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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
n. 273/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 273/2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 18 febbraio 2025 e promossa da:
– C.F. - nato il [...], a [...], ivi residente in [...] C.F._1 dei Bizantini n. 171, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via G. Carducci n. 18, presso lo studio dell'Avv. Elio SCARAMUZZINO – C.F. - che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 in atti;
-parte ricorrente-
CONTRO
- nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] – domiciliata CP_1 in via F. Nicotera n. 86, presso lo studio dell'avv. Antonio LARUSSA – C.F. – che la C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 12 marzo 2024, chiedeva al Tribunale adito, previa Parte_1 emissione del decreto - inaudita altera parte- ex art.473-bis 15 c.p.c., di disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio minorenne con le seguenti modalità: “a) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando
i tempi e le modalità della presenza del figlio minore presso ciascuno di essi e, per l'effetto, disporre in senso conforme a questi in ordine alla sua cura, istruzione ed educazione;
b) collocare il figlio minore prioritariamente presso la residenza della madre, stabilendo i tempi e le modalità di visita da parte del padre,
1 nonché i tempi e le modalità della presenza del figlio minore presso il padre, tenendo conto di come indicato nel piano genitoriale allegato;
d) stabilire la regolamentazione delle festività ufficiali e delle vacanze estive così come indicate nel piano genitoriale allegato;
e) stabilire a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio minore, che, in forza dei dati economici sopra indicati, può essere quantificato in una somma non superiore a euro 100,00 mensili, oltre quello di contribuire al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: - CHE l'odierno ricorrente ha intrattenuto una breve relazione sentimentale con la minore dalla quale, in data 24/03/2023, è nato un figlio, cui è CP_1 stato assegnato il nome di;
- CHE, all'atto della nascita, il figlio è stato regolarmente riconosciuto ER dall'odierno ricorrente;
- CHE, dal momento della nascita, il piccolo vive, insieme alla madre, ER
, presso l'abitazione dei nonni materni, e , sita in Lamezia CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Terme, via G. Murat n. 56; - CHE, la breve relazione sentimentale ha avuto un percorso altalenante e burrascoso, per motivi di incompatibilità caratteriale, che si sono sempre più acuiti, soprattutto dopo la nascita del piccolo;
- CHE, infatti, durante la descritta relazione, l'odierna resistente ha sporto, ER nei confronti del sig. e di suo padre, (nato il [...]), una querela per Parte_1 Persona_2 maltrattamenti, lesioni e minacce, dalla quale è scaturito un procedimento penale, che – però - si è concluso con provvedimento di archiviazione, per la palese infondatezza ed assurdità dell'assunto accusatorio;
- CHE la vera motivazione sottesa all'astio ed all'acredine dimostrata nei confronti dell'odierno ricorrente da parte della resistente, risiede nel fatto che questa non ha mai accettato la decisione del sig. di porre fine alla Pt_1 relazione sentimentale, tanto che, con la finalità di “ricostruire” l'unione, sia che i propri genitori CP_1 hanno ostinatamente cercato di far allontanare il ricorrente dalla sua famiglia d'origine, arrivando addirittura a minacciarlo che, se avesse avuto rapporti con i suoi genitori, non gli avrebbero più fatto vedere il piccolo;
- CHE, con il trascorrere del tempo, la resistente ha posto in essere la minaccia espressa, ER impedendo al ricorrente ed ai nonni paterni di poter vedere il piccolo;
- CHE, infatti, dai primi ER giorni del mese di febbraio 2024, la resistente - di fatto - impedisce al ricorrente di poter vedere il figlio e, nello stesso tempo, al piccolo di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il proprio ER genitore, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti dello stesso;
- CHE, in particolare, dai primi giorni del mese di febbraio 2024, la resistente ha imposto al ricorrente CP_1 ed ai nonni paterni di poter vedere il piccolo solo ed esclusivamente presso l'abitazione dei genitori ER della resistente, ben sapendo che tale modalità non è affatto perseguibile (né consigliabile), proprio a causa dei noti e difficili rapporti conflittuali esistenti tra il ricorrente e la sig.ra nonché tra le rispettive CP_1 famiglie;
- CHE, al fine di corroborare la particolare inimicizia e l'astio che intercorre tra i due nuclei familiari, si produce la copia del post pubblicato su “Facebook” dal nonno materno ( ) del Controparte_2 piccolo , che, benché non contenga espressamente i nomi dei destinatari delle minacce ed invettive, ER
è chiaramente rivolto al ricorrente ed alla sua famiglia;
- CHE, alla luce di quanto sopra esposto (e documentato), è evidente che il diritto di visita del piccolo , da parte del ricorrente, non può essere ER esercitato nelle forme e con le modalità volute dalla resistente, - CHE a nulla sono valsi i CP_1
2 tentativi di condurre a ragione la resistente, la quale, anche per il tramite del proprio avvocato, ha manifestato la ferma determinazione di non consentire al ricorrente di poter vedere il proprio figlio al di fuori dell'abitazione in cui risiedono i nonni materni;
- CHE, pertanto, si rende necessario il ricorso all'adita
Autorità Giudiziaria, affinché possano essere regolamentate le modalità ed i termini con i quali il ricorrente ed i propri genitori (nonni paterni) possano esercitare il diritto di visita del piccolo;
- CHE, poiché ER
è già da oltre un mese che la resistente non permette al ricorrente di poter vedere suo figlio, si chiede, ai sensi dell'art.473-bis.15 c.p.c., che venga adottato – “inaudita altera parte” - un provvedimento che, in attesa dei provvedimenti temporanei ed urgenti che saranno adottati nel presente giudizio, consenta al ricorrente di poter esercitare il proprio (sacrosanto) diritto di visita del figlio in un luogo diverso da quello ove ER risiedono i resistenti, e per – almeno - 3 pomeriggi a settimana;
- CHE, infatti, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la corretta instaurazione del contraddittorio, si rischia che il ricorrente non possa esercitare il suddetto diritto per diversi mesi, con innegabile pregiudizio anche per il piccolo , che ER viene privato dell'affetto paterno;
- CHE l'invocato provvedimento “inaudita altera parte” si rende necessario anche in considerazione della circostanza che, il 24/03/2024, il piccolo festeggerà il suo primo ER compleanno, al quale, stando così le cose, non potranno partecipare né il ricorrente né i nonni paterni, per cui si chiede che tale provvedimento statuisca anche sul punto, prevedendo un'equa ripartizione tra i genitori del tempo previsto per il festeggiamento del compleanno del figlio minore;
- CHE, al fine di agevolare
l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità adita, si rappresenta quanto segue: - il ricorrente svolge attività lavorativa alle dipendenze di un'impresa di pulizie, con contratto di lavoro a tempo determinato
(dal 02/10/23 al 31/03/24), ed osserva il seguente orario lavorativo: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; - la resistente, è iscritta all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, CP_1 presso l'Istituto ITE “De Fazio” di Lamezia Terme, dove frequenta il corso serale, che si tiene, dal lunedì al giovedì, dalle 16:30 alle 21:30 ed il venerdì, dalle 16:30 alle 20:30 e, durante la frequentazione del corso scolastico, il piccolo viene affidato alle cure dei nonni materni o, addirittura, dei bisnonni materni, ER che abitano nello stesso stabile ove risiedono i resistenti;
- pertanto, in considerazione degli impegni lavorativi del ricorrente e di quelli scolastici della resistente, è evidente che il piccolo potrebbe trascorrere ER tutti (o gran parte de) i pomeriggi della settimana insieme al padre ed ai nonni paterni, invece che stare sempre
(ed esclusivamente) con i nonni e i bisnonni materni, con i quali vive per 24 ore al giorno (sette giorni su sette); - CHE, in relazione alle condizioni economico/reddituali delle parti, si evidenzia quanto segue: - il ricorrente, dal 02/10/2023 e sino al 31/03/2024, percepisce una retribuzione mensile di circa 850,00 euro, in forza di contratto di assunzione a tempo determinato;
- la resistente vive all'interno dell'originario nucleo familiare, in cui entrambi i genitori sono percettori di reddito: il padre ( ) svolge l'attività Controparte_2 artigianale di serramentista (con sede in Lamezia Terme, Via Nicola Nicotera n. 7), la madre ( CP_3
), invece, svolge attività lavorativa subordinata, presso la mensa della scuola dell'infanzia “Antonio
[...]
