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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/12/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 490 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 23/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da: nato il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_1 residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc.
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. C.F._2
Fisc. ) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via Torre Bruciata nn. C.F._4
17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori: 0861 247567, Email_1
Email_2 Email_3
RICORRENTE
Contro
corrente in NN (TE) alla Via dell'Icona n.23/b (P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sigmar Frattarelli del Foro di Teramo (cod. fisc.
- fax 0861-715246 - pec: , C.F._5 Email_4 giusta procura allegata, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Alba
Adriatica (TE) - S.S. 16 Adriatica n.7/C
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “si insiste nella ammissione di una consulenza tecnica e comunque nella condanna della società al pagamento della complessiva somma di € 9.904,44 di cui € 3.262,12 a titolo di differenze salariali, € 1.489,00 a titolo di indennità di trasferta, € 3.991,82 per lavoro straordinario nella misura di n. 2 giornaliere, € 912,45 per omesso versamento alla ed € 249,10 per TFR oltre interessi, rivalutazione e spese di Parte_2 lite.”
Parte resistente: “Per quanto sopra esposto, la società come sopra Controparte_1 rappresentata e difesa, chiede il rigetto integrale del ricorso. con vittoria delle spese di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 21.3.2023 agiva in Parte_1 giudizio nei confronti della società . al fine di ottenere il pagamento CP_1 Controparte_1 della somma complessiva di € 12.459,97 a titolo di differenze retributive da retribuzione ordinaria, indennità di trasferta, indennità di mensa, lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, ROl, omesso versamento delle somme alla , nonchè a titolo di indennità Parte_2 territoriale di settore ed elemento variabile della retribuzione EVR, previsti dal contratto integrativo regionale del 2016 e dal contratto provinciale del 2005.
A fondamento della propria pretesa deduceva:
- di essere stato assunto con contratto di lavoro stipulato in data 20 Settembre 2021, alle dipendenze della impresa operante nel settore edile, con la CP_1 CP_1 qualifica di muratore, con inquadramento nel 2° livello della classificazione del personale recata dal CCNL edilizia piccole e medie imprese;
- che i patti contrattuali stabilivano l'impiego lavorativo del dipendente per la durata di
12 mesi ed esattamente dal 20 settembre 2021 al 19 settembre 2022 e fissavano in otto ore l'orario lavorativo giornaliero che si ripeteva dal lunedì al venerdì nella fascia settimanale;
- che il lavoratore ha prestato attività lavorativa in modo continuativo sino al 16 Marzo
2022;
- che durante la prestazione lavorativa ha ricevuto un trattamento economico inferiore a quello fissato dalla contrattazione collettiva pur considerando corretto l'inquadramento nel secondo livello della contrattazione collettiva;
- che, in particolare, alla guida del furgone di proprietà della società datrice, si recava giornalmente dalla propria abitazione in CU presso quella del collega CP_3
e con questi raggiungeva i cantieri di lavoro che erano sempre ubicati nella
[...]
2 Regione Marche (Castel di MA, Roccafluvione, , , Parte_3 Persona_1 Per_2 con conseguente diritto alla diaria del 10% prevista dall'articolo 27 del contratto integrativo provinciale del 2022;
- che, quanto all'orario di lavoro, iniziava la giornata lavorativa partendo dalla propria abitazione di CU, alla guida del mezzo aziendale, alle ore 7,00 per iniziare le prestazioni lavorative alle 8,00;
- che il tempo di viaggio (corrispondente a 60 minuti) costituiva orario straordinario sicché il ricorrente aveva diritto alla remunerazione di 10 ore di lavoro straordinario (n.
2 ore al giorno per 5 gg. nella settimana) considerando anche il tempo di rientro;
- che nell'anno 2021 non ha mai usufruito di ferie né è stato remunerato per il mancato godimento;
- di avere diritto all'indennità di mensa come previsto dall'articolo 23 del contratto integrativo provinciale ed alle altre poste economiche specificamente indicate nel conteggio allegato.
1.2. La parte resistente si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, rilevava che come emergente dalle tabelle vigenti a livello provinciale
(Provincia di Teramo), gli importi della retribuzione oraria per il 2° livello (operai) erano i seguenti:
Paga base € 5,18
Contingenza € 2,97
E.D.R € 0,06
Totale € 8,21.
A fronte della retribuzione riconosciuta dalla società pari ad pari a € 8,72, risultavano rispettati i minimi retributive tabellari in vigore durante la vigenza del contratto di lavoro intercorso con il ricorrente, sottolineando che comunque a decorrere dal 2011 le due voci retributive Elemento Economico Territoriale e Indennità Territoriale di Settore erano state assorbite in un solo elemento retributivo. Assumeva la erroneità del conteggio in quanto non teneva in considerazione le ore di lavoro svolte, in rapporto alle giornate lavorative dei mesi di riferimento. Quanto alla indennità di trasferta richiesta per l'importo di € 1.489,00 ne contestava la fondatezza, assumendo che allorquando spettante gli era sempre stata riconosciuta, essendo inclusa nei mesi di settembre-ottobre-novembre 2021 e febbraio 2022.
Precisava che nei mesi dicembre 2021, gennaio 2022 e marzo 2022 non gli era stata versata
3 l'indennità di trasferta in quanto non dovuta, atteso che sin dall'assunzione aveva sempre lavorato nei cantieri Castel di MA, Roccafluvione, , e che, Parte_3 Persona_1 Per_2 in particolare, nei mesi suddetti era stato prevalentemente impegnato nel cantiere di Castel di
MA (vicinissimo alla sua residenza di CU), trovando applicazione per tale cantiere l'esenzione stabilita dall'art.21 comma 3 del Ccnl Edilizia PMI.
Rilevava che non era dovuta l'indennità di trasporto e che invece l'indennità di mensa era espressamente contenuta nelle buste paga. Quanto alla richiesta di lavoro straordinario, fermo restando l'onere probatorio posto a carico del ricorrente, assumeva che i tempi di spostamento casa-lavoro, per contratto collettivo, non andavano considerati come lavoro straordinario, essendo all'uopo prevista la diaria di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio. In ordine alle ferie non godute, ne assumeva la infondatezza, rilevando che comunque nel settore edile, a differenza degli altri settori, l'impresa non corrisponde direttamente al dipendente in busta paga la tredicesima e le ferie ma versa, invece, alla Pt_2
delle quote mensili a copertura di gratifica natalizia e ferie.
[...]
Contestava il parziale pagamento alla depositando documentazione relative ed Parte_2 aggiungeva, quanto ai ROL non goduti, di aver sempre corrisposto nelle buste paga la maggiorazione per riposi annui.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale e dopo aver ammesso CTU contabile, la causa è stata rinviata all'udienza del 23.12.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, solo parte ricorrente ha depositato le note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate, aderendo così alla modalità di svolgimento cartolare della causa.
