Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo - Presidente rel./est. -
- dott. Pasquale Maria Cristiano - Consigliere -
- dott.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa nel processo civile di appello iscritto al n. 4564/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, cui è riunito il procedimento n. 4579/2022 R.G., appelli avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 2049/2022 del 18.9.2022, avente ad oggetto somministrazione e vertente:
TRA
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente, dall'Avv. Ippolito Matrone (c.f. ), presso il cui C.F._1 studio elettivamente domicilia in Boscoreale (NA), alla via S.T.E. Cirillo n. 3 (p.e.c.:
; Email_1
APPELLANTE E APPELLATA
(c.f. ), già , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Marisa Olga Meroni (c.f. ), presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Milano, al Corso Italia n. 13 (p.e.c.:
; Email_2
APPELLANTE E APPELLATA
E
e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente, dall'Avv. Angela
Tramontano (c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Trecase C.F._3
(NA), alla via Casa Cirillo, II Traversa, n. 4 (p.e.c.: ; Email_3
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato il 4.3.2019, il proponeva opposizione avverso il Controparte_3 decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Torre Annunziata, n. 1963 del 27.12.2018, con il quale all'Ente era stato ingiunto il pagamento, in favore della società (oggi Controparte_2 [...]
, della somma di euro 186.841,97, oltre accessori e spese della procedura monitoria. CP_1
Il predetto credito era azionato dall'opposta in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalle società di fornitura NE Servizio Elettrico s.p.a., NI s.p.a. ed HERA MM s.r.l., derivanti dal mancato pagamento, da parte del di fatture di importo complessivo pari a euro CP_3
173.251,21, cui andavano sommati, secondo la richiesta della società cessionaria, gli interessi di mora maturati alla scadenza di ogni fattura, e gli interessi anatocistici sugli interessi già scaduti da almeno sei mesi, oltre gli ulteriori importi di euro 12.280,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il recupero dei crediti, e di euro 176,00 per i costi di rilascio degli estratti notarili.
A sostegno dell'opposizione, il precisava preliminarmente che, con riferimento Controparte_3 alla somministrazione di energia di elettrica, l'Amministrazione comunale era legittimata con esclusivo riferimento alle fatture emesse dalle società NE e ER MM, che avevano fornito, succedendosi nel tempo, il servizio di illuminazione degli edifici e dei siti comunali.
Di contro, le fatture relative alla fornitura di energia per il servizio di pubblica illuminazione del territorio comunale erano da intendersi come imputabili non all'Amministrazione, erroneamente indicata come intestataria, ma alla ditta aggiudicataria del contratto di Parte_1 appalto per il servizio integrato di gestione, manutenzione e ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, che aveva provveduto a trasmettere alla fornitrice regolari richieste di voltura.
Tanto premesso, l'opponente censurava, altresì, l'insussistenza del credito azionato sulla base delle fatture emesse da NE e da ER MM per il servizio di fornitura di energia elettrica relativo all'illuminazione degli edifici e dei siti comunali, nonché quello fondato sulle fatture emesse da NI per la fornitura di gas, avendo il provveduto al regolare pagamento di tutte CP_3 le somme di sua competenza.
Sulla scorta di tali deduzioni, il opponente chiedeva di accertarsi, in via preliminare, la CP_3 carenza di legittimazione attiva della società intimante e l'inopponibilità della cessione del credito
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4564/2022 contenente anche il 4579/2022 r.g. – sentenza – pagina 2 di 15 oggetto di causa. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda per mancata prova del credito, e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la individuata Parte_1 quale unica debitrice di eventuali somme non corrisposte per le predette forniture.
Si costituiva in giudizio l'opposta , rilevando l'opponibilità del contratto di cessione di CP_1 crediti al Comune intimato, e concludendo per il rigetto dell'opposizione proposta.
Autorizzata la chiamata, restava contumace la ditta ritualmente citata in giudizio Parte_1 dal Comune opponente.
Incardinato il contraddittorio, la causa era istruita a mezzo di CTU contabile volta ad accertare e ricostruire, sulla scorta dei documenti depositati dalle parti, la posta debitoria del Controparte_3
e della terza chiamata tenuto conto della diversa imputabilità delle fatture Parte_1 prodotte dall'opposta e dei pagamenti parziali provati dall'Ente.
