TAR Roma, sez. 2T, sentenza 06/02/2026, n. 2400
TAR
Ordinanza cautelare 2 agosto 2024
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TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Ambiguità e erroneità di quesiti nella prova scritta

    Il giudice ha ritenuto che la formulazione dei quesiti rientri nella discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice e che il giudice amministrativo non possa sostituirsi a tale valutazione. Inoltre, ha evidenziato che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto alla neutralizzazione di uno dei quesiti contestati.

  • Improcedibile
    Tardività dell'impugnazione della nuova graduatoria

    La graduatoria del 9 agosto 2024 è stata regolarmente pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, come previsto dalla normativa. La sua denominazione di 'graduatoria definitiva di merito' chiarisce la sua natura. Pertanto, l'impugnazione tardiva rende il ricorso irricevibile.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    La nuova graduatoria del 9 agosto 2024 ha sostituito a tutti gli effetti quella del 13 maggio 2024 (rettificata il 24 maggio 2024). Pertanto, la ricorrente non trarrebbe alcuna utilità dall'annullamento della graduatoria originaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 06/02/2026, n. 2400
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2400
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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