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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/10/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N° 2600/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 2600 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021, avente ad oggetto “Altri contratti atipici”, promossa da nato a [...] il [...], residente in [...]
n° 211, c.f. , elettivamente domiciliato in Cesena, via Renato Serra n° C.F._1
15, presso lo studio dell'avv. Achille Macrelli del foro di Forlì-Cesena, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, - attore
nei confronti di nato a [...] il [...], residente in [...]
Calamandrei n° 11/p, c.f. , elettivamente domiciliato in Arzano (NA), C.F._2 via Tammaro n° 2, presso lo studio degli avv.ti AS De RO e ER OL RB del foro di Napoli Nord, che lo rappresentano e difendono giusta nomina in atti.
- convenuto
CONCLUSIONI: con “note di trattazione scritta”depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 24 aprile 2025 l'attore ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo Parte_1 di “Condannare al risarcimento dei danni subiti dal sig. CP_1 Parte_1
per i fatti indicati nell'atto di citazione e conseguentemente condannare il convenuto a corrispondere all'attore la somma di €30.000,00 o quella somma maggiore o minore che
1 dovesse risultare in corso di causa per tutte le ragioni espresse nella narrativa dell'atto di citazione. Con vittoria di spese di lite”.
Con “note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate anch'esse in data 24 aprile
2025 il convenuto ha concluso chiedendo “il rigetto della domanda CP_1
introduttiva avanzata da poiché infondata in fatto ed in diritto, Parte_1 assolutamente non provata e di per sé incapace di dimostrare sia la malafede nel comportamento del sig. sia il nesso eziologico tra lo stesso comportamento tenuto CP_1 dall'odierno convenuto e le conseguenze lamentate dal Con vittoria di spese, diritti Parte_1
ed onorari, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 20 settembre 2021 e ritualmente notificato conveniva in giudizio per sentirlo condannare al Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni subiti per un ammontare di € 30.000 o per quella somma maggiore o minore che fosse risultata dovuta in corso di causa, a cagione del fatto illecito consistito nel porre in essere una condotta asseritamente calunniosa ai danni dell'odierno attore, allo scopo di estrometterlo dalla contitolarità sostanziale della Tabaccheria sita in Forlì, via Bidente n°
25, riconducibile alla rivendita di beni del Monopolio n° 28 Forlì con annessa licenza comunale n° 4647 Tab XIV. Nella prospettiva attorea il convenuto avrebbe falsamente accusato il
– sapendolo invece innocente – di condotte di appropriazione indebita ricollegate Parte_1 alla gestione della cassa della Tabaccheria in relazione alla sua intensa passione per il gioco d'azzardo, al fine di portare a termine il suo disegno volto a liberarsi del socio e di trattenere per sé l'attività commerciale senza corrispondere alcunché a quest'ultimo; da tale calunnia sarebbero derivati gli effetti pregiudizievoli dovuti all'arresto, seppur non convalidato, subito dell'attore ed al susseguente rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 646 c.p., sfociato poi nel definitivo proscioglimento, effetti pregiudizievoli di cui ha quindi domandato il ristoro.
Il convenuto si costituiva in data 5 gennaio 2022 sollevando eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis e contestando integralmente nel merito la fondatezza della domanda avversaria, stante la asserita totale incapacità attorea di dimostrare il necessario carattere doloso della denuncia-querela presentata dal convenuto, di fronte alle evidenti anomalie del comportamento tenuto dall'attore nelle circostanze che indussero il a nutrire fondati sospetti sulla liceità della condotta del socio, anomalie riconosciute CP_1 anche nella sentenza assolutoria divenuta irrevocabile, il cui esito è posto a base del sillogismo
2 su cui si fondano le asserzioni attoree circa la pretesa consapevolezza originaria in capo al convenuto della innocenza del Parte_1
Il G.I., con ordinanza depositata in data 19 aprile 2023, disattese le istanze istruttorie avanzate dalle parti, formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., consistente nella corresponsione da parte di in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 4.895,35 a titolo di spese del giudizio accessori inclusi, proposta in relazione alla quale solo parte convenuta manifestava adesione;
con ordinanza depositata in data 5 maggio 2025, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, lo stesso
G.I. assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * * * * * * *
La domanda attorea è da rigettarsi in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esplicitate di seguito.
In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di nullità della citazione avanzata dal convenuto. Tale eccezione non merita accoglimento in quanto, com'è noto, “la nullità della citazione per vizi della editio actionis sussiste solo in caso di assoluta mancanza di esposizione dei fatti e delle ragioni della domanda, non anche in ipotesi di generica descrizione dei predetti elementi, purché dall'atto di chiamata in giudizio risultino evincibili la domanda e il titolo su cui si fonda, consentendo al convenuto di svolgere pienamente le proprie difese” (Tribunale di
Catania, sentenza n° 4891 dell'8 ottobre 2025; cfr. anche Cass. Civ. sez. II, sentenza n°
10635/2025); orbene, il Tribunale non rinviene nella citazione che ha introdotto il presente giudizio le gravi mancanze sopra descritte, che sole possono condurre alla declaratoria di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art 164 co. 4 c.p.c.
Ciò necessariamente premesso, allo scopo di meglio inquadrare gli esatti termini della vicenda che ha dato luogo alla controversia oggetto del presente giudizio, sulla scorta delle produzioni documentali versate in atti, occorre riassumerne i fatti salienti.
Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti del presente giudizio, inteso a regolare la contitolarità e la gestione comune della puntualmente individuata supra, Parte_2 formalmente intestata al solo si realizzava – e si tratta di circostanze pacifiche in CP_1
quanto ampiamente documentate e non contestate – mediante la stipulazione, per mezzo di scrittura privata, di un contratto di società in data 18 giugno 2009 coevo al contratto di acquisto con cui assumeva su di sé la sola titolarità e proprietà della licenza comunale CP_1
n° 4647 TAB XIV, attesi i vincoli imposti dallo Stato nella titolarità della rivendita di monopoli
3 e della ricevitoria del lotto, cui si aggiungeva un successivo contratto di associazione in partecipazione in data 30 giugno di cui era parte anche la moglie dell'attore, Parte_3 stipulato al fine di consentire al ed alla di svolgere attività lavorativa Parte_1 Pt_3 all'interno della tabaccheria, attesa la titolarità formale della ditta individuale in capo al
La sentenza del Tribunale civile di Forlì n° 722/2019, emessa in data 21 agosto 2019 CP_1
e nel frattempo divenuta res iudicata (cfr. doc. n° 2 di parte attrice), accertava e dichiarava la natura simulatoria del contratto di associazione in partecipazione e la nullità del contratto di società intercorso tra le parti, riconoscendo al parte attrice in detto giudizio, una Parte_1
somma pari ad € 13.391,00 a titolo di liquidazione della quota di propria spettanza, rigettando la domanda riconvenzionale avanzata dall'odierno convenuto, basata sugli stessi fatti posti a fondamento della denuncia che aveva dato luogo al processo penale a carico del di Parte_1
cui si dirà appresso. Con la sentenza n° 885/2017, pronunciata in data 8 giugno 2017 e nel frattempo divenuta irrevocabile (cfr. doc. n° 1 parte attrice), il Tribunale penale di Forlì assolveva l'odierno attore dall'accusa di appropriazione indebita continuata e aggravata, scaturita dalla denuncia-querela sporta dal con la formula di cui all'art. 530 co. 2° CP_1
c.p.p.
Ciò posto, in via preliminare – prima di esaminare il merito della questione – è necessario inquadrare correttamente la presente controversia risarcitoria sotto il profilo squisitamente giuridico, richiamando i consolidati principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di azione di risarcimento per una denuncia o querela ritenuta illecita e quindi fonte di responsabilità civile, in particolare in relazione alla necessaria sussistenza dell'elemento soggettivo, ovvero del dolo, della cui prova è onerata la parte attrice:
“la mera presentazione di una denuncia-querela o di un esposto, di per sé, non è fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, in quanto occorre che ricorra il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
di conseguenza, questi non incorre in responsabilità civile se non nel caso in cui, agendo con dolo, si rende responsabile del delitto di calunnia, non essendo rilevante la semplice colpa, dovuta a leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante” (Cass. Civ. sez. III, 24 ottobre 2023 n°
29495; in senso conforme Tribunale di Grosseto sez. I, 9 settembre 2024 n° 735, e Corte
d'Appello di Milano sez. II, 19 luglio 2022 n° 2539).
A conforto della esattezza dell'indirizzo sopra ricordato, conviene richiamare il principio di diritto costantemente affermato dalla Suprema Corte di legittimità secondo cui “la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione della querela in relazione ad un fatto 4 perseguibile a querela di parte non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose, ovvero solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio”
(cfr. Cass. nn. 3536/2000, 750/2002, 15646/2003, 1542/2010 e 11898/2016); inoltre è stato più volte affermato che “l'iniziativa pubblicistica volta alla repressione del reato opera interrompendo il nesso causale tra la denuncia e il danno eventualmente subito dal denunciato
o dal querelato per essere stato sottoposto a procedimento penale benché innocente, legame che può continuare a sussistere solo in caso di dolo dell'autore di denuncia o di una querela infondate” (cfr. Cass. nn. 10033/2004 e 30988/2018). Si tratta dunque di principi consolidati, basati sul rilievo secondo cui “le ragioni della restrizione di questa ipotesi di responsabilità al solo caso della condotta dolosa sono fondate, in primo luogo, sull'interesse pubblico alla repressione dei reati, per una efficace realizzazione della quale è necessaria anche la collaborazione del privato cittadino, che verrebbe significativamente scoraggiata dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate” (cfr. Cass. nn. 11898/2016 cit. e 11271/2020 e, più di recente, Cass. n° 31316/2024).
Pertanto, in tale contesto resta inteso che “in ogni caso, è onere della parte deducente provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia, giacché, rispetto all'azione risarcitoria proposta spetta all'asserito calunniato provare tutti gli elementi del fatto illecito,
e quindi anche la sussistenza in capo al convenuto del reato di calunnia” (cfr. Cass. nn.
30988/2018 e 11271/2020 già cit.).
Ciò posto, deve rilevarsi quanto segue, ricapitolando i termini della vicenda che ha originato la controversia oggetto del presente giudizio sulla base della puntuale ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza penale del Tribunale di Forlì di cui sopra.
