Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 7084/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Dr.ssa Anna
Scognamiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7084/2020 R.G. avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Salvatore Coppola, c.f. , presso il cui studio in Napoli, via Leone C.F._2
Marsicano, 2, elettivamente domicilia giusta procura in atti.
- ATTRICE-
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Pagnano, c.f. , presso il cui studio in C.F._4
IV (NA) al C.so Umberto I, 409, elettivamente domicilia giusta procura in atti.
- CONVENUTA-
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._5 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mariano D'Amico, (c.f. e Carmela C.F._6
Melucci (c.f. ), presso il cui studio in Napoli alla Via G. Porzio Is. G/1, C.F._7
elettivamente domicilia giusta procura in atti
- CONVENUTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI : Come da verbale del 21.03.2025 pagina 1 di 15
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto al ruolo in data 07.08.2020, l'attore, innanzi generalizzato premesso:
- di essere figlia ed erede di nata a [...] il [...], deceduta in Casavatore il Persona_1
02.05.2008;
- che lasciava alle tre figlie superstiti Persona_1 Parte_1 Controparte_2
e un compendio ereditario composto da n. 45 immobili e
[...] Controparte_1 appezzamenti di terreno identificati nell'atto introduttivo e nei documenti allegati;
- che la convenuta occupava, dal 1992, l'immobile sito in Casavatore Controparte_2
(NA) alla Piazza Volta, 12 ed usufruiva, altresì, di un box sito in Casavatore (NA), via E. Segrè, 9, mentre nei periodi estivi usufruiva di uno degli appartamenti in Castellabate;
- che la convenuta occupava, dal 1997, l'immobile sito in IV (NA) al Controparte_1
Corso Umberto, 180 ed usufruiva nei periodi estivi di uno degli appartamenti in Castellabate;
- che taluni immobili, originariamente facenti parte del compendio, erano già stati venduti dalle coeredi;
- che uno degli immobili, facenti parte del compendio, sito in IV al C.so Umberto, 174, era stato concesso in locazione ed il cui canone confluiva su un conto cointestato alle sorelle CP_2
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva: “1) ordinare lo scioglimento della comunione sugli immobili caduti in successione come sopra descritti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
2) nominare un consulente tecnico di ufficio che proceda alla formazione della massa ereditaria di e predisponga un progetto di divisione a norma dell'art. 789 cpc Persona_1
delle singole quote, da attribuirsi agli aventi diritto nella misura di legge;
3) in caso di consenso espresso e favorevole delle parti, disporre con ordinanza la divisione dei beni elencati in premessa e caduti nella successione della de cuius ; 4) in caso di contestazione rimettere le parti Persona_1 davanti al Collegio per la decisione a norma dell'art. 187 cpc;
5) ordinarsi alle convenute il deposito del rendimento della gestione dei beni comuni dal 2 maggio 2008 alla data della effettiva divisione;
6) tenere conto dei frutti goduti dalle convenute per il godimento degli immobili in loro possesso;
7) darsi incarico al CTU di calcolare il valore locativo degli immobili ereditari, dalla data della morte della de cuius, calcolando le differenze dovute all'istante per il godimento stesso;
8) condannare le convenute a rimettere all'istante le somme che dovessero risultare dovute alla luce della determinazione del valore locativo degli immobili in loro possesso e caduti in successione;
9) porre le spese e competenze di lite, legali e tecniche, a carico delle convenute, che vanno condannate anche ex art. 96 cpc per aver impedito una divisione bonaria e reso necessario il presente giudizio”.
