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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/10/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 3030/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
17.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13.12.2024 da e da Parte_1 [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DI MAIO ROSA, tendente ad ottenere la Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CARINOLA (CE) in data 05.09.2009; ER rilevato che dal matrimonio è nata una figlia (il 15.09.2010); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 4.04.2013; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. 1 coniugi vivranno separati definitivamente, senza alcuna pretesa, rilasciando sin d'ora ogni consenso per espatrio;
1 ER 2. il sig. verserà alla minore un assegno di mantenimento mensile di € Parte_2
350,00 (Euro trecentocinquanta/00) con rivalutazione annua sulla base degli indici
ISTAT da corrispondersi entro il 5° giorno di ciascun mese alla sig.ra Parte_3
, a mezzo di bonifico bancario. Le parti concordano che gli assegni famigliari
[...]
ER saranno percepiti tutti dalla GN per la figlia . Pt_1
ER 3. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ai coniugi, ma vivrà con la madre sig.ra la : Parte_1
4. Il padre potrà vedere la figlia, accordandosi con la GN e la bambina, Pt_1 secondo le sue esigenze lavorative e di studio. Potrà vederla durante la settimana, una volta a settimana ed il fine settimana alternato. Potrà vedere la figlia nei giorni di festa natalizie e pasquali, previo accordo con la stessa e con la GN . Infine, potrà Pt_1 tenerla per dieci giorni consecutivi, d'estate, previa indicazione delle date, entro il 30 giugno e sempre previo consenso della figlia e della GN , sulla base delle Pt_1
ER esigenze organizzative delle stesse e della volontà della figlia;
5. Il fondo patrimoniale effettuato durante il matrimonio continua fino a quando la minore diventa maggiorenne. A tal fine, dopo la maggiore età, il fondo si scioglie, per cui le parti concordano che gli immobili presenti nel fondo patrimoniale saranno donati alla minore ER
, con atto notarile da effettuarsi entro trenta giorni dal raggiungimento della maggiore età. Le spese della donazione saranno a carico di entrambe le parti;
ER 6. Le spese straordinarie, relative ad , ivi compreso studio, avvio al lavoro tutto quanto necessario alla figlia, saranno suddivise al cinquanta per cento tra i genitori.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Carinola (CE) il
05.09.2009 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARINOLA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
2 D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.25, parte II, serie A, anno
2009);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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