2. Con il presente giudizio il ricorrente rivendica nei confronti del proprio ex datore di lavoro la somma complessiva di € 12.459,97 a titolo di differenze retributive da retribuzione ordinaria, indennità di trasferta, indennità di mensa, lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, ROL, omesso versamento delle somme alla , nonchè a titolo di indennità Parte_2 territoriale di settore ed elemento variabile della retribuzione EVR.
Le parti controvertono su tutti gli emolumenti richiesti, compreso, in primo luogo, la determinazione delle voci retributive da considerare ai fini della retribuzione ordinaria, sicchè,
4 considerata la specificità di ogni singolo emolumento richiesto, gli stessi saranno esaminati separatamente, dopo aver ricostruito l'evoluzione cronologica del rapporto di lavoro.
In data 20 Settembre 2021 il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società . CP_1
impresa operante nel settore edile, in forza di contratto di lavoro subordinato a CP_1 tempo determinato, con scadenza il 19.9.2022, con la qualifica di muratore, con inquadramento nel secondo livello della classificazione del personale recata dal CCNL edilizia piccole e medie imprese PMI.
L'orario di lavoro veniva stabilito in 40 ore settimanali, spalmate dal lunedì al venerdì, mentre il luogo di lavoro era indicato nella sede di via dell'Icona 23/B NN (TE) e presso i cantieri temporanei e mobili, non meglio specificati.
Risulta incontestato che il rapporto di lavoro cessava in data 16.3.2022, pur non essendo chiara la ragione, come emerge, peraltro, dalle buste paga di marzo 2022 depositata dalla società resistente.
Agli atti risultano depositati tutti i prospetti paga elaborati nel corso del rapporto di lavoro, del cui pagamento integrale non vi è contestazione.
Dall'esame delle buste paga risultano indicate e liquidate anche l'indennità di trasferta e l'indennità di mensa, oltre alla e maggiorazione riposi annui, con una retribuzione CP_4 di fatto pari ad € 8,72820.
La società resistente ha, altresì, fornito la prova dell'integrale versamento alla Parte_2 degli accontamenti indicati nelle buste paga.
Retribuzione ordinaria
3. Tanto premesso, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che la retribuzione ordinaria dovuta sia pari all'importo orario di € 10,25, mentre secondo la società resistente la retribuzione oraria sarebbe pari ad € 8,72, come asseritamente previsto dalle tabelle vigenti a livello provinciale, assumendo, in particolare, che nel computo della retribuzione ordinaria non debbano essere conteggiate le due voci retributive Elemento Economico Territoriale e
Indennità Territoriale di Settore, indicate nel conteggio prodotto a corredo del ricorso.
Tale discrasia sotto il profilo contabile ha, dunque, imposto l'espletamento di una CTU contabile, nella persona del dott. Persona_3
I conteggi demandati alla consulenza contabile sono stati predisposti parametrandoli al 2° livello di inquadramento, alle previsioni della contrattazione integrativa, e tenendo in considerazione le ore di lavoro indicate nelle buste paga, comprese le festività e le malattie ivi riportate. Il contratto integrativo di riferimento, previsto dall'art. 39 del CCNL e sottoscritto
5 dalle stesse parti datoriali e sindacali, è, invece, quello emanato a livello regionale, per cui si è tenuto conto del C.I.R.L. sottoscritto il 16/5/2016 per la regione Abruzzo (cfr. doc. C della
CTU).
Il CCNL Edilizia PMI Confapi del 29/7/2019 prevede il nuovo minimo retributivo con decorrenza 1/9/2020 per euro 1.048,30 mensili, pari a 6,06 euro orari: il successivo rinnovo è stato fatto il 14/10/2022 con decorrenza 10/2022; mentre restano invariati i valori della contingenza per euro 517,16 (2,989 euro orari) e dell'elemento distinto della retribuzione per euro 10,33 (0,06 euro orari).
Ai sensi dell'articolo 12 del CCNL 1/7/2008 “a decorrere dall'1/7/2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione. L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio
e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale. - Dichiarazione comune - Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dall'1/1/2011 nell'indennità territoriale di settore.”
A livello regionale, invece, l'articolo 22 del C.I.R.L. sottoscritto il 16/5/2016 per la regione
Abruzzo prevede il riconoscimento di una indennità territoriale di settore per euro 1,28 orari.
L'articolo 23 disciplina, inoltre, l'elemento variabile della retribuzione, indicandone i criteri di calcolo e i parametri di riferimento: il valore da riconoscere a partire dal 1/1/2016 per il secondo livello è pari a 0,07 euro orari: “Le voci della presente tabella E.V.R. è erogata mensilmente a partire dall'1/1/2016”.
La suddetta disposizione normativa prevede che “le Parti si incontreranno entro il
31/12/2016 per esaminare i valori degli indicatori triennali utilizzati per determinare la misura dell'E.V.R. effettiva del 2017 comparando il triennio 2012-2013-2014 con il triennio
2013-2014-2015”; incontro che non risulta mai avvenuto, se non in sede di rinnovo del
20.12.2022, che però non risulta applicabile alla fattispecie concreta, in quanto intervenuto successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
In ragione di tale mancato rinnovo, il CTU ha elaborato due conteggi alternativi, a seconda dell'inserimento o meno dell'E.V.R..
Rispetto a tale emolumento si ritiene di dover considerare il conteggio senza liquidazione dell'E.V.R. in quanto, in mancanza dell'accoro negoziale di livello locale, manca il valore
6 economico di riferimento, atteso che, ai fini della sua quantificazione, le parti sociali avrebbero dovuto prendere in considerazione diverse variabili relativi ai vari indicatori indicati.
La paga oraria dovuta al ricorrente ammonta, dunque, ad € 10,389, e non come assunto dalla parte resistente ad € 8,21, sicchè al lavoratore spetta certamente la differenza maturata a titolo di retribuzione ordinaria per adeguamento ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva applicata al caso di specie.
La rideterminazione della paga oraria incide, inoltre, sui restanti emolumenti parametrati alla retribuzione oraria, come le somme dovute a titolo di festività, maggiorazione riposi, permessi, indennità di trasferta, che il CTU ha elaborato facendo riferimento alle risultanze delle buste paga, con l'unica differenza per le sole buste paga di dicembre 2021 e marzo 2022, nelle quali il CTU ha liquidato l'indennità di trasferta anche se non indicata nelle buste paga.
In altri termini, è evidente che essendo diversa la retribuzione oraria che la società resistente avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente, tale adeguamento ha effetti diretti sui restanti istituti collegati alla retribuzione oraria, compresa la indennità di trasferta riconosciuta dalla società resistente nelle buste paga in atti.