pagina 2 di 15 In data 18.11.2020, si costituiva la quale pur aderendo alla domanda di Controparte_1
divisione, chiedeva il rigetto delle avverse domande di rendiconto del possesso di taluni beni ereditari, nonché della domanda risarcitoria per responsabilità aggravata, deducendo altresì:
- che parte attrice nella ricostruzione del compendio ereditario, non aveva precisato che una parte dei menzionati beni erano di proprietà esclusiva della de cuius madre delle condividenti, Persona_1 altri di proprietà esclusiva del de cuius , padre delle istanti, deceduto in data Persona_2
08.08.2004, ed altri ancora di proprietà di entrambi i genitori, per cui in via preliminare si rendeva necessaria anche l'apertura della successione del de cuius ; Persona_2
- che nell'anno 2002, il de cuius , padre delle sorelle parti in causa, alienava Persona_2
l'immobile sito in Napoli al Viale Augusto, 148, corrispondendo il ricavato della vendita, per metà alla moglie e per metà all'attrice , al fine di consentirle l'acquisto Persona_1 Parte_1 dell'appartamento sito in Milano, Via Gaspare Spontini, 1, angolo C.so Buenos Aires;
- che tutti gli appartamenti del compendio, fatta eccezione per quelli ad abiti ad abitazione principale da e da erano nella libera disponibilità Controparte_1 Controparte_2
delle coeredi e nessuna delle comproprietarie si era servita in modo esclusivo della cosa comune;
- che gli appartamenti in Castellabate erano utilizzati direttamente da tutte le coeredi o locati a terzi nel periodo estivo e i proventi delle locazioni confluivano in un conto cointestato alle germane
CP_2
- che l'attrice non aveva manifestato l'intenzione di utilizzare direttamente gli immobili adibiti dalle altre due germane ad abitazione principale, né si era opposta all'utilizzo da parte delle sorelle;
- che ciascuna figlia aveva ricevuto al momento del matrimonio un appartamento da adibire ad abitazione del costituendo nucleo familiare, mentre per , trasferitasi a Milano, i Parte_1
genitori le avevano corrisposto una somma in danaro dopo aver venduto un bene di loro proprietà;
- che l'immobile, sito in IV, occupato dalla convenuta era stato Controparte_1
inizialmente concesso in comodato dal padre, e successivamente veniva completato, manutenuto ed ammodernato ad esclusiva cura e spese della convenuta.
Per queste ragioni chiedeva: “I. Dichiarare aperte le successioni dei genitori delle odierne parti in causa, de cuius , nato a [...] il [...], deceduto ab intestato in Persona_2
Agropoli (SA) in data 08.08.2004, con ultimo domicilio in Casavatore (NA), e de cuius , Persona_1
nata a [...] il [...], deceduta ab intestato in Casavatore in data 02.05.2008, con ultimo domicilio in Casavatore (NA). II. Disporre, in ossequio ai criteri dettati per la successione legittima, la divisione della massa ereditaria, costituita oltre che dagli immobili indicati dall'attrice nel libello introduttivo, anche dal donatum, ovvero la donazione indiretta da parte dei de cuius alla figlia , Pt_1
pagina 3 di 15 odierna attrice, dell'immobile in Milano o parte di esso, il cui valore è da determinarsi al momento dell'apertura della successione. III. Rigettare la domanda attorea di rendimento della gestione dei beni comuni in quanto gli stessi sono gestiti congiuntamente dai coeredi. IV. Rigettare, per i motivi dettagliati al capo 3 che precede, la domanda di rendiconto nei confronti della comparente per la detenzione dell'immobile in IV (NA) al C.so Umberto I, 180, di cui si chiede l'assegnazione in sede di divisione, unitamente alle parti accessorie. V. Accertare e dichiarare che il cespite in IV
(NA) al C.so Umberto I, 180, di cui la comparente ha chiesto l'assegnazione, dovrà essere valutato dal nominando Ctu allo stato grezzo, o, alternativamente, riconoscere alla coerede la somma di €
49.056,96, per i lavori ivi eseguiti dalla ER , unitamente al coniuge, o quella somma CP_1
maggiore o minore da accertare anche a mezzo Ctu, quale credito da imputare alla massa ereditaria, oltre interessi e rivalutazione. VI. Rigettare ogni avversa richiesta perché infondata in fatto ed in diritto anche con riferimento alla condanna ex art. 96 III comma cpc. VII. Porre a carico dell'attrice le spese legali, tecniche della presente divisione in considerazione dell'atteggiamento ostativo manifestato, valutando la condanna d'ufficio di cui all'art. 96, III comma cpc.”
Si costituiva in data 19.11.2020 che aderiva alla domanda di Controparte_2
divisione, ma deduceva:
- che non era stata aperta la successione del de cuius , padre dell'istante; Persona_2
- che aveva ricevuto una somma in danaro per l'acquisto del suo immobile in Parte_1
Milano;
- di essere affetta da patologie che limitavano la propria capacità di deambulazione per cui insisteva per l'attribuzione dell'immobile da lei adibito a dimora familiare sito in Casavatore (NA),
Piazza Volta, 12 (piano 6), e dell'immobile sito sempre in Casavatore (NA), Piazza Volta, 12 (piano 7), come da volontà della defunta riconosciuta anche da con una missiva Persona_1 Parte_1
del 02.06.2009;
- di essersi gravata in via diretta ed esclusiva delle spese di manutenzione degli immobili ereditari utilizzati.
