi, di rigettare il gravame e di confermare integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria delle spese e loro distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, nessuno dei motivi d'appello è meritevole d'accoglimento.
pagina 5 di 16 Infondato è, innanzi tutto, il primo motivo d'appello, avendo il Tribunale correttamente superato l'eccezione d'incompetenza territoriale sulla base dei seguenti rilievi, che questa Corte non può che far propri, condividendoli, in quanto conformi a diritto:
“Come è noto, in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, l'attribuzione della competenza per le controversie data al tribunale del luogo di residenza del lavoratore o del soggetto fruente delle prestazioni assistenziali ex art. 444 cod. proc. civ. opera anche quando l'amministrazione convenuta fruisce della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione, che risponde all'esigenza di facilitare l'accesso al giudice della parte più bisognosa di assistenza, ha carattere di norma speciale rispetto a quella sul foro erariale. Diversamente, l'operatività del foro erariale comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai beneficiari di tutele previdenziali o assistenziali aventi come controparti soggetti non fruenti della difesa erariale e rispetto a quanto previsto in materia di controversie relative a rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18606 del 21/09/2005).”.
Né rileva che nel caso esaminato ad agire non siano i soggetti rimasti vittima dell'evento terroristico, essendo gli stessi deceduti in conseguenza dello stesso, ma l'azione, volta al conseguimento dei benefici di legge, sia proposta da uno dei due figli, in quanto ciò che interessa, ai fini della riconduzione della fattispecie processuale all'art. 442 c.p.c., è la natura assistenziale della speciale elargizione e dei vitalizi allo stesso spettanti in ragione del decesso dei genitori nell'attentato. Le provvidenze (speciale elargizione e assegni vitalizi) riconosciute dal legislatore alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ed estese, nel tempo, anche alle vittime del dovere) hanno, infatti, carattere assistenziale (Cass., SU, 23300/2016 e 8982/2018), senza che possa distinguersi tra vittime primarie e vittime secondarie, sicché, ferma la giurisdizione dell'AGO (Cass. n. 26627/2007), per entrambe opera, ex art. 444, comma 1, c.p.c., la competenza funzionale del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore (trattandosi di disposizione speciale, che prevale anche sulla regola generale del c.d. Foro erariale (vd. Cass. n. 3338/2020).
Quanto al secondo motivo d'appello, con lo stesso si lamenta la violazione o erronea applicazione dell'art. 6, comma 1, legge 302/90 e dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 510/1990 per aver il primo giudice riconosciuto il diritto dell'odierno appellato ad ottenere la rideterminazione dell'importo di euro 200.000,00 (allo stesso spettante pro quota, ossia in ragione del 50% per ciascun genitore) della speciale elargizione di cui all'art. 4 della l. 302/1990, elevata a tale misura, per gli eventi successivi al pagina 6 di 16 1.1.2003, dall'art. 2, comma 1, del d.l. 337/2003, conv. con modificazioni dalla l. 369/2003, non già dalla domanda amministrativa, come in assunto correttamente disposto dal , bensì dal Parte_1
1.1.2003, ossia dalla data dalla quale l'importo delle speciali elargizioni di cui agli artt. 1, 4 e 8 della l.
302/1990 è stato portato all'importo complessivo di euro 200.000.
Le censure al riguardo mosse alla sentenza di primo grado sono infondate.
Sul punto il Tribunale di Pavia ha così motivato, richiamando la disciplina legislativa che regola la fattispecie e facendone corretta applicazione:
“L'art. 4 della legge n. 302 del 1990 prevede che “Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 (atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980,aumenta n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720”.
L'art. 8 della medesima legge prevede poi che “Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF”.
L'art. 6 stabilisce anche che gli interessati devono presentare apposita domanda per ottenere i benefici previsti dal testo normativo.
L'art. 2, comma 1 del decreto - legge n. 337/2003, convertito con modificazioni dalla legge 369/2003 ha stabilito “Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003 le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4, 8 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 sono elevate ad euro 200.000,00.
