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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/10/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 219 dell'anno 2019 vertente
TRA
PART. IVA in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Abruzzi n. 19 presso lo studio dell'avv. Ubaldo Marrone che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via E. Notarbartolo n. 5 presso lo studio degli Avv.ti Marco Favarò e Giovanni Lo Bue che lo rappresentano e difendono,
pag. 1 unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di nuovo difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1
convenuto in giudizio il signor al fine di sentir Controparte_1
accogliere la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 19.970,00,
oltre IVA e interessi moratori, a saldo dei lavori extra capitolato eseguiti per la realizzazione di una unità immobiliare posta al secondo piano dell'edificio sito in Misilmeri, via Padre Vocazionisti n. 6.
A fondamento della domanda rilevava che:
- aveva avuto commissionati dal sig. i lavori di cui al Controparte_1
preventivo di spesa redatto dal tecnico incaricato Arch. ; Persona_1
- tali lavori erano stati appaltati a corpo per € 57.000,00 somma interamente saldata dal committente;
- non aveva ricevuto il saldo dei lavori extra capitolato per i quali gli era stata pagata la somma di € 9.000,00 restando dovuto l'importo di €. 28.970,00.
pag. 2 In subordine chiedeva determinarsi ai sensi dell'articolo 1657 cod. civ. la misura del corrispettivo dovuto, con condanna al relativo pagamento.
Si costituiva in giudizio il sig. , che contestava la Controparte_1
fondatezza della domanda rilevando la incompleta o inesatta esecuzione dei lavori commissionati nonché, tra quelli extra capitolato, di alcune ripetizioni di voci già nel preventivo e la mancata contabilizzazione di importi versati.
In particolare, ammettendo la realizzazione di alcuni dei lavori extra capitolato per i quali riconosceva gli importi corrisposti per € 9.170,00, rilevava la mancata completa esecuzione di altri lavori previsti in preventivo e nell'extra capitolato per € 12.050,00.
In via riconvenzionale chiedeva la restituzione dell'importo di €. 12.050,00
corrisposto in eccesso rispetto ai lavori effettivamente compiuti, nonché il risarcimento dei danni conseguenti alla inesatta collocazione dei falsi telai a scrigno quantificati in € 20.000,00.
La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e CTU tecnica e all'udienza del 14.06.2024 celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. -.
Tanto premesso la domanda di parte attrice merita accoglimento.
pag. 3 Preliminarmente, deve rilevarsi che parte convenuta si è limitata ad eccepire l'incompleta realizzazione dei lavori extra capitolato e la loro incompleta realizzazione, ammettendo di aver corrisposto l'importo di €. 9.170,00.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25410 del 23 settembre 2024 ha ribadito che l'appaltatore che agisce per ottenere il pagamento del corrispettivo deve provare di aver adempiuto correttamente le proprie obbligazioni, ossia di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Tale
prova costituisce il fatto costitutivo del diritto di credito che giustifica la richiesta di pagamento.
Ed ancora, la Corte D'Appello Civile di Firenze con sentenza n. 429 del 23
marzo 2010 ha statuito “Nei rapporti contrattuali di appalto d'opera, l'appaltatore che
rivendica il diritto al compenso per prestazioni asseritamente eseguite ha l'onere di
fornire prova positiva e convincente dell'avvenuta esecuzione dell'opera commissionata,
non essendo sufficiente la mera allegazione o la produzione di elementi probatori
equivoci o contraddittori. La consulenza tecnica d'ufficio assume valore probatorio
prevalente quando accerta oggettivamente l'inesistenza dei lavori rivendicati,
costituendo prova positiva e certa che non può essere superata da testimonianze
generiche o incomplete. Le deposizioni testimoniali che si limitano a confermare
genericamente l'esecuzione di attività lavorative, senza che i testi abbiano conoscenza
diretta e specifica dell'identità degli oggetti sui quali l'opera sarebbe stata compiuta,
pag. 4 risultano inidonee a dimostrare l'adempimento contrattuale quando i testimoni
dichiarino di aver appreso solo dall'interessato l'identificazione dei beni oggetto della
prestazione.”.
Le risultanze istruttorie hanno avvalorato la fondatezza della domanda di parte attrice, confermando la spettanza dell'importo richiesto a saldo delle opere.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono state dallo stesso confermate anche a seguito dei chiarimenti resi sulle osservazioni avanzate, pervenendo al corrispettivo di €. 28.913,15 con applicazione del prezzario vigente all'epoca dei lavori risalenti al mese di giugno 2015.
In particolare, il nominato consulente Ing. a fronte della Persona_2
contestata mancata inclusione di alcune opere di rivestimento o finitura come lamentata da parte convenuta, ha precisato che l'incarico conferito riguardava esclusivamente l'accertamento delle opere contenute nel documento “lavori extra capitolato”, esulando l'indagine sulla inclusione dei detti lavori già
nell'originario preventivo di spesa.
Il professionista ha altresì ribadito la bontà delle conclusioni cui è pervenuto in considerazione anche dell'avvenuto accertamento in contraddittorio con le parti di ogni singola voce del documento in contestazione.
