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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 229/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ROSSI GIANLUCA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ROSSI GIANLUCA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MESIANO Controparte_1 C.F._1
MONICA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MESIANO MONICA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorsi introduttivi e memorie difensive di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 10.2.2022 in persona del presidente pro Parte_1 tempore, adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, evocando in giudizio
, sua dipendente, e chiedendo che: 1) fosse accertata la legittimità della sanzione Controparte_1 disciplinare della multa di tre ore irrogatale il 14.1.2022; 2) in via subordinata, fosse accertata l'eventuale diversa sanzione dovuta, anche riducendo quella concretamente irrogata. Affermava che: 1) il 3.1.2022 le aveva contestato una serie di comportamenti posti in essere successivamente al 26.10.2021, quando la dott. ssa era divenuta responsabile Per_1 amministrativo dell'area economico finanziaria del dipartimento affari Legali – Amministrativo, sanitario e socio-sanitario; in particolare le aveva contestato che: a) aveva omesso di riferire tempestivamente alla dott. ssa , nonostante espressa richiesta in tal Per_1 senso, quanto effettuato ovvero da effettuare rispetto ai compiti assegnati: solo alle 21.52 di domenica 5.12.2021, giorno e ora non lavorativi, aveva comunicato l'elenco dei pagamenti in scadenza il 7 dicembre con relativa provvista finanziaria da assegnare sui vari istituti di credito,
pagina 1 di 7 così di fatto rendendo impossibile alla responsabile la loro verifica, pagamenti che erano effettuati in maniera indebitamente autonoma dalla resistente;
b) il 7.12.2021 aveva dimostrava il mancato rispetto di ruolo e prerogative della dott. ssa quando, anziché chiederle Per_1
l'autorizzazione per trasferire l'importo bonificato per errore dal a Controparte_2
e non ad IC , si era rivolta alla Presidente che le aveva ricordato Parte_1 CP_3 che doveva rivolgersi alla dott. ssa;
c) aveva omesso di effettuare la riconciliazione dei Per_1 conti dei dipendenti e la registrazione cedole dei titoli nonostante la dott. ssa le avesse Per_1 comunicato da tempo l'urgenza delle anzidette attività, il che aveva costretto la dott. ssa Per_1
ad avocare a sé la esecuzione degli stessi a metà dicembre 2021, stante la loro urgenza, e a
[...] rinviare decisioni di investimento urgenti in presenza di variazioni nel mercato finanziario e a non potere rispettare la programmazione dell'attività d'ufficio in vista della chiusura di bilancio e della programmata revisione dei conti, affidata a una società esterna;
d) il 15.11.2021 aveva usufruito di quattro ore di ferie senza richiedere preventiva autorizzazione invocando e fornendo un piano ferie mai autorizzato dalla e) il 29.11.2021 aveva utilizzato toni Parte_1 irriguardosi rispondendo alla propria responsabile, peraltro tardivamente, a una richiesta urgente circa la procedura di assestamento dei dati, solo in suo possesso, estratti per il rendiconto economico di periodo al 30/6; 3) ritenuto di non poter accogliere le giustificazioni, il 14.1.2022 le aveva irrogato la sanzione disciplinare della multa tre ore di retribuzione, sanzione ritenuta estremamente blanda in ragione delle condotte gravi poste in essere. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande perché Controparte_1 infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) con riferimento al messaggio di posta del 5.12.2021, si trattava di una semplice comunicazione visto che nessuna autorizzazione doveva ricevere dalla dott. ssa Per_1
; 2) l'operazione bancaria sull'importo bonificato per errore dal era
[...] Controparte_2 già stata regolarmente autorizzata;
3) aveva fatto presente alla dott. ssa che le era stato Per_1 dato troppo poco tempo per le riconciliazioni dei conti dei dipendenti e, in ogni caso, le aveva realizzate per la maggior parte;
4) aveva effettivamente omesso di chiedere le quattro ore di ferie il 15.11.2021, aveva integrato la domanda successivamente e si era scusata per l'accaduto; 5) non aveva usato toni irriguardosi nella risposta del 29.11.2021. Con distinto ricorso depositato il 20.5.2022 la in persona Parte_1 del presidente pro tempore, adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, evocando in giudizio , sua dipendente, e chiedendo che: 1) fosse accertata la legittimità Controparte_1 della sanzione disciplinare della sospensione di tre giorni irrogatale il 5.4.2022; 2) in via subordinata, fosse accertata l'eventuale diversa sanzione dovuta, anche riducendo quella concretamente irrogata. Affermava che: 1) il 23.3.2022 le aveva contestato una serie di comportamenti posti in essere successivamente alla precedente contestazione disciplinare, sostanzialmente dilatori ed ostruzionistici;