Come si evince dal tenore letterale dell'art. 8 della legge n. 302 la rivalutazione opera in automatico senza che venga individuato un dies a quo diverso dalla entrata in vigore della norma e viene contestualizzata “alla data della corresponsione”. La ratio della norma è quella di attualizzare l'ammontare della elargizione all'andamento dell'inflazione.
pagina 7 di 16 L'attuazione data dal che ha limitato la rivalutazione al periodo successivo alla data di Parte_1 presentazione della domanda costituisce un'applicazione illegittima della legge che, viceversa, ha previsto un automatismo per l'aggiornamento della somma da elargire.
Si deve, inoltre, considerare che la presentazione della domanda per ottenere l'elargizione costituisce il mero esercizio di un diritto che sorge per previsione normativa espressa in occasione dell'evento che ha cagionato la morte del congiunto.
Pertanto, il alla data della elargizione della somma provvisionale avrebbe dovuto Parte_1 corrispondere la somma di euro 152.700 per ciascun genitore: in particolare la somma di euro
200.000 rivalutata avrebbe dovuto essere pari ad euro 253.000, il cui 90% corrisponde alla somma di euro 227.700 al quale sottrarre la somma di euro 75.000 erogata dalla Repubblica Francese, per un totale, appunto, di euro 152.700.
Posto che a parte attrice spetta la metà di detta somma, pari ad euro 77.700 per ciascun genitore e che il ha già corrisposto la somma di euro 54.022,50, al ricorrente spetta l'ulteriore somma di Parte_1 euro 22.327,50 oltre interesse legali e rivalutazione dal mese di agosto del 2018 al saldo per ciascun genitore.
3.1. Parte ricorrente ha quindi diritto a vedere rivalutata dall'agosto 2018 fino al mese di settembre del 2023 anche la somma ottenuta dalla differenza tra l'ammontare complessivo della elargizione e quello della provvisionale, pari ad euro 25.300, che alla data della corresponsione del saldo deve essere quantificata in euro 29.474,50; da quest'ultima somma occorre detrarre la somma corrisposta dal pari ad euro 18.783,80, di modo che residuerebbe un credito per ciascun genitore di Parte_1 euro 10.735,70.”.
L'odierno Collegio non può che confermare la decisione al riguardo assunta nella sentenza appellata, in quanto conforme all'orientamento di questa Corte d'Appello, che, sulla questione giuridica della decorrenza della rivalutazione della speciale elargizione, si è così espressa, con argomentazioni qui integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Riguardo la misura delle prestazioni dovute in favore delle vittime del dovere, l'art. 8 l. 302/1990 stabilisce:
«1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
pagina 8 di 16 2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF».
Da una piana lettura del dettato normativo risulta che il legislatore ha inteso, con tutta evidenza, sottrarre il valore della speciale elargizione al principio nominalistico posto dall'art. 1277 c.c., secondo cui i debiti pecuniari si estinguono in conformità del loro importo nominale.
Dalla rivalutazione operata dal (rivalutazione operante solo dall'anno precedente la Parte_1 corresponsione e fino alla corresponsione stessa) pare trarsi che l'amministrazione ha impropriamente saldato tra loro due previsioni distinte, contenute in due diversi commi dell'art. 8 della legge
302/1990: la prima, secondo cui la rivalutazione opera sulla base dell'indice calcolato nell'«anno precedente», e la seconda secondo cui la rivalutazione opera «alla data della corresponsione».
Premesso che i commi 1 e 2 dell' art. 8 della l. 302/1990 sono dedicati rispettivamente, alle prestazioni erogate in forma di assegno periodico vitalizio (comma 1) e alle prestazioni erogate una tantum
(comma 2), proprio dal tenore complessivo della norma, e segnatamente dal raffronto tra il primo ed il secondo comma, si evince con chiarezza che il riferimento all'anno precedente contenuto nel primo comma opera sia in relazione agli assegni che in relazione alle prestazioni (elargizioni) una tantum, come quella di cui si discute in questa sede.
Ed in entrambi i casi, il riferimento all'anno precedente è l'accorgimento tecnico necessario a consentire di calcolare il tasso di rivalutazione secondo gli indici Istat.
Il a fondamento dell'appello cita la a sentenza di questa Corte n. 2095/2019 , che riguarda Parte_1 però un caso diverso dalla fattispecie in esame , ovvero la legge che parifica ed estende anche alle vittime del dovere le indennità previste per le vittime del terrorismo statuendo che “Attesa, quindi,
l'indiscussa volontà del legislatore di effettuare una piena parificazione e l'estensione anche alle vittime del dovere delle indennità previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata non sarebbe ragionevole, invece, applicare al beneficio per cui è causa un meccanismo perequativo difforme, che porterebbe ad effetti distorsivi esattamente opposti da quelli ritenuti possibili dall'appellante, creando una disparità di trattamento ingiustificata (…)”.
Applicando il medesimo principio, nel caso in esame, l'innalzamento ad € 200.000 è stato previsto dall'art. 2 del D.L. 28.11.2003 pubblicato in G.U. in pari data, che prevede la decorrenza dall'1.1.2003 e quindi come correttamente affermato dal Tribunale “è ovvio che il riferimento all'anno precedente è relativo, non già al solo anno precedente il momento dell'erogazione, bensì a ciascun pagina 9 di 16 anno per cui, dalla data della fissazione dell'importo nominale (nella specie l'importo nominale di €
200000,00 è stato fissato a far tempo dal 01/01/03), fino alla data dell'erogazione, opera la rivalutazione.” (così Corte d'Appello di Milano n. 904/2021, Pres. Picciau, est. ). CP_2
I medesimi principi sono stati ulteriormente sviluppati e ribaditi nelle successive sentenze n. 9/2023, n.
388/2023 e n. 1116/2023 (est. Picciau), sentenza quest'ultima nella quale questa Corte ha disatteso le censure del , ribadendo il medesimo principio, ossia la decorrenza automatica della Parte_1 rivalutazione della speciale elargizione a far tempo dal 1.1.2003: “Appare opportuno ricordare, per quanto rilevante, innanzitutto il QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il beneficio della speciale elargizione è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 20 ottobre
1990 n. 302 recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”; la speciale elargizione una tantum spettava ai soggetti e nei casi specificati dalla legge nell'importo nominale previsto di lire 150 milioni.
L'art. 8 della l. 302/1990 dispone:
Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente , sulla base dei dati ufficiali
ISTAT , e sono esenti dall'IRPEF.
Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF .
Si deve osservare che la rivalutazione dell'elargizione prevista dalla L. n. 302 del 1990, art. 8, comma
2, siccome espressamente riferita "alla data della corresponsione", prescinde da eventuali ritardi nell'erogazione del beneficio, essendo piuttosto diretta a garantire, nel tempo, l'adeguamento alle variazioni (in aumento) del costo della vita della misura dell'elargizione.
L'art. 2, comma 1 del decreto legge n. 337/2003 , convertito con modificazioni dalla legge 369/2003, ha stabilito : “Per gli eventi successivi alla data del 1 gennaio 2003 le speciali elargizioni di cui agli articoli 1,4,8 della legge 20 ottobre 1990 n. 302….sono elevate ad euro 200.000,00 “
L'art. 5 della legge 3 Agosto 2004 n. 206 ( “ Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice “ ) ha disposto :
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 , e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200,000,euro in proporzione alle percentuali di invalidità riportata , in ragione di euro 2000,00 per ogni punto pagina 10 di 16 percentuale 2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge ….”. “
L'art. 34 del D.L. n. 159 del 2007, infine, ha esteso alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici già riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo dalla L. 3 agosto 2004, n.
206 ("Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1 commi 563 e 564 della L.
23 dicembre 2005, n. 2066…sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della L. 3 agosto 2004, n. 206").
In tale contesto normativo, la questione proposta nella presente controversia investe il dies a quo dal quale effettuare la rivalutazione dell'elargizione di cui è causa.
Il sostiene che tale dies a quo debba essere individuato nella data del dall'1.12.2007, data di Parte_1 entrata in vigore della L. n. 222 del 2007 di conversione del D.L. n. 159 del 2007 che ha esteso alle vittime del dovere le elargizioni già riconosciute in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Gli appellati ritengono invece ( ed il Tribunale ha accolto tale assunto) che la rivalutazione debba essere riconosciuta a decorrere dal 1.01.2003, data dalla quale l'importo della speciale elargizione è stato elevato fino al massimo di 200.000 Euro in forza dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 337 del 2003.
