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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15050 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa MA EN Presidente dott.ssa NA AL Giudice rel. dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 49119 del 2024, rimessa in decisione sullo status in data 14.10.2025 vertente t r a
- ( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.03.1981, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Francesco Tropea, giusta procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
- ( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05.05.1977, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola di Matteo e Rosanna De Luca, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
* * * * *
Visto il ricorso depositato e ritualmente notificato, con il quale parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in FOGGIA (FG) in data 30.07.2011 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2011, Atto n. 291 Parte II - Serie A);
vista la costituzione in giudizio di parte resistente;
considerato che
dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta è emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati in forza di sentenza non definitiva n.
118/2023 pubbl. il 17/01/2023 RG n. 3503/2022 del Tribunale di Foggia (sentenza definitiva n. 605/2024 pubbl. il 27/02/2024), e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Considerato che il giudizio deve proseguire sulle ulteriori questioni proposte dalle parti;
visti gli artt. 4 e 23 della legge 898/1970;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, con l'intervento del Pubblico Ministero così decide, ferme restando le condizioni della separazione vigenti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FOGGIA (FG) in data 30.07.2011 tra ( ), nata a Parte_1 C.F._1
Foggia il 13.03.1981, e Controparte_1
( ), nato a [...] il [...]; C.F._2
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Foggia di annotare la presente sentenza sul registro degli atti dello stato civile (anno 2011, Atto n. 291 Parte II - Serie
A);
- dispone la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il giorno 16.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NA AL MA EN