Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 689 / 2024 R.G. promossa da rapp. e difesa dall'Avv.to BADELLINO FEDERICA Parte_1 presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e dif. in proprio Controparte_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettata ogni contraria e diversa istanza,
In via principale: previa ogni altra occorrenda pronunzia, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, illegittima/inefficace/nulla/annullabile l'Ordinanza Ingiunzione n. 168/R/2023 a Prot. n. 6356 del Co 24.10.2023 emessa dall' di e notificata in data 03.11.2023, per carenza dell'atto CP_1 presupposto stante la pronuncia giudiziale intervenuta il 27.04.2023 regolarmente comunicata Co all' di di sospensione dell'efficacia esecutiva del Verbale Unico di accertamento n. CP_1 2020006990/DDL del 29.03.2022, atto presupposto del “Verbale Unico di accertamento di illecito amministrativo N. IM00000/2022-050-01 del 21/04/2022” presupposto dell'Ordinanza
Ingiunzione oggetto della presente opposizione.
In via subordinata: previa ogni altra occorrenda pronunzia, accertare e dichiarare per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, non dovute le somme ingiunte dall di e, per l'effetto, annullare / revocare CP_2 CP_1
/ dichiarare nulla/inefficace/tardiva/illegittima/infondata l'Ordinanza Ingiunzione n. 168/R/2023 a Co Prot. n. 6356 del 24.10.2023 emessa dall' di e notificata in data 03.11.2023 con la CP_1 quale viene ingiunto alla società opponente il pagamento del complessivo importo di Euro 23.642,90 comprensivo delle spese di notifica nonché di ogni atto presupposto/connesso e/o conseguente, dichiarare non dovute le somme ex adverso richieste;
In via ulteriormente subordinata
1
In ogni caso
Condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percepite nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
In ogni caso:Con vittoria di spese di lite di tutti i gradi di giudizio.”
PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa occorrendo assunzione delle prove testimoniali già richieste dall' Controparte_1
nel giudizio di primo grado sui capitoli ivi dedotti, per i motivi suesposti:
[...]
- in via principale e preliminare, respingere il ricorso e confermare integralmente l'impugnata sentenza;
- in subordine e nel merito respingere il ricorso confermando il provvedimento ingiuntivo opposto;
- porre a carico della parte appellante le spese del presente giudizio ex art. 9, D. Lgs. n.
149/2015.
Fatto e diritto
L'odierna appellante , proponeva opposizione avverso Parte_1 l'Ordinanza Ingiunzione n. 168/R/2023 a Prot. n. 6356 del 24.10.2023 emessa dall' di CP_2
e notificata in data 03.11.2023, con la quale è stato ingiunto a quale CP_1 Persona_1 responsabile e alla società opponente, quale obbligato in solido, il pagamento del complessivo importo di Euro 23.642,90 comprensivo delle spese di notifica, di cui € 23.600 per sanzione amministrativa ed€ 42,90 per spese di notifica (doc.1 fascicolo). Il Tribunale di Imperia dichiarava inammissibile il ricorso “come correttamente eccepito dall'ufficio opposto, è priva sia dell'interesse ad agire in giudizio, ai Parte_1 sensi dell'art. 100 Cpc, che del potere di rappresentare ed agire in luogo di Persona_1 opponendo l'ordinanza-ingiunzione n. 168/R/2023”. Tale sentenza era impugnata dalla attuale parte appellante.
Resisteva parte appellata, assumendo le conclusioni riportate in epigrafe.
1. sui motivi di appello
La società ricorrente contestava davanti al Tribunale Ordinario di Imperia l'Ordinanza Ingiunzione n. 168/R/2023 a Prot. n. 6356 del 24.10.2023 emessa dall' di per Euro 23.642,90 sul CP_2 CP_1 presupposto del “Verbale Unico di accertamento N. IM00000/2022-050-01 del 21/04/2022” notificato in data 03.05.2022 in quanto l'efficacia esecutiva del predetto atto presupposto era già stata sospesa nel giudizio precedentemente radicato ed iscritto al n. 536/2022 RG del Tribunale di
Imperia- Sezione Lavoro- ed, in ogni caso, gli addebiti contestati in modo illegittimamente Con generico, allorquando l' era peraltro già decaduto dal potere ispettivo/sanzionatorio, ed in ogni caso infondati e le sanzioni applicate in misura eccessiva.
Con l'atto di appello deduce il proprio interesse all'impugnazione della predetta ordinanza in quanto obbligato in solido per il pagamento della sanzione.
Occorre osservare che l'opposizione alla predetta ordinanza, in quanto emessa dell' Controparte_1
, avrebbe dovuta essere proposta davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale, ma non
[...] sussiste appello su tale questione.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
2 L'atto impugnato dalla società ricorrente è infatti l'Ordinanza Ingiunzione Prot. n. 6356 del 24.10.2023 n. 168/2023 emessa dall' di conseguente all'accertamento di illecito CP_2 CP_1 amministrativo nr-IM00000/2022-050-01 DEL 21.04.2022.
Essa vede come obbligato principale la autore dell'illecito, e come obbligato in solido Per_1 al pagamento ”. Parte_1
In ogni caso, secondo costante insegnamento della Suprema Corte “ Legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della legge n. 689 del 1981, è - anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà - esclusivamente il destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un'obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicché non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente e dall'ingiunto” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 9286 del 16/04/2018).
“… del tutto pacifico è che legittimato ad opporsi all'ordinanza d'ingiunzione sia il solo soggetto contro cui è emesso il provvedimento” ( Cass. S.U Sez. U - , Sentenza n. 22082 del 22/09/2017, in motivazione).
Peraltro “… il fatto di essere esposto ad una eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto (Cass. nn. 18474/05 e 6549/93; in senso analogo, in materia di sanzione irrogata dall'allora Ministero del Tesoro su proposta della Cass. nn. 5139/07 e 23783/04; v. CP_3 ancora, in altre materie, Cass. nn. 17617/11, 14098/06, 10681/06, 19284/05, 11763/04, 13283/03,
12240/03, 15830/02, 16154/01, 14635/01, 13588/01, 3543/98, 2816/98, 1910/98, 12515/97,
7718/97, 5833/97, 6573/96 e 1318/92)” ( Cass. S.U. cit). La posizione dell'autore della violazione è autonoma e diversa da quella del responsabile solidale.
Il primo, destinatario della disposizione che impone un determinato comportamento, è assoggettato alla sanzione per la trasgressione commessa. Il secondo, responsabile solidale, risponde soltanto del pagamento della sanzione inflitta all'autore dell'illecito ed a condizione che ne venga accertata la responsabilità (c.d. rapporto di pregiudizialità-dipendenza). ( Cass. Sentenza n. 12515 del 11/12/1997).
Tali osservazioni sono dirimenti ed assorbenti dei motivi relativi al merito.
2 . sulle spese
Il tenore delle difese della parte appellata consente l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio. Si dà atto ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Genova definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione,: 1) respinge l'appello;
2) spese di lite della presente fase di giudizio interamente compensate;
3) Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 - che l'appello è stato integralmente rigettato;
Così deciso in camera di consiglio alli 13.11.2024 La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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