Ferraro”, sita in Lamezia Terme via Salvatore Foderaro. Inoltre, la resistente ha percepito il “bonus” maternità, di circa 1.900,00 euro e percepisce, mensilmente, l'assegno unico di circa 350,00; - CHE non
3 sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
Con decreto emesso in data 18 aprile 2024, il Presidente del Tribunale – in qualità di giudice istruttore della controversia – rigettava l'istanza, ex art. 473.bis.15, c.p.c., avanzata da sulla base dei seguenti Parte_1 presupposti:
“rilevato che i criteri posti a sostegno della detta domanda sono sia di natura cronologica – il fatto di non poter vedere il figlio , nato dalla relazione sentimentale con la resistente, sig.re in ER CP_1 data 24 marzo 2023, dunque di appena un anno, regolarmente riconosciuto dall'odierno ricorrente - dal mese di febbraio 2024 – sia di merito e di opportunità – assumendo la parte che viva attualmente e dal ER momento della nascita, insieme alla madre, presso l'abitazione dei nonni materni, e Controparte_2 [...]
e che - a causa dei compromessi rapporti tra le parti, sfociati anche in azioni avviate in CP_3 sede penale - l'offerta ex adverso formulata di consentire al ricorrente di vedere il bambino, insieme ai nonni paterni, presso l'abitazione della on sarebbe di fatto praticabile;
CP_1 rilevato che l'opzione suggerita sarebbe quella di vedere sin d'ora il minore presso struttura protetta o in altra forma più opportuna, non appare allo stato consigliabile, sia perché costringerebbe il minore ad una forma non usuale di frequentazione del padre, sia anche e soprattutto perché occorre sul punto un'adeguata istruttoria, che necessità di un contraddittorio sul punto il più possibile ampio, che non può nella specie essere assicurato anche dal contraddittorio differito di cui allo strumento cautelare nella specie invocato”.
Dopo un breve rinvio della procedura per sopraggiunti impegni di natura istituzionale del giudice relatore,
Presidente del Tribunale, all'udienza dell'11 giugno 2024 compariva esclusivamente la parte ricorrente personalmente, unitamente al proprio difensore già costituito in atti.
Gli stessi insistevano nell'accoglimento del ricorso introduttivo, anche nella forma della regolamentazione urgente del diritto di visita del genitore ricorrente, precisando che il figlio minore nato fuori dal matrimonio era allocato presso l'abitazione e la dimora materna e che da tempo il regime di visita non veniva assicurato al genitore ricorrente, senza una ragionevole giustificazione.
A questo punto, il Presidente, si riservava di decidere.
Con decreto emesso in data 23 luglio 2024, il Presidente del Tribunale – sempre nella sua qualità sopra indicata
– rilevato che il difetto di notifica accertato con riferimento al ricorso principale (non assicurato presso gli esercenti la potestà genitoriale sulla resistente, all'epoca ancora minorenne), avrebbe determinato un ulteriore differimento in assenza di provvedimenti di merito, con rinvio in data successiva al periodo estivo, e che detta situazione avrebbe pregiudicato senza dubbio il diritto del genitore alla bigenitorialità, che assumeva di non poterla esercitare ormai da mesi – tanto da aver chiesto sin da subito i provvedimenti ex art.473-bis15 c.p.c. legge cd. Cartabia – pronunciava i provvedimenti indifferibili afferenti al diritto di visita del padre ricorrente nei seguenti termini: “appare allo stato equo assicurare al padre l'esercizio del diritto di vista anche fuori dal contesto strettamente inerente la famiglia della resistente, nella specie per due pomeriggi a settimana – dalle ore 16,00 alle ore 20,00 – da concordare e due fine settimana alternati, nelle settimane pari, dalle ore 17,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, con pernotto;
rielevato che la parte ricorrente potrà tenere con sé
4 il figlio , nl mese di agosto, per cinque giorni consecutivi, da concordare tra le parti”; fissava, ER inoltre – ai sensi di legge - l'udienza del 30 luglio 2024, per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti adottati.
Si costituiva in giudizio , in qualità di genitore esercente la patria potestà di – Controparte_2 CP_1 nata il [...] - il quale esponeva: Chiaramente corrisponde al vero che ormai tra le parti in causa non è più ricostruibile nessun rapporto affettivo. Ma la fine del rapporto sentimentale è da ascrivere esclusivamente all'atteggiamento aggressivo avuto dal nei riguardi della sig.ra e dei Pt_1 CP_1 suoi familiari. Atteggiamento di tale gravità che ha indotto parte resistente ed i propri genitore ad avanzare apposita querela per maltrattamenti, lesioni e minacce. Ecco il motivo per cui la sig.ra che CP_1 fortunatamente può contare sull'apporto economico e familiare dei propri genitori è restia a far vedere il proprio figlio al di fuori del proprio ambiente familiare. La resistente (di minore età) senza l'apporto economico dei propri genitori, non avrebbe potuto da sola provvedere a tutte le necessità di cui un figlio minore ha bisogno. E ciò anche per quel che concerne l'abitazione in cui vive il piccolo . In ER definitiva, senza l'aiuto dei propri genitori ed anche con la messa a disposizione della loro abitazione quale casa familiare, la sig.ra anche in considerazione della sua tenera età, non avrebbe potuto CP_1 mantenere una vita dignitosa per sé e per il proprio piccolo. E ciò anche in considerazione del fatto che parte resistente non ha contribuito in alcun modo al mantenimento del proprio figlio, disinteressarsi completamente delle necessità economiche del figlioletto , ha lasciato il minore nel più completo abbandono ER affettivo. Chiaramente la signora on si oppone al diritto di visita del padre, ma stante il carattere a CP_1 dir poco aggressivo dello stesso, ha cercato di contenere il diritto di visita in un ambiente conosciuto e sicuro per il piccolo , ossia la casa in cui il neonato vive. Per come chiarito dalla migliore giurisprudenza, ER il diritto alla bigenitorialità, al contrario di quello che si potrebbe pensare, non è dei genitori ma dei figli. È stabilito nel loro interesse, che è quello di mantenere, durante la loro crescita, un rapporto di costante e duraturo affetto con entrambi i genitori. La Suprema Corte di Cassazione, in una recente ordinanza (Cass.
Ord. 06/07/ 2022 n. 21425) ha spiegato bene che cosa significa diritto alla bigenitorialità ed ha chiarito le implicazioni per le coppie separate e divorziate e anche per i figli di coppie non sposate.
1. L'affidamento condiviso o esclusivo dei figli: la legge di riforma del diritto di famiglia (L. n. 54/2006) nel 2006 ha stabilito che il regime ordinario di affidamento dei figli dopo la separazione coniugale o il divorzio è l'affidamento condiviso, detto anche congiunto. Con l'affidamento condiviso entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale sui figli e devono prendere insieme le decisioni più importati, come ad esempio la scelta della scuola superiore da frequentare o altro. In caso di disaccordo, deciderà il giudice, secondo l'interesse del minore. L'affidamento esclusivo a un unico genitore, che può essere il padre o la madre, si applica in situazioni particolari, come quando emerge
l'evidente incapacità di un genitore di prendersi cura del minore, o di abusi, violenze e altri traumi inflitti allo stesso. L'incapacità di un genitore a svolgere il suo ruolo non è relativa alle necessità materiali ma anche alle esigenze educative e affettive che ognuno, se è un buon genitore, deve garantire durante le fasi della crescita del bambino, sino al raggiungimento della maggiore età. Nei
5 casi di affidamento condiviso la responsabilità genitoriale viene attribuita ad entrambi i genitori, però si deve sempre individuare con quale dei due andranno a vivere i figli dopo la separazione o il divorzio della coppia. La persona in questione è il cosiddetto genitore collocatario. Di solito si predilige la madre, perché nella maggior parte dei casi la donna diventa assegnataria dell'ex casa coniugale per consentire ai figli di continuare a vivere nello stesso ambiente dove stavano crescendo, evitandogli il trauma di uno spostamento e sradicamento dai luoghi conosciuti e dagli amici frequentati. Il calendario degli incontri deve essere intervallato con contatti frequenti e costanti, in modo da garantire il corretto esercizio del diritto alla bigenitorialità, che comporta una parità esclusivamente tendenziale e non perfetta. Il bilanciamento dei tempi di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario non deve essere sempre uguale. Ad esempio, un bambino molto piccolo che deve essere allattato e trascorrerà molto più tempo con la madre. L'importante è che non venga alterato il
“rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ognuno dei genitori” (Cass. sent. n.
17222/2021 e ord. n. 3652/2020). Nel caso che oggi ci occupa visto l'atteggiamento assunto da parte ricorrente si chiede l'affido esclusivo del piccolo : a) I RAPPORTI ECONOMICI TRA LE ER
PARTI. Chiaramente aldilà dell'odierna azione giudiziaria, v'è che in realtà il ricorrente si è completamente disinteressato anche da un punto di vista economico del piccolo . Infatti, il ER mantenimento dello stesso grava esclusivamente sulla madre e sulla famiglia di quest'ultima (vedi, pressoché testualmente, la comparsa costitutiva in atti).
La resistente – dunque – così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così statuire:
1. Disporre per quanto tutto dedotto l'affidamento esclusivo del minore
a favore della madre 2. Stabilire un diritto di visita a favore del padre ER CP_1 compatibilmente alle esigenze del piccolo che è abituato a vivere nella casa adibita dalla madre a ER casa familiare e compatibilmente con gli atteggiamenti astiosi assunti dal sig. e denunciati dalla sig.ra Pt_1
, rigettando il pernotto presso il padre per come provvisoriamente stabilito.
3. Stabilire a carico CP_1 del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio minore in una somma non inferiore ad 400,00 euro, oltre a quello di contribuire al 50% alle spese straordinarie documentate. Con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge”.
All'udienza del 30 luglio 2024, compariva – personalmente – la parte ricorrente, unitamente al proprio procuratore, e – personalmente – la parte resistente, unitamente al padre – essendo ella ancora minorenne – ed al suo procuratore.