All'esito, la causa era decisa con la sentenza in questa sede appellata, con cui il Tribunale, ritenuta la legittimazione attiva della società intimante, e valutata altresì la legittimazione passiva del rispetto alla pretesa creditoria azionata, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta, CP_3 rideterminando il credito dell'opposta nella somma di euro 212,85 oltre interessi, quale debito maturato in proprio dall'Ente opponente per le forniture di propria competenza, e nell'ulteriore somma di euro 79.562,71 oltre interessi, quale debito maturato per le forniture oggetto dell'appalto aggiudicato dalla Parte_1
A tali conclusioni il Tribunale addiveniva sulla scorta degli esiti dell'accertamento tecnico svolto dal CTU, che, in esecuzione del mandato ricevuto, aveva individuato le fatture riferibili al CP_3
e quelle riferibili alla calcolando, rispetto al riparto risultante, gli importi già Parte_1 saldati da ognuna delle parti.
Tanto premesso, il primo giudice riteneva il contratto di appalto inopponibile alla società creditrice, qualificando la domanda proposta dal nei confronti della terza chiamata come CP_3 domanda di manleva.
Per l'effetto, in accoglimento della domanda, la era condannata a tenere indenne Parte_1 il per le somme da questo dovute all'opposta in relazione alla posta debitoria maturata per CP_3 le forniture oggetto del contratto di appalto, nonché con riferimento alle spese di lite dovute in favore della società creditrice.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4564/2022 contenente anche il 4579/2022 r.g. – sentenza – pagina 3 di 15 Con citazione del 24.10.2022 proponeva dunque il presente appello la società Parte_1
censurando preliminarmente la legittimazione attiva della cessionaria non
[...] Controparte_4 essendovi prova dell'avvenuta comunicazione della cessione al Comune ceduto.
Ulteriormente, l'appellante contestava la fondatezza della pretesa creditoria, deducendo un vizio di erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alle fatture e ai documenti prodotti dalla società istante, privi dell'indicazione di elementi e dettagli utili all'individuazione della fornitura di energia elettrica e all'accertamento dei consumi addebitati.
Da ultimo, la società appellante eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito con riferimento alle forniture relative all'anno 2014.
Chiedeva, pertanto, di riformarsi la sentenza di primo grado, dichiarando l'inammissibilità della domanda creditoria o disponendone, in ogni caso, il rigetto.
Con separata citazione del 24.10.2022, proponeva altresì appello la società Controparte_1 censurando l'imputazione dei pagamenti operata dal CTU e contestando un vizio di erronea statuizione e di omessa pronuncia in ordine agli interessi e alle spese di recupero del credito, già richiesti con il ricorso monitorio.
Si costituiva in entrambi i giudizi il chiedendo di rigettarsi gli appelli proposti e, Controparte_3 in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla , di ricalcolare CP_1
l'importo richiesto a titolo di interessi e di spese di recupero del credito in misura proporzionale alle fatture inevase poste a carico dell'Ente.
Si costituivano inoltre, nei giudizi incardinati sui rispettivi appelli, le società e CP_1 [...]
ognuna insistendo per il rigetto dell'avverso gravame. Parte_1
Riuniti i procedimenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
5.11.2024, ove, sulle rinnovate conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini per il deposito degli scritti conclusionali, la causa veniva infine rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli appelli proposti, occorre procedere, preliminarmente, al vaglio delle censure articolate dalla società che investono la legittimazione attiva della e la Parte_1 CP_1 prova del credito da questa azionato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4564/2022 contenente anche il 4579/2022 r.g. – sentenza – pagina 4 di 15 § 1. Sull'appello di Parte_1
Con il primo motivo di gravame la società censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto positivamente accertata la legittimazione attiva della cessionaria CP_1 rispetto al credito emergente dalle fatture emesse dalle società di fornitura NI, NE e ER
MM.
In particolare, l'appellante fa rilevare che, rispetto alla dedotta cessione dei crediti, non risulterebbe in atti alcuna prova dell'avvenuta notificazione del contratto di cessione al Comune ceduto, circostanza alla quale conseguirebbe, a prescindere dalla rilevanza dell'eventuale accettazione tacita del debitore, l'inopponibilità dell'intervenuta cessione.
Il motivo è infondato.
