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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13103 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C.
nella causa n. 16741/2024 R.G.A.C. promossa da
n.q. di erede di Parte_1 Persona_1
(Avv. Andrada Ilie) contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per sentir dichiarare non dovuta la somma richiesta dall a titolo di ripetizione d'indebito, CP_1 relativa ai ratei dell'indennità di accompagnamento di cui alla Legge 18/1980 corrisposti, nel periodo dicembre 2016 – giugno 2018, alla de cuius. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Deduceva, in particolare, che la de cuius, Sig.ra era destinataria Persona_1 dell'indennità di accompagnamento, giusto riconoscimento del prescritto requisito sanitario da parte della stessa che, a seguito della revoca del suddetto beneficio per CP_1 sopravvenuta carenza del requisito sanitario, l'ente ravvisava, per il periodo 01.12.2016
– 30.06.2018, un'erogazione indebita, come da comunicazione del 05.06.2018 inviata alla percipiente;
che la Sig.ra decedeva il 06.08.2018; che, con successiva Per_1 comunicazione del 23.08.2020, l'ente provvedeva a richiedere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto al ricorrente, quale erede della percipiente;
che avverso tale provvedimento veniva presentato ricorso amministrativo, rigettato dall' con CP_1 determinazione del 16.05.2023. Sosteneva, quindi, che nella vicenda in esame dovesse trovare applicazione la regola dell'irripetibilità propria degli indebiti assistenziali, la quale preclude all'ente previdenziale il recupero di tutto quanto indebitamente erogato prima dell'invio della comunicazione con cui si notizia il beneficiario della sussistenza dell'indebito, salvo il dolo di quest'ultimo. Tale elemento psicologico, secondo il ricorrente, non sarebbe però ravvisabile nel caso di specie, posto che la mancata presentazione alla visita di revisione, da parte della de cuius, sarebbe da ricondurre alle condizioni di salute della stessa. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva il rigetto CP_1 del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. Rappresentava, in particolare, che il verbale della visita di revisione del 17.10.2016, da cui risultava il venir meno del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento, veniva notificato alla che, a seguito della sopravvenuta Per_1 perdita di detto requisito, per il periodo 01.12.2016 - 30.06.2018, il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento diveniva privo di giustificazione;
che, pertanto, con comunicazione del 05.06.2018, anch'essa notificata alla de cuius, l' notiziava la CP_1 stessa dell'indebito, il quale veniva liquidato in € 9.795,60; che, a seguito del decesso della percipiente, la richiesta di ripetizione della somma indebita, ridotta ad € 8.762,90 a seguito della ricostituzione n. 2150783500064 del 14.06.2018, veniva formulata nei confronti del ricorrente, quale erede della che, detto importo risulta ridotto ad € Per_1
3.069,13, stante l'avvenuto pagamento della somma di € 6.726,47, a mezzo bonifici mensili (€ 365,12) effettuati nel periodo dal 15.10.2018 al 15.09.2020. Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda chiedendone il rigetto perché infondata. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti. La vicenda in esame ha ad oggetto la richiesta di ripetizione di un indebito assistenziale, originato dal sopravvenuto venir meno del requisito sanitario. In ordine a tale specifica fattispecie è la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tali ipotesi, ai fini della valutazione della sussistenza o meno di un legittimo affidamento tutelabile, risulti necessario accertare se l'esito della visita di revisione, attestante la perdita del requisito sanitario, sia stato o meno conosciuto dal percipiente.
pagina 2 di 4 La Corte di Cassazione, infatti, dopo aver preliminarmente ribadito che “… rispetto alla piana applicazione dell'art.2033 c.c., questa Corte ha da tempo ritenuto che il sistema civilistico dell'indebito non è in realtà sufficiente a regolare il sottosistema dell'indebito assistenziale. In particolare, si è detto che, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.38 Cost., la regola che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile (Cass. n.13223/2020, Cass. n.24133/2021).” (Cass. L, ord. 17396/2025), ha poi precisato quanto segue: “… ai fini dell'accertamento dell'affidamento incolpevole da parte dell'accipiens, questa Corte ha dato rilievo ad altre circostanze che la sentenza impugnata non ha affatto considerato. In particolare, non è stato affatto considerato dalla sentenza impugnata se l'esito della visita medica di revisione sia stato comunicato alla ricorrente, come la stessa nega, durante il periodo maggio-novembre 2015. Deve qui richiamarsi una pronuncia di questa Corte (Cass. n.24180/2022) che ha cassato una sentenza dichiarativa del diritto di ripetizione dell'indebito assistenziale nonostante fosse mancata la comunicazione all'interessato dell'esito della visita medica di revisione (v. anche Cass. n.4668/2021 in un caso in cui non era stato incontrovertibilmente accertata la notifica della visita di revisione alla parte). Proprio alla luce del principio della non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta e alla rilevanza di situazioni idonee a generare affidamento, si è concluso in tale pronuncia che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Nello stesso senso si pone la pronuncia di questa Corte n. 248/2023, che ha applicato l'orientamento giurisprudenziale citato dalla sentenza impugnata, ma in un caso in cui il giudice di merito aveva compiuto l'accertamento di fatto qui mancante, ovvero quello “in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione” (Cass. cit.). Ebbene, dalla documentazione in atti è emerso che, in un primo momento, la de cuius veniva riconosciuta dalla commissione medica “INVALIDO con TOTALE e CP_1 permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)” (cfr. doc. 1 ric.). In occasione della visita di revisione, la commissione valutava la stessa “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71” (cfr. doc. 1 res.), ritenendo pertanto la non più bisognevole di assistenza continua nello Per_1 svolgimento degli atti della vita quotidiana. pagina 3 di 4 L'ente convenuto ha versato in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione, indirizzata alla de cuius, del suddetto verbale di accertamento (cfr. doc. doc. 2 e 2 bis). Tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione ad opera del ricorrente, il quale si è limitato ad affermare, nelle note di trattazione scritta, di non essere in possesso di tale documentazione, destinata alla moglie;
parimenti incontestato risulta l'esito della visita medica di revisione, non risultando alcuna impugnazione in atti. Deve pertanto ritenersi che, nella vicenda in esame, si sia verificata la perdita del requisito sanitario utile per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, e che tale circostanza fosse conosciuta dalla de cuius. Facendo quindi applicazione dei principi sopra descritti, deve pertanto concludersi per la legittimità della pretesa restitutoria avanzata dall non potendo ravvisarsi alcun CP_1 affidamento in capo all'accipiens, cui era stato comunicato l'esito negativo della visita di revisione. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, queste devono essere poste a carico della parte ricorrente, in virtù del principio di soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 1.769,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 4 di 4
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C.
nella causa n. 16741/2024 R.G.A.C. promossa da
n.q. di erede di Parte_1 Persona_1
(Avv. Andrada Ilie) contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per sentir dichiarare non dovuta la somma richiesta dall a titolo di ripetizione d'indebito, CP_1 relativa ai ratei dell'indennità di accompagnamento di cui alla Legge 18/1980 corrisposti, nel periodo dicembre 2016 – giugno 2018, alla de cuius. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Deduceva, in particolare, che la de cuius, Sig.ra era destinataria Persona_1 dell'indennità di accompagnamento, giusto riconoscimento del prescritto requisito sanitario da parte della stessa che, a seguito della revoca del suddetto beneficio per CP_1 sopravvenuta carenza del requisito sanitario, l'ente ravvisava, per il periodo 01.12.2016
– 30.06.2018, un'erogazione indebita, come da comunicazione del 05.06.2018 inviata alla percipiente;
che la Sig.ra decedeva il 06.08.2018; che, con successiva Per_1 comunicazione del 23.08.2020, l'ente provvedeva a richiedere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto al ricorrente, quale erede della percipiente;
che avverso tale provvedimento veniva presentato ricorso amministrativo, rigettato dall' con CP_1 determinazione del 16.05.2023. Sosteneva, quindi, che nella vicenda in esame dovesse trovare applicazione la regola dell'irripetibilità propria degli indebiti assistenziali, la quale preclude all'ente previdenziale il recupero di tutto quanto indebitamente erogato prima dell'invio della comunicazione con cui si notizia il beneficiario della sussistenza dell'indebito, salvo il dolo di quest'ultimo. Tale elemento psicologico, secondo il ricorrente, non sarebbe però ravvisabile nel caso di specie, posto che la mancata presentazione alla visita di revisione, da parte della de cuius, sarebbe da ricondurre alle condizioni di salute della stessa. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva il rigetto CP_1 del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. Rappresentava, in particolare, che il verbale della visita di revisione del 17.10.2016, da cui risultava il venir meno del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento, veniva notificato alla che, a seguito della sopravvenuta Per_1 perdita di detto requisito, per il periodo 01.12.2016 - 30.06.2018, il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento diveniva privo di giustificazione;
che, pertanto, con comunicazione del 05.06.2018, anch'essa notificata alla de cuius, l' notiziava la CP_1 stessa dell'indebito, il quale veniva liquidato in € 9.795,60; che, a seguito del decesso della percipiente, la richiesta di ripetizione della somma indebita, ridotta ad € 8.762,90 a seguito della ricostituzione n. 2150783500064 del 14.06.2018, veniva formulata nei confronti del ricorrente, quale erede della che, detto importo risulta ridotto ad € Per_1
3.069,13, stante l'avvenuto pagamento della somma di € 6.726,47, a mezzo bonifici mensili (€ 365,12) effettuati nel periodo dal 15.10.2018 al 15.09.2020. Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda chiedendone il rigetto perché infondata. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti. La vicenda in esame ha ad oggetto la richiesta di ripetizione di un indebito assistenziale, originato dal sopravvenuto venir meno del requisito sanitario. In ordine a tale specifica fattispecie è la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tali ipotesi, ai fini della valutazione della sussistenza o meno di un legittimo affidamento tutelabile, risulti necessario accertare se l'esito della visita di revisione, attestante la perdita del requisito sanitario, sia stato o meno conosciuto dal percipiente.
pagina 2 di 4 La Corte di Cassazione, infatti, dopo aver preliminarmente ribadito che “… rispetto alla piana applicazione dell'art.2033 c.c., questa Corte ha da tempo ritenuto che il sistema civilistico dell'indebito non è in realtà sufficiente a regolare il sottosistema dell'indebito assistenziale. In particolare, si è detto che, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.38 Cost., la regola che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile (Cass. n.13223/2020, Cass. n.24133/2021).” (Cass. L, ord. 17396/2025), ha poi precisato quanto segue: “… ai fini dell'accertamento dell'affidamento incolpevole da parte dell'accipiens, questa Corte ha dato rilievo ad altre circostanze che la sentenza impugnata non ha affatto considerato. In particolare, non è stato affatto considerato dalla sentenza impugnata se l'esito della visita medica di revisione sia stato comunicato alla ricorrente, come la stessa nega, durante il periodo maggio-novembre 2015. Deve qui richiamarsi una pronuncia di questa Corte (Cass. n.24180/2022) che ha cassato una sentenza dichiarativa del diritto di ripetizione dell'indebito assistenziale nonostante fosse mancata la comunicazione all'interessato dell'esito della visita medica di revisione (v. anche Cass. n.4668/2021 in un caso in cui non era stato incontrovertibilmente accertata la notifica della visita di revisione alla parte). Proprio alla luce del principio della non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta e alla rilevanza di situazioni idonee a generare affidamento, si è concluso in tale pronuncia che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Nello stesso senso si pone la pronuncia di questa Corte n. 248/2023, che ha applicato l'orientamento giurisprudenziale citato dalla sentenza impugnata, ma in un caso in cui il giudice di merito aveva compiuto l'accertamento di fatto qui mancante, ovvero quello “in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione” (Cass. cit.). Ebbene, dalla documentazione in atti è emerso che, in un primo momento, la de cuius veniva riconosciuta dalla commissione medica “INVALIDO con TOTALE e CP_1 permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)” (cfr. doc. 1 ric.). In occasione della visita di revisione, la commissione valutava la stessa “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71” (cfr. doc. 1 res.), ritenendo pertanto la non più bisognevole di assistenza continua nello Per_1 svolgimento degli atti della vita quotidiana. pagina 3 di 4 L'ente convenuto ha versato in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione, indirizzata alla de cuius, del suddetto verbale di accertamento (cfr. doc. doc. 2 e 2 bis). Tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione ad opera del ricorrente, il quale si è limitato ad affermare, nelle note di trattazione scritta, di non essere in possesso di tale documentazione, destinata alla moglie;
parimenti incontestato risulta l'esito della visita medica di revisione, non risultando alcuna impugnazione in atti. Deve pertanto ritenersi che, nella vicenda in esame, si sia verificata la perdita del requisito sanitario utile per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, e che tale circostanza fosse conosciuta dalla de cuius. Facendo quindi applicazione dei principi sopra descritti, deve pertanto concludersi per la legittimità della pretesa restitutoria avanzata dall non potendo ravvisarsi alcun CP_1 affidamento in capo all'accipiens, cui era stato comunicato l'esito negativo della visita di revisione. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, queste devono essere poste a carico della parte ricorrente, in virtù del principio di soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 1.769,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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