Ritenendo questo Giudice esaustive le risposte fornite dal CTU e concordando con le conclusioni cui lo stesso è pervenuto, deve ritenersi accertata e, quindi pag. 5 dovuta, la somma di €. 28.913,15 con applicazione del prezzario vigente all'epoca dei lavori risalenti al mese di giugno 2015, da cui decurtare l'importo di €. 9.000,00 che parte attrice ha ammesso di aver ricevuto dal committente,
pervenendo ad un credito in favore della società di €. 19.913,15.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dal sig. la stessa non CP_1
merita accoglimento atteso che non risulta assolto il relativo onere probatorio;
le testimonianze di parte convenute non hanno, invero, consentito di ritenere provata la mancata o inesatta esecuzione delle opere legittimante la richiesta di restituzione dell'importo di €. 12.050,00 né, conseguentemente, alcun diritto al risarcimento danni richiesti ma non provati.
Inoltre, dal convenuto nessuna prova è stata fornita relativamente alla corresponsione dell'importo di €. 4.500,00; all'udienza del 22.11.2021 il teste comproprietario dell'immobile non è stato escusso perchè Testimone_1
incapace di deporre ex art. 246 c.p.c. essendo portatore di un interesse che lo legittimava a partecipare al giudizio.
In conclusione, il sig. deve essere condannato al Controparte_1
pagamento, in favore della dell'importo di €. 19.913,15 oltre IVA Parte_1
ed interessi moratori dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
pag. 6 Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate in favore di parte attrice in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali.
Restano definitivamente a carico del convenuto soccombente le spese di CTU
liquidate come da separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione disattesa, così provvede,
- Dichiara che in persona del legale rappresentante pro- Parte_2
tempore, ha diritto al pagamento dell'importo di €. 19.913,15 oltre IVA ed interessi moratori dalla domanda giudiziale fino al soddisfo, a saldo del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori extra capitolato realizzati nell'immobile sito in Misilmeri, via Padre Vocazionisti n. 6;
- Condanna il sig. al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dell'importo di €. Pt_1
19.913,15 oltre IVA ed interessi moratori dalla domanda giudiziale fino al soddisfo, a titolo di saldo del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori extra capitolato realizzati nell'immobile sito in Misilmeri, via Padre Vocazionisti n. 6;
- Condanna il sig. al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle Pt_1
pag. 7 spese di lite liquidate in €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali;
- Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese in data 6 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 219 dell'anno 2019 vertente
TRA
PART. IVA in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Abruzzi n. 19 presso lo studio dell'avv. Ubaldo Marrone che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via E. Notarbartolo n. 5 presso lo studio degli Avv.ti Marco Favarò e Giovanni Lo Bue che lo rappresentano e difendono,
pag. 1 unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di nuovo difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1
convenuto in giudizio il signor al fine di sentir Controparte_1
accogliere la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 19.970,00,
oltre IVA e interessi moratori, a saldo dei lavori extra capitolato eseguiti per la realizzazione di una unità immobiliare posta al secondo piano dell'edificio sito in Misilmeri, via Padre Vocazionisti n. 6.
A fondamento della domanda rilevava che:
- aveva avuto commissionati dal sig. i lavori di cui al Controparte_1
preventivo di spesa redatto dal tecnico incaricato Arch. ; Persona_1
- tali lavori erano stati appaltati a corpo per € 57.000,00 somma interamente saldata dal committente;
- non aveva ricevuto il saldo dei lavori extra capitolato per i quali gli era stata pagata la somma di € 9.000,00 restando dovuto l'importo di €. 28.970,00.
pag. 2 In subordine chiedeva determinarsi ai sensi dell'articolo 1657 cod. civ. la misura del corrispettivo dovuto, con condanna al relativo pagamento.
Si costituiva in giudizio il sig. , che contestava la Controparte_1
fondatezza della domanda rilevando la incompleta o inesatta esecuzione dei lavori commissionati nonché, tra quelli extra capitolato, di alcune ripetizioni di voci già nel preventivo e la mancata contabilizzazione di importi versati.
In particolare, ammettendo la realizzazione di alcuni dei lavori extra capitolato per i quali riconosceva gli importi corrisposti per € 9.170,00, rilevava la mancata completa esecuzione di altri lavori previsti in preventivo e nell'extra capitolato per € 12.050,00.
In via riconvenzionale chiedeva la restituzione dell'importo di €. 12.050,00
corrisposto in eccesso rispetto ai lavori effettivamente compiuti, nonché il risarcimento dei danni conseguenti alla inesatta collocazione dei falsi telai a scrigno quantificati in € 20.000,00.
La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e CTU tecnica e all'udienza del 14.06.2024 celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. -.