Le argomentazioni portate dall'odierna appellante a sostegno del dedotto difetto Parte_1 di legittimazione attiva del cessionario muovono dall'erroneo presupposto secondo cui il perfezionamento del contratto di cessione, pacifico nella specie, non legittimerebbe il creditore cessionario a esigere l'adempimento della prestazione nei confronti del debitore ceduto allorquando, come eccepito, difetti la prova dell'avvenuta notificazione della cessione.
Tale assunto finisce per confondere il requisito della notificazione della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità del credito, necessaria per dimostrare la legittimazione sostanziale a esigerlo da parte del preteso cessionario.
Difatti, il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere o escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta (cfr. Cass. n. 11436/2021).
Nel caso di specie, non essendo peraltro controversa l'eventuale efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti in favore delle fornitrici cedenti, l'assenza della prova dell'avvenuta notifica della cessione al Comune ceduto non assume rilevanza ai fini dell'accertamento della legittimazione
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4564/2022 contenente anche il 4579/2022 r.g. – sentenza – pagina 5 di 15 ad agire e sostanziale della società cessionaria, né vale a rendere la cessione inopponibile all'Amministrazione comunale e ai suoi aventi causa.
Pertanto, il motivo va respinto.
Con il secondo motivo di gravame, la società denuncia un vizio di travisamento Parte_1 delle risultanze probatorie in ordine all'effettiva riferibilità delle fatture e delle note di debito prodotte da alle forniture oggetto del contratto di appalto intercorso con il CP_1 CP_3 per la gestione del servizio di illuminazione pubblica, con il quale l'appaltatrice si era
[...] impegnata, altresì, alla corresponsione degli oneri di fornitura alla società distributrice.
In particolare, argomenta l'appellante, le fatture azionate non recherebbero alcun riferimento specifico alle forniture gestite dalla ditta, così impedendo ogni accertamento in ordine all'effettiva debenza delle somme richieste dalla cessionaria.
Come evidente, il motivo investe, anzitutto, l'imputabilità delle fatture azionate dalla creditrice
alle forniture oggetto dell'appalto relativo al servizio di pubblica illuminazione. CP_1
A tal riguardo, appare quindi utile ripercorrere le tappe dell'accertamento svolto dal CTU in ordine all'individuazione delle fatture riferibili alle forniture di spettanza del e a quelle CP_3 rientranti nel contratto di appalto aggiudicato alla Parte_1
Come osservato dall'ausiliario, il contratto di appalto del 19.12.2011 non recava alcun elenco dei
POD e dei codici cliente relativi alle utenze trasferite alla ditta.
Ciononostante, dalla documentazione prodotta dal emergeva un elenco dei siti di CP_3 fornitura elettrica per la pubblica illuminazione a carico della per un totale di 11 Parte_1 codici utenza e POD.
Emergeva, inoltre, una nota inviata dalla acquisita al protocollo del in Parte_1 CP_3 cui, richiamando i medesimi 11 codici utenza indicati nell'elenco prodotto dall'Amministrazione, la ditta dava atto dell'avvenuta voltura dei contatori in proprio nome.
Dall'esame delle fatture prodotte da e dal relativo brogliaccio riepilogativo, CP_1 emergevano tuttavia fatture riportanti codici ulteriori rispetto a quelli risultanti dall'elenco prodotto dal CP_3
L'ausiliario era quindi autorizzato a richiedere al responsabile dei servizi finanziari del CP_3
l'elenco delle eventuali ulteriori utenze elettriche intestate alla ditta e all'Amministrazione.
[...]
Con comunicazione del 30.6.2021, il comunicava ulteriori 15 codici POD da imputare alla CP_3 ditta.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4564/2022 contenente anche il 4579/2022 r.g. – sentenza – pagina 6 di 15 Inoltre, i bonifici eseguiti dalla in favore del fornitore consentivano di individuare Parte_1 un ulteriore codice utenza ricompreso tra i punti di pubblica illuminazione affidati alla ditta.
