Ordinanza cautelare 2 maggio 2019
Ordinanza collegiale 7 settembre 2020
Sentenza 10 giugno 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 10/06/2022, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 00957/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il 31 gennaio 2019, con cui l’Agenzia Dogane Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto ha rigettato l'istanza, avanzata dalla ricorrente, di rinnovo per il biennio 2019/2020 del patentino stagionale per la vendita dei generi di monopolio, patentino concesso con l'autorizzazione n.-OMISSIS-, con conseguente soppressione del predetto patentino stagionale per la vendita dei generi di monopolio, in considerazione della non veridicità della dichiarazione sostitutiva resa dalla stessa in sede di richiesta di rinnovo circa l’inesistenza di morosità verso l’Erario o il Concessionario della riscossione, morosità invece sussistente.
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 1° aprile 2019 e depositato il 17 aprile 2019 la ricorrente – già titolare di concessione demaniale marittima relativamente ad un’area di mq. 372 circa localizzata nel Comune di Taranto - -OMISSIS- - -OMISSIS- (censita in Catasto al -OMISSIS-) su cui insiste uno Stabilimento balneare con relativo chiosco-bar gestito dalla stessa – impugna, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il 31 gennaio 2019, con cui l’Agenzia Dogane Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto ha rigettato l'istanza, avanzata dalla ricorrente, di rinnovo per il biennio 2019/2020 del patentino stagionale per la vendita dei generi di monopolio, patentino concesso con l'autorizzazione n.-OMISSIS-, con conseguente soppressione del predetto patentino stagionale per la vendita dei generi di monopolio, in considerazione della non veridicità della dichiarazione sostitutiva resa dalla stessa in sede di richiesta di rinnovo circa l’inesistenza di morosità verso l’Erario o il Concessionario della riscossione, morosità invece sussistente (per un debito di importo complessivo pari ad € 313,83, relativo ad una cartella esattoriale emessa per mancato pagamento del bollo auto dovuto per l’anno 2012, cartella comunque immediatamente pagata dalla ricorrente), nonché tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali a quello impugnato.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) errata applicazione degli artt. 8 e 9 del D.M. n. 38 del 21.02.2013, in combinato disposto con l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
2) eccesso di potere per falsa presupposizione, eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia, eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà, violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa;
3) illegittimità costituzionale dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 per violazione dell’art. 3 della Costituzione.
2. In data 18 aprile 2019 si è costituita in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto.
3. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 30 aprile 2019, con ordinanza cautelare -OMISSIS- 2 maggio 2019, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato osservando che “il debito verso l’erario (sussistente e non dichiarato) da parte dell’odierna ricorrente era di lieve importo e dovuto ad una mera dimenticanza della stessa, che, appena venutane a conoscenza, ha provveduto a saldare immediatamente l’intero ammontare e che, in presenza di situazioni simili, questa Sezione ha già sollevato (ordinanze n. 1346 del 17 settembre 2018, n. 1531 del 23 ottobre 2018, n. 1544 del 24 ottobre 2018, n. 1552 del 25 ottobre 2018) questione di legittimità costituzionale dell’articolo 75 (“Decadenza dai benefici”) del D.P.R. n. 445/2000 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), sostanzialmente applicato dalla P.A., anche nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, per ravvisata violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza, di cui all’articolo 3 della Costituzione”.
4. Ad esito dell’udienza pubblica del 21 luglio 2020, con ordinanza collegiale n. 980 del 7 settembre 2020 questa Sezione premesso che “l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata accolta da questa Sezione con ordinanza -OMISSIS- 2 maggio 2019” e rilevato che “con ordinanza n. 92 del 2020, pubblicata il 31 gennaio 2020 e resa nel giudizio n.r.g. 174/2019, questa Sezione ha sollevato innanzi alla Corte Costituzionale, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 75 (“Decadenza da benefici” del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) per ravvisata violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione” e che “la questione di legittimità costituzionale appena indicata assume rilevanza, vertendo su identica questione (dedotta dallo stesso ricorrente in seno al terzo motivo di gravame), anche nel giudizio in esame (in cui la P.A. ha sostanzialmente applicato l’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)”, ha sospeso il presente giudizio sino alla pronunzia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale indicata in motivazione.
5. All’udienza pubblica del 25 maggio 2022, fissata d’ufficio ai sensi dell’art. 80 comma 3 bis c.p.a. a seguito della pronuncia da parte della Corte Costituzionale della sentenza n.190 del 7 ottobre 2021 che ha dichiarato (nuovamente) inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Sezione con ordinanza collegiale n. 92 del 30 gennaio 2020, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nel merito e va accolto nei sensi di seguito precisati.
