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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4420/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
6958/2020 del Tribunale di Napoli, emessa ai sensi del 281 sexies c.p.c. il
22/10/2020,
t r a
, , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio de Gennaro;
APPELLANTE
e con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Controparte_1
Marocchela n. 14 (iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso, C.F.
e P.IVA n. ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Renato
Magaldi (C.F. ); C.F._2
APPELLATA
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 31 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5/12/2018, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_2
deducendo:
[...]
- di aver stipulato con la detta società, in data 28/11/2014, relativamente all'immobile sito in Napoli alla via Privata delle Terme 12, contratto di polizza assicurativa n. 344594761 denominato “ ei a casa”; CP_1
- che, nell'aprile del 2015, si era verificato un cedimento del terrapieno ubicato al di sotto del terrazzo annesso alla detta abitazione;
- che il suo tecnico di fiducia arch. , aveva rilevato i Persona_1
seguenti danni: << la rottura della tubazione di scarico in p.v.c. piovana.
La fuoriuscita dell'acqua dalla condotta ha dato origine ad un costante fenomeno di erosione della porzione di superficie del terrapieno sottostante il solaio ed ha creato un vuoto tra l'estradosso del solaio e la sommità del terrapieno stesso. In conseguenza di ciò, in corrispondenza della porzione terminale del solaio, il terrapieno non svolge più la funzione di sostegno della soletta del solaio e pertanto si è determinato il cedimento della predetta soletta”;
- che, dunque, al fine di scongiurare ulteriori e gravi danni alla propria abitazione aveva eseguito, a proprie spese, tutti gli interventi all'uopo necessari;
- che l'ammontare dei danni sofferti dall'immobile ammontava ad €
50.000,00, così come confermato dal preventivo di riparazione esibito;
- che, informata tempestivamente la convenuta compagnia di assicurazione, con missiva del 13/4/2015, quest'ultima, in data 14/7/2015, nonostante i ripetuti solleciti, riscontrava le sue richieste, limitandosi a sostenere che l'apertura del relativo sinistro non competeva alla sede legale, quanto piuttosto alla agenzia emittente il contratto di assicurazione;
- che, nonostante fosse stata aperta, nel settembre del 2015, la pratica di sinistro, con il n. 917/013094577, il fiduciario della convenuta, ET
, non svolse mai alcun sopralluogo presso l'abitazione Per_2
danneggiata;
2 - la Compagnia era stata dunque messa in mora, con le “missive esibite in copia”, che rimanevano prive di riscontro;
- esperito presso la regolare tentativo di mediazione, anch'esso CP_3
disertato dalla si era vito costretto ad azionare il presente Controparte_4
giudizio.
Chiedeva, dunque, all'adito giudice: “- Previo accertamento della veridicità dei fatti, come sopra descritti, dichiarare la legittimità del contratto di polizza assicurativa n. 344594761 denominato “Generali sei a casa” sottoscritto dalla parti in data 28/11/2014, per l'abitazione sita in Napoli alla Via Privata delle Terme 12; Per l'effetto condannare, la
[...]
in persona del legale rapp.te pro-tempore, al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti dall'immobile dell'istante quantificati in €
50.000,00, così come sopra indicato, oltre gli interessi, dal fatto al soddisfo, rivalutazione monetaria, o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
- Dichiarare, per l'ingiustificato rifiuto ad eseguire il risarcimento dovuto, la mala gestio, della in persona del Controparte_2
legale rapp.te pro-tempore, condannandola in forza dei disposti contenuti nelle normative vigenti, nonché al risarcimento di una somma ritenuta di giustizia;
- Condannare altresì, la , al pagamento Controparte_5 dell'ulteriore somma, ex. art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa, per aver la compagnia in esame resistito in giudizio in male fede e colpa grave
e comunque in difetto della normale prudenza. - Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, ed attribuzione al procuratore costituito per fattone anticipo, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% ex
L.P”.
