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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/11/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1919/2022 promosso da:
[...]
Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Pierfrancesco Zen e dall'avv. RT IN giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi sito in San
Martino di Lupari, via Rometta n. 13/M1;
c.f.: CodiceFiscale_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- attori - contro
Controparte_2
in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale rappresentato e difeso – fino ai rispettivi atti di rinuncia al mandato – dall'avv. Claudio Daminato e dall'avv. Giuseppe Del Bene giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudio Daminato sito in Castello di
Godego, via Chioggia n. 66;
1 c.f.: CodiceFiscale_3
p.i.: P.IVA_1
- convenuto -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
NEL MERITO
- Accertarsi e dichiararsi, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2059, 2087, 1223 e 2051 c.c. e 185 c.p.,
l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro/infortunio mortale occorso al sig Controparte_3
in data 24.12.2019.
- Accertarsi e dichiararsi, incidentalmente nel presente giudizio civile, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 41 c.p., 589 I e II comma c.p., commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, avendo il convenuto, con la propria condotta per colpa cagionato la morte del sig. CP_3
come conseguenza del sinistro/infortunio mortale a quest'ultimo occorso in data 24.12.2019.
[...]
- Accertarsi e dichiararsi, incidentalmente nel presente giudizio civile, l'intervenuta lesione da parte del convenuto di specifici diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla vita, alla salute, alla capacità di relazione ed all'integrità psico-fisica, alla famiglia, nonché la sussistenza in capo agli attori di sofferenze, disagi e pregiudizi personali, morali ed esistenziali, come conseguenza del sinistro/infortunio mortale occorso al sig. in data Controparte_3
24.12.2019.
- Accertata la sussistenza del fatto-reato, ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali tutti patiti dagli attori per la morte in data 24.12.2019 del proprio prossimo congiunto sig. anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2087, 1223 e Controparte_3
2 monetaria dal giorno del sinistro/infortunio (24.12.2019) fino al saldo effettivo:
- DANNO NON PATRIMONIALE
a) per il padre convivente € 304.007,70 CP_1
b) per la madre convivente € 304.007,70 Controparte_1
nell'ipotesi di ritenuta applicabilità nel caso di specie delle tabelle del Tribunale di Roma per il danno da perdita del rapporto parentale ovvero, alternativamente,
- DANNO NON PATRIMONIALE
a) per il padre convivente € 336.500,00 CP_1
b) per la madre convivente € 336.500,00 Controparte_1
nell'ipotesi di ritenuta applicabilità nel caso di specie delle tabelle del Tribunale di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale, ovvero, ancora alternativamente, delle diverse somme che risulteranno di giustizia e che verranno liquidate dall'Ill.mo Giudice adito mediante la tabella che verrà considerata conforme a diritto, oltre, in ogni caso, al danno patrimoniale subito da parte del sig. , come di seguito quantificato: CP_1
- DANNO PATRIMONIALE
- € 6.167,00 (di cui € 4.352,00 per spese di sepoltura e di rimpatrio della salma e di cui € 1.815,00 per spese per biglietti aerei)
IN OGNI CASO
Spese e competenze legali interamente rifuse, oltre a IVA, CPA e 15% per spese generali, con distrazione delle stesse in favore degli scriventi difensori, che si dichiarano antistatari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) SULLA DINAMICA DEL SINISTRO MORTALE OGGETTO DI CAUSA.
Pur ritenendosi che le responsabilità del convenuto nella determinazione dell'infortunio mortale oggetto di causa, la sussistenza di un nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento costituito dalla morte del sig. Controparte_3
3 nonché la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro che ha determinato tale tragico evento, siano già dimostrate per tabulas dalla documentazione dimessa in atti da parte attrice (come risulta, in particolare, dalle comunicazioni dello
SPISAL dell' , dai verbali di sommarie informazioni, dal verbale di prescrizioni e dalla relazione di consulenza Parte_1
tecnica medico-legale già dimessi in atti - cfr. docc. 4,5,6,7,8,9 allegati all'atto di citazione) e pur ritenendosi altresì che nel caso di specie sussistano i presupposti per l'inversione dell'onere della prova ex art. 2087 c.c. e/o ex art. 2051 c.c., per mero scrupolo difensivo si richiede, inoltre, prova per interpello formale del convenuto sig. e per testi sui seguenti Controparte_2
capitoli di prova:
1) Vero il sig. dal 01.06.2018 al 24.12.2019 ha lavorato presso la Ditta individuale Controparte_3 [...]
” con mansioni di operaio agricolo. CP_2
2) Vero il sig. dal 01.06.2018 al 24.12.2019 ha lavorato presso la Ditta individuale Controparte_3 [...]
” dedicandosi ad alimentare gli animali di proprietà della predetta Ditta, a macinare il mangime con cui alimentava CP_2
gli animali in questione, a preparare sacchi di mais, a procedere al carico e scarico degli animali e del mangime, nonché a pulire gli ambienti di lavoro, e, in particolare, le stalle e gli ambienti circostanti interni ed esterni, utilizzando a volte anche l'idropulitrice, sia presso l'allevamento di pollame ed anatre dell'odierno convenuto in via Molino di Ferro a SE PI X
(TV), sia, con minore frequenza, anche presso un capannone del convenuto stesso ubicato in TI (TV), Via Cornere.
3) Vero che il sig. dal 01.06.2018 al 24.12.2019 ha prestato la propria attività lavorativa presso Controparte_3
la Ditta individuale “ ” per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, per 8 ore al giorno, fermo restando Controparte_2
che, se il sig. ne ravvisava la necessità e lo chiamava, egli si recava al lavoro anche di sabato e di domenica. Controparte_2
4) Vero che il sig. dal 01.06.2018 al 24.12.2019 ha prestato la propria attività lavorativa presso Controparte_3
la Ditta individuale “ ” attenendosi alle direttive ed alle istruzioni del sig. e/o di persone Controparte_2 Controparte_2
da questi delegate.
5) Vero che il sig. dal 01.06.2018 al 24.12.2019 ha percepito un compenso di circa 5 €/ora, che Controparte_3
gli veniva corrisposto esclusivamente in contanti con cadenza giornaliera, oppure ogni due giorni.
6) Vero che nel periodo intercorso dal 01.06.2018 al 24.12.2019 le richieste di regolarizzazione della posizione lavorativa avanzate in più occasioni dal sig. sono sempre state disattese da parte del sig. . Controparte_3 Controparte_2
4 7) Vero che la mattina del 24.12.2019 il sig. accompagnato in furgone dal proprio datore di lavoro, Controparte_3
si recava presso l'azienda agricola di via Cornere ad TI (TV), al fine di effettuare la pulizia della parte interna del capannone di proprietà del sig. e concesso in locazione alla Ditta individuale ”. Persona_1 Controparte_2
8) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 13.45 il sig. essendosi accorto che alcune anatre si Controparte_3
trovavano in una vasca di liquame posta nell'area esterna adiacente all'allevamento sito in via Cornere ad TI (TV), accompagnava la moglie del titolare, sig.ra , a constatare la presenza degli animali, e in seguito, riprendeva Testimone_1
la pulizia della parte interna del suddetto capannone.
9) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 15.30 il padre della sig.ra , nonché suocero del sig. Testimone_1 [...]
, non avendo più visto, presso l'azienda agricola di via Cornere ad TI (TV), il sig. CP_2 Controparte_3
che egli doveva riaccompagnare a casa, chiamava al telefono la figlia sig.ra ., che nel frattempo era tornata a Testimone_1
casa.
10) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 15.30, la sig.ra , dopo essere stata telefonicamente avvisata Testimone_1
dal padre, avvisava il marito sig. che non si riusciva più a trovare il sig. presso Controparte_2 Controparte_3
l'allevamento sito in via Cornere ad TI (TV).
11) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 15.30 il sig. e la sig.ra , appresa la notizia Controparte_2 Testimone_1
che non si riusciva più a trovare il sig. presso l'allevamento sito in via Cornere ad TI (TV), si Controparte_3
recavano insieme in auto presso detto allevamento.
12) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 16.00 il sig. e la sig.ra , una volta giunti Controparte_2 Testimone_1
in auto presso l'allevamento sito in via Cornere ad TI (TV), iniziavano a cercare il sig. Controparte_3
coadiuvati dal sig. che nel frattempo era stato a sua volta chiamato dalla sig.ra , la quale Persona_1 Testimone_1
gli chiese di dare una mano a lei e suo marito sig. nella ricerca del sig. medesimo. Controparte_2 Controparte_3
13) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 16.00 il sig. e la sig.ra , giunti in prossimità Controparte_2 Testimone_1
della concimaia dell'allevamento sito in via Cornere ad TI (TV) unitamente al sig. notavano che il Persona_1
cancello di accesso alla vasca contenente liquami era semiaperto e che le griglie - che venivano utilizzate come passerelle proprio per permettere alle anatre che dovessero essere cadute e/o comunque finite dentro la vasca di uscire dal liquame ivi
5 collocato - erano sparite.
14) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 16.00 il sig. e la sig.ra - dopo avere notato Controparte_2 Testimone_1
che il cancello di accesso alla vasca contenente liquami dell'allevamento sito in via Cornere ad TI (TV) era semiaperto e che le griglie erano sparite - procedevano a sondare la predetta vasca con un palo di plastica e ivi rinvenivano il corpo del sig. Controparte_3
14) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 16.00 il sig. , aiutato dal sig. estraeva Controparte_2 Persona_1
dalla concimaia il corpo del sig. e nel frattempo la sig.ra allertava il 118. Controparte_3 Testimone_1
15) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 17.00 00 il medico del SUEM, dopo avere tentato di rianimare il sig.
ne constatava il decesso. Controparte_3
16) Vero che il decesso del sig. è intervenuto in data 24.12.2019 per asfissia da annegamento del Controparte_3
lavoratore, dopo essere caduto nella sopraindicata vasca per liquami - ubicata in TI (TV), Via Cornere -, di pertinenza della . Controparte_4
17) Vero che il sig. ha omesso di valutare, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio Controparte_2
mortale occorso in data 24.12.2019 al sig. i rischi legati all'attività lavorativa per l'allevamento di Controparte_3
TI (TV), Via Cornere n. 6.
