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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 442/2025
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 442/2025 tra
Parte_1
[...] Pt_1
ATTORI contro
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 25 giugno 2025 innanzi al dr. Mauro Martinelli, sono comparsi:
per e per l'avv. PETRONELLI Parte_1 Parte_1
SUSANNA e l'avv. CARPEGGIANI EUGENIO, oggi sostituiti dall'avv. Giulia
Colautti
per l'avv. Controparte_2
FR ND
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Colautti si riporta alla memoria conclusiva depositata e conclude come da atto di citazione.
L'avv. Frassinetti si riporta alla memoria conclusiva depositata e conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 9 ***
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Mauro Martinelli
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 442/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. con il patrocinio degli avv. PETRONELLI C.F._2
SUSANNA e CARPEGGIANI EUGENIO ( ) elettivamente C.F._3
domiciliati presso l' Indirizzo Telematico dell'avv. PETRONELLI SUSANNA
ATTORI contro
(C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1
patrocinio dell'avv. FR ND elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito a Ferrara, in VIA SAN ROMANO 41
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
Con ricorso, depositato in data 6 marzo 2025, ed Parte_1
hanno proposto opposizione, con rito semplificato, Parte_1 pagina 3 di 9 avverso il decreto ingiuntivo n. 45/2025 - RG 94/2025 emesso da questo
Tribunale in data 22 gennaio 2025.
Con il suddetto decreto ingiuntivo, questo Tribunale aveva ingiunto alla società quale debitrice principale, ed ai ricorrenti, Parte_2
quali fideiussori, di pagare alla Controparte_3
la somma di Euro 63.572,89, oltre interessi nei limiti del
[...]
tasso soglia ex L. 108/1996 e spese processuali (liquidate in Euro 1.793,60 per compensi professionali ed Euro 406,50 per esborsi, oltre accessori di legge).
Il suddetto importo corrisponde al saldo debitore al 18 dicembre 2024, data del passaggio a sofferenza, del contratto di mutuo chirografario n.
110030710 di originari Euro 100.000,00, sottoscritto in data 7 luglio 2022 tra la e la Controparte_3
società Parte_2
Il finanziamento è assistito dalla garanzia diretta all'80% del Fondo di
Garanzia per le PMI ex L. 23 dicembre 1996 n. 662 presso Banca del
Mezzogiorno MCC S.p.A., nonché da fideiussioni personali, fino all'ammontare di Euro 120.000,00, rilasciate in data 7 luglio 2022 dagli odierni ricorrenti.
Il mutuo in oggetto si inserisce nel quadro temporaneo ed emergenziale dettato dalle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a fronte della diffusione del COVID-19, essendo stato concesso ai sensi del D.L. 8 aprile
2020 n. 23, convertito con L. 5 giugno 2020 n. 40 e successive modifiche introdotte dal D.L. 25 maggio 2021 n. 73.
I ricorrenti hanno dedotto quale unico motivo di opposizione la nullità delle fideiussioni prestate, per violazione dell'art.
4.4 della L. 23 dicembre
1996 n. 662, secondo cui "sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria", pagina 4 di 9 ritenendo che le fideiussioni personali redatte su modulo bancario rientrassero a pieno titolo nel dictum della predetta disposizione.
La tesi è stata prospettata dal Tribunale di Torino con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., in data 4 luglio 2022.
Ad colorandum gli opponenti hanno evidenziato come essi abbiano rilasciato la propria garanzia personale in quanto soci ed amministratori del medesimo soggetto finanziato e come l'importo della garanzia risulti addirittura superiore al mutuo erogato e garantito dal Fondo di Garanzia;
hanno formulato riserva di allegazione nelle memorie istruttorie circa l'illegittimità del computo degli interessi effettuato dalla ai sensi CP_2
dell'art. 1283 c.c.
Si è ritualmente costituita la
[...]
contestando integralmente quanto dedotto Controparte_3
ex adverso.
La convenuta ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda relativa all'asserita illegittimità ex art. 1283 c.c., che i ricorrenti si sono limitati a "preannunciare" riservando alle memorie istruttorie l'allegazione dell'esame dei mutui, in violazione dell'obbligo generale di esporre in maniera sufficientemente accurata i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della propria domanda.
Nel merito, la convenuta ha contestato la tesi attorea, asseritamente fondata su un'interpretazione “macroscopicamente errata” dell'art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005, che fa riferimento espresso alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, mentre nulla dispone circa l'acquisizione di garanzie personali prestate da persone fisiche.
La Banca ha rilevato come l'unico precedente giurisprudenziale citato da controparte sia rimasto isolato nel panorama giurisprudenziale, che pagina 5 di 9 viceversa sancisce la compatibilità delle garanzie personali con il Fondo MCC, richiamando le pronunce del Tribunale di Pavia n. 1124 dell'11 luglio 2024 e del Tribunale di Monza n. 806 del 17 aprile 2025.