Per tali ragioni chiedeva: 1) procedere, previa verifica della documentazione depositata da parte attrice, allo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalle successioni paterna e materna, afferente gli immobili di cui è causa;
2) nominare, nelle more della presente azione, un custode dei beni ereditari al fine di amministrare gli stessi;
3) disporre la collazione da parte della signora
e pertanto conferisca in collazione a favore delle coeredi tutto ciò che ha ricevuto Parte_1 dai genitori defunti per donazione direttamente o indirettamente;
4) disporre l'attribuzione in favore della sig.ra dei cespiti siti in Casavatore alla Piazza A Volta n.12, piano Controparte_2
pagina 4 di 15 6, scala A, al catasto fgl.4, n.239, sub 32 e l'immobile sempre sito in Casavatore - Piazza A Volta n.12, piano 7, scala b, al catasto fgl.4, n.239, sub 62 (entrambi di proprietà esclusiva della sig.ra Per_1
) e provvedere all'eventuale conguaglio in denaro in favore degli altri coeredi 5) procedere
[...] all'eventuale vendita dei beni non ritenuti comodamente divisibili dal CTU e procedere all'assegnazione delle rispettive quote del ricavato della vendita alle coeredi;
6) accertare e quantificare le somme dovute da ogni singolo erede per l'occupazione degli immobili oggetto di causa, con conseguente compensazione e/o conguaglio, tenuto conto dei periodi di effettivo utilizzo dei detti immobili nonché delle spese sostenute delle eredi per la manutenzione dei beni occupati e/o utilizzati e ogni altra spesa/costo dalle stesse sostenute a diverso titolo in relazione ai beni da dividere;
7) emettere ogni altro provvedimento del caso.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c, conferito incarico al CTU, ing. , che Persona_3 depositava l'elaborato peritale in data 09.12.2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21.03.2023, solo in ordine alla donazione indicata dalle convenute a favore dell'attrice da imputare a collazione e assegnata in decisione con la concessione di termini di giorni 20 per il deposito delle conclusionali e di giorni 10 per le repliche.
Con sentenza non definitiva n.2490/23 del 20.05.2023 pubblicata il 21.05.23 veniva accerta la donazione indiretta a favore di del 35,63% dell'immobile sito in Milano, Via Parte_1
Gaspare Spontini, 1, angolo C.so Buenos Aires f. 273, p.lla 355, sub 799, da imputare in collazione alla massa ereditaria di e spese alla pronuncia definitiva. Persona_1
Rimessa la causa sul ruolo veniva dato incarico al CTU ing. per la Persona_4
rideterminazione della massa ereditaria sulla scorta della predetta pronuncia imputando in collazione il valore dell'immobile di Milano dell'attrice nella percentuale del 35,63% calcolato al momento dell'apertura della successione ( avendo l'attrice preferito il conferimento del valore del bene e non della quota dell'immobile ).
Depositata la relazione in data 4.4.23 veniva conferito a quest'ultimo incarico per la formazione di un progetto divisionale depositato in data 4.12.24 e invitate le parti alla discussione del progetto di divisione per l'udienza del 21.3.25. Essendo sorte contestazioni in ordine solo ad alcuni punti del progetto il Giudice assegnava la causa a sentenza con il termine di gg 20 per comparse conclusionali e
20 per le repliche .