Il ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti già adottati ex art. 473-bis.15, c.p.c.; chiedeva, inoltre che, pur mantenendosi le medesime modalità relative alle giornate di visita già disposti, l'orario venisse incrementato, dalla mattina alle 10:00 sino alla sera alle 20:00; chiedeva, altresì che, i giorni 5 continuativi già stabiliti per il diritto di visita, venissero anch'essi aumentati secondo disponibilità e congruità, perlomeno sino a giorni 10 nello stesso mese di agosto.
Il difensore della parte ricorrente impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto delle ulteriori istanze integrative avanzate dalla parte ricorrente;
chiedeva - in ogni caso - che eventuali incontri,
6 relativi all'esercizio del regime di visita del padre, venissero effettuati con modalità protette, ovvero alla presenza della madre ed in luoghi pubblici (centri commerciali, attività di ristorazione e simili).
Il Presidente, nella sua qualità sopra menzionata, si riservava di decidere.
Con decreto emesso in pari data, il Presidente – in qualità – a scioglimento della riserva in precedenza formulata ed a parziale modifica dei provvedimenti indifferibili adottati con il decreto del 23 luglio 2024, disponeva che:
1. - per tutta la durata del periodo estivo e sino all'udienza di merito - il padre possa far visita al figlio e tenerlo con sé, per una giornata a settimana a scelta delle parti, in orario compreso tra le 10,00 e le 20,00, prelevandolo dall'abitazione materna e restituendolo ad orario;
2. - il padre, il sabato o la domenica – a settimane alterne – possa trascorrere un'intera giornata con il figlio, alla presenza della madre ed in orari e modalità da concordare, autorizzandolo a condurlo al di fuori del contesto materno, in luogo pubblico anch'esso da concordare (centro commerciale, contesto ludico o altro); rinviava, pertanto, all'udienza del 19 novembre 2024 per il prosieguo della trattazione della causa.
In vista della predetta udienza, parte ricorrente depositava atto di querela sporta dal sig. nei confronti Pt_1 della sig.ra per “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” avendo, quest'ultima, CP_1 ostacolato il ricorrente nel trascorrere del tempo con loro figlio, così come previsto dal decreto emesso dal
Tribunale in data 30 luglio 2024 (vedi in atti).
All'udienza del 19 novembre 2024, compariva – personalmente – la parte ricorrente, unitamente al proprio difensore.
Il Presidente rilevato la sussistenza – con riferimento alla posizione processuale della parte resistente e del suo procuratore – dei presupposti di cui all'art. 299 c.p.c. e che nessuno si era costituito in prosecuzione della detta parte resistente, dichiarava l'interruzione del processo.
In data 20 novembre 2024, proponeva ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione del Parte_1 procedimento, riportando pedissequamente il contenuto del precedente ricorso introduttivo del giudizio e rassegnando le conclusioni ivi indicate (vedi in atti).
Con decreto del 23 novembre 2024, il Presidente del Tribunale, nominava sé medesimo come giudice relatore per la trattazione del procedimento e fissava in prosieguo l'udienza del 17 dicembre 2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 dicembre, si costituiva – divenuta CP_1 nelle more maggiorenne – chiedendo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così statuire:
1. Disporre per quanto tutto dedotto l'affidamento esclusivo del minore a favore della madre ER
CP_1
2. Stabilire un diritto di visita, in un primo periodo in ambiente protetto e con l'intervento degli assistenti sociali, a favore del padre compatibilmente alle esigenze del piccolo che è abituato a vivere nella ER casa adibita dalla madre a casa familiare e compatibilmente con gli atteggiamenti astiosi assunti dal sig.
e denunciati dalla sig.ra rigettando il pernotto presso il padre per come Pt_1 CP_1 provvisoriamente stabilito.
7
3. Stabilire a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio minore in una somma non inferiore ad € 500,00 euro, oltre a quello di contribuire al 50% alle spese straordinarie documentate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge.
All'udienza del 17 dicembre 2024, comparivano – personalmente – entrambe le parti, unitamente ai propri procuratori.
Il procuratore di parte ricorrente – rilevato che la costituzione di controparte era avvenuta il giorno precedente all'udienza – chiedeva un termine per poter ad essa replicare, con richiesta cui controparte non si opponeva.
A questo punto, il Presidente – nelle qualità sopra menzionata – concedeva alla stessa parte ricorrente il termine di giorni 5 - con decorrenza dalla comunicazione del verbale - per il deposito di note illustrative ed il termine di ulteriori giorni 5 a parte resistente per repliche, con riserva di decidere in relazione alle ulteriori evenienze processuali.
Con note autorizzate depositate in data 23 dicembre 2024, parte ricorrente impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto da nell'atto di costituzione;
si riportava – inoltre - integralmente al contenuto CP_1 del ricorso introduttivo, degli atti successivi e di tutti gli scritti difensivi formati nell'interesse del sig.
[...]
insistendo in tutte le deduzioni, eccezioni e richieste - sia istruttorie che di merito - ivi formulate. Pt_1
Concludeva, pertanto: “Voglia l'On.le Tribunale adito:
1) rigettare tutte le istanze avanzate, sia in via istruttoria che di merito, dalla resistente, in quanto destituite di fondamento, oltre che irrilevanti ed ininfluenti ai fini della decisione;
2) Disporre l'affidamento condiviso del piccolo ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente ER presso la casa materna;
3) stabilire, fino al compimento del 3° anno di età del minore, gli incontri liberi, tra il padre ed il figlio nel seguente modo:
- due giorni a settimana, individuati specificamente (preferibilmente il martedì ed il giovedì) dalla mattina
(dalle ore 9:00/10:00) sino alla sera (alle ore 19:00/20:00), oltre, a fine settimana alterni, l'intera giornata di sabato o di domenica (sempre dalle ore 9:00/10:00 sino alla sera alle ore 19:00/20:00);
4) Prevedere che il bambino, a partire dal compimento del 3° anno di età, possa pernottare in casa con il padre per due fine settimana alternati al mese (da sostituirsi con l'intera giornata di sabato e l'intera giornata di domenica);
5) Prevedere che, durante il periodo delle ferie estive, il bambino, a partire dal compimento del 3° anno di età, possa permanere un'intera settimana con il padre, nel mese di luglio, ed un'intera settimana nel mese di agosto, previo accordo sulla settimana, da prendersi entro la fine del mese di giugno.
6) Prevedere che il bambino, sin da ora, stia ad anni alterni e feste alterne, un'intera giornata con il padre: - la vigilia o il giorno di Natale;
- la vigilia o il giorno di capodanno: - la vigilia o il giorno dell'Epifania; - la vigilia o il giorno di Pasqua;
-nonché le feste ufficiali, come, per esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): festa di carnevale, festa della Liberazione, festa del Lavoro, festa della Repubblica, Ferragosto, festa di tutti i Santi, festa dell'Immacolata, ecc. ecc.);
8 7) stabilire che, ogni qual volta il bambino non possa stare con il padre nei giorni previsti, il padre possa recuperare l'incontro con il figlio in un'altra giornata della stessa settimana;
8) stabilire che, alla luce delle attuali condizioni economiche dei genitori, il ricorrente non è tenuto a contribuire al mantenimento del minore, salvo che partecipare al 50% delle spese straordinarie, concordate
e documentate.
Si chiede, altresì, che sia stabilito che il diritto di visita del minore, da parte del padre, venga esercitato, almeno per un primo periodo, con l'ausilio degli assistenti sociali, che possano, in qualche modo, agevolare il rapporto padre/figlio”.
Anche parte resistente, con note autorizzate depositate in data 27 dicembre 2024, nel richiamare integralmente il contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta, si opponeva a tutte le richieste, di merito ed istruttorie, richieste da controparte;
inoltre, depositava relazione psichiatrica di in cura presso Parte_1
l'Azienda Ospedaliera-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro – reparto di psichiatria.
A scioglimento della riserva formulata in esito all'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 18 dicembre 2024, il Presidente del Tribunale – rilevato che la causa dovesse essere definita con sentenza, anche al fine di regolamentare definitivamente i rapporti tra le parti, ancora allo stato più che controversi ed al fine di assicurare una congrua regolamentazione della disciplina concernente le parti, ma ancor di più - il figlio nato fuori dal matrimonio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 febbraio
2025 - disponendo che la stessa si svolgesse in forma cartolare.
Entrambe le parti provvedevano al deposito delle note conclusive di trattazione scritta in vista della suddetta udienza (rispettivamente in data 12 e 17 febbraio 2025), riportandosi integralmente ai propri atti principali e scritti difensivi, rassegnando – dunque – le conclusioni già ivi rassegnate.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e - all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025 - esaminate le note conclusive di trattazione scritta depositate separatamente in cancelleria dalle parti e preso, altresì, atto del parere espresso dal PM in sede - il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente pronuncia concerne, anzitutto, l'affidamento del figlio minore , oltre la ER regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario-figlio minore e il mantenimento dello stesso.
Per quanto concerne il regime di affidamento del figlio minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
All'affidamento condiviso si può – invero - derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti - nei confronti di uno dei genitori - una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale - appunto - da rendere
9 quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
Alcune sentenze di merito hanno precisato che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento” (Tribunale di Trapani, sentenza n.