18) Vero che il sig. ha omesso di redigere, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio Controparte_2
mortale occorso in data 24.12.2019 al sig. il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con Controparte_3
riferimento all'allevamento di TI (TV), Via Cornere n. 6.
19) Vero che la Ditta individuale ha redatto, anche con riferimento al momento in cui si è verificato Controparte_2
l'infortunio mortale occorso in data 24.12.2019 al sig. il Documento di Valutazione dei Rischi Controparte_3
(DVR) soltanto con riferimento all'allevamento di SE PI X (TV), Via Ferro n. 2.
20) Vero che il sig. ha omesso, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio mortale Controparte_2
occorso in data 24.12.2019 al sig. di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti Controparte_3
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.
21) Vero che il sig. ha omesso di sottoporre a visita medica il lavoratore dopo che Controparte_2 Controparte_3
6 questi ha iniziato a lavorare per la Ditta individuale “ ”, al fine di verificare l'idoneità sanitaria al lavoro Controparte_2
dello stesso.
22) Vero che il sig. ha omesso di fornire al sig. dopo che questi ha iniziato a Controparte_2 Controparte_3
lavorare per la Ditta individuale “ ”, formazione generale e specifica sui rischi inerenti alla propria attività Controparte_2
lavorativa.
23) Vero che il sig. ha omesso di fornire al sig. DPI (Dispositivi di Protezione Controparte_2 Controparte_3
Individuale) per lo svolgimento di attività lavorativa presso la vasca per liquami dell'allevamento ubicato in TI (TV),
Via Cornere n. 6, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio mortale occorso in data 24.12.2019 al sig. medesimo. Controparte_3
24) Vero che il sig. ha omesso di fornire al sig. dopo che questi ha iniziato a Controparte_2 Controparte_3
lavorare per la Ditta individuale “ ”, formazione generale e specifica sui rischi inerenti alla propria attività Controparte_2
lavorativa, anche con riferimento all'attività lavorativa da svolgersi presso l'allevamento ubicato in TI (TV), Via
Cornere.
25) Vero che il sig. ha omesso di fornire al sig. dopo che questi ha iniziato a Controparte_2 Controparte_3
lavorare per la Ditta individuale “ ”, formazione generale e specifica inerente alle mansioni, al ruolo ed ai Controparte_2
rischi aziendali presenti presso le unità operative della Ditta individuale “ ”. Controparte_2
26) Vero che il sig. ha omesso di fornire al sig. anche mediante apposita segnaletica Controparte_2 Controparte_3
di sicurezza, indicazioni relative a situazioni di rischio presenti presso la vasca di raccolta liquami ubicata nell'allevamento di TI (TV), Via Cornere, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio mortale occorso in data
24.12.2019 al sig. medesimo. Controparte_3
27) Vero che il sig. ha omesso, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio mortale Controparte_2
occorso in data 24.12.2019 al sig. di affiggere e apporre presso l'allevamento di TI (TV), Controparte_3
Via Cornere, e presso la relativa vasca per liquami, segnaletica di sicurezza nei pressi della vasca di raccolta dei liquami dove si è verificato l'infortunio, diretta ad evidenziare i rischi specifici del luogo, con particolare riferimento al rischio di caduta con dislivello, nonché il divieto di accesso per persone non autorizzate.
7 28) Vero che il sig. ha omesso, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio mortale Controparte_2
occorso in data 24.12.2019 al sig. di porre in essere le misure di salvaguardia per evitare che i Controparte_3
lavoratori potessero compiere azioni scorrette presso l'allevamento di TI (TV), Via Cornere.
29) Vero che il sig. si è limitato, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio mortale Controparte_2
occorso in data 24.12.2019 al sig. a delimitare la vasca per liquami dell'allevamento di TI Controparte_3
(TV), Via Cornere, con una recinzione chiusa con un cancello di ingresso, senza applicare altri dispositivi atti ad impedire l'accesso e l'ingresso di terzi e, in particolare, di soggetti non autorizzati.
30) Vero che il sig. ha omesso di fornire al sig. indicazioni sulle misure da adottare Controparte_2 Controparte_3
in caso di pericolo grave ed immediato presso la vasca di raccolta liquami ubicata nell'allevamento di TI (TV), Via
Cornere, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio mortale occorso in data 24.12.2019 al sig. medesimo. Controparte_3
Si indicano quali testi i sigg.:
- , Ispettore dello SPISAL dell'Azienda ULSS n. 2, Distretto di Asolo, c/o la sede di Montebelluna Testimone_2
(TV), Via D. Alighieri n. 12;
- , Ispettore dello SPISAL dell'Azienda ULSS n. 2, Distretto di Asolo, c/o la sede di Montebelluna Testimone_3
(TV), Via D. Alighieri n. 12;
- Dott. c/o l'U.O.S. Diagnostica Anatomo-Patologica Macroscopica e Forense dell'Ospedale di Testimone_4
Treviso.
- , residente in [...]; Controparte_5
- residente in [...]; Controparte_6
- , residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...]; Persona_1
- , residente in [...], Feltrina Sud n. 150. Controparte_7
Con riserva di altri indicarne.
Atteso che i testi sig. e sig. non conoscono la lingua italiana, si richiede che Controparte_5 Controparte_6
8 venga nominato un interprete che conosca la lingua indiana per l'escussione degli stessi.
Al solo fine di prevenire contestazioni sul punto da parte della convenuta, si evidenzia sin d'ora che, alla luce dei più recenti orientamenti della Suprema Corte (cfr. per tutte: Cass. Civ., ordinanza n. 35146 del 18.11.2021), è sicuramente ammissibile la testimonianza sulla ricostruzione della dinamica di un sinistro anche se i capitoli di prova sono formulati in modo negativo ed anche se viene richiesto al teste di fornire le proprie impressioni sulle cause del sinistro, atteso che la formulazione di un capitolo di prova sotto forma di interrogazione negativa non può di per sé costituire una causa di inammissibilità dell'istanza istruttoria ed atteso altresì che il richiedere ad un teste la propria impressione sulle cause del sinistro non implica una valutazione da parte del teste medesimo, bensì postula unicamente una percezione, pienamente ammissibile, di quest'ultimo.
Si richiede inoltre, senza accettare e/o ipotizzare alcuna inversione dell'onere della prova, che venga disposta CTU volta a ricostruire la dinamica del sinistro mortale occorso in data 24.12.2019 al sig. ed a individuare e/o Controparte_3
accertare le relative cause e responsabilità, nonché ad accertare e/o dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta del convenuto e le violazioni delle norme antinfortunistiche da quest'ultimo poste in essere, da una parte, e la morte del sig. medesimo, dall'altra parte. Controparte_3
B) SUL DANNO NON PATRIMONIALE SUBITO DA PARTE ATTRICE.
Con riferimento al danno non patrimoniale subito dagli attori, di cui si richiede il risarcimento nel presente giudizio, è già stato dedotto in atto di citazione come, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (ed, in particolare, in forza delle cosiddette “sentenze gemelle” del novembre 2008 delle Sezioni Unite della Cassazione), i congiunti più stretti del defunto (quali gli odierni attori che sono, si ripete, i genitori del sig. abbiano Controparte_3
diritto, in punto an debeatur, al risarcimento del danno non patrimoniale in virtù della sola lesione oggettiva del rapporto parentale, tenendo conto ed in applicazione delle massime di esperienza, delle presunzioni e della particolare intensità degli affetti e dei rapporti esistente tra i congiunti de quibus, secondo l'id quod plerumque accidit, senza bisogno di provare l'intensità e la costanza di tali rapporti.
Tali sentenze gemelle, ed in particolare la sentenza del 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite della
Cassazione, dopo avere specificato che il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato, statuiscono e precisano
9 espressamente quanto segue in materia di regime probatorio del medesimo danno non patrimoniale: “Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D. Lgs. N. 209/2005) richiede l'accertamento medico legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attendendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva
è destinato ad assumere particolare rilevo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (si veda, tra le tante, sent. n. 9834/2002)”.
Inoltre, secondo le predette sentenze gemelle delle Sezioni Unite, deve essere sicuramente riconosciuta la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale in presenza di un fatto-reato tutelato penalmente, come avvenuto nel caso di specie, e, in ogni caso, risulta risarcibile il danno non patrimoniale, anche in assenza di reato, in presenza di lesione dei diritti inviolabili della persona, come, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto (come è accaduto nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio).
Le considerazioni sopra dedotte, circa il ricorso alle presunzioni ed al principio dell'id quod plerumque accidit per la prova, in punto an debeatur, del danno non patrimoniale, potranno trovare applicazione con riferimento al danno non patrimoniale da risarcirsi in favore dei prossimi congiunti in tutte le sue componenti, ivi compreso anche il danno da perdita della vita subito dalla vittima iure proprio (e trasmesso agli eredi iure hereditatis), come confermato da recenti orientamenti della
Suprema Corte di Cassazione (cfr. per tutte: Cass. Sentenza n. 1361/2004).
In punto quantum debeatur appare invece pacifica l'applicazione dei valori risarcitori previsti dalle tabelle del Tribunale di
Roma e/o, alternativamente, da quelle del Tribunale di Milano, e/o, comunque, delle diverse somme che risulteranno di giustizia e che verranno liquidate dall'Ill.mo Giudice adito mediante la tabella che verrà considerata conforme a diritto.