In definitiva, a parere del CTU, risultavano imputabili all'appaltatrice 27 utenze, residuando, rispetto alle fatture emesse dalla società NE per il servizio di pubblica illuminazione, 3 codici
POD, che venivano quindi acclusi dall'ausiliario alle utenze di spettanza del CP_3
Il totale delle fatture imputabili alla ditta ammontava, in esito, a euro 117.032,53. Parte_1
A fronte di tale articolata ricostruzione, adeguatamente argomentata nelle sue premesse metodologiche, nonché opportunamente fondata su rilievi documentali, l'odierna appellante si è limitata a eccepire l'assenza, nelle fatture esaminate, di riferimenti specifici alle utenze di propria spettanza.
Il rilievo non è tuttavia condivisibile, atteso che, come evincibile dalla sintesi anzi svolta,
l'accertamento dell'ausiliario ha mosso dal raffronto tra i codici utente e POD riportati nelle fatture e i codici risultanti dagli elenchi prodotti dal e dalle comunicazioni riferibili alla CP_3 stessa Parte_1
Così prospettata, la doglianza della ditta risulta quindi inidonea a scalfire l'impianto probatorio su cui è fondata la pretesa creditoria azionata dalla e su cui il CTU ha svolto, nei termini CP_1 sopra indicati, l'accertamento contabile rimessogli dal Tribunale.
Ulteriormente, va disattesa la doglianza relativa all'assenza di prova circa l'effettività dei consumi fatturati e alla correttezza della quantificazione recata dalle fatture.
È infatti vero che, in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante e che i consumi siano stati correttamente rilevati (da ultimo, Cass. n. 512/2025).
Ciononostante, va altresì osservato che, affinché la presunzione possa ritenersi utilmente superata, la comunicazione dei consumi deve essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, il quale può far valere elementi idonei a inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio, perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, nonché altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore).
In assenza di tale contestazione, le misurazioni comunicate dal distributore debbono quindi reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4564/2022 contenente anche il 4579/2022 r.g. – sentenza – pagina 7 di 15 Nel caso di specie, la contestazione sollevata dall'appaltatrice – peraltro costituitasi solo nel presente grado di appello – non reca alcun elemento utile a porre in dubbio l'attendibilità delle misurazioni riportate nelle fatture, risultando ancorata al mero rilievo astratto dell'inidoneità probatoria delle fatture azionate dalla cessionaria.
Infine, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata in chiusura dell'atto di gravame, con riferimento alle fatture relative all'anno 2014.
L'eccezione è inammissibile, in quanto tardivamente proposta per la prima volta in sede di appello.
E difatti, vale il principio secondo cui la parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio, e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (cfr. Cass. n. 4404/1998).
Nel caso di specie, la società appellante, contumace in primo grado, è dunque decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni non suscettibili di rilievo officioso da parte del giudice.
Tanto vale, in particolare, con riferimento all'eccezione di prescrizione, che, in quanto eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte nei termini indicati dagli artt. 166 e 167 c.p.c., o, comunque, nel primo atto utile.
In definitiva, per i motivi anzi esposti, l'appello proposto dalla società va Parte_1 integralmente rigettato.
§ 2. Sull'appello di Controparte_1
Va a questo punto esaminato l'appello proposto dalla società cessionaria . CP_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura un vizio di errata determinazione della misura del credito relativo alle fatture impagate, quale conseguenza dell'erronea imputazione, al credito della cessionaria, di tutti i pagamenti disposti dalla società Parte_1
L'appellante evidenzia, infatti, come i bonifici disposti dall'appaltatrice non rechino l'indicazione specifica delle fatture che avrebbero costituito oggetto di pagamento, sicché il CTU avrebbe erroneamente imputato i pagamenti effettuati dalla ditta in favore di NE Servizio Elettrico alle fatture oggetto di cessione, azionate da in sede monitoria. CP_1
Il motivo è infondato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4564/2022 contenente anche il 4579/2022 r.g. – sentenza – pagina 8 di 15 Occorre richiamare, in premessa, l'indirizzo giurisprudenziale affermatosi in tema di imputazione dei pagamenti effettuati dal debitore e di riparto del relativo onere probatorio.
In materia, è ben noto il principio secondo cui, ove il debitore convenuto dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza dello stesso, dando altresì dimostrazione della sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione (Cass. n. 20134/2005, Cass. n. 17102/2007, Cass. n. 14620/2009, nonché Cass. n. 450/2020).
Tale regola generale, tuttavia, trova lineare applicazione soltanto nel caso in cui il debitore offra una puntuale imputazione del pagamento a un determinato credito ai sensi dell'art. 1193 c.c..
