Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 1558 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 28/01/2025), nella causa n. 1558/2021 RGL, promossa da:
, ass. dagli Avv.ti GIOVANNI Parte_1 C.F._1
DOMENICO PEZZATI, PIETRO PAOLO PEZZATI e BARALLA GIACOMO;
PARTE RICORRENTE
contro
:
(già incorporante Controparte_1 Controparte_2 per fusione di , ass. Controparte_3 P.IVA_1 dagli Avv.ti SIRO GIACINTO FAVALLI, PAOLO ZUCCHINALI e PIERLUIGI GIOVANNI
, CP_4
ass. dall'Avv.to MACCIOTTA GIUSEPPE, Controparte_5 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
ass. dall' Avv.to MACCIOTTA GIUSEPPE Controparte_6 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente ha proposto ricorso al fine di Parte_1 essere correttamente reintegrata nel posto di lavoro in adempimento di quanto disposto dalla sentenza passata in giudicato n. 205/2013 emessa dal Tribunale di Sassari, sez. Lavoro, il 25.1.2013 in esito al procedimento RG n. 852/2009 (doc. 4) con riconoscimento della relativa posizione stipendiale, accertamento del diritto alle differenze retributive maturate e dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
− in particolare, la ricorrente ha dedotto: di aver lavorato presso
[...] con vincolo di subordinazione in forza di 22 contratti a Controparte_3
1
che il termine apposto al secondo contratto (stipulato in data 10.7.95) è stato dichiarato nullo dalla sentenza richiamata, la quale ha disposto “di riammettere in servizio la ricorrente con il medesimo inquadramento di cui al predetto contratto”; di essere stata riassunta da con Controparte_3 decorrenza dal 20.2.13 e con inquadramento nel 5° livello impiegati CCNL dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa (doc. n. 6) ovvero senza riconoscimento dell'anzianità di servizio dal 10.7.95, con conseguente violazione di quanto statuito nella sentenza;
− sotto il profilo della legittimazione passiva, parte attrice ha rilevato che, con delibera del 18.9.13, è stata fusa mediante Controparte_3 incorporazione in oggi con Controparte_2 Controparte_1 conseguente successione di tutti i rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c.; che, con successivo contratto di affitto d'azienda del 27.10.2016, la predetta
[...] ha affittato a il ramo di azienda relativo CP_1 Controparte_5 all'impresa in questione con successione in tutti i relativi rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c.; che, alla data di deposito del ricorso (22.11.2021), risulta essere dipendente a tempo indeterminato di inquadrata al 6° Controparte_5 livello CCNL Poligrafici Quotidiani;
ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_2
”1)-Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2)-Previo accertamento del mancato adempimento degli obblighi di cui alla sentenza del Tribunale di Sassari n. 205/2013, pronunciata in esito al procedimento n. 852/2009 e depositata il 25.1.2013, da parte delle resistenti datrici di lavoro in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore con sede in 07100 Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada 31, cod. fisc. e P. I.V.A. in P.IVA_4 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 00147 Roma Via Cristoforo Colombo n. 98, cod. fisc. e P. I.V.A. e P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_7 sede in 20143 Milano, Viale Giulio Richard n.1/A, cod. fisc. e P. I.V.A.
accertare e dichiarare, per quanto in espositiva: P.IVA_2
a)-il diritto della ricorrente , in forza della sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro n. 205/2013, in espositiva, al corretto inquadramento dovuto ed alla reintegrazione nel posto di lavoro con consequenziale diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante il rapporto di lavoro e per la sua durata a far data dal 10.7.1995 ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo;
2 b)-il diritto della stessa ricorrente a percepire le Parte_1 differenze tra il trattamento retributivo previsto dai CCNL per i Dipendenti da Agenzie Editrici e Stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa in vigore e succedutisi nell'arco di tempo compreso tra luglio 1995 e l'attualità nonché dagli Accordi Contrattuali integrativi aziendali (CIA) di secondo livello sottoscritti dalla RSU aziendale e dall'Azienda o suo delegato e la retribuzione effettivamente percepita, quantomeno dalla data del 10.07.1995 e sino alla data dell'effettivo adeguamento con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi dal giorno della maturazione dei crediti al saldo;
c)-il diritto della ricorrente al risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale da responsabilità contrattuale per mancate e/o irregolari retribuzione e contribuzione;
d)-il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla sopra descritta condotta datoriale e, per l'effetto, condannare in solido i datori di lavoro succedutisi nel tempo al relativo risarcimento da liquidarsi in via equitativa.