Per tutte le suddette ragioni, per mero scrupolo difensivo, e senza accettare e/o ipotizzare alcuna inversione dell'onere della
10 prova, si ritiene opportuno dedurre i mezzi istruttori di seguito indicati, in ordine al danno non patrimoniale subito dagli odierni attori (n.d.r.: pur ritenendosi francamente superfluo, oltre che umiliante per gli attori stessi, dovere provare con mezzi istruttori, e, in particolare, mediante prove testimoniali, le sofferenze ed i disagi personali da essi subiti, nonché l'intensità del loro rapporto affettivo con il prossimo congiunto sig. , per la sola ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice Controparte_3
adito, a cui ci si rimette per ogni relativa valutazione e/o decisione, dovesse ritenere opportuno dare corso a tali mezzi di prova, non ritenendo, eventualmente, sufficiente ed esaustivo il ricorso alle massime di esperienza, alle presunzioni ed al principio dell'id quod plerumque accidit.
Per mero scrupolo difensivo, si richiede, pertanto, prova per testi sui seguenti capitoli di prova, indicati con numerazione progressiva rispetto a quelli sopra dedotti:
31) Vero che dal momento della nascita del sig. sino al momento della di lui morte intervenuta in Controparte_3
data 24.12.2019, i sigg. e hanno sempre con lui coabitato. CP_1 Controparte_8
32) Vero che, al momento del decesso del sig. intervenuto in data 24.12.2019, i sigg. Controparte_3 CP_1
e coabitavano con lui in Vedelago (TV), Via Btg. S. Pomini n. 34.
[...] CP_1
33) Vero che dal momento della nascita del sig. sino al momento della di lui morte intervenuta in Controparte_3
data 24.12.2019, i sigg. e hanno sempre pranzato, cenato e dormito insieme al CP_1 Controparte_8
predetto figlio.
34) Vero che dal momento della nascita del sig. sino al momento della di lui morte intervenuta in Controparte_3
data 24.12.2019, i sigg. e hanno trascorso e passato insieme al predetto figlio i CP_1 Controparte_8
giorni festivi, le festività, le vacanze, nonché i rispettivi compleanni.
Si indicano quali testimoni i sigg.:
- , residente in [...]; Controparte_5
- residente in [...]; Controparte_6
- residente in [...]; Testimone_5
Con riserva di altri indicarne.
Anche in questo caso, atteso che i testi sig. e sig. non conoscono la lingua Controparte_5 Controparte_6
11 italiana, si richiede che venga nominato un interprete che conosca la lingua indiana per l'escussione degli stessi.
Per le medesime sopra indicate ragioni, ancora per mero scrupolo difensivo, e senza accettare e/o ipotizzare alcuna inversione dell'onere della prova, si richiede altresì - per l'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito, a cui ci si rimette per ogni relativa valutazione e/o decisione, non dovesse eventualmente ritenere sufficiente ed esaustivo il ricorso alle massime di esperienza, alle presunzioni ed al principio dell'id quod plerumque accidit - che venga disposta CTU medico-legale, psicologico-forense e contabile diretta ad accertare le sofferenze, i disagi ed i pregiudizi personali ed esistenziali subiti dagli attori ed a stimare e quantificare il danno non patrimoniale patito da questi ultimi, fornendo anche una determinazione del danno con una
“adeguata personalizzazione”, qualitativa e quantitativa, con riferimento alle persone degli attori medesimi.
C) SUL DANNO PATRIMONIALE SUBITO DA PARTE ATTRICE.
Con riferimento al danno patrimoniale subito, risulta pacifico il diritto degli attori di ottenere il ristoro delle spese vive da essi anticipata quale conseguenza della morte del sig. Controparte_3
Tali spese vive risultano essere provate per tabulas dalla documentazione già dimessa in atti (cfr. docc. 13,14,15 di parte attrice).
Per l'effetto, non si ritiene di dover richiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori per quanto concerne il danno patrimoniale subito dagli attori.
D) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE DEDOTTE DA PARTE CONVENUTA
Ci si oppone, comunque ed in ogni caso, all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da controparte in quanto formulati in forma negativa (quanto ai capitoli di prova n. 1 e 6), e/o in quanto irrilevanti ai fini del thema decidendum del presente giudizio e/o, comunque, smentiti dalla documentazione dimessa in atti (quanto ai capitoli di prova n. 2,3 e 4), e/o in quanto in quanto implicanti un giudizio da parte del teste (quanto ai capitoli di prova n. 4,5 e 6):
Ci si oppone altresì alla richiesta formulata da parte convenuta di ordine di esibizione alla Società Colomberotto S.p.a. di esibire in giudizio la pretesa documentazione relativa ad un asserito rapporto di lavoro pretesamente intervenuto con il sig.
in quanto generica, esplorativa e, comunque, irrilevante nell'ambito del presente giudizio ed ai fini Controparte_3
del thema decidendum dello stesso.
Parte attrice dichiara di non accettare, in ogni caso, il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni che dovessero
12 essere eventualmente proposte da parte convenuta.
Per parte convenuta:
NEL MERITO
In via principale: rigettarsi le domande attoree tutte, formulate contro il sig. in proprio e quale l.r. della Controparte_2
ditta individuale tanto in via principale quanto in via subordinata, perché infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata: ridursi le domande attoree proporzionalmente in virtù della riconosciuta ed accertata corresponsabilità del sig. nella causazione del sinistro mortale di cui è processo;
Controparte_3
IN VIA ISTRUTTORIA
Si fa ogni e più ampia riserva per le istanze tutte che verranno ritualmente e tempestivamente formulate nel rispetto dei concedendi termini ex art. 183, comma sesto, C.p.c.
IN OGNI CASO
Spese e compensi professionali di difesa integralmente rifusi.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e convenivano in CP_1 Controparte_1
giudizio il signor , in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, per sentirlo CP_2
condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti iure proprio in conseguenza del decesso del loro figlio, avvenuto in data 24.12.2019. Controparte_3
Gli attori esponevano che il figlio era deceduto per asfissia da annegamento dopo essere caduto in una vasca di raccolta di liquami sita presso l'unità produttiva del convenuto in TI, mentre prestava attività lavorativa non regolarizzata. Sostenevano la responsabilità esclusiva del convenuto, datore di lavoro, per la palese violazione di plurime norme antinfortunistiche (D.Lgs. 81/2008) e dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ.
13 Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando integralmente le domande attoree.
In particolare, il convenuto negava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, qualificando la presenza del signor presso l'azienda come mera frequentazione amicale e la sua attività come CP_3
semplici aiuti sporadici e volontari, svolti a titolo di cortesia.
Eccepiva, in ogni caso, l'interruzione del nesso causale in ragione del c.d. rischio elettivo, ovvero del comportamento abnorme della vittima, la quale, contravvenendo a specifiche raccomandazioni, si era introdotta volontariamente nell'area pericolosa della vasca per recuperare delle anatre. In subordine, chiedeva un accertamento del concorso di colpa del lavoratore.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto e l'assunzione delle testimonianze degli ispettori SPISAL Ferruccio Cavinato e (testi attorei) nonché Testimone_3
di e di (testi di parte convenuta). Testimone_1 Tes_6
Nelle more del giudizio, gli attori ottenevano in data 13.5.2022 un primo sequestro conservativo sui beni del convenuto. Successivamente, avendo provato l'avvenuta alienazione da parte del convenuto dei beni immobili oggetto del primo sequestro, gli attori ottenevano un secondo provvedimento di sequestro conservativo in data 11.12.2024 su tutti i beni mobili e i crediti del convenuto.
Entrambi i difensori del convenuto rinunciavano al mandato prima della fase decisionale.
All'udienza del 12.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., la sola parte attrice depositava note di precisazione delle conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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1) Sulla qualificazione del rapporto e sull'occasione di lavoro
Preliminare a ogni valutazione sulla responsabilità è l'accertamento della natura del rapporto intercorso tra e il signor , al fine di stabilire l'applicabilità della normativa a tutela dei Controparte_3 CP_2
lavoratori (art. 2087 cod. civ. e D.Lgs. 81/2008).
14 La tesi difensiva del convenuto, che nega il rapporto di lavoro riconducendo la presenza della vittima a mera frequentazione amicale e le sue prestazioni a “cortesia”, è stata ampiamente smentita dall'istruttoria svolta.
In sede di interrogatorio formale all'udienza 26.3.2024, lo stesso signor ha reso dichiarazioni che, CP_2
al di là della qualificazione formale (“Non è vero, non era dipendente”), confermano la natura lavorativa della prestazione.
In primo luogo, ha ammesso che proprio il giorno dell'incidente aveva acconsentito che la vittima svolgesse una specifica mansione: “Quando ha visto che dovevo lavare il capannone con l'idropulitrice, mi ha detto che poteva farlo lui... Io ho acconsentito e gli ho spiegato come fare...”.
In secondo luogo, il convenuto ha confermato che la prestazione non era affatto disinteressata, ammettendo che il signor “diceva sempre che voleva un contratto”, un'affermazione che esclude la mera CP_3
liberalità e rende palese la sussistenza di un rapporto lavorativo, seppur non regolarizzato.
Tali ammissioni corroborano quanto accertato dagli ispettori SPISAL. Il teste , Testimone_2
escusso all'udienza 21.11.2023, ha confermato che il signor “aveva lavorato in modo saltuario, CP_3
praticamente a chiamata... nei due anni pregressi”, svolgendo mansioni di piccola manovalanza come pulire le stalle e aiutare nel carico/scarico, e che le sue richieste di regolarizzazione erano state sempre disattese.
Infine, la sussistenza dell'occasione di lavoro è provata per tabulas dalla richiesta di rivalsa avanzata dall' nei confronti del signor (prodotta dallo stesso convenuto) per le prestazioni di legge CP_9 CP_2
erogate ai superstiti. Tale atto presuppone, da parte dell' , l'avvenuto riconoscimento CP_10
dell'infortunio come occorso in occasione di lavoro, ai sensi del D.P.R. 1124/1965.