Secondo la difesa della convenuta, la natura della garanzia personale, non configurabile come reale, assicurativa o bancaria, esclude l'applicazione del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005, atteso che la fideiussione personale è prestata da un soggetto privato che si impegna con il proprio patrimonio a garantire l'adempimento delle obbligazioni di un terzo, diversamente dalle fideiussioni bancarie e assicurative che comportano l'intervento di intermediari finanziari sottoposti a specifici obblighi regolamentari.
La convenuta ha inoltre formulato istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, deducendo il periculum in mora derivante dalla circostanza che alla società è stato notificato Parte_2
atto di pignoramento presso terzi da parte di altro creditore, sulla scorta di decreto ingiuntivo ed atto di precetto notificato in data 12 novembre 2024 per l'importo di Euro 17.062,99.
Alla prima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione orale alla presente udienza, assegnando alle parti un termine per il deposito di una memoria autorizzata conclusiva.
***
La motivazione della presente sentenza si fonda esclusivamente sul vaglio di condivisibilità o meno dell'isolato precedente giurisprudenziale citato dalla parte ricorrente.
Ebbene, come puntualmente affermato dalla giurisprudenza di merito più recente, la disposizione in esame “non riguarda le garanzie personali prestate pagina 6 di 9 da persone fisiche, ma ha la finalità di salvaguardare la ricchezza dell'impresa garantita vietando l'ipoteca e il pegno sui beni della stessa società e il ricorso a garanzie bancarie e assicurative (fideiussione prestata da imprese assicurative
o da banche), non escludendo la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di soggetti terzi rispetto alla società, che devono pertanto ritenersi valide. Tale interpretazione restrittiva è senz'altro preferibile anche alla luce del nuovo dettato normativo, infatti l'attuale testo (in vigore dal 14.10.2022) delle disposizioni operative del Fondo di garanzia, approvato con DM sviluppo economico del 3 ottobre 2022, specifica: “C.4. 1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.
2. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia non è possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari quotati
[…] dunque l'attuale formulazione non lascia più dubbi in merito alla possibilità di acquisizione, senza alcun limite di importo, delle garanzie personali concesse da persone fisiche a presidio delle obbligazioni derivanti da finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo, ed essa rileva anche al fine dell'interpretazione della previgente disciplina, visto che specifica cosa dovesse intendersi con il termine, anche in precedenza utilizzato, di “garanzia bancaria” (Trib. Firenze 1 dicembre 2024 n. 3792; conf. Trib. Monza 17 aprile
2025: “Preliminarmente, è doveroso riportare quanto previsto all'interno dell'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005
secondo cui "sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquistata
alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. La norma fa riferimento espresso alle
garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, nulla indicando circa l'acquisizione di
garanzie personali prestate da persone fisiche. Nel caso di specie, la fideiussione rilasciata da pagina 7 di 9 […] è una fideiussione volontaria rilasciata a titolo personale, in quanto un soggetto "privato"
si è impegnato a garantire con il proprio patrimonio l'adempimento delle obbligazioni di un
terzo. La natura della garanzia personale, pertanto, non configurabile come reale, assicurativa
o bancaria, esclude l'applicazione del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre
2005”; Trib. Milano 30 maggio 2025: “Con riferimento alla dedotta violazione dell'articolo 662/96 appare sufficiente rilevare che l'art. 4 comma quarto del DM 23/09/2005
prevede che sulla quota di finanziamento garantita dal fondo non possa essere acquisita alcuna
altra garanzia reale, assicurativa e bancaria mentre nel caso di specie trattasi di garanzia personale”).
Ne consegue che la disposizione richiamata non può essere estesa anche alle garanzie personali;
né l'utilizzo di un modulo bancario o assicurativo – attinendo alla mera forma dell'atto – può modificare le conclusioni assunte.
Deve ritenersi come non proposta la contestazione (riservata) sulla corretta quantificazione degli interessi richiesti;
sul punto pertanto nulla deve statuirsi.
Le spese del giudizio, così come liquidate in dispositivo ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e ai minimi per la fase di trattazione e decisoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 442/2025 R.G., così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 45/2025 - RG 94/2025 emesso da questo Tribunale in data 22 gennaio 2025;
2) CONDANNA ed in solido tra loro, Parte_1 Parte_1
a rifondere alla Controparte_3 pagina 8 di 9 , in persona del legale rappresentante pro tempore, le CP_3
spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro
5.261,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al
15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta);
3) RESPINGE nel resto.