5/2023).
Il non adempiere al mantenimento – infatti, nei termini di cui in premessa - incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli. Tra i casi giudiziari più recenti in cui i giudici hanno disposto l'affidamento esclusivo, ci sono – inoltre - quelli in cui un genitore è totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio, come in fondo nel caso in esame (Tribunale Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati come una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Detto questo, in merito all'affidamento di , non essendo emersi nel corso del giudizio profili di ER specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento del figlio minore ad uno di essi in via esclusiva, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione – il sig. infatti, appare certamente interessato a far parte della vita del figlio minore e, Pt_1 tra l'altro, nel corso del giudizio è emerso un forte astio tra le due famiglie vd. denuncia querela Parte_2
e accuse reciproche sull'accaduto), ma non tra il ricorrente ed il piccolo;
oltretutto, dalla relazione ER psichiatrica in atti, emerge che il sig. era felice dell'imminente paternità e mai si fa menzione di attacchi Pt_1 di aggressività o rabbia dello stesso nei confronti del piccolo . ER
Va confermato, dunque, quanto affermato dalla prevalente (e pienamente condivisibile giurisprudenza nella sedes materiae), secondo cui: il solo conflitto tra genitori non basta a giustificare l'affidamento esclusivo perché, in questo caso, possono subentrare figure professionali incaricate a risolvere il conflitto”; allo stesso modo, anche le denunce- querela presentate, in assenza di un documentato sbocco processuale non favorevole alle ragioni paterne ed in virtù del carattere meramente unilaterale delle medesime, giammai potrebbero giustificare un affido esclusivo, come a più riprese chiesto dalla madre naturale, con la ferma opposizione del genitore.
In ogni caso la collocazione abitativa del minore sarà sempre presso il domicilio materno avendo ER vissuto insieme alla madre sin dal momento della nascita;
ciò anche in virtù del mancato contrasto tra le parti e stante la tenera età del minore, anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura del figlio;
anche la stessa parte ricorrente – sin dall'inizio – ha concluso in tali termini, non opponendosi ad una soluzione siffatta, che – come premesso – senza dubbio garantisce le esigenze filiali connaturate alla tenerissima età.
2. Con riferimento al regime degli incontri padre-figlio, uno dei principali contrasti tra le parti attiene ai pernottamenti del figlio minore presso il genitore non collocatario.
10 In merito va, anzitutto, rilevato, che nessuna norma indica un limite di età a partire dal quale si possono prevedere i pernotti.
Un dato normativo però esiste nel nostro codice civile ed è costituito dall'art. 337 ter, che sancisce il principio in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.
Particolare pregio, in tal senso, merita l'Ordinanza n. 16125/2020 della Corte di Cassazione, la quale - riconoscendo il diritto del padre di trascorrere almeno una notte alla settimana con il figlio di due anni - ha enunciato un principio-guida secondo cui “la sola tenera età del figlio non giustifica l'esclusione a priori del diritto del bambino di poter pernottare presso il suo papà”; deve, infatti, in via principale essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità (“inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole”) a tutela del minore.
Di conseguenza, il diritto di visita – con relativo pernottamento – dei genitori può subire restrizioni solo nell'interesse del minore, ovvero solo quando al minore possa derivare un serio e sicuro pregiudizio, giudizialmente accertato senza incongruenze.
La madre deve, dunque, dimostrare che trascorrere una notte presso l'abitazione paterna possa pregiudicare il minore, non limitandosi, quindi, a ribadire l'inadeguatezza del genitore e la sua incapacità di prendersi cura di un bambino molto piccolo.
Ciò posto, nel caso in esame lo stesso ricorrente – dopo un'iniziale insistenza e dopo provvedimenti provvisori che avevano assicurato una soluzione consimile (vedi decreto emesso dallo scrivente in data 23 luglio 2024, nella parte in cui si afferma: rilevato che, sia pure in via minimale, appare allo stato equo assicurare al padre
l'esercizio del diritto di vista anche fuori dal contesto strettamente inerente la famiglia della resistente, nella specie per due pomeriggi a settimana – dalle ore 16,00 alle ore 20,00 – da concordare e due fine settimana alternati, nelle settimane pari, dalle ore 17,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, con pernotto;
rilevato che la parte ricorrente potrà tenere con sé il figlio , nl mese di agosto, per cinque giorni consecutivi, ER da concordare tra le parti”), re melius perpensa, ha chiesto - nelle conclusioni finali - che il figlio pernotti presso la propria abitazione solo dopo il compimento del terzo anno di età, così aderendo ai rilievi della madre ed alle puntuali argomentazioni della giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, il padre potrà incontrare il figlio minore , salvo differente accordo fra le parti e ER compatibilmente alle esigenze della piccola età del minore: due pomeriggi a settimana – il martedì e il giovedì
11 - dalle ore 10,00 alle ore 19,00; a fine settimana alternati il sabato o la domenica - sempre dalle ore 10,00 sino alla sera alle ore 19,00; in merito alle vacanze natalizie il bambino trascorrerà ad anni alterni con il padre la vigilia o il giorno di Natale
(il Natale negli anni pari), la vigilia o il giorno di capodanno (il Capodanno negli anni dispari), la vigilia o il giorno dell'Epifania (il giorno dell'Epifania negli anni dispari), la vigilia o il giorno di Pasqua (la Pasqua negli anni pari), dalle ore 10,00 alle ore 20,00 dello stesso giorno;
le festività del Carnevale, 1 novembre e 8 dicembre verranno trascorse negli anni dispari con il padre e con la madre negli anni pari, mentre le festività del 25 aprile, 2 giugno e 1 maggio e 15 agosto, verranno trascorse con il padre gli anni pari e con la madre gli anni dispari con orari fissati sempre dalle ore 10,00 alle ore 20,00; il giorno del suo compleanno il bambino lo trascorrerà insieme alla madre sino al terzo anno di età e il padre potrà vederlo nella stessa giornate per due ore fissate dalle 15,00 alle 17,00, successivamente ad anni alterni, con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari, salvo diverso accordo tra le parti;
il giorno del compleanno del padre (10 luglio) il minore trascorrerà l'intera giornata con lo stesso, così come il giorno del compleanno della madre (25 ottobre) il minore lo trascorrerà con la stessa;
dal compimento del terzo anno di età - durante le vacanze estive, ogni anno il minore trascorrerà nel periodo estivo un'intera settimana continuativa con il padre nel mese di luglio ed un'intera settimana nel mese di agosto, previo accordo sulla settimana, da prendersi entro la fine del mese di giugno con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
dal compimento del terzo anno di età – il minore pernotterà presso l'abitazione materna a fine settimana alternati, con prelievo del minore dal sabato ore 10,00 alla domenica ore 20,00;
Per come richiesto da entrambe le parti (vedi note di parte ricorrente del 23.12.2024 e comparsa di costituzione
e risposta di , depositata il 16.12.2024, ed anche in virtù dell'attuale ed ancora persistente forte CP_1 contrasto tra le parti – vedi denunce querele in atti) – deve però prevedersi che, perlomeno sino alla data del
30 giugno 2025, gli incontri tra il padre ed il piccolo , avvengano in forma protetta, alla luce di un ER calendario periodico di incontri da varare a cura della struttura di riferimento;
di seguito – e previo scrutinio positivo della struttura di riferimento – essi potranno essere liberi, nelle forme di cui in premessa;
in sostanza gli incontri età del piccolo – per una sua maggiore tutela e serenità - avverranno sino alla data ER indicata, con l'ausilio degli assistenti sociali, i quali - al termine del detto periodo - esprimeranno la loro valutazione in merito alla liberalità degli incontri padre-figlio; il tutto con obbligo per la sig.ra di CP_1 adempiere a quanto sopra statuito e di non sottrarre il minore agli incontri padre-figlio che verranno organizzati;
e, con invito al sig. di collaborare con i servizi sociali e con la sig.ra Pt_1 CP_1
In ogni caso, i tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio sopraindicati potranno essere, comunque, modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle esigenze personali della minore e dei suoi preminenti interessi.
3. Con riguardo - poi - alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del ricorrente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per il figlio minore . ER
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere
12 che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, tenuto conto delle condizioni economiche e reddituali delle parti – allo stato Parte_1
– risulta disoccupato;
mentre, ha - da poco - raggiunto la maggiore età) appare equo determinare CP_1 in € 150,00 al mese il contributo mensile che dovrà versare alla ricorrente per il sostentamento Parte_1 del figlio minore , con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e ER rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
Si specifica che, si è stabilito il principio secondo il quale «il genitore separato o divorziato deve versare
l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità» Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12283.
Inoltre, le spese straordinarie per il figlio minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università
13 pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Poiché nessuna delle parti ha visto pienamente accolte le proprie domande, e dunque sussiste una soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., oltre che in considerazione della natura della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, collocandolo presso il domicilio materno, ER con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e regola le frequentazioni tra padre e figlio come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di € Parte_1 CP_1
150,00 (centocinquanta,00), quale contributo al mantenimento del figlio minore , entro il ER giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
- PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per il figlio;
ER
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 18 febbraio
2025.
