Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 61 dello statuto delle Nazioni Unite adottato con la risoluzione n. 2847 del 20 dicembre 1971 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua 26ª sessione.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 61 dello statuto delle Nazioni Unite adottato con la risoluzione n. 2847 del 20 dicembre 1971 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua 26ª sessione.