TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa Giorgia Imperiale
All'udienza del giorno 23 maggio 2025
Nella causa per opposizione a precetto
promossa da
, rappresentati e difesi dall' Parte_1
Avv. M. Marcuccio come da mandato in atti
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. F. Fait come da Controparte_1
mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, i sigg.ri e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso precetto, notificato in data Parte_1
16.07.2024, con il quale la sig.ra ha intimato il pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 5.355,83 in forza della sentenza del Tribunale di Lecce n.
148/24 emessa in data 15.01.2024.
Con comparsa di risposta del 20.08.2024 si costituiva la sig.ra CP_1 per impugnare e contestare l'assunto attero.
[...]
Rigettata la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I sigg.ri – eccepiscono la nullità dell'atto di precetto e la CP_1 Pt_1
inammissibilità della domanda.
Assumono che il capo della sentenza azionato è privo di efficacia esecutiva in quanto correlato da un rapporto di sinallagmaticità con la statuizione avente contenuto costitutivo-dichiarativo.
Concludono chiedendo dichiararsi la nullità e la inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Orbene, sul punto l'intervento della Sprema Corte con sentenza n. 12872 del
2021 ha specificato a quali condizioni il capo condannatorio contenuto in una sentenza costitutiva o dichiarativa possa essere messo provvisoriamente in esecuzione, ai sensi dell'articolo 282 c.p.c., segnalando che al riguardo tre regole ben chiare:
la prima regola è che l'articolo 282 c.p.c., laddove stabilisce che “la sentenza di primo grado è' provvisoriamente esecutiva tra le parti”, in realtà plus dixit quam voluit.
Tale regola, infatti, non s'applica indistintamente a tutte le “sentenze di primo grado”, ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio.
Non s'applica, invece, alle sentenze dichiarative o costitutive (ex permultis, Sez.
3 -, Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018, Rv. 651634 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
2 1211 del 18/01/2018, Rv. 647352 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25743 del 15/11/2013).
La seconda regola è' che quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva, ed una statuizione di condanna, l'immediata esecutività' di quest'ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva.
A tal riguardo la Cassazione con sentenza n. 27416 del 08.10.2021 ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre:
a) rapporto di sinallagmaticità;
b) rapporto di corrispettività;
c) rapporto di dipendenza;
d) rapporto di accessorietà.
Nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, nelle altre due si'.
Il rapporto di sinallagmaticità sussiste quando il capo condannatorio costituisca un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicche' mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi.
E' il caso, in particolare, della condanna al pagamento del prezzo pronunciata a carico del promissario acquirente e contenuta in una sentenza di condanna all'esecuzione specifica dell'obbligo di contrattare, ex articolo 2932 c.c. (Sez. U.,
Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643 – 01).
Il rapporto di corrispettività sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i benefici pur da essa scaturenti.
E' il caso, in particolare, della condanna al pagamento di un conguaglio in denaro
3 pronunciata a carico di uno dei condividenti e contenuta nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione (Sez. 3 -, Sentenza n. 2537 del 30/01/2019, Rv.
652662 – 01).
Il rapporto di dipendenza sussiste, invece, quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo. E' stato ritenuto sussistente, ad esempio, tra la pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria di una vendita immobiliare, e la pronuncia di condanna al rilascio dell'immobile richiesta dall'assuntore del concordato succeduto al curatore fallimentare che aveva proposto l'azione revocatoria (Sez. 3 -, Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018), come pure tra l'accoglimento d'una azione revocatoria fallimentare L. Fall., ex articolo 67, comma 2
e la condanna d'una banca alla restituzione del pagamento dichiarato inefficace (Sez.
1, Sentenza n. 16737 del 29/07/2011).
Il rapporto di accessorietà, infine, sussiste quando il capo condannatoria non incide in alcun modo sul presupposto e sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo.
E' il caso, in particolare, della condanna alle spese di lite (Sez. 3, Sentenza n.
21367 del 10/11/2004).
Tornando al caso in esame, la sig.ra , con l'atto di Controparte_1
precetto opposto, ha azionato il capo condannatorio della sentenza in oggetto relativo alle spese legali ( nel cui ambito rientra anche il risarcimento del danno da lite temeraria)
a cui i sigg.ri – odierni opponenti – sono stati condannati per Parte_1
soccombenza nel giudizio avente ad oggetto domanda di regolamento di confini instauratosi fra le stesse parti.
È evidente, pertanto che, nel caso di specie, si è in presenza di un rapporto di accessorietà tra i capi condannatori relativi alle spese di lite e quelli relativi alle ulteriori
4 delibazioni di natura dichiarativo o costitutiva , poiché occasionati dalla pronuncia dichiarativa o costitutiva (“ Il capo della sentenza contenente la condanna alle spese è immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c., senza che rilevi la natura (di accertamento, costitutiva, di condanna) della pronuncia cui accede”. Cass 10826/2020)
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) Rigetta la opposizione promossa da e Parte_1 Parte_1
e, per l'effetto, conferma l'atto di precetto notificato in data
[...]
11.07.2024;
2) Condanna i sigg.ri e alla refusione Parte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessive € 2.549,00 di cui €
2.549,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
5