14 Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 273/2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 18 febbraio 2025 e promossa da:
– C.F. - nato il [...], a [...], ivi residente in [...] C.F._1 dei Bizantini n. 171, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via G. Carducci n. 18, presso lo studio dell'Avv. Elio SCARAMUZZINO – C.F. - che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 in atti;
-parte ricorrente-
CONTRO
- nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] – domiciliata CP_1 in via F. Nicotera n. 86, presso lo studio dell'avv. Antonio LARUSSA – C.F. – che la C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 12 marzo 2024, chiedeva al Tribunale adito, previa Parte_1 emissione del decreto - inaudita altera parte- ex art.473-bis 15 c.p.c., di disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio minorenne con le seguenti modalità: “a) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando
i tempi e le modalità della presenza del figlio minore presso ciascuno di essi e, per l'effetto, disporre in senso conforme a questi in ordine alla sua cura, istruzione ed educazione;
b) collocare il figlio minore prioritariamente presso la residenza della madre, stabilendo i tempi e le modalità di visita da parte del padre,
1 nonché i tempi e le modalità della presenza del figlio minore presso il padre, tenendo conto di come indicato nel piano genitoriale allegato;
d) stabilire la regolamentazione delle festività ufficiali e delle vacanze estive così come indicate nel piano genitoriale allegato;
e) stabilire a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio minore, che, in forza dei dati economici sopra indicati, può essere quantificato in una somma non superiore a euro 100,00 mensili, oltre quello di contribuire al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: - CHE l'odierno ricorrente ha intrattenuto una breve relazione sentimentale con la minore dalla quale, in data 24/03/2023, è nato un figlio, cui è CP_1 stato assegnato il nome di;
- CHE, all'atto della nascita, il figlio è stato regolarmente riconosciuto ER dall'odierno ricorrente;
- CHE, dal momento della nascita, il piccolo vive, insieme alla madre, ER
, presso l'abitazione dei nonni materni, e , sita in Lamezia CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Terme, via G. Murat n. 56; - CHE, la breve relazione sentimentale ha avuto un percorso altalenante e burrascoso, per motivi di incompatibilità caratteriale, che si sono sempre più acuiti, soprattutto dopo la nascita del piccolo;
- CHE, infatti, durante la descritta relazione, l'odierna resistente ha sporto, ER nei confronti del sig. e di suo padre, (nato il [...]), una querela per Parte_1 Persona_2 maltrattamenti, lesioni e minacce, dalla quale è scaturito un procedimento penale, che – però - si è concluso con provvedimento di archiviazione, per la palese infondatezza ed assurdità dell'assunto accusatorio;
- CHE la vera motivazione sottesa all'astio ed all'acredine dimostrata nei confronti dell'odierno ricorrente da parte della resistente, risiede nel fatto che questa non ha mai accettato la decisione del sig. di porre fine alla Pt_1 relazione sentimentale, tanto che, con la finalità di “ricostruire” l'unione, sia che i propri genitori CP_1 hanno ostinatamente cercato di far allontanare il ricorrente dalla sua famiglia d'origine, arrivando addirittura a minacciarlo che, se avesse avuto rapporti con i suoi genitori, non gli avrebbero più fatto vedere il piccolo;
- CHE, con il trascorrere del tempo, la resistente ha posto in essere la minaccia espressa, ER impedendo al ricorrente ed ai nonni paterni di poter vedere il piccolo;
- CHE, infatti, dai primi ER giorni del mese di febbraio 2024, la resistente - di fatto - impedisce al ricorrente di poter vedere il figlio e, nello stesso tempo, al piccolo di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il proprio ER genitore, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti dello stesso;
- CHE, in particolare, dai primi giorni del mese di febbraio 2024, la resistente ha imposto al ricorrente CP_1 ed ai nonni paterni di poter vedere il piccolo solo ed esclusivamente presso l'abitazione dei genitori ER della resistente, ben sapendo che tale modalità non è affatto perseguibile (né consigliabile), proprio a causa dei noti e difficili rapporti conflittuali esistenti tra il ricorrente e la sig.ra nonché tra le rispettive CP_1 famiglie;
- CHE, al fine di corroborare la particolare inimicizia e l'astio che intercorre tra i due nuclei familiari, si produce la copia del post pubblicato su “Facebook” dal nonno materno ( ) del Controparte_2 piccolo , che, benché non contenga espressamente i nomi dei destinatari delle minacce ed invettive, ER
è chiaramente rivolto al ricorrente ed alla sua famiglia;
- CHE, alla luce di quanto sopra esposto (e documentato), è evidente che il diritto di visita del piccolo , da parte del ricorrente, non può essere ER esercitato nelle forme e con le modalità volute dalla resistente, - CHE a nulla sono valsi i CP_1
2 tentativi di condurre a ragione la resistente, la quale, anche per il tramite del proprio avvocato, ha manifestato la ferma determinazione di non consentire al ricorrente di poter vedere il proprio figlio al di fuori dell'abitazione in cui risiedono i nonni materni;
- CHE, pertanto, si rende necessario il ricorso all'adita
Autorità Giudiziaria, affinché possano essere regolamentate le modalità ed i termini con i quali il ricorrente ed i propri genitori (nonni paterni) possano esercitare il diritto di visita del piccolo;
- CHE, poiché ER
è già da oltre un mese che la resistente non permette al ricorrente di poter vedere suo figlio, si chiede, ai sensi dell'art.473-bis.15 c.p.c., che venga adottato – “inaudita altera parte” - un provvedimento che, in attesa dei provvedimenti temporanei ed urgenti che saranno adottati nel presente giudizio, consenta al ricorrente di poter esercitare il proprio (sacrosanto) diritto di visita del figlio in un luogo diverso da quello ove ER risiedono i resistenti, e per – almeno - 3 pomeriggi a settimana;
- CHE, infatti, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la corretta instaurazione del contraddittorio, si rischia che il ricorrente non possa esercitare il suddetto diritto per diversi mesi, con innegabile pregiudizio anche per il piccolo , che ER viene privato dell'affetto paterno;
- CHE l'invocato provvedimento “inaudita altera parte” si rende necessario anche in considerazione della circostanza che, il 24/03/2024, il piccolo festeggerà il suo primo ER compleanno, al quale, stando così le cose, non potranno partecipare né il ricorrente né i nonni paterni, per cui si chiede che tale provvedimento statuisca anche sul punto, prevedendo un'equa ripartizione tra i genitori del tempo previsto per il festeggiamento del compleanno del figlio minore;
- CHE, al fine di agevolare
l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità adita, si rappresenta quanto segue: - il ricorrente svolge attività lavorativa alle dipendenze di un'impresa di pulizie, con contratto di lavoro a tempo determinato
(dal 02/10/23 al 31/03/24), ed osserva il seguente orario lavorativo: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; - la resistente, è iscritta all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, CP_1 presso l'Istituto ITE “De Fazio” di Lamezia Terme, dove frequenta il corso serale, che si tiene, dal lunedì al giovedì, dalle 16:30 alle 21:30 ed il venerdì, dalle 16:30 alle 20:30 e, durante la frequentazione del corso scolastico, il piccolo viene affidato alle cure dei nonni materni o, addirittura, dei bisnonni materni, ER che abitano nello stesso stabile ove risiedono i resistenti;
- pertanto, in considerazione degli impegni lavorativi del ricorrente e di quelli scolastici della resistente, è evidente che il piccolo potrebbe trascorrere ER tutti (o gran parte de) i pomeriggi della settimana insieme al padre ed ai nonni paterni, invece che stare sempre
(ed esclusivamente) con i nonni e i bisnonni materni, con i quali vive per 24 ore al giorno (sette giorni su sette); - CHE, in relazione alle condizioni economico/reddituali delle parti, si evidenzia quanto segue: - il ricorrente, dal 02/10/2023 e sino al 31/03/2024, percepisce una retribuzione mensile di circa 850,00 euro, in forza di contratto di assunzione a tempo determinato;
- la resistente vive all'interno dell'originario nucleo familiare, in cui entrambi i genitori sono percettori di reddito: il padre ( ) svolge l'attività Controparte_2 artigianale di serramentista (con sede in Lamezia Terme, Via Nicola Nicotera n. 7), la madre ( CP_3
), invece, svolge attività lavorativa subordinata, presso la mensa della scuola dell'infanzia “Antonio
[...]
