Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1326/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Elisa Iacone, all'udienza del 14.1.2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.44), ha pronunciato - dando lettura (in assenza del difensore della parte costituita, allontanatosi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1326 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv.Grazia Parte 1 C.F. 1
Biscossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terni Corso Tacito n.20, giusta delega in atti riccorrente/opponente
E in persona del Prefetto Controparte 1 protempore, rappresentato e difeso dal Viceprefetto Aggiunto Dott.ssa Silvia Riccetti, in qualità di Dirigente dell'Area III o dal Viceprefetto Aggiunto Dott.ssa Consuelo Cosco, giusta delega in atti
- convenuto/opposto
Oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art 22 e ss 1 669/1981
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 14.1.2025
Parte_1 ha propostoCon ricorso depositato in data 10.6.2021, la sig.ra opposizione al verbale n. 56/2021 del 5 marzo 2021, con cui la Questura di Terni le ha contestato il mancato rispetto delle misure atte ad evitare la diffusione del Covid 19, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni nella legge 35/2020, e alla relativa ingiunzione (fasc.1084/2021 covid) con cui le è stato chiesto il pagamento di euro
809,50 (sanzione pecuniaria e di spese di notifica), oltre alla già disposta sospensione dell'attività per trenta giorni.
A fondamento dell'opposizione ha, quindi, dedotto che la gestione del bar è la sua unica fonte di sostentamento e che, dopo i mesi del “lockdown" in cui l'attività è stata chiusa, alla riapertura, essendo in condizioni di grave disagio economico, si è vista costretta a tollerare alcuni comportamenti scorretti pur di ottenere dei guadagni.
La Controparte_2 si è costituita con comparsa depositata in data 8.9.2021 chiedendo il rigetto della domanda stante l'assoluta infondatezza dell'opposizione.
Con ordinanza del 9.11.2021 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione ed ha fissato l'udienza di discussione al 5.4.2022.
L'udienza per la discussione orale, a fronte di alcuni rinvii per motivi d'ufficio, è stata da ultimo fissata per la data del 14.1.2025.
All'udienza del 14/1/2025 lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alla parte costituita ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
L'opposizione non è fondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Deve premettersi che l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, infatti, si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018).
Da quanto emerge dal ricorso, invece, la Sig.ra Parte 1 non deduce l'ignoranza delle norme anti-Covid allora vigenti, che non consentivano la consumazione all'interno dei bar, né contesta di essere stata già stata contravvenzionata per il mancato rispetto di tale disposizione e, quindi, non poteva aver maturato alcun convincimento circa la liceità della propria condotta. Né, peraltro, la stessa ha dimostrato la sussistenza di un elemento esterno che l'avesse tratta in errore, laddove per elemento positivo esterno deve intendersi, non la mera preoccupazione per i riflessi negativi della pandemia sulla propria attività, bensì un comportamento assicurativo della P.A. che possa averla indotta in errore incolpevole. Così come è del tutto indimostrato che abbia improntato il proprio comportamento alla massima diligenza, al fine di evitare che i propri clienti non effettuassero le consumazioni all'interno o nei pressi del suo locale, di talché nessun rimprovero potesse esserle rivolto.
Da ultimo, si fa rilevare che la sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione non sembra essere messo in discussione dalla stessa ricorrente che, pur invocando l'errore incolpevole, non chiede l'annullamento del verbale, ma solo la riduzione al minimo della sanzione.
Questa richiesta non è fondata, infatti, a ben vedere, la sanzione comminata era già al minimo edittale, tuttavia, applicandosi l'art. 4/5° del citato D.L. 19/20, è stato disposto il raddoppio della sanzione non essendo intervenuto alcun pagamento in misura ridotta.
Tutto quanto esposto, dunque, conduce all'integrale rigetto del ricorso con conseguente conferma del verbale n. 56/2021 del 5 marzo 2021 e dell'ingiunzione di pagamento fasc. 1084/2021 covid.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra 1.100 euro), applicando, come parametro di riferimento la tariffa forense previa diminuzione di un quinto degli onorari, secondo il parametro individuato dalla Sez. della
Valle d'Aosta della Corte dei Conti con sentenza 12/06.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte 1 nei confronti Controparte 1
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
rigetta integralmente il ricorso e conferma il verbale n. 56/2021 del 5 marzo 2021 e l'ingiunzione di pagamento fasc. 1084/2021 covid;
alla rifusione delle spese processuali in favore di condanna Parte 1
che liquida in € 200 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Terni, 14.1.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)