Tanto premesso la domanda di parte attrice merita accoglimento.
pag. 3 Preliminarmente, deve rilevarsi che parte convenuta si è limitata ad eccepire l'incompleta realizzazione dei lavori extra capitolato e la loro incompleta realizzazione, ammettendo di aver corrisposto l'importo di €. 9.170,00.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25410 del 23 settembre 2024 ha ribadito che l'appaltatore che agisce per ottenere il pagamento del corrispettivo deve provare di aver adempiuto correttamente le proprie obbligazioni, ossia di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Tale
prova costituisce il fatto costitutivo del diritto di credito che giustifica la richiesta di pagamento.
Ed ancora, la Corte D'Appello Civile di Firenze con sentenza n. 429 del 23
marzo 2010 ha statuito “Nei rapporti contrattuali di appalto d'opera, l'appaltatore che
rivendica il diritto al compenso per prestazioni asseritamente eseguite ha l'onere di
fornire prova positiva e convincente dell'avvenuta esecuzione dell'opera commissionata,
non essendo sufficiente la mera allegazione o la produzione di elementi probatori
equivoci o contraddittori. La consulenza tecnica d'ufficio assume valore probatorio
prevalente quando accerta oggettivamente l'inesistenza dei lavori rivendicati,
costituendo prova positiva e certa che non può essere superata da testimonianze
generiche o incomplete. Le deposizioni testimoniali che si limitano a confermare
genericamente l'esecuzione di attività lavorative, senza che i testi abbiano conoscenza
diretta e specifica dell'identità degli oggetti sui quali l'opera sarebbe stata compiuta,
pag. 4 risultano inidonee a dimostrare l'adempimento contrattuale quando i testimoni
dichiarino di aver appreso solo dall'interessato l'identificazione dei beni oggetto della
prestazione.”.
Le risultanze istruttorie hanno avvalorato la fondatezza della domanda di parte attrice, confermando la spettanza dell'importo richiesto a saldo delle opere.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono state dallo stesso confermate anche a seguito dei chiarimenti resi sulle osservazioni avanzate, pervenendo al corrispettivo di €. 28.913,15 con applicazione del prezzario vigente all'epoca dei lavori risalenti al mese di giugno 2015.
In particolare, il nominato consulente Ing. a fronte della Persona_2
contestata mancata inclusione di alcune opere di rivestimento o finitura come lamentata da parte convenuta, ha precisato che l'incarico conferito riguardava esclusivamente l'accertamento delle opere contenute nel documento “lavori extra capitolato”, esulando l'indagine sulla inclusione dei detti lavori già
nell'originario preventivo di spesa.
Il professionista ha altresì ribadito la bontà delle conclusioni cui è pervenuto in considerazione anche dell'avvenuto accertamento in contraddittorio con le parti di ogni singola voce del documento in contestazione.
Ritenendo questo Giudice esaustive le risposte fornite dal CTU e concordando con le conclusioni cui lo stesso è pervenuto, deve ritenersi accertata e, quindi pag. 5 dovuta, la somma di €. 28.913,15 con applicazione del prezzario vigente all'epoca dei lavori risalenti al mese di giugno 2015, da cui decurtare l'importo di €. 9.000,00 che parte attrice ha ammesso di aver ricevuto dal committente,
pervenendo ad un credito in favore della società di €. 19.913,15.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dal sig. la stessa non CP_1
merita accoglimento atteso che non risulta assolto il relativo onere probatorio;
le testimonianze di parte convenute non hanno, invero, consentito di ritenere provata la mancata o inesatta esecuzione delle opere legittimante la richiesta di restituzione dell'importo di €. 12.050,00 né, conseguentemente, alcun diritto al risarcimento danni richiesti ma non provati.
Inoltre, dal convenuto nessuna prova è stata fornita relativamente alla corresponsione dell'importo di €. 4.500,00; all'udienza del 22.11.2021 il teste comproprietario dell'immobile non è stato escusso perchè Testimone_1
incapace di deporre ex art. 246 c.p.c. essendo portatore di un interesse che lo legittimava a partecipare al giudizio.
In conclusione, il sig. deve essere condannato al Controparte_1
pagamento, in favore della dell'importo di €. 19.913,15 oltre IVA Parte_1
ed interessi moratori dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
pag. 6 Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate in favore di parte attrice in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali.
Restano definitivamente a carico del convenuto soccombente le spese di CTU
liquidate come da separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione disattesa, così provvede,
- Dichiara che in persona del legale rappresentante pro- Parte_2
tempore, ha diritto al pagamento dell'importo di €. 19.913,15 oltre IVA ed interessi moratori dalla domanda giudiziale fino al soddisfo, a saldo del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori extra capitolato realizzati nell'immobile sito in Misilmeri, via Padre Vocazionisti n. 6;
- Condanna il sig. al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dell'importo di €. Pt_1
19.913,15 oltre IVA ed interessi moratori dalla domanda giudiziale fino al soddisfo, a titolo di saldo del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori extra capitolato realizzati nell'immobile sito in Misilmeri, via Padre Vocazionisti n. 6;
- Condanna il sig. al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle Pt_1
pag. 7 spese di lite liquidate in €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali;
- Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese in data 6 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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