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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5972/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5972/2022 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv Fabrizio Baldelli (CF ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv Confidati in Perugia, Via Cesare 4
ATTORE/I contro
nato a [...] il [...] e residente in [...] C.f. CP_1
domiciliato in Gubbio (PG) Via Madonna di Mezzopiano n. 45 presso e nello C.F._2 studio dell'Avv. Antonella Rossi (c.f ) C.F._3
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi res., Parte_2 C.F._4 in Strada Dritta, 7, elett.te dom.to in 06024 Gubbio (PG), Via Dante n. 14/a, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Pascolini (C.F. ) C.F._5 Parte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
rigettare l'opposizione, accertando e dichiarando il diritto di a procedere ad esecuzione Parte_1
forzata. Spese, diritti ed onorari integralmente rifusi
Per : CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia adito, contrariis reiectis, così decidere:
1) IN VIA PRELIMINARE:
pagina 1 di 4 Accertata e dichiarata l'infondatezza delle deduzioni e domande spiegate da ed in particolare Pt_1
accertata l'illegittimità ed infondatezza della esecuzione dalla stessa intrapresa, rilevata invero la fondatezza della opposizione proposta da per tutte le ragioni esposte in narrativa e CP_1
provate dalla documentazione in atti, respingere le domande ex adverso spiegate e pronunciare e confermare la sospensione della procedura esecutiva RG 451/2021 e per l'effetto del titolo costituito da decreto ingiuntivo n. 523/2016 del 25.03.2016 emesso dal Tribunale di Ancona nell'ambito del giudizio RG 16666/2016;
2) NEL MERITO: accertata e dichiarata l'infondatezza ed illegittimità della pretesa creditizia di dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla per Parte_1 CP_1 Parte_1
tutte le ragioni spiegate in narrativa e per l'effetto, in accoglimento della proposta opposizione,
dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare RG 451/2021 con revoca ex tunc di tutti gli effetti prodotti e con conseguente ordine di restituzione al sig. delle somme pignorategli CP_1
con condanna della in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento degli Parte_1
interessi in favore del sig. sulle somme indebitamente pignorategli;
CP_1
3) Condannare la in persona del legale rappresentante p.t., ex art. 96 c.p.c. per Parte_1
avere agito in mala fede o colpa grave avendo avviato il pignoramento presso terzi in danno del CP_1
nella consapevolezza di aver incassato il pegno di Euro 30.00/00, somma maggiore rispetto al
[...]
credito vantato ed ottenuto in sede monitoria per avere sottaciuto la circostanza del pegno medesimo ed aver così causato gravissimo danno all'istante per l'indebito pignoramento di somme dallo stipendio;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Per : Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione dichiarare che nulla deve personalmente all'opposta essendo il credito estinto per Parte_2
intervenuta escussione del pegno di euro 30.000,00 da parte della società di leasing e per l'effetto rigettare la domanda attorea.
pagina 2 di 4 In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le opposizioni all'esecuzione avanzate da e si sono rivelate infondate e CP_1 Parte_2
devono, pertanto, essere respinte. Si rileva infatti che contro i titoli di formazione giudiziale possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla sua formazione
(Cass. 30.11.05 n 26089) e che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione, della legittimità (sia relativa al merito sia relativa al rispetto delle regole processuali) della formazione del titolo, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo (Cass. 29.11.96 n. 10650). Se il titolo di formazione giudiziale è già passato in giudicato, possono essere solo fatti valere fatti estintivi successivi alla formazione del giudicato (Cass 25.3.99 n 2822). “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono , sia pure implicitamente, il presupposto logico giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass. Ord.
8937/2024). “Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto) copre fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel pagina 3 di 4 giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo e attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass.
26110/20222). Nel caso di specie, l'eccezione avanzata dagli opponenti, secondo la quale, il debito si sarebbe estinto a seguito di escussione di un pegno di € 30.000,00 costituito dal debitore principale a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di leasing, avrebbe dovuto essere avanzata mediante ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, trattandosi di fatto estintivo antecedente all'emissione del predetto decreto “ senza che assuma rilievo l'ignoranza, da parte di colui contro il quale si sia formato
il giudicato, di fatti che avrebbero potuto dare fondamento ad azioni o eccezioni non fatte valere”
(Cassazione civile, sez. I, 19/08/1993, n. 8784)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta le opposizioni avanzate da e , dichiarando accertato il diritto di CP_1 Parte_2
a procedere ad esecuzione forzata in virtù del decreto ingiuntivo 523/2016 emesso dal Parte_1
Tribunale di Ancona;
condanna e alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Parte_2 CP_1 Parte_1
liquidate, per ciascuno, in € 264,00 per spese ed 2.000,00 per compensi professionali oltre
[...]