Le parti hanno sostanzialmente aderito al progetto divisionale del CTU ing. Persona_4
depositato il 04.12.24
L'Avv. D'Amico per la parte convenuta in relazione alla CTU depositata, ha accettato il progetto divisionale ma al fine di evitare future incomprensioni tra le parti relativamente agli immobili e terreni pagina 5 di 15 siti in Santa Maria di Castellabate, osservava che nell'elaborato peritale depositato non veniva menzionata la particella 282 (catasto terreni). Tale omissione secondo la parte era dovuta al fatto che il precedente CTU, Arch. , non aveva mai effettuato un rilievo topografico, ovvero il rilievo delle Per_3 aree esterne con relativi accessi dalla pubblica via. Tuttavia, l'Arch. , a pagina 54 della relazione Per_3
di consulenza finale depositata, affermava : "Relativamente agli immobili in Castellabate, vi è la particella 282 di mq 1536, particella residuale dai due tipi mappali, per inserimento dei fabbricati in mappa, da considerarsi come superficie pertinenziale ai due immobili insistenti su particelle 306 e 307 ad uso comune dei due fabbricati"
Per la convenuta l'avv. Vincenzo Pagnano, nonché la parte di persona, Controparte_1
accettavano il progetto divisionale predisposto dal nuovo CTU, ing. nella consulenza Per_4 depositata il 04.12.2024. Tuttavia, in caso di rendimento del conto sull'asserito suo godimento esclusivo del cespite in IV si opponeva alla quantificazione determinata dal precedente Ctu, arch.
, nella misura di € 45.841,00, calcolata dal 2008 o in quella di € 5.797,84, calcolata invece dalla Per_5
domanda del 2020, entrambe comunque da rettificare come già richiesto agli atti stante il rilascio del cespite da parte della sig.ra nel giugno 2022 e chiedeva di imputare detta somma alla quota CP_1
della predetta coerede con decurtazione in proporzione di un immobile a lei attribuito. in ordine all'area pertinenziale dei fabbricati in Santa Maria di Controparte_2
Castellabate, part.lla 282, si riservava la più ampia possibilità di richiederne in futuro la divisione o un regolamento d'uso della stessa. Assumendo che la particella 282 (catasto terreni) era un'area prospiciente e al servizio degli immobili contrassegnati dalle particelle 306 e 307, assegnati rispettivamente a (307) e (306), e deduceva Controparte_2 Controparte_1
quindi che dovesse essere considerata area pertinenziale dei due fabbricati suddetti (nella misura del
50%). Evidenziava che anche il CTU ing. aveva considerato, così come l'arch. , tale area Per_4 Per_3
come pertinenziale ai 2 fabbricati, 306 e 307.
L'avv.to Salvatore Coppola nonché la sig.ra aderivano in parte al progetto Parte_1 divisionale redatto dal CTU in ordine al quale contestavano l'assegnazione del sub 9 in TO al quale era stato attribuito un valore economico del tutto non conforme al suo modesto valore senza tenere conto che il locale necessitava di notevoli spese per l' allacciamento in fognatura e per l'alimentazione idrica. Sul punto chiedeva che tale locale non fosse a lei attribuito e il valore corrispondente compensato con il riconoscimento di ulteriore quota sul terreno in IV part 1 fgl 24 oppure part
142 fgl 24. Reiterava la richiesta avanzata negli atti difensivi di liquidazione degli importi a titolo di frutti per godimento esclusivo da parte di per l'immobile sub 32 e 122 in Casavatore e CP_2
da parte di per il sub 19 e sub 20 in IV. CP_1
pagina 6 di 15 Quanto all'immobile in Casavatore ex casa dei genitori chiedeva l'assegnazione senza il mobilio di provenienza ereditaria la cui destinazione doveva essere condivisa tra le coeredi( sub 34 part 239 fgl
4). Quanto al servizio d'argento di posate attualmente custodito da chiedeva la consegna CP_1 della quota parte a Gli avvocati Pagnano e D'Amico contestavano e impugnavano quanto ex Pt_1 adverso osservato dalla condividente perché inammissibile per tardività e infondato Parte_1 in fatto e diritto evidenziando che l'oggetto della presente divisione riguardava olo i beni immobili. Le parti presenti di persona confermano quanto a verbale.
Orbene partendo da quest'ultima eccezione in ordine ai beni mobili deve ritenersi la domanda in ordine al mobilio e all'argenteria inammissibile perché domanda nuova e tardiva .
Quanto al valore del cespite in TO osserva questo giudicante che i consulenti di parte non hanno mosso contestazioni in ordine alla valutazione del CTU la cui relazione pertanto si condivide nella sua interezza così come anche le valutazioni in ordine alla natura pertinenziale ai due immobili insistenti su particelle 306 e 307 ad uso comune dei due fabbricati in Santa Maria di Castellabate, della part.lla 282 come specificato dal CTU . Per_3
Quanto alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione per l'uso esclusivo dei beni ereditari va rilevato che l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato concesso In questi termini,
Cass., Sez. II, 9 febbraio 2015, n. 2423; Cass., Sez. II, 3 dicembre 2010, n. 24647; Cass., Sez. II, 4 dicembre 1991, n. 13036. Secondo le ultime due sentenze citate, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale. Ne consegue il rigetto della domanda di indennità di occupazione.