Il processo penale si originava dalla denuncia-querela sporta dall'odierno convenuto nel novembre 2013, con cui si esponeva che a partire dalla metà di ottobre dell'anno 2011, nonostante l'attività mantenesse lo stesso giro di affari, la liquidità in banca era calata notevolmente, tanto da far intervenire in più occasioni il per ripianare gli ammanchi CP_2
anche mediante richiesta di fidi bancari;
il professionista incaricato dall'odierno convenuto di individuare le cause di dette perdite attribuiva lo sbilancio finanziario ad ammanchi di cassa potenzialmente riconducibili a prelievi illeciti dalla cassa dell'esercizio; per tale motivo il iniziava a controllare l'operato del proprio socio , dapprima con le CP_1 Parte_1 telecamere già installate nell'esercizio ed in seguito conferendo incarico all'agenzia di 5 investigazioni Nella sentenza del Tribunale penale di Forlì (cfr. doc. n° 1 di parte CP_3
attrice) si legge in particolare che «A seguito delle indagini svolte dal CP_3 CP_1 riteneva che nei momenti in cui era solo nell'esercizio, effettuasse continue Parte_1 giocate al gioco “10 e lotto”, senza versare nella cassa i corrispettivi delle giocate. CP_1
peraltro identificava le giocate in quanto ripeteva nelle sue scommesse Parte_1 sempre gli stessi numeri, corrispondenti alla data di nascita sua, della moglie e di un'amica.
La riferibilità al delle giocate era possibile secondo il in ragione del fatto Parte_1 CP_1 che le ricevute recavano la medesima data ed il medesimo orario in cui dai filmati risultava che aveva effettuato le puntate con il terminale della ricevitoria. Dall'esame delle Parte_1 telecamere Bernabè rilevava peraltro anche che oltre a non versare i corrispettivi Parte_1 delle giocate non versava nemmeno i corrispettivi di ricariche telefoniche personali e di utilizzo di gratta e vinci che prelevava, secondo il senza pagare. In sei settimane CP_1
quindi, recuperava dal cestino le ricevute che sulla base di quanto sopra riteneva CP_1
potessero essere state giocate dal che ammontavano ad euro 9.473,00 euro come Parte_1 da documenti D), E), F), G), H), I) allegati alla querela. A seguito della presentazione della denuncia-querela da parte del personale in servizio presso la Stazione Carabinieri CP_1
di Ronco, durante un servizio di osservazione delle immagini riprese dal sistema di video sorveglianza già installato nell'esercizio commerciale, decideva di intervenire ritenendo sussistente la flagranza di reato».
Appare evidente pertanto che la stessa genesi del processo penale instaurato ai danni dell'odierno attore non consente certamente di presumere un atteggiamento dolosamente preordinato in capo al convenuto al fine di colpire la reputazione del socio allo scopo di estrometterlo dalla partecipazione alla gestione della come dedotto da parte Parte_2
attrice, la quale non ha fornito prove in grado di dimostrare un siffatto stato soggettivo. Semmai si versa nella situazione contraria, ovvero che non mancassero elementi tali da ingenerare in capo al un legittimo sospetto sulla colpevolezza del socio, come non hanno mancato CP_1 di rilevare implicitamente il Giudice penale – che pure ha pronunciato l'assoluzione del dal reato ascrittogli, che sostanzialmente si concretava nella ripetuta effettuazione Parte_1 di giocate e altre spese non saldate tali da causare perdite significative – e più esplicitamente il Giudice civile. Il primo, nell'assolvere l'imputato , ha semplicemente Parte_1 ritenuto che non fosse stata raggiunta la piena prova della colpevolezza dello stesso, dando atto che fosse plausibile anche una ricostruzione dei fatti alternativa a quella accusatoria, ovvero che sulla base del materiale probatorio agli atti, anche in ragione della modalità di funzionamento della cassa dell'esercizio, definita indistinta e promiscua, non fosse possibile 6 accertare al dì là del ragionevole dubbio che nel complessivo conteggio di giocate non pagate e vincite non completamente riscosse l'imputato si fosse necessariamente appropriato di alcunché nella sua spasmodica attività ludica, condotta all'insaputa del socio forse solo per evitare il suo giudizio. Più esplicitamente, il Tribunale civile (cfr. doc. n° 2 parte attrice) nel rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dal fondata sugli illeciti appropriativi CP_2 attribuiti al socio, nel concludere nel senso della mancata dimostrazione del pregiudizio patrimoniale subito da parte del con il conseguente rigetto della sua domanda CP_2 riconvenzionale, ha riconosciuto come non facessero “difetto elementi che potrebbero deporre nel senso che l'attore abbia tenuto comportamenti illeciti” (pag. 13 della sentenza, doc. n° 2 di parte attrice). Il Tribunale condivide tale considerazione, alla luce delle circostanze di fatto emerse in tale giudizio civile e pienamente valutabili anche nella presente sede.
