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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1004/2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. NOCERA MARIA ELENA PEC:
Email_1 attrice contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 convenuto-contumace
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO interveniente necessario
Conclusioni: per la ricorrente
Pag. 1 di 5 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa.
Accogliere in rito il presente atto e, ritenuta la propria competenza, dire e dichiarare esecutiva ed efficace nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Siculo di Palermo del 30.05.2014 ordinandone l'annotazione a margine dell'originale dell'atto di matrimonio, nonché ogni connesso adempimento.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre IVA e CPA, in caso di opposizione.
per il Procuratore Generale
Parere favorevole
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione del 20.5.2023 ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
26.4.1995, matrimonio trascritto sui registri di Stato civile del Comune di Sciacca;
- che, cessata la convivenza, introduceva la causa per la Controparte_1 separazione giudiziale, poi dichiarata con sentenza del Tribunale di Sciacca n.
414/2007 del 19.10.2007;
- che il Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo di Palermo con sentenza emessa in data 30.05.2014, accogliendo la domanda della , dichiarava nullo il Pt_1
matrimonio per “i capi addotti e cioè per incapacità consensuale da parte del convenuto”;
- Che detta sentenza veniva confermata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale
Campano – Tribunale Appellationis – con decreto di ratifica del 28.10.2015 ;
- Che la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo sopra specificata, ai sensi del n. 2 dell'art. 4 del protocollo Addizionale (reso esecutivo con la L. 121/1985), passava in giudicato essendo divenuta esecutiva secondo le norme del vigente codice di Diritto Canonico.
2. Ciò premesso l'attrice ha chiesto che, ai sensi dell'art. 8, numero 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modifica al Concordato Lateranense, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, venga dichiarata l'efficacia nella Repubblica
Pag. 2 di 5 Italiana della suddetta sentenza, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di effettuare l'annotazione nel registro dei matrimoni.
3. Il processo è stato quindi più volte rinviato per consentire all'attrice di rinotificare l'atto di citazione alla controparte e, indi, verificata la regolarità della notifica e in assenza di costituzione della controparte, all'udienza del 24 gennaio 2025, sostituita ex art. 127ter c.p.c., parte attrice ha depositato le note conclusive e il
Collegio ha assunto la causa in deliberazione.
4. Il procuratore generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
5. E' noto che ai sensi dell'art. 8, n. 2, del c.d. nuovo accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
-il giudice ecclesiastico è competente a conoscere della causa in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);
-nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
-ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
6. Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario celebrato a Sciacca, e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune, ricorreva senz'altro la competenza del Tribunale Ecclesiastico, che ha, altresì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo in cui è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa di entrambe le parti.
7. Avanti il giudice italiano non risulta pendente, peraltro, altro procedimento avente lo stesso oggetto.
Pag. 3 di 5 8. Non sussiste, poi, contrasto con l'ordine pubblico interno italiano, dovendosi sottolineare, a tal proposito, che è stata dichiarata la nullità del matrimonio per difetto di valido consenso da parte dell'Ingoglia, ossia per grave difetto di discrezione di giudizio, stante il vizio di natura psicologica e la carenza di sufficiente capacità di autodeterminazione dell'odierno convenuto, e, dunque, per vizio attinente alla sfera del consenso e, come tale, assimilabile a quello previsto dall'ordinamento italiano agli artt. 120 e 122 c.c. (Cass. 16051/2009; Cass. 10976/2006);
9. Al riguardo occorre tenere presente che, secondo un indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono suscettibili di delibazione anche sentenze pronunciate per cause di nullità, stabilite dal Diritto
Canonico, che nel codice civile vengono disciplinate diversamente o non sono affatto previste, purché, però, quelle cause non siano incompatibili con l'ordine pubblico italiano, inteso come complesso dei principi fondamentali dell'ordinamento risultanti dalla Carta Costituzionale o da altre leggi;
con la conseguenza che deve essere negata l'esecuzione di pronunzie rese in base a ragioni di invalidità del matrimonio costituenti espressione di principi non accettati neppure in settori diversi da quello matrimoniale.
10. Nel caso di specie, la declaratoria di nullità appare in astratto riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 120 c.c.: peraltro, nessuno ha eccepito né la corretta formazione del consenso dello sposo, né la coabitazione protratta oltre i limiti di legge, né la mancata cognizione della situazione soggettiva in cui versava lo sposo: eccezioni in senso stretto, che non possono essere rilevate d'ufficio.
11. In definitiva, ricorrono i presupposti per accogliere l'istanza di delibazione sulla base della sopra riportata, estensiva interpretazione della Suprema Corte: la sentenza della Sacra Rota non viola dunque i criteri dell'ordine pubblico italiano, anche perché nel procedimento davanti al giudice canonico sono stati rispettati i principi del contraddittorio, e la delibazione dev'essere dunque ritenuta consentita.
12. Le spese sostenute dall'attrice, stante la mancata opposizione del convenuto, debbono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- in accoglimento della domanda attrice, dichiara efficace nella Repubblica
Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo di Palermo con sentenza emessa in data 30.05.2014 - dichiarata definitiva con decreto di ratifica del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano del 28.10.2015 e dichiarata esecutiva con decreto del Supremo tribunale della Segnatura Apostolica del
24.6.2016 - con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio contratto da e a Sciacca in Parte_1 Controparte_1
data 26.4.1995, matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Sciacca dell'anno 1995, atto n. 38, parte II, serie A, Ufficio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Sciacca di procedere ai prescritti adempimenti conseguenziali;
- dichiara irripetibili le spese sostenute da parte attrice.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 27 maggio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1004/2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. NOCERA MARIA ELENA PEC:
Email_1 attrice contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 convenuto-contumace
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO interveniente necessario
Conclusioni: per la ricorrente
Pag. 1 di 5 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa.