Passando al progetto divisionale del CTU ing. ritiene questo giudicante di Persona_4 approvarlo nella sua interezza con attribuzione delle quote come indicato dal CTU avendo quest'ultimo recepito le richieste in tale senso delle condividendi .
pagina 7 di 15 Correttamente il CTU ha accertato, che il cespite sito in IV (NA) al C.so Principe Umberto n.
180, individuato in NCEU al F. 31 P.lla 1075 Sub. 17, risulta conforme alla vigente normativa urbanistica e, quindi commerciabile, in forza alla DIA prot. n. 801 del 17/01/2007
(Cfr doc. 01). Di contro, per quanto concerne i beni siti in MI (CT) nulla è stato fatto in merito alla domanda di condono pendente. Ragion per cui, tali beni, vengono stralciati dalla massa immobiliare, in quanto non commerciabili. Per la medesima motivazione, viene stralciato il subalterno posto al II piano del fabbricato di TO (NA) sito alla via C.so Cesare Battisti n. 101.
La Suprema Corte ha chiarito che "gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967"
(per tutte, Cass., Civ., Sez. Un., 7/10/2019 n.. 25021).
Ne consegue che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art.
40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Vanno pertanto in conformità al progetto divisionale attribuiti alla SI.ra : Controparte_2
1) diritto di proprietà pari ad 1/3 di appezzamento di terreno in Contrada Gelsi di Cantone, della consistenza di circa metri quadrati duemilacentoquarantatre (mq. 2.143), censito nel Catasto
CP_ dei Terreni del Comune di IV al foglio 24, con la p.lla 142 (ex 1/b), semin. arb. cl. 1, are 21,43.
2) diritto di proprietà pari ad 2/3 di quota indivisa pari a 428/3000 dell'appezzamento di terreno in Contrada Gelsi di Cantone, della consistenza di circa metri quadrati quattromilanovecentonovantasette (mq. 4.997), censito nel Catasto dei Terreni del Comune
pagina 8 di 15 CP_ di IV al foglio 24, con la p.lla 1 (ex 1/a), semin. arb. cl. 1, are 49.97, Deduz.
P2B;
3) piena proprietà appartamento posto al piano sesto (6°) della scala "A" del complesso denominato Parco delle Acacie sito in Piazza Alessandro Volta n. 12 (ex 36), distinto dall'interno n. 23, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Casavatore al foglio
4, con la p.lla 239 ed il sub. 32, cat. A/2, cl. 5, vani 4,5, Piazza Volta A. n. 36, p. 6, int. 23, sc. A, superficie catastale totale mq. 107;
4) appartamento posto al piano settimo (7°) della scala "B" del complesso denominato Parco delle Acacie sito in Piazza Alessandro Volta n. 36, distinto dall'interno n. 27, censito nel
Catasto dei Fabbricati del Comune di Casavatore al foglio 4, con la p.lla 239 ed il sub.
62, cat. A/2, cl. 5, vani 6.5, Piazza Volta A. n. 36, p. 7, int. 27, sc. B, superficie catastale totale mq. 143.
5) piena proprietà box auto al piano sottostrada del fabbricato in via Emilio Segrè n. 9
(catastalmente n. 5), distinto dall'interno n. 49, della superficie di metri quadrati ventitre (mq.
23), censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Casavatore al foglio 4, con la p.lla
289 ed il sub. 122, cat. C/6, cl. 5, mq. 23, Via Segrè E. n. 5, p. S1, int. 49, superficie catastale totale mq. 27;
6) Diritto di proprietà pari a 1/2 terreno posto nella frazione Lago, della superficie di metri quadrati ottocentocinquanta (mq. 850), censito nel Catasto dei Terreni del Comune di
Castellabate al foglio 3, con la p.lla 283, seminativo, cl. 2, are 8.50.
7) piena proprietà appartamento sito nella frazione LAGO, nel fabbricato su tre livelli insistente sulla p.lla 307, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Castellabate al foglio 3, con la p.lla 307 ed il sub. 5, z.c. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 4, Frazione Lago, p. T, superficie catastale totale mq. 99;
8) piena proprietà piccolo appartamento sito nella frazione LAGO, nel fabbricato su tre livelli insistente sulla p.lla 307, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Castellabate al foglio 3, con la p.lla 307 ed il sub. 3, z.c. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 3, Frazione Lago, p. T;
9) piena proprietà piccolo appartamento sito nella frazione LAGO, nel fabbricato su tre livelli insistente sulla p.lla 307, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Castellabate al foglio 3, con la p.lla 307 ed il sub. 4, z.c. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 4, Frazione Lago, p. T;
10) piena proprietà piccolo appartamento sito nella frazione LAGO, nel fabbricato su tre livelli insistente sulla p.lla 307, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Castellabate al foglio 3, con la p.lla 307 ed il sub. 2, z.c. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 4, Frazione Lago, p. 1;
pagina 9 di 15 11) piena proprietà piccolo appartamento sito nella frazione LAGO, nel fabbricato su tre livelli insistente sulla p.lla 307, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Castellabate al foglio 3, con la p.lla 307 ed il sub. 1, z.c. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 3, Frazione Lago, p.1;
12) piena proprietà monolocale posto al piano terra del fabbricato in Corso Cesare Battisti n. 101, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di TO al foglio 6, con la p.lla 88 ed il sub. 3, cat. A/5, cl. 5, vani 1, mq. 33, Corso Cesare Battisti n. 99, p. T;
alla SI.ra : Controparte_1
1) piena proprietà di locale commerciale posto al piano terra del fabbricato in Corso Principe
Umberto n. 180 (già n. 107 e prima n. 101), censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di IV al foglio 31, con la p.lla 1075 ed il sub. 17, cat. C/1, cl. 6, mq. 37, Corso Umberto
I n. 101, p. T, mq. 37, superfice catastale totale mq 43;
2) piena proprietà appartamento posto al primo piano del fabbricato in Corso Principe Umberto
n. 180 (già n. 107), censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di IV al foglio 31,
p.lla 1075, sub. 19, cat. A/2, cl. 3, vani 5.5, Corso Umberto I n. 107, p. 1, superficie catastale totale mq. 143;
3) piena proprietà locale deposito posto al piano terra del fabbricato in Corso Principe Umberto
n. 180 (già n. 107 e prima 101), censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di IV al foglio 31, p.lla 1075, sub. 20, cat. C/2, cl. 7, mq.28, superfice catastale totale mq 33;
4) diritto di proprietà pari ad 1/3 di quota indivisa pari a 428/3000 dell'appezzamento di terreno in Contrada Gelsi di Cantone, della consistenza di circa metri quadrati quattromilanovecentonovantasette (mq. 4.997), censito nel Catasto dei Terreni del Comune
CP_ di IV al foglio 24, con la p.lla 1 (ex 1/a), semin. arb. cl. 1, are 49.97, Deduz.
P2B;
5) Diritto di proprietà pari a 1/2 terreno posto nella frazione Lago, della superficie di metri quadrati ottocentocinquanta (mq. 850), censito nel Catasto dei Terreni del Comune di Castellabate al foglio 3, con la p.lla 283, seminativo, cl. 2, are 8.50.
6) piena proprietà unità immobiliare sita nella frazione LAGO, nel fabbricato insistente sulla p.lla
306 , censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Castellabate al foglio 3, con la p.lla
306 ed il sub. 9, z.c. 1, cat. A/7, cl. 2, vani 10, Frazione Lago n. SC, p. T-1-S1, superficie catastale totale mq. 260, derivante dalla soppressione del sub. 2 della stessa p.lla 306 del fol. 3, giusta variazione per frazionamento e fusione del 18.11.2004 al prot. n. SA0461654
(n. 57529.1/2004)
pagina 10 di 15 7) piena proprietà piccolo appartamento sito nella frazione LAGO, nel fabbricato insistente sulla p.lla 306, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Castellabate al foglio 3, con la
p.lla 306 ed il sub. 3, z.c. 1, cat. A/2, cl. 3, vani 2,5, Frazione Lago, p. S1, superficie catastale totale mq. 42;
8) piena proprietà appartamento sito nella frazione LAGO, nel fabbricato insistente sulla p.lla
306, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Castellabate al foglio 3, con la p.lla
306 ed il sub. 10, z.c. 1, cat. A/2, cl. 3, vani 4, Frazione Lago, p. S1, superficie catastale totale mq. 58, derivante dalla soppressione del sub. 2 della stessa p.lla 306 del fol. 3, giusta variazione per frazionamento e fusione del 18.11.2004 al prot. n. SA0461654 (n.