2. Con il primo motivo di gravame si deduce l’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per violazione ed errata applicazione degli artt. 8 e 9 del D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, in combinato disposto con l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Si osserva, in particolare, che al momento della redazione della dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la ricorrente non ha indicato la sussistenza di una cartella di pagamento dell’importo di € 313,83 poiché avrebbe ignorato in buona fede la sussistenza della stessa in quanto notificata a mezzo PEC nel luglio del 2018 e mai visionata dalla stessa. Ad avviso della difesa di parte ricorrente non potrebbe, tuttavia, trovare applicazione il disposto dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il quale prevede la decadenza dai benefici solo nel caso in cui vi sia stato un provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non vere mentre, nel caso di specie, alla domanda di rinnovo del patentino e ed alle dichiarazioni presuntivamente non vere rese dalla ricorrente, non sarebbe conseguito alcun provvedimento amministrativo di concessione del diritto.
2.1 Con il secondo motivo di gravame si denuncia l’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per eccesso di potere per falsa presupposizione, illogicità ed ingiustizia, sviamento e contraddittorietà nonché per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
Si osserva, in proposito, che l’Amministrazione resistente ha respinto la richiesta di rinnovo del patentino per la vendita dei generi di monopolio nella titolarità della ricorrente poiché risultava pendente una cartella di pagamento dell’importo di € 313,83 per omesso pagamento del c.d. “bollo auto” relativo all’anno 2012 (che la stessa ha immediatamente provveduto a pagare una volta venutane a conoscenza). Sicché, ad avviso della difesa di parte ricorrente, sarebbe, da un lato, evidente la buona fede della sig.ra -OMISSIS- nella presentazione della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, dall’altra, l’importo di cui alla cartella di pagamento non sarebbe tale da giustificare una sanzione così rilevante come la perdita del patentino per la vendita dei generi di monopolio.
2.2 Con il terzo motivo di gravame si denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 per violazione dell’art. 3 della Costituzione osservando che la meccanica uniformità di trattamento che detta previsione prevede, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, quanto alle conseguenze sanzionatorie di dichiarazioni oggettivamente mendaci, si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza formale.
2.3 Le suddette doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in ragione dell’intima connessione tra loro esistente, meritano positivo apprezzamento e vanno accolte nei sensi appresso precisati.
Il Collegio rileva che - all’esito degli incidenti di costituzionalità reiteratamente sollevati da questa Sezione in relazione all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 190 del 2021, ha chiarito - da un lato - che (a ben vedere) il diniego impugnato è derivato dall’assenza in capo all’istante del requisito sostanziale previsto dall’art. 7 del D.M. n. 38/2013 dell’insussistenza di pendenze fiscali, anziché dal profilo formale della falsità dell’autodichiarazione ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, e - dall’altro - (punto 2.4 della pronuncia della Consulta) che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D.M. n. 38/2013, “lo spazio per l’apprezzamento discrezionale da parte dell’Amministrazione in ordine allo specifico rilievo delle pendenze o morosità definitivamente accertate si colloca, quindi nella precedente fase di verifica dei requisiti, anziché in quella delle conseguenze delle false dichiarazioni […] e la natura discrezionale dell’apprezzamento compiuto dall’amministrazione in ordine a tali condizioni è avvalorata anche dal raffronto con il tenore del successivo comma 4 dello stesso art. 7 che stabilisce le condizioni assolutamente (in ogni caso) ostative al rilascio dei patentini (prossimità ad una rivendita in cui risulti installato un distributore automatico di tabacchi lavorati)”, ritenendo in conclusione che, indipendentemente dal rilievo (formale) della falsità, l’applicazione (corretta) della predetta disciplina (sostanziale) di rango regolamentare sia suscettibile di definire il contenzioso in questione.
2.4 Pertanto, nonostante nel particolare caso di specie (in forza del principio “tempus regit actum”) non si possa applicare la nuova disciplina introdotta dal D.M. 12/2/2021 n. 51 che esclude il rilievo ostativo ai fini del rilascio/rinnovo del patentino per la vendita dei generi di monopolio di obbligazioni tributarie definitivamente accertate di importo inferiore alla soglia minima di rilevanza di € 5.000,00 (ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973), tuttavia, gli Uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrebbero dovuto esprimere una valutazione discrezionale in ordine alla (eventuale) specifica rilevanza, ai fini in questione, delle pendenze o morosità tributarie definitivamente accertate a carico della odierna ricorrente (una cartella di pagamento anche per debiti non regolarizzati con l’Erario dell’importo complessivo di € 313,83), anziché ritenersi - illegittimamente - vincolati a rigettare l’istanza presentata dalla stessa per il rinnovo del patentino per la vendita dei generi di monopolio (per il biennio 2019/2020) presso lo Stabilimento balneare gestito dalla predetta ricorrente.
3. Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso deve essere accolto. Va, per l’effetto, disposto l’annullamento del provvedimento di diniego impugnato.
4. Sussistono nondimeno, anche in ragione del comportamento processuale delle parti e della circostanza che la fondatezza del primo motivo di gravame è emersa solo a seguito della pronuncia della sentenza n. 190 del 7 ottobre 2021 della Corte Costituzionale, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.