Ferraro”, sita in Lamezia Terme via Salvatore Foderaro. Inoltre, la resistente ha percepito il “bonus” maternità, di circa 1.900,00 euro e percepisce, mensilmente, l'assegno unico di circa 350,00; - CHE non
3 sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
Con decreto emesso in data 18 aprile 2024, il Presidente del Tribunale – in qualità di giudice istruttore della controversia – rigettava l'istanza, ex art. 473.bis.15, c.p.c., avanzata da sulla base dei seguenti Parte_1 presupposti:
“rilevato che i criteri posti a sostegno della detta domanda sono sia di natura cronologica – il fatto di non poter vedere il figlio , nato dalla relazione sentimentale con la resistente, sig.re in ER CP_1 data 24 marzo 2023, dunque di appena un anno, regolarmente riconosciuto dall'odierno ricorrente - dal mese di febbraio 2024 – sia di merito e di opportunità – assumendo la parte che viva attualmente e dal ER momento della nascita, insieme alla madre, presso l'abitazione dei nonni materni, e Controparte_2 [...]
e che - a causa dei compromessi rapporti tra le parti, sfociati anche in azioni avviate in CP_3 sede penale - l'offerta ex adverso formulata di consentire al ricorrente di vedere il bambino, insieme ai nonni paterni, presso l'abitazione della on sarebbe di fatto praticabile;
CP_1 rilevato che l'opzione suggerita sarebbe quella di vedere sin d'ora il minore presso struttura protetta o in altra forma più opportuna, non appare allo stato consigliabile, sia perché costringerebbe il minore ad una forma non usuale di frequentazione del padre, sia anche e soprattutto perché occorre sul punto un'adeguata istruttoria, che necessità di un contraddittorio sul punto il più possibile ampio, che non può nella specie essere assicurato anche dal contraddittorio differito di cui allo strumento cautelare nella specie invocato”.
Dopo un breve rinvio della procedura per sopraggiunti impegni di natura istituzionale del giudice relatore,
Presidente del Tribunale, all'udienza dell'11 giugno 2024 compariva esclusivamente la parte ricorrente personalmente, unitamente al proprio difensore già costituito in atti.
Gli stessi insistevano nell'accoglimento del ricorso introduttivo, anche nella forma della regolamentazione urgente del diritto di visita del genitore ricorrente, precisando che il figlio minore nato fuori dal matrimonio era allocato presso l'abitazione e la dimora materna e che da tempo il regime di visita non veniva assicurato al genitore ricorrente, senza una ragionevole giustificazione.
A questo punto, il Presidente, si riservava di decidere.
Con decreto emesso in data 23 luglio 2024, il Presidente del Tribunale – sempre nella sua qualità sopra indicata
– rilevato che il difetto di notifica accertato con riferimento al ricorso principale (non assicurato presso gli esercenti la potestà genitoriale sulla resistente, all'epoca ancora minorenne), avrebbe determinato un ulteriore differimento in assenza di provvedimenti di merito, con rinvio in data successiva al periodo estivo, e che detta situazione avrebbe pregiudicato senza dubbio il diritto del genitore alla bigenitorialità, che assumeva di non poterla esercitare ormai da mesi – tanto da aver chiesto sin da subito i provvedimenti ex art.473-bis15 c.p.c. legge cd. Cartabia – pronunciava i provvedimenti indifferibili afferenti al diritto di visita del padre ricorrente nei seguenti termini: “appare allo stato equo assicurare al padre l'esercizio del diritto di vista anche fuori dal contesto strettamente inerente la famiglia della resistente, nella specie per due pomeriggi a settimana – dalle ore 16,00 alle ore 20,00 – da concordare e due fine settimana alternati, nelle settimane pari, dalle ore 17,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, con pernotto;
rielevato che la parte ricorrente potrà tenere con sé
4 il figlio , nl mese di agosto, per cinque giorni consecutivi, da concordare tra le parti”; fissava, ER inoltre – ai sensi di legge - l'udienza del 30 luglio 2024, per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti adottati.
Si costituiva in giudizio , in qualità di genitore esercente la patria potestà di – Controparte_2 CP_1 nata il [...] - il quale esponeva: Chiaramente corrisponde al vero che ormai tra le parti in causa non è più ricostruibile nessun rapporto affettivo. Ma la fine del rapporto sentimentale è da ascrivere esclusivamente all'atteggiamento aggressivo avuto dal nei riguardi della sig.ra e dei Pt_1 CP_1 suoi familiari. Atteggiamento di tale gravità che ha indotto parte resistente ed i propri genitore ad avanzare apposita querela per maltrattamenti, lesioni e minacce. Ecco il motivo per cui la sig.ra che CP_1 fortunatamente può contare sull'apporto economico e familiare dei propri genitori è restia a far vedere il proprio figlio al di fuori del proprio ambiente familiare. La resistente (di minore età) senza l'apporto economico dei propri genitori, non avrebbe potuto da sola provvedere a tutte le necessità di cui un figlio minore ha bisogno. E ciò anche per quel che concerne l'abitazione in cui vive il piccolo . In ER definitiva, senza l'aiuto dei propri genitori ed anche con la messa a disposizione della loro abitazione quale casa familiare, la sig.ra anche in considerazione della sua tenera età, non avrebbe potuto CP_1 mantenere una vita dignitosa per sé e per il proprio piccolo. E ciò anche in considerazione del fatto che parte resistente non ha contribuito in alcun modo al mantenimento del proprio figlio, disinteressarsi completamente delle necessità economiche del figlioletto , ha lasciato il minore nel più completo abbandono ER affettivo. Chiaramente la signora on si oppone al diritto di visita del padre, ma stante il carattere a CP_1 dir poco aggressivo dello stesso, ha cercato di contenere il diritto di visita in un ambiente conosciuto e sicuro per il piccolo , ossia la casa in cui il neonato vive. Per come chiarito dalla migliore giurisprudenza, ER il diritto alla bigenitorialità, al contrario di quello che si potrebbe pensare, non è dei genitori ma dei figli. È stabilito nel loro interesse, che è quello di mantenere, durante la loro crescita, un rapporto di costante e duraturo affetto con entrambi i genitori. La Suprema Corte di Cassazione, in una recente ordinanza (Cass.
Ord. 06/07/ 2022 n. 21425) ha spiegato bene che cosa significa diritto alla bigenitorialità ed ha chiarito le implicazioni per le coppie separate e divorziate e anche per i figli di coppie non sposate.
1. L'affidamento condiviso o esclusivo dei figli: la legge di riforma del diritto di famiglia (L. n. 54/2006) nel 2006 ha stabilito che il regime ordinario di affidamento dei figli dopo la separazione coniugale o il divorzio è l'affidamento condiviso, detto anche congiunto. Con l'affidamento condiviso entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale sui figli e devono prendere insieme le decisioni più importati, come ad esempio la scelta della scuola superiore da frequentare o altro. In caso di disaccordo, deciderà il giudice, secondo l'interesse del minore. L'affidamento esclusivo a un unico genitore, che può essere il padre o la madre, si applica in situazioni particolari, come quando emerge
l'evidente incapacità di un genitore di prendersi cura del minore, o di abusi, violenze e altri traumi inflitti allo stesso. L'incapacità di un genitore a svolgere il suo ruolo non è relativa alle necessità materiali ma anche alle esigenze educative e affettive che ognuno, se è un buon genitore, deve garantire durante le fasi della crescita del bambino, sino al raggiungimento della maggiore età. Nei
5 casi di affidamento condiviso la responsabilità genitoriale viene attribuita ad entrambi i genitori, però si deve sempre individuare con quale dei due andranno a vivere i figli dopo la separazione o il divorzio della coppia. La persona in questione è il cosiddetto genitore collocatario. Di solito si predilige la madre, perché nella maggior parte dei casi la donna diventa assegnataria dell'ex casa coniugale per consentire ai figli di continuare a vivere nello stesso ambiente dove stavano crescendo, evitandogli il trauma di uno spostamento e sradicamento dai luoghi conosciuti e dagli amici frequentati. Il calendario degli incontri deve essere intervallato con contatti frequenti e costanti, in modo da garantire il corretto esercizio del diritto alla bigenitorialità, che comporta una parità esclusivamente tendenziale e non perfetta. Il bilanciamento dei tempi di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario non deve essere sempre uguale. Ad esempio, un bambino molto piccolo che deve essere allattato e trascorrerà molto più tempo con la madre. L'importante è che non venga alterato il
“rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ognuno dei genitori” (Cass. sent. n.
17222/2021 e ord. n. 3652/2020). Nel caso che oggi ci occupa visto l'atteggiamento assunto da parte ricorrente si chiede l'affido esclusivo del piccolo : a) I RAPPORTI ECONOMICI TRA LE ER
PARTI. Chiaramente aldilà dell'odierna azione giudiziaria, v'è che in realtà il ricorrente si è completamente disinteressato anche da un punto di vista economico del piccolo . Infatti, il ER mantenimento dello stesso grava esclusivamente sulla madre e sulla famiglia di quest'ultima (vedi, pressoché testualmente, la comparsa costitutiva in atti).
La resistente – dunque – così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così statuire:
1. Disporre per quanto tutto dedotto l'affidamento esclusivo del minore
a favore della madre 2. Stabilire un diritto di visita a favore del padre ER CP_1 compatibilmente alle esigenze del piccolo che è abituato a vivere nella casa adibita dalla madre a ER casa familiare e compatibilmente con gli atteggiamenti astiosi assunti dal sig. e denunciati dalla sig.ra Pt_1
, rigettando il pernotto presso il padre per come provvisoriamente stabilito.
3. Stabilire a carico CP_1 del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio minore in una somma non inferiore ad 400,00 euro, oltre a quello di contribuire al 50% alle spese straordinarie documentate. Con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge”.
All'udienza del 30 luglio 2024, compariva – personalmente – la parte ricorrente, unitamente al proprio procuratore, e – personalmente – la parte resistente, unitamente al padre – essendo ella ancora minorenne – ed al suo procuratore.