Ferrara, il 25 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 442/2025 tra
Parte_1
[...] Pt_1
ATTORI contro
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 25 giugno 2025 innanzi al dr. Mauro Martinelli, sono comparsi:
per e per l'avv. PETRONELLI Parte_1 Parte_1
SUSANNA e l'avv. CARPEGGIANI EUGENIO, oggi sostituiti dall'avv. Giulia
Colautti
per l'avv. Controparte_2
FR ND
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Colautti si riporta alla memoria conclusiva depositata e conclude come da atto di citazione.
L'avv. Frassinetti si riporta alla memoria conclusiva depositata e conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 9 ***
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Mauro Martinelli
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 442/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. con il patrocinio degli avv. PETRONELLI C.F._2
SUSANNA e CARPEGGIANI EUGENIO ( ) elettivamente C.F._3
domiciliati presso l' Indirizzo Telematico dell'avv. PETRONELLI SUSANNA
ATTORI contro
(C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1
patrocinio dell'avv. FR ND elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito a Ferrara, in VIA SAN ROMANO 41
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
Con ricorso, depositato in data 6 marzo 2025, ed Parte_1
hanno proposto opposizione, con rito semplificato, Parte_1 pagina 3 di 9 avverso il decreto ingiuntivo n. 45/2025 - RG 94/2025 emesso da questo
Tribunale in data 22 gennaio 2025.
Con il suddetto decreto ingiuntivo, questo Tribunale aveva ingiunto alla società quale debitrice principale, ed ai ricorrenti, Parte_2
quali fideiussori, di pagare alla Controparte_3
la somma di Euro 63.572,89, oltre interessi nei limiti del
[...]
tasso soglia ex L. 108/1996 e spese processuali (liquidate in Euro 1.793,60 per compensi professionali ed Euro 406,50 per esborsi, oltre accessori di legge).
Il suddetto importo corrisponde al saldo debitore al 18 dicembre 2024, data del passaggio a sofferenza, del contratto di mutuo chirografario n.
110030710 di originari Euro 100.000,00, sottoscritto in data 7 luglio 2022 tra la e la Controparte_3
società Parte_2
Il finanziamento è assistito dalla garanzia diretta all'80% del Fondo di
Garanzia per le PMI ex L. 23 dicembre 1996 n. 662 presso Banca del
Mezzogiorno MCC S.p.A., nonché da fideiussioni personali, fino all'ammontare di Euro 120.000,00, rilasciate in data 7 luglio 2022 dagli odierni ricorrenti.
Il mutuo in oggetto si inserisce nel quadro temporaneo ed emergenziale dettato dalle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a fronte della diffusione del COVID-19, essendo stato concesso ai sensi del D.L. 8 aprile
2020 n. 23, convertito con L. 5 giugno 2020 n. 40 e successive modifiche introdotte dal D.L. 25 maggio 2021 n. 73.
I ricorrenti hanno dedotto quale unico motivo di opposizione la nullità delle fideiussioni prestate, per violazione dell'art.
4.4 della L. 23 dicembre
1996 n. 662, secondo cui "sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria", pagina 4 di 9 ritenendo che le fideiussioni personali redatte su modulo bancario rientrassero a pieno titolo nel dictum della predetta disposizione.
La tesi è stata prospettata dal Tribunale di Torino con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., in data 4 luglio 2022.
Ad colorandum gli opponenti hanno evidenziato come essi abbiano rilasciato la propria garanzia personale in quanto soci ed amministratori del medesimo soggetto finanziato e come l'importo della garanzia risulti addirittura superiore al mutuo erogato e garantito dal Fondo di Garanzia;
hanno formulato riserva di allegazione nelle memorie istruttorie circa l'illegittimità del computo degli interessi effettuato dalla ai sensi CP_2
dell'art. 1283 c.c.
Si è ritualmente costituita la
[...]
contestando integralmente quanto dedotto Controparte_3
ex adverso.
La convenuta ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda relativa all'asserita illegittimità ex art. 1283 c.c., che i ricorrenti si sono limitati a "preannunciare" riservando alle memorie istruttorie l'allegazione dell'esame dei mutui, in violazione dell'obbligo generale di esporre in maniera sufficientemente accurata i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della propria domanda.
Nel merito, la convenuta ha contestato la tesi attorea, asseritamente fondata su un'interpretazione “macroscopicamente errata” dell'art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005, che fa riferimento espresso alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, mentre nulla dispone circa l'acquisizione di garanzie personali prestate da persone fisiche.
La Banca ha rilevato come l'unico precedente giurisprudenziale citato da controparte sia rimasto isolato nel panorama giurisprudenziale, che pagina 5 di 9 viceversa sancisce la compatibilità delle garanzie personali con il Fondo MCC, richiamando le pronunce del Tribunale di Pavia n. 1124 dell'11 luglio 2024 e del Tribunale di Monza n. 806 del 17 aprile 2025.