Ritiene il Collegio , dando continuità al proprio orientamento interpretativo (cfr. sent. Corte Appello n.
903/2021 recepita dal Tribunale nella sentenza appellata) che il dies a quo della rivalutazione debba essere individuato nella data 1.1.2003.
Sul punto il Collegio osserva che, contrariamente agli assunti del appellante, l'art. 2, Parte_1 comma 1 del d.l. n. 337 /2003 ha “ elevato “ per gli eventi successivi al 1 gennaio 2003 l'importo dell'elargizione oggetto di causa ad euro 200.000, 00; ciò significa che dal 1 gennaio 2003 la consistenza monetaria della prestazione è stata elevata ad euro 200,000,00.
Va poi osservato che , se è vero che l'art. 34 del d.l. 159/2007 ha fatto espresso riferimento , per le vittime del dovere , alle “ elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della L. 3 agosto 2004, n. 206" ,
è anche vero che tali norme hanno recepito , per l'ammontare dell'elargizione , le modifiche già disposte dal d.l. n. 337 del 2003., convertito in l. n. 369 del 2003.
L'art. 34 del d.l.159/2007. ha voluto estendere alle vittime del dovere la prestazione preesistente a favore delle vittime del terrorismo ma, a tal fine, occorre allora considerare, senza che possa perciò pagina 11 di 16 ritenersi una applicazione retroattiva della norma, l'elargizione nel suo ammontare non originario del gennaio 2003 ma quello attualizzato, in forza della rivalutazione annuale ex art. 8 legge 302/1990, al dicembre 2007.
Tale interpretazione, ad avviso del Collegio, è in grado di realizzare una effettiva equiparazione fra le vittime del dovere e le vittime del terrorismo voluta dal legislatore e di assicurare il principio perequativo che permea la materia.
Ritiene il collegio che in tal senso possano essere mutuati anche in relazione all'oggetto della presente controversia i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sent. 7761/2017) laddove , in relazione alla denunciata minore entità dell'assegno vitalizio previsto per le vittime del dovere rispetto alle vittime del terrorismo ha affermato : "l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria".
Il Collegio non ritiene fondato l'assunto del per il quale la ridefinizione normativa del Parte_1 capitale elargibile anche per gli eventi pregressi effettuata dagli interventi normativi successivi al
1990 abbia abrogato, per incompatibilità, il meccanismo di rivalutazione automatica ex art. 8 citato.
Sul punto il Collegio osserva che non appare pertinente nella fattispecie il richiamo ai principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17238/2010, in ben diversa fattispecie, relativa ad eventi anteriori e riguardante la riliquidazione dell'elargizione - già erogata in favore della vittima di un attentato terroristico sulla base della L. n. 302 del 1990 - a seguito dell'elevazione dell'importo nella misura massima di Euro 200.000 effettuata dagli interventi normativi successivi.”.
Infondato è, poi, l'assunto del , secondo cui, essendo necessaria per le vittime civili passive Parte_1 del terrorismo la domanda dell'interessato ex art. 6, comma 1, l. 302/1990 e non potendosi, pertanto, per gli stessi procedere anche d'ufficio, a differenza di quanto previsto dal secondo comma della medesima disposizione per i dipendenti pubblici vittime del dovere (c.d. vittime istituzionali), la speciale elargizione in commento, nel caso esaminato, trattandosi di vittima secondaria di civili pagina 12 di 16 deceduti in un attentato terroristico, competerebbe solo a decorrere dalla domanda e, pertanto, sarebbe suscettibile di rivalutazione solo con tale decorrenza.
Infatti, come già incisivamente evidenziato dal giudice di prime cure, “la presentazione della domanda per ottenere l'elargizione costituisce il mero esercizio di un diritto che sorge per previsione normativa espressa in occasione dell'evento che ha cagionato la morte del congiunto” e che, nel quantum, risulta assoggettato al principio di rivalutazione automatica, ex art. 8, comma 2, l. 302/1990, a far tempo dal
1.1.2003 (alla luce delle considerazioni sopra già ampiamente esposte).