Risulta invero dimostrato che il si rendeva autore di uno numero elevatissimo di Parte_1 giocate al Lotto in assenza del socio tanto che – come si legge nella sentenza del Tribunale civile di Forlì appena citata – nel periodo che va dal 1° gennaio al 15 novembre 2013, giorno del suo arresto, aveva effettuato sulle tre terzine su cui abitualmente puntava n° 17.000 puntate, per un ammontare pari ad € 64.278,00, nonché ricariche telefoniche, pagamento di utenze e giocate al “Gratta e Vinci”, e che non provvedeva al pagamento ogni volta che effettuava una giocata, come appurato anche con l'ausilio dell'investigatore privato ingaggiato dal CP_1
per fare luce sull'attività del socio e per stessa ammissione del (pagg. 10-11 doc. n° Parte_1
2 di parte attrice). La circostanza che l'attore, anche per una serie di motivi legati alle modalità di gestione della cassa ed all'utilizzo della contabilità semplificata, non sia stato in grado di assolvere il proprio onere probatorio e quindi di dimostrare il pregiudizio subìto, ovvero che la condotta del socio fosse causalmente riconducibile a degli effettivi ammanchi di cassa, non autorizza minimamente a pensare che fosse in mala fede quando ha presentato la denuncia- querela a carico del socio, a fronte degli oggettivi elementi di fatto richiamati sopra, capaci di generare un legittimo sospetto sulla liceità del comportamento del nella mente di Parte_1 una persona mediamente razionale e non certo incline a particolari sentimenti di diffidenza o malizia verso il prossimo, fosse anche un amico come nel caso di specie. La tesi di parte attrice, secondo cui il convenuto avrebbe approfittato della ingenua passione per il gioco del socio, praticata in segreto per timore di perdere la stima di quest'ultimo, giungendo a denunciarlo falsamente e in seguito a impedirgli di accedere all'esercizio commerciale e di proseguire la sua attività ben sapendolo innocente, per defraudarlo ed estrometterlo dalla contitolarità di fatto della di conseguenza trattenendo per sé l'attività commerciale senza Parte_2 corrispondergli alcunché, è sguarnita di qualsiasi supporto probatorio. In particolare, la difesa 7 dell'attore cita come prova della mala fede del convenuto una sua dichiarazione in sede di esame nel procedimento penale a carico del che in realtà non ha nessuna valenza Parte_1 probatoria: “Lui in caso di vincite piccole non le prelevava, ma quando vinceva vincite consistenti ne prendeva almeno una parte (…) Le vincite di poco importo le lasciava, le vincite grandi invece le prendeva ogni tanto” (cfr. doc. n° 6, pag. 20, di parte attrice). Ed infatti, il legittimo sospetto del era imperniato su un fatto diverso, ovvero che il socio CP_1
sistematicamente omettesse di versare in cassa il corrispettivo delle giocate e delle altre operazioni compiute a suo beneficio ed all'insaputa del socio, senza poi fare delle compensazioni periodiche, circostanza che non è riuscito a provare nel precedente giudizio civile tra le parti ma che, alla luce delle apparenze, appariva tutt'altro che assurda e sicuramente non il frutto necessario di una fantasiosa attitudine calunniosa.
A riprova della rigorosa soglia probatoria che l'attore avrebbe dovuto superare giova citare una recente pronuncia di accoglimento di una domanda di risarcimento del danno da denuncia calunniosa, in riforma della sentenza di primo grado, della Corte di Appello di Lecce (sent. n°
1032/2023 del 21 dicembre 2023), confermata in sede di giudizio di legittimità (ordinanza della
Cass. Civ. sez. III n° 25281/2025), domanda risarcitoria avanzata in seguito ad una vicenda originatasi nel corso di una annosa lite di vicinato, nella quale il calunniatore al momento di una nuova denunzia per abuso edilizio per gli stessi fatti sostanziali oggetto di un precedente processo penale a carico del vicino, già sfociato nell'assoluzione di quest'ultimo, doveva essere “perfettamente a conoscenza della sua infondatezza in quanto si era anche costituito parte civile nel primo procedimento penale e dunque conosceva i motivi dell'assoluzione”: ciò, oltre ad altre evidenze processuali, ha consentito al giudice di appello di fare correttamente uso della prova per presunzioni, spesso l'unica con cui è possibile ricostruire lo stato soggettivo del denunciante: “in tema di responsabilità civile da reato di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo del reato può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile ricondurre la condotta alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato”.
Nella fattispecie per cui è causa non ricorrono minimamente circostanze fattuali di analoga pregnanza, in grado di fondare una presunzione consimile.
Per le ragioni sopra esposte la domanda attorea non merita accoglimento.
8 Va inoltre ribadito in questa sede il rigetto delle istanze istruttorie reiterate dall'attore anche in sede di scritti conclusivi, avendo le stesse ad oggetto accertamenti che risultano all'evidenza superflui in considerazione delle ragioni poste a fondamento della presente statuizione.
Le spese seguono la prevalente soccombenza dell'attore e – alla luce della notula in atti e previa compensazione nella misura di ¼ in ragione del rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata anche in sede di precisazione delle conclusioni dal – sono CP_1
liquidate come in dispositivo in favore dell'attore in applicazione di congrui Parte_4 valori prossimi ai medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (come da ultimo riformato con
D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022), applicabili in ragione del valore del disputatum (scaglione di riferimento da € 26.001,00 ad € 52.000,00), avuto riguardo all'effettiva complessità della vicenda sub judice e non essendo emerse ragioni per doversi discostare in misura significativa dai valori medi di riferimento;
dette spese vanno distratte in favore dei procuratori antistatari avv.ti
AS De RO e ER OL RB, i quali hanno reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: rigetta la domanda risarcitoria avanzata da con atto di citazione iscritto a Parte_1 ruolo in data 20 settembre 2021; dichiara compensate tra le parti nella misura di ¼ le spese di lite e, per l'effetto, condanna
al pagamento in favore di della restante quota di ¾ delle Parte_1 CP_1
spese del presente giudizio, che liquida in detta porzione nel complessivo importo di €
4.875,00 (di cui € 1.125,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.125,00 per la fase di trattazione ed € 1.875,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15% e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti
AS De RO e ER OL RB del foro di Napoli Nord;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
Forlì, 15 ottobre 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 2600 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021, avente ad oggetto “Altri contratti atipici”, promossa da nato a [...] il [...], residente in [...]
n° 211, c.f. , elettivamente domiciliato in Cesena, via Renato Serra n° C.F._1
15, presso lo studio dell'avv. Achille Macrelli del foro di Forlì-Cesena, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, - attore
nei confronti di nato a [...] il [...], residente in [...]