3)-Con vittoria di spese e competenze legali, rimborso forfetario spese generali e ulteriori accessori come per legge.”;
− parte convenuta (già Controparte_1 Controparte_2
, si è costituita deducendo che in data 13.12.13 l'
[...] Controparte_3
è stata fusa per incorporazione in la
[...] Controparte_2 quale successivamente ha mutato la propria denominazione in
[...]
che, in data 27.10.16, ha affittato a CP_1 Controparte_1 Co il ramo d'azienda costituito dalla testata Controparte_5
[...] fino al 31.01.2022, quando ha ceduto CP_3 Controparte_1 definitivamente alla con contestuale Controparte_3 Controparte_6 cessazione dell'affitto della stessa a Controparte_5
− la stessa ha chiesto, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio ex art 102 c.p.c. nei confronti di quale attuale datrice di lavoro Controparte_6 della ricorrente ed ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per genericità delle domande;
nel merito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti relativi alle eventuali differenze retributive, individuando come ultimo atto interruttivo della prescrizione la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio effettuata a mezzo PEC in data 27.12.21 (doc. 8) preceduta da diffide anteriori al quinquennio;
ha dedotto che, in sede di riassunzione, parte ricorrente è stata inquadrata nel 5° livello del CCNL applicato e non nel 4° livello come era previsto nel contratto del 10.7.95 di cui alla sentenza;
che ha corrisposto alla ricorrente l'importo Controparte_3 netto di € 10.774,52, a titolo di indennità ex art. 32 comma 5 L. 183/2010 come disposto in sentenza;
che dal 1.1.15 la ricorrente è inquadrata nel 6° livello del CCNL applicato;
che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 13 del CCNL del 4.4.08 vigente al momento della riammissione in servizio, la
3 ricorrente ha maturato 4 scatti di anzianità e il 5° scatto maturerà a febbraio 2023; che, ai sensi dell'art. 32 comma 5 L. n. 183/10, il pagamento dell'indennità si sostituisce integralmente ad ogni conseguenza economica connessa e derivante dalla dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, compreso ogni danno lamentato;
che, in ogni caso, parte ricorrente non avrebbe diritto al riconoscimento agli scatti di anzianità solo per il periodo di effettivo servizio ovvero dal 10.7.95 al 31.8.05; l'infondatezza di ogni pretesa risarcitoria;
− ha quindi concluso chiedendo: Controparte_1
“In via preliminare: integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di litisconsorte necessario nonché attuale definitiva datrice Controparte_6 di lavoro della signora a fare data dal 31 gennaio 2022; Parte_1
In via principale e nel merito: rigettare le domande tutte formulate dalla signora perché prescritte, inammissibili ed infondate, in Parte_1 fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti. In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di giudizio comprese quelle generali.”;
− parte convenuta in qualità di affittuaria del ramo Controparte_5
d'azienda comprendente dal 1.12.16, si è costituita Controparte_3 chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_2
(oggi al fine di avanzare domanda di manleva nei Controparte_1 suoi confronti in forza delle previsioni di cui all'art. 2.4, lett. A) del contratto d'affitto (doc.3), eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione di parte dei crediti posto che l'unica diffida ricevuta è stata inviata il 26.5.15 (doc. 18 ricorso) e, nel merito, rilevando la genericità e l'infondatezza delle avverse pretese;
− ha rassegnato quindi le seguenti conclusioni: Controparte_5
“in via preliminare: - dichiarare la prescrizione dei crediti vantati dalla lavoratrice odierne ricorrente per il periodo anteriore al 23 novembre 2016;