2) in particolare le aveva contestato che: a) era solita inviare una cospicua quantità di messaggi di posta elettronica al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, faceva un uso massivo della posta, senza che fosse realmente necessario;
b) aveva negligentemente restituito con ritardo un POS del Banco BPM, con conseguente addebito di spese alla c) non aveva aggiornato con negligente ritardo, entro il 28.2.2022 le posizioni Parte_1 relative alle attività finanziarie al 31.12.2021; d) aveva imputato alla collega Controparte_4 il mancato svolgimento di un'attività contabile che, invece, competeva a lei;
e) aveva tardato a pagina 2 di 7 riscontrare una richiesta a uno studio associato;
f) aveva atteso un'autorizzazione che già le era stata data, in relazione a una carta prepagata da fornire a una collega per un autista;
g) in uno scambio di messaggi di posta fra colleghi, il 16.3.2022 aveva usato toni inutilmente polemici;
3) anche in tal caso, ritenuto di non poter accogliere le giustificazioni, il 5.4.2022 le aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione di tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione. Da qui l'odierno giudizio. Istruita documentalmente e a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 23.11.12023, la causa era decisa all'udienza del 14.1.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande della ricorrente sono solo in parte fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
Dall'istruttoria compiuta è emerso quanto segue. La teste , commercialista e revisore legale della ricorrente Testimone_1 Parte_1 dal 26.10.2021 con incarico triennale, interrogata sui capitoli di prova di parte ricorrente (n. 229/22 R.G.), ha dichiarato: “È vero, la comunicazione avvenne alla sera di domenica per posta elettronica;
mi fu comunicato che i pagamenti sarebbero stati fatti, non avevo motivo di dubitarne, non potevo verificarne la correttezza;
non potevo intervenire poiché era una comunicazione che ricevevo;
l'oggetto del mio incarico era il coordinamento e la conseguente responsabilità dell'area amministrativa e finanziaria della con i conseguenti Parte_1 adempimenti di legge;
normalmente la documentazione mi era inviata per tempo rispetto al momento del pagamento per consentirmi la verifica della sua regolarità e anche dell'ammontare delle somme che dovevano essere pagate … ero io a dare le priorità e fu precisata la mia funzione a tutti, quando venni presentata al personale di riferimento di quell'area … il 7 dicembre 2021 la resistente anziché chiedere l'autorizzazione a me per trasferire l'importo bonificato per errore dal di a e non CP_2 CP_2 Parte_1 ad , si rivolgeva alla Presidente … avevo assegnato, e comunicato alla CP_5 resistente, la priorità di esecuzione di cui ai punti 2 (Riconciliazione conti dipendenti) e 3 (Registrazione cedole) della lista … costringendomi a precisare “… prendo atto che non ha completato le consegne avute alla fine di ottobre pur avendo tutti i documenti necessari quanto al punto 2 e 3 …”…. ben prima di dicembre, sollecitavo la sig.ra ad eseguire le CP_1 incombenze richieste, spesso senza ricevere riscontro … i dati mi venivano forniti dal responsabile della gestione dipendenti … sono vere le circostanze, purtroppo le informazioni che ricevevo non erano coerenti con le risultanze del prospetto esaminato, nel senso che il prospetto che mi era inviato non era coerente con i criteri usati e spiegati nelle informazioni a corredo;
in questi casi ero io a dover rettificare i dati perché fossero indicati in modo corretto”. Interrogata sui capitoli di prova di parte resistente (R.G. n. 229/22) ha dichiarato:
“Confermo quanto ho già detto;
in particolare i pagamenti furono comunicati non in tempo utile rispetto alle date in cui furono compiuti, poiché - soprattutto in relazione a quelli poi effettuati il 7.12.2021 - non mi davano il tempo materiale per effettuare le necessarie verifiche di cui ho già detto;
confermo che i documenti dovevano essere da me controllati per verificare che i pagamenti fossero dovuti, anche nell'ammontare indicato, e che esistesse la provvista perché andassero a buon fine;
anche quei pagamenti di cui al messaggio del 5.12.2021, peraltro inviato di domenica, dovevano essere oggetto della mia attività di verifica;
confermo che mi è arrivato il messaggio di posta elettronica del 26.10.2021, a cui non ho risposto perché non dovevo alcuna risposta;
ribadisco che il mio ruolo era quello che ho già indicato;
le
pagina 3 di 7 mansioni indicate nel messaggio le ha dichiarate la resistente”. Interrogata sui capitoli di prova parte ricorrente (n. 949/22 R.G.) ha dichiarato: “Sono vere le circostanze, la gestione del POS Banco BPM era attività esclusiva della sig. ra e il ritardo nella restituzione dello CP_1 stesso comportava l'addebito di somme non dovute ad la sig. ra ometteva di CP_6 CP_1 terminare entro il 28 febbraio 2022 le attività di completamento dell'aggiornamento delle posizioni relative alle attività finanziarie al 31.12 come da me disposto, omettendo di utilizzare un file consegnato alla stessa da un consulente esterno già il 19.10.2021 … Posso dire che con quei messaggi la resistente chiedeva alla sig. ra di svolgere attività di sua CP_4 competenza;
la sig. ra aveva competenze diverse nella procedura … la resistente CP_4 doveva lavorare insieme alla sig. ra ciascuna per le proprie competenze, la sig. ra CP_4
doveva svolgere l'attività relativa alla contabilità e alle conseguenti rettifiche;
per CP_1 questo nel messaggio ho scritto che mi sarei attivata per chiedere alla sig. quali CP_1 erano le informazioni mancanti che le servivano”. La teste , dipendente della Controparte_4 ricorrente dal novembre del 1995, con mansioni di impiegata, sui capitoli di prova Parte_1 di cui alla memoria difensiva (n. 229/22 R.G) ha dichiarato: “Quanto alle mansioni della resistente, so che redigeva il bilancio della fondazione, non ho mai visto il suo contratto di lavoro, svolgeva attività contabile, nel senso che gli impiegati amministrativi svolgevano attività di elaborazione dei dati che poi la ricorrente confezionava complessivamente nel bilancio che era sottoposto al consiglio di amministrazione;
mi risulta che ora quell'attività sia svolta dalla dot. ssa ”. Interrogata sui capitoli di prova di cui al ricorso introduttivo Per_1
(R.G. n. 949/33) risponde: “Confermo i messaggi che ci siamo scambiati, preciso che la mia attività era principalmente quella di tenere le relazioni con associati e benefattori, in relazione al settore delle eredità e delle donazioni;
non mi occupavo della parte propriamente contabile;
la sig. ra mi chiedeva di verificare dati contabili, il che non era propriamente di mia CP_1 competenza;
preciso peraltro che in relazione alle diverse pratiche la documentazione che mano a mano mi arrivava era inviata in amministrazione e quindi i dati contabili erano noti … Ribadisco che la documentazione in mio possesso conteneva anche i dati necessari per l'attività della collega;
ribadisco altresì che non competeva a me l'elaborazione contabile di quei dati che io comunicavo in amministrazione in modo che la ne fosse a Parte_1 conoscenza;
è un'attività che anche oggi continuo a non fare”.
Dall'esame delle testimonianze e dei documenti prodotti da entrambe le parti sono anzitutto emersi come sussistenti i fatti contestati e posti a base della prima sanzione disciplinare: l'invio del messaggio il 5.12.2021 con l'elenco dei pagamenti per il 7.12.2021, il mancato rispetto di ruolo e prerogative della dott. ssa quando, con la richiesta alla Per_1
Presidente, si rivolgeva a costei per il bonifico errato (escludendo la dott. ssa ) e la Per_1 mancata riconciliazione dei conti dei dipendenti e la registrazione cedole dei titoli nonostante l'urgenza, la fruizione il 15.11.2021 di quattro ore di ferie senza autorizzazione.
Né risultano convincenti le difese della resistente al riguardo.
Da un lato non appare rilevante il fatto che i pagamenti non dovessero essere autorizzati poiché la dott. ssa ha spiegato che la funzione della comunicazione non era la sua Per_2 autorizzazione ma la verifica della sua regolarità e anche dell'ammontare delle somme che dovevano essere pagate, visto che l'oggetto del suo incarico era il coordinamento e la conseguente responsabilità dell'area amministrativa e finanziaria della con i Parte_1 conseguenti adempimenti di legge. Dall'altro la mancata immediata risposta sulla istanza presentata non giustificava il coinvolgimento della Presidente della ma la ricerca Parte_1
pagina 4 di 7 di un'interlocuzione con la dott. ssa , come risulta confermato anche dal tenore della Per_1 risposta della stessa Presidente. Dall'altro ancora non hanno trovato giustificazioni né i ritardi nel compimento delle attività richieste, considerato che – per il suo ruolo – era la dott. ssa Per_1
a individuare le urgenze, né le mancate corrispondenze dei dati. Unico ritardo che appare
[...] giustificato – alla luce dei messaggi di posta prodotti – è quello relativo alla “riconciliazione dei conti dipendenti” rispetto alla quale la resistente risultava in attesa di dati da OM (messaggi del 12 e del 14.12.2021, documenti nn. 12 e 13 di parte resistente), i quali condizionavano il compimento dell'attività da parte sua, senza che vi sia prova che il suo ritardo sia stato colpevole. Incontestata è infine la mancata richiesta delle ferie. Ex art. 60 CCNL applicato al rapporto è prevista la sanzione della multa o della sospensione, tra l'altro, in caso di esecuzione negligente del lavoro, mancata presentazione al lavoro, commissione di mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, rifiuto di adempiere disposizioni legittime impartite dai propri superiori;
la multa dovrà essere applicata per le mancanze di minore rilievo.