Calamandrei n° 11/p, c.f. , elettivamente domiciliato in Arzano (NA), C.F._2 via Tammaro n° 2, presso lo studio degli avv.ti AS De RO e ER OL RB del foro di Napoli Nord, che lo rappresentano e difendono giusta nomina in atti.
- convenuto
CONCLUSIONI: con “note di trattazione scritta”depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 24 aprile 2025 l'attore ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo Parte_1 di “Condannare al risarcimento dei danni subiti dal sig. CP_1 Parte_1
per i fatti indicati nell'atto di citazione e conseguentemente condannare il convenuto a corrispondere all'attore la somma di €30.000,00 o quella somma maggiore o minore che
1 dovesse risultare in corso di causa per tutte le ragioni espresse nella narrativa dell'atto di citazione. Con vittoria di spese di lite”.
Con “note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate anch'esse in data 24 aprile
2025 il convenuto ha concluso chiedendo “il rigetto della domanda CP_1
introduttiva avanzata da poiché infondata in fatto ed in diritto, Parte_1 assolutamente non provata e di per sé incapace di dimostrare sia la malafede nel comportamento del sig. sia il nesso eziologico tra lo stesso comportamento tenuto CP_1 dall'odierno convenuto e le conseguenze lamentate dal Con vittoria di spese, diritti Parte_1
ed onorari, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 20 settembre 2021 e ritualmente notificato conveniva in giudizio per sentirlo condannare al Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni subiti per un ammontare di € 30.000 o per quella somma maggiore o minore che fosse risultata dovuta in corso di causa, a cagione del fatto illecito consistito nel porre in essere una condotta asseritamente calunniosa ai danni dell'odierno attore, allo scopo di estrometterlo dalla contitolarità sostanziale della Tabaccheria sita in Forlì, via Bidente n°
25, riconducibile alla rivendita di beni del Monopolio n° 28 Forlì con annessa licenza comunale n° 4647 Tab XIV. Nella prospettiva attorea il convenuto avrebbe falsamente accusato il
– sapendolo invece innocente – di condotte di appropriazione indebita ricollegate Parte_1 alla gestione della cassa della Tabaccheria in relazione alla sua intensa passione per il gioco d'azzardo, al fine di portare a termine il suo disegno volto a liberarsi del socio e di trattenere per sé l'attività commerciale senza corrispondere alcunché a quest'ultimo; da tale calunnia sarebbero derivati gli effetti pregiudizievoli dovuti all'arresto, seppur non convalidato, subito dell'attore ed al susseguente rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 646 c.p., sfociato poi nel definitivo proscioglimento, effetti pregiudizievoli di cui ha quindi domandato il ristoro.
Il convenuto si costituiva in data 5 gennaio 2022 sollevando eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis e contestando integralmente nel merito la fondatezza della domanda avversaria, stante la asserita totale incapacità attorea di dimostrare il necessario carattere doloso della denuncia-querela presentata dal convenuto, di fronte alle evidenti anomalie del comportamento tenuto dall'attore nelle circostanze che indussero il a nutrire fondati sospetti sulla liceità della condotta del socio, anomalie riconosciute CP_1 anche nella sentenza assolutoria divenuta irrevocabile, il cui esito è posto a base del sillogismo
2 su cui si fondano le asserzioni attoree circa la pretesa consapevolezza originaria in capo al convenuto della innocenza del Parte_1
Il G.I., con ordinanza depositata in data 19 aprile 2023, disattese le istanze istruttorie avanzate dalle parti, formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., consistente nella corresponsione da parte di in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 4.895,35 a titolo di spese del giudizio accessori inclusi, proposta in relazione alla quale solo parte convenuta manifestava adesione;
con ordinanza depositata in data 5 maggio 2025, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, lo stesso
G.I. assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
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La domanda attorea è da rigettarsi in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esplicitate di seguito.
In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di nullità della citazione avanzata dal convenuto. Tale eccezione non merita accoglimento in quanto, com'è noto, “la nullità della citazione per vizi della editio actionis sussiste solo in caso di assoluta mancanza di esposizione dei fatti e delle ragioni della domanda, non anche in ipotesi di generica descrizione dei predetti elementi, purché dall'atto di chiamata in giudizio risultino evincibili la domanda e il titolo su cui si fonda, consentendo al convenuto di svolgere pienamente le proprie difese” (Tribunale di
Catania, sentenza n° 4891 dell'8 ottobre 2025; cfr. anche Cass. Civ. sez. II, sentenza n°
10635/2025); orbene, il Tribunale non rinviene nella citazione che ha introdotto il presente giudizio le gravi mancanze sopra descritte, che sole possono condurre alla declaratoria di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art 164 co. 4 c.p.c.
Ciò necessariamente premesso, allo scopo di meglio inquadrare gli esatti termini della vicenda che ha dato luogo alla controversia oggetto del presente giudizio, sulla scorta delle produzioni documentali versate in atti, occorre riassumerne i fatti salienti.
Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti del presente giudizio, inteso a regolare la contitolarità e la gestione comune della puntualmente individuata supra, Parte_2 formalmente intestata al solo si realizzava – e si tratta di circostanze pacifiche in CP_1
quanto ampiamente documentate e non contestate – mediante la stipulazione, per mezzo di scrittura privata, di un contratto di società in data 18 giugno 2009 coevo al contratto di acquisto con cui assumeva su di sé la sola titolarità e proprietà della licenza comunale CP_1
n° 4647 TAB XIV, attesi i vincoli imposti dallo Stato nella titolarità della rivendita di monopoli
3 e della ricevitoria del lotto, cui si aggiungeva un successivo contratto di associazione in partecipazione in data 30 giugno di cui era parte anche la moglie dell'attore, Parte_3 stipulato al fine di consentire al ed alla di svolgere attività lavorativa Parte_1 Pt_3 all'interno della tabaccheria, attesa la titolarità formale della ditta individuale in capo al
La sentenza del Tribunale civile di Forlì n° 722/2019, emessa in data 21 agosto 2019 CP_1
e nel frattempo divenuta res iudicata (cfr. doc. n° 2 di parte attrice), accertava e dichiarava la natura simulatoria del contratto di associazione in partecipazione e la nullità del contratto di società intercorso tra le parti, riconoscendo al parte attrice in detto giudizio, una Parte_1
somma pari ad € 13.391,00 a titolo di liquidazione della quota di propria spettanza, rigettando la domanda riconvenzionale avanzata dall'odierno convenuto, basata sugli stessi fatti posti a fondamento della denuncia che aveva dato luogo al processo penale a carico del di Parte_1
cui si dirà appresso. Con la sentenza n° 885/2017, pronunciata in data 8 giugno 2017 e nel frattempo divenuta irrevocabile (cfr. doc. n° 1 parte attrice), il Tribunale penale di Forlì assolveva l'odierno attore dall'accusa di appropriazione indebita continuata e aggravata, scaturita dalla denuncia-querela sporta dal con la formula di cui all'art. 530 co. 2° CP_1
c.p.p.
Ciò posto, in via preliminare – prima di esaminare il merito della questione – è necessario inquadrare correttamente la presente controversia risarcitoria sotto il profilo squisitamente giuridico, richiamando i consolidati principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di azione di risarcimento per una denuncia o querela ritenuta illecita e quindi fonte di responsabilità civile, in particolare in relazione alla necessaria sussistenza dell'elemento soggettivo, ovvero del dolo, della cui prova è onerata la parte attrice:
“la mera presentazione di una denuncia-querela o di un esposto, di per sé, non è fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, in quanto occorre che ricorra il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
di conseguenza, questi non incorre in responsabilità civile se non nel caso in cui, agendo con dolo, si rende responsabile del delitto di calunnia, non essendo rilevante la semplice colpa, dovuta a leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante” (Cass. Civ. sez. III, 24 ottobre 2023 n°
29495; in senso conforme Tribunale di Grosseto sez. I, 9 settembre 2024 n° 735, e Corte
d'Appello di Milano sez. II, 19 luglio 2022 n° 2539).
A conforto della esattezza dell'indirizzo sopra ricordato, conviene richiamare il principio di diritto costantemente affermato dalla Suprema Corte di legittimità secondo cui “la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione della querela in relazione ad un fatto 4 perseguibile a querela di parte non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose, ovvero solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio”
(cfr. Cass. nn. 3536/2000, 750/2002, 15646/2003, 1542/2010 e 11898/2016); inoltre è stato più volte affermato che “l'iniziativa pubblicistica volta alla repressione del reato opera interrompendo il nesso causale tra la denuncia e il danno eventualmente subito dal denunciato
o dal querelato per essere stato sottoposto a procedimento penale benché innocente, legame che può continuare a sussistere solo in caso di dolo dell'autore di denuncia o di una querela infondate” (cfr. Cass. nn. 10033/2004 e 30988/2018). Si tratta dunque di principi consolidati, basati sul rilievo secondo cui “le ragioni della restrizione di questa ipotesi di responsabilità al solo caso della condotta dolosa sono fondate, in primo luogo, sull'interesse pubblico alla repressione dei reati, per una efficace realizzazione della quale è necessaria anche la collaborazione del privato cittadino, che verrebbe significativamente scoraggiata dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate” (cfr. Cass. nn. 11898/2016 cit. e 11271/2020 e, più di recente, Cass. n° 31316/2024).
Pertanto, in tale contesto resta inteso che “in ogni caso, è onere della parte deducente provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia, giacché, rispetto all'azione risarcitoria proposta spetta all'asserito calunniato provare tutti gli elementi del fatto illecito,
e quindi anche la sussistenza in capo al convenuto del reato di calunnia” (cfr. Cass. nn.
30988/2018 e 11271/2020 già cit.).
Ciò posto, deve rilevarsi quanto segue, ricapitolando i termini della vicenda che ha originato la controversia oggetto del presente giudizio sulla base della puntuale ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza penale del Tribunale di Forlì di cui sopra.
