Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2041/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2041/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 13,30 innanzi al dott. Valentina Vecchietti, sono comparsi:
Per 'avv. Lara Tordi il geom. Casadei personalmente legale rappresentante Parte_1
Per l'avv. Masini, non munito di procura speciale, non comparsa la Controparte_1 parte personalmente
In via del tutto preliminare, l'avv. Masini per parte opposta per coerenza di difesa così come svolta nella causa RG n. 2326 del 2024 aderisce alla eccezione pregiudiziale di controparte relativa alla presenza di clausola compromissoria. Chiede tuttavia che il Giudice nel provvedimento emanando statuisca la compensazione delle spese stante il fatto che parte opponente ha sollevato tale eccezione per la prima volta con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1.
L'avv. Tordi ribadisce l'eccezione di cui sopra, nulla oppone alla compensazione delle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2041/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. TORDI LARA C.F. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIALE G. MATTEOTTI N. 105 47122 FORLI' C.F._1
presso il difensore avv. TORDI LARA
ATTORE/I
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MASINI Controparte_1 P.IVA_2
CLAUDIO elettivamente domiciliato in V. F. REDI N. 4 47923 RIMINI presso il difensore avv.
MASINI CLAUDIO CodiceFiscale_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4.6.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si prende atto che nel presente giudizio entrambe le parti aderiscono alla eccezione di incompetenza per pagina 2 di 3 “clausola compromissoria” come viene prevista ex art. 8 dei contratti oggetto di causa;
pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato con fissazione alle parti di termine di 3 mesi per l'avvio della procedura.
Spese di lite compensate come da conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto Tribunale di Forlì n. 572 del 2024 del 25.6.2024;
2) Compensa interamente le spese di lite;
3) Assegna alle parti termine di 3 mesi per l'avvio della procedura contrattualmente prevista.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti
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