Nel caso in cui, invece, il debitore si limiti ad allegare l'esecuzione di una pluralità di pagamenti, il principio sopra esposto va mitigato, dovendo essere preliminarmente soddisfatto l'onere della parte debitrice di dar prova esauriente del fatto estintivo dell'altrui credito.
In tal senso si è espressa altresì la Suprema Corte, secondo cui “soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo, ovvero del pagamento puntualmente eseguito con riferimento al credito in oggetto” (Cass. n.
2369/1994, Cass. n. 205/2007, Cass. n. 20288/2011, Cass. n. 26275/2017, Cass. n. 21908/2019).
Nel caso di specie, come dedotto dall'appellante , i bonifici eseguiti dalla CP_1 [...] non recano l'indicazione specifica del numero identificativo delle fatture cui imputare il Parte_1 pagamento.
Ciononostante, pur in assenza di tale indicazione, le disposizioni di pagamento contabilizzate dal
CTU recano una serie di ulteriori elementi identificativi, quali il soggetto intestatario della fornitura, individuato nel Comune di nonché il riferimento al codice cliente dell'utenza e la CP_3 dicitura “a saldo delle fatture dal 2014 al 2016”.
Tali elementi, in assenza di specifiche controdeduzioni della società creditrice, appaiono idonei a Cont riferire i pagamenti esaminati ai crediti oggetto di cessione in favore di .
D'altro canto, dall'esame del prospetto riepilogativo prodotto dalla società emerge come le fatture cedute coprano per intero il debito del relativo, per le utenze in oggetto, alle Controparte_3 annualità dal 2014 al 2016; pertanto, affinché il pagamento possa essere imputato a crediti
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4564/2022 contenente anche il 4579/2022 r.g. – sentenza – pagina 9 di 15 differenti, occorre che esso faccia riferimento a fatture già contabilizzate come evase dalla fornitrice NE Servizio Elettrico, circostanza la cui prova grava, tuttavia, sulla società creditrice.
Ulteriormente, va sottolineato come il CTU abbia svolto un accurato esame delle disposizioni di bonifico in atti, escludendo dalla contabilità finale i pagamenti non effettuati dalla Parte_1 per conto del verosimilmente riferibili a utenze già volturate alla società e, dunque, non CP_3 imputabili alle fatture azionate nei confronti dell'Ente.
In definitiva, il motivo va respinto, dovendosi confermare, per l'effetto, la quantificazione dei pagamenti parziali eseguiti dalla pari all'importo complessivo di euro 37.469,82 Parte_1
(imputabile al debito di euro 117.032,53 riferibile alla società).
Conclusivamente, il credito residuo della società va determinato nell'importo già CP_1 indicato dal primo giudice, pari, per la sorta capitale, a euro 212,85 per le forniture di competenza del e a euro 79.562,71 per le forniture di competenza della CP_3 Parte_1
Rispetto a tale ultimo importo, va dunque confermato l'accoglimento della domanda di manleva proposta dall'Ente nei confronti della ditta appaltatrice.
I successivi motivi di gravame articolati dalla società attengono, invece, all'applicazione CP_1 degli accessori richiesti a titolo di interessi e di costi per il recupero del credito.
In particolare, con il secondo motivo di gravame, la società censura l'omesso riconoscimento degli interessi al tasso maggiorato e alle decorrenze di cui al d.lgs. 231/2002, applicabili ai ritardi nei pagamenti nell'ambito di transazioni commerciali.
Il terzo e il quarto motivo dell'appello censurano, invece, l'omessa pronuncia in ordine all'applicazione degli interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, e al risarcimento del danno previsto dall'art. 6 del citato decreto, nella misura forfettaria di euro
40,00 per ciascuna fattura impagata.
I motivi sono fondati.
Al riguardo, si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231/2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cass. n. 5734/2019).