Si costituiva la contestando le avverse deduzioni e Controparte_1 chiedendo: “1) in via principale il rigetto della domanda attorea perché improponibile, inammissibile, infondata nonché prescritta;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che
l'indennizzo sia contenuto nel limite del massimale di polizza ed al netto della franchigia stabilita dalla condizione particolare art. 4.1, di euro
200,00, per i danni da acqua condotta;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., l'attore deduceva di aver
3 interrotto la prescrizione con le missive del 13.4.2015, del 12.12.2015, dell'11.6.2016, del 30.1.2017 e dell'8.2.2018.
La convenuta replicava, nella memoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 1
c.p.c., deducendo l'esistenza agli atti solo delle ricevute di raccomandate inviate alla , ma non delle missive e quindi del loro Controparte_1
contenuto.
Quanto alla missiva del 13.4.2015, la compagnia assicuratrice ribadiva la mancata indicazione dei danni subiti.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, rilevando che:
- <ai sensi dell'art. 2952, co. 2, c.c., “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (ndr diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.”>>;
- nel caso di specie, essendosi il sinistro asseritamente verificato nell'aprile 2015 ed essendo stata depositata in atti dall'attore esclusivamente la lettera di messa in mora del 13.4.2015, indirizzata alla convenuta compagnia, tale “denuncia di sinistro” risultava essere l'unico atto interruttivo della prescrizione presente agli atti;
- le missive genericamente indicate dall'attore nell'atto di citazione e richiamate per relationem nella memoria depositata ex art. 183, co. 6.
c.p.c., (“missive del 13.4.205, del 12.12.2015, dell'11.6.2016, del
30.1.2017 e dell'8.2.2018”) non risultavano dall'indice foliario (da cui emergeva la generica indicazione: “copie lettere di messa in mora”), avendo peraltro l'attore dedotto, di averle solo “esibite in copia”;
- attesa la generica indicazione, sul foliario del fascicolo attoreo, delle lettere asseritamente interruttive della prescrizione ed in ragione della contestazione di parte convenuta, la suddetta documentazione non poteva dirsi ritualmente depositata in giudizio;
- l'unico atto interruttivo della prescrizione risultava dunque risalente al
13.4.2015, con conseguente prescrizione del diritto vantato dall'attore, azionato solo mediante la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data
5.12.2018.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale rigettava le domande
4 formulate dall'attore, condannando lo stesso al pagamento in favore di delle spese di lite. Controparte_1
Con atto di appello notificato il 7.12.20 l ha impugnato la predetta Pt_1
sentenza per i motivi di seguito indicati, rassegnando le seguenti conclusioni: “- In totale riforma della sentenza n 6958/20, pubblicata in data 22/10/2020 e notificata il 17/11/2020 e nelle veci del primo giudice, previo accertamento dell'esistenza del relativo diritto, condannare la
in persona del legale rapp.te pro-tempore, Controparte_2 al pagamento dell'indennizzo spettante in relazione a tutti i danni subiti dall'immobile dell'istante e quantificati in € 50.000,00 oltre gli interessi dal fatto al soddisfo, rivalutazione monetaria, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, in conformità al contratto di polizza assicurativa n. 344594761 denominato “ sei a casa” sottoscritto dalle parti in data CP_1
28/11/2014; - Dichiarare, per l'ingiustificato rifiuto ad eseguire il risarcimento dovuto, la mala gestio, della in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro-tempore, condannandola in forza dei disposti contenuti nelle normative vigenti, nonché al risarcimento di una somma ritenuta di giustizia;
- Condannare altresì, la , Controparte_5 al pagamento dell'ulteriore somma, ex. art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa, per aver la compagnia in esame resistito in giudizio in male fede e colpa grave e comunque in difetto della normale prudenza. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale nonché del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali ex art. 14 T.F., con attribuzione in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Si è costituita la , instando: “1) in via principale, per il Controparte_1 rigetto dell'appello comechè improponibile, inammissibile ed infondato;
2)in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, affinché l'indennizzo venga contenuto nel limite del massimale di polizza ed al netto della franchigia, stabilita dalla Condizione Particolare Art. 4.1, di € 200,00 per i danni da acqua condotta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. Salvis iuribus”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 31 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
5 L'impugnante censura la sentenza di primo grado, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2943, 2945, 2952 e 2697
c.c. nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 111 e 24
Cost..
