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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 173/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
avv. Alessandro Bacchi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. David Giuseppe Apolloni) Controparte_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 30.5.2025, alle ore 12.15 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro chiedendo l'accoglimento, nei confronti dell' Controparte_2 CP_1
convenuta, delle seguenti domanda “- sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, la comunicazione
preventiva di fermo amministrativo gravata ed ogni altro atto o provvedimento, connesso presupposto e/o
consequenziale; Nel merito: - annullare, dichiarare nulla e/o inefficace, per le ragioni espresse in narrativa, la
comunicazione preventiva di fermo amministrativo ed ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o
consequenziale”.
Ha esposto che, in data 24/01/2025, gli è stata notificata, da parte dell Controparte_2
, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08080202500006201000, in
[...]
Contr epigrafe indicata, avente ad oggetto l'autovettura MINI CLUBMAN 1.5. targata FM383BR, per un presunto debito complessivo di euro 116.408,55, di cui € 110.126,64 relativo alle cartelle di pagina 1 di 3 pagamento n. 08020240006386214000 e n. 08020240014076506000, per premi , nonché gli avvisi CP_4
di addebito nn. 38020240000041880000 38020240000328564000, relativi all'omesso pagamento di contributi e somme aggiuntive di spettanza dell' di Perugia. CP_5
Ha dedotto la strumentalità del veicolo oggetto del futuro fermo amministrativo per l'attività
d'azienda e la sua impignorabilità ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 con la conseguente illegittimità del preavviso.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha, in sostanza, eccepito che, nel caso di specie, non è stato provato il rapporto di strumentalità idoneo a impedire l'iscrizione della misura cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede che “…Decorso inutilmente il termine di cui all' articolo 50 ,
comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici
registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza [e che] la procedura di
iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai
coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza
del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di
ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il
debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è
strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Si ritiene che, nel caso di specie, la documentazione in atti sia idonea a provare la strumentalità del bene che ha formato oggetto del preavviso di fermo rispetto all'attività di impresa della .. Parte_1
Dalla visura aziendale prodotta infatti risulta che la società è attiva e svolge attività di produzione di mobili da giardino.
Dall'estratto del libro dei beni ammortizzabili si evince, poi, l'inclusione dell'autovettura Mini
Clubman 1.5 One targata FM383BR, tra i beni dell'organizzazione imprenditoriale essendo, la stessa,
soggetta a ammortamento annualmente a decorrere dal 2018 a fronte di un valore del bene, alla data del 31.7.2018, pari a €19.973,82.
In mancanza di elementi che consentano di ritenere che l'autovettura, pur essendo formalmente inclusa tra i beni ammortizzabili dell'impresa e, quindi, tra i beni ad essa riferibili, debba, nondimeno,
essere esclusa dall'ambito dei beni dell'organizzazione aziendale, deve ritenersi che sussista il nesso di pagina 2 di 3 strumentalità che esclude, in base all'art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973, la legittimità della procedura di fermo.
D'altronde l'acquisto di un'autovettura da parte di una società di capitali, in mancanza di elementi probatori che dimostrino la simulazione, sotto il profilo soggettivo, dell'acquisto, non si giustifica in altro modo se non con la necessità, da parte della società di disporre dell'autovettura per le finalità
dell'impresa.
Ne discende l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €52.000,00 e €260.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede Parte_1
dichiara l'illegittimità, con riferimento ai crediti oggetto delle cartelle di pagamento n.
08020240006386214000 e n. 08020240014076506000, per premi ed agli avvisi di addebito nn. CP_4
CP_ 38020240000041880000 38020240000328564000, per contributi del preavviso di fermo impugnato;
condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del Controparte_2
presente giudizio liquidate nella misura di €3.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU Iva e Cpa come per legge.
Perugia 30 maggio 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 173/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
avv. Alessandro Bacchi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. David Giuseppe Apolloni) Controparte_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 30.5.2025, alle ore 12.15 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro chiedendo l'accoglimento, nei confronti dell' Controparte_2 CP_1
convenuta, delle seguenti domanda “- sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, la comunicazione
preventiva di fermo amministrativo gravata ed ogni altro atto o provvedimento, connesso presupposto e/o
consequenziale; Nel merito: - annullare, dichiarare nulla e/o inefficace, per le ragioni espresse in narrativa, la
comunicazione preventiva di fermo amministrativo ed ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o
consequenziale”.
Ha esposto che, in data 24/01/2025, gli è stata notificata, da parte dell Controparte_2
, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08080202500006201000, in
[...]
Contr epigrafe indicata, avente ad oggetto l'autovettura MINI CLUBMAN 1.5. targata FM383BR, per un presunto debito complessivo di euro 116.408,55, di cui € 110.126,64 relativo alle cartelle di pagina 1 di 3 pagamento n. 08020240006386214000 e n. 08020240014076506000, per premi , nonché gli avvisi CP_4
di addebito nn. 38020240000041880000 38020240000328564000, relativi all'omesso pagamento di contributi e somme aggiuntive di spettanza dell' di Perugia. CP_5
Ha dedotto la strumentalità del veicolo oggetto del futuro fermo amministrativo per l'attività
d'azienda e la sua impignorabilità ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 con la conseguente illegittimità del preavviso.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha, in sostanza, eccepito che, nel caso di specie, non è stato provato il rapporto di strumentalità idoneo a impedire l'iscrizione della misura cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede che “…Decorso inutilmente il termine di cui all' articolo 50 ,
comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici
registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza [e che] la procedura di
iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai
coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza
del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di
ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il
debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è
strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Si ritiene che, nel caso di specie, la documentazione in atti sia idonea a provare la strumentalità del bene che ha formato oggetto del preavviso di fermo rispetto all'attività di impresa della .. Parte_1
Dalla visura aziendale prodotta infatti risulta che la società è attiva e svolge attività di produzione di mobili da giardino.
Dall'estratto del libro dei beni ammortizzabili si evince, poi, l'inclusione dell'autovettura Mini
Clubman 1.5 One targata FM383BR, tra i beni dell'organizzazione imprenditoriale essendo, la stessa,
soggetta a ammortamento annualmente a decorrere dal 2018 a fronte di un valore del bene, alla data del 31.7.2018, pari a €19.973,82.
In mancanza di elementi che consentano di ritenere che l'autovettura, pur essendo formalmente inclusa tra i beni ammortizzabili dell'impresa e, quindi, tra i beni ad essa riferibili, debba, nondimeno,
essere esclusa dall'ambito dei beni dell'organizzazione aziendale, deve ritenersi che sussista il nesso di pagina 2 di 3 strumentalità che esclude, in base all'art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973, la legittimità della procedura di fermo.
D'altronde l'acquisto di un'autovettura da parte di una società di capitali, in mancanza di elementi probatori che dimostrino la simulazione, sotto il profilo soggettivo, dell'acquisto, non si giustifica in altro modo se non con la necessità, da parte della società di disporre dell'autovettura per le finalità
dell'impresa.
Ne discende l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €52.000,00 e €260.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede Parte_1
dichiara l'illegittimità, con riferimento ai crediti oggetto delle cartelle di pagamento n.
08020240006386214000 e n. 08020240014076506000, per premi ed agli avvisi di addebito nn. CP_4
CP_ 38020240000041880000 38020240000328564000, per contributi del preavviso di fermo impugnato;
condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del Controparte_2
presente giudizio liquidate nella misura di €3.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU Iva e Cpa come per legge.
Perugia 30 maggio 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 3 di 3