in via principale, nel merito: - mandare assolta la società Controparte_5 da ogni avversa pretesa;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dalla lavoratrice ricorrente, previa occorrendo autorizzazione alla chiamata in causa della dichiarare la Controparte_2 società tenuta a manlevare e tenere integralmente Controparte_2 indenne la da ogni eventuale danno e/o conseguenza Controparte_5 pregiudizievole che dovesse derivarle dall'eventuale accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dalla ricorrente e, per l'effetto, condannare la società nella persona del legale rappresentane pro Controparte_2 tempore, a pagare tutte le somme che dovessero alla ricorrente eventualmente essere riconosciute in sentenza e/o a risarcire la per le Controparte_5
4 somme che dovesse eventualmente essere costretta a pagare alla ricorrente in virtù dell'emananda sentenza, comprese le spese legali.”;
− in seguito ad autorizzazione alla chiamata del terzo, si è costituita
[...] eccependo l'intervenuta prescrizione, contestando la Controparte_6 fondatezza delle pretese attoree e chiedendo, in subordine, di essere manlevata da in caso di condanna;
ha rassegnato le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“in via preliminare: - dichiarare la prescrizione dei crediti vantati dalla lavoratrice odierne ricorrente per il periodo anteriore al 23 novembre 2016; in via principale, nel merito: - mandare assolta la società da Controparte_8 ogni avversa pretesa;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dalla lavoratrice ricorrente, previa occorrendo autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_1 dichiarare la società tenuta a manlevare e tenere Controparte_1 integralmente indenne la da ogni eventuale danno e/o Controparte_8 conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle dall'eventuale accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dalla ricorrente e, per l'effetto, condannare la società nella persona del legale Controparte_1 rappresentane pro tempore, a pagare tutte le somme che dovessero alla ricorrente eventualmente essere riconosciute in sentenza e/o a risarcire la
[...] per le somme che dovesse eventualmente essere costretta a Controparte_8 pagare alla ricorrente in virtù dell'emananda sentenza, comprese le spese legali;
in ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
− tentata la conciliazione accordando anche numerosi rinvii dell'udienza, la causa, di natura documentale, è stata discussa dalle parti e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita genericità della domanda: risulta, infatti, chiaro che oggetto della controversia è il contestato corretto adempimento della sentenza n. 205/13 del 25.01.13 emessa dal Tribunale di Sassari e passata in giudicato, da parte delle società succedutesi quali datrici di lavoro della ricorrente, in particolare sotto l'aspetto della decorrenza dell'anzianità di servizio della lavoratrice ovvero della sua ricostruzione di carriera;
2. venendo al merito della questione, occorre innanzitutto richiamare il dispositivo della sentenza citata:
“Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente decidendo e respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione,
5 - dichiara la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato tra la ricorrente e l' per il periodo Controparte_3 dal 10.7.1995 -30.8.1995 e per l'effetto dichiara intercorso tra le stesse parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 10.7.1995;
- ordina a in persona del legale Controparte_3 rappresentante, di riammettere in servizio la ricorrente con il medesimo inquadramento di cui al predetto contratto;
- condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al risarcimento del danno subìto dalla lavoratrice, mediante la corresponsione in suo favore di una indennità commisurata a sei volte l'ultima retribuzione mensile globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria del credito dal 5.12.2007 al saldo effettivo;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.100,00, oltre accessori dovuti per legge.”
3. parte ricorrente censura la condotta datoriale per non averle riconosciuto, all'atto della riassunzione del 20.2.13, l'anzianità di servizio dal 10.7.95 con le relative conseguenze in termini di differenze retributive e risarcitorie;
ritiene, infatti, che la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato prevista dall'art. 32 comma 5 L. n. 183/10 ed affermata in sentenza, operi con effetto ex tunc dalla illegittima stipulazione del contratto il cui termine è stato dichiarato nullo, con le invocate implicazioni in tema di progressione di carriera;
4. è necessario quindi valutare la portata dell'art. 32 comma 5 L. n. 183/10 sotto il profilo del riconoscimento dell'anzianità di servizio;
5. allo scopo, appare opportuno richiamare -anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.- quanto esaustivamente affermato da Cass. n. 262/15 nella quale la Corte, calando le previsioni di cui all'art. 32 comma 5 L. n.183/10 tra i principi interpretativi precedentemente consolidatisi, ha chiarito che:
“La L. n. 183 del 2010, art. 32 ha modificato il regime della tutela del lavoratore assunto con un contratto a termine illegittimo. Il precedente assetto era così organizzato: nel caso in cui si accertasse l'illegittimità del termine, il giudice doveva ordinare la riammissione in servizio del lavoratore, con conseguente diritto a percepire le retribuzioni anche qualora il datore di lavoro non consentisse la ripresa del lavoro. Questa prima fondamentale conseguenza è rimasta immutata. Anche dopo la L. n. 183 del 2010 e la legge di interpretazione autentica, la sentenza che accerta l'illegittimità del termine converte il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e dispone la riammissione del lavoratore in servizio. Da quel momento il lavoratore avrà diritto a percepire le retribuzioni tanto se il datore di lavoro adempie, quanto se non adempie (in questo secondo caso a titolo di risarcimento del danno commisurato al pregiudizio economico derivante dal rifiuto di assunzione: cfr. Cass. 11 aprile 2013, n. 8851; ma v. anche Corte cost. 30 luglio 2014, n. 226). Con riferimento, invece, al periodo che precede la sentenza, il quadro è parzialmente cambiato. 6 Nel regime previgente mancava una norma che regolasse specificamente questo profilo e la regolamentazione venne delineata in base ai principi generali del diritto civile e del lavoro. Fondamentale fu la sentenza delle Sezioni unite 5 marzo 1991, n. 2334, che risolse il contrasto tra due orientamenti: quello che riteneva che al lavoratore spettassero tutte le retribuzioni pregresse e quello che invece riteneva che il lavoratore avesse diritto alle retribuzioni pregresse solo se e a decorrere dal momento in cui avesse messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative.
È bene ricordare che la diversità dei due orientamenti concerneva il diritto alla retribuzione per gli intervalli non lavorati tra un contratto a termine e l'altro, in caso di sequenza di contratti a termine, mentre nessuna delle sentenze in conflitto negava che spettasse la retribuzione per i periodi di lavoro effettuati nella sequenza di contratti a termine.
Le Sezioni unite ritennero che il problema concernente i periodi "non lavorati", non trovasse soluzione in una norma specifica, come invece avveniva nella materia affine ma non identica dei licenziamenti illegittimi con l'art. 18 St. lav., e dovesse quindi essere risolto in base ai principi generali dell'ordinamento. Affermarono che il principio regolatore della materia, data la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, fosse quello della corrispettività tra lavoro e retribuzione e che non potesse esservi retribuzione in assenza della prestazione lavorativa. Per questa ragione ritennero non fondato l'orientamento che riconosceva tutte le retribuzioni pregresse per i periodi non lavorati, ed invece fondato quello che le riconosceva, ma solo a condizione ed a far tempo da un eventuale atto di messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore. Queste conclusioni hanno guidato la giurisprudenza dei decenni successivi. Le Sezioni unite si espressero anche sui "periodi lavorati" e precisarono che l'unificazione del rapporto di lavoro "comporta, a prescindere dalle eventuali spettanze, nei limiti anzidetti, per gli intervalli non lavorati, un ricalcolo delle spettanze per i periodi lavorati una volta considerati inseriti nell'unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente applicazione degli istituti propri di questo quali, ad esempio, gli aumenti di anzianità, la misura del periodo di comporto, la misura del periodo di preavviso, e determina comunque sicuri vantaggi per il lavoratore ... quali l'acquisizione della corrispondente anzianità, quanto meno per sommatoria dei periodi lavorati".