Sostiene l' che il Tribunale abbia errato nel ritenere insussistente Pt_1 la prova dell'intervenuta interruzione della prescrizione, avendo egli prodotto la copia della raccomandata con a.r. inviata alla in CP_2
data 12.12.2015, nonché le copie delle ricevute di invio e ritorno delle ulteriori raccomandate con successivamente inviate alla medesima CP_6
società in data 11.6.2016, 30.1.2017 e 8.2.2018.
La , non avrebbe contestato la ricezione delle dette CP_2
raccomandate, formulando solo una generica eccezione di prescrizione.
L'appello non può essere accolto.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, egli avrebbe inviato alle tra il settembre 2015 (periodo in cui la compagnia Controparte_2
avrebbe nominato un perito per effettuare gli opportuni sopralluoghi) ed il
10.4.18 (data in cui sarebbe stato esperito il tentativo di mediazione) delle missive interruttive della prescrizione.
La Compagnia appellata ha contestato, nel corso giudizio di primo grado, tale deduzione, rappresentando come agli atti del giudizio risultassero esclusivamente delle ricevute di raccomandate inviate alla , Controparte_1
asseritamente interruttive della prescrizione, senza le relative missive.
A fronte di tale eccezione, l'odierna parte appellante nulla ha replicato nel primo giudizio, sostenendo, nell'atto di impugnazione, che l'avvenuta produzione della copia delle raccomandate e la non contestazione da parte della compagnia avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere provata l'interruzione della prescrizione.
Ritiene il Collegio che a nulla valga la produzione delle ricevute che attestino l'invio e la ricezione delle raccomandate menzionate dall'impugnante, in assenza della produzione delle relative missive e del loro contenuto.
Né può sostenersi, come pure preteso dall'impugnante, che la ricezione delle raccomandate non sia stata contestata dall'odierna appellata.
Innanzitutto, non essendo state prodotte le missive cui si riferiscono le
6 raccomandate, alcun senso avrebbe la non contestazione di queste ultime
(senza alcun riferimento al loro contenuto). Inoltre, la nella CP_1
comparsa di costituzione di primo grado, ha espressamente dedotto che, tra il settembre 2015 (periodo in cui la stessa avrebbe nominato un perito per effettuare gli opportuni sopralluoghi) ed il 10.4.18 (data in cui sarebbe stato esperito il tentativo di mediazione) o comunque il 22.3.18 (data in cui la Compagnia comunicò all'organismo di mediazione la mancata adesione proprio perché il danno risultava prescritto) erano trascorsi più di 2 anni, così, nella sostanza, contestando che fossero pervenute raccomandate interruttive della prescrizione.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha valutato, quale atto interruttivo della prescrizione, unicamente la lettera di messa in mora del 13.4.2015, regolarmente depositata in giudizio, evidenziando invece, quanto alle ulteriori missive menzionate dall' ed a fronte della specifica Pt_1
contestazione operata dalla convenuta/odierna appellata, che le stesse non fossero state prodotte in giudizio, ma solo genericamente menzionate nel foliario del fascicolo attoreo (“copia lettere di messa in mora”), senza alcuna indicazione specifica.
Per quanto esposto, l'appello deve essere dunque integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
7 appello notificato in data 7.12.20 avverso la sentenza n. 6958/2020 del
Tribunale di Napoli, emessa ai sensi del 281 sexies c.p.c. il 22/10/2020 civ., ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € CP_1
4.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 30.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4420/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
6958/2020 del Tribunale di Napoli, emessa ai sensi del 281 sexies c.p.c. il
22/10/2020,
t r a
, , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio de Gennaro;
APPELLANTE
e con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Controparte_1
Marocchela n. 14 (iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso, C.F.
e P.IVA n. ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Renato
Magaldi (C.F. ); C.F._2
APPELLATA
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 31 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5/12/2018, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_2
deducendo:
[...]
- di aver stipulato con la detta società, in data 28/11/2014, relativamente all'immobile sito in Napoli alla via Privata delle Terme 12, contratto di polizza assicurativa n. 344594761 denominato “ ei a casa”; CP_1
- che, nell'aprile del 2015, si era verificato un cedimento del terrapieno ubicato al di sotto del terrazzo annesso alla detta abitazione;
- che il suo tecnico di fiducia arch. , aveva rilevato i Persona_1
seguenti danni: << la rottura della tubazione di scarico in p.v.c. piovana.
La fuoriuscita dell'acqua dalla condotta ha dato origine ad un costante fenomeno di erosione della porzione di superficie del terrapieno sottostante il solaio ed ha creato un vuoto tra l'estradosso del solaio e la sommità del terrapieno stesso. In conseguenza di ciò, in corrispondenza della porzione terminale del solaio, il terrapieno non svolge più la funzione di sostegno della soletta del solaio e pertanto si è determinato il cedimento della predetta soletta”;
- che, dunque, al fine di scongiurare ulteriori e gravi danni alla propria abitazione aveva eseguito, a proprie spese, tutti gli interventi all'uopo necessari;
- che l'ammontare dei danni sofferti dall'immobile ammontava ad €
50.000,00, così come confermato dal preventivo di riparazione esibito;
- che, informata tempestivamente la convenuta compagnia di assicurazione, con missiva del 13/4/2015, quest'ultima, in data 14/7/2015, nonostante i ripetuti solleciti, riscontrava le sue richieste, limitandosi a sostenere che l'apertura del relativo sinistro non competeva alla sede legale, quanto piuttosto alla agenzia emittente il contratto di assicurazione;
- che, nonostante fosse stata aperta, nel settembre del 2015, la pratica di sinistro, con il n. 917/013094577, il fiduciario della convenuta, ET
, non svolse mai alcun sopralluogo presso l'abitazione Per_2
danneggiata;
2 - la Compagnia era stata dunque messa in mora, con le “missive esibite in copia”, che rimanevano prive di riscontro;
- esperito presso la regolare tentativo di mediazione, anch'esso CP_3
disertato dalla si era vito costretto ad azionare il presente Controparte_4
giudizio.
Chiedeva, dunque, all'adito giudice: “- Previo accertamento della veridicità dei fatti, come sopra descritti, dichiarare la legittimità del contratto di polizza assicurativa n. 344594761 denominato “Generali sei a casa” sottoscritto dalla parti in data 28/11/2014, per l'abitazione sita in Napoli alla Via Privata delle Terme 12; Per l'effetto condannare, la
[...]
in persona del legale rapp.te pro-tempore, al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti dall'immobile dell'istante quantificati in €
50.000,00, così come sopra indicato, oltre gli interessi, dal fatto al soddisfo, rivalutazione monetaria, o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
- Dichiarare, per l'ingiustificato rifiuto ad eseguire il risarcimento dovuto, la mala gestio, della in persona del Controparte_2
legale rapp.te pro-tempore, condannandola in forza dei disposti contenuti nelle normative vigenti, nonché al risarcimento di una somma ritenuta di giustizia;
- Condannare altresì, la , al pagamento Controparte_5 dell'ulteriore somma, ex. art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa, per aver la compagnia in esame resistito in giudizio in male fede e colpa grave
e comunque in difetto della normale prudenza. - Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, ed attribuzione al procuratore costituito per fattone anticipo, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% ex
L.P”.
