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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Locri sez. Civile Unica in persona del giudice unico dott.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri;
letti gli atti del procedimento ex artt. 281 decies e ss. C.P.C., iscritto al n. 649/2024 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
PROMOSSO DA
, identificato con passaporto canadese n° nato a Parte_1 Numero_1
North York (ON) Canada il 03/04/1970 e residente al n° 96 di Panorama Cres in Woodbridge
Canada, elettivamente domiciliato in Via Corrado Alvaro n3 - 89030 Ferruzzano C.F._1
(RC) presso lo studio dell'Avv. Antonella Pedullà che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso semplificato rilasciata in data 03/05/2024 a Woodbridge (Canada) e legalizzata presso il Consolato Generale d'Italia di Toronto in data 14/05/2024
Ricorrente
NEI CONFRONTI
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Via del Plebiscito n. 15, Reggio AL, presso gli uffici dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio AL ( ) che lo rappresenta e difende ex lege P.IVA_2
Resistente
§ § § §
Preso atto che l'udienza del 12 marzo 2025 , destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., come da ordinanza a verbale di questo Giudice del 18.12.2024;
preso atto del deposito delle note conclusionali e note in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente, nonché degli allegati;
Il Giudice
visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Con ricorso semplificato ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri, il ai fini del riconoscimento Controparte_1
della cittadinanza italiana per trasmissione iure sanguinis.
Si premetteva in ricorso, che era figlio di nato a Parte_1 Persona_1
Siderno il 25/11/1938 (padre) e nata a [...] il [...] (madre) CP_2
e che i genitori contraevano matrimonio in data 29/12/1960 presso il Comune di Siderno
(RC); che la madre del ricorrente era cittadina italiana e non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana o acquisito altra cittadinanza straniera, né aveva perso lo status civitatis italiano;
che la costanza di civitatis italiana era condizione per la quale al discendente poteva essere riconosciuta la cittadinanza italiana jure Parte_1
sanguinis; che al momento della nascita del ricorrente - nato a [...] il
05/12/1961 e dunque cittadino canadese e residente al n° 62 di Watney Cres in Toronto
ON Canada - la madre non provvedeva a trascrivere l'atto di nascita estero nello C.F._2
Stato Civile della Repubblica italiana;
che il ricorrente, intenzionato ad essere riconosciuto cittadino italiano come da suo diritto soggettivo iure sanguinis e in quanto figlio di genitore italiano, avrebbe voluto presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato della Repubblica italiana a Toronto.
Tuttavia, a causa della lentezza del procedimento e del blocco degli appuntamenti dal settembre 2022 sino a tutto il 2024 presso il Consolato di Toronto, il ricorrente si vedeva inibito il proprio diritto a vedersi riconosciuto cittadino italiano. Pertanto, Parte_1
al fine di veder soddisfatto il proprio diritto alla cittadinanza italiana attesa l'impossibilità ad ottenere riscontro alla propria domanda di riconoscimento della stessa in via amministrativa, come da comunicazione dello stesso Consolato sul proprio sito web, nel quale si esponeva che “A causa della grande quantità di richieste, il calendario è attualmente prenotato fino a tutto il 2024”, si vedeva costretto ad adire l'Autorità
Giudiziaria, dopo quasi un anno di attesa, nella speranza di apertura delle liste per gli appuntamenti bloccate sino al 2025. Quindi si vedeva costretto a procedere giudizialmente per il riconoscimento del proprio diritto.