Deve pertanto ritenersi provato che l'infortunio mortale è occorso mentre stava Controparte_3
svolgendo una prestazione lavorativa, seppur “in nero”, presso l'azienda del convenuto e con il suo consenso. Ciò imponeva in capo al signor , quale datore di lavoro, il rigoroso rispetto degli obblighi CP_2
di sicurezza.
2) Sulla responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. e del D.Lgs. 81/2008
15 Accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro e dunque l'applicabilità della normativa a tutela dei lavoratori, la responsabilità del convenuto per l'evento mortale appare esclusiva e fondata su omissioni gravi e conclamate.
L'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro un obbligo generale di sicurezza, configurandosi quale norma di chiusura del sistema, che lo obbliga ad adottare tutte le misure necessarie, dettate dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, per tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
Nel caso di specie, l'istruttoria svolta e la documentazione dimessa da parte attrice attestano inequivocabilmente che il convenuto non ha adottato nemmeno le misure minime previste dalla normativa specifica (D.Lgs. 81/2008), creando egli stesso le condizioni per il verificarsi dell'evento.
Le testimonianze degli ispettori SPISAL, e hanno confermato, Testimone_2 Testimone_3
innanzitutto, l'assenza di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per l'unità produttiva di
TI, luogo dell'incidente. L'unico DVR aziendale era datato 2015 e relativo esclusivamente alla sede di SE PI X.
In secondo luogo, è documentale – e nemmeno mai smentita da parte convenuta – la totale assenza di formazione e informazione del lavoratore. Il signor non ha ricevuto alcuna formazione sui rischi CP_3
generali né sui rischi specifici (rischio di caduta e annegamento). Ciò è tanto più grave in quanto lo stesso convenuto ha ammesso che la vittima non aveva mai visto la vasca prima di quel giorno.
In terzo luogo, lo SPISAL ha accertato l'assenza di sorveglianza sanitaria (visita medica di idoneità) e, soprattutto, di misure di protezione collettiva. L'area della vasca non era in alcun modo protetta;
non vi era alcuna segnaletica di sicurezza (rischio caduta, divieto d'accesso, pericolo di annegamento); il cancello di accesso, come confermato dai testimoni attorei, era privo di lucchetto o chiave e dotato di una semplice apertura a incastro, apribile da chiunque e in un'area accessibile a chiunque.
La difesa del convenuto si fonda sull'eccezione di “rischio elettivo” e sul comportamento abnorme del lavoratore, sostenendo che la vittima avrebbe contravvenuto al divieto di avvicinarsi alla vasca. Ma tale eccezione non può trovare accoglimento né sotto il profilo dell'esclusione totale del nesso causale, né
16 con riguardo ad un prospettato concorso di colpa di Controparte_3
Come sostenuto dalla difesa attorea e confermato da consolidata giurisprudenza, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore quando l'evento sia riconducibile proprio alle omissioni datoriali in materia di sicurezza. Il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche i comportamenti prevedibilmente imprudenti del lavoratore.
Nel caso di specie, il comportamento della vittima (tentare di recuperare anatre, che sono beni aziendali) non può definirsi esorbitante dalle finalità produttive, ma semmai un'imprudenza prevedibile in un contesto lavorativo rurale.
Tale imprudenza ha avuto conseguenze fatali proprio a causa delle colpevoli omissioni del convenuto: se il signor fosse stato formato sul rischio mortale di annegamento in quella specifica vasca, e se la CP_3
vasca fosse stata protetta da un cancello chiuso a chiave (una misura di sicurezza minima e non onerosa),
l'incidente non si sarebbe verificato.
La responsabilità del sinistro deve, pertanto, essere ascritta in via esclusiva al convenuto, senza che possa riconoscersi alcun concorso di colpa in capo a Controparte_3
3) Sulla quantificazione del danno
Gli attori hanno richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale e del danno patrimoniale.
3.1) Sul danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
La perdita di una persona cara provoca nei superstiti un danno non patrimoniale unitario, che si manifesta sia come danno morale (la sofferenza interiore), sia come danno “dinamico-relazionale” (il peggioramento della qualità della vita quotidiana conseguente alla perdita).
Per il risarcimento di tale danno è necessaria la sussistenza di un vincolo giuridicamente rilevante e di un vincolo affettivo intenso.
Nel caso di specie, il vincolo giuridico (genitore-figlio) è palese.
Il vincolo affettivo, per congiunti così stretti, si presume ex art. 2727 cod. civ. ed è ulteriormente provato
17 dalla circostanza, pacifica in atti, della convivenza tra la vittima e i genitori al momento del decesso.
Per la liquidazione, deve procedersi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. Questo Giudice ritiene di utilizzare, quali parametri di conformità della valutazione equitativa (ex art. 3 Cost.), le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, che adottano un sistema “a punti” e sono riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità quale parametro a vocazione nazionale stante la loro diffusa applicazione.
La liquidazione deve tenere conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta: la giovane età della vittima
(26 anni), l'età dei congiunti, la convivenza e le modalità particolarmente traumatiche del decesso.
Applicando i parametri delle tabelle milanesi (nella loro versione più recente), competono agli attori i seguenti importi.
In favore del padre della vittima, signor devono riconoscersi 87 punti (per età del CP_1
congiunto, età della vittima, convivenza, presenza di un altro familiare superstite e intensità della relazione), per un valore monetario, già rivalutato all'attualità, di € 340.257,00. La liquidazione deve tuttavia limitarsi alla minor somma di € 336.500,00, come da richiesta dell'attore (reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni).
In favore della madre della vittima, signora devono riconoscersi 89 punti (per età Controparte_1
del congiunto, età della vittima, convivenza, presenza di un altro familiare superstite e intensità della relazione), per un valore monetario, già rivalutato all'attualità, di € 348.079,00. Anche in questo caso, la liquidazione deve limitarsi alla minor somma di € 336.500,00, come da specifica domanda dell'attrice.
3.2) Sul danno patrimoniale
Parte attrice ha richiesto il rimborso delle spese sostenute dal signor a seguito del decesso CP_1
del figlio. Tali spese, pari a € 6.167,00, risultano provate dalla documentazione prodotta (fatture e bonifici relativi a spese funebri, rimpatrio della salma e biglietti aerei per l'accompagnamento in India, docc. 13,
14 e 15 attorei). Tale importo deve essere integralmente riconosciuto, in quanto senza dubbio causalmente ricollegabile al sinistro.
18 3.3) Sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
3.4) Sulla richiesta di rivalsa CP_9
Il convenuto ha depositato in atti la richiesta di rivalsa avanzata dall' per l'importo di € 323.605,34, CP_9
relativo alle prestazioni di legge erogate ai superstiti.
Si osserva che il convenuto, pur avendone la possibilità, non ha in alcun modo chiarito la natura di tali erogazioni (se rendita, indennizzo una tantum, o altro), né ha formulato una specifica eccezione di compensatio lucri cum damno ovvero una richiesta di scomputare tale importo da quanto dovuto agli attori a titolo risarcitorio.
In assenza di alcuna allegazione circa la natura di tali erogazioni, questo Giudice non può procedere d'ufficio ad alcuna valutazione differenziale o decurtazione degli importi liquidati.
4) Sulla conversione del sequestro conservativo
Con provvedimenti del 13.5.2022 e del 14.1.2025, è stato autorizzato il sequestro conservativo sui beni immobili, mobili e sui crediti, anche presso terzi, del convenuto, fino alla concorrenza di € 700.000,00.
Orbene, ai sensi dell'art. 686 cod. proc. civ., il vincolo cautelare costituito dal sequestro conservativo è
19 destinato a trasformarsi in vincolo esecutivo allorché il creditore sequestrante ottenga sentenza esecutiva di condanna, come avvenuto nel caso di specie. Il sequestro conservativo concesso si convertirà ex lege in pignoramento a seguito della presente sentenza.
5) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Il convenuto, risultato integralmente soccombente, deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori. Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertata la sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato, pur non regolarizzato, dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto , in proprio e quale titolare dell'omonima ditta Controparte_2
individuale, nella causazione del sinistro mortale occorso a in data 24.12.2019 ai Controparte_3
sensi dell'art. 2087 cod. civ.;
2) condanna il convenuto a pagare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da Controparte_2
perdita del rapporto parentale la somma di € 336.500,00 in favore di e la somma di € CP_1
336.500,00 in favore di oltre interessi e rivalutazione calcolati in base alle modalità Controparte_1
indicate in narrativa;
3) condanna il convenuto a pagare a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la Controparte_2
somma di € 6.167,00 in favore di oltre interessi e rivalutazione calcolati in base alle CP_1
modalità indicate in narrativa;
4) dà atto che, ai sensi dell'art. 686 cod. proc. civ., i sequestri conservativi autorizzati in corso di causa si convertono in pignoramento;
5) rigetta l'eccezione di concorso di colpa di Controparte_3
20 6) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in €
1.686,00 per esborsi ed € 29.193,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pierfrancesco Zen e dell'avv.
RT IN, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Treviso, 3 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c. e 185 c.p., nonché anche per violazione delle norme antinfortunistiche di cui al D.lgs. n. 81/2008 meglio specificate in narrativa, condannarsi, conseguentemente ed in ogni caso, il convenuto stesso al pagamento in favore degli attori, per i motivi tutti di cui in narrativa, delle somme di seguito indicate, ovvero di quelle maggiori o minori o comunque diversa somma che risulteranno di giustizia, oltre, in ogni caso, ad interessi al saggio legale, interessi compensativi e rivalutazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1919/2022 promosso da:
[...]
Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Pierfrancesco Zen e dall'avv. RT IN giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi sito in San
Martino di Lupari, via Rometta n. 13/M1;
c.f.: CodiceFiscale_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- attori - contro
Controparte_2
in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale rappresentato e difeso – fino ai rispettivi atti di rinuncia al mandato – dall'avv. Claudio Daminato e dall'avv. Giuseppe Del Bene giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudio Daminato sito in Castello di
Godego, via Chioggia n. 66;
1 c.f.: CodiceFiscale_3
p.i.: P.IVA_1
- convenuto -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
NEL MERITO
- Accertarsi e dichiararsi, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2059, 2087, 1223 e 2051 c.c. e 185 c.p.,
l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro/infortunio mortale occorso al sig Controparte_3
in data 24.12.2019.
- Accertarsi e dichiararsi, incidentalmente nel presente giudizio civile, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 41 c.p., 589 I e II comma c.p., commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, avendo il convenuto, con la propria condotta per colpa cagionato la morte del sig. CP_3
come conseguenza del sinistro/infortunio mortale a quest'ultimo occorso in data 24.12.2019.
[...]
- Accertarsi e dichiararsi, incidentalmente nel presente giudizio civile, l'intervenuta lesione da parte del convenuto di specifici diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla vita, alla salute, alla capacità di relazione ed all'integrità psico-fisica, alla famiglia, nonché la sussistenza in capo agli attori di sofferenze, disagi e pregiudizi personali, morali ed esistenziali, come conseguenza del sinistro/infortunio mortale occorso al sig. in data Controparte_3
24.12.2019.
- Accertata la sussistenza del fatto-reato, ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali tutti patiti dagli attori per la morte in data 24.12.2019 del proprio prossimo congiunto sig. anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2087, 1223 e Controparte_3
2 monetaria dal giorno del sinistro/infortunio (24.12.2019) fino al saldo effettivo:
- DANNO NON PATRIMONIALE
a) per il padre convivente € 304.007,70 CP_1
b) per la madre convivente € 304.007,70 Controparte_1
nell'ipotesi di ritenuta applicabilità nel caso di specie delle tabelle del Tribunale di Roma per il danno da perdita del rapporto parentale ovvero, alternativamente,
- DANNO NON PATRIMONIALE
a) per il padre convivente € 336.500,00 CP_1
b) per la madre convivente € 336.500,00 Controparte_1
nell'ipotesi di ritenuta applicabilità nel caso di specie delle tabelle del Tribunale di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale, ovvero, ancora alternativamente, delle diverse somme che risulteranno di giustizia e che verranno liquidate dall'Ill.mo Giudice adito mediante la tabella che verrà considerata conforme a diritto, oltre, in ogni caso, al danno patrimoniale subito da parte del sig. , come di seguito quantificato: CP_1
- DANNO PATRIMONIALE
- € 6.167,00 (di cui € 4.352,00 per spese di sepoltura e di rimpatrio della salma e di cui € 1.815,00 per spese per biglietti aerei)
IN OGNI CASO
Spese e competenze legali interamente rifuse, oltre a IVA, CPA e 15% per spese generali, con distrazione delle stesse in favore degli scriventi difensori, che si dichiarano antistatari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) SULLA DINAMICA DEL SINISTRO MORTALE OGGETTO DI CAUSA.
Pur ritenendosi che le responsabilità del convenuto nella determinazione dell'infortunio mortale oggetto di causa, la sussistenza di un nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento costituito dalla morte del sig. Controparte_3
3 nonché la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro che ha determinato tale tragico evento, siano già dimostrate per tabulas dalla documentazione dimessa in atti da parte attrice (come risulta, in particolare, dalle comunicazioni dello
SPISAL dell' , dai verbali di sommarie informazioni, dal verbale di prescrizioni e dalla relazione di consulenza Parte_1
tecnica medico-legale già dimessi in atti - cfr. docc. 4,5,6,7,8,9 allegati all'atto di citazione) e pur ritenendosi altresì che nel caso di specie sussistano i presupposti per l'inversione dell'onere della prova ex art. 2087 c.c. e/o ex art. 2051 c.c., per mero scrupolo difensivo si richiede, inoltre, prova per interpello formale del convenuto sig. e per testi sui seguenti Controparte_2
capitoli di prova:
1) Vero il sig. dal 01.06.2018 al 24.12.2019 ha lavorato presso la Ditta individuale Controparte_3 [...]
” con mansioni di operaio agricolo. CP_2
2) Vero il sig. dal 01.06.2018 al 24.12.2019 ha lavorato presso la Ditta individuale Controparte_3 [...]
” dedicandosi ad alimentare gli animali di proprietà della predetta Ditta, a macinare il mangime con cui alimentava CP_2
gli animali in questione, a preparare sacchi di mais, a procedere al carico e scarico degli animali e del mangime, nonché a pulire gli ambienti di lavoro, e, in particolare, le stalle e gli ambienti circostanti interni ed esterni, utilizzando a volte anche l'idropulitrice, sia presso l'allevamento di pollame ed anatre dell'odierno convenuto in via Molino di Ferro a SE PI X
(TV), sia, con minore frequenza, anche presso un capannone del convenuto stesso ubicato in TI (TV), Via Cornere.
3) Vero che il sig. dal 01.06.2018 al 24.12.2019 ha prestato la propria attività lavorativa presso Controparte_3
la Ditta individuale “ ” per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, per 8 ore al giorno, fermo restando Controparte_2
che, se il sig. ne ravvisava la necessità e lo chiamava, egli si recava al lavoro anche di sabato e di domenica. Controparte_2
4) Vero che il sig. dal 01.06.2018 al 24.12.2019 ha prestato la propria attività lavorativa presso Controparte_3
la Ditta individuale “ ” attenendosi alle direttive ed alle istruzioni del sig. e/o di persone Controparte_2 Controparte_2
da questi delegate.
5) Vero che il sig. dal 01.06.2018 al 24.12.2019 ha percepito un compenso di circa 5 €/ora, che Controparte_3
gli veniva corrisposto esclusivamente in contanti con cadenza giornaliera, oppure ogni due giorni.
6) Vero che nel periodo intercorso dal 01.06.2018 al 24.12.2019 le richieste di regolarizzazione della posizione lavorativa avanzate in più occasioni dal sig. sono sempre state disattese da parte del sig. . Controparte_3 Controparte_2
4 7) Vero che la mattina del 24.12.2019 il sig. accompagnato in furgone dal proprio datore di lavoro, Controparte_3
si recava presso l'azienda agricola di via Cornere ad TI (TV), al fine di effettuare la pulizia della parte interna del capannone di proprietà del sig. e concesso in locazione alla Ditta individuale ”. Persona_1 Controparte_2
8) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 13.45 il sig. essendosi accorto che alcune anatre si Controparte_3
trovavano in una vasca di liquame posta nell'area esterna adiacente all'allevamento sito in via Cornere ad TI (TV), accompagnava la moglie del titolare, sig.ra , a constatare la presenza degli animali, e in seguito, riprendeva Testimone_1
la pulizia della parte interna del suddetto capannone.
9) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 15.30 il padre della sig.ra , nonché suocero del sig. Testimone_1 [...]
, non avendo più visto, presso l'azienda agricola di via Cornere ad TI (TV), il sig. CP_2 Controparte_3
che egli doveva riaccompagnare a casa, chiamava al telefono la figlia sig.ra ., che nel frattempo era tornata a Testimone_1
casa.
10) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 15.30, la sig.ra , dopo essere stata telefonicamente avvisata Testimone_1
dal padre, avvisava il marito sig. che non si riusciva più a trovare il sig. presso Controparte_2 Controparte_3
l'allevamento sito in via Cornere ad TI (TV).
11) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 15.30 il sig. e la sig.ra , appresa la notizia Controparte_2 Testimone_1
che non si riusciva più a trovare il sig. presso l'allevamento sito in via Cornere ad TI (TV), si Controparte_3
recavano insieme in auto presso detto allevamento.
12) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 16.00 il sig. e la sig.ra , una volta giunti Controparte_2 Testimone_1
in auto presso l'allevamento sito in via Cornere ad TI (TV), iniziavano a cercare il sig. Controparte_3
coadiuvati dal sig. che nel frattempo era stato a sua volta chiamato dalla sig.ra , la quale Persona_1 Testimone_1
gli chiese di dare una mano a lei e suo marito sig. nella ricerca del sig. medesimo. Controparte_2 Controparte_3
13) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 16.00 il sig. e la sig.ra , giunti in prossimità Controparte_2 Testimone_1
della concimaia dell'allevamento sito in via Cornere ad TI (TV) unitamente al sig. notavano che il Persona_1
cancello di accesso alla vasca contenente liquami era semiaperto e che le griglie - che venivano utilizzate come passerelle proprio per permettere alle anatre che dovessero essere cadute e/o comunque finite dentro la vasca di uscire dal liquame ivi
5 collocato - erano sparite.
14) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 16.00 il sig. e la sig.ra - dopo avere notato Controparte_2 Testimone_1
che il cancello di accesso alla vasca contenente liquami dell'allevamento sito in via Cornere ad TI (TV) era semiaperto e che le griglie erano sparite - procedevano a sondare la predetta vasca con un palo di plastica e ivi rinvenivano il corpo del sig. Controparte_3
14) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 16.00 il sig. , aiutato dal sig. estraeva Controparte_2 Persona_1
dalla concimaia il corpo del sig. e nel frattempo la sig.ra allertava il 118. Controparte_3 Testimone_1
15) Vero che in data 24.12.2019 verso le ore 17.00 00 il medico del SUEM, dopo avere tentato di rianimare il sig.
ne constatava il decesso. Controparte_3
16) Vero che il decesso del sig. è intervenuto in data 24.12.2019 per asfissia da annegamento del Controparte_3
lavoratore, dopo essere caduto nella sopraindicata vasca per liquami - ubicata in TI (TV), Via Cornere -, di pertinenza della . Controparte_4
17) Vero che il sig. ha omesso di valutare, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio Controparte_2
mortale occorso in data 24.12.2019 al sig. i rischi legati all'attività lavorativa per l'allevamento di Controparte_3
TI (TV), Via Cornere n. 6.