Il quadro regolativo è cambiato con la L. n. 183 del 2010, ma come si vedrà, il cambiamento riguarda solo i periodi non lavorati. L'art. 32, comma 5, così si esprime: "nei casi di conversione del contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8". L'art. 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012, ha sancito che detta norma "si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio
7 subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostruzione del rapporto di lavoro".
Dalla norma si desume che l'indennità è volta al "risarcimento" del lavoratore. Quindi concerne un danno subito dal lavoratore e cioè il danno derivante dalla perdita del lavoro dovuta ad un contratto a termine illegittimo, un danno da mancato lavoro.
La norma di interpretazione autentica afferma che l'indennità "ristora un pregiudizio" ribadendo, ancor più esplicitamente, che è correlata ad un danno, un pregiudizio, derivante dalla perdita del lavoro e che essa onnicomprensiva perché ristora per intero le "conseguenze" retributive e contributive di quel danno da mancato lavoro. Quindi tutti i danni sul piano retributivo e contributivo che sono conseguenza, cioè sono legati da un nesso di causalità con la perdita del lavoro.
Se l'indennità serve a risarcire le conseguenze retributive e contributive del danno da mancato lavoro è evidente che il legislatore considera solo i periodi di non lavoro ai fini di tale risarcimento. Ed infatti esclude dal computo il periodo sino alla scadenza del termine, che è periodo di lavoro, in cui il lavoratore è stato retribuito e quindi non ha subito, né può subire conseguenze negative sul piano retributivo o contributivo. In tale periodo la retribuzione è dovuta e detto periodo si computa ai fini degli effetti riflessi e dell'anzianità di servizio. L'anzianità di servizio maturata in questo periodo lavorato, vale a tutti gli effetti. Rileva persino per la quantificazione della indennità volta a risarcire il danno derivante dalla perdita del lavoro, perché è uno dei criteri indicati dalla L. n. 604 del 1966, art. 8 richiamati dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5. Il problema oggetto della presente controversia deriva dal fatto che il datore di lavoro ha stipulato con il lavoratore non un unico contratto a termine, ma una serie di contratti a termine. Il legislatore non ha espressamente considerato questo caso, ma l'interpretazione logico-sistematica della norma impone di ritenere che, se è estraneo al risarcimento il periodo del primo contratto a termine, lo saranno anche i periodi lavorati in successivi contratti a tempo determinato.
Sarebbe assurdo affermare che per questi periodi la retribuzione non spetti e sia assorbita nella indennità, ma è parimenti contrario alla logica della norma ritenere che questi periodi di lavoro è come se non fossero stati effettuati e non rilevino ai fini dell'anzianità di servizio e delle sue implicazioni economiche. Questi periodi non possono non avere lo stesso trattamento giuridico del periodo di lavoro per il primo contratto a termine in quanto, al pari del primo, sono estranei al danno determinato dal non lavoro, quindi estranei alla indennità prevista dal legislatore per risarcire le conseguenze retributive e contributive di quel pregiudizio. Il risarcimento riguarderà solo i periodi di "non lavoro". Solo per questi periodi vi è un danno da risarcire e un pregiudizio da ristorare.
8 Pertanto l'indennità prevista dall'art. 32, risarcisce il danno subito per il mancato lavoro e lo risarcisce in tutte le sue conseguenze retributive e contributive, in tal senso è onnicomprensiva. Mentre non riguarda il periodo (in caso di un unico contratto a termine) o i periodi di lavoro (in caso di più contratti a termine). I diritti relativi a questi periodi non possono essere intaccati e inglobati nell'indennizzo forfetizzato del danno causato dal non lavoro. Per questi periodi non vi è niente da risarcire ed il risarcimento mediante indennizzo non può, in una sorta di eterogenesi dei fini, risolversi nella contrazione di diritti legati da un rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa effettuata.