Pertanto, gli interessi moratori si applicano anche nel caso in cui il contraente sia una pubblica amministrazione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4564/2022 contenente anche il 4579/2022 r.g. – sentenza – pagina 10 di 15 In tema di mora della pubblica amministrazione, in particolare, è stato in più occasioni affermato che l'esigenza di rispettare le procedure della contabilità pubblica non comporta, in caso di colpevole ritardo nell'espletamento delle formalità di liquidazione di un credito vantato dal privato, alcuna deroga al principio di cui all'art. 1218 c.c., riguardante l'inesatto o tardivo adempimento della prestazione, né al principio di cui al successivo art. 1224 c.c., comma 1, che identifica il dies a quo della decorrenza degli interessi con il giorno della costituzione in mora, con la conseguenza che, ricorrendone i presupposti, l'Amministrazione, in quanto inadempiente, ben può essere condannata a corrispondere gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, ancorché non risulti materialmente emesso il relativo titolo di spesa (Cass. n. 13763/2021).
Pertanto, sul saldo ancora dovuto dal e dalla come sopra rispettivamente CP_3 Parte_1 determinato, andranno applicati gli interessi al saggio maggiorato di cui al d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza, tuttavia, dalla data di proposizione della domanda;
ciò, si precisa, in quanto il credito residuo della società, come rideterminato per effetto dello scomputo dei pagamenti sopra valutati, non risulta imputabile a fatture specifiche.
Da ultimo, va precisato che, in ordine all'applicabilità degli interessi di mora, non assume rilevanza esimente l'incolpevolezza del ritardo eccepita dal nella propria comparsa CP_3 conclusionale.
Difatti, quale causa della non imputabilità del ritardo, l'Ente ha allegato la condotta della
[...]
che, nonostante l'impegno assunto con il contratto di appalto, ometteva di provvedere Parte_1 al regolare pagamento delle fatture che le venivano girate dall'Amministrazione comunale.
Tale circostanza non può, tuttavia, essere opposta alla società creditrice, stante l'inopponibilità alla stessa del contratto di appalto stipulato con la già affermata dal primo Parte_1 giudice con motivazione non attinta da gravame.
Legittimamente, poi, parte appellante invoca il riconoscimento degli interessi sugli interessi moratori ex art. 1283 c.c., da quantificarsi anch'essi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n.
231/2002, come previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla notifica del ricorso monitorio.
Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della disposizione normativa di cui all'articolo 1283 c.c. anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni, statuendo che “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura … è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c.” (cfr., da ultimo,
Cass. n. 31468/2018).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4564/2022 contenente anche il 4579/2022 r.g. – sentenza – pagina 11 di 15 Va precisato, tuttavia, che gli invocati interessi anatocistici sono dovuti solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (Cass. n. 24267/2010).
Spettano, infine, le somme di cui all'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/2002, novellato dal d.lgs.
192/2012.
La disposizione richiamata dispone infatti che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno”.
Tale importo va conteggiato con riferimento a ciascun debito non correttamente adempiuto e, quindi, a ciascuna fattura, pur in presenza di plurime fatture riferibili a un unico contratto (in tale senso, si veda la sentenza CGUE del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20).
Nella specie, premessa la già menzionata impossibilità di riferire i pagamenti eseguiti a specifiche fatture, e rilevata altresì l'assenza di contestazioni circa la dedotta tardività dei pagamenti,
l'importo forfettario dovuto andrà calcolato per ogni fattura.
Le fatture azionate dalla società sono 307, per un totale di euro 12.280,00. CP_1
Tale importo, nei rapporti interni tra il e la ditta andrà poi ripartito in CP_3 Parte_1 ragione delle fatture di rispettiva competenza, e, quindi, andrà posto a carico del per la CP_3 somma di euro 4.720,00 (quale importo dovuto per le 118 fatture indicate dal CTU come di competenza esclusiva dell'Ente), e, a carico della per la residua somma di euro Parte_1
7.560,00.
In definitiva, va confermato l'importo liquidato dal giudice di prime cure a titolo di sorta capitale, pari a complessivi euro 79.775,56, di cui euro 212,85 quale debito maturato in proprio dal CP_3 ed euro 79.562,71 quale debito maturato dalla per le forniture oggetto di appalto. Parte_1
Su tale importo, in accoglimento dell'appello di , vanno calcolati gli interessi moratori CP_1 nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, novellato dal d.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla domanda, nonché gli interessi anatocistici, in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti dai citati artt. 2 e 4 del d.lgs. 231/2002, come richiamati dall'art. 1284 c.c., a far data dalla domanda e sino al saldo.
Inoltre, va disposto il pagamento dell'ulteriore somma di euro 12.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, da porre a carico della società nella misura di euro 7.560,00. Parte_1
In tal senso, la sentenza di primo grado va riformata.