Precisava il ricorrente che essendo discendente di genitore con cittadinanza italiana,
è già cittadino italiano di fatto e di diritto, dovendo solamente vedersi riconosciuto la possibilità di trascrivere il proprio atto di nascita nello Stato Civile del Comune di Siderno (RC), luogo di nascita della madre. Tanto premesso , in ricorso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere la domanda del Sig. identificato con passaporto canadese n° Parte_1
nato a [...] il [...] e residente al n° 96 di Numero_1
Panorama Cres in Woodbridge ON Canada e dichiarare il ricorrente cittadino C.F._3 italiano, condannando il dell' interno e, per esso, l' Ufficiale dello Stato Civile CP_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari Competenti. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario 15% oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva il che preliminarmente eccepiva il difetto di Controparte_1
competenza per territorio del Tribunale di Locri, da declinarsi in favore del Tribunale di
Reggio AL. Rilevava altresì che la domanda era inammissibile perché il ricorrente non deduceva né dimostrava di aver presentato l'istanza di cittadinanza. Pertanto , alla data di deposito del ricorso, non sussisteva l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che facesse valere le sue ragioni in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione. In ogni caso il ricorso, era anche infondato perché non chiaramente dedotta e provata la trasmissione per linea di sangue della cittadinanza italiana.
Il rappresentato ex lege concludeva chiedendo: “Voglia il Tribunale Ill.mo, CP_1
disattesa ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile il ricorso per incompetenza territoriale del Tribunale di Locri o, comunque, rigettarlo siccome inammissibile e in ogni caso infondato. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Accertata la competenza del sottoscritto giudice in quale non togato in relazione alle disposizioni speciali vigenti e rimessa la causa alla scrivente, trattandosi di giudizio documentale, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione all'udienza del 12 marzo 2025 ex art. 281 sexies cpc, con udienza a trattazione scritta in relazione alla quale parte ricorrente provvedeva al deposito delle note conclusive e delle note in sostituzione di udienza.
In diritto
2.- Principi
In punto di diritto, giova premettere taluni principi.
Spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere riconosciuta titolare della sua cittadinanza, col limite rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratti. Il principio di effettività della cittadinanza richiede in concreto che esista un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo sulla base di indici idonei a far risaltare la cittadinanza al di là del dato formale
(Cass. civile sez. un., 24/08/2022, n.25317). Nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del
1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo (Cass. civile sez. I, 16/05/2024, n.13585; Cass. civile sez. un., 24/08/2022,
n.25317).
Aggiungasi che in tema di doppia cittadinanza, ai sensi della l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne. Ciò salvo che: “In tema di doppia cittadinanza, ai sensi della
l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti. “ (Cass. civile sez. I, 08/01/2024, n.454).
3.- La domanda proposta da e l'eccezione preliminare di Parte_1
incompetenza per territorio.
Tanto brevemente richiamato in linea di principio va detto che Parte_1
nato a [...] il [...], è figlio di nato a [...] il Persona_1
25/11/1938 (padre) e di nata a [...] il [...] (madre) e CP_2
cittadina italiana e che i genitori contraevano matrimonio in data 29/12/1960 presso il
Comune di Siderno (RC). Aggiungasi che nulla è emerso né in merito ad una possibile fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo, né ad una eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana tanto da parte di parte attrice, quanto da parte dei genitori.
3.1- Ciò posto in ordine al presupposto soggettivo dell'azione ed ai fini della qualificazione della stessa in relazione al petitum, occorre vagliare in via preliminare
l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito. L'eccezione è fondata e va accolta
Difatti sebbene trattasi di questione rilevabile d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 38, comma terzo, c.p.c. (cfr. Cass., sez. VI, 03/08/2018, n.
20493: “L'art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione”) tuttavia in casu è stata la parte convenuta ad eccepire e rilevare il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Locri, da declinarsi in favore del Tribunale di Reggio AL.
Deve rilevarsi che il precedente assetto normativo, fondato su determinati presupposti stabiliti ex lege , aveva creato un notevole aggravio presso il Tribunale di
Roma quale foro competente in relazione alle amministrazioni centrali chiamate, ovvero ai Ministeri .
Dal 22 giugno 2022 è cambiato il foro italiano territorialmente competente per le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana “iure sanguinis”.
Quando l'aspirante cittadino che si è visto ingiustamente negato il riconoscimento della cittadinanza risiede all'estero, egli non dovrà più rivolgersi necessariamente al Foro di
Roma, ma dovrà agire davanti al Tribunale competente per il comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani. Questo è quanto stabilito dall'art. 1 co. 36 L. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, regolatrice della competenza in materia.