Questa ricostruzione è in continuità con quanto affermato nelle prime sentenze sull'art. 32, come interpretato dalla L. n. 92 del 2012. In particolare, Cass. n. 15265 del 12 settembre 2012, nell'enucleare il principio di diritto parla di "indennità forfetizzata ed onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo considerato intermedio". Forfetizzazione dei danni determinatisi "nel" periodo intermedio, significa che l'indennizzo non incide sui diritti maturati in quel periodo nella parte del rapporto che non ha determinato danni: non tocca le retribuzioni per i periodi lavorati e gli effetti riflessi di tali retribuzioni, né tocca l'anzianità lavorativa maturata in tale o in tali periodi. La medesima pronuncia afferma: "legittimamente la sentenza impugnata ha considerato nell'anzianità lavorativa e retributiva tutti i periodi effettivamente lavorati, da sommarsi a quelli successivi alla formale assunzione a tempo indeterminato, in ragione del principio ripetutamente affermato da questa Corte (Cass., sez. un., 5 marzo 1991, n. 2334 e succ.)". L'affermazione è netta ed è esplicito il richiamo alla sentenza delle Sezioni unite che, come si è visto, affermò che nel caso di trasformazione, in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell'illegittimità dell'apposizione del termine, gli "intervalli non lavorati" fra l'uno e l'altro rapporto, in difetto di un obbligo del lavoratore di continuare ad effettuare la propria prestazione o di tenersi disponibile ad effettuarla, non implicano il diritto alla retribuzione ... e nemmeno sono computabili come periodi di servizio", mentre i "periodi lavorati" danno diritto alla retribuzione e sono rilevanti ai fini della maturazione degli scatti di anzianità. Quest'ultimo profilo dell'assetto dato dalle Sezioni unite del 91 alla materia - sottolinea la sentenza del 2012 - va oggi pienamente riaffermato non essendo stato scalfito minimamente dallo ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010. Le più recenti Cass. 16 giugno 2014, n. 13630 e Cass. 17 giugno 2014, n. 13732 hanno fissato il seguente principio di diritto: "La L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, commisura l'indennità, dovuta nei casi di conversione, all'ultima retribuzione globale di fatto, così riferendosi al danno subito dal lavoratore, ossia alla perdita della retribuzione (ed accessori) per essere stato allontanato dal proprio posto di lavoro nel periodo compreso tra l'allontanamento e la sentenza di merito. L'espressione onnicomprensiva, adoperata dal legislatore con riferimento all'indennità, si riferisce soltanto al danno ora detto, e non a quanto spetta al lavoratore per eventuale ricostruzione della carriera, una volta
9 unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato". In questo principio di diritto è detto chiaramente che l'indennizzo onnicomprensivo copre soltanto il danno derivante dall'allontanamento dal lavoro e quindi il danno subito per il "non lavoro" nel periodo o nei periodi "non lavorati". Il che ancora una volta conferma che i diritti per i periodi in cui si è prestato lavoro non vanno ricompresi nell'indennità risarcitoria perché non sono stati danneggiati, sono fuori dal perimetro del danno e quindi del risarcimento.
Quanto alle conseguenze giuridiche di tale assetto sull'anzianità, la Corte in queste ultime sentenze aggiunge, e non potrebbe essere più chiara, che: "L'espressione onnicomprensiva, adoperata dal legislatore con riferimento all'indennità, si riferisce soltanto al danno ora detto, e non a quanto spetta al lavoratore per eventuale ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo determinato". In conclusione, nonostante i problemi lessicali derivanti dal fatto che probabilmente il legislatore ha configurato l'indennità avendo presente il caso, statisticamente più frequente, della stipulazione di un unico contratto a termine, deve affermarsi che l'indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 ristora in generale il danno subito dal lavoratore per l'allontanamento dal lavoro, tanto se questo sia stato unico, quanto se sia stato ripetuto. Per tali periodi di non lavoro, mentre prima il lavoratore aveva diritto ad essere comunque retribuito a decorrere dalla messa a disposizione delle energie lavorative pur non avendo lavorato, oggi è prevista solo l'indennità da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità. Al contrario, per il periodo di lavoro (o i periodi di lavoro, in caso di sequenza di contratti) il lavoratore ha diritto ad essere retribuito ed ha diritto a che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini della anzianità di servizio e, quindi, della maturazione degli scatti di anzianità.