Risolta la questione inerente alla retribuzione ordinaria, gli ulteriori elementi da considerare riguardano lo straordinario, l'indennità di trasferta e l'indennità di mensa, pure richiesti dal ricorrente. straordinario
4. Il ricorrente sostiene di aver svolto prestazioni lavorative in eccedenza rispetto a quelle riportate nei cedolini paga, ritenendo che nella determinazione dell'orario di lavoro vada incluso anche il tempo impiegato per raggiungere i vari cantieri di lavoro.
In punto di diritto, il d.lgs.
8.4.2003 n. 66, in attuazione della direttiva comunitaria
93/104/CE così come modificata dalla direttiva n. 34/2000/CE, ha sostituito la precedente disciplina riaffermandone e specificandone i contenuti, e stabilisce all'art. 1, comma 2, lett. a) quanto segue: "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro
e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".
Tale definizione dell'orario di lavoro ricalca l'art. 2 della successiva direttiva 2003/88
(Definizioni) il quale prevede al punto 1: “Ai fini della presente direttiva si intende per
'orario di lavoro': qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”.
7 In ordine alla definizione dell'arco temporale definibile come orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche in vigore del R.D.L. 5 marzo 1923, n.
692, art. 3 a norma del quale è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa', non era precluso che il tempo necessario a porre in essere attività strettamente prodromiche a tale occupazione fosse da considerarsi lavoro effettivo e che esso dovesse essere, pertanto, retribuito ove tale operazione fosse diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si trattasse di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 2015 n. 20694; Cass. 2013 n. 20714).
L'attuale nozione di orario di lavoro attribuisce, quindi, un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro e la formulazione è volutamente ampia e tale da includere nella nozione non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione.
A questo fine è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare (Cass. 2012 n. 1839; Cass. 2012 n. 1703).
E' stato inoltre affermato dalla Corte di Cassazione che il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario), allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione;
in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa (Cass. 2010 n. 17511; Cassazione civile sez. lav., 15/10/2013, n.23360).
Analogo carattere deve riconoscersi, in generale, in tutte le ipotesi in cui il lavoratore sia obbligato dal datore di lavoro, per ragioni inerenti alla prestazione, a risiedere in un determinato luogo, sì che lo spostamento da questo alla sede aziendale per lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative è computabile nell'orario di lavoro.
Trasponendo tali principi al caso di specie, non vi è alcuna prova che il ricorrente, nel tempo impiegato a raggiungere i vari cantieri di lavoro, fosse sottoposto al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, né risulta che il lavoratore fosse obbligato a recarsi in un determinato punto di raccolta, al fine di essere poi indirizzato nei vari cantieri di lavoro.
8 Dalle dichiarazioni rese dal collega di lavoro, è, infatti, emerso Controparte_5 che il ricorrente si recava nei vari cantieri di lavoro, tutti collocati nella zona del Comune di
Ascoli Piceno, parendo dalla propria abitazione con il mezzo aziendale, senza alcun obbligo di recarsi presso alcun punto di raccolta o di smistamento, per poi fare rientro nella propria abitazione, al termine della prestazione lavorativa.
Il teste ha, inoltre, precisato che i cantieri della società Controparte_5 convenuta presso cui ha lavorato il ricorrente dal settembre 2021 al marzo 2022 erano ubicati in Castel di MA, Roccafluvione, e e che nel periodo di Persona_4 Per_2 lavoro presso il cantiere sito in ero lo stesso che andava a prendere il ricorrente nella Per_2 sua abitazione, essendo più vicino a casa: “la mattina il ricorrente partiva da casa sua a
CU con il mezzo aziendale, mi passava a prendere ad un punto di incontro vicino casa mia che si trova nel Comune di Ascoli Piceno e poi insieme arrivavamo al cantiere dopo
15/20 minuti da quel momento. Al ritorno lo stesso. Quando lavoravamo nel cantiere di ero io che andavo verso casa di per prenderlo e andare insieme al Per_2 Per_5 cantiere, sempre con il mezzo aziendale. Gli orari di cantiere erano sempre gli stessi. In quel caso il ricorrente tronava prima a casa, lasciava lì la macchina aziendale e io tornavo con la mia a casa.”
Appare, inoltre, dirimente richiamare quanto previsto dall'articolo 21 della contrattazione collettiva regionale sulla questione, secondo cui l'orario di lavoro “inizia e finisce nei punti di raccolta e di smistamento dove sono istallate le attrezzature logistiche di cantiere o, dove, su precisa disposizione del datore di lavoro, devono fare capo i lavoratori per essere convogliati con mezzi dell'impresa sul posto di lavoro a ciascuno assegnato.”
Come sopra esposto, nel caso di specie non era previsto alcun punto di raccolta o di smistamento presso cui il ricorrente era tenuto a recarsi prima dell'inizio della prestazione lavorativa, con la conseguenza che il tempo impiegato per recarsi dalla propria abitazione al cantiere non può in alcun modo essere considerato ai fini dell'orario di lavoro.
Ne consegue che sotto tale profilo la domanda non merita accoglimento, atteso che, come affermato dal teste il disimpegno orario era dalle ore 8,00 alle ore Controparte_5
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,00, per cinque giorni alla settimana.
Indennità di trasferta/indennità di mensa/indennità di trasporto
5. In merito all'indennità di mensa la pretesa appare del tutto infondata, essendo tale emolumento espressamente liquidato nei prospetti paga, nel rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva di categoria (cfr. articolo 27 accordo integrativo regionale).
9 Le medesime conclusioni vanno assunte rispetto all'indennità di trasporto che, ai sensi dell'articolo 26 dell'accordo collettivo regionale, va riconosciuto agli operai che usano il mezzo proprio per raggiungere il cantiere di lavoro o il punto di raccolta, mentre nel caso di specie è emerso che il ricorrente utilizzasse il mezzo della ditta per raggiungere i cantieri di lavoro.
Quanto all'indennità di trasferta, l'articolo 32 del contratto integrativo regionale prevede che all'operaio in servizio, comandato a prestare, per non più di 30 giorni lavorativi consecutivi, la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso di eventuali spese di trasporto, mentre il comma 2 prevede che l'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali del Comune dove ha sede l'azienda, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 1.7.2008, oltre al rimborso spese di viaggio, ferme restando le altre norme della contrattazione collettiva nazionale.
Nel caso di specie rileva, in particolare, il comma 3 dell'articolo 21 del CCNL 1.7.2008, in forza del quale “la diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.”
Ebbene, nel caso di specie l' resistente ha liquidato l'indennità di trasferta in tutte CP_6 le buste paga, ad eccezione delle mensilità di dicembre 2021, gennaio e marzo 2022.