57529.1/2004);
9) piena proprietà villetta unifamiliare posta in via Circumvallazione n. 124 nella località "Contrada
Serra", censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di San Gregorio Matese al foglio
20 con la p.lla 232, cat. A/4, cl. 4, vani 4, Contrada Serra, p. T, superficie catastale totale mq. 92;
10) piena proprietà appezzamento di terreno in località "Contrada Serra", della consistenza di metri quadrati centosessantaquattro (mq. 164), censito nel Catasto dei Terreni del Comune di San Gregorio Matese, al foglio 20 con la p.lla 268, ente urbano, are 1.64;
11) piena proprietà appezzamento di terreno in località "Contrada Serra", della consistenza di metri quadrati milleduecentocinquantasei (mq. 1.256), censito nel Catasto dei Terreni del
Comune di San Gregorio Matese al foglio 20 con la p.lla 222, seminativo, cl. 4, are 12.56;
12) piena proprietà appezzamento di terreno in località "Contrada Serra", della consistenza di metri quadrati duecentoquaranta (mq. 240), censito nel Catasto dei Terreni del Comune di
San Gregorio Matese, al foglio 20 con la p.lla 247, seminativo, cl. 4, are 2.40, R.D.Euro
0,50, R.A.Euro 0,43;
13) piena proprietà appezzamento di terreno in località "Contrada Serra", della consistenza di metri quadrati quattrocentotrentasei (mq. 436), censito nel Catasto dei Terreni del Comune di San Gregorio Matese, al foglio 20 con la p.lla 225, seminativo, cl. 4, are 4.36; alla SI.ra : Parte_1
1) piena proprietà del locale commerciale sito al piano terra ed al piano seminterrato del fabbricato in via Foria n. 242, posto in angolo tra via Foria e Vicolo II Sant'Antonio Abate, della superficie catastale di metri quadrati sessantasei (mq. 66), censito nel Catasto dei
Fabbricati del Comune di Napoli alla sez. VIC del foglio 1 1, p.lla 54 ed il sub. 4, z.c. 8, cat. C/1, cl. 4, mq. 66, Via Foria n. 245, p. T-S1;
pagina 11 di 15 2) piena proprietà del locale commerciale posto al piano terra del fabbricato in Vicolo II
Sant'Antonio Abate n. 23, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli alla sez. VIC del foglio 11, p.lla 54 ed il sub. 9, z.c. 8, cat. C/1 (già A/5), cl. 6, mq. 32;
3) piena proprietà appartamento posto al piano settimo (7°) della scala "A" del complesso denominato
Parco delle Acacie sito in Piazza Alessandro Volta n. 12 (ex 36), distinto dagli interni nn. 25/26, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Casavatore al foglio
4, con la p.lla 239 ed il sub. 34, cat. A/2, cl. 6, vani 9, Piazza Volta A. n. 36, p. 7, int. 25, sc.
A, superficie catastale totale mq. 219.
4) piena proprietà box auto al piano sottostrada del fabbricato in via Emilio Segrè n. 9
(catastalmente n. 5), distinto dall'interno n. 8, della superficie di metri quadrati ventuno (mq.
21), censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Casavatore al foglio 4, con la p.lla
289 ed il sub. 81, cat. C/6, cl. 5, mq. 21, Via Segrè E. n. 5, p. S1, int. 8, superficie catastale totale mq. 24;
5) diritto di proprietà pari ad 2/3 di appezzamento di terreno in Contrada Gelsi di Cantone, della consistenza di circa metri quadrati duemilacentoquarantatre (mq. 2.143), censito nel Catasto CP_ dei Terreni del Comune di IV al foglio 24, con la p.lla 142 (ex 1/b), semin. arb. cl. 1, are 21,43.