Questa interpretazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 è la più coerente sul piano logico sistematico. Si coordina con i tratti del sistema delineato dalle Sezioni unite che, come si è visto e come hanno sottolineato le decisioni del 2012, sotto questo profilo rimangono fermi, ed è in continuità con i primi interventi di questa Corte successivi alla modifica legislativa. E coerente con i principi espressi dalla L. n. 230 del 1962, art. 5 e dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 nonché con i principi costituzionali e del diritto dell'Unione Europea: in particolare con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, anche e specificamente in ordine all'anzianità di servizio, affermato con la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.”;
6. facendo proprie le condivisibili e sistematiche considerazioni di Cass. n. 262/15, deve quindi concludersi che, nel caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato, l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, L n.183/10, è esaustiva del diritto al ristoro per gli "intervalli non lavorati" in quanto inclusiva di tutti i danni, retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore, mentre, per i "periodi 10 lavorati" spetta anche, oltre alla retribuzione maturata, il riconoscimento dell'anzianità di servizio e, dunque, la maturazione degli scatti di anzianità;
7. nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente, nell'arco del periodo in cui è stato riconosciuto il rapporto a tempo indeterminato, abbia lavorato per l' in forza di contratti a tempo determinato, Controparte_3 dal 10.7.95 al 31.8.05; deve quindi riconoscersi, in forza della sentenza n. 205/2013 del 25.1.13 emessa dal Tribunale di Sassari, il diritto della ricorrente al computo dell'anzianità di servizio per tale intervallo di tempo “lavorato”;
8. in altre parole, deve accertarsi il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione di carriera con computo del periodo dal 10.7.95 al 31.8.2005 e conseguente applicazione dei CCNL in vigore ratione temporis;
9. quanto all'accertamento della debenza delle differenze retributive conseguenti, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalle resistenti nei limiti che seguono;
10. stante la risalenza del rapporto e le incontestate dimensioni delle datrici di lavoro, risulta applicabile il regime di cui all'art. 18 statuto lavoratori e, pertanto, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine prescrizionale per far valere le differenze retributive risulta sospeso dall'entrata in vigore della L. n. 92/12 (18.7.12) fino alla cessazione del rapporto (Cass. n. 26246/22);
11. per quanto attiene al periodo anteriore al 18.7.12 (ovvero, nel caso di specie, quello dal 1.7.95 al 31.8.05), posto che, in caso di differenze retributive conseguenti a scatti di anzianità, il termine prescrizionale deve essere individuato in cinque anni (cfr. Cass. n. 27021/21), in assenza di atti interruttivi della prescrizione -quantomeno- nel quinquennio anteriore alla notifica del presente ricorso (27.12.21), ogni pretesa è comunque prescritta;
12. con riferimento alle differenze retributive successivamente maturate, ovvero, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati (cfr. in particolare Cass. n. 13630/14 e n. 13732/14), dal 25.1.13 -data di emissione della sentenza che ha disposto la riammissione in servizio- posto che parte ricorrente era ancora in servizio al momento del deposito del ricorso, alcuna prescrizione può dirsi maturata;
13. deve quindi accertarsi il diritto di parte ricorrente alle differenze retributive conseguenti al computo nell'anzianità di servizio del periodo dal 10.7.95 al 31.5.05 che siano maturate successivamente al 25.1.13;
14. preso atto degli incontestati trasferimenti d'azienda dedotti dalle parti e risultanti dalle visure e contratti depositati, in forza di quanto previsto dall'art. 2112 c.c., deve ritenersi la responsabilità nei confronti della ricorrente, per tali differenze, di in solido con fino Controparte_5 Controparte_1 Con al 1.12.16, di in solido con fino al Controparte_6 Controparte_5
31.1.22 e di per il periodo successivo;
Controparte_6
11 15. in assenza di specifiche allegazioni e argomentazioni in ordine ai dedotti danni patrimoniali e non patrimoniali, tali domande non possono financo essere esaminate;
16. infine, in forza dell'art.