Il processo penale si originava dalla denuncia-querela sporta dall'odierno convenuto nel novembre 2013, con cui si esponeva che a partire dalla metà di ottobre dell'anno 2011, nonostante l'attività mantenesse lo stesso giro di affari, la liquidità in banca era calata notevolmente, tanto da far intervenire in più occasioni il per ripianare gli ammanchi CP_2
anche mediante richiesta di fidi bancari;
il professionista incaricato dall'odierno convenuto di individuare le cause di dette perdite attribuiva lo sbilancio finanziario ad ammanchi di cassa potenzialmente riconducibili a prelievi illeciti dalla cassa dell'esercizio; per tale motivo il iniziava a controllare l'operato del proprio socio , dapprima con le CP_1 Parte_1 telecamere già installate nell'esercizio ed in seguito conferendo incarico all'agenzia di 5 investigazioni Nella sentenza del Tribunale penale di Forlì (cfr. doc. n° 1 di parte CP_3
attrice) si legge in particolare che «A seguito delle indagini svolte dal CP_3 CP_1 riteneva che nei momenti in cui era solo nell'esercizio, effettuasse continue Parte_1 giocate al gioco “10 e lotto”, senza versare nella cassa i corrispettivi delle giocate. CP_1
peraltro identificava le giocate in quanto ripeteva nelle sue scommesse Parte_1 sempre gli stessi numeri, corrispondenti alla data di nascita sua, della moglie e di un'amica.
La riferibilità al delle giocate era possibile secondo il in ragione del fatto Parte_1 CP_1 che le ricevute recavano la medesima data ed il medesimo orario in cui dai filmati risultava che aveva effettuato le puntate con il terminale della ricevitoria. Dall'esame delle Parte_1 telecamere Bernabè rilevava peraltro anche che oltre a non versare i corrispettivi Parte_1 delle giocate non versava nemmeno i corrispettivi di ricariche telefoniche personali e di utilizzo di gratta e vinci che prelevava, secondo il senza pagare. In sei settimane CP_1
quindi, recuperava dal cestino le ricevute che sulla base di quanto sopra riteneva CP_1
potessero essere state giocate dal che ammontavano ad euro 9.473,00 euro come Parte_1 da documenti D), E), F), G), H), I) allegati alla querela. A seguito della presentazione della denuncia-querela da parte del personale in servizio presso la Stazione Carabinieri CP_1
di Ronco, durante un servizio di osservazione delle immagini riprese dal sistema di video sorveglianza già installato nell'esercizio commerciale, decideva di intervenire ritenendo sussistente la flagranza di reato».
Appare evidente pertanto che la stessa genesi del processo penale instaurato ai danni dell'odierno attore non consente certamente di presumere un atteggiamento dolosamente preordinato in capo al convenuto al fine di colpire la reputazione del socio allo scopo di estrometterlo dalla partecipazione alla gestione della come dedotto da parte Parte_2
attrice, la quale non ha fornito prove in grado di dimostrare un siffatto stato soggettivo. Semmai si versa nella situazione contraria, ovvero che non mancassero elementi tali da ingenerare in capo al un legittimo sospetto sulla colpevolezza del socio, come non hanno mancato CP_1 di rilevare implicitamente il Giudice penale – che pure ha pronunciato l'assoluzione del dal reato ascrittogli, che sostanzialmente si concretava nella ripetuta effettuazione Parte_1 di giocate e altre spese non saldate tali da causare perdite significative – e più esplicitamente il Giudice civile. Il primo, nell'assolvere l'imputato , ha semplicemente Parte_1 ritenuto che non fosse stata raggiunta la piena prova della colpevolezza dello stesso, dando atto che fosse plausibile anche una ricostruzione dei fatti alternativa a quella accusatoria, ovvero che sulla base del materiale probatorio agli atti, anche in ragione della modalità di funzionamento della cassa dell'esercizio, definita indistinta e promiscua, non fosse possibile 6 accertare al dì là del ragionevole dubbio che nel complessivo conteggio di giocate non pagate e vincite non completamente riscosse l'imputato si fosse necessariamente appropriato di alcunché nella sua spasmodica attività ludica, condotta all'insaputa del socio forse solo per evitare il suo giudizio. Più esplicitamente, il Tribunale civile (cfr. doc. n° 2 parte attrice) nel rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dal fondata sugli illeciti appropriativi CP_2 attribuiti al socio, nel concludere nel senso della mancata dimostrazione del pregiudizio patrimoniale subito da parte del con il conseguente rigetto della sua domanda CP_2 riconvenzionale, ha riconosciuto come non facessero “difetto elementi che potrebbero deporre nel senso che l'attore abbia tenuto comportamenti illeciti” (pag. 13 della sentenza, doc. n° 2 di parte attrice). Il Tribunale condivide tale considerazione, alla luce delle circostanze di fatto emerse in tale giudizio civile e pienamente valutabili anche nella presente sede.