§ 3. Sulle spese di lite
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4564/2022 contenente anche il 4579/2022 r.g. – sentenza – pagina 12 di 15 Quanto alle spese di lite, va osservato che il parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società , nei limiti sopra esposti, impone la rideterminazione delle spese del doppio CP_1 grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n.
28718/2013, Cass. n. 26985/2009, Cass. n. 12963/2007, Cass. n. 11423/2016).
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, il Collegio ritiene di aderire al riparto delle spese di cui alla sentenza di prime cure, confermando la relativa statuizione anche in punto di liquidazione dei compensi.
Quanto al presente grado di appello, considerato il parziale accoglimento del gravame proposto dalla società in ordine agli accessori, e tenuto conto, altresì, del rigetto dello stesso in CP_1 punto di imputazione dei pagamenti estintivi eseguiti dalla ricorrono i Parte_1 presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le due società appellanti nella misura di 2/3.
Il restante 1/3 segue la soccombenza prevalente della il cui appello è stato Parte_1 integralmente respinto.
Alla liquidazione si procede d'ufficio, facendo applicazione dei parametri fissati dal D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022.
I compensi sono liquidati nei valori minimi dello scaglione di riferimento (sino a euro
260.000,00), in considerazione del tenore delle difese svolte e della natura delle questioni trattate.
Quanto al rapporto processuale tra le appellanti e il tenuto conto della Controparte_3 soccombenza solo residuale dell'Ente, come conseguente al riparto degli oneri con la
[...]
e considerato altresì che non vi è stata contestazione, da parte della ditta, in ordine alla Parte_1 manleva disposta dal primo giudice, ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite con riferimento al presente grado di appello.
Va precisato, inoltre, che deve intendersi confermata la statuizione di cui alla sentenza di prime cure con cui il Tribunale, valutata l'utilità dell'elaborato peritale nell'interesse generale della decisione, ha posto le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido.
Sussistono infine, a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, Parte_1 comma 1quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione proposta, trattandosi di appello notificato dopo il 30.1.2013 (Cass. Sez. Un. n. 3774/2014).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4564/2022 contenente anche il 4579/2022 r.g. – sentenza – pagina 13 di 15
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello proposto da avverso la Controparte_1 Parte_1 sentenza del Tribunale di Napoli n. 2049/2022 del 18.9.2022, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per l'effetto, in Controparte_1 parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il al Controparte_3 pagamento, in favore di della somma di euro 79.775,56, oltre interessi Controparte_1 moratori nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, novellato dal d.lgs. n.
192/2012, a decorrere dalla domanda e sino al soddisfo, nonché oltre interessi anatocistici, in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti dai citati artt. 2 e
4 del d.lgs. 231/2002, come richiamati dall'art. 1284 c.c., a far data dalla domanda e sino al saldo;
- Altresì, condanna il al pagamento dell'ulteriore somma di euro 12.280,00 Controparte_3 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
- Fermo l'accoglimento della domanda di manleva proposta dall'Ente, condanna la
[...]
a tenere indenne il di tutto quanto sarà tenuto a Parte_1 Controparte_3 corrispondere per la debitoria maturata per le forniture oggetto del contratto di appalto, ovvero per la somma di euro 79.562,71 quale sorta capitale, oltre interessi di mora e anatocistici come sopra calcolati, nonché per la somma di euro 7.560,00, quale importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002;
- Conferma la sentenza appellata in punto di riparto e di liquidazione delle spese di lite del primo grado, anche con riferimento all'accoglimento della relativa domanda di manleva proposta dal nei confronti della Controparte_3 Parte_1
- Compensa le spese del presente grado di appello tra e Controparte_1 [...] nella misura di 2/3, e condanna al pagamento Parte_1 Parte_1 del residuo 1/3, che liquida, già decurtato, in euro 268,00 per esborsi ed euro 2.350,70 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% e accessori come per legge;
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4564/2022 contenente anche il 4579/2022 r.g. – sentenza – pagina 14 di 15 - Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di appello tra le parti appellanti e il Controparte_3
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente
[...] per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello già versato per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.2.2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4564/2022 contenente anche il 4579/2022 r.g. – sentenza – pagina 15 di 15