2.4 lett. a) del contratto di affitto del ramo di azienda prodotto sub doc. 3 da che così prevede: Controparte_5
tenuto conto che i fatti che hanno dato origine al diritto di parte ricorrente si sono verificati prima della vigenza del contratto di affitto, Controparte_1 deve ritenersi essere tenuta a manlevare per
[...] Controparte_5 quanto dovesse corrispondere alla ricorrente;
17. allo stesso modo, in applicazione dell'art. 7 del contratto di cessione di ramo d'azienda prodotto sub doc. 7 da e richiamato da CP_1 Controparte_1 [...] secondo cui: Controparte_8
Contr
“Art.
7- e dichiarano e garantiscono che il contenzioso pendente CP_10 alla “Data di Efficacia” è esclusivamente quello di cui all'elenco che, formato dalle parti, si allega al presente atto sotto denominazione “ALLEGATO 7”, presane visione e firmato come per legge (d'ora in avanti anche denominato
“Contenzioso Pendente”).
Contr Le parti concordano che e , per quanto di rispettiva competenza, CP_10 conservano l'integrale e autonoma gestione del “Contenzioso Pendente”. Sono escluse dal “Complesso Aziendale” le eventuali passività derivanti dal
“Contenzioso Pendente”. Le suddette eventuali passività rimarranno pertanto integralmente a carico di Contr e , per quanto di rispettiva competenza, che sosterranno i CP_10 relativi costi, spese e oneri. Contr Eventuali ricavi derivanti dal “Contenzioso Pendente” restano a beneficio di e , ciascuno per quanto di rispettiva competenza. CP_10 Contr Cont
[…] e si impegnano a manlevare e tenere indenne da CP_10 eventuali passività, costi, spese e oneri riferibili a controversie giudiziali pendenti alla “Data di Efficacia” e non incluse nell'elenco sopra allegato.”,
12 posto che le eventuali passività derivanti dal presente giudizio derivano da un contenzioso pendente al momento della cessione, è Controparte_1 obbligata a tenere indenne per quanto dovesse Controparte_6 corrispondere alla ricorrente;
18. le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale delle resistenti e della terza chiamata nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15% per quanto attiene a parte ricorrente e sono poste a carico di Controparte_1 nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n.
[...]
55, oltre rimborso spese forfettarie del 15% per quanto attiene a
[...]
e Controparte_5 Controparte_6
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio in relazione al periodo 1.7.95 - 31.8.05 con applicazione dei CCNL in vigore ratione temporis;
- accerta il diritto di parte ricorrente alle conseguenti differenze retributive maturate dal 25.1.13 in danno di in solido con Controparte_5 Controparte_1 fino al 1.12.16, di in solido con fino al Controparte_6 Controparte_5
31.1.22 e di per il periodo successivo;
Controparte_6
-dichiara tenuta a manlevare e Controparte_1 Controparte_5 [...] per quanto siano chiamate a corrispondere alla ricorrente;
Controparte_6
- condanna in solido le convenute e la terza chiamata alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in € 6.000, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato;
- condanna alla rifusione delle spese di lite di Controparte_1 [...]
e liquidate in € 6.000 ciascuna, oltre rimborso Controparte_5 Controparte_6 spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Sassari, il 4.02.25
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
13