Dalle risultanze della prova testimoniale è emerso, come già rilevato, che il ricorrente, sin dall'inizio del rapporto di lavoro e per tutto il periodo lavorativo, ha lavorato presso i cantieri siti in Castel di MA, Roccafluvione, e Persona_4 Per_2
Al riguardo, il contratto di assunzione prevedeva che il luogo di lavoro coincidesse con la sede aziendale, sita in NN (TE), e presso i cantieri temporanei e mobili, senza alcuna precisa indicazione di quali fossero tali cantieri per i quali il ricorrente era stato assunto.
Ne consegue che, essendo stato il ricorrente assunto per lavorare nell'area teramana in cui, al momento della costituzione del rapporto, la società . aveva la sua CP_1 Controparte_1 sede, l'impiego lavorativo in cantieri situati in regione diversa rende certamente dovuta la richiesta della diaria.
Né rileva, in senso contrario, quanto affermato dalla società resistente, secondo cui il luogo di lavoro sarebbe stato indicato sin dall'inizio del rapporto, nei cantieri collocati nella zona di
10 Ascoli Piceno, atteso che, se così fosse, non si spiegherebbe neppure la ragione per la quale la società abbia corrisposto l'indennità di trasferta in alcuni mesi del rapporto di lavoro.
Non trova, inoltre, applicazione il comma 3 dell'articolo 21 del CCNL 1.7.2008, non ricorrendone i presupposti. Non risulta, infatti, che il ricorrente sia stato impiegato a lavorare nel Comune di residenza o di abituale dimora, né risulta che sia stato favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, rispetto al luogo di lavoro indicato nel contratto. In altri termini, non può certo affermarsi che rispetto alla sede di NN (TE), indicata nel contratto di assunzione come luogo di lavoro, il ricorrente sia stato avvantaggiato nel periodo di lavoro presso il cantiere di Per_2
In definitiva sintesi, deve concludersi nel senso di riconoscere al ricorrente l'indennità di trasferta anche nelle mensilità non corrisposte, oltre al diritto del lavoratore alla differenza maturata a titolo di indennità di trasferta, conseguente alla rideterminazione della base retributiva.
Malattia, maggiorazione, cassa edile
6. Nel mese di febbraio 2022 è presente un evento di malattia dal 5 al 14. Al riguardo l'art. 26 del CCNL prevede “Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base dall'elemento economico territoriale, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.
Per le malattie sorte dall'1/6/2008 le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495;
b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495;
c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall' 0,3795; CP_7
d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall' 0,1565; CP_7
e) dal 181° giorno al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall 0,5495." CP_7
Nel caso di specie, per sabato 5 e lunedì 7 sono state pagate (40 ore settimanali : 6 giorni)
6,66 ore x 2 giorni = 13,32 ore a titolo di carenza, con indennizzo al 54,95% essendo l'evento
11 superiore ai 6 giorni ma non a 12, mentre dal 8 al 14, escludendo la domenica sono 6 giorni feriali, ovvero 40 ore, integrati al 37,95%.
In merito alle ferie e alla gratifica natalizia, l'art. 18 prevede: “Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 15) e per la gratifica natalizia (art. 16) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17. Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte delle imprese presso l' secondo quanto CP_4 stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'Allegato E al presente contratto. (Omissis). La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia. La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro e per congedo di maternità nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità. Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 26, penultimo comma, ad accantonare presso l' la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato E).” CP_4
Nel momento in cui il lavoratore fruisce delle ferie, quindi, non riceverà la relativa indennità dalla ditta;
sarà l' a erogare al lavoratore quanto accantonato e già tassato CP_4 dai datori di lavoro nei dodici mesi precedenti, solitamente nel mese di giugno
In merito ai riposi annui di cui al punto b) dell'art. 5 (orario di lavoro) del CCNL, è previsto “A decorrere dall'1/10/2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore. I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato. (Omissis) Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli
Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale. La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normalmente contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3) dell'art. 17.”
Nel caso di specie il ricorrente sostiene che la società resistente non abbia adempiuto al versamento del dovuto nei confronti della ma tale assunto è stato Parte_2 documentalmente smentito dalla parte resistente che ha dimostrato il corretto versamento egli
12 accantonamenti rispetto alla retribuzione ordinaria indicata nelle buste paga, sicchè sotto tale profilo la doglianza è priva di fondamento.
Diversa è, invece, la questione in cui emergano differenze retributive da retribuzione ordinaria, come nel caso di specie, che ha inevitabilmente conseguenze anche sugli emolumenti a questa collegati, come la quantificazione dei ratei di 13° mensilità e ferie.
Ed infatti, secondo l'art. 18 del CCNL i ratei di tredicesima mensilità e ferie sono calcolati mese per mese con la maggiorazione del 18,50% della paga oraria, per essere assoggettati a contribuzione e tassazione: l'importo convenzionalmente ridotto come da allegato E al
CCNL, pari al 14,20% della paga oraria, viene decurtato dal netto in busta e versato alla cassa edile.
Pertanto, in caso di differenze retributive, come il caso in esame, è sufficiente riconoscere al lavoratore la differenza spettante maggiorata del 18,50%, senza che lo stesso possa vantare un ulteriore accantonamento presso la cassa edile.
In base a tali riferimenti, il CTU ha predisposto una tabella con i conteggi, che raffronta quanto spettante e quanto indicato in busta paga mese per mese: nel mese di febbraio 2022 la differenza è negativa in quanto c'è un importo anomalo di maggiorazione ratei 18,50% per le
48 ore di malattia.
Facendo riferimento al conteggio elaborato senza tenere in considerazione l'E.V.R. emerge una differenza a credito del lavoratore di € 1.799,61 euro (1.941,48 – 141,87), che rivalutata al 31/10/2025 è pari a 2.272,97 euro, di cui interessi per 209,84 euro e rivalutazione per
263,52 euro.
In conclusiva sintesi, la domanda merita solo parziale accoglimento, con condanna della società resistente a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 1.799,61 che rivalutata al 31/10/2025 è pari a 2.272,97 euro, di cui interessi per 209,84 euro e rivalutazione per 263,52 euro, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e
150 disp. att. c.p.c. dal 1.11.2025 al saldo.
7. Considerata la evidente differenza tra la somma richiesta e quella riconosciuta, le spese di lite vanno parzialmente compensate e poste per il resto a carico a carico della parte resistente, comunque parzialmente soccombente, secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022
n. 147, come da dispositivo. Il costo della CTU va invece posto a carico solidale delle parti nell'importo già liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 490/2023 così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda, condanna la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 1.799,61 che rivalutata al 31/10/2025 è pari a 2.272,97 euro, di cui interessi per 209,84 euro e rivalutazione per 263,52 euro, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal 1.11.2025 al saldo;
• Previa compensazione della metà, condanna la società resistente a rimborsare le spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in € 1.313,00 per compensi, già al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario;
• Pone le spese di CTU a carico solidale delle parti, nell'importo già liquidato con decreto.
