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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 587/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 587/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISEROCCHI Parte_1 C.F._1
MARCO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MISEROCCHI MARCO
ATTORE- OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARFARIELLO PAOLA, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FARFARIELLO PAOLA
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis,
- in via preliminare nel merito, accertata la carenza di titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio in capo a revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto Controparte_1
n. 1361/2021 emesso e depositato in data 23.11.2021, nella procedura monitoria n. 2814/2021 R.G. e, per l'effetto, respingere la pretesa avanzata dalla nei confronti del Sig.ri Controparte_1 Parte_1
; - nel merito, sempre in via preliminare, accertata l'intervenuta prescrizione nei confronti del
[...]
Sig. dell'asserito credito azionato in sede monitoria da revocare Parte_1 Controparte_1
e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1361/2021 emesso e depositato
pagina 1 di 5 in data 23.11.2021, nella procedura monitoria n. 2814/2021 R.G. e, per l'effetto, respingere la pretesa avanzata dalla suddetta società nei confronti dell'opponente Sig. ; Parte_1
- in via principale nel merito, accertata l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per tutti i motivi su esposti, in totale accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1361/2021 emesso e depositato in data
23.11.2021, nella procedura monitoria n. 2814/2021 R.G. e, per l'effetto, respingere la pretesa avanzata da nei confronti dell'opponente Sig. ; Controparte_1 Parte_1
- nel merito, in via subordinata, in ipotesi di condanna degli opponenti al pagamento di somme in favore revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto Controparte_1
n. 1361/2021 emesso e depositato in data 23.11.2021, nella procedura monitoria n. 2814/2021 R.G. e rideterminare l'importo effettivamente dovuto dall'opponente alla predetta al netto di quanto CP_1
già pagato dal Sig. , delle somme non dovute a titolo di interesse, delle somme non Parte_1
dovute a titolo di interesse moratorio, anche per anatocismo. Il tutto con vittoria dei compensi e delle spese di lite oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovuta”.
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia alla S.V. Ill.ma, contrariis rejectis, previa ammissione dei dedotti e deducendi mezzi istruttori, In via preliminare Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e comunque infondata. Previo esperimento della Mediazione.
Nel merito. Rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
tramite la mandataria chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto Controparte_1 CP_2
ingiuntivo n. 1361/20 nei confronti di . Parte_1
A sostegno della domanda allegava:
- Di essere divenuta titolare del credito di cui al ricorso a fronte di cessione di rapporti bancari in blocco, regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale;
- Banca 24-7 s.p.a. concedeva, tramite Kema Finanziaria s.p.a., finanziamento a;
Parte_1
- A garanzia del credito, Kema Finanziaria s.p.a. stipulava con polizza di Parte_2
assicurazione Rischio Impiego;
- Il regolamento contrattuale prevedeva la surroga nei diritti e nelle facoltà della banca mutuante per le somme eventualmente corrisposte a fronte della copertura assicurativa;
corrispondeva la somma di Euro 6.663,04, per la quale dunque era si surrogava Parte_2
pagina 2 di 5 alla mutuante;
- cedeva il credito a IAM s.p.a.; Parte_2
- IAM s.p.a. lo cedeva a sua volta a che successivamente lo cedeva a . CP_2 CP_1
Veniva dunque ingiunto a a fronte dell'inadempimento nonostante i solleciti, il pagamento Parte_1
della somma di Euro 7.255,32, oltre ad interessi e spese.
Interponeva opposizione eccependo: Parte_1
- Difetto di prova circa la titolarità del credito in capo all'ingiungente, che non produceva le singole cessioni asseritamente succedutesi nel tempo;
- Intervenuta prescrizione del credito, atteso che la surroga sarebbe intervenuta nel gennaio 2010, cioè dodici anni prima della notifica del decreto ingiuntivo;
- Difetto di prova circa l'an del credito: mancavano infatti il contratto di finanziamento e la quietanza di pagamento.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso eccepito. Controparte_1
Parte opposta depositava i contratti di cessione del credito e i relativi elenchi dei crediti ceduti (doc. 2), contestava l'eccezione di prescrizione, sia a fronte della scadenza dell'ultima rata di mutuo nel dicembre 2013, sia a fronte degli atti interruttivi della prescrizione (doc. 4 e 8 monitorio).
In sede di prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e veniva assegnato termine per l'espletamento della procedura di mediazione;
a fronte dell'esito negativo, dietro richiesta dei difensori venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Non venivano formulate istanze istruttorie e, in sede di udienza del 27 gennaio 2025, i difensori precisavano le conclusioni rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (avendo in precedenza depositato note difensive autorizzate).
L'opposizione merita accoglimento.
Riveste carattere assorbente l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ciò è peraltro rispettoso di quanto ritenuto relativamente al principio della c.d. ragione più liquida, che impone al giudice di eseguire “… l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé, a sorreggere la decisione”, (SS.UU. sentenze nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014). Esso infatti risulta osservante degli immanenti obiettivi di speditezza e concentrazione delle decisioni.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, in maniera assolutamente condivisibile, ha chiarito che detto principio risulta applicabile anche al rapporto tra questioni di merito e questioni pregiudiziali e/o preliminari di rito (Cass. Civ. sent. n. 5804/17).