18) Vero che il sig. ha omesso di redigere, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio Controparte_2
mortale occorso in data 24.12.2019 al sig. il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con Controparte_3
riferimento all'allevamento di TI (TV), Via Cornere n. 6.
19) Vero che la Ditta individuale ha redatto, anche con riferimento al momento in cui si è verificato Controparte_2
l'infortunio mortale occorso in data 24.12.2019 al sig. il Documento di Valutazione dei Rischi Controparte_3
(DVR) soltanto con riferimento all'allevamento di SE PI X (TV), Via Ferro n. 2.
20) Vero che il sig. ha omesso, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio mortale Controparte_2
occorso in data 24.12.2019 al sig. di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti Controparte_3
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.
21) Vero che il sig. ha omesso di sottoporre a visita medica il lavoratore dopo che Controparte_2 Controparte_3
6 questi ha iniziato a lavorare per la Ditta individuale “ ”, al fine di verificare l'idoneità sanitaria al lavoro Controparte_2
dello stesso.
22) Vero che il sig. ha omesso di fornire al sig. dopo che questi ha iniziato a Controparte_2 Controparte_3
lavorare per la Ditta individuale “ ”, formazione generale e specifica sui rischi inerenti alla propria attività Controparte_2
lavorativa.
23) Vero che il sig. ha omesso di fornire al sig. DPI (Dispositivi di Protezione Controparte_2 Controparte_3
Individuale) per lo svolgimento di attività lavorativa presso la vasca per liquami dell'allevamento ubicato in TI (TV),
Via Cornere n. 6, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio mortale occorso in data 24.12.2019 al sig. medesimo. Controparte_3
24) Vero che il sig. ha omesso di fornire al sig. dopo che questi ha iniziato a Controparte_2 Controparte_3
lavorare per la Ditta individuale “ ”, formazione generale e specifica sui rischi inerenti alla propria attività Controparte_2
lavorativa, anche con riferimento all'attività lavorativa da svolgersi presso l'allevamento ubicato in TI (TV), Via
Cornere.
25) Vero che il sig. ha omesso di fornire al sig. dopo che questi ha iniziato a Controparte_2 Controparte_3
lavorare per la Ditta individuale “ ”, formazione generale e specifica inerente alle mansioni, al ruolo ed ai Controparte_2
rischi aziendali presenti presso le unità operative della Ditta individuale “ ”. Controparte_2
26) Vero che il sig. ha omesso di fornire al sig. anche mediante apposita segnaletica Controparte_2 Controparte_3
di sicurezza, indicazioni relative a situazioni di rischio presenti presso la vasca di raccolta liquami ubicata nell'allevamento di TI (TV), Via Cornere, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio mortale occorso in data
24.12.2019 al sig. medesimo. Controparte_3
27) Vero che il sig. ha omesso, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio mortale Controparte_2
occorso in data 24.12.2019 al sig. di affiggere e apporre presso l'allevamento di TI (TV), Controparte_3
Via Cornere, e presso la relativa vasca per liquami, segnaletica di sicurezza nei pressi della vasca di raccolta dei liquami dove si è verificato l'infortunio, diretta ad evidenziare i rischi specifici del luogo, con particolare riferimento al rischio di caduta con dislivello, nonché il divieto di accesso per persone non autorizzate.
7 28) Vero che il sig. ha omesso, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio mortale Controparte_2
occorso in data 24.12.2019 al sig. di porre in essere le misure di salvaguardia per evitare che i Controparte_3
lavoratori potessero compiere azioni scorrette presso l'allevamento di TI (TV), Via Cornere.
29) Vero che il sig. si è limitato, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio mortale Controparte_2
occorso in data 24.12.2019 al sig. a delimitare la vasca per liquami dell'allevamento di TI Controparte_3
(TV), Via Cornere, con una recinzione chiusa con un cancello di ingresso, senza applicare altri dispositivi atti ad impedire l'accesso e l'ingresso di terzi e, in particolare, di soggetti non autorizzati.
30) Vero che il sig. ha omesso di fornire al sig. indicazioni sulle misure da adottare Controparte_2 Controparte_3
in caso di pericolo grave ed immediato presso la vasca di raccolta liquami ubicata nell'allevamento di TI (TV), Via
Cornere, anche con riferimento al momento in cui si è verificato l'infortunio mortale occorso in data 24.12.2019 al sig. medesimo. Controparte_3
Si indicano quali testi i sigg.:
- , Ispettore dello SPISAL dell'Azienda ULSS n. 2, Distretto di Asolo, c/o la sede di Montebelluna Testimone_2
(TV), Via D. Alighieri n. 12;
- , Ispettore dello SPISAL dell'Azienda ULSS n. 2, Distretto di Asolo, c/o la sede di Montebelluna Testimone_3
(TV), Via D. Alighieri n. 12;
- Dott. c/o l'U.O.S. Diagnostica Anatomo-Patologica Macroscopica e Forense dell'Ospedale di Testimone_4
Treviso.
- , residente in [...]; Controparte_5
- residente in [...]; Controparte_6
- , residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...]; Persona_1
- , residente in [...], Feltrina Sud n. 150. Controparte_7
Con riserva di altri indicarne.
Atteso che i testi sig. e sig. non conoscono la lingua italiana, si richiede che Controparte_5 Controparte_6
8 venga nominato un interprete che conosca la lingua indiana per l'escussione degli stessi.
Al solo fine di prevenire contestazioni sul punto da parte della convenuta, si evidenzia sin d'ora che, alla luce dei più recenti orientamenti della Suprema Corte (cfr. per tutte: Cass. Civ., ordinanza n. 35146 del 18.11.2021), è sicuramente ammissibile la testimonianza sulla ricostruzione della dinamica di un sinistro anche se i capitoli di prova sono formulati in modo negativo ed anche se viene richiesto al teste di fornire le proprie impressioni sulle cause del sinistro, atteso che la formulazione di un capitolo di prova sotto forma di interrogazione negativa non può di per sé costituire una causa di inammissibilità dell'istanza istruttoria ed atteso altresì che il richiedere ad un teste la propria impressione sulle cause del sinistro non implica una valutazione da parte del teste medesimo, bensì postula unicamente una percezione, pienamente ammissibile, di quest'ultimo.
Si richiede inoltre, senza accettare e/o ipotizzare alcuna inversione dell'onere della prova, che venga disposta CTU volta a ricostruire la dinamica del sinistro mortale occorso in data 24.12.2019 al sig. ed a individuare e/o Controparte_3
accertare le relative cause e responsabilità, nonché ad accertare e/o dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta del convenuto e le violazioni delle norme antinfortunistiche da quest'ultimo poste in essere, da una parte, e la morte del sig. medesimo, dall'altra parte. Controparte_3
B) SUL DANNO NON PATRIMONIALE SUBITO DA PARTE ATTRICE.
Con riferimento al danno non patrimoniale subito dagli attori, di cui si richiede il risarcimento nel presente giudizio, è già stato dedotto in atto di citazione come, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (ed, in particolare, in forza delle cosiddette “sentenze gemelle” del novembre 2008 delle Sezioni Unite della Cassazione), i congiunti più stretti del defunto (quali gli odierni attori che sono, si ripete, i genitori del sig. abbiano Controparte_3
diritto, in punto an debeatur, al risarcimento del danno non patrimoniale in virtù della sola lesione oggettiva del rapporto parentale, tenendo conto ed in applicazione delle massime di esperienza, delle presunzioni e della particolare intensità degli affetti e dei rapporti esistente tra i congiunti de quibus, secondo l'id quod plerumque accidit, senza bisogno di provare l'intensità e la costanza di tali rapporti.
Tali sentenze gemelle, ed in particolare la sentenza del 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite della
Cassazione, dopo avere specificato che il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato, statuiscono e precisano
9 espressamente quanto segue in materia di regime probatorio del medesimo danno non patrimoniale: “Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D. Lgs. N. 209/2005) richiede l'accertamento medico legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attendendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva
è destinato ad assumere particolare rilevo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (si veda, tra le tante, sent. n. 9834/2002)”.
Inoltre, secondo le predette sentenze gemelle delle Sezioni Unite, deve essere sicuramente riconosciuta la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale in presenza di un fatto-reato tutelato penalmente, come avvenuto nel caso di specie, e, in ogni caso, risulta risarcibile il danno non patrimoniale, anche in assenza di reato, in presenza di lesione dei diritti inviolabili della persona, come, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto (come è accaduto nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio).
Le considerazioni sopra dedotte, circa il ricorso alle presunzioni ed al principio dell'id quod plerumque accidit per la prova, in punto an debeatur, del danno non patrimoniale, potranno trovare applicazione con riferimento al danno non patrimoniale da risarcirsi in favore dei prossimi congiunti in tutte le sue componenti, ivi compreso anche il danno da perdita della vita subito dalla vittima iure proprio (e trasmesso agli eredi iure hereditatis), come confermato da recenti orientamenti della
Suprema Corte di Cassazione (cfr. per tutte: Cass. Sentenza n. 1361/2004).
In punto quantum debeatur appare invece pacifica l'applicazione dei valori risarcitori previsti dalle tabelle del Tribunale di
Roma e/o, alternativamente, da quelle del Tribunale di Milano, e/o, comunque, delle diverse somme che risulteranno di giustizia e che verranno liquidate dall'Ill.mo Giudice adito mediante la tabella che verrà considerata conforme a diritto.