Si costituiva la contestando le avverse deduzioni e Controparte_1 chiedendo: “1) in via principale il rigetto della domanda attorea perché improponibile, inammissibile, infondata nonché prescritta;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che
l'indennizzo sia contenuto nel limite del massimale di polizza ed al netto della franchigia stabilita dalla condizione particolare art. 4.1, di euro
200,00, per i danni da acqua condotta;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., l'attore deduceva di aver
3 interrotto la prescrizione con le missive del 13.4.2015, del 12.12.2015, dell'11.6.2016, del 30.1.2017 e dell'8.2.2018.
La convenuta replicava, nella memoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 1
c.p.c., deducendo l'esistenza agli atti solo delle ricevute di raccomandate inviate alla , ma non delle missive e quindi del loro Controparte_1
contenuto.
Quanto alla missiva del 13.4.2015, la compagnia assicuratrice ribadiva la mancata indicazione dei danni subiti.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, rilevando che:
- <ai sensi dell'art. 2952, co. 2, c.c., “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (ndr diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.”>>;
- nel caso di specie, essendosi il sinistro asseritamente verificato nell'aprile 2015 ed essendo stata depositata in atti dall'attore esclusivamente la lettera di messa in mora del 13.4.2015, indirizzata alla convenuta compagnia, tale “denuncia di sinistro” risultava essere l'unico atto interruttivo della prescrizione presente agli atti;
- le missive genericamente indicate dall'attore nell'atto di citazione e richiamate per relationem nella memoria depositata ex art. 183, co. 6.
c.p.c., (“missive del 13.4.205, del 12.12.2015, dell'11.6.2016, del
30.1.2017 e dell'8.2.2018”) non risultavano dall'indice foliario (da cui emergeva la generica indicazione: “copie lettere di messa in mora”), avendo peraltro l'attore dedotto, di averle solo “esibite in copia”;
- attesa la generica indicazione, sul foliario del fascicolo attoreo, delle lettere asseritamente interruttive della prescrizione ed in ragione della contestazione di parte convenuta, la suddetta documentazione non poteva dirsi ritualmente depositata in giudizio;
- l'unico atto interruttivo della prescrizione risultava dunque risalente al
13.4.2015, con conseguente prescrizione del diritto vantato dall'attore, azionato solo mediante la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data
5.12.2018.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale rigettava le domande
4 formulate dall'attore, condannando lo stesso al pagamento in favore di delle spese di lite. Controparte_1
Con atto di appello notificato il 7.12.20 l ha impugnato la predetta Pt_1
sentenza per i motivi di seguito indicati, rassegnando le seguenti conclusioni: “- In totale riforma della sentenza n 6958/20, pubblicata in data 22/10/2020 e notificata il 17/11/2020 e nelle veci del primo giudice, previo accertamento dell'esistenza del relativo diritto, condannare la
in persona del legale rapp.te pro-tempore, Controparte_2 al pagamento dell'indennizzo spettante in relazione a tutti i danni subiti dall'immobile dell'istante e quantificati in € 50.000,00 oltre gli interessi dal fatto al soddisfo, rivalutazione monetaria, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, in conformità al contratto di polizza assicurativa n. 344594761 denominato “ sei a casa” sottoscritto dalle parti in data CP_1
28/11/2014; - Dichiarare, per l'ingiustificato rifiuto ad eseguire il risarcimento dovuto, la mala gestio, della in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro-tempore, condannandola in forza dei disposti contenuti nelle normative vigenti, nonché al risarcimento di una somma ritenuta di giustizia;
- Condannare altresì, la , Controparte_5 al pagamento dell'ulteriore somma, ex. art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa, per aver la compagnia in esame resistito in giudizio in male fede e colpa grave e comunque in difetto della normale prudenza. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale nonché del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali ex art. 14 T.F., con attribuzione in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Si è costituita la , instando: “1) in via principale, per il Controparte_1 rigetto dell'appello comechè improponibile, inammissibile ed infondato;
2)in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, affinché l'indennizzo venga contenuto nel limite del massimale di polizza ed al netto della franchigia, stabilita dalla Condizione Particolare Art. 4.1, di € 200,00 per i danni da acqua condotta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. Salvis iuribus”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 31 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
5 L'impugnante censura la sentenza di primo grado, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2943, 2945, 2952 e 2697
c.c. nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 111 e 24
Cost..