Non a caso essa ha affermato che è consentito al giudice “… sostituire il profilo dell'evidenza a quello
pagina 3 di 5 dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e conseguentemente basare la pronuncia sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre prospettate, senza che queste ultime debbano essere esaminare preventivamente (tra molte, Cass.
Civ. sent. n. 9370/18, n. 2909/17, n. 2853/17, n. 2977/16, SS.UU. n. 23542/15, SS.UU. n. 9936/14,
Cass. Civ. n. 12202/14, n. 15106/13, SS.UU. 6826/10).
Questi i motivi.
La domanda monitoria poggia sull'avvenuto pagamento, da parte della cedente dell'opposta, della somma di Euro 6663,04 in data 11.10.2010 (doc. 6 fascicolo monitorio).
Il pagamento è stato effettuato in adempimento di quanto previsto dal contratto di finanziamento (doc.
1 monitorio) e della collegata polizza n. 582750 (doc. 2 monitorio).
L'opposta, dunque, ha agito in surroga nei confronti del debitore.
Il dies a quo relativo al termine prescrizionale di anni dieci, tuttavia, decorre dal momento del pagamento dell'importo suindicato, ovvero dall'11 ottobre 2010.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 14 gennaio 2022.
Atteso che l'opponente in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha eccepito l'assenza di prova circa l'avvenuta ricezione degli atti interruttivi della prescrizione – allegati da parte opposta sub docc. 4, 7 e 8 fascicolo monitorio – e che parte opposta in corso di causa non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto corretto invio (e della conseguente ricezione) di detti atti interruttivi, il termine decennale deve ritenersi inutilmente decorso.
Non è infatti accoglibile l'impostazione difensiva di cui alla comparsa di costituzione e risposta, ove la convenuta opposta ha rilevato che il termine di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, atteso che l'oggetto della domanda non è relativo al contratto di finanziamento – estinto ed adempiuto con il pagamento – quanto piuttosto al pagamento della polizza e alla conseguente surroga.
L'accoglimento dell'opposizione determina la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato, con applicazione dei valori minimi quanto alla fase decisionale avendo le parti rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione;
pagina 4 di 5 2) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1361/21;
3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta al pagamento in favore di parte attrice opponente della somma di Euro 4.227,00 a titolo di compensi, Euro 118,50 per spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 587/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISEROCCHI Parte_1 C.F._1
MARCO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MISEROCCHI MARCO
ATTORE- OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARFARIELLO PAOLA, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FARFARIELLO PAOLA
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis,
- in via preliminare nel merito, accertata la carenza di titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio in capo a revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto Controparte_1
n. 1361/2021 emesso e depositato in data 23.11.2021, nella procedura monitoria n. 2814/2021 R.G. e, per l'effetto, respingere la pretesa avanzata dalla nei confronti del Sig.ri Controparte_1 Parte_1
; - nel merito, sempre in via preliminare, accertata l'intervenuta prescrizione nei confronti del
[...]
Sig. dell'asserito credito azionato in sede monitoria da revocare Parte_1 Controparte_1
e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1361/2021 emesso e depositato
pagina 1 di 5 in data 23.11.2021, nella procedura monitoria n. 2814/2021 R.G. e, per l'effetto, respingere la pretesa avanzata dalla suddetta società nei confronti dell'opponente Sig. ; Parte_1
- in via principale nel merito, accertata l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per tutti i motivi su esposti, in totale accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1361/2021 emesso e depositato in data
23.11.2021, nella procedura monitoria n. 2814/2021 R.G. e, per l'effetto, respingere la pretesa avanzata da nei confronti dell'opponente Sig. ; Controparte_1 Parte_1
- nel merito, in via subordinata, in ipotesi di condanna degli opponenti al pagamento di somme in favore revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto Controparte_1
n. 1361/2021 emesso e depositato in data 23.11.2021, nella procedura monitoria n. 2814/2021 R.G. e rideterminare l'importo effettivamente dovuto dall'opponente alla predetta al netto di quanto CP_1
già pagato dal Sig. , delle somme non dovute a titolo di interesse, delle somme non Parte_1
dovute a titolo di interesse moratorio, anche per anatocismo. Il tutto con vittoria dei compensi e delle spese di lite oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovuta”.
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia alla S.V. Ill.ma, contrariis rejectis, previa ammissione dei dedotti e deducendi mezzi istruttori, In via preliminare Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e comunque infondata. Previo esperimento della Mediazione.