Per tutte le suddette ragioni, per mero scrupolo difensivo, e senza accettare e/o ipotizzare alcuna inversione dell'onere della
10 prova, si ritiene opportuno dedurre i mezzi istruttori di seguito indicati, in ordine al danno non patrimoniale subito dagli odierni attori (n.d.r.: pur ritenendosi francamente superfluo, oltre che umiliante per gli attori stessi, dovere provare con mezzi istruttori, e, in particolare, mediante prove testimoniali, le sofferenze ed i disagi personali da essi subiti, nonché l'intensità del loro rapporto affettivo con il prossimo congiunto sig. , per la sola ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice Controparte_3
adito, a cui ci si rimette per ogni relativa valutazione e/o decisione, dovesse ritenere opportuno dare corso a tali mezzi di prova, non ritenendo, eventualmente, sufficiente ed esaustivo il ricorso alle massime di esperienza, alle presunzioni ed al principio dell'id quod plerumque accidit.
Per mero scrupolo difensivo, si richiede, pertanto, prova per testi sui seguenti capitoli di prova, indicati con numerazione progressiva rispetto a quelli sopra dedotti:
31) Vero che dal momento della nascita del sig. sino al momento della di lui morte intervenuta in Controparte_3
data 24.12.2019, i sigg. e hanno sempre con lui coabitato. CP_1 Controparte_8
32) Vero che, al momento del decesso del sig. intervenuto in data 24.12.2019, i sigg. Controparte_3 CP_1
e coabitavano con lui in Vedelago (TV), Via Btg. S. Pomini n. 34.
[...] CP_1
33) Vero che dal momento della nascita del sig. sino al momento della di lui morte intervenuta in Controparte_3
data 24.12.2019, i sigg. e hanno sempre pranzato, cenato e dormito insieme al CP_1 Controparte_8
predetto figlio.
34) Vero che dal momento della nascita del sig. sino al momento della di lui morte intervenuta in Controparte_3
data 24.12.2019, i sigg. e hanno trascorso e passato insieme al predetto figlio i CP_1 Controparte_8
giorni festivi, le festività, le vacanze, nonché i rispettivi compleanni.
Si indicano quali testimoni i sigg.:
- , residente in [...]; Controparte_5
- residente in [...]; Controparte_6
- residente in [...]; Testimone_5
Con riserva di altri indicarne.
Anche in questo caso, atteso che i testi sig. e sig. non conoscono la lingua Controparte_5 Controparte_6
11 italiana, si richiede che venga nominato un interprete che conosca la lingua indiana per l'escussione degli stessi.
Per le medesime sopra indicate ragioni, ancora per mero scrupolo difensivo, e senza accettare e/o ipotizzare alcuna inversione dell'onere della prova, si richiede altresì - per l'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito, a cui ci si rimette per ogni relativa valutazione e/o decisione, non dovesse eventualmente ritenere sufficiente ed esaustivo il ricorso alle massime di esperienza, alle presunzioni ed al principio dell'id quod plerumque accidit - che venga disposta CTU medico-legale, psicologico-forense e contabile diretta ad accertare le sofferenze, i disagi ed i pregiudizi personali ed esistenziali subiti dagli attori ed a stimare e quantificare il danno non patrimoniale patito da questi ultimi, fornendo anche una determinazione del danno con una
“adeguata personalizzazione”, qualitativa e quantitativa, con riferimento alle persone degli attori medesimi.
C) SUL DANNO PATRIMONIALE SUBITO DA PARTE ATTRICE.
Con riferimento al danno patrimoniale subito, risulta pacifico il diritto degli attori di ottenere il ristoro delle spese vive da essi anticipata quale conseguenza della morte del sig. Controparte_3
Tali spese vive risultano essere provate per tabulas dalla documentazione già dimessa in atti (cfr. docc. 13,14,15 di parte attrice).
Per l'effetto, non si ritiene di dover richiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori per quanto concerne il danno patrimoniale subito dagli attori.
D) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE DEDOTTE DA PARTE CONVENUTA
Ci si oppone, comunque ed in ogni caso, all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da controparte in quanto formulati in forma negativa (quanto ai capitoli di prova n. 1 e 6), e/o in quanto irrilevanti ai fini del thema decidendum del presente giudizio e/o, comunque, smentiti dalla documentazione dimessa in atti (quanto ai capitoli di prova n. 2,3 e 4), e/o in quanto in quanto implicanti un giudizio da parte del teste (quanto ai capitoli di prova n. 4,5 e 6):
Ci si oppone altresì alla richiesta formulata da parte convenuta di ordine di esibizione alla Società Colomberotto S.p.a. di esibire in giudizio la pretesa documentazione relativa ad un asserito rapporto di lavoro pretesamente intervenuto con il sig.
in quanto generica, esplorativa e, comunque, irrilevante nell'ambito del presente giudizio ed ai fini Controparte_3
del thema decidendum dello stesso.
Parte attrice dichiara di non accettare, in ogni caso, il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni che dovessero
12 essere eventualmente proposte da parte convenuta.
Per parte convenuta:
NEL MERITO
In via principale: rigettarsi le domande attoree tutte, formulate contro il sig. in proprio e quale l.r. della Controparte_2
ditta individuale tanto in via principale quanto in via subordinata, perché infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata: ridursi le domande attoree proporzionalmente in virtù della riconosciuta ed accertata corresponsabilità del sig. nella causazione del sinistro mortale di cui è processo;
Controparte_3
IN VIA ISTRUTTORIA
Si fa ogni e più ampia riserva per le istanze tutte che verranno ritualmente e tempestivamente formulate nel rispetto dei concedendi termini ex art. 183, comma sesto, C.p.c.
IN OGNI CASO
Spese e compensi professionali di difesa integralmente rifusi.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e convenivano in CP_1 Controparte_1
giudizio il signor , in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, per sentirlo CP_2
condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti iure proprio in conseguenza del decesso del loro figlio, avvenuto in data 24.12.2019. Controparte_3
Gli attori esponevano che il figlio era deceduto per asfissia da annegamento dopo essere caduto in una vasca di raccolta di liquami sita presso l'unità produttiva del convenuto in TI, mentre prestava attività lavorativa non regolarizzata. Sostenevano la responsabilità esclusiva del convenuto, datore di lavoro, per la palese violazione di plurime norme antinfortunistiche (D.Lgs. 81/2008) e dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ.
13 Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando integralmente le domande attoree.
In particolare, il convenuto negava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, qualificando la presenza del signor presso l'azienda come mera frequentazione amicale e la sua attività come CP_3
semplici aiuti sporadici e volontari, svolti a titolo di cortesia.
Eccepiva, in ogni caso, l'interruzione del nesso causale in ragione del c.d. rischio elettivo, ovvero del comportamento abnorme della vittima, la quale, contravvenendo a specifiche raccomandazioni, si era introdotta volontariamente nell'area pericolosa della vasca per recuperare delle anatre. In subordine, chiedeva un accertamento del concorso di colpa del lavoratore.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto e l'assunzione delle testimonianze degli ispettori SPISAL Ferruccio Cavinato e (testi attorei) nonché Testimone_3
di e di (testi di parte convenuta). Testimone_1 Tes_6
Nelle more del giudizio, gli attori ottenevano in data 13.5.2022 un primo sequestro conservativo sui beni del convenuto. Successivamente, avendo provato l'avvenuta alienazione da parte del convenuto dei beni immobili oggetto del primo sequestro, gli attori ottenevano un secondo provvedimento di sequestro conservativo in data 11.12.2024 su tutti i beni mobili e i crediti del convenuto.
Entrambi i difensori del convenuto rinunciavano al mandato prima della fase decisionale.
All'udienza del 12.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., la sola parte attrice depositava note di precisazione delle conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
1) Sulla qualificazione del rapporto e sull'occasione di lavoro
Preliminare a ogni valutazione sulla responsabilità è l'accertamento della natura del rapporto intercorso tra e il signor , al fine di stabilire l'applicabilità della normativa a tutela dei Controparte_3 CP_2
lavoratori (art. 2087 cod. civ. e D.Lgs. 81/2008).
14 La tesi difensiva del convenuto, che nega il rapporto di lavoro riconducendo la presenza della vittima a mera frequentazione amicale e le sue prestazioni a “cortesia”, è stata ampiamente smentita dall'istruttoria svolta.
In sede di interrogatorio formale all'udienza 26.3.2024, lo stesso signor ha reso dichiarazioni che, CP_2
al di là della qualificazione formale (“Non è vero, non era dipendente”), confermano la natura lavorativa della prestazione.
In primo luogo, ha ammesso che proprio il giorno dell'incidente aveva acconsentito che la vittima svolgesse una specifica mansione: “Quando ha visto che dovevo lavare il capannone con l'idropulitrice, mi ha detto che poteva farlo lui... Io ho acconsentito e gli ho spiegato come fare...”.
In secondo luogo, il convenuto ha confermato che la prestazione non era affatto disinteressata, ammettendo che il signor “diceva sempre che voleva un contratto”, un'affermazione che esclude la mera CP_3
liberalità e rende palese la sussistenza di un rapporto lavorativo, seppur non regolarizzato.
Tali ammissioni corroborano quanto accertato dagli ispettori SPISAL. Il teste , Testimone_2
escusso all'udienza 21.11.2023, ha confermato che il signor “aveva lavorato in modo saltuario, CP_3
praticamente a chiamata... nei due anni pregressi”, svolgendo mansioni di piccola manovalanza come pulire le stalle e aiutare nel carico/scarico, e che le sue richieste di regolarizzazione erano state sempre disattese.