Risulta invero dimostrato che il si rendeva autore di uno numero elevatissimo di Parte_1 giocate al Lotto in assenza del socio tanto che – come si legge nella sentenza del Tribunale civile di Forlì appena citata – nel periodo che va dal 1° gennaio al 15 novembre 2013, giorno del suo arresto, aveva effettuato sulle tre terzine su cui abitualmente puntava n° 17.000 puntate, per un ammontare pari ad € 64.278,00, nonché ricariche telefoniche, pagamento di utenze e giocate al “Gratta e Vinci”, e che non provvedeva al pagamento ogni volta che effettuava una giocata, come appurato anche con l'ausilio dell'investigatore privato ingaggiato dal CP_1
per fare luce sull'attività del socio e per stessa ammissione del (pagg. 10-11 doc. n° Parte_1
2 di parte attrice). La circostanza che l'attore, anche per una serie di motivi legati alle modalità di gestione della cassa ed all'utilizzo della contabilità semplificata, non sia stato in grado di assolvere il proprio onere probatorio e quindi di dimostrare il pregiudizio subìto, ovvero che la condotta del socio fosse causalmente riconducibile a degli effettivi ammanchi di cassa, non autorizza minimamente a pensare che fosse in mala fede quando ha presentato la denuncia- querela a carico del socio, a fronte degli oggettivi elementi di fatto richiamati sopra, capaci di generare un legittimo sospetto sulla liceità del comportamento del nella mente di Parte_1 una persona mediamente razionale e non certo incline a particolari sentimenti di diffidenza o malizia verso il prossimo, fosse anche un amico come nel caso di specie. La tesi di parte attrice, secondo cui il convenuto avrebbe approfittato della ingenua passione per il gioco del socio, praticata in segreto per timore di perdere la stima di quest'ultimo, giungendo a denunciarlo falsamente e in seguito a impedirgli di accedere all'esercizio commerciale e di proseguire la sua attività ben sapendolo innocente, per defraudarlo ed estrometterlo dalla contitolarità di fatto della di conseguenza trattenendo per sé l'attività commerciale senza Parte_2 corrispondergli alcunché, è sguarnita di qualsiasi supporto probatorio. In particolare, la difesa 7 dell'attore cita come prova della mala fede del convenuto una sua dichiarazione in sede di esame nel procedimento penale a carico del che in realtà non ha nessuna valenza Parte_1 probatoria: “Lui in caso di vincite piccole non le prelevava, ma quando vinceva vincite consistenti ne prendeva almeno una parte (…) Le vincite di poco importo le lasciava, le vincite grandi invece le prendeva ogni tanto” (cfr. doc. n° 6, pag. 20, di parte attrice). Ed infatti, il legittimo sospetto del era imperniato su un fatto diverso, ovvero che il socio CP_1
sistematicamente omettesse di versare in cassa il corrispettivo delle giocate e delle altre operazioni compiute a suo beneficio ed all'insaputa del socio, senza poi fare delle compensazioni periodiche, circostanza che non è riuscito a provare nel precedente giudizio civile tra le parti ma che, alla luce delle apparenze, appariva tutt'altro che assurda e sicuramente non il frutto necessario di una fantasiosa attitudine calunniosa.
A riprova della rigorosa soglia probatoria che l'attore avrebbe dovuto superare giova citare una recente pronuncia di accoglimento di una domanda di risarcimento del danno da denuncia calunniosa, in riforma della sentenza di primo grado, della Corte di Appello di Lecce (sent. n°
1032/2023 del 21 dicembre 2023), confermata in sede di giudizio di legittimità (ordinanza della
Cass. Civ. sez. III n° 25281/2025), domanda risarcitoria avanzata in seguito ad una vicenda originatasi nel corso di una annosa lite di vicinato, nella quale il calunniatore al momento di una nuova denunzia per abuso edilizio per gli stessi fatti sostanziali oggetto di un precedente processo penale a carico del vicino, già sfociato nell'assoluzione di quest'ultimo, doveva essere “perfettamente a conoscenza della sua infondatezza in quanto si era anche costituito parte civile nel primo procedimento penale e dunque conosceva i motivi dell'assoluzione”: ciò, oltre ad altre evidenze processuali, ha consentito al giudice di appello di fare correttamente uso della prova per presunzioni, spesso l'unica con cui è possibile ricostruire lo stato soggettivo del denunciante: “in tema di responsabilità civile da reato di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo del reato può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile ricondurre la condotta alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato”.
Nella fattispecie per cui è causa non ricorrono minimamente circostanze fattuali di analoga pregnanza, in grado di fondare una presunzione consimile.
Per le ragioni sopra esposte la domanda attorea non merita accoglimento.
8 Va inoltre ribadito in questa sede il rigetto delle istanze istruttorie reiterate dall'attore anche in sede di scritti conclusivi, avendo le stesse ad oggetto accertamenti che risultano all'evidenza superflui in considerazione delle ragioni poste a fondamento della presente statuizione.
Le spese seguono la prevalente soccombenza dell'attore e – alla luce della notula in atti e previa compensazione nella misura di ¼ in ragione del rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata anche in sede di precisazione delle conclusioni dal – sono CP_1
liquidate come in dispositivo in favore dell'attore in applicazione di congrui Parte_4 valori prossimi ai medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (come da ultimo riformato con
D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022), applicabili in ragione del valore del disputatum (scaglione di riferimento da € 26.001,00 ad € 52.000,00), avuto riguardo all'effettiva complessità della vicenda sub judice e non essendo emerse ragioni per doversi discostare in misura significativa dai valori medi di riferimento;
dette spese vanno distratte in favore dei procuratori antistatari avv.ti
AS De RO e ER OL RB, i quali hanno reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: rigetta la domanda risarcitoria avanzata da con atto di citazione iscritto a Parte_1 ruolo in data 20 settembre 2021; dichiara compensate tra le parti nella misura di ¼ le spese di lite e, per l'effetto, condanna
al pagamento in favore di della restante quota di ¾ delle Parte_1 CP_1
spese del presente giudizio, che liquida in detta porzione nel complessivo importo di €
4.875,00 (di cui € 1.125,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.125,00 per la fase di trattazione ed € 1.875,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15% e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti
AS De RO e ER OL RB del foro di Napoli Nord;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
Forlì, 15 ottobre 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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