Secondo la difesa della convenuta, la natura della garanzia personale, non configurabile come reale, assicurativa o bancaria, esclude l'applicazione del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005, atteso che la fideiussione personale è prestata da un soggetto privato che si impegna con il proprio patrimonio a garantire l'adempimento delle obbligazioni di un terzo, diversamente dalle fideiussioni bancarie e assicurative che comportano l'intervento di intermediari finanziari sottoposti a specifici obblighi regolamentari.
La convenuta ha inoltre formulato istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, deducendo il periculum in mora derivante dalla circostanza che alla società è stato notificato Parte_2
atto di pignoramento presso terzi da parte di altro creditore, sulla scorta di decreto ingiuntivo ed atto di precetto notificato in data 12 novembre 2024 per l'importo di Euro 17.062,99.
Alla prima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione orale alla presente udienza, assegnando alle parti un termine per il deposito di una memoria autorizzata conclusiva.
***
La motivazione della presente sentenza si fonda esclusivamente sul vaglio di condivisibilità o meno dell'isolato precedente giurisprudenziale citato dalla parte ricorrente.
Ebbene, come puntualmente affermato dalla giurisprudenza di merito più recente, la disposizione in esame “non riguarda le garanzie personali prestate pagina 6 di 9 da persone fisiche, ma ha la finalità di salvaguardare la ricchezza dell'impresa garantita vietando l'ipoteca e il pegno sui beni della stessa società e il ricorso a garanzie bancarie e assicurative (fideiussione prestata da imprese assicurative
o da banche), non escludendo la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di soggetti terzi rispetto alla società, che devono pertanto ritenersi valide. Tale interpretazione restrittiva è senz'altro preferibile anche alla luce del nuovo dettato normativo, infatti l'attuale testo (in vigore dal 14.10.2022) delle disposizioni operative del Fondo di garanzia, approvato con DM sviluppo economico del 3 ottobre 2022, specifica: “C.4. 1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.
2. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia non è possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari quotati
[…] dunque l'attuale formulazione non lascia più dubbi in merito alla possibilità di acquisizione, senza alcun limite di importo, delle garanzie personali concesse da persone fisiche a presidio delle obbligazioni derivanti da finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo, ed essa rileva anche al fine dell'interpretazione della previgente disciplina, visto che specifica cosa dovesse intendersi con il termine, anche in precedenza utilizzato, di “garanzia bancaria” (Trib. Firenze 1 dicembre 2024 n. 3792; conf. Trib. Monza 17 aprile
2025: “Preliminarmente, è doveroso riportare quanto previsto all'interno dell'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005
secondo cui "sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquistata
alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. La norma fa riferimento espresso alle
garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, nulla indicando circa l'acquisizione di
garanzie personali prestate da persone fisiche. Nel caso di specie, la fideiussione rilasciata da pagina 7 di 9 […] è una fideiussione volontaria rilasciata a titolo personale, in quanto un soggetto "privato"
si è impegnato a garantire con il proprio patrimonio l'adempimento delle obbligazioni di un
terzo. La natura della garanzia personale, pertanto, non configurabile come reale, assicurativa
o bancaria, esclude l'applicazione del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre
2005”; Trib. Milano 30 maggio 2025: “Con riferimento alla dedotta violazione dell'articolo 662/96 appare sufficiente rilevare che l'art. 4 comma quarto del DM 23/09/2005
prevede che sulla quota di finanziamento garantita dal fondo non possa essere acquisita alcuna
altra garanzia reale, assicurativa e bancaria mentre nel caso di specie trattasi di garanzia personale”).
Ne consegue che la disposizione richiamata non può essere estesa anche alle garanzie personali;
né l'utilizzo di un modulo bancario o assicurativo – attinendo alla mera forma dell'atto – può modificare le conclusioni assunte.
Deve ritenersi come non proposta la contestazione (riservata) sulla corretta quantificazione degli interessi richiesti;
sul punto pertanto nulla deve statuirsi.
Le spese del giudizio, così come liquidate in dispositivo ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e ai minimi per la fase di trattazione e decisoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 442/2025 R.G., così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 45/2025 - RG 94/2025 emesso da questo Tribunale in data 22 gennaio 2025;
2) CONDANNA ed in solido tra loro, Parte_1 Parte_1
a rifondere alla Controparte_3 pagina 8 di 9 , in persona del legale rappresentante pro tempore, le CP_3
spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro
5.261,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al
15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta);
3) RESPINGE nel resto.
Ferrara, il 25 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
pagina 9 di 9