6) piena proprietà monolocale posto al piano terra del fabbricato in Corso Cesare Battisti n. 101, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di TO al foglio 6, con la p.lla 88 ed il sub. 4, cat. A/5, cl. 5, vani 1, mq. 27, Corso Cesare Battisti n. 103, p. T, superficie catastale totale mq. 27;
7) piena proprietà box auto posto al piano terra del fabbricato in Corso Cesare Battisti n. 101, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di TO al foglio 6, con la p.lla 88 ed il sub. 5, cat. C/2, cl. 2, mq.33;
8) piena proprietà di piccolo vano posto al piano terra del fabbricato in Corso Cesare Battisti n.
101, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di TO al foglio 6, con la p.lla 88 ed il sub. 18, cat. A/4 (già A/5), cl. 2, vani 1,5, Corso Cesare Battisti n. 101, p. T, superficie catastale totale mq. 35, R.C.Euro 77,47, derivante dal sub. 6 della p.lla 88 al fol. 6, giusta variazione del classamento
9) piena proprietà monolocale posto al primo piano del fabbricato in Corso Cesare Battisti n.
101, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di TO al foglio 6, con la p.lla 88 ed il sub. 9, cat. A/5, cl. 6, vani 1, Corso Cesare Battisti, p. 1, superficie catastale totale mq.
33;
pagina 12 di 15 AG :
dovrà versare a conguaglio a la somma di euro 1585,39 e a Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 2183,23. Controparte_2
Risulta, peraltro, non inopportuno rammentare che: “In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta
a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all'atto dell'assegnazione a uno soltanto dell'intero bene non comodamente divisibile;
da tale momento, quindi, sulla somma relativa sono dovuti gli interessi corrispettivi.” (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. II, 15 giugno 2012, n. 9845); 2) “La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo - al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 cod. civ. per l'adempimento informa specifica dell'obbligo di concludere il
pagina 13 di 15 contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) - non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni.” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2006, n. 22833).
La natura della presente controversia e l'esito della stessa, costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, giusta il disposto dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., compreso quelle relative alla Consulenza Tecnica d'Ufficio che, devono essere fatte gravare, in via definitiva, a carico di ambedue le condividenti predette, in eguale misura tra loro ed in solido nei riguardi dello stesso Consulente Tecnico d'Ufficio (cfr., all'uopo, Cass. 19 settembre 2006, n. 20314, secondo cui “... poiché la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza;
la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli (Cass. 8/07/1996, n. 6199; Cass. 2 febbraio 1994 n. 1022, 2 marzo 1973 n. 573; Cass. 9 febbraio
1963 n. 245). Ne consegue che il solo fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto questa spesa processuale per metà a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del c.t.u. L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del c.t.u., che, essendo ausiliario del giudice, svolge un'attività in funzione del processo, voluto (nell'accezione ampia del termine) da entrambe le parti. Pertanto, stante la solidarietà nel debito, il c.t.u. può richiedere a ciascuna delle parti
l'intero pagamento delle competenze liquidategli, anche se poste pro quota a carico di ciascuna delle parti.”).
Da ultimo, stante il disposto dell'art. 2646 cod. civ., deve, fin d'ora, essere autorizzata la trascrizione della presente sentenza, a cura del Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari territorialmente competente.
La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria promossa da nei confronti di e così Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
provvede :
pagina 14 di 15 • Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni così come individuati dal CTU ing.
nella relazione depositata il 04.12.2024 ; Per_4
• dispone l'attribuzione delle quote a favore di e Parte_1 Controparte_2 così come da progetto di divisione del CTU ing. Controparte_1 Persona_4
depositato il 04.12.2024 e riportato specificamente in motivazione;
• condanna al pagamento, in favore della convenuta , Parte_1 Controparte_1 dell'eccedenza a conguaglio, pari alla somma di euro 1585,39 e a favore di Controparte_2
di euro 2.183,23 oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla
[...]
data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
• rigetta la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione;
• dichiara interamente compensate, tra tutte le parti, le spese del presente giudizio;
• pone definitivamente a carico delle parti in eguale misura tra loro ed in solido nei confronti degli ausiliari arch. e ing. il pagamento delle spese relative alle Persona_3 Persona_4 consulenze tecniche d'ufficio, così come già liquidate;
• ordina al conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da qualsiasi responsabilità al riguardo .
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Aversa lì 06.05.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Anna Scognamiglio
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