Questo il testo della nuova norma: “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n.
13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Ciò posto, il collegamento tra il soggetto che pone la domanda e il Tribunale del comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani deve essere interpretato in base al combinato disposto dall'art. 6, R.D. n. 1611 del 1933 e 25 c.p.c., in base al quale “per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente,
a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa in dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione”. In particolare, “la competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c., nonché dagli artt. 6 e 7 del R.D.
30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette noma, prevale... su ogni altra competenza, anche se inderogabile", (Cass. Sent. n. 17880 del
03.09.2004).
In sostanza l'azione nei confronti di una amministrazione dello Stato, va radicata innanzi al Tribunale in considerazione del di nascita dell'avo , ma comunque in CP_3
considerazione del Tribunale del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero in casu innanzi al Tribunale di Reggio
AL (cfr. Trib. Locri sent. 55/2024)
Sul punto si evidenzia che ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 3 del 2017, convertito in L. n. 46 del 2017, sono istituite “presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea” e che, ai sensi del successivo art. 3, comma 2, dette sezioni specializzate “sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana”. Dunque, proprio a quest'ultima competenza si riferisce il successivo comma 5 come modificato dalla L. n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, conformemente a tali disposizioni, si conferma la competenza a conoscere la presente controversia della sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Reggio AL, in quanto Tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte d'appello, in relazione al comune di nascita dell'avo.
Anche questo criterio di competenza, siccome previsto in via derogatoria rispetto alle ordinarie regole di competenza territoriale, è inderogabile e rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass., sez. VI 1, ord. n. 6563 del 2019).
5.- Infine, essendo l'incompetenza territoriale di questo Tribunale questione pregiudiziale ed assorbente, sussistono nel caso di specie i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Locri, per essere competente a conoscere la presente controversia il Tribunale di Reggio AL;
- compensate le spese di lite;
Locri, così deciso il 20/03/2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri
letti gli atti del procedimento ex artt. 281 decies e ss. C.P.C., iscritto al n. 649/2024 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
PROMOSSO DA
, identificato con passaporto canadese n° nato a Parte_1 Numero_1
North York (ON) Canada il 03/04/1970 e residente al n° 96 di Panorama Cres in Woodbridge
Canada, elettivamente domiciliato in Via Corrado Alvaro n3 - 89030 Ferruzzano C.F._1
(RC) presso lo studio dell'Avv. Antonella Pedullà che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso semplificato rilasciata in data 03/05/2024 a Woodbridge (Canada) e legalizzata presso il Consolato Generale d'Italia di Toronto in data 14/05/2024
Ricorrente
NEI CONFRONTI
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Via del Plebiscito n. 15, Reggio AL, presso gli uffici dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio AL ( ) che lo rappresenta e difende ex lege P.IVA_2
Resistente
§ § § §
Preso atto che l'udienza del 12 marzo 2025 , destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., come da ordinanza a verbale di questo Giudice del 18.12.2024;
preso atto del deposito delle note conclusionali e note in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente, nonché degli allegati;
Il Giudice
visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Con ricorso semplificato ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri, il ai fini del riconoscimento Controparte_1
della cittadinanza italiana per trasmissione iure sanguinis.
Si premetteva in ricorso, che era figlio di nato a Parte_1 Persona_1
Siderno il 25/11/1938 (padre) e nata a [...] il [...] (madre) CP_2
e che i genitori contraevano matrimonio in data 29/12/1960 presso il Comune di Siderno
(RC); che la madre del ricorrente era cittadina italiana e non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana o acquisito altra cittadinanza straniera, né aveva perso lo status civitatis italiano;
che la costanza di civitatis italiana era condizione per la quale al discendente poteva essere riconosciuta la cittadinanza italiana jure Parte_1
sanguinis; che al momento della nascita del ricorrente - nato a [...] il
05/12/1961 e dunque cittadino canadese e residente al n° 62 di Watney Cres in Toronto
ON Canada - la madre non provvedeva a trascrivere l'atto di nascita estero nello C.F._2
Stato Civile della Repubblica italiana;
che il ricorrente, intenzionato ad essere riconosciuto cittadino italiano come da suo diritto soggettivo iure sanguinis e in quanto figlio di genitore italiano, avrebbe voluto presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato della Repubblica italiana a Toronto.