Il ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti già adottati ex art. 473-bis.15, c.p.c.; chiedeva, inoltre che, pur mantenendosi le medesime modalità relative alle giornate di visita già disposti, l'orario venisse incrementato, dalla mattina alle 10:00 sino alla sera alle 20:00; chiedeva, altresì che, i giorni 5 continuativi già stabiliti per il diritto di visita, venissero anch'essi aumentati secondo disponibilità e congruità, perlomeno sino a giorni 10 nello stesso mese di agosto.
Il difensore della parte ricorrente impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto delle ulteriori istanze integrative avanzate dalla parte ricorrente;
chiedeva - in ogni caso - che eventuali incontri,
6 relativi all'esercizio del regime di visita del padre, venissero effettuati con modalità protette, ovvero alla presenza della madre ed in luoghi pubblici (centri commerciali, attività di ristorazione e simili).
Il Presidente, nella sua qualità sopra menzionata, si riservava di decidere.
Con decreto emesso in pari data, il Presidente – in qualità – a scioglimento della riserva in precedenza formulata ed a parziale modifica dei provvedimenti indifferibili adottati con il decreto del 23 luglio 2024, disponeva che:
1. - per tutta la durata del periodo estivo e sino all'udienza di merito - il padre possa far visita al figlio e tenerlo con sé, per una giornata a settimana a scelta delle parti, in orario compreso tra le 10,00 e le 20,00, prelevandolo dall'abitazione materna e restituendolo ad orario;
2. - il padre, il sabato o la domenica – a settimane alterne – possa trascorrere un'intera giornata con il figlio, alla presenza della madre ed in orari e modalità da concordare, autorizzandolo a condurlo al di fuori del contesto materno, in luogo pubblico anch'esso da concordare (centro commerciale, contesto ludico o altro); rinviava, pertanto, all'udienza del 19 novembre 2024 per il prosieguo della trattazione della causa.
In vista della predetta udienza, parte ricorrente depositava atto di querela sporta dal sig. nei confronti Pt_1 della sig.ra per “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” avendo, quest'ultima, CP_1 ostacolato il ricorrente nel trascorrere del tempo con loro figlio, così come previsto dal decreto emesso dal
Tribunale in data 30 luglio 2024 (vedi in atti).
All'udienza del 19 novembre 2024, compariva – personalmente – la parte ricorrente, unitamente al proprio difensore.
Il Presidente rilevato la sussistenza – con riferimento alla posizione processuale della parte resistente e del suo procuratore – dei presupposti di cui all'art. 299 c.p.c. e che nessuno si era costituito in prosecuzione della detta parte resistente, dichiarava l'interruzione del processo.
In data 20 novembre 2024, proponeva ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione del Parte_1 procedimento, riportando pedissequamente il contenuto del precedente ricorso introduttivo del giudizio e rassegnando le conclusioni ivi indicate (vedi in atti).
Con decreto del 23 novembre 2024, il Presidente del Tribunale, nominava sé medesimo come giudice relatore per la trattazione del procedimento e fissava in prosieguo l'udienza del 17 dicembre 2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 dicembre, si costituiva – divenuta CP_1 nelle more maggiorenne – chiedendo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così statuire:
1. Disporre per quanto tutto dedotto l'affidamento esclusivo del minore a favore della madre ER
CP_1
2. Stabilire un diritto di visita, in un primo periodo in ambiente protetto e con l'intervento degli assistenti sociali, a favore del padre compatibilmente alle esigenze del piccolo che è abituato a vivere nella ER casa adibita dalla madre a casa familiare e compatibilmente con gli atteggiamenti astiosi assunti dal sig.
e denunciati dalla sig.ra rigettando il pernotto presso il padre per come Pt_1 CP_1 provvisoriamente stabilito.
7
3. Stabilire a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio minore in una somma non inferiore ad € 500,00 euro, oltre a quello di contribuire al 50% alle spese straordinarie documentate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge.
All'udienza del 17 dicembre 2024, comparivano – personalmente – entrambe le parti, unitamente ai propri procuratori.
Il procuratore di parte ricorrente – rilevato che la costituzione di controparte era avvenuta il giorno precedente all'udienza – chiedeva un termine per poter ad essa replicare, con richiesta cui controparte non si opponeva.
A questo punto, il Presidente – nelle qualità sopra menzionata – concedeva alla stessa parte ricorrente il termine di giorni 5 - con decorrenza dalla comunicazione del verbale - per il deposito di note illustrative ed il termine di ulteriori giorni 5 a parte resistente per repliche, con riserva di decidere in relazione alle ulteriori evenienze processuali.
Con note autorizzate depositate in data 23 dicembre 2024, parte ricorrente impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto da nell'atto di costituzione;
si riportava – inoltre - integralmente al contenuto CP_1 del ricorso introduttivo, degli atti successivi e di tutti gli scritti difensivi formati nell'interesse del sig.
[...]
insistendo in tutte le deduzioni, eccezioni e richieste - sia istruttorie che di merito - ivi formulate. Pt_1
Concludeva, pertanto: “Voglia l'On.le Tribunale adito:
1) rigettare tutte le istanze avanzate, sia in via istruttoria che di merito, dalla resistente, in quanto destituite di fondamento, oltre che irrilevanti ed ininfluenti ai fini della decisione;
2) Disporre l'affidamento condiviso del piccolo ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente ER presso la casa materna;
3) stabilire, fino al compimento del 3° anno di età del minore, gli incontri liberi, tra il padre ed il figlio nel seguente modo:
- due giorni a settimana, individuati specificamente (preferibilmente il martedì ed il giovedì) dalla mattina
(dalle ore 9:00/10:00) sino alla sera (alle ore 19:00/20:00), oltre, a fine settimana alterni, l'intera giornata di sabato o di domenica (sempre dalle ore 9:00/10:00 sino alla sera alle ore 19:00/20:00);
4) Prevedere che il bambino, a partire dal compimento del 3° anno di età, possa pernottare in casa con il padre per due fine settimana alternati al mese (da sostituirsi con l'intera giornata di sabato e l'intera giornata di domenica);
5) Prevedere che, durante il periodo delle ferie estive, il bambino, a partire dal compimento del 3° anno di età, possa permanere un'intera settimana con il padre, nel mese di luglio, ed un'intera settimana nel mese di agosto, previo accordo sulla settimana, da prendersi entro la fine del mese di giugno.
6) Prevedere che il bambino, sin da ora, stia ad anni alterni e feste alterne, un'intera giornata con il padre: - la vigilia o il giorno di Natale;
- la vigilia o il giorno di capodanno: - la vigilia o il giorno dell'Epifania; - la vigilia o il giorno di Pasqua;
-nonché le feste ufficiali, come, per esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): festa di carnevale, festa della Liberazione, festa del Lavoro, festa della Repubblica, Ferragosto, festa di tutti i Santi, festa dell'Immacolata, ecc. ecc.);
8 7) stabilire che, ogni qual volta il bambino non possa stare con il padre nei giorni previsti, il padre possa recuperare l'incontro con il figlio in un'altra giornata della stessa settimana;
8) stabilire che, alla luce delle attuali condizioni economiche dei genitori, il ricorrente non è tenuto a contribuire al mantenimento del minore, salvo che partecipare al 50% delle spese straordinarie, concordate
e documentate.
Si chiede, altresì, che sia stabilito che il diritto di visita del minore, da parte del padre, venga esercitato, almeno per un primo periodo, con l'ausilio degli assistenti sociali, che possano, in qualche modo, agevolare il rapporto padre/figlio”.
Anche parte resistente, con note autorizzate depositate in data 27 dicembre 2024, nel richiamare integralmente il contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta, si opponeva a tutte le richieste, di merito ed istruttorie, richieste da controparte;
inoltre, depositava relazione psichiatrica di in cura presso Parte_1
l'Azienda Ospedaliera-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro – reparto di psichiatria.
A scioglimento della riserva formulata in esito all'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 18 dicembre 2024, il Presidente del Tribunale – rilevato che la causa dovesse essere definita con sentenza, anche al fine di regolamentare definitivamente i rapporti tra le parti, ancora allo stato più che controversi ed al fine di assicurare una congrua regolamentazione della disciplina concernente le parti, ma ancor di più - il figlio nato fuori dal matrimonio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 febbraio
2025 - disponendo che la stessa si svolgesse in forma cartolare.
Entrambe le parti provvedevano al deposito delle note conclusive di trattazione scritta in vista della suddetta udienza (rispettivamente in data 12 e 17 febbraio 2025), riportandosi integralmente ai propri atti principali e scritti difensivi, rassegnando – dunque – le conclusioni già ivi rassegnate.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e - all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025 - esaminate le note conclusive di trattazione scritta depositate separatamente in cancelleria dalle parti e preso, altresì, atto del parere espresso dal PM in sede - il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente pronuncia concerne, anzitutto, l'affidamento del figlio minore , oltre la ER regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario-figlio minore e il mantenimento dello stesso.
Per quanto concerne il regime di affidamento del figlio minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
All'affidamento condiviso si può – invero - derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti - nei confronti di uno dei genitori - una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale - appunto - da rendere
9 quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
Alcune sentenze di merito hanno precisato che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento” (Tribunale di Trapani, sentenza n.