Teramo, 23.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 23/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da: nato il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_1 residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc.
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. C.F._2
Fisc. ) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via Torre Bruciata nn. C.F._4
17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori: 0861 247567, Email_1
Email_2 Email_3
RICORRENTE
Contro
corrente in NN (TE) alla Via dell'Icona n.23/b (P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sigmar Frattarelli del Foro di Teramo (cod. fisc.
- fax 0861-715246 - pec: , C.F._5 Email_4 giusta procura allegata, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Alba
Adriatica (TE) - S.S. 16 Adriatica n.7/C
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “si insiste nella ammissione di una consulenza tecnica e comunque nella condanna della società al pagamento della complessiva somma di € 9.904,44 di cui € 3.262,12 a titolo di differenze salariali, € 1.489,00 a titolo di indennità di trasferta, € 3.991,82 per lavoro straordinario nella misura di n. 2 giornaliere, € 912,45 per omesso versamento alla ed € 249,10 per TFR oltre interessi, rivalutazione e spese di Parte_2 lite.”
Parte resistente: “Per quanto sopra esposto, la società come sopra Controparte_1 rappresentata e difesa, chiede il rigetto integrale del ricorso. con vittoria delle spese di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 21.3.2023 agiva in Parte_1 giudizio nei confronti della società . al fine di ottenere il pagamento CP_1 Controparte_1 della somma complessiva di € 12.459,97 a titolo di differenze retributive da retribuzione ordinaria, indennità di trasferta, indennità di mensa, lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, ROl, omesso versamento delle somme alla , nonchè a titolo di indennità Parte_2 territoriale di settore ed elemento variabile della retribuzione EVR, previsti dal contratto integrativo regionale del 2016 e dal contratto provinciale del 2005.
A fondamento della propria pretesa deduceva:
- di essere stato assunto con contratto di lavoro stipulato in data 20 Settembre 2021, alle dipendenze della impresa operante nel settore edile, con la CP_1 CP_1 qualifica di muratore, con inquadramento nel 2° livello della classificazione del personale recata dal CCNL edilizia piccole e medie imprese;
- che i patti contrattuali stabilivano l'impiego lavorativo del dipendente per la durata di
12 mesi ed esattamente dal 20 settembre 2021 al 19 settembre 2022 e fissavano in otto ore l'orario lavorativo giornaliero che si ripeteva dal lunedì al venerdì nella fascia settimanale;
- che il lavoratore ha prestato attività lavorativa in modo continuativo sino al 16 Marzo
2022;
- che durante la prestazione lavorativa ha ricevuto un trattamento economico inferiore a quello fissato dalla contrattazione collettiva pur considerando corretto l'inquadramento nel secondo livello della contrattazione collettiva;
- che, in particolare, alla guida del furgone di proprietà della società datrice, si recava giornalmente dalla propria abitazione in CU presso quella del collega CP_3
e con questi raggiungeva i cantieri di lavoro che erano sempre ubicati nella
[...]
2 Regione Marche (Castel di MA, Roccafluvione, , , Parte_3 Persona_1 Per_2 con conseguente diritto alla diaria del 10% prevista dall'articolo 27 del contratto integrativo provinciale del 2022;
- che, quanto all'orario di lavoro, iniziava la giornata lavorativa partendo dalla propria abitazione di CU, alla guida del mezzo aziendale, alle ore 7,00 per iniziare le prestazioni lavorative alle 8,00;
- che il tempo di viaggio (corrispondente a 60 minuti) costituiva orario straordinario sicché il ricorrente aveva diritto alla remunerazione di 10 ore di lavoro straordinario (n.
2 ore al giorno per 5 gg. nella settimana) considerando anche il tempo di rientro;
- che nell'anno 2021 non ha mai usufruito di ferie né è stato remunerato per il mancato godimento;
- di avere diritto all'indennità di mensa come previsto dall'articolo 23 del contratto integrativo provinciale ed alle altre poste economiche specificamente indicate nel conteggio allegato.
1.2. La parte resistente si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, rilevava che come emergente dalle tabelle vigenti a livello provinciale
(Provincia di Teramo), gli importi della retribuzione oraria per il 2° livello (operai) erano i seguenti:
Paga base € 5,18
Contingenza € 2,97
E.D.R € 0,06
Totale € 8,21.
A fronte della retribuzione riconosciuta dalla società pari ad pari a € 8,72, risultavano rispettati i minimi retributive tabellari in vigore durante la vigenza del contratto di lavoro intercorso con il ricorrente, sottolineando che comunque a decorrere dal 2011 le due voci retributive Elemento Economico Territoriale e Indennità Territoriale di Settore erano state assorbite in un solo elemento retributivo. Assumeva la erroneità del conteggio in quanto non teneva in considerazione le ore di lavoro svolte, in rapporto alle giornate lavorative dei mesi di riferimento. Quanto alla indennità di trasferta richiesta per l'importo di € 1.489,00 ne contestava la fondatezza, assumendo che allorquando spettante gli era sempre stata riconosciuta, essendo inclusa nei mesi di settembre-ottobre-novembre 2021 e febbraio 2022.
Precisava che nei mesi dicembre 2021, gennaio 2022 e marzo 2022 non gli era stata versata
3 l'indennità di trasferta in quanto non dovuta, atteso che sin dall'assunzione aveva sempre lavorato nei cantieri Castel di MA, Roccafluvione, , e che, Parte_3 Persona_1 Per_2 in particolare, nei mesi suddetti era stato prevalentemente impegnato nel cantiere di Castel di
MA (vicinissimo alla sua residenza di CU), trovando applicazione per tale cantiere l'esenzione stabilita dall'art.21 comma 3 del Ccnl Edilizia PMI.
Rilevava che non era dovuta l'indennità di trasporto e che invece l'indennità di mensa era espressamente contenuta nelle buste paga. Quanto alla richiesta di lavoro straordinario, fermo restando l'onere probatorio posto a carico del ricorrente, assumeva che i tempi di spostamento casa-lavoro, per contratto collettivo, non andavano considerati come lavoro straordinario, essendo all'uopo prevista la diaria di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio. In ordine alle ferie non godute, ne assumeva la infondatezza, rilevando che comunque nel settore edile, a differenza degli altri settori, l'impresa non corrisponde direttamente al dipendente in busta paga la tredicesima e le ferie ma versa, invece, alla Pt_2
delle quote mensili a copertura di gratifica natalizia e ferie.
[...]
Contestava il parziale pagamento alla depositando documentazione relative ed Parte_2 aggiungeva, quanto ai ROL non goduti, di aver sempre corrisposto nelle buste paga la maggiorazione per riposi annui.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale e dopo aver ammesso CTU contabile, la causa è stata rinviata all'udienza del 23.12.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, solo parte ricorrente ha depositato le note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate, aderendo così alla modalità di svolgimento cartolare della causa.