Ne consegue, ulteriormente, che la sentenza di primo grado va confermata anche nella parte in cui ha detratto l'indennizzo riconosciuto all'appellato dalla Repubblica Francese per il medesimo evento (pari a euro 75.000,00 per ciascun genitore) dall'importo della speciale elargizione (e, segnatamente, dal
90% della stessa erogato a titolo di provvisionale) come risultante dalla sua rivalutazione dal 1.1.2003 sino alla data della corresponsione, là dove erroneamente il aveva detratto il percepito dal Parte_1 valore nominale non attualizzato. Le censure a questo proposito sollevate dall'appellante non possono, invero, essere accolte, dovendosi escludere che la rivalutazione competa esclusivamente sul differenziale residuo.
E', infine, infondato il terzo motivo d'appello, con il quale si censura come erronea e non corretta l'applicazione, da parte del primo giudice, dei criteri determinativi della decorrenza degli assegni vitalizi di cui agli artt. 2 legge 407/98 e 5, comma 3, legge 206/2004, decorrenza che, in accoglimento della domanda al riguardo proposta dall'odierno appellato, è stata ricondotta dal Tribunale all'epoca dell'evento terroristico di cui sono stati vittima i genitori, in luogo che alla data della domanda amministrativa (27.6.2017), come disposto dal Ministero.
Infatti, la previsione di cui all'art. 14, comma 2, del DPR 510/99, secondo cui “L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”, non è espressione di un principio generale
(essendo pienamente condivisibile quanto in tal senso statuito dal primo giudice), ma si riferisce esclusivamente agli assegni vitalizi sostitutivi della speciale elargizione, assegni subordinati pagina 13 di 16 all'esercizio da parte dell'interessato della relativa opzione e, come tali, ancorati alla domanda a tal fine dallo stesso avanzata1.
Per l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, della l. 407/1998, lo stesso art. 14 del DPR 510/99, al comma 3, prevede, al contrario, espressamente che lo stesso “decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge”, disposizione all'evidenza riferibile alle fattispecie (ossia, per quanto qui di rilievo, agli eventi terroristici) antecedenti all'entrata in vigore della l. 407/1998, là dove, per quelli successivi, vertendosi nell'ambito di diritti soggettivi perfetti, la decorrenza dei benefici non può che essere ricondotta alla data dell'evento lesivo.
Anche la fonte primaria è, peraltro, inequivoca nel ricondurre l'insorgenza del diritto, espressamente qualificato come avente natura indennitaria, quanto alle vittime primarie, al verificarsi degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e, quanto a quelle secondarie, allo status di superstiti delle “vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata”, condizione che si acquisisce ex lege in diretta ed automatica conseguenza della perdita del congiunto nell'azione criminosa.
Infatti, come già osservato dal primo giudice, l'art. 2 della l. 407/1998, al comma 1, prevede “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è 1 In particolare, quanto alle “vittime primarie” l'art. 3 della l. 302/90, titolato “Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio”, prevede che “Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.”; quanto alle c.d. “vittime secondarie”, il successivo art. 5 della medesima legge, recante “Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio”, dispone, a sua volta, che
“Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare: a) lire
600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;
b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;
c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.”.
pagina 14 di 16 concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”, per poi precisare, al comma
1-bis, che “L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale” e aggiungere, al comma 4, che “L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).”.
I medesimi rilievi valgono, naturalmente, anche per l'ulteriore speciale assegno vitalizio, non reversibile, di euro 1.033,00 mensili (anch'esso soggetto a perequazione automatica ex art. 11 del D. lgs. n. 503/1992), di cui all'art. 5, comma 3, l. 206/2004, trattandosi di prestazione concessa, non diversamente da quella di cui all'art. 2, comma 1, della l. 407/1998, “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni”, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge che la ha istituita e, quindi, per gli eventi lesivi successivi, a partire dalla loro verificazione.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, assorbenti di ogni altra questione, l'appello va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del a rifondere al D'Agostino le spese Parte_1 processuali del grado, liquidate, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificati dal DM 147/2022, in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA. Se ne dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti AN VA e Leonardo VA, i quali ne hanno fatto istanza ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 724/2024 del Tribunale di Pavia;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in €
3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA e IVA,
pagina 15 di 16 disponendone la distrazione in favore degli avv.ti AN VA e Leonardo VA ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Milano, 25/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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