Tuttavia, a causa della lentezza del procedimento e del blocco degli appuntamenti dal settembre 2022 sino a tutto il 2024 presso il Consolato di Toronto, il ricorrente si vedeva inibito il proprio diritto a vedersi riconosciuto cittadino italiano. Pertanto, Parte_1
al fine di veder soddisfatto il proprio diritto alla cittadinanza italiana attesa l'impossibilità ad ottenere riscontro alla propria domanda di riconoscimento della stessa in via amministrativa, come da comunicazione dello stesso Consolato sul proprio sito web, nel quale si esponeva che “A causa della grande quantità di richieste, il calendario è attualmente prenotato fino a tutto il 2024”, si vedeva costretto ad adire l'Autorità
Giudiziaria, dopo quasi un anno di attesa, nella speranza di apertura delle liste per gli appuntamenti bloccate sino al 2025. Quindi si vedeva costretto a procedere giudizialmente per il riconoscimento del proprio diritto.
Precisava il ricorrente che essendo discendente di genitore con cittadinanza italiana,
è già cittadino italiano di fatto e di diritto, dovendo solamente vedersi riconosciuto la possibilità di trascrivere il proprio atto di nascita nello Stato Civile del Comune di Siderno (RC), luogo di nascita della madre. Tanto premesso , in ricorso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere la domanda del Sig. identificato con passaporto canadese n° Parte_1
nato a [...] il [...] e residente al n° 96 di Numero_1
Panorama Cres in Woodbridge ON Canada e dichiarare il ricorrente cittadino C.F._3 italiano, condannando il dell' interno e, per esso, l' Ufficiale dello Stato Civile CP_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari Competenti. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario 15% oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva il che preliminarmente eccepiva il difetto di Controparte_1
competenza per territorio del Tribunale di Locri, da declinarsi in favore del Tribunale di
Reggio AL. Rilevava altresì che la domanda era inammissibile perché il ricorrente non deduceva né dimostrava di aver presentato l'istanza di cittadinanza. Pertanto , alla data di deposito del ricorso, non sussisteva l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che facesse valere le sue ragioni in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione. In ogni caso il ricorso, era anche infondato perché non chiaramente dedotta e provata la trasmissione per linea di sangue della cittadinanza italiana.
Il rappresentato ex lege concludeva chiedendo: “Voglia il Tribunale Ill.mo, CP_1
disattesa ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile il ricorso per incompetenza territoriale del Tribunale di Locri o, comunque, rigettarlo siccome inammissibile e in ogni caso infondato. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Accertata la competenza del sottoscritto giudice in quale non togato in relazione alle disposizioni speciali vigenti e rimessa la causa alla scrivente, trattandosi di giudizio documentale, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione all'udienza del 12 marzo 2025 ex art. 281 sexies cpc, con udienza a trattazione scritta in relazione alla quale parte ricorrente provvedeva al deposito delle note conclusive e delle note in sostituzione di udienza.
In diritto
2.- Principi
In punto di diritto, giova premettere taluni principi.
Spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere riconosciuta titolare della sua cittadinanza, col limite rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratti. Il principio di effettività della cittadinanza richiede in concreto che esista un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo sulla base di indici idonei a far risaltare la cittadinanza al di là del dato formale
(Cass. civile sez. un., 24/08/2022, n.25317). Nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del
1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo (Cass. civile sez. I, 16/05/2024, n.13585; Cass. civile sez. un., 24/08/2022,
n.25317).