Sostiene l' che il Tribunale abbia errato nel ritenere insussistente Pt_1 la prova dell'intervenuta interruzione della prescrizione, avendo egli prodotto la copia della raccomandata con a.r. inviata alla in CP_2
data 12.12.2015, nonché le copie delle ricevute di invio e ritorno delle ulteriori raccomandate con successivamente inviate alla medesima CP_6
società in data 11.6.2016, 30.1.2017 e 8.2.2018.
La , non avrebbe contestato la ricezione delle dette CP_2
raccomandate, formulando solo una generica eccezione di prescrizione.
L'appello non può essere accolto.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, egli avrebbe inviato alle tra il settembre 2015 (periodo in cui la compagnia Controparte_2
avrebbe nominato un perito per effettuare gli opportuni sopralluoghi) ed il
10.4.18 (data in cui sarebbe stato esperito il tentativo di mediazione) delle missive interruttive della prescrizione.
La Compagnia appellata ha contestato, nel corso giudizio di primo grado, tale deduzione, rappresentando come agli atti del giudizio risultassero esclusivamente delle ricevute di raccomandate inviate alla , Controparte_1
asseritamente interruttive della prescrizione, senza le relative missive.
A fronte di tale eccezione, l'odierna parte appellante nulla ha replicato nel primo giudizio, sostenendo, nell'atto di impugnazione, che l'avvenuta produzione della copia delle raccomandate e la non contestazione da parte della compagnia avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere provata l'interruzione della prescrizione.
Ritiene il Collegio che a nulla valga la produzione delle ricevute che attestino l'invio e la ricezione delle raccomandate menzionate dall'impugnante, in assenza della produzione delle relative missive e del loro contenuto.
Né può sostenersi, come pure preteso dall'impugnante, che la ricezione delle raccomandate non sia stata contestata dall'odierna appellata.
Innanzitutto, non essendo state prodotte le missive cui si riferiscono le
6 raccomandate, alcun senso avrebbe la non contestazione di queste ultime
(senza alcun riferimento al loro contenuto). Inoltre, la nella CP_1
comparsa di costituzione di primo grado, ha espressamente dedotto che, tra il settembre 2015 (periodo in cui la stessa avrebbe nominato un perito per effettuare gli opportuni sopralluoghi) ed il 10.4.18 (data in cui sarebbe stato esperito il tentativo di mediazione) o comunque il 22.3.18 (data in cui la Compagnia comunicò all'organismo di mediazione la mancata adesione proprio perché il danno risultava prescritto) erano trascorsi più di 2 anni, così, nella sostanza, contestando che fossero pervenute raccomandate interruttive della prescrizione.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha valutato, quale atto interruttivo della prescrizione, unicamente la lettera di messa in mora del 13.4.2015, regolarmente depositata in giudizio, evidenziando invece, quanto alle ulteriori missive menzionate dall' ed a fronte della specifica Pt_1
contestazione operata dalla convenuta/odierna appellata, che le stesse non fossero state prodotte in giudizio, ma solo genericamente menzionate nel foliario del fascicolo attoreo (“copia lettere di messa in mora”), senza alcuna indicazione specifica.
Per quanto esposto, l'appello deve essere dunque integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
7 appello notificato in data 7.12.20 avverso la sentenza n. 6958/2020 del
Tribunale di Napoli, emessa ai sensi del 281 sexies c.p.c. il 22/10/2020 civ., ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € CP_1
4.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 30.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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