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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
OR AR, AT
EPIFANI REMO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3218/2020 depositato il 11/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Giuseppe Grezar 14 00127 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 300/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 25/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140040353247000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 8.7.2019 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione notificava allo S Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 01420140040353247 con cui veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 24.716,30, a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36bis del DPR n. 600/73 sul Modello liquidazione
Unico/2011 – anno d'imposta 2010, contenente l'iscrizione a ruolo di somme dovute all'Erario per carente/ omesso/tardivo versamento di Iva unitamente alle relative sanzioni ed interessi, così come dettagliatamente specificato nella cartella.
Il contribuente proponeva ricorso eccependo:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del DPR 602/73;
2. Omessa notifica di atti presupposti (avvisi di accertamento);
3. Carenza di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione poiché
inesistente nel 2014;
4. Difetto di motivazione;
5. Sproporzione degli aggi o compensi di riscossione;
6. Nullità della notifica della cartella di pagamento
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Con sentenza n. 300/09/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso compensando le spese di lite. In particolare, i primi giudici ritenevano superata: - la eccezione relativa al difetto di motivazione, in quanto la cartella “riporta gli elementi ed i dati necessari per impostare una valida difesa”;
- la eccezione relativa alla decadenza della pretesa tributaria, in quanto “non è maturata”;
- la eccezione relativa al mancato potere di Agenzia delle Entrate Riscossione quale soggetto privo della capacità di notifica della cartella opposta recante un ruolo datato 2014, “in considerazione del fatto che la nascita della nuova Agenzia della Riscossione è avvenuta con tutte le deleghe di continuità del servizio avviato da Equitalia Sud s.p.sa. , cioè Agenzia delle Entrate Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Società del Gruppo Equitalia, sciolte a decorrere dal 1 luglio 2017 ad eccezione di Equitalia Giustizia, che ora è posseduta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze”.
Il contribuente impugnava la sentenza in base ai seguenti motivi:
1. Nullità delle sentenza per error in procedendo – mancata pronuncia su punti decisivi della controversia – difetto di motivazione della sentenza;
notifica dell'atto fuori termine ex art. 25 DPR 602/73; difetto di sottoscrizione ecc..
2. Nullità delle sentenza per error in procedendo – mancata pronuncia su eccepita decadenza e/o prescrizione come punti decisivi della controversia – difetto di motivazione della sentenza;
3. Nullità delle sentenza per error in procedendo circa la compensazione delle spese di lite - difetto di motivazione della sentenza;
Istanza di Sospensione dell'atto ex art. 47 D.Lgs 546/92.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della decisione e l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, insistendo per il rigetto dell'appello in quanto infondato.
All'udienza pubblica del 12.12.2025 la causa veniva discussa e introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Sulla mancata motivazione circa l'“omessa notifica dell'avviso di accertamento”, rileva il collegio che il motivo
è infondato, posto che, come ricordato dai primi giudici, il ruolo non scaturisce da un avviso di accertamento bensì dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 e dell'art. 54 del DPR
633/72…”.
Con il secondo motivo di appello il contribuente ha lamentato che la commissione tributaria di prime cure non abbia ben motivato la cartella impugnata per omessa indicazione del funzionario che ha sottoscritto l'atto, per mancata sottoscrizione dell'atto, in violazione dei principi di chiarezza a motivazione, nonché in relazione alla sproporzione del costo per l'attività svolta dall'Agente sia in ragione degli oneri di riscossione richiesti che per gli interessi e le sanzioni qualificate.
E tuttavia per un verso la sentenza impugnata contiene una sufficiente motivazione circa la mancanza dei vizi invocati, con particolare riguardo alla carenza di motivazione della cartella di pagamento e all'indicazione del responsabile del procedimento;
per altro verso il collegio ribadisce che la cartella di pagamento contiene i dati necessari e le motivazioni per cui è stata emessa (pag. 6 cartella), indica il responsabile del procedimento nel sig. Nominativo_1 (cfr. pg. 4 della cartella), e all'interno della cartella sono riportati tutti i dati adatti alla comprensione del contenuto della cartella, con riguardo ai motivi, ai termini, ai calcoli, agli strumenti di impugnazione della cartella.
E del resto la cartella è redatta secondo il modello predisposto con Decreto del MEF, con il contenuto predeterminato in modo adeguato e sufficiente.
Tutto ciò è confermato dal fatto che il contribuente ha potuto esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
Né la mancata indicazione degli indirizzi PEC dell'ente impositore e dell'Agente della Riscossione determina alcuna invalidità, a fronte, si ribadisce, di una valida notifica cartolare delle cartelle.
In ordine alla decadenza e alla prescrizione della pretesa, va anzitutto ricordato che la prescrizione in materia di Iva è decennale e non quinquennale, ai sensi dell'art. 2946 Cod. Civ. (Cassazione n. 23215/2024; n.
15877/2024; n. 3827/2024; n. 33213/2023; ordinanza n. 4385 del 19 febbraio 2025), e nella specie non è maturata.
Quanto alla decadenza, oltre alla totale genericità della eccezione – già come tale di per sé inammissibile
- va ribadito che dalla documentazione depositata nel fascicolo telematico di primo grado si evince che nessuna decadenza è maturata;
invero, i termini di legge risultano tutti rispettati, posto che gli adempimenti posti in essere dall'Ufficio sono stati tempestivi sia in ordine alla data del visto (13.11.2014), sia in ordine alla consegna del ruolo all'Agente della Riscossione (10.12.2014)., nel rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 25 del DPR 602/73. Né il contribuente ha comprovato alcunchè in senso contrario.
Del resto, ribadito che si tratta di cartella di pagamento derivante da attività di controllo con rilievo solo cartolare (Articoli 36 bis o ter DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72), l'Ufficio ha altresì inviato al contribuente comunicazione di irregolarità (con raccomandata n. 610980590332 del 03/11/2012, recapitata il 06/11/2012)
e il contribuente ha anche pagato la prima rata di rateizzazione, ad ulteriore corroborazione della fondatezza del debito tributario.
Quanto alla compensazione delle spese operate in primo grado, ingiuste secondo il contribuente appellante, in disparte la paradossalità della richiesta posto che in primo grado il contribuente è risultato soccombente, rileva il collegio che a fronte del rigetto dell'appello vanno poste a carico dell'appellante soccombente le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in
€ 2.000,00, oltre accessori di legge.
Bari, 12.12.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Salvatore Grillo
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
OR AR, AT
EPIFANI REMO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3218/2020 depositato il 11/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Giuseppe Grezar 14 00127 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 300/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 25/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140040353247000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 8.7.2019 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione notificava allo S Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 01420140040353247 con cui veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 24.716,30, a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36bis del DPR n. 600/73 sul Modello liquidazione
Unico/2011 – anno d'imposta 2010, contenente l'iscrizione a ruolo di somme dovute all'Erario per carente/ omesso/tardivo versamento di Iva unitamente alle relative sanzioni ed interessi, così come dettagliatamente specificato nella cartella.
Il contribuente proponeva ricorso eccependo:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del DPR 602/73;
2. Omessa notifica di atti presupposti (avvisi di accertamento);
3. Carenza di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione poiché
inesistente nel 2014;
4. Difetto di motivazione;
5. Sproporzione degli aggi o compensi di riscossione;
6. Nullità della notifica della cartella di pagamento
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Con sentenza n. 300/09/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso compensando le spese di lite. In particolare, i primi giudici ritenevano superata: - la eccezione relativa al difetto di motivazione, in quanto la cartella “riporta gli elementi ed i dati necessari per impostare una valida difesa”;
- la eccezione relativa alla decadenza della pretesa tributaria, in quanto “non è maturata”;
- la eccezione relativa al mancato potere di Agenzia delle Entrate Riscossione quale soggetto privo della capacità di notifica della cartella opposta recante un ruolo datato 2014, “in considerazione del fatto che la nascita della nuova Agenzia della Riscossione è avvenuta con tutte le deleghe di continuità del servizio avviato da Equitalia Sud s.p.sa. , cioè Agenzia delle Entrate Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Società del Gruppo Equitalia, sciolte a decorrere dal 1 luglio 2017 ad eccezione di Equitalia Giustizia, che ora è posseduta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze”.
Il contribuente impugnava la sentenza in base ai seguenti motivi:
1. Nullità delle sentenza per error in procedendo – mancata pronuncia su punti decisivi della controversia – difetto di motivazione della sentenza;
notifica dell'atto fuori termine ex art. 25 DPR 602/73; difetto di sottoscrizione ecc..
2. Nullità delle sentenza per error in procedendo – mancata pronuncia su eccepita decadenza e/o prescrizione come punti decisivi della controversia – difetto di motivazione della sentenza;
3. Nullità delle sentenza per error in procedendo circa la compensazione delle spese di lite - difetto di motivazione della sentenza;
Istanza di Sospensione dell'atto ex art. 47 D.Lgs 546/92.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della decisione e l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, insistendo per il rigetto dell'appello in quanto infondato.
All'udienza pubblica del 12.12.2025 la causa veniva discussa e introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Sulla mancata motivazione circa l'“omessa notifica dell'avviso di accertamento”, rileva il collegio che il motivo
è infondato, posto che, come ricordato dai primi giudici, il ruolo non scaturisce da un avviso di accertamento bensì dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 e dell'art. 54 del DPR
633/72…”.
Con il secondo motivo di appello il contribuente ha lamentato che la commissione tributaria di prime cure non abbia ben motivato la cartella impugnata per omessa indicazione del funzionario che ha sottoscritto l'atto, per mancata sottoscrizione dell'atto, in violazione dei principi di chiarezza a motivazione, nonché in relazione alla sproporzione del costo per l'attività svolta dall'Agente sia in ragione degli oneri di riscossione richiesti che per gli interessi e le sanzioni qualificate.
E tuttavia per un verso la sentenza impugnata contiene una sufficiente motivazione circa la mancanza dei vizi invocati, con particolare riguardo alla carenza di motivazione della cartella di pagamento e all'indicazione del responsabile del procedimento;
per altro verso il collegio ribadisce che la cartella di pagamento contiene i dati necessari e le motivazioni per cui è stata emessa (pag. 6 cartella), indica il responsabile del procedimento nel sig. Nominativo_1 (cfr. pg. 4 della cartella), e all'interno della cartella sono riportati tutti i dati adatti alla comprensione del contenuto della cartella, con riguardo ai motivi, ai termini, ai calcoli, agli strumenti di impugnazione della cartella.
E del resto la cartella è redatta secondo il modello predisposto con Decreto del MEF, con il contenuto predeterminato in modo adeguato e sufficiente.
Tutto ciò è confermato dal fatto che il contribuente ha potuto esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
Né la mancata indicazione degli indirizzi PEC dell'ente impositore e dell'Agente della Riscossione determina alcuna invalidità, a fronte, si ribadisce, di una valida notifica cartolare delle cartelle.
In ordine alla decadenza e alla prescrizione della pretesa, va anzitutto ricordato che la prescrizione in materia di Iva è decennale e non quinquennale, ai sensi dell'art. 2946 Cod. Civ. (Cassazione n. 23215/2024; n.
15877/2024; n. 3827/2024; n. 33213/2023; ordinanza n. 4385 del 19 febbraio 2025), e nella specie non è maturata.
Quanto alla decadenza, oltre alla totale genericità della eccezione – già come tale di per sé inammissibile
- va ribadito che dalla documentazione depositata nel fascicolo telematico di primo grado si evince che nessuna decadenza è maturata;
invero, i termini di legge risultano tutti rispettati, posto che gli adempimenti posti in essere dall'Ufficio sono stati tempestivi sia in ordine alla data del visto (13.11.2014), sia in ordine alla consegna del ruolo all'Agente della Riscossione (10.12.2014)., nel rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 25 del DPR 602/73. Né il contribuente ha comprovato alcunchè in senso contrario.
Del resto, ribadito che si tratta di cartella di pagamento derivante da attività di controllo con rilievo solo cartolare (Articoli 36 bis o ter DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72), l'Ufficio ha altresì inviato al contribuente comunicazione di irregolarità (con raccomandata n. 610980590332 del 03/11/2012, recapitata il 06/11/2012)
e il contribuente ha anche pagato la prima rata di rateizzazione, ad ulteriore corroborazione della fondatezza del debito tributario.
Quanto alla compensazione delle spese operate in primo grado, ingiuste secondo il contribuente appellante, in disparte la paradossalità della richiesta posto che in primo grado il contribuente è risultato soccombente, rileva il collegio che a fronte del rigetto dell'appello vanno poste a carico dell'appellante soccombente le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in
€ 2.000,00, oltre accessori di legge.
Bari, 12.12.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Salvatore Grillo