accessori di legge, spese generali 15%
Perugia, 30 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5972/2022 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv Fabrizio Baldelli (CF ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv Confidati in Perugia, Via Cesare 4
ATTORE/I contro
nato a [...] il [...] e residente in [...] C.f. CP_1
domiciliato in Gubbio (PG) Via Madonna di Mezzopiano n. 45 presso e nello C.F._2 studio dell'Avv. Antonella Rossi (c.f ) C.F._3
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi res., Parte_2 C.F._4 in Strada Dritta, 7, elett.te dom.to in 06024 Gubbio (PG), Via Dante n. 14/a, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Pascolini (C.F. ) C.F._5 Parte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
rigettare l'opposizione, accertando e dichiarando il diritto di a procedere ad esecuzione Parte_1
forzata. Spese, diritti ed onorari integralmente rifusi
Per : CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia adito, contrariis reiectis, così decidere:
1) IN VIA PRELIMINARE:
pagina 1 di 4 Accertata e dichiarata l'infondatezza delle deduzioni e domande spiegate da ed in particolare Pt_1
accertata l'illegittimità ed infondatezza della esecuzione dalla stessa intrapresa, rilevata invero la fondatezza della opposizione proposta da per tutte le ragioni esposte in narrativa e CP_1
provate dalla documentazione in atti, respingere le domande ex adverso spiegate e pronunciare e confermare la sospensione della procedura esecutiva RG 451/2021 e per l'effetto del titolo costituito da decreto ingiuntivo n. 523/2016 del 25.03.2016 emesso dal Tribunale di Ancona nell'ambito del giudizio RG 16666/2016;
2) NEL MERITO: accertata e dichiarata l'infondatezza ed illegittimità della pretesa creditizia di dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla per Parte_1 CP_1 Parte_1
tutte le ragioni spiegate in narrativa e per l'effetto, in accoglimento della proposta opposizione,
dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare RG 451/2021 con revoca ex tunc di tutti gli effetti prodotti e con conseguente ordine di restituzione al sig. delle somme pignorategli CP_1
con condanna della in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento degli Parte_1
interessi in favore del sig. sulle somme indebitamente pignorategli;
CP_1
3) Condannare la in persona del legale rappresentante p.t., ex art. 96 c.p.c. per Parte_1
avere agito in mala fede o colpa grave avendo avviato il pignoramento presso terzi in danno del CP_1
nella consapevolezza di aver incassato il pegno di Euro 30.00/00, somma maggiore rispetto al
[...]
credito vantato ed ottenuto in sede monitoria per avere sottaciuto la circostanza del pegno medesimo ed aver così causato gravissimo danno all'istante per l'indebito pignoramento di somme dallo stipendio;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Per : Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione dichiarare che nulla deve personalmente all'opposta essendo il credito estinto per Parte_2
intervenuta escussione del pegno di euro 30.000,00 da parte della società di leasing e per l'effetto rigettare la domanda attorea.
pagina 2 di 4 In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le opposizioni all'esecuzione avanzate da e si sono rivelate infondate e CP_1 Parte_2
devono, pertanto, essere respinte. Si rileva infatti che contro i titoli di formazione giudiziale possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla sua formazione
(Cass. 30.11.05 n 26089) e che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione, della legittimità (sia relativa al merito sia relativa al rispetto delle regole processuali) della formazione del titolo, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo (Cass. 29.11.96 n. 10650). Se il titolo di formazione giudiziale è già passato in giudicato, possono essere solo fatti valere fatti estintivi successivi alla formazione del giudicato (Cass 25.3.99 n 2822). “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono , sia pure implicitamente, il presupposto logico giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass. Ord.
8937/2024). “Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto) copre fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel pagina 3 di 4 giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo e attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass.
26110/20222). Nel caso di specie, l'eccezione avanzata dagli opponenti, secondo la quale, il debito si sarebbe estinto a seguito di escussione di un pegno di € 30.000,00 costituito dal debitore principale a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di leasing, avrebbe dovuto essere avanzata mediante ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, trattandosi di fatto estintivo antecedente all'emissione del predetto decreto “ senza che assuma rilievo l'ignoranza, da parte di colui contro il quale si sia formato
il giudicato, di fatti che avrebbero potuto dare fondamento ad azioni o eccezioni non fatte valere”
(Cassazione civile, sez. I, 19/08/1993, n. 8784)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta le opposizioni avanzate da e , dichiarando accertato il diritto di CP_1 Parte_2
a procedere ad esecuzione forzata in virtù del decreto ingiuntivo 523/2016 emesso dal Parte_1
Tribunale di Ancona;
condanna e alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Parte_2 CP_1 Parte_1
liquidate, per ciascuno, in € 264,00 per spese ed 2.000,00 per compensi professionali oltre
[...]
accessori di legge, spese generali 15%
Perugia, 30 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4