Nel merito. Rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
tramite la mandataria chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto Controparte_1 CP_2
ingiuntivo n. 1361/20 nei confronti di . Parte_1
A sostegno della domanda allegava:
- Di essere divenuta titolare del credito di cui al ricorso a fronte di cessione di rapporti bancari in blocco, regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale;
- Banca 24-7 s.p.a. concedeva, tramite Kema Finanziaria s.p.a., finanziamento a;
Parte_1
- A garanzia del credito, Kema Finanziaria s.p.a. stipulava con polizza di Parte_2
assicurazione Rischio Impiego;
- Il regolamento contrattuale prevedeva la surroga nei diritti e nelle facoltà della banca mutuante per le somme eventualmente corrisposte a fronte della copertura assicurativa;
corrispondeva la somma di Euro 6.663,04, per la quale dunque era si surrogava Parte_2
pagina 2 di 5 alla mutuante;
- cedeva il credito a IAM s.p.a.; Parte_2
- IAM s.p.a. lo cedeva a sua volta a che successivamente lo cedeva a . CP_2 CP_1
Veniva dunque ingiunto a a fronte dell'inadempimento nonostante i solleciti, il pagamento Parte_1
della somma di Euro 7.255,32, oltre ad interessi e spese.
Interponeva opposizione eccependo: Parte_1
- Difetto di prova circa la titolarità del credito in capo all'ingiungente, che non produceva le singole cessioni asseritamente succedutesi nel tempo;
- Intervenuta prescrizione del credito, atteso che la surroga sarebbe intervenuta nel gennaio 2010, cioè dodici anni prima della notifica del decreto ingiuntivo;
- Difetto di prova circa l'an del credito: mancavano infatti il contratto di finanziamento e la quietanza di pagamento.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso eccepito. Controparte_1
Parte opposta depositava i contratti di cessione del credito e i relativi elenchi dei crediti ceduti (doc. 2), contestava l'eccezione di prescrizione, sia a fronte della scadenza dell'ultima rata di mutuo nel dicembre 2013, sia a fronte degli atti interruttivi della prescrizione (doc. 4 e 8 monitorio).
In sede di prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e veniva assegnato termine per l'espletamento della procedura di mediazione;
a fronte dell'esito negativo, dietro richiesta dei difensori venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Non venivano formulate istanze istruttorie e, in sede di udienza del 27 gennaio 2025, i difensori precisavano le conclusioni rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (avendo in precedenza depositato note difensive autorizzate).
L'opposizione merita accoglimento.
Riveste carattere assorbente l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ciò è peraltro rispettoso di quanto ritenuto relativamente al principio della c.d. ragione più liquida, che impone al giudice di eseguire “… l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé, a sorreggere la decisione”, (SS.UU. sentenze nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014). Esso infatti risulta osservante degli immanenti obiettivi di speditezza e concentrazione delle decisioni.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, in maniera assolutamente condivisibile, ha chiarito che detto principio risulta applicabile anche al rapporto tra questioni di merito e questioni pregiudiziali e/o preliminari di rito (Cass. Civ. sent. n. 5804/17).
Non a caso essa ha affermato che è consentito al giudice “… sostituire il profilo dell'evidenza a quello
pagina 3 di 5 dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e conseguentemente basare la pronuncia sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre prospettate, senza che queste ultime debbano essere esaminare preventivamente (tra molte, Cass.
Civ. sent. n. 9370/18, n. 2909/17, n. 2853/17, n. 2977/16, SS.UU. n. 23542/15, SS.UU. n. 9936/14,
Cass. Civ. n. 12202/14, n. 15106/13, SS.UU. 6826/10).
Questi i motivi.
La domanda monitoria poggia sull'avvenuto pagamento, da parte della cedente dell'opposta, della somma di Euro 6663,04 in data 11.10.2010 (doc. 6 fascicolo monitorio).
Il pagamento è stato effettuato in adempimento di quanto previsto dal contratto di finanziamento (doc.
1 monitorio) e della collegata polizza n. 582750 (doc. 2 monitorio).
L'opposta, dunque, ha agito in surroga nei confronti del debitore.
Il dies a quo relativo al termine prescrizionale di anni dieci, tuttavia, decorre dal momento del pagamento dell'importo suindicato, ovvero dall'11 ottobre 2010.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 14 gennaio 2022.
Atteso che l'opponente in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha eccepito l'assenza di prova circa l'avvenuta ricezione degli atti interruttivi della prescrizione – allegati da parte opposta sub docc. 4, 7 e 8 fascicolo monitorio – e che parte opposta in corso di causa non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto corretto invio (e della conseguente ricezione) di detti atti interruttivi, il termine decennale deve ritenersi inutilmente decorso.
Non è infatti accoglibile l'impostazione difensiva di cui alla comparsa di costituzione e risposta, ove la convenuta opposta ha rilevato che il termine di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, atteso che l'oggetto della domanda non è relativo al contratto di finanziamento – estinto ed adempiuto con il pagamento – quanto piuttosto al pagamento della polizza e alla conseguente surroga.
L'accoglimento dell'opposizione determina la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato, con applicazione dei valori minimi quanto alla fase decisionale avendo le parti rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione;
pagina 4 di 5 2) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1361/21;
3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta al pagamento in favore di parte attrice opponente della somma di Euro 4.227,00 a titolo di compensi, Euro 118,50 per spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 5 di 5