In ragione della molteplicità degli inadempimenti della resistente, anche a considerare solo quelli accertati, deve ritenersi proporzionata la sanzione della multa di tre ore irrogata dalla ricorrente. Parte_1
Le relative domande devono essere accolte e, quindi, deve essere accertata la legittimità della sanzione irrogata. Dall'esame delle testimonianze e dei documenti prodotti da entrambe le parti sono inoltre emersi come sussistenti almeno alcuni dei fatti contestati e posti a base della seconda sanzione disciplinare, in particolare: l'invio di una cospicua quantità di messaggi di posta elettronica al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, un uso massivo della posta, la ritardata restituzione di un POS del Banco BPM, con conseguente addebito di spese alla il Parte_1 ritardato aggiornamento delle posizioni relative alle attività finanziarie al 31.12.2021, l'imputazione a una collega del mancato svolgimento di attività contabile, che invece competeva a lei, il ritardo nel riscontrare una richiesta a uno studio associato, l'attesa di un'autorizzazione, che già le era stata data, per una carta prepagata da fornire a una collega per un autista. Anche in tal caso non risultano convincenti le difese della resistente al riguardo. Se infatti l'uso massivo della posta, pur se magari inopportuno, non pare avere uno specifico rilievo disciplinare, la ritardata restituzione del POS – nemmeno negata dalla resistente – ha comportato un pur modesto addebito alla per un'attività che doveva Parte_1 essere da lei compiuta. Né la comunicazione del 24.2.2022 è risultata ostativa alla restituzione, non risultandone la ragione, nemmeno dalla comunicazione stessa. Allo stesso modo la mancata ultimazione entro il 28.2.2022 dell'aggiornamento delle posizioni relative alle attività finanziarie al 31.12.2021, senza utilizzare il file in suo possesso già dal 19.10.2021, ha di nuovo alterato l'ordine delle attività da svolgere, come individuato dalla dott. ssa . Né è Per_1 emersa alcuna circostanza da cui desumere che la resistente non era stata messa nelle condizioni di svolgere l'attività nel termine indicatole, come da lei affermato. Allo stesso modo non può valere la difesa secondo cui il file le era stato inviato molto tempo prima, poiché da nessuna circostanza emerge che – a causa del tempo passato – non dovesse più essere utilizzato. Così come non può valere la difesa per la quale non era a conoscenza della scadenza, poiché essa è risultata dalla testimonianza della dott. ssa . Allo stesso modo, la collega Per_1 cui la resistente ha chiesto di svolgere attività di sua competenza teneva principalmente le pagina 5 di 7 relazioni con associati e benefattori, in relazione al settore delle eredità e delle donazioni, non si occupava della contabilità vera e propria, benché i dati contabili le fossero noti, dati che però non doveva elaborare. Dunque, dall'istruttoria non si evince alcuna ragione per la quale una qualche mancata comunicazione di dati da parte della collega abbia impedito l'attività della resistente, come affermato da costei. Non sono invece emersi con chiarezza gli altri fatti contestati, e in particolare il ritardo nel riscontrare una richiesta a uno studio associato e l'attesa di un'autorizzazione, che già le era stata data, per una carta prepagata da fornire a una collega per un autista. Quanto al ritardo nella risposta allo studio professionale, dai messaggi di posta elettronica scambiati anche con la dott. ssa (documenti n. 20 di parte resistente) non risulta che la resistente abbia evaso Per_2 in ritardo la richiesta, in assenza di un preciso termine, né che lo studio associato sia risultato in qualche modo danneggiato dal tempo della risposta. Quanto infine al rilascio della carta prepagata, dall'esame dei messaggi scambiati (documenti nn. 21 di parte resistente), non risulta in modo chiaro un'esplicita autorizzazione alla resistente circa l'inoltro alla banca della richiesta, dunque non può ritenersi sussistente l'ultimo fatto contestato. Considerato quindi che solo una parte dei fatti è risultata accertata, la sanzione può essere ridotta. Il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità all'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., per cui è riservato esclusivamente al titolare e, neppure quanto alla riduzione della gravità della sanzione, può essere esercitato dal giudice, salvo il caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista perciò soltanto in una riconduzione al limite. Se però, come nel caso in esame, è lo stesso datore di lavoro che chiede la riduzione della pena per l'ipotesi in cui il giudice la ritenga eccessiva la sanzione già inflitta, l'applicazione di una sanzione minore non sottrae autonomia all'imprenditore e realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio, avente ad oggetto la stessa (Cass. civ., sez. lav., n. 8910/07, n. 3896/19 e, da ultimo, n. 13479/24). E nel caso in esame, come detto, è la stessa a svolgere domanda in tal senso, in via subordinata, Parte_1 precisando che la sospensione di tre giorni può essere ridotta per una minor durata. Alla luce della gravità dei fatti risultati come accertati, complessivamente valutata, la sanzione della sospensione può essere ridotta a un giorno solo, risultando in tale misura proporzionata ai fatti addebitati e accertati. Deve quindi essere rigettata la domanda principale della ricorrente e accolta Parte_1 quella subordinata;
la sanzione del 5.4.2022 di sospensione di giorni tre può essere ridotta a un solo giorno. La particolarità delle questioni affrontate e l'accoglimento solo parziale di una delle domande costituiscono gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 229/22 R.G. LAV. - cui è stato riunito quello n. 949/22 R.G. LAV. - promosso da in persona del presidente pro Parte_1 tempore, contro , ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide: Controparte_1
pagina 6 di 7 1. accerta la legittimità della sanzione disciplinare del 14.1.2022; riduce a un giorno di sospensione la sanzione disciplinare del 5.4.2022;
2. rigetta le altre domande;
3. compensa per intero fra le parti le spese processuali;
4. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 14.1.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 229/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ROSSI GIANLUCA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ROSSI GIANLUCA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MESIANO Controparte_1 C.F._1
MONICA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MESIANO MONICA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorsi introduttivi e memorie difensive di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 10.2.2022 in persona del presidente pro Parte_1 tempore, adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, evocando in giudizio
, sua dipendente, e chiedendo che: 1) fosse accertata la legittimità della sanzione Controparte_1 disciplinare della multa di tre ore irrogatale il 14.1.2022; 2) in via subordinata, fosse accertata l'eventuale diversa sanzione dovuta, anche riducendo quella concretamente irrogata. Affermava che: 1) il 3.1.2022 le aveva contestato una serie di comportamenti posti in essere successivamente al 26.10.2021, quando la dott. ssa era divenuta responsabile Per_1 amministrativo dell'area economico finanziaria del dipartimento affari Legali – Amministrativo, sanitario e socio-sanitario; in particolare le aveva contestato che: a) aveva omesso di riferire tempestivamente alla dott. ssa , nonostante espressa richiesta in tal Per_1 senso, quanto effettuato ovvero da effettuare rispetto ai compiti assegnati: solo alle 21.52 di domenica 5.12.2021, giorno e ora non lavorativi, aveva comunicato l'elenco dei pagamenti in scadenza il 7 dicembre con relativa provvista finanziaria da assegnare sui vari istituti di credito,
pagina 1 di 7 così di fatto rendendo impossibile alla responsabile la loro verifica, pagamenti che erano effettuati in maniera indebitamente autonoma dalla resistente;
b) il 7.12.2021 aveva dimostrava il mancato rispetto di ruolo e prerogative della dott. ssa quando, anziché chiederle Per_1
l'autorizzazione per trasferire l'importo bonificato per errore dal a Controparte_2
e non ad IC , si era rivolta alla Presidente che le aveva ricordato Parte_1 CP_3 che doveva rivolgersi alla dott. ssa;
c) aveva omesso di effettuare la riconciliazione dei Per_1 conti dei dipendenti e la registrazione cedole dei titoli nonostante la dott. ssa le avesse Per_1 comunicato da tempo l'urgenza delle anzidette attività, il che aveva costretto la dott. ssa Per_1
ad avocare a sé la esecuzione degli stessi a metà dicembre 2021, stante la loro urgenza, e a
[...] rinviare decisioni di investimento urgenti in presenza di variazioni nel mercato finanziario e a non potere rispettare la programmazione dell'attività d'ufficio in vista della chiusura di bilancio e della programmata revisione dei conti, affidata a una società esterna;
d) il 15.11.2021 aveva usufruito di quattro ore di ferie senza richiedere preventiva autorizzazione invocando e fornendo un piano ferie mai autorizzato dalla e) il 29.11.2021 aveva utilizzato toni Parte_1 irriguardosi rispondendo alla propria responsabile, peraltro tardivamente, a una richiesta urgente circa la procedura di assestamento dei dati, solo in suo possesso, estratti per il rendiconto economico di periodo al 30/6; 3) ritenuto di non poter accogliere le giustificazioni, il 14.1.2022 le aveva irrogato la sanzione disciplinare della multa tre ore di retribuzione, sanzione ritenuta estremamente blanda in ragione delle condotte gravi poste in essere. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande perché Controparte_1 infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) con riferimento al messaggio di posta del 5.12.2021, si trattava di una semplice comunicazione visto che nessuna autorizzazione doveva ricevere dalla dott. ssa Per_1
; 2) l'operazione bancaria sull'importo bonificato per errore dal era
[...] Controparte_2 già stata regolarmente autorizzata;
3) aveva fatto presente alla dott. ssa che le era stato Per_1 dato troppo poco tempo per le riconciliazioni dei conti dei dipendenti e, in ogni caso, le aveva realizzate per la maggior parte;
4) aveva effettivamente omesso di chiedere le quattro ore di ferie il 15.11.2021, aveva integrato la domanda successivamente e si era scusata per l'accaduto; 5) non aveva usato toni irriguardosi nella risposta del 29.11.2021. Con distinto ricorso depositato il 20.5.2022 la in persona Parte_1 del presidente pro tempore, adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, evocando in giudizio , sua dipendente, e chiedendo che: 1) fosse accertata la legittimità Controparte_1 della sanzione disciplinare della sospensione di tre giorni irrogatale il 5.4.2022; 2) in via subordinata, fosse accertata l'eventuale diversa sanzione dovuta, anche riducendo quella concretamente irrogata. Affermava che: 1) il 23.3.2022 le aveva contestato una serie di comportamenti posti in essere successivamente alla precedente contestazione disciplinare, sostanzialmente dilatori ed ostruzionistici;
2) in particolare le aveva contestato che: a) era solita inviare una cospicua quantità di messaggi di posta elettronica al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, faceva un uso massivo della posta, senza che fosse realmente necessario;
b) aveva negligentemente restituito con ritardo un POS del Banco BPM, con conseguente addebito di spese alla c) non aveva aggiornato con negligente ritardo, entro il 28.2.2022 le posizioni Parte_1 relative alle attività finanziarie al 31.12.2021; d) aveva imputato alla collega Controparte_4 il mancato svolgimento di un'attività contabile che, invece, competeva a lei;
e) aveva tardato a pagina 2 di 7 riscontrare una richiesta a uno studio associato;
f) aveva atteso un'autorizzazione che già le era stata data, in relazione a una carta prepagata da fornire a una collega per un autista;
g) in uno scambio di messaggi di posta fra colleghi, il 16.3.2022 aveva usato toni inutilmente polemici;
3) anche in tal caso, ritenuto di non poter accogliere le giustificazioni, il 5.4.2022 le aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione di tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione. Da qui l'odierno giudizio. Istruita documentalmente e a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 23.11.12023, la causa era decisa all'udienza del 14.1.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande della ricorrente sono solo in parte fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
Dall'istruttoria compiuta è emerso quanto segue. La teste , commercialista e revisore legale della ricorrente Testimone_1 Parte_1 dal 26.10.2021 con incarico triennale, interrogata sui capitoli di prova di parte ricorrente (n. 229/22 R.G.), ha dichiarato: “È vero, la comunicazione avvenne alla sera di domenica per posta elettronica;
mi fu comunicato che i pagamenti sarebbero stati fatti, non avevo motivo di dubitarne, non potevo verificarne la correttezza;
non potevo intervenire poiché era una comunicazione che ricevevo;
l'oggetto del mio incarico era il coordinamento e la conseguente responsabilità dell'area amministrativa e finanziaria della con i conseguenti Parte_1 adempimenti di legge;
normalmente la documentazione mi era inviata per tempo rispetto al momento del pagamento per consentirmi la verifica della sua regolarità e anche dell'ammontare delle somme che dovevano essere pagate … ero io a dare le priorità e fu precisata la mia funzione a tutti, quando venni presentata al personale di riferimento di quell'area … il 7 dicembre 2021 la resistente anziché chiedere l'autorizzazione a me per trasferire l'importo bonificato per errore dal di a e non CP_2 CP_2 Parte_1 ad , si rivolgeva alla Presidente … avevo assegnato, e comunicato alla CP_5 resistente, la priorità di esecuzione di cui ai punti 2 (Riconciliazione conti dipendenti) e 3 (Registrazione cedole) della lista … costringendomi a precisare “… prendo atto che non ha completato le consegne avute alla fine di ottobre pur avendo tutti i documenti necessari quanto al punto 2 e 3 …”…. ben prima di dicembre, sollecitavo la sig.ra ad eseguire le CP_1 incombenze richieste, spesso senza ricevere riscontro … i dati mi venivano forniti dal responsabile della gestione dipendenti … sono vere le circostanze, purtroppo le informazioni che ricevevo non erano coerenti con le risultanze del prospetto esaminato, nel senso che il prospetto che mi era inviato non era coerente con i criteri usati e spiegati nelle informazioni a corredo;
in questi casi ero io a dover rettificare i dati perché fossero indicati in modo corretto”. Interrogata sui capitoli di prova di parte resistente (R.G. n. 229/22) ha dichiarato:
“Confermo quanto ho già detto;
in particolare i pagamenti furono comunicati non in tempo utile rispetto alle date in cui furono compiuti, poiché - soprattutto in relazione a quelli poi effettuati il 7.12.2021 - non mi davano il tempo materiale per effettuare le necessarie verifiche di cui ho già detto;
confermo che i documenti dovevano essere da me controllati per verificare che i pagamenti fossero dovuti, anche nell'ammontare indicato, e che esistesse la provvista perché andassero a buon fine;
anche quei pagamenti di cui al messaggio del 5.12.2021, peraltro inviato di domenica, dovevano essere oggetto della mia attività di verifica;
confermo che mi è arrivato il messaggio di posta elettronica del 26.10.2021, a cui non ho risposto perché non dovevo alcuna risposta;
ribadisco che il mio ruolo era quello che ho già indicato;
le
pagina 3 di 7 mansioni indicate nel messaggio le ha dichiarate la resistente”. Interrogata sui capitoli di prova parte ricorrente (n. 949/22 R.G.) ha dichiarato: “Sono vere le circostanze, la gestione del POS Banco BPM era attività esclusiva della sig. ra e il ritardo nella restituzione dello CP_1 stesso comportava l'addebito di somme non dovute ad la sig. ra ometteva di CP_6 CP_1 terminare entro il 28 febbraio 2022 le attività di completamento dell'aggiornamento delle posizioni relative alle attività finanziarie al 31.12 come da me disposto, omettendo di utilizzare un file consegnato alla stessa da un consulente esterno già il 19.10.2021 … Posso dire che con quei messaggi la resistente chiedeva alla sig. ra di svolgere attività di sua CP_4 competenza;
la sig. ra aveva competenze diverse nella procedura … la resistente CP_4 doveva lavorare insieme alla sig. ra ciascuna per le proprie competenze, la sig. ra CP_4
doveva svolgere l'attività relativa alla contabilità e alle conseguenti rettifiche;
per CP_1 questo nel messaggio ho scritto che mi sarei attivata per chiedere alla sig. quali CP_1 erano le informazioni mancanti che le servivano”. La teste , dipendente della Controparte_4 ricorrente dal novembre del 1995, con mansioni di impiegata, sui capitoli di prova Parte_1 di cui alla memoria difensiva (n. 229/22 R.G) ha dichiarato: “Quanto alle mansioni della resistente, so che redigeva il bilancio della fondazione, non ho mai visto il suo contratto di lavoro, svolgeva attività contabile, nel senso che gli impiegati amministrativi svolgevano attività di elaborazione dei dati che poi la ricorrente confezionava complessivamente nel bilancio che era sottoposto al consiglio di amministrazione;
mi risulta che ora quell'attività sia svolta dalla dot. ssa ”. Interrogata sui capitoli di prova di cui al ricorso introduttivo Per_1
(R.G. n. 949/33) risponde: “Confermo i messaggi che ci siamo scambiati, preciso che la mia attività era principalmente quella di tenere le relazioni con associati e benefattori, in relazione al settore delle eredità e delle donazioni;
non mi occupavo della parte propriamente contabile;
la sig. ra mi chiedeva di verificare dati contabili, il che non era propriamente di mia CP_1 competenza;
preciso peraltro che in relazione alle diverse pratiche la documentazione che mano a mano mi arrivava era inviata in amministrazione e quindi i dati contabili erano noti … Ribadisco che la documentazione in mio possesso conteneva anche i dati necessari per l'attività della collega;
ribadisco altresì che non competeva a me l'elaborazione contabile di quei dati che io comunicavo in amministrazione in modo che la ne fosse a Parte_1 conoscenza;
è un'attività che anche oggi continuo a non fare”.
Dall'esame delle testimonianze e dei documenti prodotti da entrambe le parti sono anzitutto emersi come sussistenti i fatti contestati e posti a base della prima sanzione disciplinare: l'invio del messaggio il 5.12.2021 con l'elenco dei pagamenti per il 7.12.2021, il mancato rispetto di ruolo e prerogative della dott. ssa quando, con la richiesta alla Per_1
Presidente, si rivolgeva a costei per il bonifico errato (escludendo la dott. ssa ) e la Per_1 mancata riconciliazione dei conti dei dipendenti e la registrazione cedole dei titoli nonostante l'urgenza, la fruizione il 15.11.2021 di quattro ore di ferie senza autorizzazione.
Né risultano convincenti le difese della resistente al riguardo.
Da un lato non appare rilevante il fatto che i pagamenti non dovessero essere autorizzati poiché la dott. ssa ha spiegato che la funzione della comunicazione non era la sua Per_2 autorizzazione ma la verifica della sua regolarità e anche dell'ammontare delle somme che dovevano essere pagate, visto che l'oggetto del suo incarico era il coordinamento e la conseguente responsabilità dell'area amministrativa e finanziaria della con i Parte_1 conseguenti adempimenti di legge. Dall'altro la mancata immediata risposta sulla istanza presentata non giustificava il coinvolgimento della Presidente della ma la ricerca Parte_1
pagina 4 di 7 di un'interlocuzione con la dott. ssa , come risulta confermato anche dal tenore della Per_1 risposta della stessa Presidente. Dall'altro ancora non hanno trovato giustificazioni né i ritardi nel compimento delle attività richieste, considerato che – per il suo ruolo – era la dott. ssa Per_1
a individuare le urgenze, né le mancate corrispondenze dei dati. Unico ritardo che appare
[...] giustificato – alla luce dei messaggi di posta prodotti – è quello relativo alla “riconciliazione dei conti dipendenti” rispetto alla quale la resistente risultava in attesa di dati da OM (messaggi del 12 e del 14.12.2021, documenti nn. 12 e 13 di parte resistente), i quali condizionavano il compimento dell'attività da parte sua, senza che vi sia prova che il suo ritardo sia stato colpevole. Incontestata è infine la mancata richiesta delle ferie. Ex art. 60 CCNL applicato al rapporto è prevista la sanzione della multa o della sospensione, tra l'altro, in caso di esecuzione negligente del lavoro, mancata presentazione al lavoro, commissione di mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, rifiuto di adempiere disposizioni legittime impartite dai propri superiori;
la multa dovrà essere applicata per le mancanze di minore rilievo.
In ragione della molteplicità degli inadempimenti della resistente, anche a considerare solo quelli accertati, deve ritenersi proporzionata la sanzione della multa di tre ore irrogata dalla ricorrente. Parte_1
Le relative domande devono essere accolte e, quindi, deve essere accertata la legittimità della sanzione irrogata. Dall'esame delle testimonianze e dei documenti prodotti da entrambe le parti sono inoltre emersi come sussistenti almeno alcuni dei fatti contestati e posti a base della seconda sanzione disciplinare, in particolare: l'invio di una cospicua quantità di messaggi di posta elettronica al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, un uso massivo della posta, la ritardata restituzione di un POS del Banco BPM, con conseguente addebito di spese alla il Parte_1 ritardato aggiornamento delle posizioni relative alle attività finanziarie al 31.12.2021, l'imputazione a una collega del mancato svolgimento di attività contabile, che invece competeva a lei, il ritardo nel riscontrare una richiesta a uno studio associato, l'attesa di un'autorizzazione, che già le era stata data, per una carta prepagata da fornire a una collega per un autista. Anche in tal caso non risultano convincenti le difese della resistente al riguardo. Se infatti l'uso massivo della posta, pur se magari inopportuno, non pare avere uno specifico rilievo disciplinare, la ritardata restituzione del POS – nemmeno negata dalla resistente – ha comportato un pur modesto addebito alla per un'attività che doveva Parte_1 essere da lei compiuta. Né la comunicazione del 24.2.2022 è risultata ostativa alla restituzione, non risultandone la ragione, nemmeno dalla comunicazione stessa. Allo stesso modo la mancata ultimazione entro il 28.2.2022 dell'aggiornamento delle posizioni relative alle attività finanziarie al 31.12.2021, senza utilizzare il file in suo possesso già dal 19.10.2021, ha di nuovo alterato l'ordine delle attività da svolgere, come individuato dalla dott. ssa . Né è Per_1 emersa alcuna circostanza da cui desumere che la resistente non era stata messa nelle condizioni di svolgere l'attività nel termine indicatole, come da lei affermato. Allo stesso modo non può valere la difesa secondo cui il file le era stato inviato molto tempo prima, poiché da nessuna circostanza emerge che – a causa del tempo passato – non dovesse più essere utilizzato. Così come non può valere la difesa per la quale non era a conoscenza della scadenza, poiché essa è risultata dalla testimonianza della dott. ssa . Allo stesso modo, la collega Per_1 cui la resistente ha chiesto di svolgere attività di sua competenza teneva principalmente le pagina 5 di 7 relazioni con associati e benefattori, in relazione al settore delle eredità e delle donazioni, non si occupava della contabilità vera e propria, benché i dati contabili le fossero noti, dati che però non doveva elaborare. Dunque, dall'istruttoria non si evince alcuna ragione per la quale una qualche mancata comunicazione di dati da parte della collega abbia impedito l'attività della resistente, come affermato da costei. Non sono invece emersi con chiarezza gli altri fatti contestati, e in particolare il ritardo nel riscontrare una richiesta a uno studio associato e l'attesa di un'autorizzazione, che già le era stata data, per una carta prepagata da fornire a una collega per un autista. Quanto al ritardo nella risposta allo studio professionale, dai messaggi di posta elettronica scambiati anche con la dott. ssa (documenti n. 20 di parte resistente) non risulta che la resistente abbia evaso Per_2 in ritardo la richiesta, in assenza di un preciso termine, né che lo studio associato sia risultato in qualche modo danneggiato dal tempo della risposta. Quanto infine al rilascio della carta prepagata, dall'esame dei messaggi scambiati (documenti nn. 21 di parte resistente), non risulta in modo chiaro un'esplicita autorizzazione alla resistente circa l'inoltro alla banca della richiesta, dunque non può ritenersi sussistente l'ultimo fatto contestato. Considerato quindi che solo una parte dei fatti è risultata accertata, la sanzione può essere ridotta. Il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità all'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., per cui è riservato esclusivamente al titolare e, neppure quanto alla riduzione della gravità della sanzione, può essere esercitato dal giudice, salvo il caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista perciò soltanto in una riconduzione al limite. Se però, come nel caso in esame, è lo stesso datore di lavoro che chiede la riduzione della pena per l'ipotesi in cui il giudice la ritenga eccessiva la sanzione già inflitta, l'applicazione di una sanzione minore non sottrae autonomia all'imprenditore e realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio, avente ad oggetto la stessa (Cass. civ., sez. lav., n. 8910/07, n. 3896/19 e, da ultimo, n. 13479/24). E nel caso in esame, come detto, è la stessa a svolgere domanda in tal senso, in via subordinata, Parte_1 precisando che la sospensione di tre giorni può essere ridotta per una minor durata. Alla luce della gravità dei fatti risultati come accertati, complessivamente valutata, la sanzione della sospensione può essere ridotta a un giorno solo, risultando in tale misura proporzionata ai fatti addebitati e accertati. Deve quindi essere rigettata la domanda principale della ricorrente e accolta Parte_1 quella subordinata;
la sanzione del 5.4.2022 di sospensione di giorni tre può essere ridotta a un solo giorno. La particolarità delle questioni affrontate e l'accoglimento solo parziale di una delle domande costituiscono gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 229/22 R.G. LAV. - cui è stato riunito quello n. 949/22 R.G. LAV. - promosso da in persona del presidente pro Parte_1 tempore, contro , ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide: Controparte_1
pagina 6 di 7 1. accerta la legittimità della sanzione disciplinare del 14.1.2022; riduce a un giorno di sospensione la sanzione disciplinare del 5.4.2022;
2. rigetta le altre domande;
3. compensa per intero fra le parti le spese processuali;
4. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 14.1.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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