Infine, la sussistenza dell'occasione di lavoro è provata per tabulas dalla richiesta di rivalsa avanzata dall' nei confronti del signor (prodotta dallo stesso convenuto) per le prestazioni di legge CP_9 CP_2
erogate ai superstiti. Tale atto presuppone, da parte dell' , l'avvenuto riconoscimento CP_10
dell'infortunio come occorso in occasione di lavoro, ai sensi del D.P.R. 1124/1965.
Deve pertanto ritenersi provato che l'infortunio mortale è occorso mentre stava Controparte_3
svolgendo una prestazione lavorativa, seppur “in nero”, presso l'azienda del convenuto e con il suo consenso. Ciò imponeva in capo al signor , quale datore di lavoro, il rigoroso rispetto degli obblighi CP_2
di sicurezza.
2) Sulla responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. e del D.Lgs. 81/2008
15 Accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro e dunque l'applicabilità della normativa a tutela dei lavoratori, la responsabilità del convenuto per l'evento mortale appare esclusiva e fondata su omissioni gravi e conclamate.
L'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro un obbligo generale di sicurezza, configurandosi quale norma di chiusura del sistema, che lo obbliga ad adottare tutte le misure necessarie, dettate dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, per tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
Nel caso di specie, l'istruttoria svolta e la documentazione dimessa da parte attrice attestano inequivocabilmente che il convenuto non ha adottato nemmeno le misure minime previste dalla normativa specifica (D.Lgs. 81/2008), creando egli stesso le condizioni per il verificarsi dell'evento.
Le testimonianze degli ispettori SPISAL, e hanno confermato, Testimone_2 Testimone_3
innanzitutto, l'assenza di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per l'unità produttiva di
TI, luogo dell'incidente. L'unico DVR aziendale era datato 2015 e relativo esclusivamente alla sede di SE PI X.
In secondo luogo, è documentale – e nemmeno mai smentita da parte convenuta – la totale assenza di formazione e informazione del lavoratore. Il signor non ha ricevuto alcuna formazione sui rischi CP_3
generali né sui rischi specifici (rischio di caduta e annegamento). Ciò è tanto più grave in quanto lo stesso convenuto ha ammesso che la vittima non aveva mai visto la vasca prima di quel giorno.
In terzo luogo, lo SPISAL ha accertato l'assenza di sorveglianza sanitaria (visita medica di idoneità) e, soprattutto, di misure di protezione collettiva. L'area della vasca non era in alcun modo protetta;
non vi era alcuna segnaletica di sicurezza (rischio caduta, divieto d'accesso, pericolo di annegamento); il cancello di accesso, come confermato dai testimoni attorei, era privo di lucchetto o chiave e dotato di una semplice apertura a incastro, apribile da chiunque e in un'area accessibile a chiunque.
La difesa del convenuto si fonda sull'eccezione di “rischio elettivo” e sul comportamento abnorme del lavoratore, sostenendo che la vittima avrebbe contravvenuto al divieto di avvicinarsi alla vasca. Ma tale eccezione non può trovare accoglimento né sotto il profilo dell'esclusione totale del nesso causale, né
16 con riguardo ad un prospettato concorso di colpa di Controparte_3
Come sostenuto dalla difesa attorea e confermato da consolidata giurisprudenza, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore quando l'evento sia riconducibile proprio alle omissioni datoriali in materia di sicurezza. Il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche i comportamenti prevedibilmente imprudenti del lavoratore.
Nel caso di specie, il comportamento della vittima (tentare di recuperare anatre, che sono beni aziendali) non può definirsi esorbitante dalle finalità produttive, ma semmai un'imprudenza prevedibile in un contesto lavorativo rurale.
Tale imprudenza ha avuto conseguenze fatali proprio a causa delle colpevoli omissioni del convenuto: se il signor fosse stato formato sul rischio mortale di annegamento in quella specifica vasca, e se la CP_3
vasca fosse stata protetta da un cancello chiuso a chiave (una misura di sicurezza minima e non onerosa),
l'incidente non si sarebbe verificato.
La responsabilità del sinistro deve, pertanto, essere ascritta in via esclusiva al convenuto, senza che possa riconoscersi alcun concorso di colpa in capo a Controparte_3
3) Sulla quantificazione del danno
Gli attori hanno richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale e del danno patrimoniale.
3.1) Sul danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
La perdita di una persona cara provoca nei superstiti un danno non patrimoniale unitario, che si manifesta sia come danno morale (la sofferenza interiore), sia come danno “dinamico-relazionale” (il peggioramento della qualità della vita quotidiana conseguente alla perdita).
Per il risarcimento di tale danno è necessaria la sussistenza di un vincolo giuridicamente rilevante e di un vincolo affettivo intenso.
Nel caso di specie, il vincolo giuridico (genitore-figlio) è palese.
Il vincolo affettivo, per congiunti così stretti, si presume ex art. 2727 cod. civ. ed è ulteriormente provato
17 dalla circostanza, pacifica in atti, della convivenza tra la vittima e i genitori al momento del decesso.
Per la liquidazione, deve procedersi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. Questo Giudice ritiene di utilizzare, quali parametri di conformità della valutazione equitativa (ex art. 3 Cost.), le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, che adottano un sistema “a punti” e sono riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità quale parametro a vocazione nazionale stante la loro diffusa applicazione.
La liquidazione deve tenere conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta: la giovane età della vittima
(26 anni), l'età dei congiunti, la convivenza e le modalità particolarmente traumatiche del decesso.
Applicando i parametri delle tabelle milanesi (nella loro versione più recente), competono agli attori i seguenti importi.
In favore del padre della vittima, signor devono riconoscersi 87 punti (per età del CP_1
congiunto, età della vittima, convivenza, presenza di un altro familiare superstite e intensità della relazione), per un valore monetario, già rivalutato all'attualità, di € 340.257,00. La liquidazione deve tuttavia limitarsi alla minor somma di € 336.500,00, come da richiesta dell'attore (reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni).
In favore della madre della vittima, signora devono riconoscersi 89 punti (per età Controparte_1
del congiunto, età della vittima, convivenza, presenza di un altro familiare superstite e intensità della relazione), per un valore monetario, già rivalutato all'attualità, di € 348.079,00. Anche in questo caso, la liquidazione deve limitarsi alla minor somma di € 336.500,00, come da specifica domanda dell'attrice.
3.2) Sul danno patrimoniale
Parte attrice ha richiesto il rimborso delle spese sostenute dal signor a seguito del decesso CP_1
del figlio. Tali spese, pari a € 6.167,00, risultano provate dalla documentazione prodotta (fatture e bonifici relativi a spese funebri, rimpatrio della salma e biglietti aerei per l'accompagnamento in India, docc. 13,
14 e 15 attorei). Tale importo deve essere integralmente riconosciuto, in quanto senza dubbio causalmente ricollegabile al sinistro.
18 3.3) Sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
3.4) Sulla richiesta di rivalsa CP_9
Il convenuto ha depositato in atti la richiesta di rivalsa avanzata dall' per l'importo di € 323.605,34, CP_9
relativo alle prestazioni di legge erogate ai superstiti.
Si osserva che il convenuto, pur avendone la possibilità, non ha in alcun modo chiarito la natura di tali erogazioni (se rendita, indennizzo una tantum, o altro), né ha formulato una specifica eccezione di compensatio lucri cum damno ovvero una richiesta di scomputare tale importo da quanto dovuto agli attori a titolo risarcitorio.
In assenza di alcuna allegazione circa la natura di tali erogazioni, questo Giudice non può procedere d'ufficio ad alcuna valutazione differenziale o decurtazione degli importi liquidati.
4) Sulla conversione del sequestro conservativo
Con provvedimenti del 13.5.2022 e del 14.1.2025, è stato autorizzato il sequestro conservativo sui beni immobili, mobili e sui crediti, anche presso terzi, del convenuto, fino alla concorrenza di € 700.000,00.
Orbene, ai sensi dell'art. 686 cod. proc. civ., il vincolo cautelare costituito dal sequestro conservativo è
19 destinato a trasformarsi in vincolo esecutivo allorché il creditore sequestrante ottenga sentenza esecutiva di condanna, come avvenuto nel caso di specie. Il sequestro conservativo concesso si convertirà ex lege in pignoramento a seguito della presente sentenza.
5) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Il convenuto, risultato integralmente soccombente, deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori. Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertata la sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato, pur non regolarizzato, dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto , in proprio e quale titolare dell'omonima ditta Controparte_2
individuale, nella causazione del sinistro mortale occorso a in data 24.12.2019 ai Controparte_3
sensi dell'art. 2087 cod. civ.;
2) condanna il convenuto a pagare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da Controparte_2
perdita del rapporto parentale la somma di € 336.500,00 in favore di e la somma di € CP_1
336.500,00 in favore di oltre interessi e rivalutazione calcolati in base alle modalità Controparte_1
indicate in narrativa;
3) condanna il convenuto a pagare a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la Controparte_2
somma di € 6.167,00 in favore di oltre interessi e rivalutazione calcolati in base alle CP_1
modalità indicate in narrativa;
4) dà atto che, ai sensi dell'art. 686 cod. proc. civ., i sequestri conservativi autorizzati in corso di causa si convertono in pignoramento;
5) rigetta l'eccezione di concorso di colpa di Controparte_3
20 6) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in €
1.686,00 per esborsi ed € 29.193,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pierfrancesco Zen e dell'avv.
RT IN, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Treviso, 3 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c. e 185 c.p., nonché anche per violazione delle norme antinfortunistiche di cui al D.lgs. n. 81/2008 meglio specificate in narrativa, condannarsi, conseguentemente ed in ogni caso, il convenuto stesso al pagamento in favore degli attori, per i motivi tutti di cui in narrativa, delle somme di seguito indicate, ovvero di quelle maggiori o minori o comunque diversa somma che risulteranno di giustizia, oltre, in ogni caso, ad interessi al saggio legale, interessi compensativi e rivalutazione