5/2023).
Il non adempiere al mantenimento – infatti, nei termini di cui in premessa - incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli. Tra i casi giudiziari più recenti in cui i giudici hanno disposto l'affidamento esclusivo, ci sono – inoltre - quelli in cui un genitore è totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio, come in fondo nel caso in esame (Tribunale Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati come una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Detto questo, in merito all'affidamento di , non essendo emersi nel corso del giudizio profili di ER specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento del figlio minore ad uno di essi in via esclusiva, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione – il sig. infatti, appare certamente interessato a far parte della vita del figlio minore e, Pt_1 tra l'altro, nel corso del giudizio è emerso un forte astio tra le due famiglie vd. denuncia querela Parte_2
e accuse reciproche sull'accaduto), ma non tra il ricorrente ed il piccolo;
oltretutto, dalla relazione ER psichiatrica in atti, emerge che il sig. era felice dell'imminente paternità e mai si fa menzione di attacchi Pt_1 di aggressività o rabbia dello stesso nei confronti del piccolo . ER
Va confermato, dunque, quanto affermato dalla prevalente (e pienamente condivisibile giurisprudenza nella sedes materiae), secondo cui: il solo conflitto tra genitori non basta a giustificare l'affidamento esclusivo perché, in questo caso, possono subentrare figure professionali incaricate a risolvere il conflitto”; allo stesso modo, anche le denunce- querela presentate, in assenza di un documentato sbocco processuale non favorevole alle ragioni paterne ed in virtù del carattere meramente unilaterale delle medesime, giammai potrebbero giustificare un affido esclusivo, come a più riprese chiesto dalla madre naturale, con la ferma opposizione del genitore.
In ogni caso la collocazione abitativa del minore sarà sempre presso il domicilio materno avendo ER vissuto insieme alla madre sin dal momento della nascita;
ciò anche in virtù del mancato contrasto tra le parti e stante la tenera età del minore, anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura del figlio;
anche la stessa parte ricorrente – sin dall'inizio – ha concluso in tali termini, non opponendosi ad una soluzione siffatta, che – come premesso – senza dubbio garantisce le esigenze filiali connaturate alla tenerissima età.
2. Con riferimento al regime degli incontri padre-figlio, uno dei principali contrasti tra le parti attiene ai pernottamenti del figlio minore presso il genitore non collocatario.
10 In merito va, anzitutto, rilevato, che nessuna norma indica un limite di età a partire dal quale si possono prevedere i pernotti.
Un dato normativo però esiste nel nostro codice civile ed è costituito dall'art. 337 ter, che sancisce il principio in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.
Particolare pregio, in tal senso, merita l'Ordinanza n. 16125/2020 della Corte di Cassazione, la quale - riconoscendo il diritto del padre di trascorrere almeno una notte alla settimana con il figlio di due anni - ha enunciato un principio-guida secondo cui “la sola tenera età del figlio non giustifica l'esclusione a priori del diritto del bambino di poter pernottare presso il suo papà”; deve, infatti, in via principale essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità (“inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole”) a tutela del minore.
Di conseguenza, il diritto di visita – con relativo pernottamento – dei genitori può subire restrizioni solo nell'interesse del minore, ovvero solo quando al minore possa derivare un serio e sicuro pregiudizio, giudizialmente accertato senza incongruenze.
La madre deve, dunque, dimostrare che trascorrere una notte presso l'abitazione paterna possa pregiudicare il minore, non limitandosi, quindi, a ribadire l'inadeguatezza del genitore e la sua incapacità di prendersi cura di un bambino molto piccolo.
Ciò posto, nel caso in esame lo stesso ricorrente – dopo un'iniziale insistenza e dopo provvedimenti provvisori che avevano assicurato una soluzione consimile (vedi decreto emesso dallo scrivente in data 23 luglio 2024, nella parte in cui si afferma: rilevato che, sia pure in via minimale, appare allo stato equo assicurare al padre
l'esercizio del diritto di vista anche fuori dal contesto strettamente inerente la famiglia della resistente, nella specie per due pomeriggi a settimana – dalle ore 16,00 alle ore 20,00 – da concordare e due fine settimana alternati, nelle settimane pari, dalle ore 17,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, con pernotto;
rilevato che la parte ricorrente potrà tenere con sé il figlio , nl mese di agosto, per cinque giorni consecutivi, ER da concordare tra le parti”), re melius perpensa, ha chiesto - nelle conclusioni finali - che il figlio pernotti presso la propria abitazione solo dopo il compimento del terzo anno di età, così aderendo ai rilievi della madre ed alle puntuali argomentazioni della giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, il padre potrà incontrare il figlio minore , salvo differente accordo fra le parti e ER compatibilmente alle esigenze della piccola età del minore: due pomeriggi a settimana – il martedì e il giovedì
11 - dalle ore 10,00 alle ore 19,00; a fine settimana alternati il sabato o la domenica - sempre dalle ore 10,00 sino alla sera alle ore 19,00; in merito alle vacanze natalizie il bambino trascorrerà ad anni alterni con il padre la vigilia o il giorno di Natale
(il Natale negli anni pari), la vigilia o il giorno di capodanno (il Capodanno negli anni dispari), la vigilia o il giorno dell'Epifania (il giorno dell'Epifania negli anni dispari), la vigilia o il giorno di Pasqua (la Pasqua negli anni pari), dalle ore 10,00 alle ore 20,00 dello stesso giorno;
le festività del Carnevale, 1 novembre e 8 dicembre verranno trascorse negli anni dispari con il padre e con la madre negli anni pari, mentre le festività del 25 aprile, 2 giugno e 1 maggio e 15 agosto, verranno trascorse con il padre gli anni pari e con la madre gli anni dispari con orari fissati sempre dalle ore 10,00 alle ore 20,00; il giorno del suo compleanno il bambino lo trascorrerà insieme alla madre sino al terzo anno di età e il padre potrà vederlo nella stessa giornate per due ore fissate dalle 15,00 alle 17,00, successivamente ad anni alterni, con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari, salvo diverso accordo tra le parti;
il giorno del compleanno del padre (10 luglio) il minore trascorrerà l'intera giornata con lo stesso, così come il giorno del compleanno della madre (25 ottobre) il minore lo trascorrerà con la stessa;
dal compimento del terzo anno di età - durante le vacanze estive, ogni anno il minore trascorrerà nel periodo estivo un'intera settimana continuativa con il padre nel mese di luglio ed un'intera settimana nel mese di agosto, previo accordo sulla settimana, da prendersi entro la fine del mese di giugno con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
dal compimento del terzo anno di età – il minore pernotterà presso l'abitazione materna a fine settimana alternati, con prelievo del minore dal sabato ore 10,00 alla domenica ore 20,00;
Per come richiesto da entrambe le parti (vedi note di parte ricorrente del 23.12.2024 e comparsa di costituzione
e risposta di , depositata il 16.12.2024, ed anche in virtù dell'attuale ed ancora persistente forte CP_1 contrasto tra le parti – vedi denunce querele in atti) – deve però prevedersi che, perlomeno sino alla data del
30 giugno 2025, gli incontri tra il padre ed il piccolo , avvengano in forma protetta, alla luce di un ER calendario periodico di incontri da varare a cura della struttura di riferimento;
di seguito – e previo scrutinio positivo della struttura di riferimento – essi potranno essere liberi, nelle forme di cui in premessa;
in sostanza gli incontri età del piccolo – per una sua maggiore tutela e serenità - avverranno sino alla data ER indicata, con l'ausilio degli assistenti sociali, i quali - al termine del detto periodo - esprimeranno la loro valutazione in merito alla liberalità degli incontri padre-figlio; il tutto con obbligo per la sig.ra di CP_1 adempiere a quanto sopra statuito e di non sottrarre il minore agli incontri padre-figlio che verranno organizzati;
e, con invito al sig. di collaborare con i servizi sociali e con la sig.ra Pt_1 CP_1
In ogni caso, i tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio sopraindicati potranno essere, comunque, modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle esigenze personali della minore e dei suoi preminenti interessi.
3. Con riguardo - poi - alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del ricorrente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per il figlio minore . ER
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere
12 che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, tenuto conto delle condizioni economiche e reddituali delle parti – allo stato Parte_1
– risulta disoccupato;
mentre, ha - da poco - raggiunto la maggiore età) appare equo determinare CP_1 in € 150,00 al mese il contributo mensile che dovrà versare alla ricorrente per il sostentamento Parte_1 del figlio minore , con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e ER rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
Si specifica che, si è stabilito il principio secondo il quale «il genitore separato o divorziato deve versare
l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità» Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12283.
Inoltre, le spese straordinarie per il figlio minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università
13 pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Poiché nessuna delle parti ha visto pienamente accolte le proprie domande, e dunque sussiste una soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., oltre che in considerazione della natura della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, collocandolo presso il domicilio materno, ER con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e regola le frequentazioni tra padre e figlio come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di € Parte_1 CP_1
150,00 (centocinquanta,00), quale contributo al mantenimento del figlio minore , entro il ER giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
- PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per il figlio;
ER
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 18 febbraio
2025.
14 Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
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