2. Con il presente giudizio il ricorrente rivendica nei confronti del proprio ex datore di lavoro la somma complessiva di € 12.459,97 a titolo di differenze retributive da retribuzione ordinaria, indennità di trasferta, indennità di mensa, lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, ROL, omesso versamento delle somme alla , nonchè a titolo di indennità Parte_2 territoriale di settore ed elemento variabile della retribuzione EVR.
Le parti controvertono su tutti gli emolumenti richiesti, compreso, in primo luogo, la determinazione delle voci retributive da considerare ai fini della retribuzione ordinaria, sicchè,
4 considerata la specificità di ogni singolo emolumento richiesto, gli stessi saranno esaminati separatamente, dopo aver ricostruito l'evoluzione cronologica del rapporto di lavoro.
In data 20 Settembre 2021 il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società . CP_1
impresa operante nel settore edile, in forza di contratto di lavoro subordinato a CP_1 tempo determinato, con scadenza il 19.9.2022, con la qualifica di muratore, con inquadramento nel secondo livello della classificazione del personale recata dal CCNL edilizia piccole e medie imprese PMI.
L'orario di lavoro veniva stabilito in 40 ore settimanali, spalmate dal lunedì al venerdì, mentre il luogo di lavoro era indicato nella sede di via dell'Icona 23/B NN (TE) e presso i cantieri temporanei e mobili, non meglio specificati.
Risulta incontestato che il rapporto di lavoro cessava in data 16.3.2022, pur non essendo chiara la ragione, come emerge, peraltro, dalle buste paga di marzo 2022 depositata dalla società resistente.
Agli atti risultano depositati tutti i prospetti paga elaborati nel corso del rapporto di lavoro, del cui pagamento integrale non vi è contestazione.
Dall'esame delle buste paga risultano indicate e liquidate anche l'indennità di trasferta e l'indennità di mensa, oltre alla e maggiorazione riposi annui, con una retribuzione CP_4 di fatto pari ad € 8,72820.
La società resistente ha, altresì, fornito la prova dell'integrale versamento alla Parte_2 degli accontamenti indicati nelle buste paga.
Retribuzione ordinaria
3. Tanto premesso, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che la retribuzione ordinaria dovuta sia pari all'importo orario di € 10,25, mentre secondo la società resistente la retribuzione oraria sarebbe pari ad € 8,72, come asseritamente previsto dalle tabelle vigenti a livello provinciale, assumendo, in particolare, che nel computo della retribuzione ordinaria non debbano essere conteggiate le due voci retributive Elemento Economico Territoriale e
Indennità Territoriale di Settore, indicate nel conteggio prodotto a corredo del ricorso.
Tale discrasia sotto il profilo contabile ha, dunque, imposto l'espletamento di una CTU contabile, nella persona del dott. Persona_3
I conteggi demandati alla consulenza contabile sono stati predisposti parametrandoli al 2° livello di inquadramento, alle previsioni della contrattazione integrativa, e tenendo in considerazione le ore di lavoro indicate nelle buste paga, comprese le festività e le malattie ivi riportate. Il contratto integrativo di riferimento, previsto dall'art. 39 del CCNL e sottoscritto
5 dalle stesse parti datoriali e sindacali, è, invece, quello emanato a livello regionale, per cui si è tenuto conto del C.I.R.L. sottoscritto il 16/5/2016 per la regione Abruzzo (cfr. doc. C della
CTU).
Il CCNL Edilizia PMI Confapi del 29/7/2019 prevede il nuovo minimo retributivo con decorrenza 1/9/2020 per euro 1.048,30 mensili, pari a 6,06 euro orari: il successivo rinnovo è stato fatto il 14/10/2022 con decorrenza 10/2022; mentre restano invariati i valori della contingenza per euro 517,16 (2,989 euro orari) e dell'elemento distinto della retribuzione per euro 10,33 (0,06 euro orari).
Ai sensi dell'articolo 12 del CCNL 1/7/2008 “a decorrere dall'1/7/2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione. L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio
e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale. - Dichiarazione comune - Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dall'1/1/2011 nell'indennità territoriale di settore.”
A livello regionale, invece, l'articolo 22 del C.I.R.L. sottoscritto il 16/5/2016 per la regione
Abruzzo prevede il riconoscimento di una indennità territoriale di settore per euro 1,28 orari.
L'articolo 23 disciplina, inoltre, l'elemento variabile della retribuzione, indicandone i criteri di calcolo e i parametri di riferimento: il valore da riconoscere a partire dal 1/1/2016 per il secondo livello è pari a 0,07 euro orari: “Le voci della presente tabella E.V.R. è erogata mensilmente a partire dall'1/1/2016”.
La suddetta disposizione normativa prevede che “le Parti si incontreranno entro il
31/12/2016 per esaminare i valori degli indicatori triennali utilizzati per determinare la misura dell'E.V.R. effettiva del 2017 comparando il triennio 2012-2013-2014 con il triennio
2013-2014-2015”; incontro che non risulta mai avvenuto, se non in sede di rinnovo del
20.12.2022, che però non risulta applicabile alla fattispecie concreta, in quanto intervenuto successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
In ragione di tale mancato rinnovo, il CTU ha elaborato due conteggi alternativi, a seconda dell'inserimento o meno dell'E.V.R..
Rispetto a tale emolumento si ritiene di dover considerare il conteggio senza liquidazione dell'E.V.R. in quanto, in mancanza dell'accoro negoziale di livello locale, manca il valore
6 economico di riferimento, atteso che, ai fini della sua quantificazione, le parti sociali avrebbero dovuto prendere in considerazione diverse variabili relativi ai vari indicatori indicati.
La paga oraria dovuta al ricorrente ammonta, dunque, ad € 10,389, e non come assunto dalla parte resistente ad € 8,21, sicchè al lavoratore spetta certamente la differenza maturata a titolo di retribuzione ordinaria per adeguamento ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva applicata al caso di specie.
La rideterminazione della paga oraria incide, inoltre, sui restanti emolumenti parametrati alla retribuzione oraria, come le somme dovute a titolo di festività, maggiorazione riposi, permessi, indennità di trasferta, che il CTU ha elaborato facendo riferimento alle risultanze delle buste paga, con l'unica differenza per le sole buste paga di dicembre 2021 e marzo 2022, nelle quali il CTU ha liquidato l'indennità di trasferta anche se non indicata nelle buste paga.
In altri termini, è evidente che essendo diversa la retribuzione oraria che la società resistente avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente, tale adeguamento ha effetti diretti sui restanti istituti collegati alla retribuzione oraria, compresa la indennità di trasferta riconosciuta dalla società resistente nelle buste paga in atti.
