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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/07/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3720/2024 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Vettore
e
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Andrea Vettore
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 26.9.2024 ricorso congiunto per Pt_1 CP_1 la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Siena il 31/05/2011 alle medesime condizioni
1 richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 12.12.2024 (sent. n.
424/2024 pubblicata il 12.12.2024, divenuta irrevocabile il 13.6.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
3/7/2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in PCT.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (12.12.2025) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
'
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Siena il 31/05/2011 tra Pt_1
e e trascritto nei registri dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Siena nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2011 Parte 2 Serie
C n.42.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. la casa coniugale ubicata nel Comune di Livorno in Via Coccoluto Ferrigni
75 di proprietà esclusiva di identificata al catasto fabbricati del Parte_1
Comune di Livorno foglio 30 particella 766 Sub 606 Cat A2 e Foglio 30 particella 766 sub 17 cat C2 rimarrà al suo unico ed effettivo proprietario Sig.ra anche a titolo di assegnazione, che la abiterà insieme alle figlie. Parte_1
2. Le figlie e rimarranno affidate ai genitori in modalità Per_1 Per_2 condivisa. Stante il fatto che il padre lavora a Siena le bambine durante la settimana staranno con la madre. I fine settimana dal sabato pomeriggio alla domenica sera alle 19 saranno alternati tra i genitori. Il padre durante la settimana, qualora fosse disponibile a Livorno, potrà passare una giornata con le figlie compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie stesse. Le festività Natalizie, Pasquali e le ricorrenze saranno trascorse dalle figlie in maniera alternata con i genitori secondo gli accordi che i genitori medesimi prenderanno di volta in volta;
3. Il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra la somma di € 400,00 CP_1 Pt_1 mensili complessive a titolo di mantenimento ordinario per le figlie, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dalla sentenza di separazione. Le spese straordinarie (per identificare le spese straordinarie si fa riferimento al protocollo CNF del 29-11-
2017 rubricato: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”.) che dovranno essere preventivamente concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori e verranno detratte in egual misura dai medesimi.
4. La moto BMW tg CF66486 e l'auto KY GN tg CS064JD rimarranno di esclusiva proprietà del Sig. Pt_2
5.Le auto modello Renault CL tg GR589JL, lo scooter MP tg EV57234 e lo Scarabeo PR tg XB23B9 rimarranno di esclusiva proprietà della Sig.ra
Pt_1
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Siena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
3 Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3720/2024 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Vettore
e
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Andrea Vettore
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 26.9.2024 ricorso congiunto per Pt_1 CP_1 la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Siena il 31/05/2011 alle medesime condizioni
1 richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 12.12.2024 (sent. n.
424/2024 pubblicata il 12.12.2024, divenuta irrevocabile il 13.6.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
3/7/2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in PCT.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (12.12.2025) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
'
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Siena il 31/05/2011 tra Pt_1
e e trascritto nei registri dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Siena nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2011 Parte 2 Serie
C n.42.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. la casa coniugale ubicata nel Comune di Livorno in Via Coccoluto Ferrigni
75 di proprietà esclusiva di identificata al catasto fabbricati del Parte_1
Comune di Livorno foglio 30 particella 766 Sub 606 Cat A2 e Foglio 30 particella 766 sub 17 cat C2 rimarrà al suo unico ed effettivo proprietario Sig.ra anche a titolo di assegnazione, che la abiterà insieme alle figlie. Parte_1
2. Le figlie e rimarranno affidate ai genitori in modalità Per_1 Per_2 condivisa. Stante il fatto che il padre lavora a Siena le bambine durante la settimana staranno con la madre. I fine settimana dal sabato pomeriggio alla domenica sera alle 19 saranno alternati tra i genitori. Il padre durante la settimana, qualora fosse disponibile a Livorno, potrà passare una giornata con le figlie compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie stesse. Le festività Natalizie, Pasquali e le ricorrenze saranno trascorse dalle figlie in maniera alternata con i genitori secondo gli accordi che i genitori medesimi prenderanno di volta in volta;
3. Il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra la somma di € 400,00 CP_1 Pt_1 mensili complessive a titolo di mantenimento ordinario per le figlie, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dalla sentenza di separazione. Le spese straordinarie (per identificare le spese straordinarie si fa riferimento al protocollo CNF del 29-11-
2017 rubricato: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”.) che dovranno essere preventivamente concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori e verranno detratte in egual misura dai medesimi.
4. La moto BMW tg CF66486 e l'auto KY GN tg CS064JD rimarranno di esclusiva proprietà del Sig. Pt_2
5.Le auto modello Renault CL tg GR589JL, lo scooter MP tg EV57234 e lo Scarabeo PR tg XB23B9 rimarranno di esclusiva proprietà della Sig.ra
Pt_1
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Siena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
3 Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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