Accogliere in rito il presente atto e, ritenuta la propria competenza, dire e dichiarare esecutiva ed efficace nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Siculo di Palermo del 30.05.2014 ordinandone l'annotazione a margine dell'originale dell'atto di matrimonio, nonché ogni connesso adempimento.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre IVA e CPA, in caso di opposizione.
per il Procuratore Generale
Parere favorevole
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione del 20.5.2023 ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
26.4.1995, matrimonio trascritto sui registri di Stato civile del Comune di Sciacca;
- che, cessata la convivenza, introduceva la causa per la Controparte_1 separazione giudiziale, poi dichiarata con sentenza del Tribunale di Sciacca n.
414/2007 del 19.10.2007;
- che il Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo di Palermo con sentenza emessa in data 30.05.2014, accogliendo la domanda della , dichiarava nullo il Pt_1
matrimonio per “i capi addotti e cioè per incapacità consensuale da parte del convenuto”;
- Che detta sentenza veniva confermata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale
Campano – Tribunale Appellationis – con decreto di ratifica del 28.10.2015 ;
- Che la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo sopra specificata, ai sensi del n. 2 dell'art. 4 del protocollo Addizionale (reso esecutivo con la L. 121/1985), passava in giudicato essendo divenuta esecutiva secondo le norme del vigente codice di Diritto Canonico.
2. Ciò premesso l'attrice ha chiesto che, ai sensi dell'art. 8, numero 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modifica al Concordato Lateranense, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, venga dichiarata l'efficacia nella Repubblica
Pag. 2 di 5 Italiana della suddetta sentenza, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di effettuare l'annotazione nel registro dei matrimoni.
3. Il processo è stato quindi più volte rinviato per consentire all'attrice di rinotificare l'atto di citazione alla controparte e, indi, verificata la regolarità della notifica e in assenza di costituzione della controparte, all'udienza del 24 gennaio 2025, sostituita ex art. 127ter c.p.c., parte attrice ha depositato le note conclusive e il
Collegio ha assunto la causa in deliberazione.
4. Il procuratore generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
5. E' noto che ai sensi dell'art. 8, n. 2, del c.d. nuovo accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
-il giudice ecclesiastico è competente a conoscere della causa in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);
-nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
-ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
6. Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario celebrato a Sciacca, e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune, ricorreva senz'altro la competenza del Tribunale Ecclesiastico, che ha, altresì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo in cui è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa di entrambe le parti.
7. Avanti il giudice italiano non risulta pendente, peraltro, altro procedimento avente lo stesso oggetto.
Pag. 3 di 5 8. Non sussiste, poi, contrasto con l'ordine pubblico interno italiano, dovendosi sottolineare, a tal proposito, che è stata dichiarata la nullità del matrimonio per difetto di valido consenso da parte dell'Ingoglia, ossia per grave difetto di discrezione di giudizio, stante il vizio di natura psicologica e la carenza di sufficiente capacità di autodeterminazione dell'odierno convenuto, e, dunque, per vizio attinente alla sfera del consenso e, come tale, assimilabile a quello previsto dall'ordinamento italiano agli artt. 120 e 122 c.c. (Cass. 16051/2009; Cass. 10976/2006);
9. Al riguardo occorre tenere presente che, secondo un indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono suscettibili di delibazione anche sentenze pronunciate per cause di nullità, stabilite dal Diritto
Canonico, che nel codice civile vengono disciplinate diversamente o non sono affatto previste, purché, però, quelle cause non siano incompatibili con l'ordine pubblico italiano, inteso come complesso dei principi fondamentali dell'ordinamento risultanti dalla Carta Costituzionale o da altre leggi;
con la conseguenza che deve essere negata l'esecuzione di pronunzie rese in base a ragioni di invalidità del matrimonio costituenti espressione di principi non accettati neppure in settori diversi da quello matrimoniale.
10. Nel caso di specie, la declaratoria di nullità appare in astratto riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 120 c.c.: peraltro, nessuno ha eccepito né la corretta formazione del consenso dello sposo, né la coabitazione protratta oltre i limiti di legge, né la mancata cognizione della situazione soggettiva in cui versava lo sposo: eccezioni in senso stretto, che non possono essere rilevate d'ufficio.
11. In definitiva, ricorrono i presupposti per accogliere l'istanza di delibazione sulla base della sopra riportata, estensiva interpretazione della Suprema Corte: la sentenza della Sacra Rota non viola dunque i criteri dell'ordine pubblico italiano, anche perché nel procedimento davanti al giudice canonico sono stati rispettati i principi del contraddittorio, e la delibazione dev'essere dunque ritenuta consentita.
12. Le spese sostenute dall'attrice, stante la mancata opposizione del convenuto, debbono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- in accoglimento della domanda attrice, dichiara efficace nella Repubblica
Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo di Palermo con sentenza emessa in data 30.05.2014 - dichiarata definitiva con decreto di ratifica del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano del 28.10.2015 e dichiarata esecutiva con decreto del Supremo tribunale della Segnatura Apostolica del
24.6.2016 - con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio contratto da e a Sciacca in Parte_1 Controparte_1
data 26.4.1995, matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Sciacca dell'anno 1995, atto n. 38, parte II, serie A, Ufficio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Sciacca di procedere ai prescritti adempimenti conseguenziali;
- dichiara irripetibili le spese sostenute da parte attrice.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 27 maggio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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