Risolta la questione inerente alla retribuzione ordinaria, gli ulteriori elementi da considerare riguardano lo straordinario, l'indennità di trasferta e l'indennità di mensa, pure richiesti dal ricorrente. straordinario
4. Il ricorrente sostiene di aver svolto prestazioni lavorative in eccedenza rispetto a quelle riportate nei cedolini paga, ritenendo che nella determinazione dell'orario di lavoro vada incluso anche il tempo impiegato per raggiungere i vari cantieri di lavoro.
In punto di diritto, il d.lgs.
8.4.2003 n. 66, in attuazione della direttiva comunitaria
93/104/CE così come modificata dalla direttiva n. 34/2000/CE, ha sostituito la precedente disciplina riaffermandone e specificandone i contenuti, e stabilisce all'art. 1, comma 2, lett. a) quanto segue: "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro
e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".
Tale definizione dell'orario di lavoro ricalca l'art. 2 della successiva direttiva 2003/88
(Definizioni) il quale prevede al punto 1: “Ai fini della presente direttiva si intende per
'orario di lavoro': qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”.
7 In ordine alla definizione dell'arco temporale definibile come orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche in vigore del R.D.L. 5 marzo 1923, n.
692, art. 3 a norma del quale è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa', non era precluso che il tempo necessario a porre in essere attività strettamente prodromiche a tale occupazione fosse da considerarsi lavoro effettivo e che esso dovesse essere, pertanto, retribuito ove tale operazione fosse diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si trattasse di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 2015 n. 20694; Cass. 2013 n. 20714).
L'attuale nozione di orario di lavoro attribuisce, quindi, un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro e la formulazione è volutamente ampia e tale da includere nella nozione non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione.
A questo fine è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare (Cass. 2012 n. 1839; Cass. 2012 n. 1703).
E' stato inoltre affermato dalla Corte di Cassazione che il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario), allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione;
in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa (Cass. 2010 n. 17511; Cassazione civile sez. lav., 15/10/2013, n.23360).
Analogo carattere deve riconoscersi, in generale, in tutte le ipotesi in cui il lavoratore sia obbligato dal datore di lavoro, per ragioni inerenti alla prestazione, a risiedere in un determinato luogo, sì che lo spostamento da questo alla sede aziendale per lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative è computabile nell'orario di lavoro.
Trasponendo tali principi al caso di specie, non vi è alcuna prova che il ricorrente, nel tempo impiegato a raggiungere i vari cantieri di lavoro, fosse sottoposto al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, né risulta che il lavoratore fosse obbligato a recarsi in un determinato punto di raccolta, al fine di essere poi indirizzato nei vari cantieri di lavoro.
8 Dalle dichiarazioni rese dal collega di lavoro, è, infatti, emerso Controparte_5 che il ricorrente si recava nei vari cantieri di lavoro, tutti collocati nella zona del Comune di
Ascoli Piceno, parendo dalla propria abitazione con il mezzo aziendale, senza alcun obbligo di recarsi presso alcun punto di raccolta o di smistamento, per poi fare rientro nella propria abitazione, al termine della prestazione lavorativa.
Il teste ha, inoltre, precisato che i cantieri della società Controparte_5 convenuta presso cui ha lavorato il ricorrente dal settembre 2021 al marzo 2022 erano ubicati in Castel di MA, Roccafluvione, e e che nel periodo di Persona_4 Per_2 lavoro presso il cantiere sito in ero lo stesso che andava a prendere il ricorrente nella Per_2 sua abitazione, essendo più vicino a casa: “la mattina il ricorrente partiva da casa sua a
CU con il mezzo aziendale, mi passava a prendere ad un punto di incontro vicino casa mia che si trova nel Comune di Ascoli Piceno e poi insieme arrivavamo al cantiere dopo
15/20 minuti da quel momento. Al ritorno lo stesso. Quando lavoravamo nel cantiere di ero io che andavo verso casa di per prenderlo e andare insieme al Per_2 Per_5 cantiere, sempre con il mezzo aziendale. Gli orari di cantiere erano sempre gli stessi. In quel caso il ricorrente tronava prima a casa, lasciava lì la macchina aziendale e io tornavo con la mia a casa.”
Appare, inoltre, dirimente richiamare quanto previsto dall'articolo 21 della contrattazione collettiva regionale sulla questione, secondo cui l'orario di lavoro “inizia e finisce nei punti di raccolta e di smistamento dove sono istallate le attrezzature logistiche di cantiere o, dove, su precisa disposizione del datore di lavoro, devono fare capo i lavoratori per essere convogliati con mezzi dell'impresa sul posto di lavoro a ciascuno assegnato.”
Come sopra esposto, nel caso di specie non era previsto alcun punto di raccolta o di smistamento presso cui il ricorrente era tenuto a recarsi prima dell'inizio della prestazione lavorativa, con la conseguenza che il tempo impiegato per recarsi dalla propria abitazione al cantiere non può in alcun modo essere considerato ai fini dell'orario di lavoro.
Ne consegue che sotto tale profilo la domanda non merita accoglimento, atteso che, come affermato dal teste il disimpegno orario era dalle ore 8,00 alle ore Controparte_5
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,00, per cinque giorni alla settimana.
Indennità di trasferta/indennità di mensa/indennità di trasporto
5. In merito all'indennità di mensa la pretesa appare del tutto infondata, essendo tale emolumento espressamente liquidato nei prospetti paga, nel rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva di categoria (cfr. articolo 27 accordo integrativo regionale).
9 Le medesime conclusioni vanno assunte rispetto all'indennità di trasporto che, ai sensi dell'articolo 26 dell'accordo collettivo regionale, va riconosciuto agli operai che usano il mezzo proprio per raggiungere il cantiere di lavoro o il punto di raccolta, mentre nel caso di specie è emerso che il ricorrente utilizzasse il mezzo della ditta per raggiungere i cantieri di lavoro.
Quanto all'indennità di trasferta, l'articolo 32 del contratto integrativo regionale prevede che all'operaio in servizio, comandato a prestare, per non più di 30 giorni lavorativi consecutivi, la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso di eventuali spese di trasporto, mentre il comma 2 prevede che l'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali del Comune dove ha sede l'azienda, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 1.7.2008, oltre al rimborso spese di viaggio, ferme restando le altre norme della contrattazione collettiva nazionale.
Nel caso di specie rileva, in particolare, il comma 3 dell'articolo 21 del CCNL 1.7.2008, in forza del quale “la diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.”
Ebbene, nel caso di specie l' resistente ha liquidato l'indennità di trasferta in tutte CP_6 le buste paga, ad eccezione delle mensilità di dicembre 2021, gennaio e marzo 2022.
Dalle risultanze della prova testimoniale è emerso, come già rilevato, che il ricorrente, sin dall'inizio del rapporto di lavoro e per tutto il periodo lavorativo, ha lavorato presso i cantieri siti in Castel di MA, Roccafluvione, e Persona_4 Per_2
Al riguardo, il contratto di assunzione prevedeva che il luogo di lavoro coincidesse con la sede aziendale, sita in NN (TE), e presso i cantieri temporanei e mobili, senza alcuna precisa indicazione di quali fossero tali cantieri per i quali il ricorrente era stato assunto.
Ne consegue che, essendo stato il ricorrente assunto per lavorare nell'area teramana in cui, al momento della costituzione del rapporto, la società . aveva la sua CP_1 Controparte_1 sede, l'impiego lavorativo in cantieri situati in regione diversa rende certamente dovuta la richiesta della diaria.
Né rileva, in senso contrario, quanto affermato dalla società resistente, secondo cui il luogo di lavoro sarebbe stato indicato sin dall'inizio del rapporto, nei cantieri collocati nella zona di
10 Ascoli Piceno, atteso che, se così fosse, non si spiegherebbe neppure la ragione per la quale la società abbia corrisposto l'indennità di trasferta in alcuni mesi del rapporto di lavoro.
Non trova, inoltre, applicazione il comma 3 dell'articolo 21 del CCNL 1.7.2008, non ricorrendone i presupposti. Non risulta, infatti, che il ricorrente sia stato impiegato a lavorare nel Comune di residenza o di abituale dimora, né risulta che sia stato favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, rispetto al luogo di lavoro indicato nel contratto. In altri termini, non può certo affermarsi che rispetto alla sede di NN (TE), indicata nel contratto di assunzione come luogo di lavoro, il ricorrente sia stato avvantaggiato nel periodo di lavoro presso il cantiere di Per_2
In definitiva sintesi, deve concludersi nel senso di riconoscere al ricorrente l'indennità di trasferta anche nelle mensilità non corrisposte, oltre al diritto del lavoratore alla differenza maturata a titolo di indennità di trasferta, conseguente alla rideterminazione della base retributiva.
Malattia, maggiorazione, cassa edile
6. Nel mese di febbraio 2022 è presente un evento di malattia dal 5 al 14. Al riguardo l'art. 26 del CCNL prevede “Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base dall'elemento economico territoriale, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.
Per le malattie sorte dall'1/6/2008 le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495;
b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495;
c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall' 0,3795; CP_7
d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall' 0,1565; CP_7
e) dal 181° giorno al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall 0,5495." CP_7
Nel caso di specie, per sabato 5 e lunedì 7 sono state pagate (40 ore settimanali : 6 giorni)
6,66 ore x 2 giorni = 13,32 ore a titolo di carenza, con indennizzo al 54,95% essendo l'evento
11 superiore ai 6 giorni ma non a 12, mentre dal 8 al 14, escludendo la domenica sono 6 giorni feriali, ovvero 40 ore, integrati al 37,95%.
In merito alle ferie e alla gratifica natalizia, l'art. 18 prevede: “Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 15) e per la gratifica natalizia (art. 16) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17. Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte delle imprese presso l' secondo quanto CP_4 stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'Allegato E al presente contratto. (Omissis). La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia. La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro e per congedo di maternità nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità. Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 26, penultimo comma, ad accantonare presso l' la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato E).” CP_4
Nel momento in cui il lavoratore fruisce delle ferie, quindi, non riceverà la relativa indennità dalla ditta;
sarà l' a erogare al lavoratore quanto accantonato e già tassato CP_4 dai datori di lavoro nei dodici mesi precedenti, solitamente nel mese di giugno
In merito ai riposi annui di cui al punto b) dell'art. 5 (orario di lavoro) del CCNL, è previsto “A decorrere dall'1/10/2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore. I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato. (Omissis) Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli
Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale. La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normalmente contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3) dell'art. 17.”
Nel caso di specie il ricorrente sostiene che la società resistente non abbia adempiuto al versamento del dovuto nei confronti della ma tale assunto è stato Parte_2 documentalmente smentito dalla parte resistente che ha dimostrato il corretto versamento egli
12 accantonamenti rispetto alla retribuzione ordinaria indicata nelle buste paga, sicchè sotto tale profilo la doglianza è priva di fondamento.
Diversa è, invece, la questione in cui emergano differenze retributive da retribuzione ordinaria, come nel caso di specie, che ha inevitabilmente conseguenze anche sugli emolumenti a questa collegati, come la quantificazione dei ratei di 13° mensilità e ferie.
Ed infatti, secondo l'art. 18 del CCNL i ratei di tredicesima mensilità e ferie sono calcolati mese per mese con la maggiorazione del 18,50% della paga oraria, per essere assoggettati a contribuzione e tassazione: l'importo convenzionalmente ridotto come da allegato E al
CCNL, pari al 14,20% della paga oraria, viene decurtato dal netto in busta e versato alla cassa edile.
Pertanto, in caso di differenze retributive, come il caso in esame, è sufficiente riconoscere al lavoratore la differenza spettante maggiorata del 18,50%, senza che lo stesso possa vantare un ulteriore accantonamento presso la cassa edile.
In base a tali riferimenti, il CTU ha predisposto una tabella con i conteggi, che raffronta quanto spettante e quanto indicato in busta paga mese per mese: nel mese di febbraio 2022 la differenza è negativa in quanto c'è un importo anomalo di maggiorazione ratei 18,50% per le
48 ore di malattia.
Facendo riferimento al conteggio elaborato senza tenere in considerazione l'E.V.R. emerge una differenza a credito del lavoratore di € 1.799,61 euro (1.941,48 – 141,87), che rivalutata al 31/10/2025 è pari a 2.272,97 euro, di cui interessi per 209,84 euro e rivalutazione per
263,52 euro.
In conclusiva sintesi, la domanda merita solo parziale accoglimento, con condanna della società resistente a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 1.799,61 che rivalutata al 31/10/2025 è pari a 2.272,97 euro, di cui interessi per 209,84 euro e rivalutazione per 263,52 euro, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e
150 disp. att. c.p.c. dal 1.11.2025 al saldo.
7. Considerata la evidente differenza tra la somma richiesta e quella riconosciuta, le spese di lite vanno parzialmente compensate e poste per il resto a carico a carico della parte resistente, comunque parzialmente soccombente, secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022
n. 147, come da dispositivo. Il costo della CTU va invece posto a carico solidale delle parti nell'importo già liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 490/2023 così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda, condanna la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 1.799,61 che rivalutata al 31/10/2025 è pari a 2.272,97 euro, di cui interessi per 209,84 euro e rivalutazione per 263,52 euro, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal 1.11.2025 al saldo;
• Previa compensazione della metà, condanna la società resistente a rimborsare le spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in € 1.313,00 per compensi, già al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario;
• Pone le spese di CTU a carico solidale delle parti, nell'importo già liquidato con decreto.
Teramo, 23.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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