Aggiungasi che in tema di doppia cittadinanza, ai sensi della l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne. Ciò salvo che: “In tema di doppia cittadinanza, ai sensi della
l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti. “ (Cass. civile sez. I, 08/01/2024, n.454).
3.- La domanda proposta da e l'eccezione preliminare di Parte_1
incompetenza per territorio.
Tanto brevemente richiamato in linea di principio va detto che Parte_1
nato a [...] il [...], è figlio di nato a [...] il Persona_1
25/11/1938 (padre) e di nata a [...] il [...] (madre) e CP_2
cittadina italiana e che i genitori contraevano matrimonio in data 29/12/1960 presso il
Comune di Siderno (RC). Aggiungasi che nulla è emerso né in merito ad una possibile fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo, né ad una eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana tanto da parte di parte attrice, quanto da parte dei genitori.
3.1- Ciò posto in ordine al presupposto soggettivo dell'azione ed ai fini della qualificazione della stessa in relazione al petitum, occorre vagliare in via preliminare
l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito. L'eccezione è fondata e va accolta
Difatti sebbene trattasi di questione rilevabile d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 38, comma terzo, c.p.c. (cfr. Cass., sez. VI, 03/08/2018, n.
20493: “L'art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione”) tuttavia in casu è stata la parte convenuta ad eccepire e rilevare il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Locri, da declinarsi in favore del Tribunale di Reggio AL.
Deve rilevarsi che il precedente assetto normativo, fondato su determinati presupposti stabiliti ex lege , aveva creato un notevole aggravio presso il Tribunale di
Roma quale foro competente in relazione alle amministrazioni centrali chiamate, ovvero ai Ministeri .
Dal 22 giugno 2022 è cambiato il foro italiano territorialmente competente per le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana “iure sanguinis”.
Quando l'aspirante cittadino che si è visto ingiustamente negato il riconoscimento della cittadinanza risiede all'estero, egli non dovrà più rivolgersi necessariamente al Foro di
Roma, ma dovrà agire davanti al Tribunale competente per il comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani. Questo è quanto stabilito dall'art. 1 co. 36 L. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, regolatrice della competenza in materia.
Questo il testo della nuova norma: “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n.
13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Ciò posto, il collegamento tra il soggetto che pone la domanda e il Tribunale del comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani deve essere interpretato in base al combinato disposto dall'art. 6, R.D. n. 1611 del 1933 e 25 c.p.c., in base al quale “per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente,
a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa in dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione”. In particolare, “la competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c., nonché dagli artt. 6 e 7 del R.D.
30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette noma, prevale... su ogni altra competenza, anche se inderogabile", (Cass. Sent. n. 17880 del
03.09.2004).
In sostanza l'azione nei confronti di una amministrazione dello Stato, va radicata innanzi al Tribunale in considerazione del di nascita dell'avo , ma comunque in CP_3
considerazione del Tribunale del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero in casu innanzi al Tribunale di Reggio
AL (cfr. Trib. Locri sent. 55/2024)
Sul punto si evidenzia che ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 3 del 2017, convertito in L. n. 46 del 2017, sono istituite “presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea” e che, ai sensi del successivo art. 3, comma 2, dette sezioni specializzate “sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana”. Dunque, proprio a quest'ultima competenza si riferisce il successivo comma 5 come modificato dalla L. n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, conformemente a tali disposizioni, si conferma la competenza a conoscere la presente controversia della sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Reggio AL, in quanto Tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte d'appello, in relazione al comune di nascita dell'avo.
Anche questo criterio di competenza, siccome previsto in via derogatoria rispetto alle ordinarie regole di competenza territoriale, è inderogabile e rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass., sez. VI 1, ord. n. 6563 del 2019).
5.- Infine, essendo l'incompetenza territoriale di questo Tribunale questione pregiudiziale ed assorbente, sussistono nel caso di specie i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Locri, per essere competente a conoscere la presente controversia il Tribunale di Reggio AL;
- compensate le spese di lite;
Locri, così deciso il 20/03/2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri