Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 165
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Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del DPR 602/73

    La Corte ritiene che i termini di legge siano stati rispettati, in particolare per quanto riguarda la data del visto (13.11.2014) e la consegna del ruolo all'Agente della Riscossione (10.12.2014), conformemente all'art. 25 del DPR 602/73. Non è stata fornita prova contraria dal contribuente.

  • Rigettato
    Omessa notifica di atti presupposti (avvisi di accertamento)

    Il collegio rileva che il ruolo non deriva da un avviso di accertamento, ma da un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 e dell'art. 54 del DPR 633/72. Pertanto, l'eccezione è infondata.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

    La Corte riafferma che l'Agenzia delle Entrate Riscossione è subentrata nei rapporti giuridici delle società del Gruppo Equitalia, garantendo la continuità del servizio. Pertanto, l'Agenzia era legittimata.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia adeguatamente motivato sulla carenza di motivazione della cartella e sull'indicazione del responsabile del procedimento. La cartella contiene i dati necessari per la difesa, indica il responsabile del procedimento e rispetta il modello ministeriale. La mancata indicazione degli indirizzi PEC non invalida l'atto.

  • Rigettato
    Sproporzione degli aggi o compensi di riscossione

    La Corte ritiene che la cartella di pagamento contenga i dati necessari e le motivazioni per cui è stata emessa, inclusi gli elementi relativi agli oneri di riscossione, e che il contribuente abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Nullità della notifica della cartella di pagamento

    La Corte ribadisce che la cartella di pagamento contiene i dati necessari e le motivazioni per cui è stata emessa, e che la notifica è da considerarsi valida.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ricorda che la prescrizione in materia di IVA è decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. e che nella specie non è maturata. La decadenza non è maturata poiché gli adempimenti dell'Ufficio sono stati tempestivi. Inoltre, il contribuente ha pagato la prima rata di rateizzazione, a conferma della fondatezza del debito.

  • Rigettato
    Error in procedendo circa la compensazione delle spese di lite

    La Corte ritiene che, a fronte del rigetto dell'appello, le spese del doppio grado di giudizio debbano essere poste a carico dell'appellante soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 165
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 165
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo